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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. V, sentenza 17/02/2026, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 553/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 5, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DADDABBO PASQUALE, Presidente e Relatore
AULENTA MARIO, Giudice
EPIFANI REMO, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1965/2021 depositato il 19/08/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 176/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 1 e pubblicata il 28/01/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01420199006633772000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420040063113260000 IRPEF-ALIQUOTE 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420050016647615000 IRPEF-ALIQUOTE 1997
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420050073547944000 IRPEF-ALIQUOTE 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420060037571580000 IVA-ALIQUOTE 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420060067361912000 IRPEF-ALIQUOTE 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420090089416706000 IRPEF-ALIQUOTE 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420100012925191000 IRPEF-ALIQUOTE 2006 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420100112950436000 IRPEF-ALIQUOTE 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420100119193160000 IRPEF-ALIQUOTE 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420110009061028000 I.C.I. 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420110010829947000 I.C.I. 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420110090521243000 IRPEF-ALIQUOTE 2004
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 proponeva ricorso, nei confronti dell' Agenzia delle Entrate - Riscossione, avverso l'intimazione di pagamento n. 01420199006633772/000, ricevuta il 4 giugno 2019 dall'Agenzia delle Entrate
- Riscossione, per la provincia di Bari, limitatamente al debito portato da 21 delle prodromiche cartelle di pagamento elencate nell'intimazione impugnata (01420040063113260000 - 01420050016647615000 -
01420050073547944000 - 01420060037571580000 - 01420060067361912000 - 01420090089416706000 -
01420100012925191000 - 01420100112950436000 - 01420100119193160000 - 01420100133507274000 -
01420110003483654000 - 01420110009061028000 - 01420110010829947000 - 01420110043168269000 -
01420110048827222000 - 01420110090521243000 - 01420110097459144000 - 01420120002742162000 -
01420120027901700000 - 01420120046531923000 - 01420130001941941000) eccependo: 1)
l'inesistenza della notifica dell'intimazione di pagamento;
2) l'incompetenza territoriale di Agenzia delle
Entrate - Riscossione per la provincia di Bari;
3) l'omessa notifica delle cartelle di pagamento indicate in atti e oggetto di contestazione;
4) la prescrizione del dedito fiscale portato da 19 cartelle tra quelle indicate.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione (anche DE) che confutava i motivi di ricorso.
Il contribuente depositava due memorie difensive con cui insisteva per i motivi di ricorso.
La CTP di Bari, con sentenza n. 176/2021 depositata in data 28.1.2021, ha rigettato il ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate nell'importo di € 3.000 oltre accessori.
In particolare, la CTP di Bari ha disatteso il primo motivo di ricorso ritenendo valida la notifica dell'intimazione a mezzo poste private;
ha disatteso il terzo motivo nella considerazione che l'agente della riscossione avesse documentato la valida notifica delle prodromiche cartelle di pagamento;
ha, infine, disatteso l'eccezione di prescrizione tenuto conto anche degli atti interruttivi formalizzati dall'Agente della riscossione.
Con atto depositato in data 19.8.2021 il contribuente ha appellato la sentenza di primo grado formulando i seguenti motivi di gravame: 1) errata pronuncia in merito all'eccepita inesistenza della notifica dell'intimazione di pagamento n. 01420199006633772/000; 2) omessa pronuncia in merito alla eccepita incompetenza territoriale di Agenzia delle Entrate - Riscossione, agente della riscossione per la provincia di Bari;
3) errata pronuncia in merito all'eccepita omessa notifica delle cartelle di pagamento n. 01420090089416706000 e n. 01420110090521243000; 4) errata pronuncia in merito alla eccepita sopravvenuta prescrizione delle somme portate dalle cartelle di pagamento n. 01420040063113260000 n. 01420050016647615000 n.
