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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 15/09/2025, n. 1755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1755 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea in composizione monocratica in persona del dott. Filippo Palumbo, provvedendo ai sensi degli artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come risultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149,
c.d. "Riforma Cartabia") all'esito del deposito di note scritte in so- stituzione dell'udienza;
letti ed esaminati gli atti di causa;
richiamato il contenuto del precedente provvedimento di fissa- zione di udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., che, dalla consul- tazione del fascicolo telematico, risulta essere stato debitamente comunicato alle parti;
preso atto delle note di trattazione scritta in sostituzione della citata udienza, depositate telematicamente in atti e da intendersi qui integralmente richiamate;
rilevato che parte ricorrente ha fornito prova della rituale notifi- ca del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza alla controparte, la quale non risulta essersi costituita in giudizio;
osservato che oggetto del giudizio risulta essere l'accertamento dello stato di cittadinanza italiana, per cui il rito applicabile è quello previsto dall'art. 19-bis d.lgs. 150/2011 e che il presente procedimento risulta instaurato dopo la data del 28.02.2023, sic- ché (in ragione di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, d.lgs.
149/2022, come modificato dalla Legge n. 197/2022) il rito appli- cabile richiamato dal predetto art. 19-bis d.lgs. 150/2011 è quello semplificato di cognizione, disciplinato agli artt. 281-decies e ss.
c.p.c.;
ritenuto che la causa sia matura per la decisione e che possa in
Pag. 1 di 11 questa sede procedersi con la pronuncia della sentenza ai sensi dei citati artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come ri- sultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, c.d. "Riforma
Cartabia"), atteso che parte convenuta/resistente, nonostante la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udien- za, non si è costituita in giudizio e parte attrice/ricorrente, nelle proprie note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha espressamente chiesto la decisione della causa, formulando anche le relative conclusioni;
pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 3712 / 2023 promosso da:
1. nata in [...] il [...], Controparte_1 per sé e unitamente al coniuge , nato Controparte_2 in Argentina il 01.04.1964 – quale esercente la potestà ge- nitoriale sulla figlia minore:
2. , nata in [...] il [...]; Controparte_3
3. , nata in [...] il Parte_1
13.10.2001; tutte rappresentate, assistite e difese dall'Avv. Eduardo DROMI ed elettivamente domiciliate presso il suo studio sito in Roma, Via
Antonio Gramsci n.7, giusta procura in atti;
-parti ricorrenti- contro
, in persona del Ministro p.t. Controparte_4
-parte resistente non costituita -
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
FATTO E DIRITTO
1. – Le ricorrenti hanno proposto ricorso avverso il
[...]
al fine di ottenere il riconoscimento della cittadinanza CP_4 italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea
Pag. 2 di 11 retta ed ininterrotta della cittadina italiana , Persona_1 nata a [...], il 10.12.1905, la quale emigrava in Ar- gentina senza mai naturalizzarsi cittadina argentina, come si evince dal Certificato elettorale n. , rilasciato il Nume_1
18.08.2020, attestante la non registrazione dell'ava presso l'Ufficio
Nazionale degli Elettori (Camara Nacional Electoral) dove risul- tano iscritti tutti i cittadini argentini nati in Argentina e quelli che hanno scelto la cittadinanza argentina, maggiori di 16 anni, e quelli naturalizzati argentini a partire dai 18 anni d'età.
A sostegno della domanda, le odierne ricorrenti hanno prodotto documenti e certificazioni, debitamente tradotte e apostillate, tali da considerarsi provata la loro linea di discendenza italiana.
Il , nonostante la regolare notifica Controparte_4 all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, non si costitui- va nel presente procedimento e, pertanto, se ne dichiara la con- tumacia.
2. – Preliminarmente, in ordine alla competenza del Tribunale adito, si osserva che l'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il se- guente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Il successivo comma 37, ha previsto che la disposizione di cui so- pra venisse applicata a partire dal centottantesimo giorno dall'en- trata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la com- petenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il
Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato delle ricorrenti. In ordine alla competenza funziona- le della Sezione Immigrazione si osserva inoltre che l'art. 1 del de- creto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le "Sezioni specializza- te in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea" presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello e la leg- ge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la
Pag. 3 di 11 competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinan- za italiana".
Alla luce di detti principi, posto che nel caso di specie le ricorrenti risiedono all'estero e che la loro ava risulta nata a [...], comune che rientra nella competenza del Distretto della Corte di
Appello di Potenza, il Foro competente è inderogabilmente il Tri- bunale Civile di Potenza - Sezione specializzata in materia di im- migrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cit- tadini dell'Unione Europea.
3. – In merito all'interesse ad agire dei ricorrenti, va poi rilevato come questo venga definito dall'art. 100 c.p.c., quale condizione dell'azione, come l'interesse di colui che propone la domanda ad ottenere tutela giurisdizionale;
tale interesse deve essere concreto, cioè effettivo ed attuale, ossia esistente quantomeno al momento della decisione. Secondo l'opinione tradizionale, questo sorge quando vi è uno stato di obiettiva lesione del diritto e l'idoneità del provvedimento richiesto al giudice a porvi rimedio. Tale inte- resse consiste, dunque, nella necessità di ottenere dal processo la protezione dell'interesse sostanziale a semplice e sola affermazio- ne da parte del soggetto della lesione di un proprio diritto.
Nel caso di specie, il bisogno di tutela giurisdizionale discende dal- la necessità dell'accertamento di un diritto soggettivo (la cittadi- nanza italiana), altrimenti non ottenibile attraverso una domanda in via amministrativa, stante l'esistenza, nella linea di discenden- za dei ricorrenti, di passaggi generazionali per linea femminile avvenuti in epoca precostituzionale, circostanza che, com'è noto e come meglio si dirà di qui a poco, costituisce un ostacolo al ricono- scimento del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis da parte della P.A.
E di fatti, dalla documentazione versata in atti emerge una ipotesi di trasmissione della cittadinanza italiana per linea femminile in epoca precostituzionale, in ragione del fatto che, il 26.06.1926,
l'ava cittadina italiana (nota anche come Persona_1 [...]
ovvero contrasse ma- Persona_2 Persona_3 trimonio con un cittadino italiano, (nato a [...], Persona_4
MT, il 30.09.1900 e noto in Argentina anche come o Persona_5
Pag. 4 di 11 , il quale, tuttavia, si naturalizzò cittadino argentino nel CP_1
1927 e dalla loro unione nacque il figlio il Persona_6
15.11.1943, sempre in epoca precostituzionale.
Orbene, la normativa ratione temporis rilevante nel caso di specie era contenuta nella legge n. 555/1912, che prevedeva che la citta- dinanza italiana fosse trasmessa iure sanguinis unicamente per via paterna, salvo ipotesi marginali non ricorrenti nell'odierno giudizio [cfr. art. 1 legge n. 555/1912]. Ne consegue che il predetto nato il [...]: Persona_6
- non poté acquisire alla nascita la cittadinanza italiana dal pa- dre, per averla questi perduta nel 1927, a seguito della sua volon- taria naturalizzazione argentina e in virtù dell'allora vigente art. 8 legge n. 555/1912, secondo cui <Perde la cittadinanza: 1° chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria residenza (…)>>;
- non poté acquisire la cittadinanza italiana neppure dalla madre, in ragione dell'allora vigente sistema di trasmissione solo per via paterna, dovendosi qui aggiungere che – pure laddove all'epoca avesse operato, in astratto, un regime di trasmissione dello status civitatis anche per via materna – in ogni caso, Persona_6 non avrebbe potuto derivare la cittadinanza italiana dalla madre,
(o o Quest'ultima, Per_1 Persona_2 Persona_3 Per_1 infatti, avrebbe comunque perso la cittadinanza italiana, in con- seguenza della già menzionata naturalizzazione argentina del marito stesso e dell'operare dell'allora vigente art. 11, comma primo, legge n. 555/1912, secondo cui <Se il marito cittadino di- viene straniero, la moglie che mantenga comune con lui la residen- za, perde la cittadinanza italiana, semprechè acquisti quella del marito>>.
Ciò posto, sviluppando le osservazioni poc'anzi accennate quanto al profilo dell'interesse ad agire dei ricorrenti, deve ritenersi che lo stesso sia sussistente, atteso che, come è noto, per il caso in cui
– come quello di specie – lungo la linea di discendenza vi sia una ipotesi di trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis per via materna in epoca precostituzionale, non risulta percorribi- le la via amministrativa: ed invero, la P.A. non ha, allo stato, re-
Pag. 5 di 11 cepito la soluzione adottata da Cass. SS.UU. n. 4466/2009, secon- do cui l'effetto della declaratoria di incostituzionalità della norma che prevedeva la trasmissione dello status civitatis solo per via paterna si estende anche ai figli nati da donna cittadina italiana in data antecedente all'entrata in vigore della Costituzione repub- blicana, il primo gennaio 1948. Ne consegue che, per tali casi, chi voglia chiedere il riconoscimento del proprio status di cittadino italiano non può previamente rivolgersi alla P.A. competente, ma deve necessariamente agire in giudizio.
