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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 15/10/2025, n. 852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 852 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 557/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione lavoro
Il Tribunale in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa CE EN, all'esito dell'udienza del 15/10/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note di trattazione pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado n. 557/2025 R.G. promossa da:
(Cod. Fisc. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. DI GIACOMO STEFANO e dall'avv. DI GIACOMO
AN ricorrente contro
(Cod. Fisc. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso dall'avv. COLLERONE FLORIANA VALERIA MARIA resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
Conclusioni: le parti concludevano come da rispettivi atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 442 c.p.c. ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale allegando di essere titolare di assegno di invalidità civile dal 16.1.2021
Pag. 1 di 5 e di avere ricevuto in data 13.11.2024 comunicazione con la quale ha CP_1 richiesto la restituzione della somma di € 7.777,75 per l'indebito maturato nel periodo gennaio 2023-novembre 2024 dovuto per il superamento del limite reddituale. Ha affermato che l'indebito assistenziale, stante la sua natura alimentare, è irripetibile in relazione ai ratei antecedenti la notifica del provvedimento, anche alla luce del principio di affidamento e che era a CP_1 conoscenza dei redditi percepiti dall'interessata. Ha quindi concluso chiedendo dichiararsi che l'indebito di € 7.777,75 non è ripetibile.
Si è ritualmente costituita in giudizio , che ha evidenziato che la prestazione CP_1
erogata non era dovuta, stante il pacifico superamento del limite reddituale da parte della ricorrente;
ha dedotto che l'indebito assistenziale è irripetibile solo in assenza di dolo del percipiente mentre, di contro, la ricorrente ha omesso di comunicare i redditi all' . Ha pertanto chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
La causa, istruita solo documentalmente, è stata discussa e decisa all'udienza del
15/10/2025 che si è tenuta nelle modalità della trattazione scritta, con motivazione contestuale.
2.- Il ricorso non è fondato e deve essere respinto.
3.1.- In primo luogo si deve evidenziare che, effettivamente, le prestazioni erogate da nel periodo gennaio 2023 – novembre 2024 sono indebite per CP_1
l'evidente e incontestato superamento dei limiti reddituali per l'anno 2022, 2023
e 2024.
Sul punto si condivide l'orientamento della Suprema Corte in tema d'indebito, anche previdenziale o assistenziale, secondo cui il soggetto che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, deve provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto (Cass. SS.UU. n. 18046 del
4.8.2010). Nel caso di specie, come indicato nella relazione istruttoria prodotta da , la ricorrente ha percepito redditi, nel 2022, 2023 e 2024 superiori al CP_1 limite (rispettivamente, di € 5.025,02, € 5.432,00 ed € 5.725,46) previsto dalla
Pag. 2 di 5 normativa. Per il vero, la circostanza non è stata nemmeno contestata dalla parte ricorrente, che si è limitata ad affermare l'irripetibilità dell'indebito, con ciò riconoscendo, di fatto, che la prestazione erogata dall'istituto era effettivamente non dovuta non sussistendone i presupposti.
3.2.- È fuori di dubbio che il trattamento percepito dal ricorrente (assegno di invalidità) rientri nell'ambito delle prestazioni assistenziali, posto che non attinge ad alcuna provvista contributiva, gravando sulla fiscalità generale (art. 38 Cost. e art. 13 L. 118/1971).
La giurisprudenza di legittimità, con orientamento ormai consolidato, ha osservato che la disciplina delle condizioni concernenti l'attribuibilità delle provvidenze che assicurano la protezione sociale del cittadino che soggiace ad uno stato di minorità psicofisica si è gradualmente caratterizzata per l'enucleazione di una serie di regole interpretative, dirette a preservare in capo agli aventi diritto il mantenimento delle prestazioni dovute;
uno dei punti di arrivo del graduale processo interpretativo è costituito dalla regola secondo cui l'ordinamento assistenziale è sottratto all'applicazione del principio generale di ripetizione dell'indebito civile sancito dall'art. 2033 c.c.. Difatti, deve osservarsi che il regime dell'indebito previdenziale e assistenziale “presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'«affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte
Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua
«alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se
l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale
14 dicembre 1993, n. 431)” (vedasi Cass. Civ. Sez. Lav. sent. n. 28771 del
9.11.2018, anche in punto di motivazione).
Ne consegue che, come esattamente osservato nella sentenza citata, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, l'indebito assistenziale per
Pag. 3 di 5 venire meno dei requisiti reddituali “inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire”, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali
(vedasi, anche, Cass. Civ. Sez, Lav. sent. 13916 del 20.5.2021); ciò, tuttavia, a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di dolo comprovato dell'accipiens.
