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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 06/02/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CROTONE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.709/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. SGRIZZI LUCIANO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. CAMPAGNA MIRKO Controparte_1
Convenuto
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15/3/2024 la ” ha Parte_2 proposto opposizione avverso il precetto notificatole in data 28/2/2024 relativo al presunto credito retributivo vantato nei suoi confronti dalla lavoratrice CP_1 oggetto della diffida accertativa posta a base
[...] CodiceFiscale_1 dell'impugnato precetto, formulando le seguenti conclusioni: “in via principale e nel merito: accertare e dichiarare inammissibile, improcedibile e inefficace l'atto di precetto notificato dalla sig.ra per inesistenza del titolo esecutivo e/o CP_1 omessa notifica del provvedimento del direttore della Direzione provinciale del lavoro avente valore di accertamento tecnico, con efficacia di titolo esecutivo del verbale di diffida accertativa n.KR00000/2023-027; accertare e disporre l'intervenuta prescrizione del credito;
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di quanto sopra, rigettare la richiesta di inquadramento nel livello DS3”. Con memoria difensiva depositata in data 20/1/2025 si è Controparte_1 costituita in giudizio e ha contestato gli avversi assunti, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la condanna della controparte per lite temeraria. Deve preliminarmente essere rigettata l'istanza di riunione del procedimento in epigrafe con quello iscritto al n.1820/2024 r.g., perché nel precetto in rinnovazione opposto in quel giudizio la lavoratrice ha espressamente dichiarato di aver notificato la
1 diffida accertativa in data 28/2/2024 (cioè allorquando era già divenuta esecutiva), mentre la notificazione del precetto impugnato nel presente giudizio non è stata preceduta dalla notificazione da parte del creditore precettante di alcun titolo esecutivo
(come si dirà meglio a breve), con la conseguenza che le cause oggetto dei succitati procedimenti non possono ritenersi identiche.
Ciò chiarito e venendo al merito, l'opposizione è fondata e deve essere accolta per le seguenti ragioni.
L'art.479 c.p.c., seppur non richieda che il precetto venga necessariamente notificato unitamente al titolo esecutivo, impone che l'esecuzione forzata sia preceduta dalla notificazione (personalmente alla parte) del titolo esecutivo in copia attestata conforme all'originale e dalla notificazione del precetto. Tanto premesso ed esaminando il primo motivo di ricorso sollevato dall'opponente (in ordine al quale la controparte non ha preso alcuna posizione), dagli atti di causa non emerge prova alcuna della notificazione di un titolo esecutivo nei confronti del debitore precettato (cioè della “ ”), essendovi traccia Parte_2 soltanto della notificazione (vedi avviso di ricevimento in atti) della diffida accertativa n.DA-CZKR/2023/0027 in data 22/11/2023 (cioè allorquando la diffida in parola non era ancora dotata di esecutività, che ha acquistato ex art.12, co.3,
d.lgs.124/2004 solo con il rigetto del ricorso amministrativo, intervenuto in data
22/2/2024), notificazione tra l'altro non eseguita dal creditore precettante (cioè da ma dall'ITL di Catanzaro-Crotone, né effettuata Controparte_1 personalmente alla parte (giacché l'atto è stato materialmente consegnato a tale
-qualificatosi come addetto alla casa- nonostante nell'avviso di Controparte_2 ricevimento in atti il destinatario della notificazione fosse individuato in Per_1
-trattasi del legale rappresentante della “ ”- ).
[...] Parte_2
Dall'omessa notifica del titolo esecutivo discende, come logico corollario, l'invalidità dell'impugnato precetto che deve, per l'effetto, essere dichiarato nullo. Invero, come statuito da Cass., n.1096/2021, “il processo esecutivo, che sia iniziato senza essere preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o dell'atto di precetto, è viziato da invalidità formale, che può essere fatta valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi”. La questione è evidentemente assorbente e preclude l'esame delle ulteriori questioni sollevate nel presente giudizio.
La soccombenza della ” nella fase cautelare e la Pt_2 Parte_2 soccombenza di nella presente fase di merito giustificano Controparte_1
l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambe le fasi.
P.Q.M.
2 Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara la nullità del precetto impugnato nel presente giudizio.
Spese (della fase cautelare e della fase di merito) compensate.
