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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. V, sentenza 23/01/2026, n. 684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 684 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 684/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 5, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
FRANCOLA TOMMASO, Presidente e Relatore
PULEIO FRANCESCO, Giudice
VASTA ISIDORO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4806/2022 depositato il 14/09/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Comune di Mascalucia - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_5
Simeto Ambiente Spa In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4694/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 9 e pubblicata il 15/06/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320179031281137 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320179031281137 TARI 2000
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320179031281137 TARI 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320179031281137 TARI 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320179031281137 TARI 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320179031281137 TARI 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320179031281137 TARI 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320179031281137 TARI 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320179031281137 TARI 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320179031281137 TARI 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320179031281137 TARI 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320179031281137 BOLLO 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320179031281137 BOLLO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320179031281137 BOLLO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320179031281137 BOLLO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 780057 BOLLO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 461925 BOLLO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 177643 BOLLO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 984125 BOLLO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 556464 BOLLO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 521559 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Appellante: Assente
Appellati: Il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate- Riscossione insiste in atti, e in particolare nella memoria illustrativa depositata il 19.11.2025, con la quale rileva che altre tre cartelle risultano annullate ex lege e che la controversia riguarda solo le cartelle aventi come numero finale 643......... e 125...............
Rispetto a tali cartelle chiede il rigetto del ricorso del contribuente e la declaratoria di non prescrizione dei relativi crediti;
inoltre, chiede il rigetto dell'appello principale proposto dal contribuente e la condanna dello stesso alle spese di lite.
Il rappresentante dell'ufficio insiste come in atti e si associa alle conclusioni dell'Agenzia delle Entrate -
Riscossione, chiedendo il rigetto dell'appello principale del contribuente e l'accoglimento delle conclusioni di Agenzia delle Entrate - Riscossione;
Il rappresentante di Simeto Ambiente spa in liquidazione insiste in atti, chiedendo il rigetto dell'appello principale e l'accoglimento degli appelli incidentali, con la condanna del contribuente alle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 2932017 9031281137 relativa a numerose cartelle per Tarsu, Iva e Tassa auto per diverse annualità, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi: omessa notifica delle cartelle, intervenuta prescrizione, omessa notifica del P.VA., omessa notifica dell'ingiunzione di pagamento, omessa istituzione della Tarsu.
Il Comune di Mascalucia, Simeto Ambiente e Riscossione Sicilia S.p.a. non si costituivano in giudizio.
Invece, si costituivano l'Agenzia delle Entrate e la Camera di Commercio Sud Est Sicilia, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 4694/2022, depositata il 15.06.2022, la Commissione Tributaria Provinciale di Catania dichiarava cessata la materia del contendere con riferimento alle cartelle indicate sub lett. a, b, c, d, e, f,
g, h;
accoglieva nel resto, e annullava l'atto impugnato;
compensava per intero le spese del giudizio.
Con riferimento alle cartelle indicate sub lett. a, b, c, d, e, f, g, h veniva dichiarata cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 4 D.L. 119/2018, trattandosi di somme non superiori ad € 1.000,00 di cui ai ruoli trasmessi all'Agente per la Riscossione tra gli anni 2000 e 2010.
Le cartelle indicate alle lettere i, l , m, n, o, p relative a Tassa auto per gli anni 2004, 2005, 2009, 2010 e
Tarsu per gli anni 2010, 2012 erano relative a debiti estinti per intervenuta prescrizione in quanto non era stata confutata l'eccezione di omessa notifica. Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza n. 4694/2022 relativamente al capo che ha stabilito la compensazione integrale delle spese di giudizio, chiedendo la condanna dei resistenti Comune di Mascalucia, ATO Catania 3 - Simeto Ambiente S.p.A., Agenzia delle Entrate - Riscossione ed Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali, con distrazione in favore del procuratore antistatario ex artt. 93 c.p.c. e 15 D.Lgs.vo n. 546/1992; con vittoria di spese e compensi anche del presente grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex artt. 93 c.p.c. e 15 D.Lgs.vo n. 546/1992.
