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Sentenza 6 maggio 2024
Sentenza 6 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 06/05/2024, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2024 |
Testo completo
Corte D'Appello di L'Aquila Sezione per le Controversie di Lavoro e Previdenza
Reg.Gen. n. 138/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. Fabrizio RIGA Presidente
Dr. Anna Maria TRACANNA Consigliere rel. est.
Dr. Emanuela VITELLO Consigliere all'udienza di discussione del 18 aprile 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello vertente
TRA
elettivamente domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
SPEZIALE VALERIO
APPELLANTE
E
elettivamente domiciliato come in atti, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. CIRILLO LUCA
APPELLATO avente ad oggetto: sentenza n. 407/2121 in data 30 settembre 2021 del Tribunale di Pescara in funzione di giudice del lavoro
Con ricorso depositato in data 2.2.2021 conveniva in giudizio l' Parte_1 Controparte_2
, alle dipendenze della quale era transitato da ex
[...] ON art. 1 d.l. n. 193/2016, deducendo l'illegittimità della mancata erogazione e della soppressione, dall'aprile 2017 in poi, della voce retributiva denominata “compenso forfetario”, già attribuitagli in misura di €. 500,00 lordi mensili, in occasione del proprio trasferimento dalla sede di Taranto a quella di Pescara, in data 1.9.2009, poi confermatagli nella maggior misura di €. 800,00 lordi mensili, con comunicazione in data 1.6.2010, in occasione del successivo trasferimento dalla sede di Pescara a quella di Chieti, disposto dall'azienda in pari data, confermatagli anche dopo il ritrasferimento da
Chieti a Pescara ed altresì a seguito del successivo trasferimento da Pescara a Teramo dal novembre
2015 e fino a marzo 2017, deducendo che l'erogazione del compenso era subordinata al mantenimento della sistemazione abitativa in Pescara, ove abitava ininterrottamente dal 1.9.2009, sicché non poteva considerarsi analoga alle indennità di pendolarismo previste dai contratti collettivi integrativi aziendali del 24.7.2007 e 3.2.2010 e pertanto non poteva essere soppressa in base all'art. 9 del contratto collettivo integrativo aziendale del 24.1.2014, che, nell'istituire apposito trattamento di pendolarismo, prevedeva la soppressione delle sole indennità analoghe previste dai precedenti accordi aziendali. Chiedeva quindi accertarsi il proprio diritto alla percezione del compenso forfetario anche per il periodo dall'aprile 2017 in poi e condannarsi la datrice di lavoro alla corresponsione della relativa retribuzione.
Si costituiva in giudizio l' deducendo che il compenso forfetario Controparte_2 attribuito al ricorrente era stato riconosciuto in sostituzione dell'indennità di disagio prevista dall'accordo aziendale del 24.7.2007 con la funzione di compensare il disagio derivante dai trasferimenti e non di compensare la disponibilità del lavoratore a ricoprire gli incarichi assegnatigli, sicché, in base a quanto previsto dall'art. 9 del successivo accordo aziendale del 24.1.2014, in conseguenza dell'ultimo trasferimento a Teramo disposto nel novembre 2015, nella vigenza del nuovo accordo integrativo, doveva cessare ed essere sostituito dall'indennità di pendolarismo ivi prevista, visto che era stato erroneamente erogato dal gennaio 2016 fino al marzo 2017. Chiedeva quindi il rigetto del ricorso e spiegava domanda riconvenzionale di condanna del ricorrente alla restituzione delle somme indebitamente percepite, dal febbraio 2016 fino al marzo 2017, secondo le conclusioni richiamate in epigrafe.
Avverso la domanda riconvenzionale si costituiva in giudizio il ricorrente deducendone l'infondatezza, ribadendo il diritto a percepire il compenso forfetario ed eccependo la non ripetibilità delle somme in mancanza di errore del datore di lavoro essenziale e riconoscibile, in subordine deducendo la computabilità al netto delle ritenute di legge delle somme eventualmente da restituire.
Il Giudice di primo grado, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato il ricorso e accolto la domanda riconvenzionale. Tenuto conto della contrattazione collettiva (art. 88 CCNL del 9.4.2008)
e di quella integrativa Aziendale (accordi del 24.7.2007 e del 24.1.2014) il Tribunale, dato atto del nuovo e differente trattamento di rimborso spese, di cui all'art. 9 comma 1 dell'Accordo integrativo aziendale, in caso di ulteriore trasferimento d'ufficio, adottato dopo l'entrata in vigore dell'accordo, ha ritenuto tale trattamento come sostitutivo anche dell'indennità fino ad allora accordata al ricorrente.
Considerato che
il trattamento economico individuale di trasferimento previsto in favore di quest'ultimo - costituito da alloggio di servizio, in regime di comodato e non di locazione e compenso sostitutivo dell'indennità di disagio – avesse funzione compensativa della particolare e più gravosa modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, senza alcuna correlazione con particolari meriti del lavoratore, ovvero con la speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni, ritenuto il compenso forfetario in oggetto una voce retributiva suscettibile di soppressione qualora vengano meno le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa che lo avevano giustificato
(cfr. Cass. Sez. L. nn. 20310 del 23/07/2008 rv. 604709 – 01 e 20418 del 05/09/2013 rv. 628275 -
01), stante il trasferimento, nel settembre 2012, della residenza del in Pescara, venuta meno Pt_1 la situazione di pendolarismo rispetto alla originaria sede di Taranto e tenuto conto dell'intervenuto trasferimento dalla sede di Pescara a quella di Teramo, in data 26.11.2015, successivo al citato accordo aziendale del 24.1.2014, ha riconosciuto il diritto del ricorrente alla percezione del solo trattamento di pendolarismo di cui all'art. 9 c. 1, commisurato alla distanza tra Pescara, comune di residenza, e Teramo, erogatogli in misura di €. 330,00 mensili, risultando invece indebita la percezione del compenso forfetario originariamente attribuitogli, per errore della datrice di lavoro, evidente e riconoscibile dal lavoratore, una volta trasferita la propria residenza in Pescara. Ha pertanto condannato al pagamento in favore della convenuta, a titolo di restituzione del Parte_1 compenso forfetario sostitutivo di indennità di disagio indebitamente percepito per il periodo dal
1.1.2016 in poi, della somma di €. 6.794,66, oltre interessi come per legge.
Avverso la suindicata sentenza n. 407/2021 del 30 settembre 2021 ha proposto appello Parte_1 chiedendo la riforma della pronuncia ed in particolare riproponendo le medesime conclusioni del primo grado : “in via istruttoria disporre, se ritenuto necessario ed in caso di contestazione, ctu contabile che accerti l'entità delle somme dovute al ricorrente dall Controparte_2
; - senza inversione dell'onere probatorio, qualora sia ritenuto necessario ed in caso di
[...] contestazione, ammettere prova testimoniale sulle circostanze di cui ai punti 1, 2,
3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 26, 34, 35, 38 e 39 della parte in “Fatto” del ricorso di primo grado, da considerarsi qui integralmente trascritte e precedute dalle parole “Vero che”. Si indicano come testimoni su tutte le suddette circostanze i Sig.ri: 1) FR;
2) RO;
3) MU Tes_1 Tes_2
2. nel merito: a) per i motivi sopra indicati, riformare la sentenza n. 407/2021 del Tes_3
Tribunale di Pescara – Sezione Lavoro, resa inter partes, pubblicata il giorno 30 settembre
2021 e non notificata;
b) accertare e dichiarare il diritto del Sig. di ottenere da parte Parte_1 dell' , in persona del legale rappresentante pro tempore, anche Controparte_2
l'importo complessivo lordo mensile di Euro 800,00, o di quello diverso, maggiore o minore, ritenuto equo e/o di giustizia, in riferimento ai mesi da aprile 2017 a gennaio 2021, o comunque fino a quando verranno ritenute sussistenti le condizioni per il suo conferimento, oltre ad interessi e al maggior danno da svalutazione monetaria;
c) condannare , in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al Sig. l'importo Parte_1 complessivo lordo di Euro 36.800,00 relativo al periodo da aprile 2017 a gennaio 2021, o quello diverso, maggiore o minore, ritenuto equo e/o di giustizia, oltre ad interessi e al maggior danno da svalutazione monetaria;
d) respingere la domanda riconvenzionale proposta da
[...]
in quanto inammissibile, illegittima e/o infondata. Con vittoria di spese e Controparte_2 competenze professionali di tutti i gradi del giudizio.
Si è costituita in giudizio contestando tutti i motivi di gravame e Controparte_3 chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa nei termini indicati in dispositivo.
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante ha lamentato la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e/o dell'art. 1362 c.c. e/o dell'art. 9 del C.I.A. del 24/01/2014 ribadendo il proprio diritto a percepire l'importo complessivo lordo mensile di € 800,00 anche successivamente al mese di marzo 2017. Diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, non era vero che “in occasione del proprio trasferimento da Taranto a Pescara, il ricorrente non abbia percepito rimborsi spese, diarie o indennità ex art. 88 del CCNL di settore”, avendo percepito, nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2009 - contestualmente al compenso forfettario e fino alla concessione di un alloggio in comodato gratuito nel mese di dicembre 2009 - anche delle “diarie”, una “indennità chilometrica” e dei “rimborsi a piè di lista”, come dalle buste paga dei mesi indicati (doc. 28). Nè la datrice di lavoro aveva affermato in primo grado che il ricorrente fosse un “lavoratore parzialmente pendolare”, che per alcuni periodi dimorasse in Pescara ed in altri facesse rientro in NO (TA), luogo di residenza, nè che gli era stato conferito il compenso forfettario “sostitutivo dell'indennità di disagio”. Neppure si affermava, nelle comunicazioni di conferimento del compenso forfettario di € 500,00 (doc. 1), successivamente aumentato ad € 800,00 (doc3), che lo stesso fosse legato al pendolarismo del ricorrente da NO (TA) a Pescara. Peraltro se così fosse non gli sarebbero state conferite, contestualmente e successivamente alla sua attribuzione, anche le diarie, i rimborsi a piè di lista e le indennità chilometriche relativi ai suoi spostamenti da NO (TA) a Pescara e viceversa. Inoltre, anche a seguito del suo trasferimento lavorativo da Chieti a Pescara avvenuto nel mese di settembre
2013, dopo il cambio di residenza verificatosi nel mese di settembre 2012, è stato comunque erogato il “compenso forfettario complessivo lordo mensile” prima di € 500 “anziché di 800,00”, riconosciuto con lettera del 1° settembre 2009, poi, con successiva mail del 16 settembre 2013 (doc.
