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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 07/12/2025, n. 1153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1153 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3710/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott. Eleonora Ramacciotti Giudice dott. Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento camerale iscritto al n. r.g.v. 3710/2025 promosso da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. ANNOVI ERMES
ricorrente nei per l'adozione della maggiorenne (C.F. ) Persona_1 C.F._2
con l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso per l'accoglimento della domanda
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta da , nata a [...] nel Frignano (MO), il 24 settembre Parte_1
1985, di anni 40, coniugata senza figli, che intende adottare nata a [...] nel Persona_1
Frignano (MO) il 17 luglio 2007, di anni 18 nubile, è fondata e può essere accolta.
Secondo l'art. 291 c.c., per come originariamente formulato, “l'adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati, che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che essi intendono adottare”.
Sennonché, la Corte Costituzionale, con la sentenza 19.5.1988, n. 557, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del richiamato articolo “nella parte in cui non consente l'adozione a persone che abbiano discendenti (…) maggiorenni e consenzienti”.
In primo luogo, risulta soddisfatta la condizione posta dall'art. 291 c.c. dell'età dell'adottante (40) e della differenza di età con l'adottanda (22).
pagina 1 di 3 Risulta poi soddisfatta la condizione posta dall'art. 296 c.c. per cui “per l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando”, che, secondo l'art. 311 c.c., “deve essere manifestato personalmente al presidente del tribunale (…)”.
Infatti, all'udienza presidenziale del 26/11/2025 ha manifestato il consenso Parte_1 all'adozione di , figlia del marito , e dichiarato: “ci siamo Persona_1 Persona_2 sposati nel 2016 ma abbiamo convissuto dal 2011/2012 e quasi da subito è venuta ad abitare con Per_1 noi e la considero come se fosse mio figlio e anche il fratello , che ho già adottato”. Per_3
ha manifesta il consenso ad essere adottato da , moglie del Persona_1 Parte_1 padre, e dichiarato: “ho vissuto con lei da quando ero piccola e la considero come la mia seconda madre;
ho ancora rapporti con mia madre biologica Parte_2
Quanto alla seconda condizione posta dall'art. 297 c.c. per cui “per l'adozione è necessario
l'assenso dei genitori dell'adottando e l'assenso del coniuge dell'adottante e dell'adottando”, risulta rispettata in quanto alla stessa udienza , nato a [...] nel Frignano (MO) il 10 Persona_2 dicembre 1973, in udienza ha espresso l'assenso all'adozione, quale marito dell'adottante e padre dell'adottanda
In udienza l'avv. Annovi Davide, quale procuratore speciale di (nata il [...]), Parte_2 madre dell'adottanda, ha manifestato l'assenso a che la figlia sia adottata da Persona_1 Parte_1
.
[...]
L'adozione risponde dunque all'interesse dell'adottanda a sancire legalmente lo stretto rapporto familiare di fatto con , moglie del padre, con la quale ha convissuto da quando era Parte_1 bambino, pur mantenendo il rapporti con la propria madre biologica.
L'istituto dell'adozione di maggiorenni, nell'accezione e configurazione sociologica assunta dall'istituto negli ultimi decenni, come è indiscusso sia in dottrina che nella giurisprudenza, ha perso infatti la sua originaria connotazione diretta ad assicurare all'adottante la continuità della sua casata e del suo patrimonio, per assumere la funzione di riconoscimento giuridico di una relazione sociale, affettiva ed identitaria, nonchè di una storia personale, di adottante e adottando, con la finalità di strumento volto a consentire la formazione di famiglie tra soggetti che, seppur maggiorenni, sono tra loro legati da saldi vincoli personali, morali e civili.
In sostanza, l'istituto ha perso la sua originaria natura di strumento volto a tutelare l'adottante per assumere una valenza solidaristica che, seppure distinta da quella inerente all'adozione di minori, non è immeritevole di tutela.
Sussiste dunque nel caso in esame, ai sensi dell'art. 312 c.c., l'interesse dell'adottanda all'adozione atteso che mediante la stessa potrà consolidarsi il rapporto affettivo significativo con l'adottante pagina 2 di 3 esistente ormai da anni.
Non ostano in senso contrario informazioni o documenti di sorta.
Pertanto, va pronunciata ex art. 313 comma 1 c.c. l'adozione di da parte di Persona_1
ad ogni conseguente effetto. Parte_1
A norma dell'art. 299 comma 4 c.c., poiché l'adottanda è figlia del marito dell'adottante mantiene - in assenza di diversa richiesta- il solo cognome originario senza aggiungere il cognome Per_1 della -seconda - moglie del padre, dovendosi così interpretare la previsione della norma Parte_1 citata.