Crotone, 06/02/2025.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
3
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.709/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. SGRIZZI LUCIANO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. CAMPAGNA MIRKO Controparte_1
Convenuto
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15/3/2024 la ” ha Parte_2 proposto opposizione avverso il precetto notificatole in data 28/2/2024 relativo al presunto credito retributivo vantato nei suoi confronti dalla lavoratrice CP_1 oggetto della diffida accertativa posta a base
[...] CodiceFiscale_1 dell'impugnato precetto, formulando le seguenti conclusioni: “in via principale e nel merito: accertare e dichiarare inammissibile, improcedibile e inefficace l'atto di precetto notificato dalla sig.ra per inesistenza del titolo esecutivo e/o CP_1 omessa notifica del provvedimento del direttore della Direzione provinciale del lavoro avente valore di accertamento tecnico, con efficacia di titolo esecutivo del verbale di diffida accertativa n.KR00000/2023-027; accertare e disporre l'intervenuta prescrizione del credito;
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di quanto sopra, rigettare la richiesta di inquadramento nel livello DS3”. Con memoria difensiva depositata in data 20/1/2025 si è Controparte_1 costituita in giudizio e ha contestato gli avversi assunti, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la condanna della controparte per lite temeraria. Deve preliminarmente essere rigettata l'istanza di riunione del procedimento in epigrafe con quello iscritto al n.1820/2024 r.g., perché nel precetto in rinnovazione opposto in quel giudizio la lavoratrice ha espressamente dichiarato di aver notificato la
1 diffida accertativa in data 28/2/2024 (cioè allorquando era già divenuta esecutiva), mentre la notificazione del precetto impugnato nel presente giudizio non è stata preceduta dalla notificazione da parte del creditore precettante di alcun titolo esecutivo
(come si dirà meglio a breve), con la conseguenza che le cause oggetto dei succitati procedimenti non possono ritenersi identiche.
Ciò chiarito e venendo al merito, l'opposizione è fondata e deve essere accolta per le seguenti ragioni.
L'art.479 c.p.c., seppur non richieda che il precetto venga necessariamente notificato unitamente al titolo esecutivo, impone che l'esecuzione forzata sia preceduta dalla notificazione (personalmente alla parte) del titolo esecutivo in copia attestata conforme all'originale e dalla notificazione del precetto. Tanto premesso ed esaminando il primo motivo di ricorso sollevato dall'opponente (in ordine al quale la controparte non ha preso alcuna posizione), dagli atti di causa non emerge prova alcuna della notificazione di un titolo esecutivo nei confronti del debitore precettato (cioè della “ ”), essendovi traccia Parte_2 soltanto della notificazione (vedi avviso di ricevimento in atti) della diffida accertativa n.DA-CZKR/2023/0027 in data 22/11/2023 (cioè allorquando la diffida in parola non era ancora dotata di esecutività, che ha acquistato ex art.12, co.3,
d.lgs.124/2004 solo con il rigetto del ricorso amministrativo, intervenuto in data
22/2/2024), notificazione tra l'altro non eseguita dal creditore precettante (cioè da ma dall'ITL di Catanzaro-Crotone, né effettuata Controparte_1 personalmente alla parte (giacché l'atto è stato materialmente consegnato a tale
-qualificatosi come addetto alla casa- nonostante nell'avviso di Controparte_2 ricevimento in atti il destinatario della notificazione fosse individuato in Per_1
-trattasi del legale rappresentante della “ ”- ).
[...] Parte_2
Dall'omessa notifica del titolo esecutivo discende, come logico corollario, l'invalidità dell'impugnato precetto che deve, per l'effetto, essere dichiarato nullo. Invero, come statuito da Cass., n.1096/2021, “il processo esecutivo, che sia iniziato senza essere preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o dell'atto di precetto, è viziato da invalidità formale, che può essere fatta valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi”. La questione è evidentemente assorbente e preclude l'esame delle ulteriori questioni sollevate nel presente giudizio.
La soccombenza della ” nella fase cautelare e la Pt_2 Parte_2 soccombenza di nella presente fase di merito giustificano Controparte_1
l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambe le fasi.
P.Q.M.
2 Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara la nullità del precetto impugnato nel presente giudizio.
Spese (della fase cautelare e della fase di merito) compensate.
Crotone, 06/02/2025.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
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