5), dal mese di settembre 2013, ripristinato nel maggior importo di € 800,00 lordi mensili. Anche dopo il trasferimento lavorativo del ricorrente da Pescara a Teramo, per 15 mesi, gli è stato riconosciuto e versato non solo il compenso forfettario, ma anche il trattamento di pendolarismo.
L'appellante pertanto, evidenziato come il “compenso forfettario” riconosciuto nel corso degli anni al era “subordinato al permanere dell'attuale sistemazione abitativa e lavorativa” (cfr. Pt_1 doc.
1 - comunicazione del 1 settembre 2009 e doc.3 – comunicazione del 1 giugno 2010), cioè allo svolgimento della prestazione lavorativa in Abruzzo e non più in Puglia, continuando il medesimo a percepirlo anche dopo i numerosi trasferimenti intervenuti medio tempore e fino al mese di marzo
2017, ha escluso che lo stesso avesse natura e funzione analoga all'indennità di disagio prevista dai
Contratti integrativi aziendali del 24 luglio 2007 (doc. 24) e del 3 febbraio 2010 (doc.25), nonché al trattamento di pendolarismo individuato dall'art. 9 del C.I.A. del 24/01/2014 (doc. 21), tutti istituti legati agli spostamenti quotidiani del lavoratore e collegati all'effettiva presenza del dipendente sul posto di lavoro, con la finalità di rimborsare le spese quotidianamente sostenute, a seguito del trasferimento di ufficio. Al contrario, tenuto conto che il compenso era stato sempre erogato in misura fissa mensile, conferito anche quando il lavoratore svolgeva la propria prestazione all'interno del in cui abitava, continuando a percepirlo anche dopo il trasferimento da Org_2
Pescara a Teramo, per 15 mesi in aggiunta al trattamento di pendolarismo, non avrebbe dovuto essere applicato il comma 2 dell'art. 9 del C.I.A. del 24/01/2014 che ha sostituito, in caso di nuovo trasferimento, il trattamento di pendolarismo a qualsiasi analoga indennità riconosciuta in precedenza e il lavoratore, anche dopo il mese di gennaio 2016 avrebbe dovuto mantenere il predetto trattamento economico nell'importo di € 800,00 lordi mensili – per un totale di € 36.800 dall'aprile 2017 al gennaio 2021 – a prescindere dalla circostanza che avesse ricevuto anche il trattamento di pendolarismo fino al mese di maggio 2019.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha evidenziato l'esistenza di un comportamento concludente da parte del datore di lavoro tale da escludere – anche ai sensi dell'art. 1362 c.c. – di essere in presenza di un trattamento analogo a quello di pendolarismo, visto che il compenso forfettario riconosciuto fin dall'anno 2009 non era collegato agli spostamenti quotidiani necessari per raggiungere il posto di lavoro, non prevedeva un rimborso chilometrico e non è stato corrisposto in base ai giorni di effettiva presenza del dipendente presso il luogo di lavoro, bensì concorreva con la concessione delle diarie, dei rimborsi a piè di lista e delle indennità chilometriche relativi agli spostamenti da NO a Pescara, mantenendo la datrice di lavoro il predetto compenso, anche a seguito del trasferimento da Chieti a Pescara nell'agosto 2013 e al cambio di residenza da NO a
Pescara, come pure dopo il trasferimento a Teramo e per ben 15 mesi, dimostrando come tale emolumento non avesse nulla a che fare con l'indennità di disagio o con il trattamento di pendolarismo.
I motivi, strettamente connessi e pertanto trattati congiuntamente, non sono fondati e vanno rigettati.
Dalla documentazione versata in atti emerge che:
- , assunto in data 16 febbraio 1987 dalla società ., transitato da ultimo Parte_1 CP_4 alle dipendenze di , con qualifica di quadro direttivo di Controparte_5
4 Livello, ha lavorato fino al 30 agosto 2009 presso la sede di di Taranto Organizzazione_3 ed ha abitato nel Comune di NO (TA).
- dal settembre 2009 è stato trasferito da Taranto a Pescara, iniziando a dimorare a Pescara.
- con comunicazione del 1 settembre 2009 (doc. 1), lo informava che “in Organizzazione_3 relazione al Suo trasferimento dalla piazza di Taranto a quella di Pescara, è stato deciso di attribuirle un compenso forfettario complessivo lordo mensile di Euro 500,00 - calcolato su
12 mensilità con decorrenza dal 1 settembre 2009” specificandosi che il suddetto compenso forfettario “è subordinato al permanere dell'attuale sistemazione abitativa e lavorativa ed è sostitutivo dell'indennità di disagio prevista dall'attuale Contratto Integrativo Aziendale”.
- dal mese di settembre 2009 al mese di maggio 2010 il Sig. ha regolarmente percepito Pt_1
l'importo lordo mensile di Euro 500,00 (doc. 28) .
- Nel mese di maggio 2010 il sig, era trasferito dalla sede di Pescara a quella di Chieti Pt_1
e gli veniva conferito un compenso forfettario complessivo lordo mensile di Euro 800,00, calcolato su 12 mensilità e con decorrenza dal 1 settembre 2010, come da comunicazione del
1 giugno 2010 (doc. 3) con la medesima specificazione della precedente, che cioè tale compenso forfettario “è subordinato al permanere dell'attuale sistemazione abitativa e lavorativa ed è sostitutivo dell'indennità di disagio prevista dall'attuale Contratto Integrativo
Aziendale. Questa comunicazione sostituisce ed annulla la precedente del 1 settembre 2009”.
- A seguito di fusione, nel mese di dicembre 2011, di con Organizzazione_3 Controparte_6
transitando tutto il personale alle dipendenze di quest'ultima, senza soluzione di
[...] continuità ed ai sensi dell'art. 2112 c.c., il lavoratore ha continuato a percepire, fino al mese di agosto 2013, l'importo lordo mensile di Euro 800,00 a titolo di compenso forfettario.
- Nel mese di agosto 2013, in occasione del trasferimento da Chieti a Pescara, Controparte_6
con mail del 23 agosto 2013 (doc. 4), comunicava che “sarà ripristinato il compenso
[...] forfettario complessivo lordo mensile di Euro 500,00 anziché 800,00” e che “sono in corso degli approfondimenti per valutare se sussistono i presupposti per mantenere il compenso… nella maggiore misura indicata nella lettera di del 1 giugno 2010 (Euro Org_3
800,00 lordi mensili)”.
- Con successiva mail del 16 settembre 2013 (doc. 5) comunicava che Controparte_6
“effettuati i dovuti approfondimenti, nel cedolino del mese di settembre 2013 si è provveduto a ripristinare la voce relativa al compenso forfettario” spettante al Sig. nella misura Pt_1 di Euro 800,00 lordi mensili e che “si è provveduto anche ad erogare Euro 300,00 come integrazione del mese di agosto 2013”, continuando il lavoratore a percepire l'importo forfettario lordo mensile di € 800,00 fino al mese di gennaio 2016.
- Nominato responsabile dell' a Organizzazione_4 decorrere dal 11 gennaio 2016, a seguito del trasferimento presso la sede di Teramo e con lettera del 17 dicembre 2015 (doc. 7) veniva comunicato che “la scrivente azienda, pur in presenza della praticabilità dell'utilizzo del mezzo pubblico, constatata la disarmonia tra la rigidità degli orari di quest'ultimo e le esigenze di flessibilità legate al ruolo da Lei rivestito,
Le attribuirà un trattamento di pendolarismo forfettario lordo mensile di € 330,00
(trecentotrenta/00). Tale trattamento, a ristoro delle spese rinvenienti dal pendolarismo quotidiano da Lei affrontato per il raggiungimento della sede lavorativa, sarà corrisposto per
i giorni di effettiva presenza. Le precisiamo ad ogni fine che tale indennità è subordinata al permanere dell'attuale sistemazione abitativa e lavorativa”.
- Dal mese di febbraio 2016 al lavoratore è stato corrisposto sia il trattamento di pendolarismo sia il compenso forfettario di Euro 800,00.
- Con mail del 31 maggio 2016 (doc. 12) veniva comunicato che “in vista della prossima fusione societaria in “ ” ed “in relazione ad esigenze tecniche ON di semplificazione delle voci da elaborare mensilmente nella nuova società”, la “voce Org retributiva Compenso forfettario Pragma ante 2014” di Euro 800,00 riconosciuta nelle buste paga del Sig. avrebbe cambiato nome dal mese di giugno 2016 e sarebbe stata Pt_1 Org denominata in busta paga “indennità disagio fissa ante 2014”. In tale mail, inoltre, veniva specificato che “nulla muterà riguardo la natura, l'importo mensile (e quindi annuo), le caratteristiche ed i requisiti per la corresponsione dell'indennità che verrà ad essere riconosciuta agli attuali percepienti secondo le disposizioni previste dal 2 comma dell'art. 9 del C.I.A. 2014. E' noto, infatti, che in caso di nuovo trasferimento, dopo la stipula del nuovo Org
, disposto dall' per esigenze organizzative e di servizio, si applicano le previsioni Pt_2 Org di cui al 1° comma dello stesso ”.
- Con mail del 31 maggio 2016 (doc. 13) e poi del 14 giugno 2016 (doc 14) , l'interessato precisava all'azienda che “la voce retributiva menzionata non è da considerarsi
“INDENNITA' DI DISAGIO” (e quindi condizionata da quanto disposto dal 2° comma dell'art. 9 del CIA 2014), bensì trattasi di “COMPENSO FORFETTARIO” come si evince dal documento allegato, accordatomi nel 1 giugno 2010 a seguito di trattative legate al mio excursus lavorativo. Chiedo gentilmente che continui la retribuzione nelle stesse modalità”.
- A seguito di fusione per incorporazione di in Controparte_6 ON
, dal 1 luglio 2016, tutto il personale è transitato, anche ai sensi dell'art. 2112
[...]
c.c., alle dipendenze di senza soluzione di continuità, ON continuando a percepire il lavoratore fino al mese di marzo 2017 (doc. 16), il compenso forfettario complessivo lordo mensile di Euro 800,00 (denominato in busta paga “Indennità Org Disagio fissa ante 2014”) e l'indennità di pendolarismo per gli spostamenti quotidiani da
Pescara a Teramo.
- Con mail del 22 marzo 2017 (doc. 17) veniva comunicato, con riguardo al compenso forfettario di € 800 mensili che “la predetta prestazione non potrà più essere eseguita e La invito a segnalare le modalità ed i tempi di restituzione alia Società degli importi percepiti e non dovuti, pari ad € 12.000,00” e con successiva mail del 3 aprile 2017 (doc. 19) che “non sussiste alcuna ragione che legittima il pagamento, da parte dell' , di un doppio Pt_2 regime indennitario, quello correttamente previsto per la sede di Teramo, in aggiunta a quello già percepito presso altra precedente sede”, debitamente contestate dal lavoratore.
- Dal mese di aprile 2017 il ricorrente non ha più percepito il compenso forfettario mensile di
Euro 800,00 mensili (doc. 16).
- Dal 1° luglio 2017, tutto il personale delle società del sciolte con contratto Org_6 di lavoro a tempo indeterminato, compreso il ricorrente, è stato trasferito, ai sensi anche dell'art. 2112 c.c., alle dipendenze dell'ente , senza Controparte_2 soluzione di continuità e con la garanzia della conservazione della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data del trasferimento, così come previsto dall'art. 1 del Decreto Legge n. 22 ottobre 2016 n. 193, convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2016 n. 225.
- Dal mese di aprile 2017 al mese di maggio 2019 ha percepito la sola indennità di pendolarismo prevista dall'art. 9 del C.C.N.L. di settore (doc. 16).
- Dal mese di giugno 2019 il ricorrente è stato nuovamente assegnato all'Unità Organizzativa
Servizi ai Contribuenti dell' con sede in Pescara Org_4 Controparte_2
e non gli è stata più attribuita l'indennità di pendolarismo (docc. 16 e 20).
Tanto premesso, con riguardo alla natura e alla funzione del compenso forfettario mensile erogato all'appellante dal giugno 2009 al marzo 2017, non può non rilevare quanto convenuto tra le parti in sede di definizione del detto trattamento economico. In sede interpretativa, deve considerarsi anzitutto l'elemento letterale, che, sebbene centrale nella ricerca della reale volontà dei contraenti, deve essere riguardato anche alla stregua di ulteriori criteri ermeneutici e, segnatamente, dell'interpretazione funzionale, che attribuisce rilievo alla causa concreta ed allo scopo pratico perseguito dalle parti, oltre che dell'interpretazione secondo buona fede, che si specifica nel significato di lealtà e si concreta nel non suscitare falsi affidamenti e nel non contestare ragionevoli affidamenti ingenerati nella controparte (cfr., da ultimo, Cass. 19 marzo 2018, n. 6675; Cass. 28 marzo 2017, n. 7927; Cass. 22 novembre 2016, n. 23701).
Nel caso in esame, si legge nella comunicazione del 1 settembre 2009 inviata al in occasione Pt_1 del suo trasferimento da Taranto a Pescara, per disposizione di che “in relazione Organizzazione_3 al Suo trasferimento dalla piazza di Taranto a quella di Pescara, è stato deciso di attribuirle un compenso forfettario complessivo lordo mensile di Euro 500,00 - calcolato su 12 mensilità con decorrenza dal 1 settembre 2009” , specificandosi altresì che il suddetto compenso forfettario “è subordinato al permanere dell'attuale sistemazione abitativa e lavorativa ed è sostitutivo dell'indennità di disagio prevista dall'attuale Contratto Integrativo Aziendale”.
Sul punto va evidenziato che il CCNL del 9 aprile 2008 all'art. 88 prevedeva all'epoca, in caso di trasferimento disposto dall'azienda, oltre ad un congruo preavviso, il rimborso delle spese di viaggio, di trasloco e di perdita del canone di locazione per l'abitazione nel luogo di provenienza, in aggiunta ad una diaria – prevista in misura variabile in ragione della presenza o meno di altri componenti del nucleo familiare – per il tempo necessario per la sistemazione nella nuova residenza con un massimo tra i 60 e i 120 giorni. Era altresì prevista la fornitura di un alloggio nella nuova sede di residenza.
Il contratto integrativo aziendale di del 24 luglio 2007 prevedeva che “per i Org_3 trasferimenti disposti ad iniziativa della società a partire dal 1 giugno 2007 verrà erogato un indennizzo mensile quale ristoro del maggior disagio subito dal dipendente nella misura di € 3 per ogni chilometro (su base giornaliera) ed a seguito di spostamento superiore a 20 chilometri (tra andata e ritorno) dal domicilio/residenza. Nel calcolo di tale indennizzo non viene conteggiata la distanza precedentemente percorsa dal dipendente per raggiungere dal proprio domicilio/residenza la precedente unità produttiva. L'importo così determinato è correlato ai giorni di effettiva presenza in servizio del dipendente trasferito e la quantificazione verrà effettuata dall'Ufficio personale. Ove il trasferimento avvenga all'interno dello stesso comune non è previsto alcun contributo economico”.
Per effetto del successivo accordo integrativo aziendale (art. 8) del 3 febbraio 2010 l'indennità di disagio è rimasta immutata nella parte normativa, è invece aumentata nell'importo, a fare data dal mese di marzo 2010 ad euro 3,50 per chilometro.
Infine l'art. 9 del C.I.A. del 24/01/2014 ha stabilito che “per i trasferimenti d'ufficio in diverso comune disposti dall'azienda successivamente alla stipula del presente accordo fatte salve le disposizioni di CCNL è previsto un trattamento di pendolarismo per ipotesi di viaggio giornaliero dal comune di residenza a quello del luogo di lavoro che comportano un maggior disagio per il lavoratore con una distanza effettiva di minimo 30 km A/R (tra la residenza ed il luogo di lavoro). Il trattamento prevede il rimborso delle spese di utilizzo del mezzo pubblico o, in caso di autorizzazione da parte dell'azienda per oggettive necessità logistiche — di utilizzo dell'auto propria, di un rimborso di € 0,24 per km”.
In particolare, con riguardo alle previsioni contrattuali collettive, va osservato che se il CCNL disciplinava l'indennità di trasferimento, idonea a compensare il disagio del lavoratore di doversi trasferire a vivere lontano dal luogo in cui risiedeva, gli accordi integrativi via via succedutisi hanno invece disciplinato le indennità cosiddette di pendolarismo o di spola, idonee a compensare il disagio del lavoratore di doversi recare giornalmente a rendere la prestazione lavorativa in un comune diverso da quella di residenza, pur facendovi rientro regolarmente.
Rispetto a tali previsioni collettive, il tenore letterale delle espressioni usate nella comunicazione del
1 settembre 2009 conduce a ritenere che il compenso forfettario mensile attribuito al lavoratore sia correlato al suo trasferimento da Taranto a Pescara, essendo infatti subordinato al “permanere dell'attuale sistemazione abitativa e lavorativa” , sia strutturato in un importo forfettario mensile lordo calcolato su 12 mensilità e sia sostitutivo dell'indennità di disagio prevista dall'attuale Contratto
Integrativo Aziendale, vale a dire dell'indennità di pendolarismo o di spola come sopra riportato.
Il fatto che si tratti di un compenso forfettario mensile, non correlato ad una distanza chilometrica effettivamente percorsa su base giornaliera, non lo rende non assimilabile alla indennità di disagio prevista dalla contrattazione integrativa, a nulla rilevando se il lavoratore abbia o meno percepito anche i rimborsi e le diarie ex art. 88 CCNL, giustificandosi tale modalità forfettaria di erogazione perché più confacente rispetto alla situazione del lavoratore, che pur alloggiando nella nuova sede di servizio in Pescara, aveva mantenuto residenza e famiglia a Taranto, tenuto conto della distanza kilometrica tra le due città di circa 400 KM, del fatto che la norma di contrattazione integrativa pur prevedendo una distanza minima ai fini del riconoscimento dell'indennità di disagio (almeno 20 Km
) non indicava una distanza massima, che, dopo il rinnovo del C.I.A. nel 2010 con aumento dell'importo riconosciuto a titolo di indennità di pendolarismo da € 3 a € 3,50, correlativamente anche l'importo del compenso forfettario, dal maggio 2010, aumentava da € 500 a € 800 e che lo stesso art. 88 CCNL prevedeva che “nel disporre il trasferimento l'azienda terrà conto anche delle condizioni personali e di famiglia dell'interessato”, quindi nel caso di specie, sia dell'intervenuta modifica della sistemazione abitativa e lavorativa del dipendente da Taranto a Pescara, sia della permanenza di interessi e di affetti familiari a Taranto, con conseguente necessità di farvi periodicamente ritorno.
E' pacifica poi la circostanza che il suddetto compenso forfettario mensile è stato erogato con continuità fino al marzo 2017, continuando l'azienda a riconoscerlo anche dopo il trasferimento della residenza da Taranto a Pescara, nel settembre 2012, dopo gli ulteriori trasferimenti di sede di servizio da Pescara a Chieti, poi di nuovo da Chieti a Pescara e infine da Pescara a Teramo. In occasione di ciascun trasferimento l'azienda ha avuto modo di ribadire, rispettivamente, dopo il trasferimento da Pescara a Chieti nel maggio 2010, che trattasi di compenso “subordinato al permanere dell'attuale sistemazione abitativa e lavorativa ed è sostitutivo dell'indennità di disagio prevista dall'attuale
Contratto Integrativo Aziendale. Questa comunicazione sostituisce ed annulla la precedente del 1 settembre 2009”, dopo il trasferimento da Chieti a Pescara nell'agosto del 2013 che “sarà ripristinato il compenso forfettario complessivo lordo mensile di Euro 500,00 anziché 800,00” e che
“nel cedolino del mese di settembre 2013 si è provveduto a ripristinare la voce relativa al compenso forfettario nella misura di Euro 800,00 lordi mensili. Nominato poi responsabile dell'
[...]
a decorrere dal 1 gennaio 2016, gli veniva attribuito un trattamento di Organizzazione_4 pendolarismo forfettario lordo mensile di € 330,00 per il raggiungimento della sede lavorativa, subordinato al permanere dell'attuale sistemazione abitativa e lavorativa, pur continuando l'azienda a corrispondere, oltre all'indennità di pendolarismo anche il compenso forfettario di Euro 800,00.