Non si provvede al regolamento delle spese in considerazione della natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza disattesa,
I - fa luogo all'adozione di nata a [...] nel Frignano (MO) il 17/07/2007, da parte di Persona_1
, nata a [...] nel Frignano (MO), il 24/09/1985, ad ogni conseguente effetto;
Parte_1
II – dichiara che l'adottata mantiene il solo cognome Per_1
III - manda alla cancelleria per gli adempimenti di pubblicità previsti dall'art. 314, comma 1, codice civile.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 3/12/2025
Il Presidente estensore dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott. Eleonora Ramacciotti Giudice dott. Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento camerale iscritto al n. r.g.v. 3710/2025 promosso da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. ANNOVI ERMES
ricorrente nei per l'adozione della maggiorenne (C.F. ) Persona_1 C.F._2
con l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso per l'accoglimento della domanda
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta da , nata a [...] nel Frignano (MO), il 24 settembre Parte_1
1985, di anni 40, coniugata senza figli, che intende adottare nata a [...] nel Persona_1
Frignano (MO) il 17 luglio 2007, di anni 18 nubile, è fondata e può essere accolta.
Secondo l'art. 291 c.c., per come originariamente formulato, “l'adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati, che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che essi intendono adottare”.
Sennonché, la Corte Costituzionale, con la sentenza 19.5.1988, n. 557, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del richiamato articolo “nella parte in cui non consente l'adozione a persone che abbiano discendenti (…) maggiorenni e consenzienti”.
In primo luogo, risulta soddisfatta la condizione posta dall'art. 291 c.c. dell'età dell'adottante (40) e della differenza di età con l'adottanda (22).
pagina 1 di 3 Risulta poi soddisfatta la condizione posta dall'art. 296 c.c. per cui “per l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando”, che, secondo l'art. 311 c.c., “deve essere manifestato personalmente al presidente del tribunale (…)”.
Infatti, all'udienza presidenziale del 26/11/2025 ha manifestato il consenso Parte_1 all'adozione di , figlia del marito , e dichiarato: “ci siamo Persona_1 Persona_2 sposati nel 2016 ma abbiamo convissuto dal 2011/2012 e quasi da subito è venuta ad abitare con Per_1 noi e la considero come se fosse mio figlio e anche il fratello , che ho già adottato”. Per_3
ha manifesta il consenso ad essere adottato da , moglie del Persona_1 Parte_1 padre, e dichiarato: “ho vissuto con lei da quando ero piccola e la considero come la mia seconda madre;
ho ancora rapporti con mia madre biologica Parte_2
Quanto alla seconda condizione posta dall'art. 297 c.c. per cui “per l'adozione è necessario
l'assenso dei genitori dell'adottando e l'assenso del coniuge dell'adottante e dell'adottando”, risulta rispettata in quanto alla stessa udienza , nato a [...] nel Frignano (MO) il 10 Persona_2 dicembre 1973, in udienza ha espresso l'assenso all'adozione, quale marito dell'adottante e padre dell'adottanda
In udienza l'avv. Annovi Davide, quale procuratore speciale di (nata il [...]), Parte_2 madre dell'adottanda, ha manifestato l'assenso a che la figlia sia adottata da Persona_1 Parte_1
.
[...]
L'adozione risponde dunque all'interesse dell'adottanda a sancire legalmente lo stretto rapporto familiare di fatto con , moglie del padre, con la quale ha convissuto da quando era Parte_1 bambino, pur mantenendo il rapporti con la propria madre biologica.
L'istituto dell'adozione di maggiorenni, nell'accezione e configurazione sociologica assunta dall'istituto negli ultimi decenni, come è indiscusso sia in dottrina che nella giurisprudenza, ha perso infatti la sua originaria connotazione diretta ad assicurare all'adottante la continuità della sua casata e del suo patrimonio, per assumere la funzione di riconoscimento giuridico di una relazione sociale, affettiva ed identitaria, nonchè di una storia personale, di adottante e adottando, con la finalità di strumento volto a consentire la formazione di famiglie tra soggetti che, seppur maggiorenni, sono tra loro legati da saldi vincoli personali, morali e civili.
In sostanza, l'istituto ha perso la sua originaria natura di strumento volto a tutelare l'adottante per assumere una valenza solidaristica che, seppure distinta da quella inerente all'adozione di minori, non è immeritevole di tutela.
Sussiste dunque nel caso in esame, ai sensi dell'art. 312 c.c., l'interesse dell'adottanda all'adozione atteso che mediante la stessa potrà consolidarsi il rapporto affettivo significativo con l'adottante pagina 2 di 3 esistente ormai da anni.
Non ostano in senso contrario informazioni o documenti di sorta.
Pertanto, va pronunciata ex art. 313 comma 1 c.c. l'adozione di da parte di Persona_1
ad ogni conseguente effetto. Parte_1
A norma dell'art. 299 comma 4 c.c., poiché l'adottanda è figlia del marito dell'adottante mantiene - in assenza di diversa richiesta- il solo cognome originario senza aggiungere il cognome Per_1 della -seconda - moglie del padre, dovendosi così interpretare la previsione della norma Parte_1 citata.
Non si provvede al regolamento delle spese in considerazione della natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza disattesa,
I - fa luogo all'adozione di nata a [...] nel Frignano (MO) il 17/07/2007, da parte di Persona_1
, nata a [...] nel Frignano (MO), il 24/09/1985, ad ogni conseguente effetto;
Parte_1
II – dichiara che l'adottata mantiene il solo cognome Per_1
III - manda alla cancelleria per gli adempimenti di pubblicità previsti dall'art. 314, comma 1, codice civile.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 3/12/2025
Il Presidente estensore dott. Riccardo Di Pasquale
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