Costituitasi in giudizio Agenzia delle Entrate – Riscossione ha chiesto il rigetto dell'appello principale ed ha proposto appello incidentale, col quale chiede a questa Corte di Giustizia di: a) dichiarare l'inammissibilità del ricorso di primo grado;
b) con riferimento alla cartella n. 29320110009780057000, annullata ex lege, dichiarare cessata la materia del contendere;
c) dichiarare la regolarità delle cartelle n.
29320110041461925000, n. 2932012 0039177643000, n. 29320140000984125000, n.
29320150022556464000 e n. 293201500 48521559000 e della relativa notifica;
d) dichiarare che il credito azionato con le cartelle n. 29320120039177643000, n. 29320140000984125000, n.
29320150022556464000 e n. 29320150048521559000 non è prescritto e che le relative somme sono tutt'oggi dovute dal contribuente;
e) sulla fase antecedente la consegna dei ruoli, dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Ader;
con vittoria delle spese e competenze di entrambi i gradi giudizio.
Anche l'Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'appello principale ed ha proposto appello incidentale, col quale chiede a questa Corte di Giustizia di dichiarare inammissibile il ricorso originario del contribuente;
con condanna dello stesso alle spese di giudizio.
La Simeto Ambiente S.p.a. in liquidazione, Società di gestione dell'A.T.O. – Catania 3, si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello principale e la conferma della sentenza impugnata.
Il Comune di Mascalucia e la Camera di Commercio di Catania in questo grado non si sono costituiti.
All'udienza dell'1 dicembre 2025 le parti presenti rassegnano le seguenti conclusioni:
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione insiste in atti, ed in particolare nella memoria illustrativa depositata il 19.11.2025, con la quale rileva che altre tre cartelle risultano annullate ex lege e che la controversia riguarda solo le cartelle aventi come numero finale …643 e …125, rispetto alle quali chiede il rigetto del ricorso del contribuente e la declaratoria di non prescrizione dei relativi crediti;
inoltre, chiede il rigetto dell'appello principale proposto dal contribuente e la condanna dello stesso alle spese di lite.
L'Ufficio insiste come in atti e si associa alle conclusioni di Agenzia delle Entrate-Riscossione, chiedendo il rigetto dell'appello principale del contribuente e l'accoglimento delle conclusioni di Agenzia delle Entrate
- Riscossione.
Simeto Ambiente S.p.a. in liquidazione insiste in atti, chiedendo il rigetto dell'appello principale e l'accoglimento degli appelli incidentali, con la condanna del contribuente alle spese di lite.
Indi, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo deve essere esaminato, avendo natura prioritaria, l'appello incidentale proposto da
Agenzia delle Entrate – Riscossione e da Agenzia delle Entrate.
L'impugnazione è fondata.
Premesso che ai sensi dell'art. 58, co. 2, del D.lgs. n. 546/1992 la produzione di documenti in appello è ammissibile, il Collegio rileva che le cartelle esattoriali sottese all'intimazione di pagamento che sono state annullate dal primo giudice erano state ritualmente notificate.
Infatti, dai documenti prodotti risulta che:
1. la cartella n. 29320110009780057000 è stata consegnata il 09.07.20211 al contribuente personalmente, il quale però ha rifiutato di ricevere il plico;
2. la cartella n. 29320110041461925000 è stata consegnata in data 12.11.2011 al contribuente personalmente;
3. la cartella n. 29320120039177643000 è stata notificata il 12.02.2013 nel rispetto delle formalità di cui all'art. 140 c.p.c. sia pure per compiuta giacenza, non avendo il Ricorrente_1 ritirato il plico nei termini di legge;
4. la cartella n. 29320140000984125000 è stata consegnata il 03.05.2014 al contribuente personalmente;
5. la cartella n. 29320150022556464000 è stata consegnata il 25.08.2015 a persona qualificatasi moglie;
6. la cartella n. 29320150048521559000 è stata consegnata il 29.07.2016 a persona qualificatasi moglie.
Per quanto concerne le cartelle consegnate al coniuge del contribuente trova applicazione la normativa speciale di cui all'art. 26 D.P.R. n. 602/73 (in materia di riscossione delle imposte sui redditi), la quale non prevede in quel caso l'invio della raccomandata informativa. Il comma 3 della citata disposizione, in materia di notificazione mediante consegna a mani del destinatario o di persona di famiglia, addetto alla casa, all'ufficio o all'azienda, stabilisce che: “Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario”. Nel caso di notifica ai soggetti di cui al 2° comma dell'art. 139 c.p.c. non è in alcun modo prevista dall'art. 26
D.P.R. n. 602/73 la spedizione della raccomandata informativa di cui all'art. 60 D.P.R. 600/73, essendo il rinvio a tale disciplina circoscritto alle sole ipotesi in cui “nel comune ove debba eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario”.
In una fattispecie analoga a quella in esame, la Corte di Cassazione ha ritenuto regolare la notificazione effettuata con le modalità di cui all'art. 139 c.p.c. a mani della suocera del contribuente (residente allo stesso indirizzo di quest'ultimo ma in un appartamento diverso), ritenendo non necessario il successivo inoltro della raccomandata al diretto interessato, diversamente da quanto invece è previsto dall'art. 139, comma 4, del medesimo art. 139 c.p.c. per il vicino di casa o per il portiere (v. Cass. 12.05.2009 n.
10955).
Va, altresì, osservato che le cartelle n. 29320110009780057000 indicata alla lettera i), n.
29320110041461925000 indicata alla lettera l), n. 29320150022556464000 indicata alla lettera o), e n.
29320150048521559000 indicata alla lettera p) sono state annullate ex lege, per cui in relazione ai tributi in esse indicati è cessata la materia del contendere.
Di conseguenza, la controversia rimane in vita esclusivamente con riguardo alle cartelle n.
29320120039177643000 (lettera m) e n. 29320140000984125000 (lettera n). Pertanto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, il ricorso proposto dal contribuente relativamente alle cartelle indicate alle lettere m) e n) deve essere dichiarato inammissibile, non essendo stato proposto nel termine di sessanta giorni dalla regolare notifica delle stesse, come disposto dagli artt.
19 e 21 del D.Lgs. n. 546/1992.
Inoltre, relativamente ai debiti tributari di cui alle suddette cartelle non è maturata alcuna prescrizione, atteso che il termine prescrizionale è stato interrotto sia dalla regolare notifica delle cartelle (2011-2015) sia dalla successiva notifica dell'AVI n. 29320179031281137 il 14.02.2018 e per la cartella n.
29320110041461925000 anche dalla notifica dell'AVI n. 29320149027464350000 il 7.10.2014.
A ciò aggiungasi che, ai sensi del combinato disposto del co. 618 e del co. 623 dell'art. 1 Legge
27.12.2013 n. 147, il decorso del termine di prescrizione del diritto di credito vantato dall'ente impositore è rimasto sospeso dall'1.01.2014 al 15.06.2014, ovvero per complessivi giorni 166, ed ha iniziato a decorrere nuovamente a partire dal 16.06.2014.
Resta confermata la declaratoria di cessazione della materia del contendere con riferimento alle cartelle indicate alle lettere a, b, c, d, e, f, g, h.
L'appello principale proposto dal contribuente avente ad oggetto la regolamentazione delle spese processuali va rigettato, atteso che il ricorso originario risulta integralmente infondato.
Poiché la maggior parte delle cartelle esattoriali sottese all'intimazione di pagamento è stata annullata ex lege, le spese processuali dei due gradi vengono compensate per intero fra tutte le parti in causa costituite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione 5, in parziale riforma della sentenza n. 4694/2022 della Commissione Tributaria Provinciale di Catania, appellata in via principale da
Ricorrente_1 e in via incidentale da Agenzia delle Entrate – Riscossione e da Agenzia delle Entrate, dichiara cessata la materia del contendere con riferimento anche alle cartelle indicate alle lettere i, l, o, p del ricorso originario e dichiara inammissibile il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso le cartelle di pagamento indicate alle lettere m, n.
Compensa per intero le spese giudiziali dei due gradi fra tutte le parti costituite.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio dell'1 dicembre 2025.