Ciò chiarito e concludendo sul punto, può ribadirsi che, nel caso di specie, dagli atti risulta la sussistenza dell'interesse ad agire dei ricorrenti: ed invero, anche all'esito della richiesta di integrazione documentale, è stata versata in atti l'evidenza di un passaggio ge- nerazionale, antecedente all'entrata in vigore della Costituzione, da donna che non ha mai volontariamente perso la cittadinanza italiana e da uomo straniero, per aver, invece, perso volontaria- mente la cittadinanza italiana prima della nascita del figlio;
dal che deriva, alla luce di quanto poc'anzi esposto, l'interesse ad agi- re innanzi all'Autorità giudiziaria, senza l'onere di dedurre e for- nire un principio di prova dall'incertezza o dalla eccessiva lun- ghezza dei tempi dell'iter di esame amministrativo, da parte della
P.A., dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana
(deduzione e principio di prova che, peraltro, non si rinvengono negli atti di parte ricorrente).
4. – Venendo ora al merito dell'odierna controversia, si deve os- servare, ancora in via preliminare, come lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza sia stato di recente esposto in modo compiuto dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, per cui «la risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabi- le in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella li- nea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia
(v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia ri- vendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata – spet-
Pag. 6 di 11 ta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fat- to eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione»
(Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022;
v. anche 24 agosto 2022, n. 25318).
Nel caso di specie, va in primo luogo rilevato che l'ava delle odier- ne ricorrenti, la cittadina italiana per nascita, sig.ra Parte_2
(nota anche come ovvero
[...] Persona_2 [...]
, era emigrata in Argentina senza mai volonta- Persona_3 riamente naturalizzarsi cittadina argentina come si evince dal
Certificato rilasciato dalla Camara Nacional Electoral che attesta che la predetta non risulta registrata presso il Registro nazionale degli elettori nel quale si trovano iscritti tutti i cittadini argentini nativi o per opzione maggiori ai 16 anni e gli argentini naturaliz- zati dai 18 anni, sicché, per quanto si dirà, non avendo mai perso la cittadinanza italiana l'ha trasmessa iure sanguinis alle proprie discendenti, secondo la linea di discendenza riportata in ricorso e che trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata.
Più in particolare, come detto, dalla documentazione depositata emergono eventi astrattamente interruttivi della linea di trasmis- sione della cittadinanza italiana, in ragione del fatto che il
26.06.1926, l'ava cittadina italiana (nota anche Persona_1 come ovvero ) con- Persona_2 Persona_3 trasse matrimonio con un cittadino italiano, (nato a Persona_4
Tricarico, MT, il 30.09.1900 e noto in Argentina anche come
[...]
, il quale, tuttavia, si naturalizzò cittadino ar- Persona_7 CP_1 gentino nel 1927: ed invero, come già innanzi ampiamente espo- sto, (nota anche come Persona_1 Persona_2 ovvero avrebbe in tal modo perso la citta- Persona_3 dinanza italiana nel 1927, in conseguenza della già menzionata naturalizzazione argentina del marito stesso e dell'operare dell'allora vigente art. 11, comma primo, legge n. 555/1912, secon- do cui <Se il marito cittadino diviene straniero, la moglie che mantenga comune con lui la residenza, perde la cittadinanza ita- liana, semprechè acquisti quella del marito>>.
Pag. 7 di 11 Sul punto, deve però osservarsi che tale perdita della cittadinanza italiana da parte dell'ava sarebbe avvenuta del tutto involonta- riamente e in virtù dell'operare dell'automatismo normativo in- nanzi descritto.
Ciò chiarito, alla luce di quanto si preciserà, deve ritenersi che, nonostante la involontaria perdita della cittadinanza italiana dell'ava nel 1927, la stessa abbia potuto trasmettere la cittadi- nanza italiana al figlio narto il 15.11.1943, Persona_6 sempre in epoca precostituzionale.
Ed invero, per tutti tali casi vengono in rilievo, ratione temporis, le allora vigenti norme contenute: negli artt. 1, 10, comma terzo, e
11, comma primo, della legge n. 555/1912, che prevedevano, ri- spettivamente, che è cittadino il figlio di padre cittadino, mentre – salvo casi marginali non ricorrenti nel caso di specie – la trasmis- sione della cittadinanza italiana non poteva avvenire per via ma- terna, essendo peraltro previsto che << La donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, semprechè il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi>> (art. 10, comma terzo, legge n. 555/1912) e che
<Se il marito cittadino diviene straniero, la moglie che mantenga comune con lui la residenza, perde la cittadinanza italiana, sem- prechè acquisti quella del marito>> (art. 11, comma primo, della legge n. 555/1912).
Va rilevato, in ogni caso, che tale situazione normativa mutava a seguito della nota sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del
1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sul- la cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero, poiché in contrasto con l'art. 29 della Costituzione, in quanto comminava una gravis- sima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e po- neva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola au- tomaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cit- tadino italiano. Inoltre, la sentenza della Corte costituzionale n.