In altri termini, in tema di indebito assistenziale, la regola propria di tale sottosistema che, in armonia con l'art. 38 Cost., esclude la ripetizione delle erogazioni indebite viene meno, con conseguente applicazione della disciplina generale della ripetibilità dell'indebito civile, di cui all'art. 2033 c.c., in presenza di un comportamento intenzionale del percipiente e dell'assenza di una condizione di legittimo affidamento (Cass. Civ. sez. Lav. sent. n. 24617 del
10.8.2022).
A tal proposito, si rammenta che l'art. 35 comma 10 bis del d.l. 30 dicembre 207 impone l'obbligo di comunicazione all'Ente previdenziale dei redditi incidenti sulla prestazione in godimento e l'omessa o incompleta comunicazione comporta il recupero delle somme percepite indebitamente.
Ebbene, nel caso di specie, è pacifico che la ricorrente ha omesso di comunicare i redditi percepiti nell'anno 2023 e nell'anno 2024: in atti vi è la certificazione unica 2024 (per i redditi 2023) ove emerge che la ricorrente ha percepito da
“Arva srl” la somma di € 8.925,05, reddito che non era conosciuto dall'Ente previdenziale in quanto non erogato dallo stesso e quindi non presente nelle sue banche dati;
è stato solo a fronte delle verifiche effettuate annualmente dall' che quest'ultimo ha scoperto il superamento del limite reddituale. CP_1
Il fatto che la ricorrente abbia intenzionalmente omesso di dichiarare la variazione reddituale esclude un suo legittimo affidamento sulla percezione delle somme che l' gli ha indebitamente erogato basandosi sulla pregressa CP_1
dichiarazione; del resto, la ricorrente non ha fornito prova né ha allegato alcun elemento dal quale possa desumersi di avere effettivamente provveduto alla
Pag. 4 di 5 comunicazione all'Ente della variazione reddituale o che tale omissione sia stata il frutto di una condotta incolpevole o quantomeno non dolosa.
In definitiva, alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra riassunte, non sussistono le condizioni per poter ritenere irripetibile l'indebito assistenziale oggetto della presente controversia;
di conseguenza il ricorso deve essere respinto.
3.- Si ritiene sussistano giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) respinge il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Bergamo, li 15/10/2025
Il Giudice del lavoro
CE EN
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione lavoro
Il Tribunale in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa CE EN, all'esito dell'udienza del 15/10/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note di trattazione pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado n. 557/2025 R.G. promossa da:
(Cod. Fisc. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. DI GIACOMO STEFANO e dall'avv. DI GIACOMO
AN ricorrente contro
(Cod. Fisc. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso dall'avv. COLLERONE FLORIANA VALERIA MARIA resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
Conclusioni: le parti concludevano come da rispettivi atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 442 c.p.c. ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale allegando di essere titolare di assegno di invalidità civile dal 16.1.2021
Pag. 1 di 5 e di avere ricevuto in data 13.11.2024 comunicazione con la quale ha CP_1 richiesto la restituzione della somma di € 7.777,75 per l'indebito maturato nel periodo gennaio 2023-novembre 2024 dovuto per il superamento del limite reddituale. Ha affermato che l'indebito assistenziale, stante la sua natura alimentare, è irripetibile in relazione ai ratei antecedenti la notifica del provvedimento, anche alla luce del principio di affidamento e che era a CP_1 conoscenza dei redditi percepiti dall'interessata. Ha quindi concluso chiedendo dichiararsi che l'indebito di € 7.777,75 non è ripetibile.
Si è ritualmente costituita in giudizio , che ha evidenziato che la prestazione CP_1
erogata non era dovuta, stante il pacifico superamento del limite reddituale da parte della ricorrente;
ha dedotto che l'indebito assistenziale è irripetibile solo in assenza di dolo del percipiente mentre, di contro, la ricorrente ha omesso di comunicare i redditi all' . Ha pertanto chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
La causa, istruita solo documentalmente, è stata discussa e decisa all'udienza del
15/10/2025 che si è tenuta nelle modalità della trattazione scritta, con motivazione contestuale.
2.- Il ricorso non è fondato e deve essere respinto.
3.1.- In primo luogo si deve evidenziare che, effettivamente, le prestazioni erogate da nel periodo gennaio 2023 – novembre 2024 sono indebite per CP_1
l'evidente e incontestato superamento dei limiti reddituali per l'anno 2022, 2023
e 2024.