Il Presidente estensore dr. MA Francola
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 5, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
FRANCOLA TOMMASO, Presidente e Relatore
PULEIO FRANCESCO, Giudice
VASTA ISIDORO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4806/2022 depositato il 14/09/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Comune di Mascalucia - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_5
Simeto Ambiente Spa In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4694/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 9 e pubblicata il 15/06/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320179031281137 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320179031281137 TARI 2000
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320179031281137 TARI 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320179031281137 TARI 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320179031281137 TARI 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320179031281137 TARI 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320179031281137 TARI 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320179031281137 TARI 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320179031281137 TARI 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320179031281137 TARI 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320179031281137 TARI 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320179031281137 BOLLO 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320179031281137 BOLLO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320179031281137 BOLLO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320179031281137 BOLLO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 780057 BOLLO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 461925 BOLLO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 177643 BOLLO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 984125 BOLLO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 556464 BOLLO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 521559 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Appellante: Assente
Appellati: Il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate- Riscossione insiste in atti, e in particolare nella memoria illustrativa depositata il 19.11.2025, con la quale rileva che altre tre cartelle risultano annullate ex lege e che la controversia riguarda solo le cartelle aventi come numero finale 643......... e 125...............
Rispetto a tali cartelle chiede il rigetto del ricorso del contribuente e la declaratoria di non prescrizione dei relativi crediti;
inoltre, chiede il rigetto dell'appello principale proposto dal contribuente e la condanna dello stesso alle spese di lite.
Il rappresentante dell'ufficio insiste come in atti e si associa alle conclusioni dell'Agenzia delle Entrate -
Riscossione, chiedendo il rigetto dell'appello principale del contribuente e l'accoglimento delle conclusioni di Agenzia delle Entrate - Riscossione;
Il rappresentante di Simeto Ambiente spa in liquidazione insiste in atti, chiedendo il rigetto dell'appello principale e l'accoglimento degli appelli incidentali, con la condanna del contribuente alle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 2932017 9031281137 relativa a numerose cartelle per Tarsu, Iva e Tassa auto per diverse annualità, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi: omessa notifica delle cartelle, intervenuta prescrizione, omessa notifica del P.VA., omessa notifica dell'ingiunzione di pagamento, omessa istituzione della Tarsu.
Il Comune di Mascalucia, Simeto Ambiente e Riscossione Sicilia S.p.a. non si costituivano in giudizio.
Invece, si costituivano l'Agenzia delle Entrate e la Camera di Commercio Sud Est Sicilia, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 4694/2022, depositata il 15.06.2022, la Commissione Tributaria Provinciale di Catania dichiarava cessata la materia del contendere con riferimento alle cartelle indicate sub lett. a, b, c, d, e, f,
g, h;
accoglieva nel resto, e annullava l'atto impugnato;
compensava per intero le spese del giudizio.
Con riferimento alle cartelle indicate sub lett. a, b, c, d, e, f, g, h veniva dichiarata cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 4 D.L. 119/2018, trattandosi di somme non superiori ad € 1.000,00 di cui ai ruoli trasmessi all'Agente per la Riscossione tra gli anni 2000 e 2010.
Le cartelle indicate alle lettere i, l , m, n, o, p relative a Tassa auto per gli anni 2004, 2005, 2009, 2010 e
Tarsu per gli anni 2010, 2012 erano relative a debiti estinti per intervenuta prescrizione in quanto non era stata confutata l'eccezione di omessa notifica. Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza n. 4694/2022 relativamente al capo che ha stabilito la compensazione integrale delle spese di giudizio, chiedendo la condanna dei resistenti Comune di Mascalucia, ATO Catania 3 - Simeto Ambiente S.p.A., Agenzia delle Entrate - Riscossione ed Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali, con distrazione in favore del procuratore antistatario ex artt. 93 c.p.c. e 15 D.Lgs.vo n. 546/1992; con vittoria di spese e compensi anche del presente grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex artt. 93 c.p.c. e 15 D.Lgs.vo n. 546/1992.