30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo anche
Pag. 8 di 11 l'art. 1 n. 1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Co- stituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per na- scita anche il figlio di madre cittadina”.
È appena il caso di osservare come possano ritenersi travolte dalla cennata dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma che prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipenden- temente dalla volontà della donna, dichiarata dalla Consulta con la sent. n. 87 del 1975, anche le analoghe previsioni, rilevanti nel caso di specie, della perdita della cittadinanza italiana da parte della moglie in caso di naturalizzazione straniera del marito (art. 11, comma primo, Legge n. 555/1912): ed invero, anche in tale ipo- tesi l'effetto della perdita della cittadinanza italiana in capo alla donna risulta del tutto indipendente dalla sua volontà, conse- guendo dalla scelta di naturalizzazione straniera operata dal ma- rito, sicché, a fronte di casi analoghi a quello di specie, la giuri- sprudenza di merito risulta essersi orientata per l'applicazione dei principi espressi dal Giudice delle leggi, nel senso, appunto, della illegittimità della perdita della cittadinanza in capo alla donna che non dipenda da una sua volontà (cfr., ex multis, Trib. Roma nn. 6001/2021 e 14459/2021; Trib. Firenze n. 2808/2023; Trib. Cal- tanissetta nn. 24/2024 e 26/2024; Trib. Campobasso n. 104/2024;
Trib. Palermo n. 599/2024; Trib. Bari sent. del 15/01/2024).
Ciò posto, va rammentato che le suddette pronunce di illegittimità costituzionale, tuttavia, furono inizialmente interpretate dalla giurisprudenza nel senso che gli effetti delle declaratorie di inco- stituzionalità potessero estendersi retroattivamente solo per il ca- so di figli nati da madre cittadina italiana a partire dal 1° gennaio
1948, data di entrata in vigore della Costituzione, ma non anche in caso di figli nati da madre cittadina italiana dopo quella data, in quanto situazioni già definite prima dell'entrata in vigore della
Costituzione stessa, determinando, in tal modo, una illegittima disparità di trattamento, atteso che non consentiva di veder rico- nosciuto il proprio status civitatis anche ai discendenti da cittadi- na italiana nati anteriormente al 1° gennaio 1948.
Tale disparità di trattamento tra i discendenti da donna italiana nati prima e dopo l'entrata in vigore della Costituzione è stata de-
Pag. 9 di 11 finitivamente risolta dalla Corte di Cassazione la quale, pronun- ciandosi a Sezioni Unite, con sentenza n. 4466 del 25 febbraio
2009, ha stabilito che <
(artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza ita- liana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione de- scritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Co- stituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria>>.
L'interpretazione del Supremo Collegio consente, così, di ricono- scere lo status civitatis di tutti coloro che – potenziali cittadini ita- liani – non hanno acquisito quello status esclusivamente per effet- to di una norma incostituzionale. Costoro, in quanto legittimati al riconoscimento del loro stato di cittadinanza originario illegitti- mamente compresso, possono farlo valere incondizionatamente in conseguenza della rimozione dell'illegittimo impedimento legisla- tivo ed in considerazione della natura permanente ed imprescrit- tibile del diritto al riconoscimento della cittadinanza (cfr. Cass.
s.u. 4466/2009, 19428/2017, 6205/2014).
Ne consegue che il matrimonio della donna cittadina italiana con un cittadino straniero ovvero la naturalizzazione straniera del marito, cittadino italiano, di donna cittadina italiana non possono valere a privare la donna stessa, indipendentemente dalla sua vo- lontà, dello status civitatis italiano, status che, pertanto, essa ha potuto trasmettere alla sua discendenza, sicché si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche gli odierni ricorrenti, non emergendo dagli atti fat- tispecie interruttive.
In conclusione, alla luce di quanto precede, il ricorso merita acco-
Pag. 10 di 11 glimento, dovendo dichiararsi che i ricorrenti sono cittadini italia- ni e disporsi l'adozione, da parte del , dei Controparte_4 provvedimenti conseguenti.
5. – Sussistono giusti motivi, in ragione della peculiarità della materia, delle questioni trattate e della mancata costituzione di parte resistente, per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pro- nunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- DICHIARA la contumacia del resistente;
Controparte_4
- DICHIARA che le ricorrenti:
1. nata in [...] il [...]; Controparte_1
2. , nata in [...] il [...]; Controparte_3
3. , nata in [...] il Parte_1
13.10.2001; sono cittadine italiane iure sanguinis dalla nascita;
- ORDINA per l'effetto al e, per esso, Controparte_4 all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Tricarico (MT), ovvero ogni altro competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadi- nanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comuni- cazioni alle autorità consolari competenti;
- DICHIARA le spese di lite integralmente compensate;
- MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso il 12.09.2025
Il Giudice dott. Filippo Palumbo
Pag. 11 di 11
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea in composizione monocratica in persona del dott. Filippo Palumbo, provvedendo ai sensi degli artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come risultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149,
c.d. "Riforma Cartabia") all'esito del deposito di note scritte in so- stituzione dell'udienza;
letti ed esaminati gli atti di causa;
richiamato il contenuto del precedente provvedimento di fissa- zione di udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., che, dalla consul- tazione del fascicolo telematico, risulta essere stato debitamente comunicato alle parti;
preso atto delle note di trattazione scritta in sostituzione della citata udienza, depositate telematicamente in atti e da intendersi qui integralmente richiamate;
rilevato che parte ricorrente ha fornito prova della rituale notifi- ca del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza alla controparte, la quale non risulta essersi costituita in giudizio;
osservato che oggetto del giudizio risulta essere l'accertamento dello stato di cittadinanza italiana, per cui il rito applicabile è quello previsto dall'art. 19-bis d.lgs. 150/2011 e che il presente procedimento risulta instaurato dopo la data del 28.02.2023, sic- ché (in ragione di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, d.lgs.
149/2022, come modificato dalla Legge n. 197/2022) il rito appli- cabile richiamato dal predetto art. 19-bis d.lgs. 150/2011 è quello semplificato di cognizione, disciplinato agli artt. 281-decies e ss.
c.p.c.;
ritenuto che la causa sia matura per la decisione e che possa in
Pag. 1 di 11 questa sede procedersi con la pronuncia della sentenza ai sensi dei citati artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come ri- sultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, c.d. "Riforma
Cartabia"), atteso che parte convenuta/resistente, nonostante la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udien- za, non si è costituita in giudizio e parte attrice/ricorrente, nelle proprie note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha espressamente chiesto la decisione della causa, formulando anche le relative conclusioni;
pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 3712 / 2023 promosso da:
1. nata in [...] il [...], Controparte_1 per sé e unitamente al coniuge , nato Controparte_2 in Argentina il 01.04.1964 – quale esercente la potestà ge- nitoriale sulla figlia minore:
2. , nata in [...] il [...]; Controparte_3
3. , nata in [...] il Parte_1
13.10.2001; tutte rappresentate, assistite e difese dall'Avv. Eduardo DROMI ed elettivamente domiciliate presso il suo studio sito in Roma, Via
Antonio Gramsci n.7, giusta procura in atti;
-parti ricorrenti- contro
, in persona del Ministro p.t. Controparte_4
-parte resistente non costituita -
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
FATTO E DIRITTO
1. – Le ricorrenti hanno proposto ricorso avverso il
[...]
al fine di ottenere il riconoscimento della cittadinanza CP_4 italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea
Pag. 2 di 11 retta ed ininterrotta della cittadina italiana , Persona_1 nata a [...], il 10.12.1905, la quale emigrava in Ar- gentina senza mai naturalizzarsi cittadina argentina, come si evince dal Certificato elettorale n. , rilasciato il Nume_1
18.08.2020, attestante la non registrazione dell'ava presso l'Ufficio
Nazionale degli Elettori (Camara Nacional Electoral) dove risul- tano iscritti tutti i cittadini argentini nati in Argentina e quelli che hanno scelto la cittadinanza argentina, maggiori di 16 anni, e quelli naturalizzati argentini a partire dai 18 anni d'età.
A sostegno della domanda, le odierne ricorrenti hanno prodotto documenti e certificazioni, debitamente tradotte e apostillate, tali da considerarsi provata la loro linea di discendenza italiana.
Il , nonostante la regolare notifica Controparte_4 all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, non si costitui- va nel presente procedimento e, pertanto, se ne dichiara la con- tumacia.
2. – Preliminarmente, in ordine alla competenza del Tribunale adito, si osserva che l'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il se- guente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Il successivo comma 37, ha previsto che la disposizione di cui so- pra venisse applicata a partire dal centottantesimo giorno dall'en- trata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la com- petenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il
Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato delle ricorrenti. In ordine alla competenza funziona- le della Sezione Immigrazione si osserva inoltre che l'art. 1 del de- creto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le "Sezioni specializza- te in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea" presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello e la leg- ge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la
Pag. 3 di 11 competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinan- za italiana".
Alla luce di detti principi, posto che nel caso di specie le ricorrenti risiedono all'estero e che la loro ava risulta nata a [...], comune che rientra nella competenza del Distretto della Corte di
Appello di Potenza, il Foro competente è inderogabilmente il Tri- bunale Civile di Potenza - Sezione specializzata in materia di im- migrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cit- tadini dell'Unione Europea.
3. – In merito all'interesse ad agire dei ricorrenti, va poi rilevato come questo venga definito dall'art. 100 c.p.c., quale condizione dell'azione, come l'interesse di colui che propone la domanda ad ottenere tutela giurisdizionale;
tale interesse deve essere concreto, cioè effettivo ed attuale, ossia esistente quantomeno al momento della decisione. Secondo l'opinione tradizionale, questo sorge quando vi è uno stato di obiettiva lesione del diritto e l'idoneità del provvedimento richiesto al giudice a porvi rimedio. Tale inte- resse consiste, dunque, nella necessità di ottenere dal processo la protezione dell'interesse sostanziale a semplice e sola affermazio- ne da parte del soggetto della lesione di un proprio diritto.
Nel caso di specie, il bisogno di tutela giurisdizionale discende dal- la necessità dell'accertamento di un diritto soggettivo (la cittadi- nanza italiana), altrimenti non ottenibile attraverso una domanda in via amministrativa, stante l'esistenza, nella linea di discenden- za dei ricorrenti, di passaggi generazionali per linea femminile avvenuti in epoca precostituzionale, circostanza che, com'è noto e come meglio si dirà di qui a poco, costituisce un ostacolo al ricono- scimento del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis da parte della P.A.
E di fatti, dalla documentazione versata in atti emerge una ipotesi di trasmissione della cittadinanza italiana per linea femminile in epoca precostituzionale, in ragione del fatto che, il 26.06.1926,
l'ava cittadina italiana (nota anche come Persona_1 [...]
ovvero contrasse ma- Persona_2 Persona_3 trimonio con un cittadino italiano, (nato a [...], Persona_4
MT, il 30.09.1900 e noto in Argentina anche come o Persona_5
Pag. 4 di 11 , il quale, tuttavia, si naturalizzò cittadino argentino nel CP_1
1927 e dalla loro unione nacque il figlio il Persona_6
15.11.1943, sempre in epoca precostituzionale.
Orbene, la normativa ratione temporis rilevante nel caso di specie era contenuta nella legge n. 555/1912, che prevedeva che la citta- dinanza italiana fosse trasmessa iure sanguinis unicamente per via paterna, salvo ipotesi marginali non ricorrenti nell'odierno giudizio [cfr. art. 1 legge n. 555/1912]. Ne consegue che il predetto nato il [...]: Persona_6
- non poté acquisire alla nascita la cittadinanza italiana dal pa- dre, per averla questi perduta nel 1927, a seguito della sua volon- taria naturalizzazione argentina e in virtù dell'allora vigente art. 8 legge n. 555/1912, secondo cui <Perde la cittadinanza: 1° chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria residenza (…)>>;
- non poté acquisire la cittadinanza italiana neppure dalla madre, in ragione dell'allora vigente sistema di trasmissione solo per via paterna, dovendosi qui aggiungere che – pure laddove all'epoca avesse operato, in astratto, un regime di trasmissione dello status civitatis anche per via materna – in ogni caso, Persona_6 non avrebbe potuto derivare la cittadinanza italiana dalla madre,
(o o Quest'ultima, Per_1 Persona_2 Persona_3 Per_1 infatti, avrebbe comunque perso la cittadinanza italiana, in con- seguenza della già menzionata naturalizzazione argentina del marito stesso e dell'operare dell'allora vigente art. 11, comma primo, legge n. 555/1912, secondo cui <Se il marito cittadino di- viene straniero, la moglie che mantenga comune con lui la residen- za, perde la cittadinanza italiana, semprechè acquisti quella del marito>>.
Ciò posto, sviluppando le osservazioni poc'anzi accennate quanto al profilo dell'interesse ad agire dei ricorrenti, deve ritenersi che lo stesso sia sussistente, atteso che, come è noto, per il caso in cui
– come quello di specie – lungo la linea di discendenza vi sia una ipotesi di trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis per via materna in epoca precostituzionale, non risulta percorribi- le la via amministrativa: ed invero, la P.A. non ha, allo stato, re-
Pag. 5 di 11 cepito la soluzione adottata da Cass. SS.UU. n. 4466/2009, secon- do cui l'effetto della declaratoria di incostituzionalità della norma che prevedeva la trasmissione dello status civitatis solo per via paterna si estende anche ai figli nati da donna cittadina italiana in data antecedente all'entrata in vigore della Costituzione repub- blicana, il primo gennaio 1948. Ne consegue che, per tali casi, chi voglia chiedere il riconoscimento del proprio status di cittadino italiano non può previamente rivolgersi alla P.A. competente, ma deve necessariamente agire in giudizio.
