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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/12/2025, n. 3954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3954 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2261/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa NN Cattaneo Presidente rel. est.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 03.03.2025 da
1) Parte_1 nata Rimini il 19.04.1986 cittadina: Pt_2
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con gli avv.ti Barbara Armanini e Elise Simone Vullo presso le quali ha eletto domicilio telematico: Email_1
Email_2
e
pagina 1 di 4 2) Parte_3 nato Sassari il 10.04.1973 cittadino: ITALIANO
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con gli avv.ti Evelina Presbitero Bracco e Federica Mariotti presso le quali ha eletto domicilio telematico: - Email_3
Email_4
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Radda in Chianti (SI) in data 15 giugno 2019
(anno 2019 atto n. 2 reg. parte II serie C)
separati con sentenza n. 1366/2025 pubbl. il 09/04/2025 -RG n. 2661/2025 -Sentenza n. cronol.
8180/2025 del 09/04/2025 (passata in giudicato, v. documenti in atti), resa nell'ambito di questo stesso procedimento incardinato con ricorso cumulativo per separazione e divorzio
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 03/03/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio.
Pronunciata sentenza di separazione ex art. 150 e 158 c.c., il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, con ordinanza di data 2.04.2025, ha stabilito che la controversia dovesse proseguire per la pronuncia della sentenza di divorzio avendo le parti proposto cumulativamente la domanda di separazione e la domanda di divorzio.
Le parti, con il ricorso, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
pagina 2 di 4 “le parti si danno atto di essere economicamente autosufficienti nonché di aver definitivamente regolato l'assetto dei loro rapporti economici e patrimoniali in sede di separazione. Pertanto, dichiarano di non avere null'altro reciprocamente a pretendere”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Radda in Chianti (SI), in data 15 giugno 2019 tra e;
Parte_1 Parte_3
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RADDA IN CHIANTI perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al
Comune di MILANO dove l'atto è stato parimenti trascritto.
pagina 3 di 4 Così deciso in Milano, il 03.12.2025
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
Il Presidente
Dott.ssa NN Cattaneo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa NN Cattaneo Presidente rel. est.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 03.03.2025 da
1) Parte_1 nata Rimini il 19.04.1986 cittadina: Pt_2
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con gli avv.ti Barbara Armanini e Elise Simone Vullo presso le quali ha eletto domicilio telematico: Email_1
Email_2
e
pagina 1 di 4 2) Parte_3 nato Sassari il 10.04.1973 cittadino: ITALIANO
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con gli avv.ti Evelina Presbitero Bracco e Federica Mariotti presso le quali ha eletto domicilio telematico: - Email_3
Email_4
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Radda in Chianti (SI) in data 15 giugno 2019
(anno 2019 atto n. 2 reg. parte II serie C)
separati con sentenza n. 1366/2025 pubbl. il 09/04/2025 -RG n. 2661/2025 -Sentenza n. cronol.
8180/2025 del 09/04/2025 (passata in giudicato, v. documenti in atti), resa nell'ambito di questo stesso procedimento incardinato con ricorso cumulativo per separazione e divorzio
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 03/03/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio.
Pronunciata sentenza di separazione ex art. 150 e 158 c.c., il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, con ordinanza di data 2.04.2025, ha stabilito che la controversia dovesse proseguire per la pronuncia della sentenza di divorzio avendo le parti proposto cumulativamente la domanda di separazione e la domanda di divorzio.
Le parti, con il ricorso, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
pagina 2 di 4 “le parti si danno atto di essere economicamente autosufficienti nonché di aver definitivamente regolato l'assetto dei loro rapporti economici e patrimoniali in sede di separazione. Pertanto, dichiarano di non avere null'altro reciprocamente a pretendere”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Radda in Chianti (SI), in data 15 giugno 2019 tra e;
Parte_1 Parte_3
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RADDA IN CHIANTI perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al
Comune di MILANO dove l'atto è stato parimenti trascritto.
pagina 3 di 4 Così deciso in Milano, il 03.12.2025
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
Il Presidente
Dott.ssa NN Cattaneo
pagina 4 di 4