Versione
13 agosto 1954
13 agosto 1954
Art. 25. (Disposizione transitoria)
Per la prima applicazione della presente legge, le provvidenze in essa previste possono essere concesse per i lavori iniziati dopo il 1 gennaio 1954, qualora gli interessati presentino le relative domande entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
Per la prima applicazione della presente legge, le provvidenze in essa previste possono essere concesse per i lavori iniziati dopo il 1 gennaio 1954, qualora gli interessati presentino le relative domande entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.