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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 24/09/2025, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice dott. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 51 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(P.I: con sede Parte_1 P.IVA_1 in EC (TP) nella via Montalto n. 8, in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Fabrizio Romani (pec domiciliazione:
Email_1
ATTRICE
CONTRO
(c.f. ), nato a P_ C.F._1
Trapani il 09.04.1958, n.q. di titolare della Ditta NO AG
BE (P.I.: ) con l'avv. Peppino Basile (pec P.IVA_2 domiciliazione: Email_2
CONVENUTO
OGGETTO: Pagamento di somma di denaro.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 05/03/2025 le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 03.01.2019, la società
attrice indicata in epigrafe, operante nel settore dell'edilizia, ha esposto di aver eseguito, su incarico del convenuto , P_
opere edili volte alla modifica, l'adeguamento e la rifinitura di un'immobile sito in Trapani alla via Guarrato n. 7 p.t., di proprietà
Tribunale di Trapani Sezione Civile
della ditta individuale (“NO AG BE”) di cui il convenuto è titolare.
L'attrice allega, in particolare, di aver eseguito, ultimandoli nell'anno 2013, i seguenti lavori edili, rimasti impagati dalla committenza:
1) Realizzazione parete attrezzata living su progetto;
2) Fornitura e ricollocazione, previo smontaggio, del portone ingresso piano terra;
3) Realizzazione muro divisorio garage (circa 10,00 x 3,70 m);
4) Realizzazione muro cucina con foro per passavivande incluso mensolone in legno e staffe;
5) Sistemazione stanza armadi inclusa fornitura e collocazione porta controtelaio scrigno e chiusura porta;
6) Rimozione finestra salone e chiusura vano con muratura incluso intonaco e prospetto;
7) Fornitura, montaggio e smontaggio di ponteggio per lavorazione di cui al precedente punto 6;
8) Realizzazione parete con arco su vano ingresso/disimpegno zona notte;
9) Chiusura sottoscala e realizzazione vano porta inclusa collocazione porta;
10) Realizzazione porta scorrevole vano dispensa inclusa fornitura e collocazione controtelaio scrigno;
11) Progettazione preliminare e realizzazione di diverse proposte progettuali per il cliente, progettazione definitiva,
Tribunale di Trapani Sezione Civile
realizzazione rendering e disegno di particolari esecutivi per realizzazione delle porte e della parete attrezzata;
12) Interramenti bombolone.
L'attrice, inoltre, espone di aver provveduto, sempre in relazione alle lavorazioni eseguite presso l'immobile in questione, al pagamento di due fatture (n° 18 della ditta per Parte_2
impianti del 07/10/2013 di € 10.000,00 e n. 40 della ditta
Termoidraulica ArVit s.r.l. del 23.01.2013 di €. 2.892,56) emesse da fornitori terzi e, anch'esse, non rimborsate dalla committenza.
In forza di tanto la deduce di vantare Parte_1
un credito complessivo nei confronti del convenuto di euro
44.692,56 oltre IVA, di cui chiede il riconoscimento giudiziale, con condanna al pagamento.
Il convenuto, nel costituirsi ha chiesto il rigetto delle domande attoree asserendo che le lavorazioni edili per cui è causa, tra l'altro regolarmente pagate, sarebbero state effettuate da soggetti differenti dalla società attrice (prevalentemente dalla ditta SE
EP) ed ultimati entro il 2010.
In sede di comparsa conclusionale il convenuto ha altresì
eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, posto che all'epoca, e fino al 2015, l'immobile è stato utilizzato dai coniugi e (ossia dai figli dei Controparte_2 Controparte_3
rispettivi legali rappresentanti delle imprese coinvolte nel presente giudizio).
La causa è stata istruita con prove documentali, orali ed a
Tribunale di Trapani Sezione Civile
mezzo di approfondimenti con CTU.
*.*.*
In via preliminare va affermata la legittimazione passiva (recte,
titolarità attiva del rapporto controverso) in capo al convenuto.
L'istruttoria svolta ha dimostrato, chiaramente, il rapporto intercorso tra la e il titolare della ditta Parte_1
NO , quale proprietario dell'immobile e P_
committente delle opere.
