CASS
Sentenza 23 aprile 2024
Sentenza 23 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/04/2024, n. 10878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10878 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 28054/2018 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE DOGANE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro LD FASTENERS SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ND GALIANI, 68, presso lo studio dell’avvocato NC EL ([...]) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA-MILANO n. 854/2018 depositata il 28/02/2018. Civile Sent. Sez. 5 Num. 10878 Anno 2024 Presidente: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE Relatore: SALEMME ANDREA ANTONIO Data pubblicazione: 23/04/2024 2 di 12 Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 19/01/2024 dal Consigliere ANDREA ANTONIO SALEMME. FATTI DI CAUSA 1. Funzionari dell’Agenzia delle Dogane effettuavano un controllo su base documentale, ai fini del Regolamento (CE) n. 91 del 2009, istitutivo di un dazio antidumping per determinati elementi di fissaggio in ferro od acciaio di provenienza cinese, delle importazioni compiute da LD FASTENERS S.R.L., società che svolge attività di commercio all'ingrosso di articoli di ferramenta e di utensileria, nel periodo da novembre 2010 a maggio 2013, con riferimento alla merce dichiarata al capitolo 7318 “viti, bulloni, dadi [ecc.]”. A seguito del confronto tra gli articoli riportati nelle fatture e le dichiarazioni contenute nelle corrispondenti bollette doganali, detti funzionari, con pvc del 10 dicembre 2013, rilevavano come Fasteners non avesse correttamente classificato alcune merci, per le quali si rendeva applicabile il dazio antidumping. In data 10 gennaio 2014, seguiva l’emissione di avviso di rettifica dell’accertamento e di contestuale atto di irrogazione delle sanzioni, notificati alla contribuente il 13 febbraio 2014. 2. Entrambi gli atti venivano impugnati dalla contribuente con separati ricorsi. 2.1. La CTP di Milano, riuniti i ricorsi, con sentenza 8380/2015, li accoglieva. 3. L’Ufficio proponeva appello, deducendo la violazione e l'erronea interpretazione del Regolamento CE n. 91 del 2009 e del Regolamento di esecuzione UE n. 2 del 2012. 3.. L’appello veniva rigettato dalla CTR della Lombardia con la sentenza in epigrafe, sulla base della seguente motivazione: 3 di 12 […. T]utto quanto esposto nell'atto di appello dell'Agenzia delle entrate, seppur di pregio, non fornisce alcun elemento atto a contraddire o a mettere in dubbio quanto evidenziato dalla sentenza impugnata e cioè che i prodotti importati erano rientranti nella voce indicata - 7318.1900.90 - poiché non più utilizzabili se smontati dal primo supporto su cui vengono montati. La CTP di Milano infatti si è attenuta, tenuto conto delle caratteristiche dei prodotti importati[,] alla nota alla voce 7318, voce generale "Bulloni, dadi, viti …. Essi permettono di unire tra di loro uno o più pezzi in modo che sia possibile smontarli ulteriormente senza danneggiamento". La Agenzia, per avvalorare le proprie conclusioni, richiama quale elemento di prova una ITV rilasciata ad altra società che importa lo stesso genere di elementi. Orbene detta ITV è stata annullata da una decisione della CTP di Roma che ha chiaramente enunciato che la caratteristica dei prodotti importati, e che la differenzia dalle altre viti, è la irreversibilità della loro applicazione. Gli accertamenti emessi nei confronti della menzionata società sono stati annullati sia da una decisione della CTP di Bergamo che da una decisione di questa CTR, che ha confermato la classificazione data dalla importatrice. Appare evidente, così come chiarito dalla copiosa documentazione esibita da parte ricorrente-appellata, che caratteristica principale dei prodotti importati è proprio la irreversibilità della loro applicazione. Ne consegue che ad essi non è applicabile la voce doganale, ‘rectius’ le voci doganali, indicate dalla Agenzia, la quale, difatti, si è dilungata[,] nel suo atto di appello[,] in analisi corrette per quanto riguarda il valore 4 di 12 interpretativo delle ITV - ed esistono peraltro ITV che esprimono parere contrario a quanto sostenuto dalla Agenzia - ma nulla ha