Art. 1. Articolo unico.
Dopo il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 411 del Codice civile , e' aggiunto il seguente:
"L'affiliazione non puo' tuttavia essere dichiarata estinta senza il consenso dell'affiliante nel caso di riconoscimento di un minore che sia stato affiliato a seguito di affidamento da parte di un Istituto di pubblica assistenza, salvo che ricorrano gravi e fondati motivi".
Dopo il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 411 del Codice civile , e' aggiunto il seguente:
"L'affiliazione non puo' tuttavia essere dichiarata estinta senza il consenso dell'affiliante nel caso di riconoscimento di un minore che sia stato affiliato a seguito di affidamento da parte di un Istituto di pubblica assistenza, salvo che ricorrano gravi e fondati motivi".