Ciò chiarito e concludendo sul punto, può ribadirsi che, nel caso di specie, dagli atti risulta la sussistenza dell'interesse ad agire dei ricorrenti: ed invero, anche all'esito della richiesta di integrazione documentale, è stata versata in atti l'evidenza di un passaggio ge- nerazionale, antecedente all'entrata in vigore della Costituzione, da donna che non ha mai volontariamente perso la cittadinanza italiana e da uomo straniero, per aver, invece, perso volontaria- mente la cittadinanza italiana prima della nascita del figlio;
dal che deriva, alla luce di quanto poc'anzi esposto, l'interesse ad agi- re innanzi all'Autorità giudiziaria, senza l'onere di dedurre e for- nire un principio di prova dall'incertezza o dalla eccessiva lun- ghezza dei tempi dell'iter di esame amministrativo, da parte della
P.A., dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana
(deduzione e principio di prova che, peraltro, non si rinvengono negli atti di parte ricorrente).
4. – Venendo ora al merito dell'odierna controversia, si deve os- servare, ancora in via preliminare, come lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza sia stato di recente esposto in modo compiuto dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, per cui «la risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabi- le in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella li- nea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia
(v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia ri- vendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata – spet-
Pag. 6 di 11 ta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fat- to eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione»
(Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022;
v. anche 24 agosto 2022, n. 25318).
Nel caso di specie, va in primo luogo rilevato che l'ava delle odier- ne ricorrenti, la cittadina italiana per nascita, sig.ra Parte_2
(nota anche come ovvero
[...] Persona_2 [...]
, era emigrata in Argentina senza mai volonta- Persona_3 riamente naturalizzarsi cittadina argentina come si evince dal
Certificato rilasciato dalla Camara Nacional Electoral che attesta che la predetta non risulta registrata presso il Registro nazionale degli elettori nel quale si trovano iscritti tutti i cittadini argentini nativi o per opzione maggiori ai 16 anni e gli argentini naturaliz- zati dai 18 anni, sicché, per quanto si dirà, non avendo mai perso la cittadinanza italiana l'ha trasmessa iure sanguinis alle proprie discendenti, secondo la linea di discendenza riportata in ricorso e che trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata.
Più in particolare, come detto, dalla documentazione depositata emergono eventi astrattamente interruttivi della linea di trasmis- sione della cittadinanza italiana, in ragione del fatto che il
26.06.1926, l'ava cittadina italiana (nota anche Persona_1 come ovvero ) con- Persona_2 Persona_3 trasse matrimonio con un cittadino italiano, (nato a Persona_4
Tricarico, MT, il 30.09.1900 e noto in Argentina anche come
[...]
, il quale, tuttavia, si naturalizzò cittadino ar- Persona_7 CP_1 gentino nel 1927: ed invero, come già innanzi ampiamente espo- sto, (nota anche come Persona_1 Persona_2 ovvero avrebbe in tal modo perso la citta- Persona_3 dinanza italiana nel 1927, in conseguenza della già menzionata naturalizzazione argentina del marito stesso e dell'operare dell'allora vigente art. 11, comma primo, legge n. 555/1912, secon- do cui <Se il marito cittadino diviene straniero, la moglie che mantenga comune con lui la residenza, perde la cittadinanza ita- liana, semprechè acquisti quella del marito>>.
Pag. 7 di 11 Sul punto, deve però osservarsi che tale perdita della cittadinanza italiana da parte dell'ava sarebbe avvenuta del tutto involonta- riamente e in virtù dell'operare dell'automatismo normativo in- nanzi descritto.
Ciò chiarito, alla luce di quanto si preciserà, deve ritenersi che, nonostante la involontaria perdita della cittadinanza italiana dell'ava nel 1927, la stessa abbia potuto trasmettere la cittadi- nanza italiana al figlio narto il 15.11.1943, Persona_6 sempre in epoca precostituzionale.
Ed invero, per tutti tali casi vengono in rilievo, ratione temporis, le allora vigenti norme contenute: negli artt. 1, 10, comma terzo, e
11, comma primo, della legge n. 555/1912, che prevedevano, ri- spettivamente, che è cittadino il figlio di padre cittadino, mentre – salvo casi marginali non ricorrenti nel caso di specie – la trasmis- sione della cittadinanza italiana non poteva avvenire per via ma- terna, essendo peraltro previsto che << La donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, semprechè il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi>> (art. 10, comma terzo, legge n. 555/1912) e che
<Se il marito cittadino diviene straniero, la moglie che mantenga comune con lui la residenza, perde la cittadinanza italiana, sem- prechè acquisti quella del marito>> (art. 11, comma primo, della legge n. 555/1912).
Va rilevato, in ogni caso, che tale situazione normativa mutava a seguito della nota sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del
1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sul- la cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero, poiché in contrasto con l'art. 29 della Costituzione, in quanto comminava una gravis- sima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e po- neva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola au- tomaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cit- tadino italiano. Inoltre, la sentenza della Corte costituzionale n.