chiarito sul punto della irreversibilità del loro uso, mentre la parte ha prodotto in giudizio una perizia e lo stesso prodotto importato, a provare quanto affermato sulla impossibilità di riutilizzare il prodotto. Da quanto sin qui esposto appare tra l'altro evidente che la CTP ha preso in esame proprio quella classificazione doganale che la Agenzia ritiene sia stata dalla stessa negletta e ne abbia tratto le dovute conclusioni. Il risultato è stato che la CTP ha ritenuto che una sola voce doganale fosse da riferire ad una molteplicità di oggetti proprio perché per le loro caratteristiche tecniche, [per le caratteristiche] del tipo di materiale nonché in funzione [de]lla loro destinazione d'uso devono essere ricomprese nella classificazione più generica. Pertanto i prodotti importati, prodotti su disegno e su specifiche richieste, non rientrano tra i prodotti indicati nel Regolamento antidumping e non devono scontare il dazio conseguente […]. 4. Propone ricorso per cassazione l’Ufficio con un motivo, cui resiste la contribuente con articolato controricorso, ulteriormente insistito con memoria depositata telematicamente in data 9 gennaio 2024. 4.1. All’odierna pubblica udienza, il Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, in persona del Dott. Mauro Vitiello, dopo breve discussione, conclude per l’accoglimento del ricorso. Le parti, ribadite le proprie ragioni, si riportano ai rispettivi atti, con pedisseque conclusioni. 5 di 12 MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo si denuncia: “Violazione e falsa applicazione della Nomenclatura Combinata, del Regolamento (CE) n. 91/2009 e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2/2012, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”. 1.1. La CTR ha valorizzato “l'elemento della irreversibilità dei prodotti […] una volta montati”. “Nel presente giudizio, anche a voler prendere in considerazione la perizia di parte su cui il giudice ha basato la propria decisione, la descrizione delle caratteristiche della merce fatta nella stessa coincide con il codice della nomenclatura prescelto dall'Ufficio e contrasta in modo netto con quello attribuito in dichiarazione dalla società. Il perito, infatti, ha concluso che ‘'i prodotti sottoposti ad esame debbano ricevere, per l'evidente esclusione ed estraneità ad ogni altra categoria, la classificazione di prodotti speciali, cui compete il codice 7318.1900.90’. In base a questa conclusione la sentenza in commento ha annullato gli atti impositivi”. “La classificazione doganale prescelta dal giudice non corrispond[e] alla descrizione delle caratteristiche oggettive della merce e in parte avvalorate nella stessa perizia di parte depositata in giudizio. Il Giudice di seconde cure ha in sostanza errato sulla classificazione doganale della merce […]. Il Giudice erra laddove, fatta propria la descrizione dei prodotti da parte del perito, condivide la classificazione tariffaria dallo stesso proposta. […. G]li elementi prigionieri di fissaggio classificati dall'Ufficio alla VD 7318.1551.98 sono costituiti, come specificato dal perito di parte a pag. 4, da 3 componenti: due elementi esterni e una molla elicoidale di contrasto, coassiale con i due elementi esterni, costituenti un insieme non divisibile (pag. 4 della perizia). Il perito esclude che si possa parlare di viti perché i tre elementi sono tra di loro non 6 di 12 disarticolabili. Al fine di escludere che gli articoli importati da LD possano essere inclusi tra le viti, il perito di parte ricostruisce la definizione in ambito tecnico delle viti (in particolare, in base alle caratteristiche dimensionali e, più specificatamente, in base alla dimensione della testa delle viti). In base alle norme tecniche (serie UNI 5712-75) che disciplinano l'ambito delle viti, il perito conclude che ‘i prodotti importati da LD non possono e non devono essere assimilati alle viti’ […]”. Tuttavia “non è ammissibile indicare una classificazione doganale in base alla normativa tecnica anziché in base alla descrizione e alle caratteristiche tecniche richieste dalla tariffa doganale. Ai fini tributari la TARIC, tra gli articoli filettati, distingue tra ‘viti autofilettanti’ (7318.14) e ‘altre viti e bulloni, anche con