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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 08/10/2025, n. 1869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1869 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 08/10/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 4185/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: malattia professionale;
T R A
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Parte_1
CC VI e dall'avv. Antonella D'Alto, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Napoli, via Silvio Spaventa n. 9;
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del Controparte_1
Presidente legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Ida
Rampino ed elettivamente domiciliato come in atti;
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 20.07.2023, il ricorrente in epigrafe riferiva: Contr
- essere stato dipendente a far data dal 21.03.1983 con mansione di conducente di linea, svolgendo la propria attività in maniera continuativa fino al 01.02.1998;
- che nel corso degli ultimi anni, all'esito dell'attività lavorativa spiegata, aveva manifestato una sintomatologia dolorosa, solo in seguito diagnosticata con assoluta consapevolezza sia della sua origine che delle sue conseguenze, caratterizzata da “Osteoartrosi del rachide in toto, come ernie discali multiple del tratto cervicale e lombare, esiti di discectomia C4-C5 e C5-C6 oltre artroplastica con protesi dinamica, sindrome di Raynaud secondaria agli arti superiori, morbo di
Quervain, morbo di , osteoartrosi delle articolazioni dell'arto superiore e del complesso Per_1 scapolo omerale, tendinopatie dell'arto superiore, neuropatie periferiche degli arti superiori, sindrome del tunnel carpale, sindrome di Guyon”, tutte patologie causate da vibrazioni meccaniche trasmesse al proprio corpo ed eziologicamente collegate, dal punto di vista statistico, probabilistico e cronologico, alla professione sino ad oggi svolta;
- che, pertanto, in data 21.12.2020, aveva presentato a mezzo p.e.c. all' domanda di CP_1 riconoscimento domanda di malattia professionale con allegata relazione medico-legale;
- che, all'esito della visita medica alla quale era sottoposto, l' aveva espresso il seguente CP_1 giudizio: “…Gli accertamenti effettuati per il riconoscimento della malattia professionale hanno evidenziato che il rischio lavorativo cui è stato esposto non è idoneo a provocare la malattia denunciata. La pratica è pertanto archiviata”;
- che, con p.e.c. del 24.05.2021, aveva presentato opposizione con contestuale richiesta di visita collegiale;
all'esito della stessa, l'Ente resistente aveva confermato il giudizio precedentemente espresso.
Sostenendo il proprio diritto al riconoscimento della natura professionale della patologia denunciata e alla liquidazione dell'indennizzo in capitale o della rendita, in ragione di un danno biologico pari al 30% o comunque non inferiore al 6%, conveniva innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, l' chiedendo di “- Accertare e dichiarare che il ricorrente
CP_1 presenta un danno biologico conseguente a patologie derivanti dall'attività lavorativa svolta, da qualificarsi e classificarsi sotto la voce di “malattia professionale “meritevole di tutela assicurativa per una menomazione dell'integrità psico-fisica, con grado secondo la Tabella delle menomazioni danno biologico del DM 12/07/2000 pari almeno al 30 %, o nell'esatta misura
CP_1 accertanda a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, di cui si chiede fin d'ora l'ammissione; E per l'effetto In via principale - condannare l' in persona del legale rappresentante pro-
CP_1 tempore, alla costituzione e corresponsione in favore del ricorrente della rendita per malattia professionale, stante il riconoscimento del grado di danno biologico secondo la Tabella delle menomazioni danno biologico del DM 12/07/2000 pari almeno al 30 %, o comunque non
CP_1 inferiore alla percentuale del 16%, anche all'esito della espletanda C.T.U. che sin d'ora si chiede, comprensiva dei relativi ratei, maturati e maturandi, oltre gli arretrati, interessi legali e rivalutazione monetaria, nei limiti di legge, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa o nell'esatta misura accertanda a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio espletata;
In subordine - condannare l' in persona del legale rappresentante pro- CP_1 tempore, alla corresponsione dell'indennizzo in capitale da malattia professionale sin dalla data della domanda amministrativa, corrispondente a un danno biologico secondo la Tabella delle menomazioni danno biologico del DM 12/07/2000 quantificabile nelle percentuali comprese CP_1 tra il 6% e il 16% e/o nella percentuale che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica
d'Ufficio che sin d'ora si chiede, comprensivo dei relativi ratei, maturati e maturandi, oltre gli arretrati, interessi legali e rivalutazione monetaria, nei limiti di legge, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa o nell'esatta misura accertanda a seguito di Consulenza Tecnica
d'Ufficio espletata.”; il tutto con vittoria di spese di lite con distrazione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio CP_1 eccependo, preliminarmente, nullità del ricorso per genericità della domanda, nonché la prescrizione del diritto;
nel merito, contestava l'esposizione al rischio morbigeno concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dall'istante, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di legge.
2. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità del ricorso, avendo il ricorrente delineato chiaramente sia il petitum che la causa petendi.
Ogni altra carenza in punto di allegazione – periodo lavorativo, mansioni e modalità di svolgimento delle stesse, orario osservato, etc. – afferisce al merito e, dunque, alla fondatezza della domanda.
