Versione
30 giugno 2004
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27 febbraio 2007
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Art. 3. 1. La provincia di Ascoli Piceno procede alla ricognizione della propria dotazione organica di personale e delibera lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuare con apposite deliberazioni della giunta, in proporzione al territorio e alla popolazione trasferiti alla nuova provincia.
2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati, ((non prima del termine di trentaquattro mesi)) e non oltre il termine di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla giunta provinciale previo con-certo con il commissario che il Ministro dell'interno nomina, con il compito di curare ogni adempimento connesso alla istituzione della nuova provincia fino all'insediamento degli organi elettivi. Il commissario e' nominato dal Ministro dell'interno entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. L'assemblea dei sindaci dei comuni di cui all'articolo 2, comma 1, ove costituita, designa, secondo le modalita' stabilite con determinazione dell'assemblea medesima, un coordinatore delegato a partecipare, con funzioni consultive, alle attivita' del commissario di cui al comma 2, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
4. Le prime elezioni degli organi elettivi della provincia di Fermo hanno luogo in concomitanza con il primo turno utile delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi elettivi della provincia di Ascoli Piceno, successivo alla scadenza del termine di cui al comma 2, primo periodo.
5. Nel caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale di Ascoli Piceno, gli adempimenti di cui al comma 2, primo periodo, sono effettuati in tempo utile per consentire lo svolgimento delle prime elezioni degli organi elettivi della provincia di Fermo e il rinnovo degli organi elettivi della provincia di Ascoli Piceno nel primo turno amministrativo successivo alla data dello scioglimento anticipato.
6. Fino alla data delle elezioni di cui al comma 4, gli organi della provincia di Ascoli Piceno continuano ad esercitare le loro funzioni nell'ambito dell'intero territorio della circoscrizione come delimitato dalle norme vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.
2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati, ((non prima del termine di trentaquattro mesi)) e non oltre il termine di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla giunta provinciale previo con-certo con il commissario che il Ministro dell'interno nomina, con il compito di curare ogni adempimento connesso alla istituzione della nuova provincia fino all'insediamento degli organi elettivi. Il commissario e' nominato dal Ministro dell'interno entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. L'assemblea dei sindaci dei comuni di cui all'articolo 2, comma 1, ove costituita, designa, secondo le modalita' stabilite con determinazione dell'assemblea medesima, un coordinatore delegato a partecipare, con funzioni consultive, alle attivita' del commissario di cui al comma 2, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
4. Le prime elezioni degli organi elettivi della provincia di Fermo hanno luogo in concomitanza con il primo turno utile delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi elettivi della provincia di Ascoli Piceno, successivo alla scadenza del termine di cui al comma 2, primo periodo.
5. Nel caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale di Ascoli Piceno, gli adempimenti di cui al comma 2, primo periodo, sono effettuati in tempo utile per consentire lo svolgimento delle prime elezioni degli organi elettivi della provincia di Fermo e il rinnovo degli organi elettivi della provincia di Ascoli Piceno nel primo turno amministrativo successivo alla data dello scioglimento anticipato.
6. Fino alla data delle elezioni di cui al comma 4, gli organi della provincia di Ascoli Piceno continuano ad esercitare le loro funzioni nell'ambito dell'intero territorio della circoscrizione come delimitato dalle norme vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.
Commentari • 2
- 1. Risoluzione del 23/01/2009 n. 18 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale AmministrazioneAgenzia delle Entrate · 23 gennaio 2009 · 0.7388917
L\'articolo 8, comma 2, del decreto interministeriale 11 maggio 2001, n. 359, dispone, tra l\'altro, che i diritti annuali dovuti alle camere di commercio sono versati con le modalita\' previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. A tal fine, sono stati istituiti i codici tributo, da indicare nei modelli F24, per il versamento del diritto annuale camerale (codice tributo 3850), della sanzione per omesso o tardivo versamento (codice tributo 3852) e dei relativi interessi (codice tributo 3851). Nella compilazione del modello di versamento, ai suddetti codici tributo e\' abbinato il codice della provincia relativo alla camera di commercio competente. La …
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Giurisprudenza • 4
- 1. TAR Ancona, sez. I, sentenza 12/10/2011, n. 757Provvedimento: […] Organizzazione ed Amministrazione del Personale della Regione Marche ha ritenuto di seguire, nella ripartizione del fondo, le percentuali del 56,53% e 43,47%, stabilite dalla stessa RO di OL PI con delibera di Giunta 13/2009 (secondo quanto stabilito dall'art. 3 della legge 147/2004) per la ripartizione del personale con la neoistituita RO di MO. […]Leggi di più...
- annullamento di atti amministrativi·
- disparità di trattamento·
- fondo unico per il personale trasferito·
- principio di buona amministrazione·
- corrispondenza tra fondo e personale effettivamente trasferito·
- motivazione degli atti amministrativi·
- travisamento dei fatti·
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- ripartizione delle risorse finanziarie