i relativi dadi o rondelle’: la distinzione prescinde dalla normativa tecnica di riferimento e dalla ‘ratio’ della stessa. Se si tratta di viti, esse devono rientrare o nella 7318.14 o nella 7318.15, a nulla valendo che secondo la normativa tecnica gli elementi di fissaggio importati da LD Fastner, pur essendo viti, non potrebbero essere assimilati alle viti perché non ne rispetterebbero le dimensioni stabilite dalla normativa tecnica. La descrizione del perito quindi giustifica la VD 7318.15 (e non la 7318.19 che si riferisce ad oggetti "altri" rispetto a viti e bulloni)”. “La VD 7318.15 (--altre viti e bulloni anche con i relativi dadi o rondelle) è da preferire in quanto la vite in questione non è una semplice vite, ma è costituita da un insieme non divisibile. È una vite diversa da quelle normali, come anche confermato dalla perizia. Inoltre, essa soddisfa le caratteristiche richieste dalla tariffa in quanto dette viti sono costituite da una capocchia e sono di acciaio inossidabile;
ciò giustifica che la merce rientra nella sezione 7318.15 specifica e non in quella residuale della 7318.1900”. Sotto altro profilo, la caratteristica dell’“irreversibilità del montaggio” “è stata sostanzialmente solo affermata nella perizia. E 7 di 12 del resto la indissolubilità va correttamente intesa, in quanto, se assunta acriticamente, porterebbe a escludere la esistenza di bulloni, dadi, viti etc., che una volta estratti nella quasi totalità dei casi provocano comunque un qualche danneggiamento dei pezzi su cui sono montati”. 1.2. Il motivo, che presenta profili di inammissibilità, comunque è infondato. 1.3. Preliminarmente v’è da osservare come irrilevante sia l’intervenuta abrogazione del regolamento n. 91/2009. In ossequio a quanto ultimamente rammentato da Sez. 5, n. 12927 del 20/04/2023, “d[eve] richiamar[si] la giurisprudenza di questa Corte secondo cui «l'abrogazione delle misure "antidumping" sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese ad opera del reg. (UE) n. 278 del 2016, non ha effetto retroattivo prevedendo espressamente l'art. 2 del regolamento citato che detta abrogazione ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato regolamento, e non consente il rimborso dei dazi riscossi prima di tale data, con la conseguenza che non può trovare applicazione il principio del "favor rei"» (Cass., 10 novembre 2020, n. 25096); la Corte, peraltro, nell'affermare tale principio ha anche precisato che la irretroattività dell'abrogazione del dazio antidumping per espressa previsione contenuta nell'art. 2 del regolamento citato era stata già affermato da questa Corte, con la sentenza n. 28668 del 7 novembre 2019, che aveva ripreso le statuizioni della sentenza, resa a Sezioni Unite, n. 1542 del 21 gennaio 2019, cui andava prestata piena adesione (Cass., 10 novembre 2020, n. 25096, in motivazione)”. 1.4. Passando “funditus” alla disamina del motivo, esso afferma che “il giudice ha basato la propria decisione” sulla “perizia” 8 di 12 (“rectius”, relazione di consulenza tecnica) depositata dalla contribuente e sulla “descrizione delle caratteristiche della merce fatta nella stessa”. 1.4.1. In realtà, alla stregua della motivazione della sentenza impugnata innanzi riportata, la CTR non ha affatto fondato la decisione sulla consulenza di parte, ma, essenzialmente e ad ogni buon conto principalmente, sulla diretta disamina della “copiosa documentazione esibita da parte ricorrente-appellata”, da cui ha ritenuto emergere, in concordanza con la CTP, che “caratteristica principale dei prodotti importati è […l’]irreversibilità della loro applicazione”, rilevando, poi, a mo’ di chiosa, dopo aver confutato la rilevanza in segno contrario di ITV evocate dall’Agenzia, avere altresì la contribuente allegato, a dimostrazione di siffatta irreversibilità, “una perizia e lo stesso prodotto importato”. 1.4.2. Un tanto dimostra come la CTR abbia compiuto un accertamento in concreto relativamente alla caratteristica essenziale dei prodotti importati, rappresentata dall’irreversibilità, e detto accertamento è incensurabile in cassazione. 