Costituitasi in giudizio Agenzia delle Entrate – Riscossione ha chiesto il rigetto dell'appello principale ed ha proposto appello incidentale, col quale chiede a questa Corte di Giustizia di: a) dichiarare l'inammissibilità del ricorso di primo grado;
b) con riferimento alla cartella n. 29320110009780057000, annullata ex lege, dichiarare cessata la materia del contendere;
c) dichiarare la regolarità delle cartelle n.
29320110041461925000, n. 2932012 0039177643000, n. 29320140000984125000, n.
29320150022556464000 e n. 293201500 48521559000 e della relativa notifica;
d) dichiarare che il credito azionato con le cartelle n. 29320120039177643000, n. 29320140000984125000, n.
29320150022556464000 e n. 29320150048521559000 non è prescritto e che le relative somme sono tutt'oggi dovute dal contribuente;
e) sulla fase antecedente la consegna dei ruoli, dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Ader;
con vittoria delle spese e competenze di entrambi i gradi giudizio.
Anche l'Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'appello principale ed ha proposto appello incidentale, col quale chiede a questa Corte di Giustizia di dichiarare inammissibile il ricorso originario del contribuente;
con condanna dello stesso alle spese di giudizio.
La Simeto Ambiente S.p.a. in liquidazione, Società di gestione dell'A.T.O. – Catania 3, si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello principale e la conferma della sentenza impugnata.
Il Comune di Mascalucia e la Camera di Commercio di Catania in questo grado non si sono costituiti.
All'udienza dell'1 dicembre 2025 le parti presenti rassegnano le seguenti conclusioni:
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione insiste in atti, ed in particolare nella memoria illustrativa depositata il 19.11.2025, con la quale rileva che altre tre cartelle risultano annullate ex lege e che la controversia riguarda solo le cartelle aventi come numero finale …643 e …125, rispetto alle quali chiede il rigetto del ricorso del contribuente e la declaratoria di non prescrizione dei relativi crediti;
inoltre, chiede il rigetto dell'appello principale proposto dal contribuente e la condanna dello stesso alle spese di lite.
L'Ufficio insiste come in atti e si associa alle conclusioni di Agenzia delle Entrate-Riscossione, chiedendo il rigetto dell'appello principale del contribuente e l'accoglimento delle conclusioni di Agenzia delle Entrate
- Riscossione.
Simeto Ambiente S.p.a. in liquidazione insiste in atti, chiedendo il rigetto dell'appello principale e l'accoglimento degli appelli incidentali, con la condanna del contribuente alle spese di lite.
Indi, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo deve essere esaminato, avendo natura prioritaria, l'appello incidentale proposto da
Agenzia delle Entrate – Riscossione e da Agenzia delle Entrate.
L'impugnazione è fondata.
Premesso che ai sensi dell'art. 58, co. 2, del D.lgs. n. 546/1992 la produzione di documenti in appello è ammissibile, il Collegio rileva che le cartelle esattoriali sottese all'intimazione di pagamento che sono state annullate dal primo giudice erano state ritualmente notificate.
Infatti, dai documenti prodotti risulta che:
1. la cartella n. 29320110009780057000 è stata consegnata il 09.07.20211 al contribuente personalmente, il quale però ha rifiutato di ricevere il plico;
2. la cartella n. 29320110041461925000 è stata consegnata in data 12.11.2011 al contribuente personalmente;
3. la cartella n. 29320120039177643000 è stata notificata il 12.02.2013 nel rispetto delle formalità di cui all'art. 140 c.p.c. sia pure per compiuta giacenza, non avendo il Ricorrente_1 ritirato il plico nei termini di legge;
4. la cartella n. 29320140000984125000 è stata consegnata il 03.05.2014 al contribuente personalmente;
5. la cartella n. 29320150022556464000 è stata consegnata il 25.08.2015 a persona qualificatasi moglie;
6. la cartella n. 29320150048521559000 è stata consegnata il 29.07.2016 a persona qualificatasi moglie.