Emerge dunque che il compenso forfettario ha avuto la finalità di assicurare al lavoratore un contributo corrisposto in relazione alle esigenze personali del lavoratore e l'essere lo stesso condizionato al permanere della sistemazione abitativa e dunque correlato a spese di sistemazione e di spostamento che quest'ultimo non avrebbe incontrato se non fosse stato trasferito, pur sempre attinenti all'adempimento degli obblighi impliciti nella prestazione lavorativa, cui il lavoratore è contrattualmente tenuto.
Occorre ora dare atto che in data 24 gennaio 2014 è stato sottoscritto il nuovo Contratto Integrativo
Aziendale, che ha disciplinato i trattamenti di secondo livello da applicare ai dipendenti confluiti nelle del , nell'intento di superare la situazione di Controparte_2 Org_6 frammentazione contrattuale e di forte disallineamento dei trattamenti che caratterizzava il precedente assetto. La menzionata disciplina collettiva ha individuato, per i trasferimenti disposti dopo la sua entrata in vigore, un nuovo trattamento di pendolarismo - per l'ipotesi di un viaggio giornaliero dal comune di residenza a quello di lavoro con una distanza effettiva di minimo 30 Km - parametrato sulla base di una indennità chilometrica di 0,24 €/Km, prevedendo tuttavia anche una apposita clausola di salvaguardia per i lavoratori che beneficiavano di indennità analoghe in data antecedente alla sottoscrizione dell'accordo collettivo. L'art. 9, co. 2 del C.I.A. 2014, così recita “Coloro che alla data di sottoscrizione risultino già destinatari di indennità analoghe
(indennità di pendolarismo, indennità di spola, ecc.) riconosciute esclusivamente a fronte di trasferimenti disposti dall'azienda, le manterranno sotto forma di “ex indennità” sino a quando ne ricorrano i presupposti…” previsione confermata anche dal successivo Contratto Integrativo
Aziendale del 28 marzo 2018, stipulato tra le OO.SS e l , subentrata Controparte_7
a titolo universale, a decorrere dal 1° luglio 2017, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle società del Gruppo . Tale contrattazione collettiva prevede, in continuità con quanto disposto Org_3 dall'art. 9 co. 2 C.I.A. 2014, le medesime condizioni del precedente e la medesima clausola di salvaguardia (art. 14 C.I.A. 2018), salvo aumentare la distanza chilometrica dal comune di residenza a quello di lavoro a 40 Km.
Orbene la richiamata contrattazione collettiva integrativa pone quale unica condizione per il mantenimento di indennità collegate al pendolarismo la disposizione del trasferimento ad opera del datore di lavoro, senza dar rilievo ad un trattamento differenziato derivante da fonte individuale e/o collettiva della previgente indennità di pendolarismo.
Il compenso forfettario riconosciuto al dal 2009 come “subordinato al permanere Pt_1 dell'attuale sistemazione abitativa e lavorativa e sostitutivo dell'indennità di disagio prevista dall'attuale Contratto Integrativo Aziendale”, mantenuto fino al marzo 2017, anche dopo i successivi trasferimenti di sede, senza mai cambiare natura, titolo e modalità di erogazione, per i motivi innanzi illustrati integra una indennità analoga a quella di pendolarismo e pertanto rientra nelle previsioni del C.I.A. del 2014 ed anche del C.I.A. del 2018, in particolare in quelle dell'art. 9 co.2, per cui deve intendersi conservato “sino a quando ne ricorrano i presupposti” e in quelle dell'art. 9 co.1 per cui per i trasferimenti disposti dopo la sua entrata in vigore, si applica il nuovo trattamento di pendolarismo con indennità chilometrica di 0,24 €/Km.
Correttamente pertanto il giudice di primo grado, evidenziando come il ricorrente nelle more – dal settembre 2012 – “aveva trasferito la propria residenza a Pescara, non poteva più essere considerato in una situazione di pendolarismo rispetto alla originaria sede di Taranto, sicchè, a decorrere dal successivo trasferimento dalla sede di Pescara a quella di Teramo, disposto dalla convenuta in data
26.11.2015, quindi successivamente al citato accordo aziendale del 24 gennaio 2014 aveva diritto, in base alle previsioni dell'art. 9 comma 2 dell'accordo, alla percezione del solo trattamento di pendolarismo di cui all'art. 9 comma 1, commisurato alla distanza tra Pescara comune di residenza
e Teramo”. Alla data del trasferimento presso la sede di Teramo erano infatti venuti meno quei particolari e gravosi modi di svolgimento della prestazione lavorativa, risiedendo il lavoratore a Pescara e raggiungendo il medesimo giornalmente la sede di Teramo, giustificandosi pertanto la soppressione del compenso forfettario originariamente accordato in occasione del trasferimento da Taranto a
Pescara e poi, anche successivamente mantenuto.
Con il terzo motivo di gravame l'appellante ha lamentato la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1429 e 1431 c.c. ribadendo il diritto del lavoratore di ottenere l'importo complessivo lordo mensile di € 800,00 anche dal mese di gennaio 2016 a marzo 2017 stante l'infondatezza della domanda riconvenzionale proposta ed escludendosi la riconoscibilità dell'errore, per avere l'ente continuato a mantenere, per anni, in occasione di ogni trasferimento, il compenso in questione.
Il motivo è fondato e merita accoglimento.
Come innanzi illustrato, il trattamento di pendolarismo accordato all'appellante, come peraltro riconosciuto ed affermato dalla stessa datrice di lavoro (cfr. doc. 12 - mail del 31 maggio 2016) , non ha mai mutato “la natura, l'importo mensile (e quindi annuo), le caratteristiche ed i requisiti per la corresponsione”, quando comunicava che “in vista della prossima fusione societaria in “
[...]
” ed “in relazione ad esigenze tecniche di semplificazione delle voci da ON elaborare mensilmente nella nuova società”, la “voce retributiva Compenso forfettario Pragma ante Org
2014” di Euro 800,00 riconosciuta nelle buste paga avrebbe cambiato nome dal mese di giugno Org 2016 e sarebbe stata denominata in busta paga “indennità disagio fissa ante 2014”. L'interessato, con le mail del 31 maggio 2016 (doc. 13) e poi del 14 giugno 2016 (doc 14) precisava all'azienda che la voce retributiva in questione non era da considerarsi “ ” Organizzazione_7
(e quindi condizionata da quanto disposto dal 2° comma dell'art. 9 del CIA 2014), bensì
” accordato il 1 giugno 2010 a seguito di trattative legate al suo Organizzazione_8 excursus lavorativo. Anche a fronte di tali contestazioni, ha continuato ad erogargli fino al Org_3 mese di marzo 2017 (doc. 16), sia il compenso forfettario complessivo lordo mensile di Euro 800,00
(denominato in busta paga “Indennità Disagio fissa ante Cia 2014”) sia l'indennità di pendolarismo per gli spostamenti quotidiani da Pescara a Teramo.
Solo con successiva mail del 3 aprile 2017 (doc. 19) gli veniva comunicato che “non sussiste alcuna ragione che legittima il pagamento, da parte dell' , di un doppio regime indennitario, quello Pt_2 correttamente previsto per la sede di Teramo, in aggiunta a quello già percepito presso altra precedente sede”, pertanto dal mese di aprile 2017 il ricorrente non ha più percepito il compenso forfettario mensile di Euro 800,00 mensili (doc. 16), continuando a percepire fino al mese di maggio
2019 la sola indennità di pendolarismo prevista dall'art. 9 del C.I.A., poi non più riconosciuta, dal mese di giugno 2019, essendo stato il ricorrente nuovamente assegnato all'Unità Organizzativa Servizi Regionali ai Contribuenti dell' con sede in Pescara. Controparte_2
Come detto, dal 1° luglio 2017, tutto il personale delle società del sciolte con Org_6 contratto di lavoro a tempo indeterminato, compreso il ricorrente, è stato trasferito, ai sensi anche dell'art. 2112 c.c., alle dipendenze dell'ente , senza soluzione di Controparte_2 continuità e con la garanzia della conservazione della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data del trasferimento, così come previsto dall'art. 1 del Decreto Legge n. 22 ottobre
2016 n. 193, convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2016 n. 225.
Tanto premesso, come ampiamente già illustrato, il compenso in questione, riconosciuto fin dall'anno 2009 a seguito del trasferimento da Taranto a Pescara, è stato mantenuto dalla datrice di lavoro anche dopo il successivo trasferimento da Pescara a Chieti e di nuovo da Chieti a Pescara nell'agosto 2013, anche a seguito del cambio di residenza da NO (TA) a Pescara nel 2012, sempre nel medesimo importo lordo mensile di € 800,00 ed è stato erogato anche dopo il trasferimento da
Pescara a Teramo, dal mese di febbraio 2016 fino a marzo 2017.
Rebus sic stantibus, contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, deve perciò escludersi che l'errore della società sia stato non solo essenziale, ma anche riconoscibile dal lavoratore medesimo, sia perché l'ente ha continuato ad erogarlo per anni, in occasione di ogni trasferimento, anche in sedi prossime se non coincidenti con il luogo di residenza, sia soprattutto perché ha continuato ad erogarlo anche dopo il trasferimento a Teramo, fino al marzo 2017, unitamente proprio all'indennità di pendolarismo prevista dal C.I.A. 2014.
Se neppure la datrice di lavoro, esaminando più volte la vicenda, da ultimo, anche dopo il trasferimento a Teramo, disposto nel novembre 2015, non ha rilevato l'errore compiuto, non si vede come lo stesso potesse essere riconoscibile dal lavoratore medesimo.
In parziale riforma della sentenza di primo grado - che ha condannato il ricorrente alla restituzione del compenso forfettario di € 800 mensili, percepito dal 1 gennaio 2016 al marzo 2017 - la domanda riconvenzionale proposta da va pertanto rigettata. Stante la Controparte_2 reciproca soccombenza le spese del doppio grado di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto,
- Rigetta la domanda riconvenzionale formulata in primo grado da;
Controparte_2
- Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
Anna Maria Tracanna Fabrizio Riga
Reg.Gen. n. 138/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. Fabrizio RIGA Presidente
Dr. Anna Maria TRACANNA Consigliere rel. est.