1.4.3. Più precisamente, non coglie nel segno la tesi – attorno a cui ruota l’intero motivo – dell’avere la CTR assunto in modo sostanzialmente acritico, in quanto non autonomamente ponderato, la “descrizione delle caratteristiche della merce” di cui alla suddetta relazione. Il punto, ben lungi dall’avere un rilievo solo formalistico, manifesta invece carattere di per sé carattere dirimente. Invero, il motivo, anziché confrontarsi con la sentenza impugnata, si confronta solo con la relazione, alla quale effettua continui richiami in chiave confutatoria, riproducendone peraltro solo alcune righe prive di contestualizzazione. 9 di 12 1.4.4. Esso, oltreché apparire decentrato rispetto all’effettiva motivazione della sentenza impugnata, incorre, come evidenziato, anche in profili di inammissibilità, giacché, - per un verso, difetta di precisione, non offrendo dimostrazione dell’asserto secondo cui la CTR avrebbe, non solo “fatta propria la descrizione dei prodotti da parte del perito”, ma soprattutto condiviso le ragioni della “classificazione tariffaria dallo stesso proposta” sulla base della “definizione in ambito tecnico delle viti”, con particolare riguardo, secondo le cd. norme UNI;
alla “dimensione della testa delle [stesse]”: definizione, per vero, di cui la sentenza impugnata non fa neppure menzione;
- per altro verso, difetta di autosufficienza, non riproducendo congruamente la relazione nelle parti rilevanti, segnatamente sotto il profilo della descrizione delle componenti e del funzionamento degli “elementi prigionieri di fissaggio”, univocamente riconducibili (nella prospettazione della parte pubblica) alla definizione delle viti di cui alla nomenclatura: “elementi”, nuovamente, di per sé neppure considerati dalla sentenza impugnata. Le evidenziate manchevolezze del motivo sono tanto più decisive in quanto, come emerge dalla sentenza impugnata, la “merce” oggetto di importazione non era finanche costituita da prodotti uniformi (scrive infatti la CTR che correttamente “la CTP ha ritenuto che una sola voce doganale fosse da riferire ad una molteplicità di oggetti proprio perché per le loro caratteristiche tecniche del tipo di materiale nonché in funzione [de]lla loro destinazione d'uso devono essere ricomprese nella classificazione più generica”). Pertanto, il motivo sconta per così dire “a monte” la mancata descrizione in sé dei singoli prodotti ed “a fortiori” delle “loro caratteristiche tecniche”, in funzione dell’illustrazione dell’appropriatezza, per tutti, della VD 7318.15 proposta 10 di 12 dall’Agenzia, in luogo di quella 7318.19 ritenuta da entrambe le Commissioni di merito. 1.4.5. In ultima analisi, alla luce di una prospettazione meramente alternativa rispetto alle valutazioni espresse da dette Commissioni, il motivo sollecita una più favorevole, per l’Agenzia, riedizione del giudizio di merito, in violazione di canoni e limiti del giudizio di legittimità, quale momento di controllo della mera legittimità degli atti oggetto di ricorso. 1.4.6. Rispetto a quanto innanzi, v’è solo, per completezza, da aggiungere che decentrata appare altresì la considerazione finale dell’Agenzia secondo cui l’“indissolubilità” sarebbe stata, in sostanza, “assunta acriticamente” dalla CTR, poiché “bulloni, dadi, viti etc.”, “una volta estratti”, “nella quasi totalità dei casi provocano comunque un qualche danneggiamento dei pezzi su cui sono montati”. 1.4.7. Occorre premettere che “la NC riprende le voci e sottovoci a sei cifre del[l’]SA [Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci] [e] solo la settima e l’ottava cifra rappresentano suddivisioni proprie alla detta nomenclatura”; riguardo all’“SA”, “il Consiglio di cooperazione doganale, divenuto Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), è stato istituito dalla convenzione recante l’istituzione di detto Consiglio, stipulata a Bruxelles il 15 dicembre 1950. Il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci […] è stato elaborato dall’OMD e istituito con la convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983 e approvata, unitamente al relativo protocollo di emendamento del 24 giugno 1986, a nome della Comunità economica europea, con la decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987 (GU 1987, L 198, pag. 1)” (cfr., a mero 11 di 12 titolo d’esempio, CGUE, 15 novembre 2018, in causa C-592/17, Baby Dan A/S, par. 12). 