Articolo 25 della Legge 17 luglio 1954, n. 522
Articolo 24
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13 agosto 1954
Art. 25. (Disposizione transitoria)

Per la prima applicazione della presente legge, le provvidenze in essa previste possono essere concesse per i lavori iniziati dopo il 1 gennaio 1954, qualora gli interessati presentino le relative domande entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Entrata in vigore il 13 agosto 1954