Sul punto si condivide l'orientamento della Suprema Corte in tema d'indebito, anche previdenziale o assistenziale, secondo cui il soggetto che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, deve provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto (Cass. SS.UU. n. 18046 del
4.8.2010). Nel caso di specie, come indicato nella relazione istruttoria prodotta da , la ricorrente ha percepito redditi, nel 2022, 2023 e 2024 superiori al CP_1 limite (rispettivamente, di € 5.025,02, € 5.432,00 ed € 5.725,46) previsto dalla
Pag. 2 di 5 normativa. Per il vero, la circostanza non è stata nemmeno contestata dalla parte ricorrente, che si è limitata ad affermare l'irripetibilità dell'indebito, con ciò riconoscendo, di fatto, che la prestazione erogata dall'istituto era effettivamente non dovuta non sussistendone i presupposti.
3.2.- È fuori di dubbio che il trattamento percepito dal ricorrente (assegno di invalidità) rientri nell'ambito delle prestazioni assistenziali, posto che non attinge ad alcuna provvista contributiva, gravando sulla fiscalità generale (art. 38 Cost. e art. 13 L. 118/1971).
La giurisprudenza di legittimità, con orientamento ormai consolidato, ha osservato che la disciplina delle condizioni concernenti l'attribuibilità delle provvidenze che assicurano la protezione sociale del cittadino che soggiace ad uno stato di minorità psicofisica si è gradualmente caratterizzata per l'enucleazione di una serie di regole interpretative, dirette a preservare in capo agli aventi diritto il mantenimento delle prestazioni dovute;
uno dei punti di arrivo del graduale processo interpretativo è costituito dalla regola secondo cui l'ordinamento assistenziale è sottratto all'applicazione del principio generale di ripetizione dell'indebito civile sancito dall'art. 2033 c.c.. Difatti, deve osservarsi che il regime dell'indebito previdenziale e assistenziale “presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'«affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte
Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua
«alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se
l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale
14 dicembre 1993, n. 431)” (vedasi Cass. Civ. Sez. Lav. sent. n. 28771 del
9.11.2018, anche in punto di motivazione).
Ne consegue che, come esattamente osservato nella sentenza citata, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, l'indebito assistenziale per
Pag. 3 di 5 venire meno dei requisiti reddituali “inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire”, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali
(vedasi, anche, Cass. Civ. Sez, Lav. sent. 13916 del 20.5.2021); ciò, tuttavia, a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di dolo comprovato dell'accipiens.
In altri termini, in tema di indebito assistenziale, la regola propria di tale sottosistema che, in armonia con l'art. 38 Cost., esclude la ripetizione delle erogazioni indebite viene meno, con conseguente applicazione della disciplina generale della ripetibilità dell'indebito civile, di cui all'art. 2033 c.c., in presenza di un comportamento intenzionale del percipiente e dell'assenza di una condizione di legittimo affidamento (Cass. Civ. sez. Lav. sent. n. 24617 del
10.8.2022).
A tal proposito, si rammenta che l'art. 35 comma 10 bis del d.l. 30 dicembre 207 impone l'obbligo di comunicazione all'Ente previdenziale dei redditi incidenti sulla prestazione in godimento e l'omessa o incompleta comunicazione comporta il recupero delle somme percepite indebitamente.
Ebbene, nel caso di specie, è pacifico che la ricorrente ha omesso di comunicare i redditi percepiti nell'anno 2023 e nell'anno 2024: in atti vi è la certificazione unica 2024 (per i redditi 2023) ove emerge che la ricorrente ha percepito da
“Arva srl” la somma di € 8.925,05, reddito che non era conosciuto dall'Ente previdenziale in quanto non erogato dallo stesso e quindi non presente nelle sue banche dati;
è stato solo a fronte delle verifiche effettuate annualmente dall' che quest'ultimo ha scoperto il superamento del limite reddituale. CP_1
Il fatto che la ricorrente abbia intenzionalmente omesso di dichiarare la variazione reddituale esclude un suo legittimo affidamento sulla percezione delle somme che l' gli ha indebitamente erogato basandosi sulla pregressa CP_1
dichiarazione; del resto, la ricorrente non ha fornito prova né ha allegato alcun elemento dal quale possa desumersi di avere effettivamente provveduto alla
Pag. 4 di 5 comunicazione all'Ente della variazione reddituale o che tale omissione sia stata il frutto di una condotta incolpevole o quantomeno non dolosa.
In definitiva, alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra riassunte, non sussistono le condizioni per poter ritenere irripetibile l'indebito assistenziale oggetto della presente controversia;
di conseguenza il ricorso deve essere respinto.
3.- Si ritiene sussistano giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) respinge il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Bergamo, li 15/10/2025
Il Giudice del lavoro
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