01420050073547944000 n. 01420060037571580000 n. 01420060067361912000 n. 01420090089416706000
n. 01420100012925191000 n. 01420100112950436000 n. 01420100119193160000; 5) omessa pronuncia in merito alla eccepita intervenuta prescrizione delle somme portate dalle cartelle di pagamento n.
01420110009061028000 e n. 01420110010829947000 ai sensi dell'art. 2948, 4° comma, del codice civile.
Si è costituita in giudizio l'DE che ha contro dedotto in ordine ai motivi di impugnazione ed ha chiesto di rigettare l'appello proposto dal contribuente.
Il contribuente in data 2 gennaio 2026 ha depositato memorie illustrative con cui ha insistito per l'accoglimento del motivo di appello riguardante l'eccepita incompetenza territoriale di Agenzia delle Entrate - Riscossione per la provincia di Bari e quello concernente l'eccepita omessa notifica delle cartelle di pagamento n. 01420090089416706000 e n. 01420110090521243000.
All'udienza del 6 febbraio 2026, non comparsa l'DE, il difensore del contribuente ha insistito per l'accoglimento dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di appello, con cui il contribuente ripropone l'inesistenza della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata perché effettuata a mezzo poste private, è privo di fondamento.
In primo luogo, va osservato che l'assunto secondo cui l'intimazione di pagamento sarebbe stata notificata a mezzo poste private è smentito dalla documentazione prodotta in giudizio da DE da cui emerge che l'atto
è stato notificato a mezzo raccomandata consegnata a mani della moglie convivente del contribuente all'indirizzo di residenza in data 4/6/2019 Indirizzo_1). Peraltro, anche se non necessario, DE ha spedito anche una raccomodata informativa n. 57326500493-3 del 14/6/2019 a mezzo Poste Italiane
(cfr. timbro a data di Poste Italiane in calce all'elenco delle raccomandate degli atti ricevuti da DE).
Sotto il profilo normativo, in base all'art. 50 del DPR 602/1973, la notifica dell'intimazione di pagamento va effettuata con le modalità previste dall'articolo 26 stesso DPR che concerne la notifica della cartella di pagamento. In base a tale art. 26 la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma
(persone di famiglia o addette alla casa) o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda
(comma 1).
L'operato di DE è pertanto aderente alla suesposta disciplina riguardante la notifica dell'intimazione di pagamento essendosi servito del servizio raccomandate di Poste Italiane che ha consegnato il plico alla moglie convivente dell'appellante.
2. Anche il secondo motivo di appello, con cui si lamenta l'omessa pronuncia circa l'eccepita incompetenza territoriale della Direzione provinciale di Bari di DE, non giova al contribuente.
Invero, sebbene tale eccezione non risulti scrutinata dal primo giudice la stessa è priva di fondamento.
La Corte di cassazione con una recente pronuncia ha affermato che l'atto emesso da un ufficio dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione che non si trova nella circoscrizione in cui ha sede il contribuente è illegittimo per carenza di competenza territoriale, ai sensi degli artt. 24 e 46 del D.P.R. n. 602 del 1973, in relazione all'art. 31, comma 2, D.P.R. n. 600 del 1973 (Cass. 23889/2024). Tale statuizione - che riguardava una fattispecie in cui l'DE di Pescara aveva notificato un'intimazione di pagamento ad una società con sede in provincia di Luogo_1, senza essere stata a ciò delegata dall'Ufficio territorialmente competente - si fonda su alcune considerazioni che possono così sintetizzarsi: i) nel tempo vi è stato un accentramento della funzione di riscossione in capo all'Agenzia delle Entrate che si avvale di un ente pubblico economico appositamente istituito (Agenzia delle entrate - Riscossione), connotato anche dalla flessibilità delle modalità organizzative che devono rispondere a criteri oggettivi predeterminati e finalizzati ad assicurare il risultato economico (art. 1, comma 13, lett. d), D.L. n. 193 del 2016); ii) la soppressione del pregresso regime di frammentazione del servizio di riscossione esternalizzato tra una pluralità di concessionari (individuati, per ambiti territoriali, tramite procedure di evidenza pubblica) e l'accentramento della funzione di riscossione in un unico ente - per quanto dotato di modalità organizzative flessibili - non comporta, … il venir meno della rilevanza della nozione di "circoscrizione territoriale" di cui all'art. 1, lett. c) D.Lgs. n. 112 del 1999, che trova esatta corrispondenza nell'art. 4 D.Lgs. n. 546 del 1992 (ai fini dell'individuazione del giudice tributario competente)