3. Ancora preliminarmente, occorre valutare l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dall' . CP_1
L'art. 112 D.P.R. n. 1124/1965, al primo comma, prevede che “L'azione per conseguire le prestazioni di cui al presente titolo si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale”.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la manifestazione della malattia professionale, rilevante ai fini della individuazione del dies a quo per la decorrenza del termine triennale di prescrizione di cui al D.P.R. n. 1124/1965, può ritenersi verificata quando sussiste l'oggettiva possibilità che l'esistenza della malattia, ed i suoi caratteri di professionalità e indennizzabilità, siano conoscibili dal soggetto interessato;
tale conoscibilità, che è cosa diversa dalla conoscenza, altro non è che la possibilità che un determinato elemento sia riconoscibile sulla base delle conoscenze scientifiche del momento (Cass. Sez. L., Ordinanza n. 1661 del 24/01/2020).
Nella motivazione della recente pronuncia sopraccitata, la Suprema Corte ha affermato che
"secondo il più recente e condiviso orientamento della giurisprudenza di questa Corte (da ultimo v. Cass. n. 11593 del 2017, Cass. n. 598 del 2016, Cass. n. 17700 del 2014), la manifestazione della malattia professionale, rilevante quale dies a quo per la decorrenza del termine prescrizionale di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 112, può ritenersi verificata (in un equilibrato rilievo tra
l'elemento oggettivo della manifestazione e la consapevolezza soggettiva da parte del lavoratore che non frustri lo scopo degli interventi della giurisprudenza costituzionale, Corte Cost. n. 116 del
1969, n. 129 del 1986, n. 206 del 1988, n. 31 del 1991), quando la consapevolezza circa l'esistenza della malattia, la sua origine professionale e il suo grado invalidante siano desumibili da eventi oggettivi ed esterni alla persona dell'assicurato, che costituiscano fatto noto ai sensi degli artt.
2727 e 2729 c.c., quali la domanda amministrativa, nonché la diagnosi medica, contemporanea, dalla quale la malattia sia riconoscibile per l'assicurato (cfr. ex plurimis, Cass. nn. 23457 del
2009; Cass. 14584 del 2009; Cass. n. 7323 del 2005; Cass. n. 23418 del 2004; Cass. n. 23110 del
2004; Cass. n. 19575 del 2004; Cass. 2625 n. 2004). Quanto, poi, alla "manifestazione", quale fatto normativamente previsto dall'indicato art. 112, questa Corte ha già da tempo avuto modo di evidenziare (cfr. Cass. n. 11790 del 2003; n. 16178 del 2004; n. 8249 del 2011, n. 12317 del 2011,
n. 14281 del 2011) che essa è la forma oggettiva che assume il fatto, nel suo essere manifesto, e che consente al fatto stesso di essere conosciuto;
è, in definitiva, l'oggettiva possibilità che il fatto sia conosciuto dal soggetto interessato, e cioè la sua "conoscibilità"; tale conoscibilità coinvolge
l'esistenza della malattia, ed i suoi caratteri di professionalità ed indennizzabilità; la conoscibilità, dunque, è cosa diversa dalla conoscenza ed altro non è che la possibilità che un determinato elemento (nella fattispecie la origine professionale di una malattia) sia riconoscibile in base alle conoscenze scientifiche del momento, possibilità che esclude anche che sia necessario che l'origine professionale sia già stata riconosciuta in sede giudiziaria o amministrativa" (cfr. Cass. n. 1661 del
24/01/2020 cit.).
3.1. La Suprema Corte ha, ancora, chiarito che “al fine di stabilire l'inizio della decorrenza della prescrizione del diritto alla rendita per malattia professionale, che coincide con la conoscibilità da parte dell'assicurato della manifestazione di una malattia professionale indennizzabile, assume rilievo la circostanza che lo stesso assicurato si sia sottoposto ad esami diagnostici da lui richiesti per l'accertamento della patologia, dovendosi presumere che egli abbia avuto conoscenza del relativo esito al momento dell'espletamento dei predetti esami, ovvero nei giorni immediatamente successivi, e competendo allo stesso assicurato, che eccepisca di non averne avuto tempestiva conoscenza, fornire la relativa prova” (così Cass. civ., sez. lav.,
03/08/2020 n. 16605 che richiama in motivazione Cass. civ., sez. lav., 21/03/2002 n. 4069; Cass. civ., sez. lav., 21/03/2003 n. 4181).
4. Ciò posto e venendo al caso di specie, si rileva che nella produzione documentale di parte ricorrente (cfr. nota di deposito del 18.06.2024), si rinvengono una moltitudine di certificazioni specialistiche e di esami strumentali risalenti sin dal 1990; in particolare, nell'allegato
1 si rinvengono referti di visite di neurochirurgia e di esami radiologici (TAC, RMN) eseguiti per lo più presso il Policlinico Federico II, il C.T.O. di Napoli e l'Ospedale Nuovo Pellegrini di Napoli.