All'udienza del 13.10.2020, infatti, il teste , ha Controparte_3
dichiarato di essere stato presente, nell'anno 2010, al momento del conferimento dell'incarico alla società attrice da parte di P_
(all'epoca dei fatti suocero del teste) ed anche i testi
[...]
e hanno confermato che Testimone_1 Testimone_2
l' ra solito recarsi in cantiere. P_
A tanto aggiungasi che l'effettiva fruizione dell'immobile da parte di terzi, peraltro rimasta dimostrata nel corso del giudizio,
non avrebbe alcun valido rilievo, atteso che l'immobile risulta essere di esclusiva proprietà del convenuto, che dunque è il solo soggetto legittimato ad assumere obbligazioni nei confronti dell'esecutore delle opere.
Oltre alla prova del rapporto instauratosi tra le parti può dirsi sufficientemente raggiunta anche la prova relativa all'esecuzione da parte della attrice di, quantomeno alcune, delle opere dalla Pt_1
stessa indicata in citazione. Entro tali limiti la domanda introduttiva merita accoglimento.
Tribunale di Trapani Sezione Civile
L'immobile di via Guarrato n. 7 risulta essere stato interessato nell'arco del breve lasso di tempo di circa cinque/sei anni da due interventi edilizi.
Un primo intervento edilizio è consistito nella costruzione e prima definizione dell'immobile. Esso è stato intrapreso a partire dal 22.09.2006 sotto la direzione dell'ing. è Controparte_4
stato eseguito dalla ditta SE EP (il cui capo mastro è
tale ed stato ultimato entro il 2009 (cfr. Persona_1
documentazione da 11 a 18 allegate alla memoria ex art. 183, c. 6 n.
2 di parte convenuta e dichiarazioni del teste escusso CP_4
all'udienza del 25.05.2022: “ho progettato in via preliminare e definitiva
con diverse proposte progettuali e disegni di particolari esecutivi
l'immobile di Via Guarrato 7 su incarico del signor Parte_3
l'incarico se non ricordo male mi è stato conferito nel 2005/2006, in ogni
caso posso dire che i lavori sono stati completati nei termini della
concessione, ovvero nei tre anni, con fine lavori nel 2008/2009… nella
nota c'è scritto “lavori di completamento”, ma l'immobile era completo,
avranno fatto forse delle modifiche di cui io non so riferire, io non sono
entrato nella casa dopo 2009/2010… non c'è impianto di riscaldamento in
quella casa, ci sarà la predisposizione ma non ci sono le piastre”).
Un secondo intervento edilizio sull'immobile di P_
di più ridotta portata (che poi è quello ipotizzato nel corso
[...]
della escussione proprio dal teste e che, peraltro ha CP_4
anche riguardato l'installazione delle piastre del riscaldamento ad opera della ditta cfr. testimonianza resa in data Parte_2
Tribunale di Trapani Sezione Civile
31.03.2021) è stato eseguito successivamente al 2009 dalla ditta al fine, verosimilmente, di rendere Parte_1
l'immobile in questione, comunque già completo, abitabile dai figli dei rispettivi legali rappresentanti delle imprese coinvolte nel presente giudizio, che all'epoca erano coniugi.
Sul punto, oltre alle dichiarazioni testimoniali già richiamate,
convergono le deposizioni dei testi (“Confermo…[nel Tes_2
periodo compreso tra il 2010 e il 2013] ero alle dipendenze della
[...]
ero il capocantiere. Ricordo di aver realizzato gli Parte_1
interventi elencati nel capitolo di prova ma non ricordo con esattezza la
data precisa in cui ciascuno di essi è stato posto in essere… Ribadisco di
aver compiuto insieme alla mia squadra gli interventi che ho indicato
prima, ricordo che l'immobile era già ultimato”) e del teste , Tes_1
entrambi, all'epoca, maestranze della Parte_1
impiegate nel cantiere di via Guarrato n. 7.