1.4.8. Orbene, al capitolo 7318, intitolato “Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, chiavette, rondelle (comprese le rondelle elastiche) e articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio”, in riferimento ai “Bulloni, dadi, viti per metalli, viti per legno e tirafondi” (lett. A), l’SA recita: “Tutti questi articoli sono normalmente filettati allo stato finito, ad eccezione per esempio di certi bulloni che alle volte sono fissati per mezzo di copiglie. Essi permettono di unire tra di loro uno o più pezzi in modo che sia possibile smontarli ulteriormente senza danneggiamento”. Ai fini della classificazione degli elementi di assemblaggio sotto il capitolo in questione, quindi, a venire in linea di conto è la possibilità di ulteriore smontaggio dei singoli pezzi - una volta, per mezzo di essi, assemblati - senza danneggiamento. L’assenza di danneggiamento, attesa la genericità dell’espressione utilizzata in fine di periodo, deve ritenersi riferita sia ai singoli pezzi che agli elementi di assemblaggio, giammai al prodotto finito, che “naturaliter” vien meno per effetto dell’estrazione di questi ultimi. 1.4.9. Talché fuori asse si palesa la prospettiva sottesa alla formulazione della parte finale del motivo, che ne occupa, nell’evidenziare come la CTR non abbia considerato che normalmente l’estrazione degli elementi di fissaggio comporta “un qualche danneggiamento dei pezzi su cui sono montati”. Il normale danneggiamento di cui opina la difesa erariale, in realtà, colpisce il prodotto finito e non i singoli pezzi assemblati. A fronte di ciò, nella specie, la CTR incensurabilmente ha valorizzato “a contrario” la caratteristica dell’“irreversibilità” dell’“applicazione” dei prodotti importati, “non più utilizzabili se smontati dal primo supporto su cui vengono montati”. 12 di 12 La CTR ha cioè inteso evidenziare, alla luce di un non contrastato accertamento in fatto, che i prodotti importati, una volta “applicati”, costituiscono un corpo unico con i pezzi assemblati, per modo che non possono essere smontati senza danneggiare tanto i pezzi quanto, inevitabilmente, gli stessi elementi di assemblaggio che vi aderiscono, con conseguente impossibilità di un loro riutilizzo. 2. Il rigetto del ricorso comporta le statuizioni consequenziali come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a rifondere a LD FASTENERS S.R.L. le spese di lite, liquidate in euro 3.000, oltre rimborso delle spese in ragione di euro 200, contributo forfettario in ragione del 15% ed accessori se ed in quanto dovuti. Così deciso a Roma, lì 19 gennaio 2024.
ciò giustifica che la merce rientra nella sezione 7318.15 specifica e non in quella residuale della 7318.1900”. Sotto altro profilo, la caratteristica dell’“irreversibilità del montaggio” “è stata sostanzialmente solo affermata nella perizia. E 7 di 12 del resto la indissolubilità va correttamente intesa, in quanto, se assunta acriticamente, porterebbe a escludere la esistenza di bulloni, dadi, viti etc., che una volta estratti nella quasi totalità dei casi provocano comunque un qualche danneggiamento dei pezzi su cui sono montati”. 1.2. Il motivo, che presenta profili di inammissibilità, comunque è infondato. 1.3. Preliminarmente v’è da osservare come irrilevante sia l’intervenuta abrogazione del regolamento n. 91/2009. In ossequio a quanto ultimamente rammentato da Sez. 5, n. 12927 del 20/04/2023, “d[eve] richiamar[si] la giurisprudenza di questa Corte secondo cui «l'abrogazione delle misure "antidumping" sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese ad opera del reg. (UE) n. 278 del 2016, non ha effetto retroattivo prevedendo espressamente l'art. 2 del regolamento citato che detta abrogazione ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato regolamento, e non consente il rimborso dei dazi riscossi prima di tale data, con la conseguenza che non può trovare applicazione il principio del "favor rei"» (Cass., 10 novembre 2020, n. 25096); la Corte, peraltro, nell'affermare tale principio ha anche precisato che la irretroattività dell'abrogazione del dazio antidumping per espressa previsione contenuta nell'art. 2 del regolamento citato era stata già affermato da questa Corte, con la sentenza n. 28668 del 7 novembre 2019, che aveva ripreso le statuizioni della sentenza, resa a Sezioni Unite, n. 1542 del 21 gennaio 2019, cui andava prestata piena adesione (Cass., 10 novembre 2020, n. 25096, in motivazione)”. 