Da tale documentazione medica risalente agli anni '90 emerge la sussistenza di discopatie cervicali e lombari.
Tanto è confermato anche dalla relazione del c.t.p. allegata agli atti che contiene un elenco analitico della certificazione medica esibita;
in particolare, i referti sopra menzionati sono:
- 09.05.1990 esame TC - colonna vertebrale: “… in corrispondenza dello spazio intersomatico
C5-C6 un'ernia discale mediana e paramediana sinistra che comprime l'immagine midollare.
Sempre a tale livello sono evidenti irregolarità artrosiche del muro posteriore di C6, a sede paramediana sinistra, che riducono di ampiezza il forame di congiunzione dello stesso lato...”.
- 26.05.1990 visita ortopedica Presidio Ospedaliero "C.T.O." di Napoli: "…Si consiglia visita neurochirurgica… Si consiglia di astenersi dalla guida di automezzi …".
- 05.06.1990 visita neurochirurgica - Ospedale C.T.O. di Napoli: Cervicobrachialgia per due ernie cervicali C5 C6 mediana e paramediana sin. 3
Si consiglia ricovero ed intervento chirurgico. Nelle more indossi collare di ". CP_3
- 05.09.1990 esame TC - colonna vertebrale: “...ernia mediana e paramediana a livello dello spazio C5 C6 comprimente l'immagine midollare… Anche a livello dello spazio L4 L5 si apprezza una ernia paramediana sinistra…”
- 14.09.1990 visita neurochirurgica - Ospedale CTO di Napoli: “…cervicodiscoartrosi C5-C6
(emia discale mediana paramediana sin). Lombosciatalgia da compressione discale L4-L5 mediana e paramediana sin. Si consiglia ricovero per intervento chirurgico sull'emia cervicale ..." Si prescrive FKT.
- 18.10.1990 esame elettromiografico e neurologico: “… Nel deltoide sinistro modesti segni di sofferenza neurogena… Tali dati sono compatibili con una sofferenza a carico delle radici C5 C6 di sinistra. Si consiglia lo studio dei potenziali evocati somatosensoriali ...".
- 19.11.1990 visita ortopedica - USL n. 27 di Pomigliano d'Arco (NA) "... Cervicobrachialgia sinistra da irritazione radicolare da ernia del disco mediana e paramediana sinistra C5-C6 comprime il midollo e causante una mielopatia da compressione, con perdita di forza dell'arto superiore sinistro e di sensibilità… Lombosciatalgia sinistra ... da ernia del disco paramediana sinistra L4-L5 con deficit alla prolungata stazione eretta e deambulazione ..."
- 14.10.1991 visita neurochirurgica Università degli Studi di Napoli Clinica Neurochirurgica: “...
Si richiede TC del cranio e del rachide cervicale... affetto da parestesie sinistra..."
- 21.10.1991 esame TC - Cranio e colonna vertebrale: "... (spazi intersomatici C3-C4, C4 C5,
C5-C6) ... reperto immodificato rispetto all'esame eseguito in data 09.05.1990... (spazi intersomatici
L3-L4, L4-L5, L5-SI)... bulging discale L3-L4 ed L4-L5..."
- 01.02.1993 visita neurochirurgica Presidio Ospedaliero "Nuovo Pellegrini" di Napoli: "…
Discopatia cervicale C5-C6 Discopatia lombare. E. N. ipostenia soggettiva arto sup, sinistro ... Tale patologia può ritenersi conseguente… all'attività lavorativa svolta dal paziente…”.
- 12.02.1994 esame potenziale evocato somatosensoriale: "... modica sofferenza lungo la via somestesica esplorata localizzabile verosimilmente nel tratto compreso tra le radici spinali ed il midollo cervicale..."
- 04.10.1995 esame TC - rachide cervicale e lombosacrale: " Piccola ernia posteriore mediana subligamentosa del disco intersomatico C3 C4. Altra piccola ernia posteriore mediana contenuta nel disco C4-C5. Ernia posteriore laterale sinistra associata a grosso osteofita della sottostante limitante somatica di C6: stenotico il suo recesso anterolaterale sinistro... disco L3-L4 con una piccola focalità mediana subligamentosa. Ernia posteriore mediana contenuta entro il legamento longitudinale post. del disco intersomatico L4- L5: appena improntato il sacco durale. Difetto di segmentazione radicolare: radice congiunta S1-S2 a sinistra..."
- 19.10.1995 visita neurochirurgica - Ospedale "Nuovo Pellegrini di Napoli:"... Ernie discali multiple cervicali e lombari. Si prescriveva terapia medica - 13.02.1997 EMG: "... modesti segni di sofferenza del nervo mediano destro del polso, a carico della componente sensitiva.".
- 07.01.1999 esame RM - rachide cervicale: "... Disidratazione a carico del disco intersomatico
C5-C6, associata a disco-artrosi posteriore mediana e paramediana sinistra compressi gli spazi liquorali peri-midollari e il versante sinistro della corda midollare...".
- 07.01.1999 esame RM-rachide lombosacrale: “… Iniziali fenomeni di disidratazione a carico del disco L4-L5, associati a piccola ernia contenuta posteriore mediana e paramediana sinistra.
Piccola protrusione posteriore mediana di L3-L4…".
- 04.02.1999 visita neurochirurgica - Ospedale "Nuovo Pellegrini" di Napoli: "…Dal 1990 cervicobrachialgia sinistra recidivante, da circa un anno ha presentato irradiazioni anche a destra… discoartrosi C5 C6... Vi è chiara indicazione all'intervento neurochirurgico..."
- 26.05.2003 esame RMN colonna cervicale, dorsale, lombo-sacrale: ... iniziali fenomeni spondilosi a livello cervicale. Protrusione posteriore mediana del disco intersomatico C4-C5.
Patologia disco artrosica posteriore a livello C5-C6, a sede mediana e paramediana sinistra, con osteofitosi marginosomatica posteriore. Obliterazione degli spazi liquorali perimidollari, e discreta impronta sulla superficie antero-laterale sinistra del midollo. A livello dorsale, lieve disco artrosi
D8-D9 e D9-D10, con piccola erosione subcondrale a carico della porzione inferiore del soma di D8
... Il disco intersomatico L3-L4, nel contesto di una protrusione diffusa del contorno posteriore, presenta una piccola focalità a sede mediana, che impronta il sacco durale. Disidratazione del disco intersomatico L4-L5 che presenta inoltre i segni di un'ernia sub-legamentosa mediana e paramediana destra estrinseca a destra del tessuto discale erniato…”
- 21.04.2004 esame RMN - rachide cervicale: presenza di patologia discoartrosica posteriore C5-
C6 nettamente prevalente a sinistra. Obliterazione completa della banda liquorale subaracnoideo, e discreta impronta sulla superficie antero-laterale sinistra del midollo… Protrusione posteriore mediana del disco C4-C5...".
- 07.06.2004 esame ENG, SEP: "…L'esplorazione EMG in territorio C5 C6 C7 a sinistra evidenzia discreti segni di sofferenza neurogena in atto (denervazione) nel miomero C5 C6..."
- 21.02.2008 esame RMN - colonna cervicale, dorsale, lombo-sacrale: "... Alterazioni spondilosiche cervicali. Protrusione posteriore mediana e paramediana sinistra del disco C4-C5.
Disco-artrosi posteriore C5 C6 a sede mediana e paramediana bilaterale, ma prevalente a sinistra compressione midollare tenue sfumata iperintensità di segnale T2 nel contesto del midollo a tale livello, compatibile con una iniziale sofferenza parenchimale. Evidente scoliosi del tratto dorsale.
Spondilosi osteofitosica del tratto. Fenomeni discoartrosi D7-D8, D8 D9 e D9-D10, con assottigliamento dei dischi intersomatici: piccola erosione subcondrale del soma di D8 Protrusione posteriore di grado minimo dei dischi D8 D9 e D9 D10 Protrusione diffusa del contomo posteriore del disco L3-L4. Ema posteriore mediana e paramediana destra del disco L 4 L5....”
Ancora, all'allegato 2 si rinviene invece la cartella clinica di un ricovero per intervento chirurgico eseguito presso la Clinica di Castel Volturno (CE) nel giugno 2008, CP_4 all'allegato 3 i successivi e conseguenti esami e visite di controllo.
In particolare, dalla predetta cartella clinica emerge che la diagnosi di ingresso fu
"Cervicobrachialgia acuta sinistra", quella di uscita fu "Mieloradiculopatia da disco osteofitosi C4-
C5 e C5-C6. Si praticava intervento chirurgico di "Discostiofitectomia C4-C5 e C5-C6 + artroplastica con protesi dinamica tipo Prestige LP a tali livelli”.
Seguono, come accennato, numerosi successivi referti di visite specialistiche ed esami strumentali relative agli arti superiori e alla colonna vertebrale fino al 2017, cui si rimanda per esigenze di sinteticità.
4.1. Ebbene, alla luce della copiosa documentazione medica esaminata, deve ritenersi che le patologie denunciate dal ricorrente si siano oggettivizzate – nel senso indicato dalla Suprema
Corte – già nel corso degli anni '90, a seguito degli accertamenti diagnostici effettuati dall'istante, o comunque al più tardi nel 2008 allorquando è stato sottoposto ad intervento chirurgico.
È, dunque, evidente che con la propria lunghissima storia clinica l'istante abbia acquisito la consapevolezza dell'esistenza di una malattia e della sua origine professionale.
Pertanto, tenuto conto che la domanda amministrativa, tesa al riconoscimento della natura professionale della malattia così accertata, è stata presentata in data 21.12.2020, va dichiarata l'estinzione del diritto per prescrizione, con conseguente rigetto della domanda.