Le contrarie dichiarazioni del teste (capo mastro Testimone_3
della ditta SE EP, certamente esecutrice del primo intervento edilizio conclusosi entro il 2009), che - conformemente alla tesi del convenuto - si è intestato anche l'esecuzione delle opere indicate in citazione dall'attrice (“Confermo di avere svolto gli
interventi indicati nel capitolo di prova... Quella casa posso dire di averla
realizzata io”), appaiono quantomeno imprecise e generiche, e dunque in definitiva non attendibili, sol si consideri che il teste non ha fatto alcun riferimento alle due diverse tranches di lavorazioni che hanno certamente interessato l'immobile in questione, come
Tribunale di Trapani Sezione Civile
emergente dagli elementi istruttori finora esaminati e come anche confermato dal CTU, geom. . Per_2
Il consulente incaricato dall'ufficio, infatti, ha relazionato, che
“Dall'analisi dei documenti resi dal Comune di Trapani, relativamente la
costruzione del fabbricato, si è potuto constatare che per lo stesso è stata
ottenuta Concessione edilizia n. 99 del 06.09.2006 e comunicato l'inizio dei
lavori della nuova costruzione in data 22.09.2006.
Successivamente è stata presentata una “variante in corso d'opera”
ed ottenuta una nuova Autorizzazione del 22.01.2009.
Entrambi i titoli edilizi su menzionati hanno per oggetto la
costruzione di un fabbricato da destinare in parte a magazzino (piano
terra) ed in parte a Uffici (primo piano), come si evince dagli elaborati
grafici allegati al progetto di variante. …
Dal confronto effettuato tra gli elaborati progettuali dei titoli ottenuti
(Concessione edilizia 66/2009 e successiva variante del 2009), le
planimetrie catastali e lo stato dei luoghi verificato in sede di sopralluogo, è
stato constatato che l'immobile ha subito modifiche mediante i seguenti
lavori edili:
- eliminazione di una piccola parete all'interno di un ripostiglio della
zona notte per la crea- zione di una camera armadi, precedentemente
progettata come due piccoli ripostigli per archivio;
- realizzazione di una parete divisoria che separa l'attuale angolo
cucina dall'attuale sala da pranzo, precedentemente progettata come un
unico “openspace” e destinato a sala conferenze;
- realizzazione del prolungamento murario che divide la sala
Tribunale di Trapani Sezione Civile
d'aspetto con il disimpegno.
- realizzazione di muro divisorio che crea due grandi vani al piano
terra, precedentemente progettato come unico vano;
- realizzazione di muro di chiusura del vano sottoscala,
precedentemente progettato aperto;
- spostamento della porta di ingresso del bagno sito nel disimpegno
dell'attuale zona giorno;
- chiusura della finestra progettata nella camera Sala d'aspetto, oggi
destinata a salotto, con i conseguenti ripristini degli intonaci interni ed
esterni.
Tali modifiche coincidono con quelle che sono state elencate nella
nota del 02.10.2014 da parte attrice, specificatamente con i punti 3, 4, 5, 6,
8 e 9 dell'elenco.
In merito all'epoca di realizzazione di detti lavori è possibile dedurre
che siano avvenuti nel 2011 o ancora dopo, visto che le planimetrie
catastali sono datate 13.06.2011 e non rappresentano i lavori elencati”.
In definitiva, deve ritenersi raggiunta adeguata prova in ordine al fatto che, l'immobile di via Guarrato n. 7, in un periodo successivo alla sua costruzione e prima definizione (diretta dall'Ing.
ed eseguita dalla Ditta SE) è stata interessata da CP_4
ulteriori lavorazioni edilizie, di completamento e modificative eseguite dalla Parte_1
Ai fini dell'enucleazione di tali opere - di cui legittimamente,
l'attrice reclama il pagamento dal proprietario dell'immobile -, si ritiene di dover aderire alla ricostruzione, rigorosa, analitica e
Tribunale di Trapani Sezione Civile
motivata, operata dal CTU in perizia che (tenuto conto delle circostanze emerse in sede di: i) sopralluogo dell'immobile, ii)
analisi delle planimetrie catastali ed iii) espletamento delle prove orali) ha concluso ritenendo che la ditta attrice, tra quelle indicate in citazione, ha realizzato le seguenti opere:
“- Realizzazione muro cucina con foro per passavivande incluso
mensolone in legno e staffe;
- Realizzazione muro divisorio garage;
- Sistemazione stanza armadi, con esclusione della porta e relativo
controtelaio;
- Rimozione finestra salone e chiusura vano con muratura incluso
intonaco e prospetto;
- Fornitura, montaggio e smontaggio di ponteggio, per la rimozione
della finestra;
- Chiusura sottoscala e realizzazione vano porta inclusa collocazione
porta;”
ed ha commissionato e pagato le seguenti opere:
“- Fornitura caldaia a pellet – fattura del 23.01.2023 della ditta
Termoidraulica Arvit;
- installazione della caldaia a pellet, Installazione dei condizionatori
ed installazione dei radia- tori – fattura n.18/2013 di (sul Parte_2
punto si cfr. anche dichiarazione del teste escusso all'udienza del Pt_2
31.03.2021)”.
