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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/07/2025, n. 3191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3191 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 7848 / 2022 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. CUGLIANDRO MARCELLO) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. DOA ALESSANDRO) CP_1
resistente
A seguito dell'udienza sostituita con note di trattazione scritta del 27/05/2025, per la quale si dà atto che ambo la parte hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla
Cancelleria e il ricorrente ha depositato note di trattazione scritta, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
annulla il riscatto dei contributi universitari già effettuato dal ricorrente per il
CP_ periodo il periodo 1971-1972 e, per l'effetto, condanna l alla restituzione in
Tribunale di Palermo sez. Lavoro favore del ricorrente dell'onere versato pari ad € 10.669,03
CP_ Condanna l al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, che compensa per metà e liquida in complessive €.1.348,50 per compenso professionale,
oltre I.V.A. se dovuta e C.P.A., disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che il ricorrente, indicato in epigrafe, conveniva in giudizio l' CP_1
chiedendo il riconoscimento del proprio diritto alla ricostruzione della posizione assicurativa, includendo i periodi lavorativi dal 1.11.2009 al 30.4.2010, nonché il periodo oggetto di riscatto della laurea, ai fini della liquidazione della pensione di vecchiaia. In subordine, chiedeva l'annullamento del riscatto universitario e la restituzione della somma versata (€10.669,03). Il ricorrente premetteva di avere presentato nel giugno del 2015, una domanda per il trasferimento dei contributi respinta dall' con la motivazione che non vi erano abbastanza contributi CP_1
settimanali (213 invece di 260). Per colmare i contributi mancanti, ha dunque provveduto al riscatto degli anni di laurea, inizialmente accettato dall' con CP_1
una richiesta di pagamento di €72.516,77, poi ridotto a €10.669,03. La domanda ripresentata è stata tuttavia nuovamente respinta, in quanto l'Istituto avrebbe collocato i contributi riscattati in un periodo sbagliato (1971-1972), anziché dopo il
1995, e sarebbero “scomparsi” dall'estratto contributivo dei contributi relativi agli anni 2009 e 2010;
- premesso che regolarmente citata, l' si costituiva in giudizio chiedendo il CP_1
rigetto del ricorso poiché infondato. Precisava che la domanda iniziale, presentata dal ricorrente per il tramite del patronato in data 10 giugno 2015, era stata CP_2
respinta perché non risultavano perfezionati i requisiti contributivi. La nuova
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro domanda, presentata il 29 luglio 2021, è stata respinta perché i contributi riscattati erano antecedenti al 1996 e non avendo un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni, il ricorrente non ha diritto all'opzione al sistema contributivo.
- premesso che, la causa veniva rinviata su richiesta delle parti per il raggiungimento di una soluzione in via amministrativa della lite, cui tuttavia le parti non pervenivano. Successivamente, escusso ai sensi dell'art. 421 c.p.c. il funzionario responsabile di Palermo, la causa veniva rinviata Parte_2
all'udienza di trattazione scritta del 27.05.2025 ed in pari data trattenuta per decisione;
- premesso che dai documenti prodotti (cfr. estratto contributivo) dalle parti e dall'istruttoria svolta (in particolare dalle dichiarazioni rese ex art. 421 cpc dal dott. n.q. di responsabile U.O. di Palermo) è emerso Testimone_1 Pt_2
che con riferimento alla prestazione richiesta, ovvero pensione di vecchiaia con opzione contributiva della gestione lavoratori dipendenti, il ricorrente “può' fare
valere solo 239 settimane contributive anziché le 260 necessarie richieste per la
pensione come requisito minimo per il diritto … I sei mei di riscatto universitario
richiesti dal ricorrente sono stati collocati nel periodo dall'1.11.1971 al 20.05.1972
che non è utile ai fini del diritto poiché il periodo utile era dal 31.12.21995 e
precedente al 29.1.2019 (data di entrata in vigore del D.L. 4/2019). Ciò è dipeso
non da un errore ma dal fatto che il ricorrente ha proposto una domanda CP_1
di riscatto della laurea piuttosto che di riscatto della laurea agevolato, che
avrebbe invece consentito di collocare il periodo contributivo riscattato nel
semestre utile come sopra indicato. Precisa, altresì, che era possibile già all'atto
della domanda, ovvero nel 2020, fare detta differenziazione tra i due tipi di
domanda” ( cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 12.01.2024).
