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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 27/11/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1484/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1484/2023 promossa da:
P. IVA ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa, nel presente giudizio, dall'avv. Marco Amatucci, elettivamente domiciliata in Arezzo, via Fulvio Croce n. 13, presso lo studio del suddetto difensore;
ATTRICE contro
(C.F.: , rappresentata e difesa, nel presente Controparte_1 C.F._1 giudizio, dall'avv. Lorenza Dordoni, elettivamente domiciliata in Piacenza, via Chiapponi n. 11, presso lo studio del suddetto difensore;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, che qui si intendono integralmente ritrascritti.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato con pedissequo decreto di fissazione d'udienza, ha convenuto in giudizio, dinnanzi al Tribunale Parte_1
Ordinario di Piacenza, chiedendo che: fosse accertato e dichiarato che sulla Controparte_1
strada insistente sul fondo censito al Catasto Terreni del Comune di AL (PC) al foglio 23, mappale 228, di proprietà della convenuta, a seguito del frazionamento di un'unica proprietà in più lotti, nell'ambito della procedura di concordato preventivo di CA s.r.l., si era costituito, in favore del compendio immobiliare di sua proprietà, un diritto di servitù di passaggio carrabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 1062 c.c.; fosse, di conseguenza, ordinato a
[...] di consentire il passaggio della clientela della società ricorrente su tale stradello al CP_1 fine di garantire l'uscita della stessa in direzione Parma;
fosse, quindi, disposta la condanna della convenuta al risarcimento dei danni derivanti dal ritardo rispetto alla preventivata apertura del punto vendita, ovvero alla revoca dell'autorizzazione all'apertura medesima, rilasciata dal
Comune di AL (PC). Deduceva che:
- era proprietaria di un complesso immobiliare, avente destinazione di grande struttura di vendita al dettaglio, sito nel Comune di AL (PC), via Roma n. 630 e via I Maggio nn. 2 ed 8, censito al locale Catasto Fabbricati al foglio 23, particelle 175, 288, 213, 17 sub. 3, ed al locale Catasto
Terreni al foglio 23, particella 32;
- acquisiva detto complesso all'asta a seguito di aggiudicazione formalizzata in data 10.02.2022 con atto a ministero Notaio dott. , nell'ambito della procedura di Persona_1 concordato preventivo della società CA s.r.l. , pendente innanzi al Parte_2
Tribunale di Roma, r.g. n. 24/2008;
- in forza di detto contratto, risultava aggiudicataria del “Lotto n. 1” del compendio immobiliare denominato “complesso AL”, a fronte del versamento di una somma pari ad € 2.460.672,00;
- il “complesso AL” costituiva, prima della apertura della procedura di concordato preventivo, una proprietà unica ed indivisa, nella quale la società CA s.r.l. aveva esercitato la propria attività di vendita al dettaglio di beni;
successivamente, nell'ambito della procedura competitiva esperita in detto concordato, il complesso de quo era stato frazionato in lotti, ceduti nella attuale consistenza alle odierne parti del giudizio;
- invero, risultava aggiudicataria del “Lotto n. 3”, costituito da una villa, da Controparte_1 una casa rurale e da un locale ad uso deposito;
2 - sull'immobile di sua proprietà, la società ricorrente svolgeva importanti lavori di adeguamento e di ristrutturazione, al fine di avviare una nuova attività commerciale con propria insegna;
- a seguito del previsto iter amministrativo, il Comune di AL rilasciava l'autorizzazione alla apertura del punto vendita, informando, però, che tale provvedimento Parte_1 era subordinato “alla trasmissione di una dichiarazione sottoscritta da parte della Parte_1
, per mezzo del proprio legale rappresentante, nella quale si impegna a farsi carico di
[...] eventuali interventi strutturali che si rendessero necessari per risolvere le criticità relativamente al traffico indotto su via Roma (via Emilia) in esito al previsto monitoraggio di 12 mesi”;
- la situazione di accesso al punto vendita della precedente proprietà, ossia di CA s.r.l., era così regolato: rispetto alla viabilità di ingresso, da un unico accesso posto su via Roma;
rispetto alla viabilità in uscita, da tre varchi rispettivamente posizionati: all'intersezione con via I
Maggio, via G. Di Vittorio, poi confluenti con via Roma (direzione Piacenza); all'intersezione con via Emilia (direzione Parma);
- le proprietà delle odierni parti in causa erano di fatto separate dalla via, censita al locale Catasto
Terreni al foglio 23, particelle 228 e 230, deputata al deflusso dei mezzi in uscita dal centro commerciale, che immetteva in via Emilia, direzione Parma;
- la società ricorrente era attualmente impossibilitata a garantire l'utilizzo di tale strada ai suoi clienti in quanto aveva chiuso un cancello (già esistente ed installato per Controparte_1 iniziativa di CA s.r.l.) posto al termine della particella 228, di sua proprietà;
- ogni tentativo di definizione bonaria della controversia, compreso il procedimento di mediazione obbligatoria, dava esito negativo.
1.1) Con memoria di costituzione e risposta depositata in data 03.11.2023, si costituiva in giudizio la quale contestava le deduzioni di parte ricorrente e chiedeva il Controparte_1 rigetto integrale delle domande proposte nei suoi confronti. Deduceva di non aver mai provveduto alla sostituzione della serratura del cancello che delimitava lo stradello di sua proprietà in confine con il complesso immobiliare ad uso commerciale di proprietà della società
e di non essere mai stata in possesso delle relative chiavi. Parte_1
Rappresentava che, al termine dello stradello in questione, appena prima dello sbocco sulla via
Emilia, era presente un'altra cancellata, le cui chiavi erano, invece, in suo possesso e che la relativa serratura non era mai stata cambiata. Sosteneva di non aver mai ricevuto né le raccomandate di messe in mora inviate dal procuratore della società ricorrente, né quella inviata
3 dall'Organismo di Mediazione presso l'Ordine degli Avvocati di Piacenza per l'avvio del procedimento di mediazione. Deduceva che lo stradello in questione costituiva l'unica possibilità di accesso/recesso alla/dalla pubblica via per tutto il complesso immobiliare di cui era titolare;
detta strada, pertanto, in ipotesi di accoglimento della domanda formulata da Parte_1
considerata la sua ridotta dimensione, che consentiva il transito di un solo veicolo per
[...] volta, avrebbe dovuto essere resa a senso unico alternato. Rappresentava che il suo comportamento non avrebbe potuto essere considerato la causa di eventuali pregiudizi subiti dalla società ricorrente in quanto, dalla documentazione da quest'ultima prodotta, risultava chiaramente che la stessa avrebbe già potuto aprire al pubblico il punto vendita (peraltro avvenuta nel mese di ottobre del 2023).
1.2) All'udienza del 14.11.2023, il G.I., a fronte della richiesta formulata dai procuratori delle parti, disponeva un rinvio al fine di permettere alle stesse di sperimentare la possibilità di una soluzione bonaria della controversia. Con ordinanza del 07.03.2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 05.03.2024 (trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), assegnava alle parti i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 281 duodecies, comma 4, c.p.c.. Con ordinanza del 17.04.2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16.04.2024 (anch'essa trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), ritenutane l'opportunità, fissava udienza di comparizione personale delle parti dinnanzi a sé per interrogarle liberamente e tentarne la conciliazione. Con successiva ordinanza del 18.06.2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17.06.2024, preso atto del mancato raggiungimento di un accordo, rilevato che “le difese delle parti evidenziano che la domanda non
è di pronta soluzione ed escludono un'istruzione “non complessa” ai sensi dell'art. 281 decies
c.p.c., in considerazione delle richieste istruttorie sia di prove orali, che di CTU, formulate dalle stesse”, disponeva la trasformazione del procedimento da rito semplificato di cognizione a rito ordinario, rinviando all'udienza del 17.09.2024 per il prosieguo del giudizio ed assegnando alle parti i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c.. All'udienza del
17.09.2024, disponeva consulenza tecnica d'ufficio, nominando, quale CTU, il geom.
[...]
il quale assumeva l'incarico, prestando giuramento di rito, all'udienza del 29.10.2024 e Per_2 depositava il proprio elaborato definitivo in data 10.06.2025. Alla successiva udienza del
24.06.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di rimessione della causa in decisione per il giorno 04.11.2025, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c.. Con
4 ordinanza del 05.11.2025, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 04.11.2025
(trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), tratteneva, infine, la causa in decisione.
2) La società ha introdotto il presente giudizio, avente natura di actio Parte_1 confessoria servitutis ex art. 1079 c.c., relativamente al diritto di passaggio, in favore dei fondi di sua proprietà, sullo stradello censito al Catasto Terreni del Comune di AL (PC) al foglio 23, mappale 228 e mappale 230, di proprietà di chiedendo l'accertamento della Controparte_1 sua esistenza per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c..
Com'è noto, ai sensi dell'art. 1062 c.c., “la destinazione del padre di famiglia ha luogo quando consta, mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù”. Il secondo comma dell'art. 1062 c.c. stabilisce, poi, che, se i due fondi hanno cessato di appartenere allo stesso proprietario senza alcuna disposizione relativa alla servitù, questa s'intende stabilita attivamente e passivamente a favore o sopra ciascuno dei due fondi separati.
In virtù di quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, dunque, affinché una servitù possa essere costituita per destinazione del padre di famiglia occorre: a) che i fondi, appartenuti in origine allo stesso proprietario, siano da lui posti in una situazione di oggettiva subordinazione o di servizio, l'uno rispetto all'altro, atti ad integrare di fatto il contenuto di una servitù prediale;
b) che tale situazione persista o perduri nel momento in cui i due fondi cessano di appartenere al medesimo proprietario;
c) l'esistenza di opere visibili e permanenti evidenzianti, in termini inequivoci, la relazione di asservimento (cfr. Cass. civ., n. 14292/2017); d) l'assenza di volontà contrari al perdurare della relazione di sottoposizione di un fondo nei confronti dell'altro (cfr.
Cass. civ., n. 3389/2009; Cass. civ., n. 16842/2009).
Il presupposto della effettiva situazione di asservimento di un fondo all'altro, richiesto dall'art. 1062 c.c. per la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, deve essere accertato attraverso la ricostruzione dello stato dei luoghi esistente nel momento in cui, per effetto dell'alienazione di uno di essi o di entrambi, i due fondi hanno cessato di appartenere al medesimo proprietario (cfr. Cass. civ., n. 10662/2015; Cass. civ., n. 17380/2023); dunque, la mancanza di interclusione del fondo preteso dominante non costituisce elemento ostativo al riconoscimento della servitù per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c. in quanto la
5 sua costituzione avviene nel momento in cui i fondi, dominante e servente, hanno cessato di appartenere allo stesso proprietario, ed è a quel momento che occorre fare riferimento ai fini dell'accertamento giudiziale, con la conseguenza che i successivi mutamenti dello stato dei luoghi risultano irrilevanti (cfr. Cass. civ., n. 32684/2019).
Quanto al requisito dell'apparenza, poi, è necessario che questa sussista al momento della separazione, in modo da consentire all'acquirente di tenerne conto per la scelta dell'acquisto e delle relative condizioni dell'affare, mentre non è necessaria, ai fini dell'opponibilità del diritto ai successivi acquirenti del fondo, la permanenza di tale requisito anche successivamente al momento della separazione (cfr. Cass. civ., n. 40824/2021; conf. Cass. civ., n. 4214/2014).
Ebbene, nel caso di specie, giova, in primo luogo, considerare quanto rilevato dal nominato CTU, geom. nella perizia definitiva dallo stesso depositata in data 10.06.2025. Persona_2
L'Ausiliare del Giudice ha, in prima battuta, provveduto a ricostruire lo stato dei luoghi, riferendo che: “Attualmente esistono due lotti separati, uno di proprietà della convenuta sig.ra
(lotto n. 1, evidenziato in colore magenta nella allegata mappa catastale – Controparte_1 all. 1) e uno di proprietà dell'attrice soc. (lotto n. 2, evidenziato in Parte_1 colore giallo nella allegata mappa catastale – all. 1). LOTTO N. 1 (MENEGHELLI) Pervenuto alla sig.ra con atto rep. 347/274 del 15/02/2021 per acquisto CP_1 Parte_3 della procedura di concordato preventivo n. 24/2008 della società CASAMERCATO – S.R.L. IN
LIQUIDAZIONE […] Come anche riportato nella suddetta perizia, al suddetto locale si accede da via Emilia/via Roma attraverso una strada carrabile interna alla proprietà stessa (stradello oggetto di causa). Sia nella perizia, sia nell'atto di provenienza non viene specificatamente citata alcuna servitù di passaggio su tale strada. Nell'atto di provenienza viene, inoltre, precisato: “Il trasferimento in oggetto comprende tutte le accessioni, dipendenze, pertinenze e viene fatta a corpo e non a misura” […] LOTTO N. 2 ( ) Pervenuto alla soc. Parte_1 [...] con atto Notaio rep. 11390/7744 del 10/02/2022 Parte_1 Persona_1 per acquisto dalla società CASAMERCATO – S.R.L. IN LIQUIDAZIONE […] Sia nella perizia, sia nell'atto di provenienza non viene specificatamente citato alcun diritto di passaggio sullo stradello oggetto di causa. Nell'atto di provenienza viene inoltre precisato: “Quanto in oggetto si vende e si acquista a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, come visto ed accettato dalla parte acquirente, con gli inerenti diritti, accessori e pertinenze e con la comproprietà delle parti comuni come per legge””. Ha anche precisato che: “I due lotti di fatto
6 confinano con lo stradello oggetto di causa (evidenziato con tratteggio blu su sfondo colore magenta nell'allegata mappa catastale – all. 1), che insiste però esclusivamente sui mappali 228
e 230 di proprietà e che rappresenta l'unico accesso alla stessa proprietà. Alla CP_1 proprietà dell'attrice si accede invece direttamente da via Emilia/via Roma mediante un ampio ingresso frontale (utilizzato solo per l'entrata). Per l'uscita oggi viene usato esclusivamente il cancello carrabile prospiciente via Primo Maggio (che poi sbocca su via Emilia/via Roma). In passato veniva utilizzato anche lo stradello oggetto di causa come seconda uscita. Verso il suddetto stradello: la proprietà risulta interamente delimitata con muretto e Parte_1 sovrastante cancellata in ferro (foto n. 2) e presenta, in fondo allo stesso (nella parte opposta alla via Emilia/via Roma), indicativamente di fronte al fabbricato residenziale un CP_1 cancello carrabile della larghezza di circa mt. 10 che permette l'accesso allo stradello (foto n.
1); la proprietà risulta in parte delimitata con muretto e sovrastante rete metallica CP_1 plastificata (zona del fabbricato e della piscina) (foto n. 4) e in parte non delimitata (foto n. 3 e
4); la parte delimitata presenta un cancello pedonale e due cancelli carrabili che permettono
l'accesso allo stradello”.
Il CTU ha, quindi, accertato che, in origine, i due lotti facevano parte di un'unica proprietà intestata a CA s.r.l. in liquidazione e, inoltre, che: “Sulla base di quanto riferito al sottoscritto durante gli incontri con i CTP, lo stradello oggetto di causa veniva utilizzato originariamente (quando la proprietà era unica): per l'accesso ai fabbricati residenziali da Via
Emilia/Via Roma;
come corsia di uscita delle macchine dall'area commerciale (in senso unico direzione Parma), accedendo allo stradello dal cancello carrabile posizionato in fondo allo stesso, lato opposto a Via Emilia/Via Roma (foto n. 1 e 2); per passaggio diretto dall'area commerciale a quella residenziale (senza ovviamente fare il giro lungo e passare per via
Emilia/via Roma), sempre attraverso il suddetto cancello carrabile posizionato in fondo allo stradello, lato opposto a via Emilia/via Roma (foto n. 1 e 2)”.
Tanto chiarito, vi è da ritenere che, nel caso di specie, la società attrice ha fornito la prova del ricorrere di tutti i presupposti richiesti dall'art. 1062 c.c., ossia:
1. l'appartenenza all'origine dei fondi poi divisi ad un unico proprietario;
costituisce, infatti, una circostanza pacifica e, comunque, ampiamente dimostrata dalla documentazione agli atti e dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, che i fondi, attualmente di proprietà delle parti in causa, appartenevano originariamente alla società CA s.r.l., costituivano un unico
7 compendio immobiliare e la loro separazione è avvenuta a seguito delle vendite disposte nell'ambito della procedura di concordato preventivo pendente innanzi al Tribunale di Roma, r.g.
n. 24/2008;
2. la sussistenza all'origine di una situazione di fatto creata dall'unico proprietario di asservimento di un fondo all'altro; ciò in quanto, come emerge dall'esame della documentazione fotografica agli atti e come accertato dall'Ausiliare del Giudice, la circostanza che lo stradello oggetto di causa servisse, anche in passato, come ulteriore uscita dal centro commerciale di CA
s.r.l. emerge chiaramente tanto dalla presenza di un cancello di circa 10 metri di larghezza sul confine tra il mappale 213 (ora di proprietà di ed il mappale 230 (ora Parte_1 di proprietà di , inequivocabilmente destinato a consentire il deflusso dei Controparte_1 veicoli dal parcheggio del punto vendita attraverso lo stradello medesimo, quanto dalla presenza di un cartello di notevoli dimensioni con la scritta "Uscita direzione Parma" e la relativa segnaletica orizzontale sul piazzale del centro commerciale, quanto, ancora, dalla stessa conformazione fisica dei luoghi, con il parcheggio del centro commerciale che si affaccia sullo stradello attraverso il cancello carrabile;
3. l'insussistenza, al momento della divisione, di una volontà contraria alla permanenza della servitù; da questo punto di vista, in entrambi i rogiti notarili, si precisa che i beni vengono alienati con tutte le accessioni, dipendenze e pertinenze;
in essi, quindi, non vi è alcuna clausola che escluda la servitù;
4. l'esistenza di opere visibili e permanenti destinate all'esercizio della servitù; lo stradello asfaltato che attraversa le particelle 228 e 230 conferisce apparenza alla servitù in oggetto, così come la presenza: di un cartello segnaletico di grandi dimensioni, collocato nella attuale proprietà di che indica l'uscita in direzione Parma;
di segnaletica direzionale;
di Parte_1 Parte_1 un cancello di 10 metri di lunghezza.
Alla luce delle argomentazioni sopra esposte, vi è da ritenere che la domanda di parte attrice debba trovare accoglimento, essendo accertato che i fondi siti nel Comune di AL (PC), censiti al locale Catasto Terreni al foglio 23, mappale 228 e mappale 230, di proprietà di
[...]
sono gravati da servitù di passaggio, costituita per destinazione del padre di famiglia, CP_1 con riferimento allo stradello che su tali fondi insiste, a favore del fondo, sempre sito nel Comune di AL, censito al locale Catasto Terreni al foglio 23, mappale 213, di proprietà di
[...]
e agli altri immobili di proprietà di quest'ultima. Parte_1
8 Ciò statuito, giova ancora svolgere le seguenti considerazioni riguardo alla consulenza tecnica d'ufficio e, in particolare, a quanto accertato dal CTU in risposta al quarto quesito.
Il geom. a riguardo, ha rilevato che: “Il sottoscritto ritiene che l'uso Persona_2 contemporaneo dell'intero stradello asfaltato per il transito residenziale e per il CP_1 transito commerciale sia complesso perché comporta le seguenti Parte_1 problematiche: 1) l'accesso allo stradello (che ha una lunghezza di circa ml. 240) dall'area commerciale avviene tramite l'apertura carrabile esistente posizionata però in fondo allo stesso
(lato opposto a via Emilia/via Roma); l'autovettura in entrata dovrebbe aspettare CP_1 all'ingresso dello stradello (dove due autovetture affiancate ci stanno ma al limite e dove la presenza della pianta ad alto fusto limita la visibilità creando quindi possibili situazioni di pericolo) l'uscita di una o più autovetture che provengono dall'area commerciale (si potrebbe formare in alcuni momenti anche una coda di autovetture in uscita); se invece l'autovettura imbocca lo stradello in quanto momentaneamente libero, prima che arrivi in fondo CP_1 allo stesso (ml. 240) potrebbero comunque uscire autovetture dall'area commerciale;
questo incrocio di autovetture, come già indicato in precedenza, obbligherebbe una delle due autovetture a scendere con le ruote dall'asfalto dello stradello sul verde e/o sulla banchina
2) il transito sullo stradello di veicoli che escono dal centro commerciale è CP_1 certamente penalizzante per la “privacy” della proprietà residenziale inoltre nella CP_1 stessa (una parte della proprietà è delimitata, ma una parte no) potrebbero transitare anche pedoni, che si potrebbero trovare a contatto con i veicoli in uscita dall'area commerciale;
3) le spese di manutenzione dell'asfalto dello stradello andrebbero suddivise fra le due proprietà con percentuali differenti, in quanto l'utilizzo da parte delle autovetture del centro commerciale è sicuramente superiore rispetto a quello delle autovetture 4) il cancello carrabile CP_1
d'uscita su via Emilia/via Roma è attualmente collegato al contatore anche il CP_1 consumo di energia elettrica (seppure minimo) e la manutenzione (o eventuale sostituzione) del cancello andrebbero suddivise in percentuali diverse;
5) il cancello carrabile d'uscita su via
Emilia/via Roma durante l'orario di apertura del centro commerciale deve necessariamente rimanere aperto (è difficilmente ipotizzabile che venga aperto e chiuso ogni volta che esce una macchina dal centro commerciale) e di conseguenza parte della proprietà CP_1 rimarrebbe sempre aperta;
6) risulta difficile attribuire delle responsabilità in caso di urto/tamponamento/danni (essendo lo stradello insistente solo sulla proprietà . CP_1
9 L'eventuale attivazione della servitù sull'intero stradello oggetto di causa, così come si presenta
e senza apportare alcuna modifica, per tutte le problematiche in precedenza esposte e non essendo stata riportata specificatamente nell'atto di provenienza a parere del CP_1 sottoscritto comporta un deprezzamento della proprietà residenziale (anche se CP_1 acquistata con asta giudiziaria), che in tal caso dovrebbe essere valutato e preso in considerazione”.
In primo luogo, tali considerazioni non sono contrarie all'accertamento della richiesta servitù in quanto si concentrano esclusivamente sulle modalità di esercizio della stessa. In seconda battuta,
l'Ausiliare del Giudice ha proposto soluzioni tecniche che ne confermano la fattibilità, laddove ha fatto chiaramente intendere che la carreggiata, interessando anche la parte non asfaltata, ha una larghezza sufficiente a consentire lo scambio di vetture nelle due direzioni (con ciò smentendo la tesi sostenuta da parte convenuta). Invero, quanto proprio alla fattibilità dell'esercizio di servitù in oggetto (e delle soluzioni proposte per la sua attivazione), vi è da rilevare che le valutazioni compiute dal CTU non sono del tutto condivisibili.
Da un lato, il geom. concentra la sua attenzione esclusivamente sull'ipotesi Persona_2
(certamente più problematica) di veicoli provenienti da direzione Parma che, dovendo svoltare a sinistra per accedere alla proprietà di si troverebbero costretti ad attraversare Controparte_1 la carreggiata opposta, sostare temporaneamente in mezzo alla strada, confliggere con il traffico in uscita dal centro commerciale. Tuttavia, il CTU omette di considerare che la medesima problematica non sussiste per i veicoli provenienti dalla direzione Piacenza/AL, i quali possono accedere al compendio della convenuta mediante una semplice e sicura svolta a destra, analoga a qualsiasi altro accesso privato lungo la viabilità statale. Tale omissione è, invero, rilevante considerando che: la maggior parte del traffico diretto alla proprietà di
[...] proviene verosimilmente dalla direzione Piacenza/AL, essendo questa la CP_1 direzione del centro abitato principale più vicino;
in ipotesi di traffico proveniente da Parma, la problematica si riduce a fronte del modesto flusso di veicoli in uscita dal centro commerciale. A riguardo, il CTP di parte attrice, con un'analisi condivisibile, ha quantificato il traffico effettivo sullo stradello in termini assolutamente ridotti: “Da tali dati si ricava nell'ipotesi che la
[...]
aumenti il fatturato del 30% (previsione ottimistica) e che nel fine settimana si Parte_1 ottenga un ulteriore incremento del 100% del fatturato [...] risulterebbero in transito su detta strada n. 4 (quattro) auto/h [...] Nel caso in cui l'aumento ipotizzato non si verificasse, o
10 avvenisse in maniera ridotta, il transito si ridurrebbe a 2 (due) vetture/h, inferiore a quello che si verifica in un condominio di piccole dimensioni”.
Dall'altro lato, giova evidenziare che la mancata menzione di pesi negli atti di acquisto è giuridicamente irrilevante in quanto la servitù per destinazione del padre di famiglia si costituisce ope legis al momento della separazione dei fondi quando ricorrano i presupposti di fatto, indipendentemente da qualsiasi menzione negli atti successivi.
Infine, quanto all'accenno operato dal CTU sul punto, l'attivazione della servitù de qua non può avere ad oggetto, quale parametro di riferimento, anche quello dell'eventuale deprezzamento del bene, considerato che: la convenuta non ha formulato, né nella memoria di costituzione in giudizio, né nei termini di legge, alcuna richiesta volta ad ottenere la corresponsione di un'indennità o richiesta di valutazione del deprezzamento del bene;
in ogni caso, nel caso di servitù costituita per destinazione del padre di famiglia, l'automatica costituzione del diritto non comporta, di regola, il riconoscimento di un'indennità poiché la situazione di asservimento è preesistente alla divisione dei fondi e si presume che di essa si sia tenuto conto nella determinazione del prezzo di acquisto (invero, l'art. 1032 c.c., che, come noto, stabilisce: “la sentenza stabilisce le modalità della servitù e determina l'indennità dovuta”, è applicabile esclusivamente alle servitù coattive ma non nell'ambito delle servitù per destinazione del padre di famiglia).
2.1) Per quanto riguarda, poi, la domanda di condanna di alla rimozione di Controparte_1 ogni impedimento all'esercizio della servitù, occorre dare atto che quest'ultima non ha negato di aver chiuso a chiave il cancello insistente sullo stradello oggetto di causa, sito all'imbocco della
S.S. 9 via Emilia, così legittimamente chiudendo i fondi di sua proprietà.
Tuttavia, ai sensi dell'art. 1064 c.c., se il fondo servente viene chiuso, il proprietario deve lasciarne libero e comodo l'ingresso a chi ha un diritto di servitù che renda necessario il passaggio per il fondo stesso.
Dunque, nel caso di specie, pur essendo legittima la decisione del proprietario del fondo servente di chiudere l'accesso ai propri fondi, deve essere condannata a garantire Controparte_1
l'apertura del suddetto cancello durante gli orari di apertura del centro commerciale al fine di permettere al proprietario del fondo dominante di esercitare la servitù di passo carraio esistente e ad attuare le condizioni di utilizzo previste nella prima ipotesi di definizione del contenzioso riportata alla pagina 12 dell'elaborato del CTU, geom. depositato in data Persona_2
11 10.06.2025, con esclusione delle altre ipotesi.
3) Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
3.1) Per quanto riguarda, invece, le spese della CTU, le stesse vanno poste, in via definitiva, a carico solidale delle parti.
E', infatti, consolidato in giurisprudenza il principio che la consulenza tecnica d'ufficio sia strutturata essenzialmente quale ausilio fornito al giudice da un suo collaboratore esterno all'ordine giudiziario, piuttosto che quale mezzo di prova in senso proprio e, così, costituisce un atto necessario del processo che l'ausiliare compie nell'interesse generale superiore della giustizia e, correlativamente, nell'interesse comune delle parti. Da ciò discende necessariamente che il regime sull'onere delle spese sostenute dal consulente tecnico per l'espletamento dell'incarico, e sull'obbligo del relativo pagamento, debba prescindere sia dalla disciplina sul riparto delle spese tra le parti che dal regolamento finale delle stesse, che deve avvenire sulla base del principio di soccombenza (ex multiis: Cass., n. 6199/1996; Cass., n. 20314/2006; Cass., n.
23586/2008).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1. accerta e dichiara che i fondi siti nel Comune di AL (PC), censiti al locale Catasto
Terreni al foglio 23, mappale 228 e mappale 230, di proprietà di sono Controparte_1 gravati da servitù di passaggio carraio, costituita per destinazione del padre di famiglia, con riferimento alla stradello che su tali fondi insiste, a favore del fondo, sempre sito nel Comune di AL (PC), censito al locale Catasto Terreni al foglio 23, mappale 213, di proprietà di e agli altri immobili di titolarità di quest'ultima, siti nel Comune di Parte_1
AL (PC), via Roma n. 630 e via I Maggio nn. 2 ed 8, censiti al locale Catasto Fabbricati al foglio 23, particelle 175, 288 e 17 sub. 3, ed al locale Catasto Terreni al foglio 23, particella
32;
2. condanna a garantire l'apertura del cancello insistente sullo stradello di Controparte_1 cui al precedente punto 1), sito all'imbocco della S.S. 9 via Emilia, durante gli orari di apertura del centro commerciale e ad attuare le condizioni di utilizzo previste nella prima ipotesi di definizione del contenzioso riportata alla pagina 12 dell'elaborato del CTU, geom.
depositato in data 10.06.2025, con esclusione delle altre ipotesi;
Persona_2
12
3. condanna parte convenuta a corrispondere a parte attrice le spese da quest'ultima sostenute per il presente giudizio che, in considerazione del valore della causa e dell'attività ivi posta in essere, si liquidano in € 5.260,00, oltre 15% rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa alle rispettive aliquote di legge;
4. pone definitivamente le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico delle parti, in solido tra loro.
Piacenza, 27.11.2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Ghisolfi
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1484/2023 promossa da:
P. IVA ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa, nel presente giudizio, dall'avv. Marco Amatucci, elettivamente domiciliata in Arezzo, via Fulvio Croce n. 13, presso lo studio del suddetto difensore;
ATTRICE contro
(C.F.: , rappresentata e difesa, nel presente Controparte_1 C.F._1 giudizio, dall'avv. Lorenza Dordoni, elettivamente domiciliata in Piacenza, via Chiapponi n. 11, presso lo studio del suddetto difensore;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, che qui si intendono integralmente ritrascritti.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato con pedissequo decreto di fissazione d'udienza, ha convenuto in giudizio, dinnanzi al Tribunale Parte_1
Ordinario di Piacenza, chiedendo che: fosse accertato e dichiarato che sulla Controparte_1
strada insistente sul fondo censito al Catasto Terreni del Comune di AL (PC) al foglio 23, mappale 228, di proprietà della convenuta, a seguito del frazionamento di un'unica proprietà in più lotti, nell'ambito della procedura di concordato preventivo di CA s.r.l., si era costituito, in favore del compendio immobiliare di sua proprietà, un diritto di servitù di passaggio carrabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 1062 c.c.; fosse, di conseguenza, ordinato a
[...] di consentire il passaggio della clientela della società ricorrente su tale stradello al CP_1 fine di garantire l'uscita della stessa in direzione Parma;
fosse, quindi, disposta la condanna della convenuta al risarcimento dei danni derivanti dal ritardo rispetto alla preventivata apertura del punto vendita, ovvero alla revoca dell'autorizzazione all'apertura medesima, rilasciata dal
Comune di AL (PC). Deduceva che:
- era proprietaria di un complesso immobiliare, avente destinazione di grande struttura di vendita al dettaglio, sito nel Comune di AL (PC), via Roma n. 630 e via I Maggio nn. 2 ed 8, censito al locale Catasto Fabbricati al foglio 23, particelle 175, 288, 213, 17 sub. 3, ed al locale Catasto
Terreni al foglio 23, particella 32;
- acquisiva detto complesso all'asta a seguito di aggiudicazione formalizzata in data 10.02.2022 con atto a ministero Notaio dott. , nell'ambito della procedura di Persona_1 concordato preventivo della società CA s.r.l. , pendente innanzi al Parte_2
Tribunale di Roma, r.g. n. 24/2008;
- in forza di detto contratto, risultava aggiudicataria del “Lotto n. 1” del compendio immobiliare denominato “complesso AL”, a fronte del versamento di una somma pari ad € 2.460.672,00;
- il “complesso AL” costituiva, prima della apertura della procedura di concordato preventivo, una proprietà unica ed indivisa, nella quale la società CA s.r.l. aveva esercitato la propria attività di vendita al dettaglio di beni;
successivamente, nell'ambito della procedura competitiva esperita in detto concordato, il complesso de quo era stato frazionato in lotti, ceduti nella attuale consistenza alle odierne parti del giudizio;
- invero, risultava aggiudicataria del “Lotto n. 3”, costituito da una villa, da Controparte_1 una casa rurale e da un locale ad uso deposito;
2 - sull'immobile di sua proprietà, la società ricorrente svolgeva importanti lavori di adeguamento e di ristrutturazione, al fine di avviare una nuova attività commerciale con propria insegna;
- a seguito del previsto iter amministrativo, il Comune di AL rilasciava l'autorizzazione alla apertura del punto vendita, informando, però, che tale provvedimento Parte_1 era subordinato “alla trasmissione di una dichiarazione sottoscritta da parte della Parte_1
, per mezzo del proprio legale rappresentante, nella quale si impegna a farsi carico di
[...] eventuali interventi strutturali che si rendessero necessari per risolvere le criticità relativamente al traffico indotto su via Roma (via Emilia) in esito al previsto monitoraggio di 12 mesi”;
- la situazione di accesso al punto vendita della precedente proprietà, ossia di CA s.r.l., era così regolato: rispetto alla viabilità di ingresso, da un unico accesso posto su via Roma;
rispetto alla viabilità in uscita, da tre varchi rispettivamente posizionati: all'intersezione con via I
Maggio, via G. Di Vittorio, poi confluenti con via Roma (direzione Piacenza); all'intersezione con via Emilia (direzione Parma);
- le proprietà delle odierni parti in causa erano di fatto separate dalla via, censita al locale Catasto
Terreni al foglio 23, particelle 228 e 230, deputata al deflusso dei mezzi in uscita dal centro commerciale, che immetteva in via Emilia, direzione Parma;
- la società ricorrente era attualmente impossibilitata a garantire l'utilizzo di tale strada ai suoi clienti in quanto aveva chiuso un cancello (già esistente ed installato per Controparte_1 iniziativa di CA s.r.l.) posto al termine della particella 228, di sua proprietà;
- ogni tentativo di definizione bonaria della controversia, compreso il procedimento di mediazione obbligatoria, dava esito negativo.
1.1) Con memoria di costituzione e risposta depositata in data 03.11.2023, si costituiva in giudizio la quale contestava le deduzioni di parte ricorrente e chiedeva il Controparte_1 rigetto integrale delle domande proposte nei suoi confronti. Deduceva di non aver mai provveduto alla sostituzione della serratura del cancello che delimitava lo stradello di sua proprietà in confine con il complesso immobiliare ad uso commerciale di proprietà della società
e di non essere mai stata in possesso delle relative chiavi. Parte_1
Rappresentava che, al termine dello stradello in questione, appena prima dello sbocco sulla via
Emilia, era presente un'altra cancellata, le cui chiavi erano, invece, in suo possesso e che la relativa serratura non era mai stata cambiata. Sosteneva di non aver mai ricevuto né le raccomandate di messe in mora inviate dal procuratore della società ricorrente, né quella inviata
3 dall'Organismo di Mediazione presso l'Ordine degli Avvocati di Piacenza per l'avvio del procedimento di mediazione. Deduceva che lo stradello in questione costituiva l'unica possibilità di accesso/recesso alla/dalla pubblica via per tutto il complesso immobiliare di cui era titolare;
detta strada, pertanto, in ipotesi di accoglimento della domanda formulata da Parte_1
considerata la sua ridotta dimensione, che consentiva il transito di un solo veicolo per
[...] volta, avrebbe dovuto essere resa a senso unico alternato. Rappresentava che il suo comportamento non avrebbe potuto essere considerato la causa di eventuali pregiudizi subiti dalla società ricorrente in quanto, dalla documentazione da quest'ultima prodotta, risultava chiaramente che la stessa avrebbe già potuto aprire al pubblico il punto vendita (peraltro avvenuta nel mese di ottobre del 2023).
1.2) All'udienza del 14.11.2023, il G.I., a fronte della richiesta formulata dai procuratori delle parti, disponeva un rinvio al fine di permettere alle stesse di sperimentare la possibilità di una soluzione bonaria della controversia. Con ordinanza del 07.03.2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 05.03.2024 (trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), assegnava alle parti i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 281 duodecies, comma 4, c.p.c.. Con ordinanza del 17.04.2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16.04.2024 (anch'essa trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), ritenutane l'opportunità, fissava udienza di comparizione personale delle parti dinnanzi a sé per interrogarle liberamente e tentarne la conciliazione. Con successiva ordinanza del 18.06.2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17.06.2024, preso atto del mancato raggiungimento di un accordo, rilevato che “le difese delle parti evidenziano che la domanda non
è di pronta soluzione ed escludono un'istruzione “non complessa” ai sensi dell'art. 281 decies
c.p.c., in considerazione delle richieste istruttorie sia di prove orali, che di CTU, formulate dalle stesse”, disponeva la trasformazione del procedimento da rito semplificato di cognizione a rito ordinario, rinviando all'udienza del 17.09.2024 per il prosieguo del giudizio ed assegnando alle parti i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c.. All'udienza del
17.09.2024, disponeva consulenza tecnica d'ufficio, nominando, quale CTU, il geom.
[...]
il quale assumeva l'incarico, prestando giuramento di rito, all'udienza del 29.10.2024 e Per_2 depositava il proprio elaborato definitivo in data 10.06.2025. Alla successiva udienza del
24.06.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di rimessione della causa in decisione per il giorno 04.11.2025, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c.. Con
4 ordinanza del 05.11.2025, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 04.11.2025
(trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), tratteneva, infine, la causa in decisione.
2) La società ha introdotto il presente giudizio, avente natura di actio Parte_1 confessoria servitutis ex art. 1079 c.c., relativamente al diritto di passaggio, in favore dei fondi di sua proprietà, sullo stradello censito al Catasto Terreni del Comune di AL (PC) al foglio 23, mappale 228 e mappale 230, di proprietà di chiedendo l'accertamento della Controparte_1 sua esistenza per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c..
Com'è noto, ai sensi dell'art. 1062 c.c., “la destinazione del padre di famiglia ha luogo quando consta, mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù”. Il secondo comma dell'art. 1062 c.c. stabilisce, poi, che, se i due fondi hanno cessato di appartenere allo stesso proprietario senza alcuna disposizione relativa alla servitù, questa s'intende stabilita attivamente e passivamente a favore o sopra ciascuno dei due fondi separati.
In virtù di quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, dunque, affinché una servitù possa essere costituita per destinazione del padre di famiglia occorre: a) che i fondi, appartenuti in origine allo stesso proprietario, siano da lui posti in una situazione di oggettiva subordinazione o di servizio, l'uno rispetto all'altro, atti ad integrare di fatto il contenuto di una servitù prediale;
b) che tale situazione persista o perduri nel momento in cui i due fondi cessano di appartenere al medesimo proprietario;
c) l'esistenza di opere visibili e permanenti evidenzianti, in termini inequivoci, la relazione di asservimento (cfr. Cass. civ., n. 14292/2017); d) l'assenza di volontà contrari al perdurare della relazione di sottoposizione di un fondo nei confronti dell'altro (cfr.
Cass. civ., n. 3389/2009; Cass. civ., n. 16842/2009).
Il presupposto della effettiva situazione di asservimento di un fondo all'altro, richiesto dall'art. 1062 c.c. per la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, deve essere accertato attraverso la ricostruzione dello stato dei luoghi esistente nel momento in cui, per effetto dell'alienazione di uno di essi o di entrambi, i due fondi hanno cessato di appartenere al medesimo proprietario (cfr. Cass. civ., n. 10662/2015; Cass. civ., n. 17380/2023); dunque, la mancanza di interclusione del fondo preteso dominante non costituisce elemento ostativo al riconoscimento della servitù per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c. in quanto la
5 sua costituzione avviene nel momento in cui i fondi, dominante e servente, hanno cessato di appartenere allo stesso proprietario, ed è a quel momento che occorre fare riferimento ai fini dell'accertamento giudiziale, con la conseguenza che i successivi mutamenti dello stato dei luoghi risultano irrilevanti (cfr. Cass. civ., n. 32684/2019).
Quanto al requisito dell'apparenza, poi, è necessario che questa sussista al momento della separazione, in modo da consentire all'acquirente di tenerne conto per la scelta dell'acquisto e delle relative condizioni dell'affare, mentre non è necessaria, ai fini dell'opponibilità del diritto ai successivi acquirenti del fondo, la permanenza di tale requisito anche successivamente al momento della separazione (cfr. Cass. civ., n. 40824/2021; conf. Cass. civ., n. 4214/2014).
Ebbene, nel caso di specie, giova, in primo luogo, considerare quanto rilevato dal nominato CTU, geom. nella perizia definitiva dallo stesso depositata in data 10.06.2025. Persona_2
L'Ausiliare del Giudice ha, in prima battuta, provveduto a ricostruire lo stato dei luoghi, riferendo che: “Attualmente esistono due lotti separati, uno di proprietà della convenuta sig.ra
(lotto n. 1, evidenziato in colore magenta nella allegata mappa catastale – Controparte_1 all. 1) e uno di proprietà dell'attrice soc. (lotto n. 2, evidenziato in Parte_1 colore giallo nella allegata mappa catastale – all. 1). LOTTO N. 1 (MENEGHELLI) Pervenuto alla sig.ra con atto rep. 347/274 del 15/02/2021 per acquisto CP_1 Parte_3 della procedura di concordato preventivo n. 24/2008 della società CASAMERCATO – S.R.L. IN
LIQUIDAZIONE […] Come anche riportato nella suddetta perizia, al suddetto locale si accede da via Emilia/via Roma attraverso una strada carrabile interna alla proprietà stessa (stradello oggetto di causa). Sia nella perizia, sia nell'atto di provenienza non viene specificatamente citata alcuna servitù di passaggio su tale strada. Nell'atto di provenienza viene, inoltre, precisato: “Il trasferimento in oggetto comprende tutte le accessioni, dipendenze, pertinenze e viene fatta a corpo e non a misura” […] LOTTO N. 2 ( ) Pervenuto alla soc. Parte_1 [...] con atto Notaio rep. 11390/7744 del 10/02/2022 Parte_1 Persona_1 per acquisto dalla società CASAMERCATO – S.R.L. IN LIQUIDAZIONE […] Sia nella perizia, sia nell'atto di provenienza non viene specificatamente citato alcun diritto di passaggio sullo stradello oggetto di causa. Nell'atto di provenienza viene inoltre precisato: “Quanto in oggetto si vende e si acquista a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, come visto ed accettato dalla parte acquirente, con gli inerenti diritti, accessori e pertinenze e con la comproprietà delle parti comuni come per legge””. Ha anche precisato che: “I due lotti di fatto
6 confinano con lo stradello oggetto di causa (evidenziato con tratteggio blu su sfondo colore magenta nell'allegata mappa catastale – all. 1), che insiste però esclusivamente sui mappali 228
e 230 di proprietà e che rappresenta l'unico accesso alla stessa proprietà. Alla CP_1 proprietà dell'attrice si accede invece direttamente da via Emilia/via Roma mediante un ampio ingresso frontale (utilizzato solo per l'entrata). Per l'uscita oggi viene usato esclusivamente il cancello carrabile prospiciente via Primo Maggio (che poi sbocca su via Emilia/via Roma). In passato veniva utilizzato anche lo stradello oggetto di causa come seconda uscita. Verso il suddetto stradello: la proprietà risulta interamente delimitata con muretto e Parte_1 sovrastante cancellata in ferro (foto n. 2) e presenta, in fondo allo stesso (nella parte opposta alla via Emilia/via Roma), indicativamente di fronte al fabbricato residenziale un CP_1 cancello carrabile della larghezza di circa mt. 10 che permette l'accesso allo stradello (foto n.
1); la proprietà risulta in parte delimitata con muretto e sovrastante rete metallica CP_1 plastificata (zona del fabbricato e della piscina) (foto n. 4) e in parte non delimitata (foto n. 3 e
4); la parte delimitata presenta un cancello pedonale e due cancelli carrabili che permettono
l'accesso allo stradello”.
Il CTU ha, quindi, accertato che, in origine, i due lotti facevano parte di un'unica proprietà intestata a CA s.r.l. in liquidazione e, inoltre, che: “Sulla base di quanto riferito al sottoscritto durante gli incontri con i CTP, lo stradello oggetto di causa veniva utilizzato originariamente (quando la proprietà era unica): per l'accesso ai fabbricati residenziali da Via
Emilia/Via Roma;
come corsia di uscita delle macchine dall'area commerciale (in senso unico direzione Parma), accedendo allo stradello dal cancello carrabile posizionato in fondo allo stesso, lato opposto a Via Emilia/Via Roma (foto n. 1 e 2); per passaggio diretto dall'area commerciale a quella residenziale (senza ovviamente fare il giro lungo e passare per via
Emilia/via Roma), sempre attraverso il suddetto cancello carrabile posizionato in fondo allo stradello, lato opposto a via Emilia/via Roma (foto n. 1 e 2)”.
Tanto chiarito, vi è da ritenere che, nel caso di specie, la società attrice ha fornito la prova del ricorrere di tutti i presupposti richiesti dall'art. 1062 c.c., ossia:
1. l'appartenenza all'origine dei fondi poi divisi ad un unico proprietario;
costituisce, infatti, una circostanza pacifica e, comunque, ampiamente dimostrata dalla documentazione agli atti e dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, che i fondi, attualmente di proprietà delle parti in causa, appartenevano originariamente alla società CA s.r.l., costituivano un unico
7 compendio immobiliare e la loro separazione è avvenuta a seguito delle vendite disposte nell'ambito della procedura di concordato preventivo pendente innanzi al Tribunale di Roma, r.g.
n. 24/2008;
2. la sussistenza all'origine di una situazione di fatto creata dall'unico proprietario di asservimento di un fondo all'altro; ciò in quanto, come emerge dall'esame della documentazione fotografica agli atti e come accertato dall'Ausiliare del Giudice, la circostanza che lo stradello oggetto di causa servisse, anche in passato, come ulteriore uscita dal centro commerciale di CA
s.r.l. emerge chiaramente tanto dalla presenza di un cancello di circa 10 metri di larghezza sul confine tra il mappale 213 (ora di proprietà di ed il mappale 230 (ora Parte_1 di proprietà di , inequivocabilmente destinato a consentire il deflusso dei Controparte_1 veicoli dal parcheggio del punto vendita attraverso lo stradello medesimo, quanto dalla presenza di un cartello di notevoli dimensioni con la scritta "Uscita direzione Parma" e la relativa segnaletica orizzontale sul piazzale del centro commerciale, quanto, ancora, dalla stessa conformazione fisica dei luoghi, con il parcheggio del centro commerciale che si affaccia sullo stradello attraverso il cancello carrabile;
3. l'insussistenza, al momento della divisione, di una volontà contraria alla permanenza della servitù; da questo punto di vista, in entrambi i rogiti notarili, si precisa che i beni vengono alienati con tutte le accessioni, dipendenze e pertinenze;
in essi, quindi, non vi è alcuna clausola che escluda la servitù;
4. l'esistenza di opere visibili e permanenti destinate all'esercizio della servitù; lo stradello asfaltato che attraversa le particelle 228 e 230 conferisce apparenza alla servitù in oggetto, così come la presenza: di un cartello segnaletico di grandi dimensioni, collocato nella attuale proprietà di che indica l'uscita in direzione Parma;
di segnaletica direzionale;
di Parte_1 Parte_1 un cancello di 10 metri di lunghezza.
Alla luce delle argomentazioni sopra esposte, vi è da ritenere che la domanda di parte attrice debba trovare accoglimento, essendo accertato che i fondi siti nel Comune di AL (PC), censiti al locale Catasto Terreni al foglio 23, mappale 228 e mappale 230, di proprietà di
[...]
sono gravati da servitù di passaggio, costituita per destinazione del padre di famiglia, CP_1 con riferimento allo stradello che su tali fondi insiste, a favore del fondo, sempre sito nel Comune di AL, censito al locale Catasto Terreni al foglio 23, mappale 213, di proprietà di
[...]
e agli altri immobili di proprietà di quest'ultima. Parte_1
8 Ciò statuito, giova ancora svolgere le seguenti considerazioni riguardo alla consulenza tecnica d'ufficio e, in particolare, a quanto accertato dal CTU in risposta al quarto quesito.
Il geom. a riguardo, ha rilevato che: “Il sottoscritto ritiene che l'uso Persona_2 contemporaneo dell'intero stradello asfaltato per il transito residenziale e per il CP_1 transito commerciale sia complesso perché comporta le seguenti Parte_1 problematiche: 1) l'accesso allo stradello (che ha una lunghezza di circa ml. 240) dall'area commerciale avviene tramite l'apertura carrabile esistente posizionata però in fondo allo stesso
(lato opposto a via Emilia/via Roma); l'autovettura in entrata dovrebbe aspettare CP_1 all'ingresso dello stradello (dove due autovetture affiancate ci stanno ma al limite e dove la presenza della pianta ad alto fusto limita la visibilità creando quindi possibili situazioni di pericolo) l'uscita di una o più autovetture che provengono dall'area commerciale (si potrebbe formare in alcuni momenti anche una coda di autovetture in uscita); se invece l'autovettura imbocca lo stradello in quanto momentaneamente libero, prima che arrivi in fondo CP_1 allo stesso (ml. 240) potrebbero comunque uscire autovetture dall'area commerciale;
questo incrocio di autovetture, come già indicato in precedenza, obbligherebbe una delle due autovetture a scendere con le ruote dall'asfalto dello stradello sul verde e/o sulla banchina
2) il transito sullo stradello di veicoli che escono dal centro commerciale è CP_1 certamente penalizzante per la “privacy” della proprietà residenziale inoltre nella CP_1 stessa (una parte della proprietà è delimitata, ma una parte no) potrebbero transitare anche pedoni, che si potrebbero trovare a contatto con i veicoli in uscita dall'area commerciale;
3) le spese di manutenzione dell'asfalto dello stradello andrebbero suddivise fra le due proprietà con percentuali differenti, in quanto l'utilizzo da parte delle autovetture del centro commerciale è sicuramente superiore rispetto a quello delle autovetture 4) il cancello carrabile CP_1
d'uscita su via Emilia/via Roma è attualmente collegato al contatore anche il CP_1 consumo di energia elettrica (seppure minimo) e la manutenzione (o eventuale sostituzione) del cancello andrebbero suddivise in percentuali diverse;
5) il cancello carrabile d'uscita su via
Emilia/via Roma durante l'orario di apertura del centro commerciale deve necessariamente rimanere aperto (è difficilmente ipotizzabile che venga aperto e chiuso ogni volta che esce una macchina dal centro commerciale) e di conseguenza parte della proprietà CP_1 rimarrebbe sempre aperta;
6) risulta difficile attribuire delle responsabilità in caso di urto/tamponamento/danni (essendo lo stradello insistente solo sulla proprietà . CP_1
9 L'eventuale attivazione della servitù sull'intero stradello oggetto di causa, così come si presenta
e senza apportare alcuna modifica, per tutte le problematiche in precedenza esposte e non essendo stata riportata specificatamente nell'atto di provenienza a parere del CP_1 sottoscritto comporta un deprezzamento della proprietà residenziale (anche se CP_1 acquistata con asta giudiziaria), che in tal caso dovrebbe essere valutato e preso in considerazione”.
In primo luogo, tali considerazioni non sono contrarie all'accertamento della richiesta servitù in quanto si concentrano esclusivamente sulle modalità di esercizio della stessa. In seconda battuta,
l'Ausiliare del Giudice ha proposto soluzioni tecniche che ne confermano la fattibilità, laddove ha fatto chiaramente intendere che la carreggiata, interessando anche la parte non asfaltata, ha una larghezza sufficiente a consentire lo scambio di vetture nelle due direzioni (con ciò smentendo la tesi sostenuta da parte convenuta). Invero, quanto proprio alla fattibilità dell'esercizio di servitù in oggetto (e delle soluzioni proposte per la sua attivazione), vi è da rilevare che le valutazioni compiute dal CTU non sono del tutto condivisibili.
Da un lato, il geom. concentra la sua attenzione esclusivamente sull'ipotesi Persona_2
(certamente più problematica) di veicoli provenienti da direzione Parma che, dovendo svoltare a sinistra per accedere alla proprietà di si troverebbero costretti ad attraversare Controparte_1 la carreggiata opposta, sostare temporaneamente in mezzo alla strada, confliggere con il traffico in uscita dal centro commerciale. Tuttavia, il CTU omette di considerare che la medesima problematica non sussiste per i veicoli provenienti dalla direzione Piacenza/AL, i quali possono accedere al compendio della convenuta mediante una semplice e sicura svolta a destra, analoga a qualsiasi altro accesso privato lungo la viabilità statale. Tale omissione è, invero, rilevante considerando che: la maggior parte del traffico diretto alla proprietà di
[...] proviene verosimilmente dalla direzione Piacenza/AL, essendo questa la CP_1 direzione del centro abitato principale più vicino;
in ipotesi di traffico proveniente da Parma, la problematica si riduce a fronte del modesto flusso di veicoli in uscita dal centro commerciale. A riguardo, il CTP di parte attrice, con un'analisi condivisibile, ha quantificato il traffico effettivo sullo stradello in termini assolutamente ridotti: “Da tali dati si ricava nell'ipotesi che la
[...]
aumenti il fatturato del 30% (previsione ottimistica) e che nel fine settimana si Parte_1 ottenga un ulteriore incremento del 100% del fatturato [...] risulterebbero in transito su detta strada n. 4 (quattro) auto/h [...] Nel caso in cui l'aumento ipotizzato non si verificasse, o
10 avvenisse in maniera ridotta, il transito si ridurrebbe a 2 (due) vetture/h, inferiore a quello che si verifica in un condominio di piccole dimensioni”.
Dall'altro lato, giova evidenziare che la mancata menzione di pesi negli atti di acquisto è giuridicamente irrilevante in quanto la servitù per destinazione del padre di famiglia si costituisce ope legis al momento della separazione dei fondi quando ricorrano i presupposti di fatto, indipendentemente da qualsiasi menzione negli atti successivi.
Infine, quanto all'accenno operato dal CTU sul punto, l'attivazione della servitù de qua non può avere ad oggetto, quale parametro di riferimento, anche quello dell'eventuale deprezzamento del bene, considerato che: la convenuta non ha formulato, né nella memoria di costituzione in giudizio, né nei termini di legge, alcuna richiesta volta ad ottenere la corresponsione di un'indennità o richiesta di valutazione del deprezzamento del bene;
in ogni caso, nel caso di servitù costituita per destinazione del padre di famiglia, l'automatica costituzione del diritto non comporta, di regola, il riconoscimento di un'indennità poiché la situazione di asservimento è preesistente alla divisione dei fondi e si presume che di essa si sia tenuto conto nella determinazione del prezzo di acquisto (invero, l'art. 1032 c.c., che, come noto, stabilisce: “la sentenza stabilisce le modalità della servitù e determina l'indennità dovuta”, è applicabile esclusivamente alle servitù coattive ma non nell'ambito delle servitù per destinazione del padre di famiglia).
2.1) Per quanto riguarda, poi, la domanda di condanna di alla rimozione di Controparte_1 ogni impedimento all'esercizio della servitù, occorre dare atto che quest'ultima non ha negato di aver chiuso a chiave il cancello insistente sullo stradello oggetto di causa, sito all'imbocco della
S.S. 9 via Emilia, così legittimamente chiudendo i fondi di sua proprietà.
Tuttavia, ai sensi dell'art. 1064 c.c., se il fondo servente viene chiuso, il proprietario deve lasciarne libero e comodo l'ingresso a chi ha un diritto di servitù che renda necessario il passaggio per il fondo stesso.
Dunque, nel caso di specie, pur essendo legittima la decisione del proprietario del fondo servente di chiudere l'accesso ai propri fondi, deve essere condannata a garantire Controparte_1
l'apertura del suddetto cancello durante gli orari di apertura del centro commerciale al fine di permettere al proprietario del fondo dominante di esercitare la servitù di passo carraio esistente e ad attuare le condizioni di utilizzo previste nella prima ipotesi di definizione del contenzioso riportata alla pagina 12 dell'elaborato del CTU, geom. depositato in data Persona_2
11 10.06.2025, con esclusione delle altre ipotesi.
3) Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
3.1) Per quanto riguarda, invece, le spese della CTU, le stesse vanno poste, in via definitiva, a carico solidale delle parti.
E', infatti, consolidato in giurisprudenza il principio che la consulenza tecnica d'ufficio sia strutturata essenzialmente quale ausilio fornito al giudice da un suo collaboratore esterno all'ordine giudiziario, piuttosto che quale mezzo di prova in senso proprio e, così, costituisce un atto necessario del processo che l'ausiliare compie nell'interesse generale superiore della giustizia e, correlativamente, nell'interesse comune delle parti. Da ciò discende necessariamente che il regime sull'onere delle spese sostenute dal consulente tecnico per l'espletamento dell'incarico, e sull'obbligo del relativo pagamento, debba prescindere sia dalla disciplina sul riparto delle spese tra le parti che dal regolamento finale delle stesse, che deve avvenire sulla base del principio di soccombenza (ex multiis: Cass., n. 6199/1996; Cass., n. 20314/2006; Cass., n.
23586/2008).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1. accerta e dichiara che i fondi siti nel Comune di AL (PC), censiti al locale Catasto
Terreni al foglio 23, mappale 228 e mappale 230, di proprietà di sono Controparte_1 gravati da servitù di passaggio carraio, costituita per destinazione del padre di famiglia, con riferimento alla stradello che su tali fondi insiste, a favore del fondo, sempre sito nel Comune di AL (PC), censito al locale Catasto Terreni al foglio 23, mappale 213, di proprietà di e agli altri immobili di titolarità di quest'ultima, siti nel Comune di Parte_1
AL (PC), via Roma n. 630 e via I Maggio nn. 2 ed 8, censiti al locale Catasto Fabbricati al foglio 23, particelle 175, 288 e 17 sub. 3, ed al locale Catasto Terreni al foglio 23, particella
32;
2. condanna a garantire l'apertura del cancello insistente sullo stradello di Controparte_1 cui al precedente punto 1), sito all'imbocco della S.S. 9 via Emilia, durante gli orari di apertura del centro commerciale e ad attuare le condizioni di utilizzo previste nella prima ipotesi di definizione del contenzioso riportata alla pagina 12 dell'elaborato del CTU, geom.
depositato in data 10.06.2025, con esclusione delle altre ipotesi;
Persona_2
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3. condanna parte convenuta a corrispondere a parte attrice le spese da quest'ultima sostenute per il presente giudizio che, in considerazione del valore della causa e dell'attività ivi posta in essere, si liquidano in € 5.260,00, oltre 15% rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa alle rispettive aliquote di legge;
4. pone definitivamente le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico delle parti, in solido tra loro.
Piacenza, 27.11.2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Ghisolfi
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