I costi per tali opere, che il convenuto deve essere condannato a pagare in favore dell'impresa attrice, ammontano ad € 14.627,60,
Tribunale di Trapani Sezione Civile
come da computo metrico di cui all'allegato A della perizia resa dal
Consulente Tecnico incaricato dall'Ufficio.
Considerato l'accoglimento solo parziale della domanda attorea, le spese di lite, liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dalla tabella n. 2 allegata al D.M. 55/14 per le cause di valore fino a € 26.000, vanno compensate per la metà,
mentre per la restante quota vanno poste a carico del convenuto, a carico del quale vanno definitivamente poste le spese di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando: parzialmente accogliendo la domanda attorea, condanna
, nella qualità di titolare della Ditta NO AG P_
BE, al pagamento della somma di euro 14.627,60, oltre accessori nella misura legalmente dovuta, in favore della Parte_1
[...]
Compensa tra le parti le spese di lite in misura della metà e condanna , nella qualità di titolare della Ditta P_
NO AG BE al pagamento in favore della
[...] della restante quota che liquida in complessivi € Parte_1
2.538,50 per compensi, oltre spese generali e accessori nella misura legalmente dovuta;
Pone definitivamente a carico di , nella qualità P_ di titolare della Ditta NO AG BE le spese della consulenza tecnica d'ufficio, e condanna la parte soccombente al rimborso in favore della parte vittoriosa delle somme a tale titolo versate.
Così deciso in Trapani, in data 24/09/2025. Il Giudice dott. Carlo Maria Bucalo
Tribunale di Trapani Sezione Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice dott. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 51 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(P.I: con sede Parte_1 P.IVA_1 in EC (TP) nella via Montalto n. 8, in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Fabrizio Romani (pec domiciliazione:
Email_1
ATTRICE
CONTRO
(c.f. ), nato a P_ C.F._1
Trapani il 09.04.1958, n.q. di titolare della Ditta NO AG
BE (P.I.: ) con l'avv. Peppino Basile (pec P.IVA_2 domiciliazione: Email_2
CONVENUTO
OGGETTO: Pagamento di somma di denaro.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 05/03/2025 le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 03.01.2019, la società
attrice indicata in epigrafe, operante nel settore dell'edilizia, ha esposto di aver eseguito, su incarico del convenuto , P_
opere edili volte alla modifica, l'adeguamento e la rifinitura di un'immobile sito in Trapani alla via Guarrato n. 7 p.t., di proprietà
Tribunale di Trapani Sezione Civile
della ditta individuale (“NO AG BE”) di cui il convenuto è titolare.
L'attrice allega, in particolare, di aver eseguito, ultimandoli nell'anno 2013, i seguenti lavori edili, rimasti impagati dalla committenza:
1) Realizzazione parete attrezzata living su progetto;
2) Fornitura e ricollocazione, previo smontaggio, del portone ingresso piano terra;
3) Realizzazione muro divisorio garage (circa 10,00 x 3,70 m);
4) Realizzazione muro cucina con foro per passavivande incluso mensolone in legno e staffe;
5) Sistemazione stanza armadi inclusa fornitura e collocazione porta controtelaio scrigno e chiusura porta;
6) Rimozione finestra salone e chiusura vano con muratura incluso intonaco e prospetto;
7) Fornitura, montaggio e smontaggio di ponteggio per lavorazione di cui al precedente punto 6;
8) Realizzazione parete con arco su vano ingresso/disimpegno zona notte;
9) Chiusura sottoscala e realizzazione vano porta inclusa collocazione porta;
10) Realizzazione porta scorrevole vano dispensa inclusa fornitura e collocazione controtelaio scrigno;
11) Progettazione preliminare e realizzazione di diverse proposte progettuali per il cliente, progettazione definitiva,
Tribunale di Trapani Sezione Civile
realizzazione rendering e disegno di particolari esecutivi per realizzazione delle porte e della parete attrezzata;
12) Interramenti bombolone.