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro -- considerato che il ricorrente, che ne aveva l'onere, secondo il normale principio di ripartizione dell'onus probandi, non ha in alcun modo fornito la prova della sussistenza dei requisiti di legge per beneficiare della ricostituzione della propria posizione assicurativa come richiesta in ricorso in via principale;
- rilevato che nelle note conclusive, depositate in data 22.11.2024, il ricorrente preso atto che il pagamento della somma di € 10.669,03, corrisposta a titolo di riscatto di laurea, “ è sostanzialmente sine causa, atteso che non ha apportato alcun beneficio concreto alla posizione pensionistica del signor . Ha dichiarato di “ rinunciare al Pt_1
(superfluo) periodo di contribuzione ottenuto tramite il pagamento del riscatto di laurea, con conseguente diritto dello stesso ad ottenere il rimborso di quanto versato”.
-ritenuto che l'art. 20, comma 2, del D.L. 28.01.2019 prevede che “”L'eventuale successiva acquisizione di anzianità assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996 determina
l'annullamento d'ufficio del riscatto già effettuato ai sensi del presente articolo, con conseguente restituzione dei contributi”.
In altre parole, la norma prevede l'annullamento d'ufficio del riscatto qualora, successivamente all'acquisizione del riscatto medesimo, si ottenga un'anzianità assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996.In caso di annullamento, come prevede la stessa norma, i contributi versati per il riscatto vengono restituiti. Il mancato beneficio per il pensionando, nonostante il pagamento dell'onere, risulterebbe infatti un ingiustificato arricchimento per l' CP_1
Nel caso di specie, i requisiti per l'annullamento d'ufficio del riscatto degli anni universitari effettuato dal ricorrente, oltre a non essere stati contestati dall'Istituto, risultano documentalmente (30 settimane di contributi prima del 31 dicembre 1995 risultante dalla produzione INSP), pertanto, in accoglimento della richiesta avanzata in via subordinata dal ricorrente, si dispone l'annullamento del
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro riscatto dei contributi di laurea già effettuato per il periodo 1971-1972 e, conseguentemente, l' va condanna alla restituzione in favore del ricorrente CP_1
dell'onere dallo stesso versato pari ad € 10.669,03.
In ragione dell'esito complessivo del ricorso, le spese di lite vengono compensate per la metà e liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, 07/07/2025.
IILL GGIIUUDDIICCEE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 7848 / 2022 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. CUGLIANDRO MARCELLO) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. DOA ALESSANDRO) CP_1
resistente
A seguito dell'udienza sostituita con note di trattazione scritta del 27/05/2025, per la quale si dà atto che ambo la parte hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla
Cancelleria e il ricorrente ha depositato note di trattazione scritta, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
annulla il riscatto dei contributi universitari già effettuato dal ricorrente per il
CP_ periodo il periodo 1971-1972 e, per l'effetto, condanna l alla restituzione in
Tribunale di Palermo sez. Lavoro favore del ricorrente dell'onere versato pari ad € 10.669,03
CP_ Condanna l al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, che compensa per metà e liquida in complessive €.1.348,50 per compenso professionale,
oltre I.V.A. se dovuta e C.P.A., disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che il ricorrente, indicato in epigrafe, conveniva in giudizio l' CP_1
chiedendo il riconoscimento del proprio diritto alla ricostruzione della posizione assicurativa, includendo i periodi lavorativi dal 1.11.2009 al 30.4.2010, nonché il periodo oggetto di riscatto della laurea, ai fini della liquidazione della pensione di vecchiaia. In subordine, chiedeva l'annullamento del riscatto universitario e la restituzione della somma versata (€10.669,03). Il ricorrente premetteva di avere presentato nel giugno del 2015, una domanda per il trasferimento dei contributi respinta dall' con la motivazione che non vi erano abbastanza contributi CP_1
settimanali (213 invece di 260). Per colmare i contributi mancanti, ha dunque provveduto al riscatto degli anni di laurea, inizialmente accettato dall' con CP_1
una richiesta di pagamento di €72.516,77, poi ridotto a €10.669,03. La domanda ripresentata è stata tuttavia nuovamente respinta, in quanto l'Istituto avrebbe collocato i contributi riscattati in un periodo sbagliato (1971-1972), anziché dopo il
1995, e sarebbero “scomparsi” dall'estratto contributivo dei contributi relativi agli anni 2009 e 2010;
- premesso che regolarmente citata, l' si costituiva in giudizio chiedendo il CP_1
rigetto del ricorso poiché infondato. Precisava che la domanda iniziale, presentata dal ricorrente per il tramite del patronato in data 10 giugno 2015, era stata CP_2
respinta perché non risultavano perfezionati i requisiti contributivi. La nuova
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro domanda, presentata il 29 luglio 2021, è stata respinta perché i contributi riscattati erano antecedenti al 1996 e non avendo un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni, il ricorrente non ha diritto all'opzione al sistema contributivo.