Dr. Emanuela VITELLO Consigliere all'udienza di discussione del 18 aprile 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello vertente
TRA
elettivamente domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
SPEZIALE VALERIO
APPELLANTE
E
elettivamente domiciliato come in atti, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. CIRILLO LUCA
APPELLATO avente ad oggetto: sentenza n. 407/2121 in data 30 settembre 2021 del Tribunale di Pescara in funzione di giudice del lavoro
Con ricorso depositato in data 2.2.2021 conveniva in giudizio l' Parte_1 Controparte_2
, alle dipendenze della quale era transitato da ex
[...] ON art. 1 d.l. n. 193/2016, deducendo l'illegittimità della mancata erogazione e della soppressione, dall'aprile 2017 in poi, della voce retributiva denominata “compenso forfetario”, già attribuitagli in misura di €. 500,00 lordi mensili, in occasione del proprio trasferimento dalla sede di Taranto a quella di Pescara, in data 1.9.2009, poi confermatagli nella maggior misura di €. 800,00 lordi mensili, con comunicazione in data 1.6.2010, in occasione del successivo trasferimento dalla sede di Pescara a quella di Chieti, disposto dall'azienda in pari data, confermatagli anche dopo il ritrasferimento da
Chieti a Pescara ed altresì a seguito del successivo trasferimento da Pescara a Teramo dal novembre
2015 e fino a marzo 2017, deducendo che l'erogazione del compenso era subordinata al mantenimento della sistemazione abitativa in Pescara, ove abitava ininterrottamente dal 1.9.2009, sicché non poteva considerarsi analoga alle indennità di pendolarismo previste dai contratti collettivi integrativi aziendali del 24.7.2007 e 3.2.2010 e pertanto non poteva essere soppressa in base all'art. 9 del contratto collettivo integrativo aziendale del 24.1.2014, che, nell'istituire apposito trattamento di pendolarismo, prevedeva la soppressione delle sole indennità analoghe previste dai precedenti accordi aziendali. Chiedeva quindi accertarsi il proprio diritto alla percezione del compenso forfetario anche per il periodo dall'aprile 2017 in poi e condannarsi la datrice di lavoro alla corresponsione della relativa retribuzione.
Si costituiva in giudizio l' deducendo che il compenso forfetario Controparte_2 attribuito al ricorrente era stato riconosciuto in sostituzione dell'indennità di disagio prevista dall'accordo aziendale del 24.7.2007 con la funzione di compensare il disagio derivante dai trasferimenti e non di compensare la disponibilità del lavoratore a ricoprire gli incarichi assegnatigli, sicché, in base a quanto previsto dall'art. 9 del successivo accordo aziendale del 24.1.2014, in conseguenza dell'ultimo trasferimento a Teramo disposto nel novembre 2015, nella vigenza del nuovo accordo integrativo, doveva cessare ed essere sostituito dall'indennità di pendolarismo ivi prevista, visto che era stato erroneamente erogato dal gennaio 2016 fino al marzo 2017. Chiedeva quindi il rigetto del ricorso e spiegava domanda riconvenzionale di condanna del ricorrente alla restituzione delle somme indebitamente percepite, dal febbraio 2016 fino al marzo 2017, secondo le conclusioni richiamate in epigrafe.
Avverso la domanda riconvenzionale si costituiva in giudizio il ricorrente deducendone l'infondatezza, ribadendo il diritto a percepire il compenso forfetario ed eccependo la non ripetibilità delle somme in mancanza di errore del datore di lavoro essenziale e riconoscibile, in subordine deducendo la computabilità al netto delle ritenute di legge delle somme eventualmente da restituire.
Il Giudice di primo grado, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato il ricorso e accolto la domanda riconvenzionale. Tenuto conto della contrattazione collettiva (art. 88 CCNL del 9.4.2008)
e di quella integrativa Aziendale (accordi del 24.7.2007 e del 24.1.2014) il Tribunale, dato atto del nuovo e differente trattamento di rimborso spese, di cui all'art. 9 comma 1 dell'Accordo integrativo aziendale, in caso di ulteriore trasferimento d'ufficio, adottato dopo l'entrata in vigore dell'accordo, ha ritenuto tale trattamento come sostitutivo anche dell'indennità fino ad allora accordata al ricorrente.
Considerato che
il trattamento economico individuale di trasferimento previsto in favore di quest'ultimo - costituito da alloggio di servizio, in regime di comodato e non di locazione e compenso sostitutivo dell'indennità di disagio – avesse funzione compensativa della particolare e più gravosa modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, senza alcuna correlazione con particolari meriti del lavoratore, ovvero con la speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni, ritenuto il compenso forfetario in oggetto una voce retributiva suscettibile di soppressione qualora vengano meno le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa che lo avevano giustificato
(cfr. Cass. Sez. L. nn. 20310 del 23/07/2008 rv. 604709 – 01 e 20418 del 05/09/2013 rv. 628275 -
01), stante il trasferimento, nel settembre 2012, della residenza del in Pescara, venuta meno Pt_1 la situazione di pendolarismo rispetto alla originaria sede di Taranto e tenuto conto dell'intervenuto trasferimento dalla sede di Pescara a quella di Teramo, in data 26.11.2015, successivo al citato accordo aziendale del 24.1.2014, ha riconosciuto il diritto del ricorrente alla percezione del solo trattamento di pendolarismo di cui all'art. 9 c. 1, commisurato alla distanza tra Pescara, comune di residenza, e Teramo, erogatogli in misura di €. 330,00 mensili, risultando invece indebita la percezione del compenso forfetario originariamente attribuitogli, per errore della datrice di lavoro, evidente e riconoscibile dal lavoratore, una volta trasferita la propria residenza in Pescara. Ha pertanto condannato al pagamento in favore della convenuta, a titolo di restituzione del Parte_1 compenso forfetario sostitutivo di indennità di disagio indebitamente percepito per il periodo dal
1.1.2016 in poi, della somma di €. 6.794,66, oltre interessi come per legge.
Avverso la suindicata sentenza n. 407/2021 del 30 settembre 2021 ha proposto appello Parte_1 chiedendo la riforma della pronuncia ed in particolare riproponendo le medesime conclusioni del primo grado : “in via istruttoria disporre, se ritenuto necessario ed in caso di contestazione, ctu contabile che accerti l'entità delle somme dovute al ricorrente dall Controparte_2
; - senza inversione dell'onere probatorio, qualora sia ritenuto necessario ed in caso di
[...] contestazione, ammettere prova testimoniale sulle circostanze di cui ai punti 1, 2,
3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 26, 34, 35, 38 e 39 della parte in “Fatto” del ricorso di primo grado, da considerarsi qui integralmente trascritte e precedute dalle parole “Vero che”. Si indicano come testimoni su tutte le suddette circostanze i Sig.ri: 1) FR;
2) RO;
3) MU Tes_1 Tes_2
2. nel merito: a) per i motivi sopra indicati, riformare la sentenza n. 407/2021 del Tes_3
Tribunale di Pescara – Sezione Lavoro, resa inter partes, pubblicata il giorno 30 settembre
2021 e non notificata;
b) accertare e dichiarare il diritto del Sig. di ottenere da parte Parte_1 dell' , in persona del legale rappresentante pro tempore, anche Controparte_2
l'importo complessivo lordo mensile di Euro 800,00, o di quello diverso, maggiore o minore, ritenuto equo e/o di giustizia, in riferimento ai mesi da aprile 2017 a gennaio 2021, o comunque fino a quando verranno ritenute sussistenti le condizioni per il suo conferimento, oltre ad interessi e al maggior danno da svalutazione monetaria;
c) condannare , in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al Sig. l'importo Parte_1 complessivo lordo di Euro 36.800,00 relativo al periodo da aprile 2017 a gennaio 2021, o quello diverso, maggiore o minore, ritenuto equo e/o di giustizia, oltre ad interessi e al maggior danno da svalutazione monetaria;
d) respingere la domanda riconvenzionale proposta da
[...]
in quanto inammissibile, illegittima e/o infondata. Con vittoria di spese e Controparte_2 competenze professionali di tutti i gradi del giudizio.
Si è costituita in giudizio contestando tutti i motivi di gravame e Controparte_3 chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa nei termini indicati in dispositivo.
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante ha lamentato la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e/o dell'art. 1362 c.c. e/o dell'art. 9 del C.I.A. del 24/01/2014 ribadendo il proprio diritto a percepire l'importo complessivo lordo mensile di € 800,00 anche successivamente al mese di marzo 2017. Diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, non era vero che “in occasione del proprio trasferimento da Taranto a Pescara, il ricorrente non abbia percepito rimborsi spese, diarie o indennità ex art. 88 del CCNL di settore”, avendo percepito, nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2009 - contestualmente al compenso forfettario e fino alla concessione di un alloggio in comodato gratuito nel mese di dicembre 2009 - anche delle “diarie”, una “indennità chilometrica” e dei “rimborsi a piè di lista”, come dalle buste paga dei mesi indicati (doc. 28). Nè la datrice di lavoro aveva affermato in primo grado che il ricorrente fosse un “lavoratore parzialmente pendolare”, che per alcuni periodi dimorasse in Pescara ed in altri facesse rientro in NO (TA), luogo di residenza, nè che gli era stato conferito il compenso forfettario “sostitutivo dell'indennità di disagio”. Neppure si affermava, nelle comunicazioni di conferimento del compenso forfettario di € 500,00 (doc. 1), successivamente aumentato ad € 800,00 (doc3), che lo stesso fosse legato al pendolarismo del ricorrente da NO (TA) a Pescara. Peraltro se così fosse non gli sarebbero state conferite, contestualmente e successivamente alla sua attribuzione, anche le diarie, i rimborsi a piè di lista e le indennità chilometriche relativi ai suoi spostamenti da NO (TA) a Pescara e viceversa. Inoltre, anche a seguito del suo trasferimento lavorativo da Chieti a Pescara avvenuto nel mese di settembre
2013, dopo il cambio di residenza verificatosi nel mese di settembre 2012, è stato comunque erogato il “compenso forfettario complessivo lordo mensile” prima di € 500 “anziché di 800,00”, riconosciuto con lettera del 1° settembre 2009, poi, con successiva mail del 16 settembre 2013 (doc.
