Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 25/03/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPVB
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile
così composto:
dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice
dott. Andrea Barzellotti Giudice
riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex artt. 473 bis.29 c.p.c. iscritto al n. 2196 dell'anno 2024 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi promosso da:
TRA
Parte 1 nato a [...] il [...] e ivi residente, rappresentato e difeso dall'Avv. Monica Bartolomei, giusta procura speciale in atti.
- ricorrente
E
Controparte_1 nata a [...] il [...] e residente in [...]
(RM), rappresentata e difesa dall'Avv. Carla Rescia, giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'Intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
All'udienza del 19.03.2025 le parti le parti precisavano le conclusioni in via congiunta con indicate le condizioni dell'accordo raggiunto e ne richiedevano l'accoglimento.
Con ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio ex artt. 473-bis. 29 c.p.c. depositato in data 02.10.2024 Parte 1 sponeva:
che con Sentenza n. 1124 dell'11.11.2014 il Tribunale di Civitavecchia aveva
-
dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti;
che la sentenza di divorzio disponeva, tra l'altro, l'affidamento condiviso dei figli Per 1 e Per_2 con collocazione prevalente presso la madre nella casa coniugale e diritto di visita del padre, nonché la corresponsione di un assegno di mantenimento per i figli di euro 600,00 mensili (euro 300,00 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie;
che i figli erano ormai divenuti maggiorenni;
che Per 1 era prossimo alla laurea in Scienze Motorie e lavorava saltuariamente in qualità di personal trainer;
che Per 2 aveva iniziato a lavorare presso CP 2 nel mese di
settembre 2023 e successivamente aveva vinto il concorso Allievi
Carabinieri, dal 27.05.2024 viveva presso la Scuola allievi carabinieri di
Roma e percepiva una retribuzione netta mensile di euro 1.151,05;
Tanto dedotto e rilevato Parte 1 a chiesto all'adito Tribunale di voler modificare le condizioni di divorzio revocando l'assegno di mantenimento nei confronti del figlio Per_2.
Controparte 1 si costituiva in giudizio deducendo: che il Pt 1 era sempre stato un padre assente, lasciando ogni incombenza relativa ai figli alla madre;
- che il Pt 1 on aveva mai provveduto a versare l'adeguamento Istat per il mantenimento dei figli, se non recentemente su richiesta della CP 1
Tanto dedotto e rilevato Parte 2 aderiva alla domanda di modifica delle condizioni di divorzio come formulate dal ricorrente.
Le parti provvedevano al deposito delle memorie integrative ex art. 473 bis.17 c.p.c.
All'udienza del 19.03.2025 le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo in merito alla revoca del mantenimento del figlio Per 2 con decorrenza dal mese di aprile 2025, il ricorrente rappresentava di aver versato dal mese di gennaio 2025 la somma di euro 200,00 mensili (per un totale di euro 600,00 complessivi) alla CP_1 a titolo di arretrati Istat e dichiarava di rinunciare alla restituzione del mantenimento versato fino al mese di marzo 2025 per il figlio
Per 2 alla CP 1 la resistente dichiarava di rinunciare alla somma residua di euro 600,00 a titolo di aggiornamento Istat per entrambi i figli;
i difensori richiedevano rimettersi la causa in decisione al Collegio senza richiesta di assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c. e il Giudice rimetteva la decisione al Collegio senza assegnazione del termine ex art. 473 bis.28 c.p.c
Nulla osta all'accoglimento delle conclusioni congiunte in quanto conformi agli interessi dei coniugi e non risultando essere state violate
disposizioni di legge inderogabili. Spese di lite integralmente compensate in ragione dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso ex art. 473 bis.29 c.p.c. iscritto al n. R.G. 2196/2024 A.C., accoglie le conclusioni congiunte raggiunte rassegnate dalle parti all'udienza del 19.03.2025 e, per l'effetto, dispone la modifica delle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Pt 1
Controparte 1 di cui al decreto del Tribunale di Civitavecchia n. 1124
[...]
del 11.11.2014 che nel resto conferma, negli esatti termini di cui all'accordo raggiunto dalle parti e allegato al verbale dell'udienza del 19.03.2025, nel senso che: Parte 31) Il contributo al mantenimento di economicamente autosufficiente, è revocato a far data dal mese di aprile 2025;
2) CP 3 rinuncia alla somma residua di euro 600,00 a titolo di aggiornamento Istat per entrambi i figli;
3) Il Pt 1 rinuncia a richiedere la restituzione del mantenimento versato fino al mese di marzo 2025 per il figlio Per_2 alla sig.ra CP_1
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Civitavecchia, in camera di consiglio, il 25 marzo 2025
Il Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso