TRIB
Sentenza 1 maggio 2025
Sentenza 1 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 01/05/2025, n. 694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 694 |
| Data del deposito : | 1 maggio 2025 |
Testo completo
N.4263/2022 R.Gen.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 30.4.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 4263 del R.G. dell'anno 2022, riservato in decisione ex art. 127 ter c.p.c. e vertente tra (5.7.1964 – c.f.: - domiciliata Parte_1 C.F._1
come in atti;
rappresentata e difesa giusta procura allegata al ricorso dall'avv. Francesco Nucara del Foro di Reggio Calabria), il in persona del Sindaco p.t. (c.f. Controparte_1
- elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Civica Comunale;
rappresentato P.IVA_1
e difeso dall'avv. Giovanna Tripodi in virtù di procura allegata alla memoria difensiva) unitamente all' in persona del l.r.p.t. Controparte_2
(c.f. - domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso anche disgiuntamente in P.IVA_2
virtù di procura generale alle liti parimenti in atti dai procuratori meglio specificati nella memoria difensiva).
1. Il ricorso proposto da è infondato e va pertanto respinto per i motivi di Parte_1
seguito esposti.
1 A mezzo dello stesso, la predetta ricorrente ha chiesto: a) accertarsi e dichiararsi la sussistenza di un pregresso rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze del Controparte_1
per il periodo dal 15.7.2000 all'1.8.2004 in uno con l'omesso versamento dei contributi previdenziali per lo stesso periodo;
b) per l'effetto, condannarsi il predetto ente territoriale a risarcire i danni conseguenti alle omesse contribuzioni ex art. 2116 c.c., nonché ex art. 13 L.
1338/1962, in via generica e con riserva di quantificazione al momento della maturazione della prestazione previdenziale con conseguente ordine all' di procedere ricorrendone i CP_2
presupposti alla costituzione della rendita vitalizia di cui a tale ultima disposizione normativa e all'accertamento della somma dovuta dal datore di lavoro in riferimento al periodo di servizio oggetto di causa.
Ai fini dell'accoglimento di tale domanda, la stessa ha dedotto nell'atto introduttivo di lite:
- di essere stata utilizzata dal Comune di Reggio Calabria come lavoratrice socialmente utile
(LSU) ex art. 7 D.Lgs. 468/1997 e con le mansioni di operatore ecologico nell'ambito del progetto denominato 1033 (successivamente 2723-3730) dal 26.7.1997 all'1.8.2004;
- che già a partire dal 15.7.2000 l'amministrazione comunale aveva tuttavia disposto il suo maggior utilizzo in misura pari a 6 ore giornaliere – 36 ore settimanali rispetto alle 20 ore settimanali previste dal progetto, liquidando la relativa integrazione per le ore prestate in eccedenza rispetto a quelle dovute con oneri a carico del bilancio comunale;
- che nelle more dell'esecuzione del progetto in questione la Regione Calabria ha poi autorizzato con nota protocollo n.2722 del 20.7.2000 il Comune di Reggio Calabria a prorogare il periodo di utilizzazione dei lavoratori impegnati in attività socialmente utili;
- che il ha quindi formalizzato detta proroga assimilando il proprio Controparte_1
orario di lavoro a quello dei dipendenti comunali;
- di essere successivamente transitata nei ruoli della prima - società partecipata dal Parte_2
- e dell poi;
Controparte_1 CP_3
- di avere svolto il seguente orario di servizio: dalle 13 alle 19 ovvero dalle 22 alle 4, tutti i giorni dal lunedì al sabato (salvo lavoro straordinario domenicale quando necessario per mancanza di personale);
- di avere sempre eseguito gli ordini dal caposquadra che si presentava all'inizio del turno, in tal modo cristallizzandosi la dedotta subordinazione;
- che tuttavia l'attività prestata a tale titolo dal 15.7.2000 all'1.8.2004, seppur regolarmente retribuita, non risulta essere stata corredata dall'esatto versamento all' dei contributi CP_2
previdenziali per come disposto dalla legge.
Di qui, la proposizione del ricorso volto all'accoglimento delle conclusioni sopra indicate.
2 Il ritualmente evocato in giudizio, si è costituito nei termini di Controparte_1
legge eccependo in via preliminare la prescrizione del diritto sia al versamento dei contributi previdenziali che alla costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 L. 1338/1962.
Nel merito, ha chiesto la reiezione del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto stante la non configurabilità di alcun rapporto di lavoro subordinato con la ricorrente.
Si è altresì costituito anche l' formulando analoghe conclusioni. CP_2
2. Tanto sinteticamente premesso, e considerato qui di seguito espressamente richiamato sempre per esigenze di sintesi il contenuto degli atti processuali di parte, il Tribunale osserva quanto segue.
Va preliminarmente individuato con esattezza il thema decidendum.
La ricorrente è stata impiegata come L.S.U. dal a Parte_1 Controparte_1
partire dal 26.7.1997 (cfr. delibera di G.C. n. 2052 del 13.8.1996 - “Progetto per l'esecuzione di lavori socialmente utili” - doc.2 fascicolo di parte resistente), successivamente prorogato (cfr. delibera di G.C. n. 458 del 29.8.2003 - doc.3 fascicolo di parte resistente;
cfr. nota prot. n.1712 del 8.9.1997 (doc.4 fascicolo di parte resistente).
A tale titolo, ha prestato servizio sino all'1.8.2004 (data della sua stabilizzazione presso la società come risulta dall'attestazione di servizio del Dirigente del Settore Risorse Parte_2
Umane del prot. n. 160728 del 2.8.2022 (doc.1 fascicolo parte Controparte_1
ricorrente).
Nel corso di tale rapporto ella sarebbe stata impiegata per un monte orario maggiore rispetto a quello previsto dall'articolato progettuale, e più esattamente per 36 ore settimanali (sei ore al giorno per sei giorni la settimana) in luogo delle 20 originariamente previste.
Con riferimento esclusivo a tale surplus orario, sebbene regolarmente retribuita non avrebbe goduto della doverosa regolarizzazione contributiva: nel che, per l'appunto, è l'oggetto della domanda giudiziale.
A dispetto di quanto affermato con le note autorizzate del 13.1.2023, costituenti quindi inammissibile mutatio e non mera emendatio libelli, la ricorrente chiede quindi in buona sostanza di accertare - anche se solo limitatamente a tale differenza oraria (oppure in virtù di tale differenza oraria, e nei limiti della stessa) - l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con il Controparte_1
Il ricorso, quindi, per come interpretato da questo giudicante non ha ad oggetto l'adempimento diretto di obblighi (e, segnatamente, dell'obbligo contributivo) discendenti dalla convenzione di progetto LSU ma l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato dalla quale far discendere poi il dedotto inadempimento contributivo.
3 Chiaro nella sua formulazione letterale, al riguardo, è il contenuto del capo a) delle conclusioni del ricorso dove è dato leggere che viene per l'appunto richiesto “volersi accertare la sussistenza del pregresso rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze del
[...]
per il periodo dal 15.7.2000 all'1.8.2004 e l'omesso versamento dei contributi Controparte_1 previdenziali per il suddetto periodo”.
Il riferimento nell'atto introduttivo di lite all'intero periodo oggetto del rapporto come LSU e non a porzioni dello stesso appare al Tribunale dirimente.
Come correttamente rilevato dal Comune di Reggio Calabria non è però possibile considerare l'avviamento al lavoro in progetti di lavoro socialmente utile come evento prodromico alla costituzione di rapporti di lavoro subordinato.
Milita in tal senso l'art.8 co.1 D.Lgs. 468/1997, a mente del quale "l'utilizzazione dei lavoratori nelle attività di cui all'articolo 1 non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità".
L'impiego di tali lavoratori realizza infatti un rapporto speciale, coinvolgente più soggetti, di matrice assistenziale e con una finalità formativa diretta alla riqualificazione del personale per una possibile ricollocazione (tra le tante, Cass., 5896/2020; Cass. 2605/2013).
Anche la consolidata giurisprudenza amministrativa (per tutte cfr. Cons. Stato, 1253/2007), ha affermato che le caratteristiche dei lavori socialmente utili non ne consentono la qualificazione come rapporto di impiego stanti: a) i motivi assistenziali che sono alla base della loro previsione (rientrando tale strumento nel quadro dei c.d. ammortizzatori sociali); b) le connotazioni precarie dell'impegno lavorativo;
c) la permanenza nelle liste di collocamento;
d) connotazioni peculiari come il compenso orario uguale per tutti (sostitutivo dell'indennità di disoccupazione) versato dallo Stato e non dal datore di lavoro e la limitazione delle assicurazioni obbligatorie solo a quelle contro gli infortuni e le malattie professionali.
Dall'insieme delle considerazioni che precedono discende quindi la reiezione del ricorso, per come formulato.
3. La peculiarità della fattispecie e l'obiettivo utilizzo aggiuntivo in termini di impegno orario lavorativo richiesto alla ricorrente – circostanza documentalmente accertata: cfr. delib.
414/1999 – doc. 2 fascicolo di parte ricorrente) giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
4
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_1
in persona del l.r.p.t. e dell' in persona del l.r.p.t., ogni Controparte_1 CP_2
altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite attese le ragioni esposte in parte motiva.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite
Così deciso in Reggio Calabria, in data 30.4.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonio Salvati
5