e deve essere riferita all'articolazione degli uffici dell'ente pubblico economico chiamato a gestire la funzione di riscossione, secondo gli ambiti in precedenza definiti per i concessionari della riscossione;
iii) tale interpretazione … trova conferma nei principi costituzionali delineati negli artt. 24 e 111 Cost., evitando al contribuente di doversi rivolgere, per l'impugnazione degli atti dell'agente della riscossione a un giudice che si trovi in un ambito territoriale diverso da quello del proprio domicilio fiscale;
iv) è coerente anche con il modulo di flessibilità organizzativa che caratterizza l'attività di Agenzia delle Entrate - Riscossione ai sensi dell'art. 1, lett. g), D.L. n. 193 del 2016, considerata la possibilità di conferimento della delega prevista nell'art. 46 D.Lgs. n. 602 del 1973, da riferire alla articolazione dei singoli uffici dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, per circoscrizioni territoriali.
Dalle considerazioni svolte dalla Corte di cassazione, sopra richiamate, emerge che l'incompetenza territoriale dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione è collegata alla presenza di un'articolazione di DE ubicata nello stesso ambito territoriale del giudice competente rispetto al domicilio del contribuente.
Alla luce di quanto precede va rilevato che il contribuente/appellante ha il domicilio fiscale in Andria, facente parte della provincia Barletta, Andria, Trani (BAT), provincia per la quale non è stata istituita una Corte di giustizia tributaria di primo grado (non era prevista nemmeno una commissione tributaria provinciale), né è presente una circoscrizione territoriale DE.
Dal modello organizzativo DE, anni 2018/2019 (ma lo stesso modello è rimasto invariato fino all'attualità) presente sul sito intenet istituzionale, emerge, infatti, che le strutture regionali di DE sono costituite dalle
Direzioni regionali, all'interno delle quali sono presenti le Aree territoriali. Queste sono istituite con competenza su base provinciale ovvero anche sovra-provinciale, nell'ottica di assicurare, sotto il profilo della rilevanza gestionale, l'omogeneità delle diverse entità territoriali e svolgono attività operative sul territorio attraverso strutture organizzative denominate Uffici e Sportelli, dedicate ai servizi ausiliari, all'analisi e inesigibilità, alle procedure sul territorio ed ai servizi ai contribuenti. Gli sportelli hanno, invece, una dotazione strutturale di risorse per l'erogazione dei servizi di pagamento e di consulenza/informazione.
Nello stesso modello organizzativo sono indicate le Aree territoriali presenti in Puglia tra cui non è presente quella per la provincia BAT, ma solo quelle delle provincie di Bari, Taranto, Foggia e Lecce-Brindisi.
In definitiva poiché il contribuente risiede in un comune della provincia BAT per la quale si estende la circoscrizione dell'area territoriale DE della provincia di Bari, non essendo presente altresì alcuna Corte tributaria di primo grado, l'esigenza del rispetto del principio di difesa, che si pone alla base della prospettata eccezione di incombenza territoriale della Direzione provinciale Bari dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, nella fattispecie in esame non rileva.
Va, infatti, evidenziato che la circoscrizione territoriale competente nel caso di specie è proprio quella di
Bari, che ha emesso l'intimazione di pagamento.
3. Gli altri motivi di appello concernenti l'omessa notifica delle prodromiche cartelle di pagamento e la prescrizione delle somme portate dalle stesse possono essere trattati congiuntamente.