5. Tenuto conto che l' non ha mai depositato note di trattazione scritta, si CP_1 dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• Rigetta il ricorso;
• Compensa le spese di giudizio.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 08/10/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 08/10/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 4185/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: malattia professionale;
T R A
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Parte_1
CC VI e dall'avv. Antonella D'Alto, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Napoli, via Silvio Spaventa n. 9;
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del Controparte_1
Presidente legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Ida
Rampino ed elettivamente domiciliato come in atti;
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 20.07.2023, il ricorrente in epigrafe riferiva: Contr
- essere stato dipendente a far data dal 21.03.1983 con mansione di conducente di linea, svolgendo la propria attività in maniera continuativa fino al 01.02.1998;
- che nel corso degli ultimi anni, all'esito dell'attività lavorativa spiegata, aveva manifestato una sintomatologia dolorosa, solo in seguito diagnosticata con assoluta consapevolezza sia della sua origine che delle sue conseguenze, caratterizzata da “Osteoartrosi del rachide in toto, come ernie discali multiple del tratto cervicale e lombare, esiti di discectomia C4-C5 e C5-C6 oltre artroplastica con protesi dinamica, sindrome di Raynaud secondaria agli arti superiori, morbo di
Quervain, morbo di , osteoartrosi delle articolazioni dell'arto superiore e del complesso Per_1 scapolo omerale, tendinopatie dell'arto superiore, neuropatie periferiche degli arti superiori, sindrome del tunnel carpale, sindrome di Guyon”, tutte patologie causate da vibrazioni meccaniche trasmesse al proprio corpo ed eziologicamente collegate, dal punto di vista statistico, probabilistico e cronologico, alla professione sino ad oggi svolta;
- che, pertanto, in data 21.12.2020, aveva presentato a mezzo p.e.c. all' domanda di CP_1 riconoscimento domanda di malattia professionale con allegata relazione medico-legale;
- che, all'esito della visita medica alla quale era sottoposto, l' aveva espresso il seguente CP_1 giudizio: “…Gli accertamenti effettuati per il riconoscimento della malattia professionale hanno evidenziato che il rischio lavorativo cui è stato esposto non è idoneo a provocare la malattia denunciata. La pratica è pertanto archiviata”;
- che, con p.e.c. del 24.05.2021, aveva presentato opposizione con contestuale richiesta di visita collegiale;
all'esito della stessa, l'Ente resistente aveva confermato il giudizio precedentemente espresso.
Sostenendo il proprio diritto al riconoscimento della natura professionale della patologia denunciata e alla liquidazione dell'indennizzo in capitale o della rendita, in ragione di un danno biologico pari al 30% o comunque non inferiore al 6%, conveniva innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, l' chiedendo di “- Accertare e dichiarare che il ricorrente
CP_1 presenta un danno biologico conseguente a patologie derivanti dall'attività lavorativa svolta, da qualificarsi e classificarsi sotto la voce di “malattia professionale “meritevole di tutela assicurativa per una menomazione dell'integrità psico-fisica, con grado secondo la Tabella delle menomazioni danno biologico del DM 12/07/2000 pari almeno al 30 %, o nell'esatta misura
CP_1 accertanda a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, di cui si chiede fin d'ora l'ammissione; E per l'effetto In via principale - condannare l' in persona del legale rappresentante pro-
CP_1 tempore, alla costituzione e corresponsione in favore del ricorrente della rendita per malattia professionale, stante il riconoscimento del grado di danno biologico secondo la Tabella delle menomazioni danno biologico del DM 12/07/2000 pari almeno al 30 %, o comunque non
CP_1 inferiore alla percentuale del 16%, anche all'esito della espletanda C.T.U. che sin d'ora si chiede, comprensiva dei relativi ratei, maturati e maturandi, oltre gli arretrati, interessi legali e rivalutazione monetaria, nei limiti di legge, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa o nell'esatta misura accertanda a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio espletata;
In subordine - condannare l' in persona del legale rappresentante pro- CP_1 tempore, alla corresponsione dell'indennizzo in capitale da malattia professionale sin dalla data della domanda amministrativa, corrispondente a un danno biologico secondo la Tabella delle menomazioni danno biologico del DM 12/07/2000 quantificabile nelle percentuali comprese CP_1 tra il 6% e il 16% e/o nella percentuale che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica
d'Ufficio che sin d'ora si chiede, comprensivo dei relativi ratei, maturati e maturandi, oltre gli arretrati, interessi legali e rivalutazione monetaria, nei limiti di legge, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa o nell'esatta misura accertanda a seguito di Consulenza Tecnica
d'Ufficio espletata.”; il tutto con vittoria di spese di lite con distrazione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio CP_1 eccependo, preliminarmente, nullità del ricorso per genericità della domanda, nonché la prescrizione del diritto;
nel merito, contestava l'esposizione al rischio morbigeno concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dall'istante, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di legge.
2. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità del ricorso, avendo il ricorrente delineato chiaramente sia il petitum che la causa petendi.
Ogni altra carenza in punto di allegazione – periodo lavorativo, mansioni e modalità di svolgimento delle stesse, orario osservato, etc. – afferisce al merito e, dunque, alla fondatezza della domanda.