L'attrice, inoltre, espone di aver provveduto, sempre in relazione alle lavorazioni eseguite presso l'immobile in questione, al pagamento di due fatture (n° 18 della ditta per Parte_2
impianti del 07/10/2013 di € 10.000,00 e n. 40 della ditta
Termoidraulica ArVit s.r.l. del 23.01.2013 di €. 2.892,56) emesse da fornitori terzi e, anch'esse, non rimborsate dalla committenza.
In forza di tanto la deduce di vantare Parte_1
un credito complessivo nei confronti del convenuto di euro
44.692,56 oltre IVA, di cui chiede il riconoscimento giudiziale, con condanna al pagamento.
Il convenuto, nel costituirsi ha chiesto il rigetto delle domande attoree asserendo che le lavorazioni edili per cui è causa, tra l'altro regolarmente pagate, sarebbero state effettuate da soggetti differenti dalla società attrice (prevalentemente dalla ditta SE
EP) ed ultimati entro il 2010.
In sede di comparsa conclusionale il convenuto ha altresì
eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, posto che all'epoca, e fino al 2015, l'immobile è stato utilizzato dai coniugi e (ossia dai figli dei Controparte_2 Controparte_3
rispettivi legali rappresentanti delle imprese coinvolte nel presente giudizio).
La causa è stata istruita con prove documentali, orali ed a
Tribunale di Trapani Sezione Civile
mezzo di approfondimenti con CTU.
*.*.*
In via preliminare va affermata la legittimazione passiva (recte,
titolarità attiva del rapporto controverso) in capo al convenuto.
L'istruttoria svolta ha dimostrato, chiaramente, il rapporto intercorso tra la e il titolare della ditta Parte_1
NO , quale proprietario dell'immobile e P_
committente delle opere.
All'udienza del 13.10.2020, infatti, il teste , ha Controparte_3
dichiarato di essere stato presente, nell'anno 2010, al momento del conferimento dell'incarico alla società attrice da parte di P_
(all'epoca dei fatti suocero del teste) ed anche i testi
[...]
e hanno confermato che Testimone_1 Testimone_2
l' ra solito recarsi in cantiere. P_
A tanto aggiungasi che l'effettiva fruizione dell'immobile da parte di terzi, peraltro rimasta dimostrata nel corso del giudizio,
non avrebbe alcun valido rilievo, atteso che l'immobile risulta essere di esclusiva proprietà del convenuto, che dunque è il solo soggetto legittimato ad assumere obbligazioni nei confronti dell'esecutore delle opere.
Oltre alla prova del rapporto instauratosi tra le parti può dirsi sufficientemente raggiunta anche la prova relativa all'esecuzione da parte della attrice di, quantomeno alcune, delle opere dalla Pt_1
stessa indicata in citazione. Entro tali limiti la domanda introduttiva merita accoglimento.
Tribunale di Trapani Sezione Civile
L'immobile di via Guarrato n. 7 risulta essere stato interessato nell'arco del breve lasso di tempo di circa cinque/sei anni da due interventi edilizi.
Un primo intervento edilizio è consistito nella costruzione e prima definizione dell'immobile. Esso è stato intrapreso a partire dal 22.09.2006 sotto la direzione dell'ing. è Controparte_4
stato eseguito dalla ditta SE EP (il cui capo mastro è
tale ed stato ultimato entro il 2009 (cfr. Persona_1
documentazione da 11 a 18 allegate alla memoria ex art. 183, c. 6 n.
2 di parte convenuta e dichiarazioni del teste escusso CP_4
all'udienza del 25.05.2022: “ho progettato in via preliminare e definitiva
con diverse proposte progettuali e disegni di particolari esecutivi
l'immobile di Via Guarrato 7 su incarico del signor Parte_3
l'incarico se non ricordo male mi è stato conferito nel 2005/2006, in ogni
caso posso dire che i lavori sono stati completati nei termini della
concessione, ovvero nei tre anni, con fine lavori nel 2008/2009… nella
nota c'è scritto “lavori di completamento”, ma l'immobile era completo,
avranno fatto forse delle modifiche di cui io non so riferire, io non sono
entrato nella casa dopo 2009/2010… non c'è impianto di riscaldamento in
quella casa, ci sarà la predisposizione ma non ci sono le piastre”).