L'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, D.Lgs. n. 546 del 1992 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento … non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass., n. 22108 del 2024 cit., Cass. 22/04/2024, n. 10736)” (Cass. 30/10/2025, n. 28706). Alla luce dell'arresto giurisprudenziale di cui sopra va osservato, con riguardo alla fattispecie in esame, che prima dell'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio, notificata come si è visto in data 4/6/2019, all'appellante era stata notificata personalmente in data 11/12/2015 altra intimazione di pagamento n.
01420159029093550000 concernente i debiti fiscali portati anche dalle 21 cartelle di pagamento di cui si duole in questa sede.
Da ciò discende che la eventuale mancata notifica delle cartelle di pagamento indicate dall'appellante doveva essere fatta valere impugnando la precedente intimazione di pagamento così come doveva farsi valere l'eventuale maturare della prescrizione prima della data del 11/12/2015.
Di conseguenza non avendo il contribuente impugnato la precedente intimazione di pagamento n.
01420159029093550000 notificata in data 11/12/2015 si è prodotta la cristallizzazione dell'obbligazione tributaria e la preclusione della possibilità di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare del termine per la relativa impugnazione.
Da tale data di notifica della precedente intimazione di pagamento alla data di notifica dell'intimazione di pagamento, oggetto del presente giudizio (4/6/2019), non risulta decorso ulteriore termine prescrizionale né decennale e né quinquennale sicché l'eccezione di prescrizione sollevata dall'appellante deve ritenersi comunque infondata.
In definitiva l'appello del contribuente va rigettato.
Le spese di lite, anche di questo grado di giudizio, seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo tenuto conto dei parametri normativi di riferimento e della riduzione di cui all'art. 15, comma 2-sexies, D.
Lgs n. 546/1992.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite a favore di DE che si liquidano nell'importo di
€ 3.000, oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 6 febbraio 2026.
Il Presidente relatore
AS BO
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 5, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DADDABBO PASQUALE, Presidente e Relatore
AULENTA MARIO, Giudice
EPIFANI REMO, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1965/2021 depositato il 19/08/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 176/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 1 e pubblicata il 28/01/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01420199006633772000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420040063113260000 IRPEF-ALIQUOTE 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420050016647615000 IRPEF-ALIQUOTE 1997
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420050073547944000 IRPEF-ALIQUOTE 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420060037571580000 IVA-ALIQUOTE 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420060067361912000 IRPEF-ALIQUOTE 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420090089416706000 IRPEF-ALIQUOTE 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420100012925191000 IRPEF-ALIQUOTE 2006 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420100112950436000 IRPEF-ALIQUOTE 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420100119193160000 IRPEF-ALIQUOTE 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420110009061028000 I.C.I. 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420110010829947000 I.C.I. 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420110090521243000 IRPEF-ALIQUOTE 2004
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 proponeva ricorso, nei confronti dell' Agenzia delle Entrate - Riscossione, avverso l'intimazione di pagamento n. 01420199006633772/000, ricevuta il 4 giugno 2019 dall'Agenzia delle Entrate
- Riscossione, per la provincia di Bari, limitatamente al debito portato da 21 delle prodromiche cartelle di pagamento elencate nell'intimazione impugnata (01420040063113260000 - 01420050016647615000 -
01420050073547944000 - 01420060037571580000 - 01420060067361912000 - 01420090089416706000 -
01420100012925191000 - 01420100112950436000 - 01420100119193160000 - 01420100133507274000 -
01420110003483654000 - 01420110009061028000 - 01420110010829947000 - 01420110043168269000 -
01420110048827222000 - 01420110090521243000 - 01420110097459144000 - 01420120002742162000 -
01420120027901700000 - 01420120046531923000 - 01420130001941941000) eccependo: 1)
l'inesistenza della notifica dell'intimazione di pagamento;
2) l'incompetenza territoriale di Agenzia delle
Entrate - Riscossione per la provincia di Bari;
3) l'omessa notifica delle cartelle di pagamento indicate in atti e oggetto di contestazione;
4) la prescrizione del dedito fiscale portato da 19 cartelle tra quelle indicate.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione (anche DE) che confutava i motivi di ricorso.
