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Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/10/2025, n. 4505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4505 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL Tribunale Ordinario di Palermo
Sezione Lavoro nella persona del Giudice, Dott.ssa SA SI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 12225/2024 del Ruolo Generale, vertente
TRA
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
) n. q. di genitore esercente la responsabilità sul C.F._1
minore (C.F.: , nato a Persona_1 C.F._2
Palermo il 10.01.2007, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'Avv.
AN AL TT presso il cui Studio in Palermo, via Nicolò Turrisi n. 38/A
è domiciliato
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), in persona del suo Presidente e/o legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianfranco Raia
Resistente
Oggetto: Indennità di frequenza e disabilità lieve (art. 3 comma 1 L.
104/1992)
Mediante deposito a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter cpc del 30.09.2025 del seguente
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
Rigetta il ricorso;
Dichiara irripetibili le spese del giudizio;
Pone definitivamente a carico dell' , in persona del suo legale rappresentante CP_1
pro-tempore, tutte le spese della ctu medico-legale, come liquidate con separati decreti.
E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 09.08.2024, parte ricorrente, conveniva in giudizio l' , in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, chiedendo il CP_1
riconoscimento dell'indennità di frequenza e la condizione di disabilità per il proprio figlio minore.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' convenuto contestando la CP_2
domanda avversa di cui ne chiedeva il rigetto.
Attesi i motivi di contestazione, veniva disposta la rinnovazione della ctu ed affidata alla Dott.ssa oculista. Persona_2
All'esito, parte ricorrente depositava note insistendo nel ricorso.
La causa, matura per la decisione, viene decisa come in epigrafe.
* * *
Il ricorso va rigettato.
Parte ricorrente lamenta che, a causa della severa minorazione della vista del figlio, lo stesso ha diritto all'indennità di frequenza e al riconoscimento della condizione di disabilità lieve.
Ha contestato le conclusioni del consulente della fase sommaria ed introdotto, mediante il ricorso del quale si discute, il giudizio di merito, confermando le richieste svolte nella precedente fase.
E' stato pertanto nominato consulente uno specialista in oculistica, Dott.ssa che ha così relazionato: “L'ipermetropia di grado medio – elevato, Per_2
presente bilateralmente, è stata diagnosticata diversi anni fa. Grazie al trattamento effettuato” vi è stato “un miglioramento dell'acuità visiva dai 2/10 diagnosticati nel 2014 agli attuali 8-9/10”. Ha quindi dedotto: “La capacità visiva residua, pressoché normale non è tale da impedire al periziato di relazionarsi correttamente con i suoi coetanei sia in attività ludiche che anche nell'attività di studio.
Inoltre il livello intellettivo e la maturità raggiunta (del tutto compatibile con
l'età) gli consentono una normale vita di relazione sia in abito relazionale che scolastico”.
Quanto alla disabilità lieve ha ritenuto che “una capacità visita di 8-9/10 presente bilateralmente non può essere tale da ostacolare la normale vita di relazione del signor . Parte_2
Ha pertanto concluso che non sussistono i presupposti per avere riconosciuta l'indennità di frequenza né per la condizione di disabilità.
Alla luce delle risultanze peritali, pienamente condivise da questo giudice anche tenuto conto delle valutazioni espresse dal CTU del procedimento sommario, equivalenti, la domanda non può essere accolta.
Stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. cpc, nulla sulle spese di lite mentre si pongono, definitivamente, a carico dell' , in persona del suo legale CP_1
rappresentante pro-tempore, le spese della ctu medico-legale, come liquidate con separati decreti.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'esito della trattazione scritta del 30.09.2025.
Il Giudice onorario
SA SI
Firmato digitalmente