5), dal mese di settembre 2013, ripristinato nel maggior importo di € 800,00 lordi mensili. Anche dopo il trasferimento lavorativo del ricorrente da Pescara a Teramo, per 15 mesi, gli è stato riconosciuto e versato non solo il compenso forfettario, ma anche il trattamento di pendolarismo.
L'appellante pertanto, evidenziato come il “compenso forfettario” riconosciuto nel corso degli anni al era “subordinato al permanere dell'attuale sistemazione abitativa e lavorativa” (cfr. Pt_1 doc.
1 - comunicazione del 1 settembre 2009 e doc.3 – comunicazione del 1 giugno 2010), cioè allo svolgimento della prestazione lavorativa in Abruzzo e non più in Puglia, continuando il medesimo a percepirlo anche dopo i numerosi trasferimenti intervenuti medio tempore e fino al mese di marzo
2017, ha escluso che lo stesso avesse natura e funzione analoga all'indennità di disagio prevista dai
Contratti integrativi aziendali del 24 luglio 2007 (doc. 24) e del 3 febbraio 2010 (doc.25), nonché al trattamento di pendolarismo individuato dall'art. 9 del C.I.A. del 24/01/2014 (doc. 21), tutti istituti legati agli spostamenti quotidiani del lavoratore e collegati all'effettiva presenza del dipendente sul posto di lavoro, con la finalità di rimborsare le spese quotidianamente sostenute, a seguito del trasferimento di ufficio. Al contrario, tenuto conto che il compenso era stato sempre erogato in misura fissa mensile, conferito anche quando il lavoratore svolgeva la propria prestazione all'interno del in cui abitava, continuando a percepirlo anche dopo il trasferimento da Org_2
Pescara a Teramo, per 15 mesi in aggiunta al trattamento di pendolarismo, non avrebbe dovuto essere applicato il comma 2 dell'art. 9 del C.I.A. del 24/01/2014 che ha sostituito, in caso di nuovo trasferimento, il trattamento di pendolarismo a qualsiasi analoga indennità riconosciuta in precedenza e il lavoratore, anche dopo il mese di gennaio 2016 avrebbe dovuto mantenere il predetto trattamento economico nell'importo di € 800,00 lordi mensili – per un totale di € 36.800 dall'aprile 2017 al gennaio 2021 – a prescindere dalla circostanza che avesse ricevuto anche il trattamento di pendolarismo fino al mese di maggio 2019.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha evidenziato l'esistenza di un comportamento concludente da parte del datore di lavoro tale da escludere – anche ai sensi dell'art. 1362 c.c. – di essere in presenza di un trattamento analogo a quello di pendolarismo, visto che il compenso forfettario riconosciuto fin dall'anno 2009 non era collegato agli spostamenti quotidiani necessari per raggiungere il posto di lavoro, non prevedeva un rimborso chilometrico e non è stato corrisposto in base ai giorni di effettiva presenza del dipendente presso il luogo di lavoro, bensì concorreva con la concessione delle diarie, dei rimborsi a piè di lista e delle indennità chilometriche relativi agli spostamenti da NO a Pescara, mantenendo la datrice di lavoro il predetto compenso, anche a seguito del trasferimento da Chieti a Pescara nell'agosto 2013 e al cambio di residenza da NO a
Pescara, come pure dopo il trasferimento a Teramo e per ben 15 mesi, dimostrando come tale emolumento non avesse nulla a che fare con l'indennità di disagio o con il trattamento di pendolarismo.
I motivi, strettamente connessi e pertanto trattati congiuntamente, non sono fondati e vanno rigettati.
Dalla documentazione versata in atti emerge che:
- , assunto in data 16 febbraio 1987 dalla società ., transitato da ultimo Parte_1 CP_4 alle dipendenze di , con qualifica di quadro direttivo di Controparte_5
4 Livello, ha lavorato fino al 30 agosto 2009 presso la sede di di Taranto Organizzazione_3 ed ha abitato nel Comune di NO (TA).
- dal settembre 2009 è stato trasferito da Taranto a Pescara, iniziando a dimorare a Pescara.
- con comunicazione del 1 settembre 2009 (doc. 1), lo informava che “in Organizzazione_3 relazione al Suo trasferimento dalla piazza di Taranto a quella di Pescara, è stato deciso di attribuirle un compenso forfettario complessivo lordo mensile di Euro 500,00 - calcolato su
12 mensilità con decorrenza dal 1 settembre 2009” specificandosi che il suddetto compenso forfettario “è subordinato al permanere dell'attuale sistemazione abitativa e lavorativa ed è sostitutivo dell'indennità di disagio prevista dall'attuale Contratto Integrativo Aziendale”.
- dal mese di settembre 2009 al mese di maggio 2010 il Sig. ha regolarmente percepito Pt_1
l'importo lordo mensile di Euro 500,00 (doc. 28) .
- Nel mese di maggio 2010 il sig, era trasferito dalla sede di Pescara a quella di Chieti Pt_1
e gli veniva conferito un compenso forfettario complessivo lordo mensile di Euro 800,00, calcolato su 12 mensilità e con decorrenza dal 1 settembre 2010, come da comunicazione del
1 giugno 2010 (doc. 3) con la medesima specificazione della precedente, che cioè tale compenso forfettario “è subordinato al permanere dell'attuale sistemazione abitativa e lavorativa ed è sostitutivo dell'indennità di disagio prevista dall'attuale Contratto Integrativo
Aziendale. Questa comunicazione sostituisce ed annulla la precedente del 1 settembre 2009”.
- A seguito di fusione, nel mese di dicembre 2011, di con Organizzazione_3 Controparte_6
transitando tutto il personale alle dipendenze di quest'ultima, senza soluzione di
[...] continuità ed ai sensi dell'art. 2112 c.c., il lavoratore ha continuato a percepire, fino al mese di agosto 2013, l'importo lordo mensile di Euro 800,00 a titolo di compenso forfettario.
- Nel mese di agosto 2013, in occasione del trasferimento da Chieti a Pescara, Controparte_6
con mail del 23 agosto 2013 (doc. 4), comunicava che “sarà ripristinato il compenso
[...] forfettario complessivo lordo mensile di Euro 500,00 anziché 800,00” e che “sono in corso degli approfondimenti per valutare se sussistono i presupposti per mantenere il compenso… nella maggiore misura indicata nella lettera di del 1 giugno 2010 (Euro Org_3
800,00 lordi mensili)”.
- Con successiva mail del 16 settembre 2013 (doc. 5) comunicava che Controparte_6
“effettuati i dovuti approfondimenti, nel cedolino del mese di settembre 2013 si è provveduto a ripristinare la voce relativa al compenso forfettario” spettante al Sig. nella misura Pt_1 di Euro 800,00 lordi mensili e che “si è provveduto anche ad erogare Euro 300,00 come integrazione del mese di agosto 2013”, continuando il lavoratore a percepire l'importo forfettario lordo mensile di € 800,00 fino al mese di gennaio 2016.
- Nominato responsabile dell' a Organizzazione_4 decorrere dal 11 gennaio 2016, a seguito del trasferimento presso la sede di Teramo e con lettera del 17 dicembre 2015 (doc. 7) veniva comunicato che “la scrivente azienda, pur in presenza della praticabilità dell'utilizzo del mezzo pubblico, constatata la disarmonia tra la rigidità degli orari di quest'ultimo e le esigenze di flessibilità legate al ruolo da Lei rivestito,
Le attribuirà un trattamento di pendolarismo forfettario lordo mensile di € 330,00
(trecentotrenta/00). Tale trattamento, a ristoro delle spese rinvenienti dal pendolarismo quotidiano da Lei affrontato per il raggiungimento della sede lavorativa, sarà corrisposto per
i giorni di effettiva presenza. Le precisiamo ad ogni fine che tale indennità è subordinata al permanere dell'attuale sistemazione abitativa e lavorativa”.
- Dal mese di febbraio 2016 al lavoratore è stato corrisposto sia il trattamento di pendolarismo sia il compenso forfettario di Euro 800,00.
- Con mail del 31 maggio 2016 (doc. 12) veniva comunicato che “in vista della prossima fusione societaria in “ ” ed “in relazione ad esigenze tecniche ON di semplificazione delle voci da elaborare mensilmente nella nuova società”, la “voce Org retributiva Compenso forfettario Pragma ante 2014” di Euro 800,00 riconosciuta nelle buste paga del Sig. avrebbe cambiato nome dal mese di giugno 2016 e sarebbe stata Pt_1 Org denominata in busta paga “indennità disagio fissa ante 2014”. In tale mail, inoltre, veniva specificato che “nulla muterà riguardo la natura, l'importo mensile (e quindi annuo), le caratteristiche ed i requisiti per la corresponsione dell'indennità che verrà ad essere riconosciuta agli attuali percepienti secondo le disposizioni previste dal 2 comma dell'art. 9 del C.I.A. 2014. E' noto, infatti, che in caso di nuovo trasferimento, dopo la stipula del nuovo Org
, disposto dall' per esigenze organizzative e di servizio, si applicano le previsioni Pt_2 Org di cui al 1° comma dello stesso ”.
- Con mail del 31 maggio 2016 (doc. 13) e poi del 14 giugno 2016 (doc 14) , l'interessato precisava all'azienda che “la voce retributiva menzionata non è da considerarsi
“INDENNITA' DI DISAGIO” (e quindi condizionata da quanto disposto dal 2° comma dell'art. 9 del CIA 2014), bensì trattasi di “COMPENSO FORFETTARIO” come si evince dal documento allegato, accordatomi nel 1 giugno 2010 a seguito di trattative legate al mio excursus lavorativo. Chiedo gentilmente che continui la retribuzione nelle stesse modalità”.
- A seguito di fusione per incorporazione di in Controparte_6 ON
, dal 1 luglio 2016, tutto il personale è transitato, anche ai sensi dell'art. 2112
[...]
c.c., alle dipendenze di senza soluzione di continuità, ON continuando a percepire il lavoratore fino al mese di marzo 2017 (doc. 16), il compenso forfettario complessivo lordo mensile di Euro 800,00 (denominato in busta paga “Indennità Org Disagio fissa ante 2014”) e l'indennità di pendolarismo per gli spostamenti quotidiani da
Pescara a Teramo.