Il contribuente depositava due memorie difensive con cui insisteva per i motivi di ricorso.
La CTP di Bari, con sentenza n. 176/2021 depositata in data 28.1.2021, ha rigettato il ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate nell'importo di € 3.000 oltre accessori.
In particolare, la CTP di Bari ha disatteso il primo motivo di ricorso ritenendo valida la notifica dell'intimazione a mezzo poste private;
ha disatteso il terzo motivo nella considerazione che l'agente della riscossione avesse documentato la valida notifica delle prodromiche cartelle di pagamento;
ha, infine, disatteso l'eccezione di prescrizione tenuto conto anche degli atti interruttivi formalizzati dall'Agente della riscossione.
Con atto depositato in data 19.8.2021 il contribuente ha appellato la sentenza di primo grado formulando i seguenti motivi di gravame: 1) errata pronuncia in merito all'eccepita inesistenza della notifica dell'intimazione di pagamento n. 01420199006633772/000; 2) omessa pronuncia in merito alla eccepita incompetenza territoriale di Agenzia delle Entrate - Riscossione, agente della riscossione per la provincia di Bari;
3) errata pronuncia in merito all'eccepita omessa notifica delle cartelle di pagamento n. 01420090089416706000 e n. 01420110090521243000; 4) errata pronuncia in merito alla eccepita sopravvenuta prescrizione delle somme portate dalle cartelle di pagamento n. 01420040063113260000 n. 01420050016647615000 n.
01420050073547944000 n. 01420060037571580000 n. 01420060067361912000 n. 01420090089416706000
n. 01420100012925191000 n. 01420100112950436000 n. 01420100119193160000; 5) omessa pronuncia in merito alla eccepita intervenuta prescrizione delle somme portate dalle cartelle di pagamento n.
01420110009061028000 e n. 01420110010829947000 ai sensi dell'art. 2948, 4° comma, del codice civile.
Si è costituita in giudizio l'DE che ha contro dedotto in ordine ai motivi di impugnazione ed ha chiesto di rigettare l'appello proposto dal contribuente.
Il contribuente in data 2 gennaio 2026 ha depositato memorie illustrative con cui ha insistito per l'accoglimento del motivo di appello riguardante l'eccepita incompetenza territoriale di Agenzia delle Entrate - Riscossione per la provincia di Bari e quello concernente l'eccepita omessa notifica delle cartelle di pagamento n. 01420090089416706000 e n. 01420110090521243000.
All'udienza del 6 febbraio 2026, non comparsa l'DE, il difensore del contribuente ha insistito per l'accoglimento dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di appello, con cui il contribuente ripropone l'inesistenza della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata perché effettuata a mezzo poste private, è privo di fondamento.
In primo luogo, va osservato che l'assunto secondo cui l'intimazione di pagamento sarebbe stata notificata a mezzo poste private è smentito dalla documentazione prodotta in giudizio da DE da cui emerge che l'atto
è stato notificato a mezzo raccomandata consegnata a mani della moglie convivente del contribuente all'indirizzo di residenza in data 4/6/2019 Indirizzo_1). Peraltro, anche se non necessario, DE ha spedito anche una raccomodata informativa n. 57326500493-3 del 14/6/2019 a mezzo Poste Italiane
(cfr. timbro a data di Poste Italiane in calce all'elenco delle raccomandate degli atti ricevuti da DE).
Sotto il profilo normativo, in base all'art. 50 del DPR 602/1973, la notifica dell'intimazione di pagamento va effettuata con le modalità previste dall'articolo 26 stesso DPR che concerne la notifica della cartella di pagamento. In base a tale art. 26 la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma
(persone di famiglia o addette alla casa) o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda
(comma 1).