1.4. Passando “funditus” alla disamina del motivo, esso afferma che “il giudice ha basato la propria decisione” sulla “perizia” 8 di 12 (“rectius”, relazione di consulenza tecnica) depositata dalla contribuente e sulla “descrizione delle caratteristiche della merce fatta nella stessa”. 1.4.1. In realtà, alla stregua della motivazione della sentenza impugnata innanzi riportata, la CTR non ha affatto fondato la decisione sulla consulenza di parte, ma, essenzialmente e ad ogni buon conto principalmente, sulla diretta disamina della “copiosa documentazione esibita da parte ricorrente-appellata”, da cui ha ritenuto emergere, in concordanza con la CTP, che “caratteristica principale dei prodotti importati è […l’]irreversibilità della loro applicazione”, rilevando, poi, a mo’ di chiosa, dopo aver confutato la rilevanza in segno contrario di ITV evocate dall’Agenzia, avere altresì la contribuente allegato, a dimostrazione di siffatta irreversibilità, “una perizia e lo stesso prodotto importato”. 1.4.2. Un tanto dimostra come la CTR abbia compiuto un accertamento in concreto relativamente alla caratteristica essenziale dei prodotti importati, rappresentata dall’irreversibilità, e detto accertamento è incensurabile in cassazione. 1.4.3. Più precisamente, non coglie nel segno la tesi – attorno a cui ruota l’intero motivo – dell’avere la CTR assunto in modo sostanzialmente acritico, in quanto non autonomamente ponderato, la “descrizione delle caratteristiche della merce” di cui alla suddetta relazione. Il punto, ben lungi dall’avere un rilievo solo formalistico, manifesta invece carattere di per sé carattere dirimente. Invero, il motivo, anziché confrontarsi con la sentenza impugnata, si confronta solo con la relazione, alla quale effettua continui richiami in chiave confutatoria, riproducendone peraltro solo alcune righe prive di contestualizzazione. 9 di 12 1.4.4. Esso, oltreché apparire decentrato rispetto all’effettiva motivazione della sentenza impugnata, incorre, come evidenziato, anche in profili di inammissibilità, giacché, - per un verso, difetta di precisione, non offrendo dimostrazione dell’asserto secondo cui la CTR avrebbe, non solo “fatta propria la descrizione dei prodotti da parte del perito”, ma soprattutto condiviso le ragioni della “classificazione tariffaria dallo stesso proposta” sulla base della “definizione in ambito tecnico delle viti”, con particolare riguardo, secondo le cd. norme UNI;
alla “dimensione della testa delle [stesse]”: definizione, per vero, di cui la sentenza impugnata non fa neppure menzione;
- per altro verso, difetta di autosufficienza, non riproducendo congruamente la relazione nelle parti rilevanti, segnatamente sotto il profilo della descrizione delle componenti e del funzionamento degli “elementi prigionieri di fissaggio”, univocamente riconducibili (nella prospettazione della parte pubblica) alla definizione delle viti di cui alla nomenclatura: “elementi”, nuovamente, di per sé neppure considerati dalla sentenza impugnata. Le evidenziate manchevolezze del motivo sono tanto più decisive in quanto, come emerge dalla sentenza impugnata, la “merce” oggetto di importazione non era finanche costituita da prodotti uniformi (scrive infatti la CTR che correttamente “la CTP ha ritenuto che una sola voce doganale fosse da riferire ad una molteplicità di oggetti proprio perché per le loro caratteristiche tecniche del tipo di materiale nonché in funzione [de]lla loro destinazione d'uso devono essere ricomprese nella classificazione più generica”). Pertanto, il motivo sconta per così dire “a monte” la mancata descrizione in sé dei singoli prodotti ed “a fortiori” delle “loro caratteristiche tecniche”, in funzione dell’illustrazione dell’appropriatezza, per tutti, della VD 7318.15 proposta 10 di 12 dall’Agenzia, in luogo di quella 7318.19 ritenuta da entrambe le Commissioni di merito. 