Un secondo intervento edilizio sull'immobile di P_
di più ridotta portata (che poi è quello ipotizzato nel corso
[...]
della escussione proprio dal teste e che, peraltro ha CP_4
anche riguardato l'installazione delle piastre del riscaldamento ad opera della ditta cfr. testimonianza resa in data Parte_2
Tribunale di Trapani Sezione Civile
31.03.2021) è stato eseguito successivamente al 2009 dalla ditta al fine, verosimilmente, di rendere Parte_1
l'immobile in questione, comunque già completo, abitabile dai figli dei rispettivi legali rappresentanti delle imprese coinvolte nel presente giudizio, che all'epoca erano coniugi.
Sul punto, oltre alle dichiarazioni testimoniali già richiamate,
convergono le deposizioni dei testi (“Confermo…[nel Tes_2
periodo compreso tra il 2010 e il 2013] ero alle dipendenze della
[...]
ero il capocantiere. Ricordo di aver realizzato gli Parte_1
interventi elencati nel capitolo di prova ma non ricordo con esattezza la
data precisa in cui ciascuno di essi è stato posto in essere… Ribadisco di
aver compiuto insieme alla mia squadra gli interventi che ho indicato
prima, ricordo che l'immobile era già ultimato”) e del teste , Tes_1
entrambi, all'epoca, maestranze della Parte_1
impiegate nel cantiere di via Guarrato n. 7.
Le contrarie dichiarazioni del teste (capo mastro Testimone_3
della ditta SE EP, certamente esecutrice del primo intervento edilizio conclusosi entro il 2009), che - conformemente alla tesi del convenuto - si è intestato anche l'esecuzione delle opere indicate in citazione dall'attrice (“Confermo di avere svolto gli
interventi indicati nel capitolo di prova... Quella casa posso dire di averla
realizzata io”), appaiono quantomeno imprecise e generiche, e dunque in definitiva non attendibili, sol si consideri che il teste non ha fatto alcun riferimento alle due diverse tranches di lavorazioni che hanno certamente interessato l'immobile in questione, come
Tribunale di Trapani Sezione Civile
emergente dagli elementi istruttori finora esaminati e come anche confermato dal CTU, geom. . Per_2
Il consulente incaricato dall'ufficio, infatti, ha relazionato, che
“Dall'analisi dei documenti resi dal Comune di Trapani, relativamente la
costruzione del fabbricato, si è potuto constatare che per lo stesso è stata
ottenuta Concessione edilizia n. 99 del 06.09.2006 e comunicato l'inizio dei
lavori della nuova costruzione in data 22.09.2006.
Successivamente è stata presentata una “variante in corso d'opera”
ed ottenuta una nuova Autorizzazione del 22.01.2009.
Entrambi i titoli edilizi su menzionati hanno per oggetto la
costruzione di un fabbricato da destinare in parte a magazzino (piano
terra) ed in parte a Uffici (primo piano), come si evince dagli elaborati
grafici allegati al progetto di variante. …
Dal confronto effettuato tra gli elaborati progettuali dei titoli ottenuti
(Concessione edilizia 66/2009 e successiva variante del 2009), le
planimetrie catastali e lo stato dei luoghi verificato in sede di sopralluogo, è
stato constatato che l'immobile ha subito modifiche mediante i seguenti
lavori edili:
- eliminazione di una piccola parete all'interno di un ripostiglio della
zona notte per la crea- zione di una camera armadi, precedentemente
progettata come due piccoli ripostigli per archivio;
- realizzazione di una parete divisoria che separa l'attuale angolo
cucina dall'attuale sala da pranzo, precedentemente progettata come un
unico “openspace” e destinato a sala conferenze;
- realizzazione del prolungamento murario che divide la sala
Tribunale di Trapani Sezione Civile
d'aspetto con il disimpegno.