L'operato di DE è pertanto aderente alla suesposta disciplina riguardante la notifica dell'intimazione di pagamento essendosi servito del servizio raccomandate di Poste Italiane che ha consegnato il plico alla moglie convivente dell'appellante.
2. Anche il secondo motivo di appello, con cui si lamenta l'omessa pronuncia circa l'eccepita incompetenza territoriale della Direzione provinciale di Bari di DE, non giova al contribuente.
Invero, sebbene tale eccezione non risulti scrutinata dal primo giudice la stessa è priva di fondamento.
La Corte di cassazione con una recente pronuncia ha affermato che l'atto emesso da un ufficio dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione che non si trova nella circoscrizione in cui ha sede il contribuente è illegittimo per carenza di competenza territoriale, ai sensi degli artt. 24 e 46 del D.P.R. n. 602 del 1973, in relazione all'art. 31, comma 2, D.P.R. n. 600 del 1973 (Cass. 23889/2024). Tale statuizione - che riguardava una fattispecie in cui l'DE di Pescara aveva notificato un'intimazione di pagamento ad una società con sede in provincia di Luogo_1, senza essere stata a ciò delegata dall'Ufficio territorialmente competente - si fonda su alcune considerazioni che possono così sintetizzarsi: i) nel tempo vi è stato un accentramento della funzione di riscossione in capo all'Agenzia delle Entrate che si avvale di un ente pubblico economico appositamente istituito (Agenzia delle entrate - Riscossione), connotato anche dalla flessibilità delle modalità organizzative che devono rispondere a criteri oggettivi predeterminati e finalizzati ad assicurare il risultato economico (art. 1, comma 13, lett. d), D.L. n. 193 del 2016); ii) la soppressione del pregresso regime di frammentazione del servizio di riscossione esternalizzato tra una pluralità di concessionari (individuati, per ambiti territoriali, tramite procedure di evidenza pubblica) e l'accentramento della funzione di riscossione in un unico ente - per quanto dotato di modalità organizzative flessibili - non comporta, … il venir meno della rilevanza della nozione di "circoscrizione territoriale" di cui all'art. 1, lett. c) D.Lgs. n. 112 del 1999, che trova esatta corrispondenza nell'art. 4 D.Lgs. n. 546 del 1992 (ai fini dell'individuazione del giudice tributario competente)
e deve essere riferita all'articolazione degli uffici dell'ente pubblico economico chiamato a gestire la funzione di riscossione, secondo gli ambiti in precedenza definiti per i concessionari della riscossione;
iii) tale interpretazione … trova conferma nei principi costituzionali delineati negli artt. 24 e 111 Cost., evitando al contribuente di doversi rivolgere, per l'impugnazione degli atti dell'agente della riscossione a un giudice che si trovi in un ambito territoriale diverso da quello del proprio domicilio fiscale;
iv) è coerente anche con il modulo di flessibilità organizzativa che caratterizza l'attività di Agenzia delle Entrate - Riscossione ai sensi dell'art. 1, lett. g), D.L. n. 193 del 2016, considerata la possibilità di conferimento della delega prevista nell'art. 46 D.Lgs. n. 602 del 1973, da riferire alla articolazione dei singoli uffici dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, per circoscrizioni territoriali.
Dalle considerazioni svolte dalla Corte di cassazione, sopra richiamate, emerge che l'incompetenza territoriale dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione è collegata alla presenza di un'articolazione di DE ubicata nello stesso ambito territoriale del giudice competente rispetto al domicilio del contribuente.
Alla luce di quanto precede va rilevato che il contribuente/appellante ha il domicilio fiscale in Andria, facente parte della provincia Barletta, Andria, Trani (BAT), provincia per la quale non è stata istituita una Corte di giustizia tributaria di primo grado (non era prevista nemmeno una commissione tributaria provinciale), né è presente una circoscrizione territoriale DE.