3. Ancora preliminarmente, occorre valutare l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dall' . CP_1
L'art. 112 D.P.R. n. 1124/1965, al primo comma, prevede che “L'azione per conseguire le prestazioni di cui al presente titolo si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale”.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la manifestazione della malattia professionale, rilevante ai fini della individuazione del dies a quo per la decorrenza del termine triennale di prescrizione di cui al D.P.R. n. 1124/1965, può ritenersi verificata quando sussiste l'oggettiva possibilità che l'esistenza della malattia, ed i suoi caratteri di professionalità e indennizzabilità, siano conoscibili dal soggetto interessato;
tale conoscibilità, che è cosa diversa dalla conoscenza, altro non è che la possibilità che un determinato elemento sia riconoscibile sulla base delle conoscenze scientifiche del momento (Cass. Sez. L., Ordinanza n. 1661 del 24/01/2020).
Nella motivazione della recente pronuncia sopraccitata, la Suprema Corte ha affermato che
"secondo il più recente e condiviso orientamento della giurisprudenza di questa Corte (da ultimo v. Cass. n. 11593 del 2017, Cass. n. 598 del 2016, Cass. n. 17700 del 2014), la manifestazione della malattia professionale, rilevante quale dies a quo per la decorrenza del termine prescrizionale di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 112, può ritenersi verificata (in un equilibrato rilievo tra
l'elemento oggettivo della manifestazione e la consapevolezza soggettiva da parte del lavoratore che non frustri lo scopo degli interventi della giurisprudenza costituzionale, Corte Cost. n. 116 del
1969, n. 129 del 1986, n. 206 del 1988, n. 31 del 1991), quando la consapevolezza circa l'esistenza della malattia, la sua origine professionale e il suo grado invalidante siano desumibili da eventi oggettivi ed esterni alla persona dell'assicurato, che costituiscano fatto noto ai sensi degli artt.
2727 e 2729 c.c., quali la domanda amministrativa, nonché la diagnosi medica, contemporanea, dalla quale la malattia sia riconoscibile per l'assicurato (cfr. ex plurimis, Cass. nn. 23457 del
2009; Cass. 14584 del 2009; Cass. n. 7323 del 2005; Cass. n. 23418 del 2004; Cass. n. 23110 del
2004; Cass. n. 19575 del 2004; Cass. 2625 n. 2004). Quanto, poi, alla "manifestazione", quale fatto normativamente previsto dall'indicato art. 112, questa Corte ha già da tempo avuto modo di evidenziare (cfr. Cass. n. 11790 del 2003; n. 16178 del 2004; n. 8249 del 2011, n. 12317 del 2011,
n. 14281 del 2011) che essa è la forma oggettiva che assume il fatto, nel suo essere manifesto, e che consente al fatto stesso di essere conosciuto;
è, in definitiva, l'oggettiva possibilità che il fatto sia conosciuto dal soggetto interessato, e cioè la sua "conoscibilità"; tale conoscibilità coinvolge
l'esistenza della malattia, ed i suoi caratteri di professionalità ed indennizzabilità; la conoscibilità, dunque, è cosa diversa dalla conoscenza ed altro non è che la possibilità che un determinato elemento (nella fattispecie la origine professionale di una malattia) sia riconoscibile in base alle conoscenze scientifiche del momento, possibilità che esclude anche che sia necessario che l'origine professionale sia già stata riconosciuta in sede giudiziaria o amministrativa" (cfr. Cass. n. 1661 del
24/01/2020 cit.).
3.1. La Suprema Corte ha, ancora, chiarito che “al fine di stabilire l'inizio della decorrenza della prescrizione del diritto alla rendita per malattia professionale, che coincide con la conoscibilità da parte dell'assicurato della manifestazione di una malattia professionale indennizzabile, assume rilievo la circostanza che lo stesso assicurato si sia sottoposto ad esami diagnostici da lui richiesti per l'accertamento della patologia, dovendosi presumere che egli abbia avuto conoscenza del relativo esito al momento dell'espletamento dei predetti esami, ovvero nei giorni immediatamente successivi, e competendo allo stesso assicurato, che eccepisca di non averne avuto tempestiva conoscenza, fornire la relativa prova” (così Cass. civ., sez. lav.,
03/08/2020 n. 16605 che richiama in motivazione Cass. civ., sez. lav., 21/03/2002 n. 4069; Cass. civ., sez. lav., 21/03/2003 n. 4181).
4. Ciò posto e venendo al caso di specie, si rileva che nella produzione documentale di parte ricorrente (cfr. nota di deposito del 18.06.2024), si rinvengono una moltitudine di certificazioni specialistiche e di esami strumentali risalenti sin dal 1990; in particolare, nell'allegato
1 si rinvengono referti di visite di neurochirurgia e di esami radiologici (TAC, RMN) eseguiti per lo più presso il Policlinico Federico II, il C.T.O. di Napoli e l'Ospedale Nuovo Pellegrini di Napoli.
Da tale documentazione medica risalente agli anni '90 emerge la sussistenza di discopatie cervicali e lombari.
Tanto è confermato anche dalla relazione del c.t.p. allegata agli atti che contiene un elenco analitico della certificazione medica esibita;
in particolare, i referti sopra menzionati sono:
- 09.05.1990 esame TC - colonna vertebrale: “… in corrispondenza dello spazio intersomatico
C5-C6 un'ernia discale mediana e paramediana sinistra che comprime l'immagine midollare.
Sempre a tale livello sono evidenti irregolarità artrosiche del muro posteriore di C6, a sede paramediana sinistra, che riducono di ampiezza il forame di congiunzione dello stesso lato...”.
- 26.05.1990 visita ortopedica Presidio Ospedaliero "C.T.O." di Napoli: "…Si consiglia visita neurochirurgica… Si consiglia di astenersi dalla guida di automezzi …".
- 05.06.1990 visita neurochirurgica - Ospedale C.T.O. di Napoli: Cervicobrachialgia per due ernie cervicali C5 C6 mediana e paramediana sin. 3
Si consiglia ricovero ed intervento chirurgico. Nelle more indossi collare di ". CP_3
- 05.09.1990 esame TC - colonna vertebrale: “...ernia mediana e paramediana a livello dello spazio C5 C6 comprimente l'immagine midollare… Anche a livello dello spazio L4 L5 si apprezza una ernia paramediana sinistra…”
- 14.09.1990 visita neurochirurgica - Ospedale CTO di Napoli: “…cervicodiscoartrosi C5-C6
(emia discale mediana paramediana sin). Lombosciatalgia da compressione discale L4-L5 mediana e paramediana sin. Si consiglia ricovero per intervento chirurgico sull'emia cervicale ..." Si prescrive FKT.
- 18.10.1990 esame elettromiografico e neurologico: “… Nel deltoide sinistro modesti segni di sofferenza neurogena… Tali dati sono compatibili con una sofferenza a carico delle radici C5 C6 di sinistra. Si consiglia lo studio dei potenziali evocati somatosensoriali ...".
- 19.11.1990 visita ortopedica - USL n. 27 di Pomigliano d'Arco (NA) "... Cervicobrachialgia sinistra da irritazione radicolare da ernia del disco mediana e paramediana sinistra C5-C6 comprime il midollo e causante una mielopatia da compressione, con perdita di forza dell'arto superiore sinistro e di sensibilità… Lombosciatalgia sinistra ... da ernia del disco paramediana sinistra L4-L5 con deficit alla prolungata stazione eretta e deambulazione ..."
- 14.10.1991 visita neurochirurgica Università degli Studi di Napoli Clinica Neurochirurgica: “...
Si richiede TC del cranio e del rachide cervicale... affetto da parestesie sinistra..."
- 21.10.1991 esame TC - Cranio e colonna vertebrale: "... (spazi intersomatici C3-C4, C4 C5,
C5-C6) ... reperto immodificato rispetto all'esame eseguito in data 09.05.1990... (spazi intersomatici
L3-L4, L4-L5, L5-SI)... bulging discale L3-L4 ed L4-L5..."
- 01.02.1993 visita neurochirurgica Presidio Ospedaliero "Nuovo Pellegrini" di Napoli: "…
Discopatia cervicale C5-C6 Discopatia lombare. E. N. ipostenia soggettiva arto sup, sinistro ... Tale patologia può ritenersi conseguente… all'attività lavorativa svolta dal paziente…”.
- 12.02.1994 esame potenziale evocato somatosensoriale: "... modica sofferenza lungo la via somestesica esplorata localizzabile verosimilmente nel tratto compreso tra le radici spinali ed il midollo cervicale..."
- 04.10.1995 esame TC - rachide cervicale e lombosacrale: " Piccola ernia posteriore mediana subligamentosa del disco intersomatico C3 C4. Altra piccola ernia posteriore mediana contenuta nel disco C4-C5. Ernia posteriore laterale sinistra associata a grosso osteofita della sottostante limitante somatica di C6: stenotico il suo recesso anterolaterale sinistro... disco L3-L4 con una piccola focalità mediana subligamentosa. Ernia posteriore mediana contenuta entro il legamento longitudinale post. del disco intersomatico L4- L5: appena improntato il sacco durale. Difetto di segmentazione radicolare: radice congiunta S1-S2 a sinistra..."
- 19.10.1995 visita neurochirurgica - Ospedale "Nuovo Pellegrini di Napoli:"... Ernie discali multiple cervicali e lombari. Si prescriveva terapia medica - 13.02.1997 EMG: "... modesti segni di sofferenza del nervo mediano destro del polso, a carico della componente sensitiva.".
- 07.01.1999 esame RM - rachide cervicale: "... Disidratazione a carico del disco intersomatico
C5-C6, associata a disco-artrosi posteriore mediana e paramediana sinistra compressi gli spazi liquorali peri-midollari e il versante sinistro della corda midollare...".