Per quanto concerne le cartelle consegnate al coniuge del contribuente trova applicazione la normativa speciale di cui all'art. 26 D.P.R. n. 602/73 (in materia di riscossione delle imposte sui redditi), la quale non prevede in quel caso l'invio della raccomandata informativa. Il comma 3 della citata disposizione, in materia di notificazione mediante consegna a mani del destinatario o di persona di famiglia, addetto alla casa, all'ufficio o all'azienda, stabilisce che: “Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario”. Nel caso di notifica ai soggetti di cui al 2° comma dell'art. 139 c.p.c. non è in alcun modo prevista dall'art. 26
D.P.R. n. 602/73 la spedizione della raccomandata informativa di cui all'art. 60 D.P.R. 600/73, essendo il rinvio a tale disciplina circoscritto alle sole ipotesi in cui “nel comune ove debba eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario”.
In una fattispecie analoga a quella in esame, la Corte di Cassazione ha ritenuto regolare la notificazione effettuata con le modalità di cui all'art. 139 c.p.c. a mani della suocera del contribuente (residente allo stesso indirizzo di quest'ultimo ma in un appartamento diverso), ritenendo non necessario il successivo inoltro della raccomandata al diretto interessato, diversamente da quanto invece è previsto dall'art. 139, comma 4, del medesimo art. 139 c.p.c. per il vicino di casa o per il portiere (v. Cass. 12.05.2009 n.
10955).
Va, altresì, osservato che le cartelle n. 29320110009780057000 indicata alla lettera i), n.
29320110041461925000 indicata alla lettera l), n. 29320150022556464000 indicata alla lettera o), e n.
29320150048521559000 indicata alla lettera p) sono state annullate ex lege, per cui in relazione ai tributi in esse indicati è cessata la materia del contendere.
Di conseguenza, la controversia rimane in vita esclusivamente con riguardo alle cartelle n.
29320120039177643000 (lettera m) e n. 29320140000984125000 (lettera n). Pertanto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, il ricorso proposto dal contribuente relativamente alle cartelle indicate alle lettere m) e n) deve essere dichiarato inammissibile, non essendo stato proposto nel termine di sessanta giorni dalla regolare notifica delle stesse, come disposto dagli artt.
19 e 21 del D.Lgs. n. 546/1992.
Inoltre, relativamente ai debiti tributari di cui alle suddette cartelle non è maturata alcuna prescrizione, atteso che il termine prescrizionale è stato interrotto sia dalla regolare notifica delle cartelle (2011-2015) sia dalla successiva notifica dell'AVI n. 29320179031281137 il 14.02.2018 e per la cartella n.
29320110041461925000 anche dalla notifica dell'AVI n. 29320149027464350000 il 7.10.2014.
A ciò aggiungasi che, ai sensi del combinato disposto del co. 618 e del co. 623 dell'art. 1 Legge
27.12.2013 n. 147, il decorso del termine di prescrizione del diritto di credito vantato dall'ente impositore è rimasto sospeso dall'1.01.2014 al 15.06.2014, ovvero per complessivi giorni 166, ed ha iniziato a decorrere nuovamente a partire dal 16.06.2014.
Resta confermata la declaratoria di cessazione della materia del contendere con riferimento alle cartelle indicate alle lettere a, b, c, d, e, f, g, h.
L'appello principale proposto dal contribuente avente ad oggetto la regolamentazione delle spese processuali va rigettato, atteso che il ricorso originario risulta integralmente infondato.
Poiché la maggior parte delle cartelle esattoriali sottese all'intimazione di pagamento è stata annullata ex lege, le spese processuali dei due gradi vengono compensate per intero fra tutte le parti in causa costituite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione 5, in parziale riforma della sentenza n. 4694/2022 della Commissione Tributaria Provinciale di Catania, appellata in via principale da
Ricorrente_1 e in via incidentale da Agenzia delle Entrate – Riscossione e da Agenzia delle Entrate, dichiara cessata la materia del contendere con riferimento anche alle cartelle indicate alle lettere i, l, o, p del ricorso originario e dichiara inammissibile il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso le cartelle di pagamento indicate alle lettere m, n.
Compensa per intero le spese giudiziali dei due gradi fra tutte le parti costituite.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio dell'1 dicembre 2025.
Il Presidente estensore dr. MA Francola