- realizzazione di muro divisorio che crea due grandi vani al piano
terra, precedentemente progettato come unico vano;
- realizzazione di muro di chiusura del vano sottoscala,
precedentemente progettato aperto;
- spostamento della porta di ingresso del bagno sito nel disimpegno
dell'attuale zona giorno;
- chiusura della finestra progettata nella camera Sala d'aspetto, oggi
destinata a salotto, con i conseguenti ripristini degli intonaci interni ed
esterni.
Tali modifiche coincidono con quelle che sono state elencate nella
nota del 02.10.2014 da parte attrice, specificatamente con i punti 3, 4, 5, 6,
8 e 9 dell'elenco.
In merito all'epoca di realizzazione di detti lavori è possibile dedurre
che siano avvenuti nel 2011 o ancora dopo, visto che le planimetrie
catastali sono datate 13.06.2011 e non rappresentano i lavori elencati”.
In definitiva, deve ritenersi raggiunta adeguata prova in ordine al fatto che, l'immobile di via Guarrato n. 7, in un periodo successivo alla sua costruzione e prima definizione (diretta dall'Ing.
ed eseguita dalla Ditta SE) è stata interessata da CP_4
ulteriori lavorazioni edilizie, di completamento e modificative eseguite dalla Parte_1
Ai fini dell'enucleazione di tali opere - di cui legittimamente,
l'attrice reclama il pagamento dal proprietario dell'immobile -, si ritiene di dover aderire alla ricostruzione, rigorosa, analitica e
Tribunale di Trapani Sezione Civile
motivata, operata dal CTU in perizia che (tenuto conto delle circostanze emerse in sede di: i) sopralluogo dell'immobile, ii)
analisi delle planimetrie catastali ed iii) espletamento delle prove orali) ha concluso ritenendo che la ditta attrice, tra quelle indicate in citazione, ha realizzato le seguenti opere:
“- Realizzazione muro cucina con foro per passavivande incluso
mensolone in legno e staffe;
- Realizzazione muro divisorio garage;
- Sistemazione stanza armadi, con esclusione della porta e relativo
controtelaio;
- Rimozione finestra salone e chiusura vano con muratura incluso
intonaco e prospetto;
- Fornitura, montaggio e smontaggio di ponteggio, per la rimozione
della finestra;
- Chiusura sottoscala e realizzazione vano porta inclusa collocazione
porta;”
ed ha commissionato e pagato le seguenti opere:
“- Fornitura caldaia a pellet – fattura del 23.01.2023 della ditta
Termoidraulica Arvit;
- installazione della caldaia a pellet, Installazione dei condizionatori
ed installazione dei radia- tori – fattura n.18/2013 di (sul Parte_2
punto si cfr. anche dichiarazione del teste escusso all'udienza del Pt_2
31.03.2021)”.
I costi per tali opere, che il convenuto deve essere condannato a pagare in favore dell'impresa attrice, ammontano ad € 14.627,60,
Tribunale di Trapani Sezione Civile
come da computo metrico di cui all'allegato A della perizia resa dal
Consulente Tecnico incaricato dall'Ufficio.
Considerato l'accoglimento solo parziale della domanda attorea, le spese di lite, liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dalla tabella n. 2 allegata al D.M. 55/14 per le cause di valore fino a € 26.000, vanno compensate per la metà,
mentre per la restante quota vanno poste a carico del convenuto, a carico del quale vanno definitivamente poste le spese di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando: parzialmente accogliendo la domanda attorea, condanna
, nella qualità di titolare della Ditta NO AG P_
BE, al pagamento della somma di euro 14.627,60, oltre accessori nella misura legalmente dovuta, in favore della Parte_1
[...]
Compensa tra le parti le spese di lite in misura della metà e condanna , nella qualità di titolare della Ditta P_
NO AG BE al pagamento in favore della
[...] della restante quota che liquida in complessivi € Parte_1
2.538,50 per compensi, oltre spese generali e accessori nella misura legalmente dovuta;
Pone definitivamente a carico di , nella qualità P_ di titolare della Ditta NO AG BE le spese della consulenza tecnica d'ufficio, e condanna la parte soccombente al rimborso in favore della parte vittoriosa delle somme a tale titolo versate.
Così deciso in Trapani, in data 24/09/2025. Il Giudice dott. Carlo Maria Bucalo
Tribunale di Trapani Sezione Civile