Decreto presidenziale 16 aprile 2021
Ordinanza cautelare 5 maggio 2021
Sentenza 16 novembre 2021
Improcedibile
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 29/01/2025, n. 690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 690 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00690/2025REG.PROV.COLL.
N. 04135/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4135 del 2022, proposto da
NI RO, TO DA e CA Società Agricola, UB NN ed OR S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati DA Manca Bitti e Fabrizio Tomaselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio DA Manca Bitti in Roma, via Luigi Luciani, n. 1;
contro
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, non costituito in giudizio;
Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia n. 936/2021.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2025 il Cons. Giordano Lamberti e udito l’avvocato dello Stato Massimo Di Benedetto;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Le appellanti sono aziende produttrici di latte vaccino, la cui attività è stata assoggettata sino alla campagna 2014/2015 al regime delle c.d. quote-latte. Per quanto rileva nel presente giudizio: (A) nelle annate lattiere 1995/1996 – 1996/1997 quanto alla NI RO, TO DA e CA società agricola, (B) sempre nelle annate lattiere 1995/1996 – 1996/1997 quanto alla UB NN ed OR s.s., e (C) nelle annate lattiere 1997/1998 – 1998/1999 – 2005/2006 – 2006/2007 – 2007/2008 quanto all’impresa TO AN IS, si è registrato un surplus di produzione. Conseguentemente, a ciascuna delle tre aziende, in ragione del relativo splafonamento, è stato applicato il prelievo supplementare.
Avvalendosi della facoltà prevista dall’articolo 8 quater D.L. n. 5/2009, convertito dalla L. n. 33/2009, ognuna delle aziende agricole, individualmente, ha presentato domanda di rateizzazione del proprio debito. Le tre distinte domande sono state accolte.
2 - Con un unico ricorso collettivo e cumulativo al Tar per la Lombardia, sezione di Brescia, (A) la NI RO, TO DA e CA società agricola, (B) la UB NN ed OR s.s. e (C) l’impresa agricola individuale TO AN IS hanno impugnato gli atti con i quali sono state accolte le distinte domande di rateizzazione del debito gravante sulle stesse per prelievo supplementare in relazione a diverse campagne lattiere.
3 – Il Tar adito, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato il ricorso inammissibile, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lettera b), Cod. proc. amm., per carenza di interesse.
4 – Le originarie società ricorrenti NI RO, TO DA e CA e la UB NN ed OR s.s. (ad eccezione di TO AN IS) hanno proposto appello avverso tale statuizione deducendo le seguenti censure:
1) violazione degli artt. 3 e 7 l. n. 241/90, 8 ter, 8 quater e 8 quinquies d.l. n. 5/09 ed eccesso di potere sotto vari profili in quanto, allorché aveva accolto la domanda di rateizzazione, il Commissario straordinario si era limitato a prendere atto delle intimazioni di Agea aventi ad oggetto l’imputazione del prelievo supplementare senza alcuna verifica circa l’effettiva debenza degli importi richiesti, mai accertati con sentenza passata in giudicato o con atti non più impugnabili e da ritenersi inattendibili alla luce delle indagini espletate dal Comando dei Carabinieri delle politiche agricole ed alimentari e ultimo da ritenersi illegittimi atteso l’intervento dirimente della Corte di Giustizia in tema di ripartizione del prelievo supplementare tra i produttori eccedentari;
2) violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 24 e 113 Cost., l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 quinquies d.l. n. 5/09, la violazione del diritto di difesa e del giusto processo e l’eccesso di potere in quanto la rinuncia ai contenziosi imposta dal Commissario straordinario ai fini dell’accoglimento delle istanze di rateizzazione avrebbe pregiudicato i diritti degli interessati, impossibilitati a tutelarsi in relazione a debiti non ancora divenuti definitivi;
3) violazione degli artt. 83, 84 e 306 c.p.c., difetto di motivazione ed eccesso di potere in quanto AGEA aveva illegittimamente subordinato l’accoglimento dell’istanza di rateizzazione alla sottoscrizione di un atto negoziale, con riconoscimento di debito da parte delle ricorrenti, non previsto da alcuna disposizione e senza che gli interessati ne avessero preventiva contezza; la richiesta autenticazione delle firme da parte di un notaio od altro pubblico ufficiale autorizzato e ciò non sarebbe stato coerente con quanto previsto dalla normativa processuale-civilistica per l’estinzione del giudizio;
4) AGEA avrebbe dovuto intimare solo il pagamento delle somme imputate a titolo di prelievo supplementare, e non certo degli interessi su dette somme, e ciò in applicazione degli art. 8 quinquies L. n. 33/09;
5) errato calcolo degli interessi sotto il duplice profilo del dies a quo della pretesa e dei tassi applicati.
5 – Con memoria depositata il 12 dicembre 2024, le appellanti hanno depositato le rispettive situazioni debitorie e la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, 9 maggio 2022, n. 3603, la quale ha annullato l’importo del prelievo supplementare dell’annata 1995/1996- 1996/1997; pertanto, hanno dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del presente giudizio.
Con una successiva memoria depositata il 20 dicembre 2024, le appellanti hanno precisato che “ è stata dismessa la Situazione Debitoria e la Situazione Economica, come risultante dal registro sistema informatico SIAN ovvero dal portale di erogazione dei servizi digitali del Sistema Informatico Agricolo Nazionale (SIAN) da cui emerge come il debito del prelievo supplementare per l’annata 1995- 1996 e 1996-1997 oggetto del provvedimento impugnato non è esigibile ed è stato annullato in quanto è intervenuta decisione del Consiglio di Stato n. 3606/2022… ”.
6 – Il Collegio non può che procedere in conformità alla richiesta dell’appellante e dichiarare l’appello improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse (cfr. artt. 35 e 84 ultimo comma del c.p.a).
7 - Le spese del giudizio, ad una valutazione complessiva della lite, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) dichiara l’appello improcedibile e compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
ANcarlo Montedoro, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere, Estensore
Stefano Toschei, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giordano Lamberti | ANcarlo Montedoro |
IL SEGRETARIO