1.4.5. In ultima analisi, alla luce di una prospettazione meramente alternativa rispetto alle valutazioni espresse da dette Commissioni, il motivo sollecita una più favorevole, per l’Agenzia, riedizione del giudizio di merito, in violazione di canoni e limiti del giudizio di legittimità, quale momento di controllo della mera legittimità degli atti oggetto di ricorso. 1.4.6. Rispetto a quanto innanzi, v’è solo, per completezza, da aggiungere che decentrata appare altresì la considerazione finale dell’Agenzia secondo cui l’“indissolubilità” sarebbe stata, in sostanza, “assunta acriticamente” dalla CTR, poiché “bulloni, dadi, viti etc.”, “una volta estratti”, “nella quasi totalità dei casi provocano comunque un qualche danneggiamento dei pezzi su cui sono montati”. 1.4.7. Occorre premettere che “la NC riprende le voci e sottovoci a sei cifre del[l’]SA [Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci] [e] solo la settima e l’ottava cifra rappresentano suddivisioni proprie alla detta nomenclatura”; riguardo all’“SA”, “il Consiglio di cooperazione doganale, divenuto Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), è stato istituito dalla convenzione recante l’istituzione di detto Consiglio, stipulata a Bruxelles il 15 dicembre 1950. Il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci […] è stato elaborato dall’OMD e istituito con la convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983 e approvata, unitamente al relativo protocollo di emendamento del 24 giugno 1986, a nome della Comunità economica europea, con la decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987 (GU 1987, L 198, pag. 1)” (cfr., a mero 11 di 12 titolo d’esempio, CGUE, 15 novembre 2018, in causa C-592/17, Baby Dan A/S, par. 12). 1.4.8. Orbene, al capitolo 7318, intitolato “Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, chiavette, rondelle (comprese le rondelle elastiche) e articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio”, in riferimento ai “Bulloni, dadi, viti per metalli, viti per legno e tirafondi” (lett. A), l’SA recita: “Tutti questi articoli sono normalmente filettati allo stato finito, ad eccezione per esempio di certi bulloni che alle volte sono fissati per mezzo di copiglie. Essi permettono di unire tra di loro uno o più pezzi in modo che sia possibile smontarli ulteriormente senza danneggiamento”. Ai fini della classificazione degli elementi di assemblaggio sotto il capitolo in questione, quindi, a venire in linea di conto è la possibilità di ulteriore smontaggio dei singoli pezzi - una volta, per mezzo di essi, assemblati - senza danneggiamento. L’assenza di danneggiamento, attesa la genericità dell’espressione utilizzata in fine di periodo, deve ritenersi riferita sia ai singoli pezzi che agli elementi di assemblaggio, giammai al prodotto finito, che “naturaliter” vien meno per effetto dell’estrazione di questi ultimi. 1.4.9. Talché fuori asse si palesa la prospettiva sottesa alla formulazione della parte finale del motivo, che ne occupa, nell’evidenziare come la CTR non abbia considerato che normalmente l’estrazione degli elementi di fissaggio comporta “un qualche danneggiamento dei pezzi su cui sono montati”. Il normale danneggiamento di cui opina la difesa erariale, in realtà, colpisce il prodotto finito e non i singoli pezzi assemblati. A fronte di ciò, nella specie, la CTR incensurabilmente ha valorizzato “a contrario” la caratteristica dell’“irreversibilità” dell’“applicazione” dei prodotti importati, “non più utilizzabili se smontati dal primo supporto su cui vengono montati”. 12 di 12 La CTR ha cioè inteso evidenziare, alla luce di un non contrastato accertamento in fatto, che i prodotti importati, una volta “applicati”, costituiscono un corpo unico con i pezzi assemblati, per modo che non possono essere smontati senza danneggiare tanto i pezzi quanto, inevitabilmente, gli stessi elementi di assemblaggio che vi aderiscono, con conseguente impossibilità di un loro riutilizzo. 2. Il rigetto del ricorso comporta le statuizioni consequenziali come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a rifondere a LD FASTENERS S.R.L. le spese di lite, liquidate in euro 3.000, oltre rimborso delle spese in ragione di euro 200, contributo forfettario in ragione del 15% ed accessori se ed in quanto dovuti. Così deciso a Roma, lì 19 gennaio 2024.