Dal modello organizzativo DE, anni 2018/2019 (ma lo stesso modello è rimasto invariato fino all'attualità) presente sul sito intenet istituzionale, emerge, infatti, che le strutture regionali di DE sono costituite dalle
Direzioni regionali, all'interno delle quali sono presenti le Aree territoriali. Queste sono istituite con competenza su base provinciale ovvero anche sovra-provinciale, nell'ottica di assicurare, sotto il profilo della rilevanza gestionale, l'omogeneità delle diverse entità territoriali e svolgono attività operative sul territorio attraverso strutture organizzative denominate Uffici e Sportelli, dedicate ai servizi ausiliari, all'analisi e inesigibilità, alle procedure sul territorio ed ai servizi ai contribuenti. Gli sportelli hanno, invece, una dotazione strutturale di risorse per l'erogazione dei servizi di pagamento e di consulenza/informazione.
Nello stesso modello organizzativo sono indicate le Aree territoriali presenti in Puglia tra cui non è presente quella per la provincia BAT, ma solo quelle delle provincie di Bari, Taranto, Foggia e Lecce-Brindisi.
In definitiva poiché il contribuente risiede in un comune della provincia BAT per la quale si estende la circoscrizione dell'area territoriale DE della provincia di Bari, non essendo presente altresì alcuna Corte tributaria di primo grado, l'esigenza del rispetto del principio di difesa, che si pone alla base della prospettata eccezione di incombenza territoriale della Direzione provinciale Bari dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, nella fattispecie in esame non rileva.
Va, infatti, evidenziato che la circoscrizione territoriale competente nel caso di specie è proprio quella di
Bari, che ha emesso l'intimazione di pagamento.
3. Gli altri motivi di appello concernenti l'omessa notifica delle prodromiche cartelle di pagamento e la prescrizione delle somme portate dalle stesse possono essere trattati congiuntamente.
L'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, D.Lgs. n. 546 del 1992 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento … non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass., n. 22108 del 2024 cit., Cass. 22/04/2024, n. 10736)” (Cass. 30/10/2025, n. 28706). Alla luce dell'arresto giurisprudenziale di cui sopra va osservato, con riguardo alla fattispecie in esame, che prima dell'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio, notificata come si è visto in data 4/6/2019, all'appellante era stata notificata personalmente in data 11/12/2015 altra intimazione di pagamento n.
01420159029093550000 concernente i debiti fiscali portati anche dalle 21 cartelle di pagamento di cui si duole in questa sede.
Da ciò discende che la eventuale mancata notifica delle cartelle di pagamento indicate dall'appellante doveva essere fatta valere impugnando la precedente intimazione di pagamento così come doveva farsi valere l'eventuale maturare della prescrizione prima della data del 11/12/2015.
Di conseguenza non avendo il contribuente impugnato la precedente intimazione di pagamento n.
01420159029093550000 notificata in data 11/12/2015 si è prodotta la cristallizzazione dell'obbligazione tributaria e la preclusione della possibilità di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare del termine per la relativa impugnazione.
Da tale data di notifica della precedente intimazione di pagamento alla data di notifica dell'intimazione di pagamento, oggetto del presente giudizio (4/6/2019), non risulta decorso ulteriore termine prescrizionale né decennale e né quinquennale sicché l'eccezione di prescrizione sollevata dall'appellante deve ritenersi comunque infondata.
In definitiva l'appello del contribuente va rigettato.
Le spese di lite, anche di questo grado di giudizio, seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo tenuto conto dei parametri normativi di riferimento e della riduzione di cui all'art. 15, comma 2-sexies, D.
Lgs n. 546/1992.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite a favore di DE che si liquidano nell'importo di
€ 3.000, oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 6 febbraio 2026.
Il Presidente relatore
AS BO