TRIB
Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 07/02/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Lavoro
N.R.G. 422/2024
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario Valeria Caminada, ha pronunciato e pubblicato all'esito dell'udienza del 03.02.2025 fissata ex art 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n.
422/2024 r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. DI FOLCO LOREDANA Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'avv. BONTEMPO PATRIZIA e CAPUTO GIUSEPPE CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 09.02.2024 parte ricorrente chiedeva al Tribunale di Cassino di accertare e dichiarare “A) In via principale: - accertare e dichiarare, previa consulenza tecnica d'ufficio di cui si chiede fin d'ora l'ammissione, che a seguito della malattia professionale di cui trattasi il
Sig. ha subito una menomazione permanente dell'integrità Parte_1
psicofisica non inferiore a 22 punti percentuali o, comunque, nella misura che sarà accertata in corso di causa, pari o superiore al 16%; - conseguentemente, dichiarare tenuta e, per l'effetto, condannare l' , CP_1
in persona del suo rappresentante pro tempore, a costituire in favore della ricorrente la relativa rendita per danno biologico nella misura percentuale del 22% e, in ogni caso, nella misura pari o superiore al 16%, che sarà accertata a mezzo C.T.U., nonché un'ulteriore quota di rendita, per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali della menomazione dell'integrità psicofisica, determinata ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera b), del D.Lgs 23/02/2000, n. 38, a decorrere, in via principale, dalla data di denuncia della malattia professionale e, in via subordinata, da quella che il C.T.U. riterrà equa;
- per l'effetto, condannare l' , in CP_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del Sig. dei singoli ratei maturati e maturandi della rendita per Parte_1
danno biologico e patrimoniale, come quantificata in percentuale, dalla data di denuncia della malattia professionale, o da quella che sarà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dall'obbligazione al saldo;
B) In via subordinata: - accertare e dichiarare, previa consulenza tecnica d'ufficio di cui si chiede fin d'ora l'ammissione, che a seguito della malattia professionale di cui trattasi il
Sig. ha subito una menomazione permanente dell'integrità Parte_1
psicofisica nella misura che sarà accertata in corso di causa e comunque superiore al 6%; - conseguentemente, dichiarare tenuta e, per l'effetto condannare l' , in persona del suo legale rappresentante pro CP_1
tempore, al pagamento in favore del ricorrente dell'indennizzo in capitale per danno biologico corrispondente alla misura percentuale di menomazione che sarà accertata in corso di causa, con decorrenza, in via
Pag. 2 di 4 principale, dalla data di accertamento della malattia professionale, in via subordinata, da quella che il C.T.U. riterrà equa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dall'obbligazione al saldo;
condannare in ogni caso l' al pagamento delle spese e del compenso professionale CP_1
del presente giudizio, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, da attribuirsi ai sottoscritti procuratori antistatari.”
L' si costituiva in giudizio deducendo che la patologia professionale CP_1
del ricorrente era stata correttamente valutata in via amministrativa nella misura del 6%.
La causa era istruita con la nomina del CTU ed all'udienza del 03.02.2025 fissata ex art 127 ter cpc era decisa.
Il CTU esaminati gli atti e la documentazione medica e sottoposto a visita il ricorrente valutava i postumi permanenti nella misura complessiva del 7%
a far data dalla domanda “in esito alla tecnopatia denunciata e riconosciuta dall' in data 2-4-21 il ricorrente presenta sindrome algico- CP_1
disfunzionale a carico del rachide lombosacrale da recidiva erniaria L4-
L5, valutabile nella misura del 7% (sette percento) di D.B. a decorrere dalla data della denuncia amministrativa.”
La CTU analitica e debitamente motivata è posta alla base del convincimento del giudice.
Sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese
P.Q.M.
Accerta e dichiara che il ricorrente per le patologie denunciate ha un danno biologico permanente del 7% a far data dalla domanda amministrativa;
per
Pag. 3 di 4 l'effetto condanna al pagamento del risarcimento corrispondente in CP_1
favore del ricorrente oltre interessi e rivalutazione come già indicato.
Spese compensate.
Condanna al rimborso delle spese di CTU come da separato CP_1
decreto.