- Con mail del 22 marzo 2017 (doc. 17) veniva comunicato, con riguardo al compenso forfettario di € 800 mensili che “la predetta prestazione non potrà più essere eseguita e La invito a segnalare le modalità ed i tempi di restituzione alia Società degli importi percepiti e non dovuti, pari ad € 12.000,00” e con successiva mail del 3 aprile 2017 (doc. 19) che “non sussiste alcuna ragione che legittima il pagamento, da parte dell' , di un doppio Pt_2 regime indennitario, quello correttamente previsto per la sede di Teramo, in aggiunta a quello già percepito presso altra precedente sede”, debitamente contestate dal lavoratore.
- Dal mese di aprile 2017 il ricorrente non ha più percepito il compenso forfettario mensile di
Euro 800,00 mensili (doc. 16).
- Dal 1° luglio 2017, tutto il personale delle società del sciolte con contratto Org_6 di lavoro a tempo indeterminato, compreso il ricorrente, è stato trasferito, ai sensi anche dell'art. 2112 c.c., alle dipendenze dell'ente , senza Controparte_2 soluzione di continuità e con la garanzia della conservazione della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data del trasferimento, così come previsto dall'art. 1 del Decreto Legge n. 22 ottobre 2016 n. 193, convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2016 n. 225.
- Dal mese di aprile 2017 al mese di maggio 2019 ha percepito la sola indennità di pendolarismo prevista dall'art. 9 del C.C.N.L. di settore (doc. 16).
- Dal mese di giugno 2019 il ricorrente è stato nuovamente assegnato all'Unità Organizzativa
Servizi ai Contribuenti dell' con sede in Pescara Org_4 Controparte_2
e non gli è stata più attribuita l'indennità di pendolarismo (docc. 16 e 20).
Tanto premesso, con riguardo alla natura e alla funzione del compenso forfettario mensile erogato all'appellante dal giugno 2009 al marzo 2017, non può non rilevare quanto convenuto tra le parti in sede di definizione del detto trattamento economico. In sede interpretativa, deve considerarsi anzitutto l'elemento letterale, che, sebbene centrale nella ricerca della reale volontà dei contraenti, deve essere riguardato anche alla stregua di ulteriori criteri ermeneutici e, segnatamente, dell'interpretazione funzionale, che attribuisce rilievo alla causa concreta ed allo scopo pratico perseguito dalle parti, oltre che dell'interpretazione secondo buona fede, che si specifica nel significato di lealtà e si concreta nel non suscitare falsi affidamenti e nel non contestare ragionevoli affidamenti ingenerati nella controparte (cfr., da ultimo, Cass. 19 marzo 2018, n. 6675; Cass. 28 marzo 2017, n. 7927; Cass. 22 novembre 2016, n. 23701).
Nel caso in esame, si legge nella comunicazione del 1 settembre 2009 inviata al in occasione Pt_1 del suo trasferimento da Taranto a Pescara, per disposizione di che “in relazione Organizzazione_3 al Suo trasferimento dalla piazza di Taranto a quella di Pescara, è stato deciso di attribuirle un compenso forfettario complessivo lordo mensile di Euro 500,00 - calcolato su 12 mensilità con decorrenza dal 1 settembre 2009” , specificandosi altresì che il suddetto compenso forfettario “è subordinato al permanere dell'attuale sistemazione abitativa e lavorativa ed è sostitutivo dell'indennità di disagio prevista dall'attuale Contratto Integrativo Aziendale”.
Sul punto va evidenziato che il CCNL del 9 aprile 2008 all'art. 88 prevedeva all'epoca, in caso di trasferimento disposto dall'azienda, oltre ad un congruo preavviso, il rimborso delle spese di viaggio, di trasloco e di perdita del canone di locazione per l'abitazione nel luogo di provenienza, in aggiunta ad una diaria – prevista in misura variabile in ragione della presenza o meno di altri componenti del nucleo familiare – per il tempo necessario per la sistemazione nella nuova residenza con un massimo tra i 60 e i 120 giorni. Era altresì prevista la fornitura di un alloggio nella nuova sede di residenza.
Il contratto integrativo aziendale di del 24 luglio 2007 prevedeva che “per i Org_3 trasferimenti disposti ad iniziativa della società a partire dal 1 giugno 2007 verrà erogato un indennizzo mensile quale ristoro del maggior disagio subito dal dipendente nella misura di € 3 per ogni chilometro (su base giornaliera) ed a seguito di spostamento superiore a 20 chilometri (tra andata e ritorno) dal domicilio/residenza. Nel calcolo di tale indennizzo non viene conteggiata la distanza precedentemente percorsa dal dipendente per raggiungere dal proprio domicilio/residenza la precedente unità produttiva. L'importo così determinato è correlato ai giorni di effettiva presenza in servizio del dipendente trasferito e la quantificazione verrà effettuata dall'Ufficio personale. Ove il trasferimento avvenga all'interno dello stesso comune non è previsto alcun contributo economico”.
Per effetto del successivo accordo integrativo aziendale (art. 8) del 3 febbraio 2010 l'indennità di disagio è rimasta immutata nella parte normativa, è invece aumentata nell'importo, a fare data dal mese di marzo 2010 ad euro 3,50 per chilometro.
Infine l'art. 9 del C.I.A. del 24/01/2014 ha stabilito che “per i trasferimenti d'ufficio in diverso comune disposti dall'azienda successivamente alla stipula del presente accordo fatte salve le disposizioni di CCNL è previsto un trattamento di pendolarismo per ipotesi di viaggio giornaliero dal comune di residenza a quello del luogo di lavoro che comportano un maggior disagio per il lavoratore con una distanza effettiva di minimo 30 km A/R (tra la residenza ed il luogo di lavoro). Il trattamento prevede il rimborso delle spese di utilizzo del mezzo pubblico o, in caso di autorizzazione da parte dell'azienda per oggettive necessità logistiche — di utilizzo dell'auto propria, di un rimborso di € 0,24 per km”.
In particolare, con riguardo alle previsioni contrattuali collettive, va osservato che se il CCNL disciplinava l'indennità di trasferimento, idonea a compensare il disagio del lavoratore di doversi trasferire a vivere lontano dal luogo in cui risiedeva, gli accordi integrativi via via succedutisi hanno invece disciplinato le indennità cosiddette di pendolarismo o di spola, idonee a compensare il disagio del lavoratore di doversi recare giornalmente a rendere la prestazione lavorativa in un comune diverso da quella di residenza, pur facendovi rientro regolarmente.
Rispetto a tali previsioni collettive, il tenore letterale delle espressioni usate nella comunicazione del
1 settembre 2009 conduce a ritenere che il compenso forfettario mensile attribuito al lavoratore sia correlato al suo trasferimento da Taranto a Pescara, essendo infatti subordinato al “permanere dell'attuale sistemazione abitativa e lavorativa” , sia strutturato in un importo forfettario mensile lordo calcolato su 12 mensilità e sia sostitutivo dell'indennità di disagio prevista dall'attuale Contratto
Integrativo Aziendale, vale a dire dell'indennità di pendolarismo o di spola come sopra riportato.
Il fatto che si tratti di un compenso forfettario mensile, non correlato ad una distanza chilometrica effettivamente percorsa su base giornaliera, non lo rende non assimilabile alla indennità di disagio prevista dalla contrattazione integrativa, a nulla rilevando se il lavoratore abbia o meno percepito anche i rimborsi e le diarie ex art. 88 CCNL, giustificandosi tale modalità forfettaria di erogazione perché più confacente rispetto alla situazione del lavoratore, che pur alloggiando nella nuova sede di servizio in Pescara, aveva mantenuto residenza e famiglia a Taranto, tenuto conto della distanza kilometrica tra le due città di circa 400 KM, del fatto che la norma di contrattazione integrativa pur prevedendo una distanza minima ai fini del riconoscimento dell'indennità di disagio (almeno 20 Km
) non indicava una distanza massima, che, dopo il rinnovo del C.I.A. nel 2010 con aumento dell'importo riconosciuto a titolo di indennità di pendolarismo da € 3 a € 3,50, correlativamente anche l'importo del compenso forfettario, dal maggio 2010, aumentava da € 500 a € 800 e che lo stesso art. 88 CCNL prevedeva che “nel disporre il trasferimento l'azienda terrà conto anche delle condizioni personali e di famiglia dell'interessato”, quindi nel caso di specie, sia dell'intervenuta modifica della sistemazione abitativa e lavorativa del dipendente da Taranto a Pescara, sia della permanenza di interessi e di affetti familiari a Taranto, con conseguente necessità di farvi periodicamente ritorno.
E' pacifica poi la circostanza che il suddetto compenso forfettario mensile è stato erogato con continuità fino al marzo 2017, continuando l'azienda a riconoscerlo anche dopo il trasferimento della residenza da Taranto a Pescara, nel settembre 2012, dopo gli ulteriori trasferimenti di sede di servizio da Pescara a Chieti, poi di nuovo da Chieti a Pescara e infine da Pescara a Teramo. In occasione di ciascun trasferimento l'azienda ha avuto modo di ribadire, rispettivamente, dopo il trasferimento da Pescara a Chieti nel maggio 2010, che trattasi di compenso “subordinato al permanere dell'attuale sistemazione abitativa e lavorativa ed è sostitutivo dell'indennità di disagio prevista dall'attuale
Contratto Integrativo Aziendale. Questa comunicazione sostituisce ed annulla la precedente del 1 settembre 2009”, dopo il trasferimento da Chieti a Pescara nell'agosto del 2013 che “sarà ripristinato il compenso forfettario complessivo lordo mensile di Euro 500,00 anziché 800,00” e che
“nel cedolino del mese di settembre 2013 si è provveduto a ripristinare la voce relativa al compenso forfettario nella misura di Euro 800,00 lordi mensili. Nominato poi responsabile dell'
[...]
a decorrere dal 1 gennaio 2016, gli veniva attribuito un trattamento di Organizzazione_4 pendolarismo forfettario lordo mensile di € 330,00 per il raggiungimento della sede lavorativa, subordinato al permanere dell'attuale sistemazione abitativa e lavorativa, pur continuando l'azienda a corrispondere, oltre all'indennità di pendolarismo anche il compenso forfettario di Euro 800,00.
