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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 03/09/2025, n. 2203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2203 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera circolazione cittadini UE
il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott. Emanuela Romano Giudice dott. Rada V. Scifo Giudice Relatore
nella causa civile n. 14046/2023 promossa da:
, nata il [...] in [...], C.F. Parte_1 bio Loscerbo, elettivamente domiciliato C.F._1 fensore in OL, via Ermete Zacconi, n. 3/A;
RICORRENTE contro
, rappresentati e difesi dall'avv. Controparte_1 so gli uffici di quest'ultima in OL, alla Via Alfredo Testoni nr. 6; RESISTENTI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: parte ricorrente ha concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 25.7.2025; parte resistente ha concluso come da memoria di costituzione e risposta.
SENTENZA ai sensi degli artt. 281 undecies, terdecies c.p.c., 19 ter D.lvo 150/2011 Con ricorso tempestivamente depositato il 30.10.2023, la ricorrente, cittadina peruviana nata il [...], ha impugnato il provvedimento del Questore di OL, notificatole il 27.10.2023, con il quale è stata rigettata la richiesta di protezione speciale di cui all'art. 19, D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286, presentata in data 1.9.2022.
La motivazione del provvedimento impugnato si fonda, sostanzialmente, sul parere sfavorevole, ritenuto vincolante, reso dalla Commissione Territoriale, la quale non ha ravvisato i presupposti per ritenere sussistente un effettivo radicamento della ricorrente sul territorio italiano.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'istante, evidenziando la presenza della madre sul territorio ed il proficuo percorso di integrazione realizzato in Italia. Ha chiesto quindi di dichiarare l'illegittimità del provvedimento impugnato e di riconoscerle il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il si è costituito con comparsa di risposta nella quale ha chiesto la reiezione Controparte_1 d
Con ordinanza resa in data 21.4.2024 è stato confermato il provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato emesso inaudita altera parte.
La causa, previa delega al GOP per la sua trattazione, è quindi rimessa per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale all'udienza del 14 aprile 2025 e sostituita con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Pagina 1 Con ordinanza del 26.6.2026 il giudice titolare, cui sono stati rimessi gli atti, ha rinviato la causa all'udienza del 4.9.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., al fine di acquisire ulteriore documentazione.
Con note depositate il 25.7.2025 la ricorrente ha rappresentato di aver, nelle more, ottenuto il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di famiglia e di non aver più alcun interesse alla prosecuzione del giudizio.
*** Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente (cfr., tra le numerose altre, Cass. civ. Sez. I, 07/05/2009, n. 10553 (rv. 607814); Cass. civ. Sez. I Sent., 13/09/2007, n. 19160 (rv. 599004)) tale pronuncia rappresenta una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio da pronunciare ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione della causa. Rilasciato il permesso di soggiorno per motivi di famiglia alla ricorrente non v'è più alcun interesse da parte della stessa alla definizione del presente giudizio.
Quanto alle spese del procedimento, queste dovrebbero essere liquidate secondo il criterio della
“soccombenza virtuale” (cfr., tra le altre, Cass. civ. Sez. III, 29/09/2006, n. 21244 (rv. 593979) Trib. Lecce Sez. I, 03-03-2017). Occorre tuttavia considerare che nulla va disposto nel presente procedimento sulle spese, atteso che la ricorrente è stata ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato. Come ribadito dalle Sezioni Unite «nella intervenuta ammissione del controricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un'Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'Amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento (più precisamente, ai sensi dell'articolo 83, comma 3, dello stesso D.P.R., al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, qui la Corte di appello di Milano, cfr. Cass. n. 11677/2020); l'art. 133 del medesimo D.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi a detta ipotesi (Cass. n. 18583/2012; Cass. n. 22882/2018; Cass. n. 30876/2018; Cass. 19299/2021)».
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, dichiara cessata la materia del contendere;
nulla sulle spese di lite. OL , così è deciso all'esito della camera di consiglio del 29.8.2025. Il giudice rel. ed est. Rada V. Scifo
Il Presidente
Luca Minniti
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