Cassino 07.02 2025
Il Giudice Onorario
Valeria Caminada
Pag. 4 di 4
Sezione Lavoro
N.R.G. 422/2024
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario Valeria Caminada, ha pronunciato e pubblicato all'esito dell'udienza del 03.02.2025 fissata ex art 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n.
422/2024 r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. DI FOLCO LOREDANA Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'avv. BONTEMPO PATRIZIA e CAPUTO GIUSEPPE CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 09.02.2024 parte ricorrente chiedeva al Tribunale di Cassino di accertare e dichiarare “A) In via principale: - accertare e dichiarare, previa consulenza tecnica d'ufficio di cui si chiede fin d'ora l'ammissione, che a seguito della malattia professionale di cui trattasi il
Sig. ha subito una menomazione permanente dell'integrità Parte_1
psicofisica non inferiore a 22 punti percentuali o, comunque, nella misura che sarà accertata in corso di causa, pari o superiore al 16%; - conseguentemente, dichiarare tenuta e, per l'effetto, condannare l' , CP_1
in persona del suo rappresentante pro tempore, a costituire in favore della ricorrente la relativa rendita per danno biologico nella misura percentuale del 22% e, in ogni caso, nella misura pari o superiore al 16%, che sarà accertata a mezzo C.T.U., nonché un'ulteriore quota di rendita, per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali della menomazione dell'integrità psicofisica, determinata ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera b), del D.Lgs 23/02/2000, n. 38, a decorrere, in via principale, dalla data di denuncia della malattia professionale e, in via subordinata, da quella che il C.T.U. riterrà equa;
- per l'effetto, condannare l' , in CP_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del Sig. dei singoli ratei maturati e maturandi della rendita per Parte_1
danno biologico e patrimoniale, come quantificata in percentuale, dalla data di denuncia della malattia professionale, o da quella che sarà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dall'obbligazione al saldo;
B) In via subordinata: - accertare e dichiarare, previa consulenza tecnica d'ufficio di cui si chiede fin d'ora l'ammissione, che a seguito della malattia professionale di cui trattasi il
Sig. ha subito una menomazione permanente dell'integrità Parte_1
psicofisica nella misura che sarà accertata in corso di causa e comunque superiore al 6%; - conseguentemente, dichiarare tenuta e, per l'effetto condannare l' , in persona del suo legale rappresentante pro CP_1
tempore, al pagamento in favore del ricorrente dell'indennizzo in capitale per danno biologico corrispondente alla misura percentuale di menomazione che sarà accertata in corso di causa, con decorrenza, in via
Pag. 2 di 4 principale, dalla data di accertamento della malattia professionale, in via subordinata, da quella che il C.T.U. riterrà equa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dall'obbligazione al saldo;
condannare in ogni caso l' al pagamento delle spese e del compenso professionale CP_1
del presente giudizio, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, da attribuirsi ai sottoscritti procuratori antistatari.”
L' si costituiva in giudizio deducendo che la patologia professionale CP_1
del ricorrente era stata correttamente valutata in via amministrativa nella misura del 6%.
La causa era istruita con la nomina del CTU ed all'udienza del 03.02.2025 fissata ex art 127 ter cpc era decisa.
Il CTU esaminati gli atti e la documentazione medica e sottoposto a visita il ricorrente valutava i postumi permanenti nella misura complessiva del 7%
a far data dalla domanda “in esito alla tecnopatia denunciata e riconosciuta dall' in data 2-4-21 il ricorrente presenta sindrome algico- CP_1
disfunzionale a carico del rachide lombosacrale da recidiva erniaria L4-
L5, valutabile nella misura del 7% (sette percento) di D.B. a decorrere dalla data della denuncia amministrativa.”
La CTU analitica e debitamente motivata è posta alla base del convincimento del giudice.
Sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese
P.Q.M.
Accerta e dichiara che il ricorrente per le patologie denunciate ha un danno biologico permanente del 7% a far data dalla domanda amministrativa;
per
Pag. 3 di 4 l'effetto condanna al pagamento del risarcimento corrispondente in CP_1
favore del ricorrente oltre interessi e rivalutazione come già indicato.
Spese compensate.
Condanna al rimborso delle spese di CTU come da separato CP_1
decreto.
Cassino 07.02 2025
Il Giudice Onorario
Valeria Caminada
Pag. 4 di 4