Emerge dunque che il compenso forfettario ha avuto la finalità di assicurare al lavoratore un contributo corrisposto in relazione alle esigenze personali del lavoratore e l'essere lo stesso condizionato al permanere della sistemazione abitativa e dunque correlato a spese di sistemazione e di spostamento che quest'ultimo non avrebbe incontrato se non fosse stato trasferito, pur sempre attinenti all'adempimento degli obblighi impliciti nella prestazione lavorativa, cui il lavoratore è contrattualmente tenuto.
Occorre ora dare atto che in data 24 gennaio 2014 è stato sottoscritto il nuovo Contratto Integrativo
Aziendale, che ha disciplinato i trattamenti di secondo livello da applicare ai dipendenti confluiti nelle del , nell'intento di superare la situazione di Controparte_2 Org_6 frammentazione contrattuale e di forte disallineamento dei trattamenti che caratterizzava il precedente assetto. La menzionata disciplina collettiva ha individuato, per i trasferimenti disposti dopo la sua entrata in vigore, un nuovo trattamento di pendolarismo - per l'ipotesi di un viaggio giornaliero dal comune di residenza a quello di lavoro con una distanza effettiva di minimo 30 Km - parametrato sulla base di una indennità chilometrica di 0,24 €/Km, prevedendo tuttavia anche una apposita clausola di salvaguardia per i lavoratori che beneficiavano di indennità analoghe in data antecedente alla sottoscrizione dell'accordo collettivo. L'art. 9, co. 2 del C.I.A. 2014, così recita “Coloro che alla data di sottoscrizione risultino già destinatari di indennità analoghe
(indennità di pendolarismo, indennità di spola, ecc.) riconosciute esclusivamente a fronte di trasferimenti disposti dall'azienda, le manterranno sotto forma di “ex indennità” sino a quando ne ricorrano i presupposti…” previsione confermata anche dal successivo Contratto Integrativo
Aziendale del 28 marzo 2018, stipulato tra le OO.SS e l , subentrata Controparte_7
a titolo universale, a decorrere dal 1° luglio 2017, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle società del Gruppo . Tale contrattazione collettiva prevede, in continuità con quanto disposto Org_3 dall'art. 9 co. 2 C.I.A. 2014, le medesime condizioni del precedente e la medesima clausola di salvaguardia (art. 14 C.I.A. 2018), salvo aumentare la distanza chilometrica dal comune di residenza a quello di lavoro a 40 Km.
Orbene la richiamata contrattazione collettiva integrativa pone quale unica condizione per il mantenimento di indennità collegate al pendolarismo la disposizione del trasferimento ad opera del datore di lavoro, senza dar rilievo ad un trattamento differenziato derivante da fonte individuale e/o collettiva della previgente indennità di pendolarismo.
Il compenso forfettario riconosciuto al dal 2009 come “subordinato al permanere Pt_1 dell'attuale sistemazione abitativa e lavorativa e sostitutivo dell'indennità di disagio prevista dall'attuale Contratto Integrativo Aziendale”, mantenuto fino al marzo 2017, anche dopo i successivi trasferimenti di sede, senza mai cambiare natura, titolo e modalità di erogazione, per i motivi innanzi illustrati integra una indennità analoga a quella di pendolarismo e pertanto rientra nelle previsioni del C.I.A. del 2014 ed anche del C.I.A. del 2018, in particolare in quelle dell'art. 9 co.2, per cui deve intendersi conservato “sino a quando ne ricorrano i presupposti” e in quelle dell'art. 9 co.1 per cui per i trasferimenti disposti dopo la sua entrata in vigore, si applica il nuovo trattamento di pendolarismo con indennità chilometrica di 0,24 €/Km.
Correttamente pertanto il giudice di primo grado, evidenziando come il ricorrente nelle more – dal settembre 2012 – “aveva trasferito la propria residenza a Pescara, non poteva più essere considerato in una situazione di pendolarismo rispetto alla originaria sede di Taranto, sicchè, a decorrere dal successivo trasferimento dalla sede di Pescara a quella di Teramo, disposto dalla convenuta in data
26.11.2015, quindi successivamente al citato accordo aziendale del 24 gennaio 2014 aveva diritto, in base alle previsioni dell'art. 9 comma 2 dell'accordo, alla percezione del solo trattamento di pendolarismo di cui all'art. 9 comma 1, commisurato alla distanza tra Pescara comune di residenza
e Teramo”. Alla data del trasferimento presso la sede di Teramo erano infatti venuti meno quei particolari e gravosi modi di svolgimento della prestazione lavorativa, risiedendo il lavoratore a Pescara e raggiungendo il medesimo giornalmente la sede di Teramo, giustificandosi pertanto la soppressione del compenso forfettario originariamente accordato in occasione del trasferimento da Taranto a
Pescara e poi, anche successivamente mantenuto.
Con il terzo motivo di gravame l'appellante ha lamentato la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1429 e 1431 c.c. ribadendo il diritto del lavoratore di ottenere l'importo complessivo lordo mensile di € 800,00 anche dal mese di gennaio 2016 a marzo 2017 stante l'infondatezza della domanda riconvenzionale proposta ed escludendosi la riconoscibilità dell'errore, per avere l'ente continuato a mantenere, per anni, in occasione di ogni trasferimento, il compenso in questione.
Il motivo è fondato e merita accoglimento.
Come innanzi illustrato, il trattamento di pendolarismo accordato all'appellante, come peraltro riconosciuto ed affermato dalla stessa datrice di lavoro (cfr. doc. 12 - mail del 31 maggio 2016) , non ha mai mutato “la natura, l'importo mensile (e quindi annuo), le caratteristiche ed i requisiti per la corresponsione”, quando comunicava che “in vista della prossima fusione societaria in “
[...]
” ed “in relazione ad esigenze tecniche di semplificazione delle voci da ON elaborare mensilmente nella nuova società”, la “voce retributiva Compenso forfettario Pragma ante Org
2014” di Euro 800,00 riconosciuta nelle buste paga avrebbe cambiato nome dal mese di giugno Org 2016 e sarebbe stata denominata in busta paga “indennità disagio fissa ante 2014”. L'interessato, con le mail del 31 maggio 2016 (doc. 13) e poi del 14 giugno 2016 (doc 14) precisava all'azienda che la voce retributiva in questione non era da considerarsi “ ” Organizzazione_7
(e quindi condizionata da quanto disposto dal 2° comma dell'art. 9 del CIA 2014), bensì
” accordato il 1 giugno 2010 a seguito di trattative legate al suo Organizzazione_8 excursus lavorativo. Anche a fronte di tali contestazioni, ha continuato ad erogargli fino al Org_3 mese di marzo 2017 (doc. 16), sia il compenso forfettario complessivo lordo mensile di Euro 800,00
(denominato in busta paga “Indennità Disagio fissa ante Cia 2014”) sia l'indennità di pendolarismo per gli spostamenti quotidiani da Pescara a Teramo.
Solo con successiva mail del 3 aprile 2017 (doc. 19) gli veniva comunicato che “non sussiste alcuna ragione che legittima il pagamento, da parte dell' , di un doppio regime indennitario, quello Pt_2 correttamente previsto per la sede di Teramo, in aggiunta a quello già percepito presso altra precedente sede”, pertanto dal mese di aprile 2017 il ricorrente non ha più percepito il compenso forfettario mensile di Euro 800,00 mensili (doc. 16), continuando a percepire fino al mese di maggio
2019 la sola indennità di pendolarismo prevista dall'art. 9 del C.I.A., poi non più riconosciuta, dal mese di giugno 2019, essendo stato il ricorrente nuovamente assegnato all'Unità Organizzativa Servizi Regionali ai Contribuenti dell' con sede in Pescara. Controparte_2
Come detto, dal 1° luglio 2017, tutto il personale delle società del sciolte con Org_6 contratto di lavoro a tempo indeterminato, compreso il ricorrente, è stato trasferito, ai sensi anche dell'art. 2112 c.c., alle dipendenze dell'ente , senza soluzione di Controparte_2 continuità e con la garanzia della conservazione della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data del trasferimento, così come previsto dall'art. 1 del Decreto Legge n. 22 ottobre
2016 n. 193, convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2016 n. 225.
Tanto premesso, come ampiamente già illustrato, il compenso in questione, riconosciuto fin dall'anno 2009 a seguito del trasferimento da Taranto a Pescara, è stato mantenuto dalla datrice di lavoro anche dopo il successivo trasferimento da Pescara a Chieti e di nuovo da Chieti a Pescara nell'agosto 2013, anche a seguito del cambio di residenza da NO (TA) a Pescara nel 2012, sempre nel medesimo importo lordo mensile di € 800,00 ed è stato erogato anche dopo il trasferimento da
Pescara a Teramo, dal mese di febbraio 2016 fino a marzo 2017.
Rebus sic stantibus, contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, deve perciò escludersi che l'errore della società sia stato non solo essenziale, ma anche riconoscibile dal lavoratore medesimo, sia perché l'ente ha continuato ad erogarlo per anni, in occasione di ogni trasferimento, anche in sedi prossime se non coincidenti con il luogo di residenza, sia soprattutto perché ha continuato ad erogarlo anche dopo il trasferimento a Teramo, fino al marzo 2017, unitamente proprio all'indennità di pendolarismo prevista dal C.I.A. 2014.
Se neppure la datrice di lavoro, esaminando più volte la vicenda, da ultimo, anche dopo il trasferimento a Teramo, disposto nel novembre 2015, non ha rilevato l'errore compiuto, non si vede come lo stesso potesse essere riconoscibile dal lavoratore medesimo.
In parziale riforma della sentenza di primo grado - che ha condannato il ricorrente alla restituzione del compenso forfettario di € 800 mensili, percepito dal 1 gennaio 2016 al marzo 2017 - la domanda riconvenzionale proposta da va pertanto rigettata. Stante la Controparte_2 reciproca soccombenza le spese del doppio grado di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto,
- Rigetta la domanda riconvenzionale formulata in primo grado da;
Controparte_2
- Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
Anna Maria Tracanna Fabrizio Riga