- 07.01.1999 esame RM-rachide lombosacrale: “… Iniziali fenomeni di disidratazione a carico del disco L4-L5, associati a piccola ernia contenuta posteriore mediana e paramediana sinistra.
Piccola protrusione posteriore mediana di L3-L4…".
- 04.02.1999 visita neurochirurgica - Ospedale "Nuovo Pellegrini" di Napoli: "…Dal 1990 cervicobrachialgia sinistra recidivante, da circa un anno ha presentato irradiazioni anche a destra… discoartrosi C5 C6... Vi è chiara indicazione all'intervento neurochirurgico..."
- 26.05.2003 esame RMN colonna cervicale, dorsale, lombo-sacrale: ... iniziali fenomeni spondilosi a livello cervicale. Protrusione posteriore mediana del disco intersomatico C4-C5.
Patologia disco artrosica posteriore a livello C5-C6, a sede mediana e paramediana sinistra, con osteofitosi marginosomatica posteriore. Obliterazione degli spazi liquorali perimidollari, e discreta impronta sulla superficie antero-laterale sinistra del midollo. A livello dorsale, lieve disco artrosi
D8-D9 e D9-D10, con piccola erosione subcondrale a carico della porzione inferiore del soma di D8
... Il disco intersomatico L3-L4, nel contesto di una protrusione diffusa del contorno posteriore, presenta una piccola focalità a sede mediana, che impronta il sacco durale. Disidratazione del disco intersomatico L4-L5 che presenta inoltre i segni di un'ernia sub-legamentosa mediana e paramediana destra estrinseca a destra del tessuto discale erniato…”
- 21.04.2004 esame RMN - rachide cervicale: presenza di patologia discoartrosica posteriore C5-
C6 nettamente prevalente a sinistra. Obliterazione completa della banda liquorale subaracnoideo, e discreta impronta sulla superficie antero-laterale sinistra del midollo… Protrusione posteriore mediana del disco C4-C5...".
- 07.06.2004 esame ENG, SEP: "…L'esplorazione EMG in territorio C5 C6 C7 a sinistra evidenzia discreti segni di sofferenza neurogena in atto (denervazione) nel miomero C5 C6..."
- 21.02.2008 esame RMN - colonna cervicale, dorsale, lombo-sacrale: "... Alterazioni spondilosiche cervicali. Protrusione posteriore mediana e paramediana sinistra del disco C4-C5.
Disco-artrosi posteriore C5 C6 a sede mediana e paramediana bilaterale, ma prevalente a sinistra compressione midollare tenue sfumata iperintensità di segnale T2 nel contesto del midollo a tale livello, compatibile con una iniziale sofferenza parenchimale. Evidente scoliosi del tratto dorsale.
Spondilosi osteofitosica del tratto. Fenomeni discoartrosi D7-D8, D8 D9 e D9-D10, con assottigliamento dei dischi intersomatici: piccola erosione subcondrale del soma di D8 Protrusione posteriore di grado minimo dei dischi D8 D9 e D9 D10 Protrusione diffusa del contomo posteriore del disco L3-L4. Ema posteriore mediana e paramediana destra del disco L 4 L5....”
Ancora, all'allegato 2 si rinviene invece la cartella clinica di un ricovero per intervento chirurgico eseguito presso la Clinica di Castel Volturno (CE) nel giugno 2008, CP_4 all'allegato 3 i successivi e conseguenti esami e visite di controllo.
In particolare, dalla predetta cartella clinica emerge che la diagnosi di ingresso fu
"Cervicobrachialgia acuta sinistra", quella di uscita fu "Mieloradiculopatia da disco osteofitosi C4-
C5 e C5-C6. Si praticava intervento chirurgico di "Discostiofitectomia C4-C5 e C5-C6 + artroplastica con protesi dinamica tipo Prestige LP a tali livelli”.
Seguono, come accennato, numerosi successivi referti di visite specialistiche ed esami strumentali relative agli arti superiori e alla colonna vertebrale fino al 2017, cui si rimanda per esigenze di sinteticità.
4.1. Ebbene, alla luce della copiosa documentazione medica esaminata, deve ritenersi che le patologie denunciate dal ricorrente si siano oggettivizzate – nel senso indicato dalla Suprema
Corte – già nel corso degli anni '90, a seguito degli accertamenti diagnostici effettuati dall'istante, o comunque al più tardi nel 2008 allorquando è stato sottoposto ad intervento chirurgico.
È, dunque, evidente che con la propria lunghissima storia clinica l'istante abbia acquisito la consapevolezza dell'esistenza di una malattia e della sua origine professionale.
Pertanto, tenuto conto che la domanda amministrativa, tesa al riconoscimento della natura professionale della malattia così accertata, è stata presentata in data 21.12.2020, va dichiarata l'estinzione del diritto per prescrizione, con conseguente rigetto della domanda.
5. Tenuto conto che l' non ha mai depositato note di trattazione scritta, si CP_1 dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• Rigetta il ricorso;
• Compensa le spese di giudizio.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 08/10/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno