Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 24/01/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova – Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giorgio Bertola - Presidente-
2) Dott. Valeria Monti - Giudice rel -
3) Dott. Elisabetta Pagliarini - Giudice.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3103 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023 , avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio vertente
TRA
rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. SALA VERA presso cui elettivamente domicilia in
PIAZZA GARIBALDI 9 GUASTALLA
RICORRENTE
E
- CP_1 C.F._2
RESISTENTE contumace
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Mantova.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accogliere l'istanza di revisione nei confronti di e disporre la modifica delle condizioni di divorzio con CP_1
effetto a partire dalla data della domanda come segue:
- disporre un aumento del contributo al mantenimento ordinario dei minori Per_1
nato a [...] il [...] e nato a [...] il [...] a
[...] Per_2 carico del padre che quantifica in € 600,00 mensili, o nella diversa CP_1
misura minore o maggiore che sarà ritenuta equa dal Tribunale, che dovrà essere
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corrisposta alla madre entro il giorno 15 di ogni mese, con rivalutazione Parte_1
annuale Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di Intesa pubblicato il 25.05.24 vigente presso il Tribunale di Mantova. - con vittoria di spese”
Pubblico ministero: ha chiesto la conferma dei provvedimenti provvisori.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, , premesso che con sentenza n. Parte_1
5501/2014 il Tribunale di Casablanca (Marocco) ha pronunciato il divorzio tra Pt_1
e , nato il [...] a [...], di
[...] CP_1
nazionalità marocchina, residente a [...]6, e che le parti sono genitori di: , nato a [...] il [...] e nato a Persona_1 Per_2
Mantova il 07/07/2008 , ha esposto che:
- in merito al mantenimento dei figli minori la sentenza ha stabilito:“Di affidare la custodia dei due figli ed alla ricorrente, e di determinare il loro Per_1 Per_2
assegno di mantenimento a 500Dhs mensili ciascuno, la retribuzione della loro custodia all'importo di 100 Dhs mensili ciascuno dalla data della sentenza e le spese dell'alloggio all'importo di 800 Dhs mensili per entrambi dalla data del termine del periodo di ritiro legale, il tutto alla scadenza legale”;
- l'importo complessivo riconosciuto in sentenza pari a 1400Dhs mensili corrisponde a € 128,05, del tutto evidentemente insufficiente per vivere in
Europa, peraltro somme mai versate dal padre;
- attualmente i figli minori vivono con la madre e non vedono né sentono il padre sin dal 2012;
- la madre è casalinga ed ha domicilio e ospitalità presso il fratello in Bagnolo in
Piano che la aiuta anche economicamente nella crescita dei figli;
il padre, per quanto è a conoscenza della istante, lavora pressa una Cooperativa e percepisce anche l'assegno unico per i figli;
- la assenza di visite al padre, l'assenza di rapporti, oltre che la palese inadeguatezza della somma riconosciuta in sentenza a fronte delle esigenze economiche dei minori, rendono necessaria una modifica delle condizioni concernenti il contributo al mantenimento che appare di tutta evidenza insufficiente a garantire le necessità di vita quotidiana dei minori stessi;
- ha proposto il ricorso innanzi al Tribunale di Reggio Emilia, e all'esito della prima udienza il Tribunale, con provvedimento datato 07.12.2023 e comunicato in data 15.12.2023 dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore del
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Tribunale di Mantova. assegnando il termine di legge per la riassunzione del giudizio.
Tanto premesso ha chiesto accogliersi le sopra riportate conclusioni.
Il resistente, pur ritualmente citato, non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace dal giudice delegato.
All' esito della prima udienza, a cui la ricorrente non compariva personalmente per giustificato motivo debitamente documentato, il giudice delegato ha autorizzato l'accesso diretto all'Agenzia delle Entrate e all' INPS competenti , al fine di conoscere la situazione reddituale del resistente, quindi, ottenuta la richiesta documentazione ha rimesso la causa al collegio per la decisione,. La causa è stata poi rimessa in istruttoria per consentire alla ricorrente di produrre l'originale della sentenza di divorzio marocchina in formato leggibile, ed è stata nuovamente rimessa in decisione in data
4.12.2024.
Ciò posto preliminarmente si osserva che il Tribunale di Reggio Emilia ha precisato che, riguardando la domanda della ricorrente unicamente la richiesta di aumento del contributo posto a carico del padre per il mantenimento dei figli, oggetto del giudizio sono le obbligazioni alimentari, per le quali il Regolamento CE n. 4/2009 prevede che la competenza giurisdizionale sia individuata, tra i vari criteri concorrenti, nel Tribunale del luogo in cui il convenuto risiede abitualmente. Risiedendo il convenuto nel comune di Goito (MN) (cfr. certificato di residenza in atti) , correttamente il Tribunale competente è stato individuato in quello di Mantova.
Passando al merito della domanda, si osserva che l'art.9 della l.n.898/1970 stabilisce che, può aversi revisione delle condizioni stabilite in sede di divorzio quando sopravvengano “giustificati motivi”, ovvero quando sopraggiungono fatti nuovi ed ulteriori rispetto a quelli valutati in sede di divorzio che abbiano comportato un'alterazione dell'equilibrio sancito in quella sede.
Orbene, nel caso di specie, la ricorrente sostiene che l'assenza di visite da parte del padre e l'inadeguatezza dell'importo stabilito dal Tribunale marocchino giustifichino la modifica delle condizioni di divorzio. Ha aggiunto poi nel corso del giudizio che la somma stabilita sarebbe inadeguata per vivere in Europa e che le condizioni del resistente sarebbero nel tempo migliorate.
Quanto alla lamentata inadeguatezza dell'importo stabilito dal Tribunale marocchino , si tratta di una circostanza che non può dirsi sopravvenuta e che non giustifica di per sé la richiesta di modifica , posto che trattasi di una condizione originaria e non successiva
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alla pronuncia stessa, che avrebbe quindi dovuto essere oggetto di eventuale impugnazione della sentenza. Ciò è tanto più vero, sol che si consideri che , in assenza di specifiche deduzioni della ricorrente sul punto, deve ritenersi che all'epoca del divorzio la famiglia già vivesse in Italia e non vi si sia trasferita successivamente, sicché
l'inadeguatezza dell'importo rispetto ai costi della vita in Europa non può ritenersi una circostanza sopravvenuta. Tanto si ricava sia dal fatto che entrambi i figli, nati rispettivamente nel 2008 e nel 2010, sono nati in Italia, sia dal fatto che nella sentenza marocchina si dà atto che il padre è stabilmente “salariato in Italia”, e infine dal fatto che la stessa ricorrente all'udienza del 23.11.2023, innanzi al Tribunale di Reggio
Emilia, dichiarava di essere in Italia da più di dieci anni.
Quanto poi al mancato esercizio del diritto di visita da parte del padre nei confronti dei figli, si osserva che la sentenza marocchina prevedeva che il padre potesse incontrare i figli solo nella giornata della domenica e senza pernotto, nella fascia oraria dalle 10.00 alle 18.00. è evidente quindi, che , nonostante il mancato esercizio del diritto di visita sia biasimabile, lo stesso, così come previsto, non ha alcuna incidenza diretta sull'assetto economico della famiglia.
Quanto infine al miglioramento delle condizioni economiche del resistente, lo stesso non è stato in alcun modo provato, ma, al contrario, dalla documentazione esibita dall'Agenzia dell'Entrate e dall'Inps , è risultato che mentre fino al 2021 il resistente era occupato, con retribuzione di circa 10.000 euro annui, da giugno 2022 al marzo 2024 ( periodo in cui la documentazione è stata esibita) risulta disoccupato con percezione della Naspi. Vi è stata quindi certamente, nel tempo dal 2021 al 2024, una diminuzione del reddito del resistente, ma anche una diminuzione rispetto al reddito dell'epoca del divorzio, posto che all'epoca del divorzio il resistente era “salariato in Italia” mentre attualmente è disoccupato.
In conclusione, la domanda della ricorrente deve essere rigettata per assenza di circostanze sopravvenute incidenti sugli aspetti economici.
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto della natura del giudizio e della contumacia del resistente, le spese di lite non sono ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: rigetta la domanda di parte ricorrente;
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spese di lite non ripetibili.
Così deciso in Mantova nella Camera di Consiglio del 23.1.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.Valeria Monti Dott.Giorgio Bertola
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