- premesso che, la causa veniva rinviata su richiesta delle parti per il raggiungimento di una soluzione in via amministrativa della lite, cui tuttavia le parti non pervenivano. Successivamente, escusso ai sensi dell'art. 421 c.p.c. il funzionario responsabile di Palermo, la causa veniva rinviata Parte_2
all'udienza di trattazione scritta del 27.05.2025 ed in pari data trattenuta per decisione;
- premesso che dai documenti prodotti (cfr. estratto contributivo) dalle parti e dall'istruttoria svolta (in particolare dalle dichiarazioni rese ex art. 421 cpc dal dott. n.q. di responsabile U.O. di Palermo) è emerso Testimone_1 Pt_2
che con riferimento alla prestazione richiesta, ovvero pensione di vecchiaia con opzione contributiva della gestione lavoratori dipendenti, il ricorrente “può' fare
valere solo 239 settimane contributive anziché le 260 necessarie richieste per la
pensione come requisito minimo per il diritto … I sei mei di riscatto universitario
richiesti dal ricorrente sono stati collocati nel periodo dall'1.11.1971 al 20.05.1972
che non è utile ai fini del diritto poiché il periodo utile era dal 31.12.21995 e
precedente al 29.1.2019 (data di entrata in vigore del D.L. 4/2019). Ciò è dipeso
non da un errore ma dal fatto che il ricorrente ha proposto una domanda CP_1
di riscatto della laurea piuttosto che di riscatto della laurea agevolato, che
avrebbe invece consentito di collocare il periodo contributivo riscattato nel
semestre utile come sopra indicato. Precisa, altresì, che era possibile già all'atto
della domanda, ovvero nel 2020, fare detta differenziazione tra i due tipi di
domanda” ( cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 12.01.2024).
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro -- considerato che il ricorrente, che ne aveva l'onere, secondo il normale principio di ripartizione dell'onus probandi, non ha in alcun modo fornito la prova della sussistenza dei requisiti di legge per beneficiare della ricostituzione della propria posizione assicurativa come richiesta in ricorso in via principale;
- rilevato che nelle note conclusive, depositate in data 22.11.2024, il ricorrente preso atto che il pagamento della somma di € 10.669,03, corrisposta a titolo di riscatto di laurea, “ è sostanzialmente sine causa, atteso che non ha apportato alcun beneficio concreto alla posizione pensionistica del signor . Ha dichiarato di “ rinunciare al Pt_1
(superfluo) periodo di contribuzione ottenuto tramite il pagamento del riscatto di laurea, con conseguente diritto dello stesso ad ottenere il rimborso di quanto versato”.
-ritenuto che l'art. 20, comma 2, del D.L. 28.01.2019 prevede che “”L'eventuale successiva acquisizione di anzianità assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996 determina
l'annullamento d'ufficio del riscatto già effettuato ai sensi del presente articolo, con conseguente restituzione dei contributi”.
In altre parole, la norma prevede l'annullamento d'ufficio del riscatto qualora, successivamente all'acquisizione del riscatto medesimo, si ottenga un'anzianità assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996.In caso di annullamento, come prevede la stessa norma, i contributi versati per il riscatto vengono restituiti. Il mancato beneficio per il pensionando, nonostante il pagamento dell'onere, risulterebbe infatti un ingiustificato arricchimento per l' CP_1
Nel caso di specie, i requisiti per l'annullamento d'ufficio del riscatto degli anni universitari effettuato dal ricorrente, oltre a non essere stati contestati dall'Istituto, risultano documentalmente (30 settimane di contributi prima del 31 dicembre 1995 risultante dalla produzione INSP), pertanto, in accoglimento della richiesta avanzata in via subordinata dal ricorrente, si dispone l'annullamento del
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro riscatto dei contributi di laurea già effettuato per il periodo 1971-1972 e, conseguentemente, l' va condanna alla restituzione in favore del ricorrente CP_1
dell'onere dallo stesso versato pari ad € 10.669,03.
In ragione dell'esito complessivo del ricorso, le spese di lite vengono compensate per la metà e liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, 07/07/2025.
IILL GGIIUUDDIICCEE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro