Ordinanza cautelare 11 marzo 2021
Sentenza 1 dicembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, ordinanza cautelare 11/03/2021, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/03/2021
N. 00146/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 146 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, in persona dell'amministratore di sostegno -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Luisa Tezza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Luisa Miazzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Michelon, Riccardo Moretto, Fulvia Squadroni, dell’Avvocatura civica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede della medesima Avvocatura in -OMISSIS-,-OMISSIS-;
Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Botteon, Emanuele Mio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Conferenza dei Sindaci dei Comuni dell'Azienda -OMISSIS-, Comitato dei Sindaci dei Distretti 1 e 2 dell'Azienda -OMISSIS-, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Enrico Minnei, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- della nota prot. 0199188 del 17.12.2020, ricevuta in pari data (doc. a1), con la quale l'-OMISSIS- comunicava che la “quota di compartecipazione” era stata determinata nella allegata nota prot. 0085410/2020 (mai prima ricevuta) “utilizzando i parametri ISEE di cui al DPCM 159/2013 come regolamentato dal Comitato dei Sindaci dei Distretti 1 e 2 con deliberazione n. 7 del 30/05/2017”;
- della nota prot. 0085410/2020 in data 27.05.2020 (ricevuta in data 17.12.2020) con la quale l'-OMISSIS- determinava la compartecipazione a carico della ricorrente nell'intero importo della “retta sociale giornaliera” pari ad “Euro 39,60 al giorno” richiamando la DGRV n. 1749/2013 (doc. a2);
- della delibera n. 7 in data 30.05.2017 del Comitato dei Sindaci dei Distretti 1 e 2 dell'-OMISSIS- ad oggetto “modifica al Regolamento in materia di compartecipazione alla spesa sociale degli inserimenti in strutture e percorsi riabilitativi del Dipartimento per la -OMISSIS-, approvato con deliberazione della Conferenza n. 2 del 25/02/2016” e del detto Regolamento (doc. b-c);
- della deliberazione della Conferenza dei Sindaci n. 2 del 25/02/2016 ad oggetto approvazione del “Regolamento attuativo per la compartecipazione alla spesa sociale degli inserimenti in strutture e percorsi riabilitativi del Dipartimento per la -OMISSIS-” e del detto Regolamento (doc. d-e);
- in parte qua, della Delibera della Giunta Regionale n. 1749 del 03.10.2013 (doc. f);
- nonchè di ogni altro atto presupposto e/o conseguente e comunque connesso avente ad oggetto la compartecipazione al costo del servizio fruito dalla sig.ra -OMISSIS- presso la Comunità Alloggio Estensiva di tipo -OMISSIS- “-OMISSIS-” di -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda -OMISSIS-, del Comune di -OMISSIS-, della Regione Veneto, della Conferenza dei Sindaci dei Comuni dell'Azienda -OMISSIS-e del Comitato dei Sindaci dei Distretti 1 e 2 dell'Azienda -OMISSIS-;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70 del 2020;
Visto l’art. 84 del decreto legge n.18 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2021 la dott.ssa Mara Spatuzzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che la causa, in considerazione della problematicità e delicatezza delle questioni dedotte, richieda l’approfondimento proprio della fase di merito;
Ritenuto di disporre, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, la sospensione dei soli atti di determinazione della quota di residenzialità a carico della ricorrente nella misura contestata;
Ritenuto di fissare l’udienza pubblica di trattazione del ricorso alla data 6 ottobre 2021;
Ritenuto che le spese della presente fase cautelare possano essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) accoglie l’istanza cautelare nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, sospende l’efficacia degli atti indicati in motivazione.
Fissa, per la trattazione di merito del ricorso, l’udienza pubblica del 6 ottobre 2021.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Mara Spatuzzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Spatuzzi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.