30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo anche
Pag. 8 di 11 l'art. 1 n. 1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Co- stituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per na- scita anche il figlio di madre cittadina”.
È appena il caso di osservare come possano ritenersi travolte dalla cennata dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma che prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipenden- temente dalla volontà della donna, dichiarata dalla Consulta con la sent. n. 87 del 1975, anche le analoghe previsioni, rilevanti nel caso di specie, della perdita della cittadinanza italiana da parte della moglie in caso di naturalizzazione straniera del marito (art. 11, comma primo, Legge n. 555/1912): ed invero, anche in tale ipo- tesi l'effetto della perdita della cittadinanza italiana in capo alla donna risulta del tutto indipendente dalla sua volontà, conse- guendo dalla scelta di naturalizzazione straniera operata dal ma- rito, sicché, a fronte di casi analoghi a quello di specie, la giuri- sprudenza di merito risulta essersi orientata per l'applicazione dei principi espressi dal Giudice delle leggi, nel senso, appunto, della illegittimità della perdita della cittadinanza in capo alla donna che non dipenda da una sua volontà (cfr., ex multis, Trib. Roma nn. 6001/2021 e 14459/2021; Trib. Firenze n. 2808/2023; Trib. Cal- tanissetta nn. 24/2024 e 26/2024; Trib. Campobasso n. 104/2024;
Trib. Palermo n. 599/2024; Trib. Bari sent. del 15/01/2024).
Ciò posto, va rammentato che le suddette pronunce di illegittimità costituzionale, tuttavia, furono inizialmente interpretate dalla giurisprudenza nel senso che gli effetti delle declaratorie di inco- stituzionalità potessero estendersi retroattivamente solo per il ca- so di figli nati da madre cittadina italiana a partire dal 1° gennaio
1948, data di entrata in vigore della Costituzione, ma non anche in caso di figli nati da madre cittadina italiana dopo quella data, in quanto situazioni già definite prima dell'entrata in vigore della
Costituzione stessa, determinando, in tal modo, una illegittima disparità di trattamento, atteso che non consentiva di veder rico- nosciuto il proprio status civitatis anche ai discendenti da cittadi- na italiana nati anteriormente al 1° gennaio 1948.
Tale disparità di trattamento tra i discendenti da donna italiana nati prima e dopo l'entrata in vigore della Costituzione è stata de-
Pag. 9 di 11 finitivamente risolta dalla Corte di Cassazione la quale, pronun- ciandosi a Sezioni Unite, con sentenza n. 4466 del 25 febbraio
2009, ha stabilito che <
(artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza ita- liana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione de- scritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Co- stituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria>>.
L'interpretazione del Supremo Collegio consente, così, di ricono- scere lo status civitatis di tutti coloro che – potenziali cittadini ita- liani – non hanno acquisito quello status esclusivamente per effet- to di una norma incostituzionale. Costoro, in quanto legittimati al riconoscimento del loro stato di cittadinanza originario illegitti- mamente compresso, possono farlo valere incondizionatamente in conseguenza della rimozione dell'illegittimo impedimento legisla- tivo ed in considerazione della natura permanente ed imprescrit- tibile del diritto al riconoscimento della cittadinanza (cfr. Cass.
s.u. 4466/2009, 19428/2017, 6205/2014).
Ne consegue che il matrimonio della donna cittadina italiana con un cittadino straniero ovvero la naturalizzazione straniera del marito, cittadino italiano, di donna cittadina italiana non possono valere a privare la donna stessa, indipendentemente dalla sua vo- lontà, dello status civitatis italiano, status che, pertanto, essa ha potuto trasmettere alla sua discendenza, sicché si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche gli odierni ricorrenti, non emergendo dagli atti fat- tispecie interruttive.
In conclusione, alla luce di quanto precede, il ricorso merita acco-
Pag. 10 di 11 glimento, dovendo dichiararsi che i ricorrenti sono cittadini italia- ni e disporsi l'adozione, da parte del , dei Controparte_4 provvedimenti conseguenti.
5. – Sussistono giusti motivi, in ragione della peculiarità della materia, delle questioni trattate e della mancata costituzione di parte resistente, per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pro- nunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- DICHIARA la contumacia del resistente;
Controparte_4
- DICHIARA che le ricorrenti:
1. nata in [...] il [...]; Controparte_1
2. , nata in [...] il [...]; Controparte_3
3. , nata in [...] il Parte_1
13.10.2001; sono cittadine italiane iure sanguinis dalla nascita;
- ORDINA per l'effetto al e, per esso, Controparte_4 all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Tricarico (MT), ovvero ogni altro competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadi- nanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comuni- cazioni alle autorità consolari competenti;
- DICHIARA le spese di lite integralmente compensate;
- MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso il 12.09.2025
Il Giudice dott. Filippo Palumbo
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