Articolo 1 della Legge 9 novembre 1955, n. 1065
Versione
4 dicembre 1955
Art. 1. Articolo unico.

Dopo il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 411 del Codice civile , e' aggiunto il seguente:
"L'affiliazione non puo' tuttavia essere dichiarata estinta senza il consenso dell'affiliante nel caso di riconoscimento di un minore che sia stato affiliato a seguito di affidamento da parte di un Istituto di pubblica assistenza, salvo che ricorrano gravi e fondati motivi".

Entrata in vigore il 4 dicembre 1955