Art. 21.
Il punto 2) dell' articolo 41 della legge 2 aprile 1958, n. 377 , e' sostituito dal seguente:
"2) per gli iscritti che cessano dal servizio per cause diverse da quelle indicate al punto 1) del presente articolo, all'intero ammontare dell'indennita' di anzianita'".
Il punto 2) dell' articolo 41 della legge 2 aprile 1958, n. 377 , e' sostituito dal seguente:
"2) per gli iscritti che cessano dal servizio per cause diverse da quelle indicate al punto 1) del presente articolo, all'intero ammontare dell'indennita' di anzianita'".