Ordinanza collegiale 24 ottobre 2018
Sentenza 28 novembre 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, ordinanza collegiale 24/10/2018, n. 6158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 6158 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2018 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/10/2018
N. 05690/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 5690 del 2013, proposto da
C.T.I. – ATI S.p.A (Compagnia Trasporti Irpini s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele D'Alessio, con il quale elettivamente domicilia presso lo studio Carlomagno – Law Firm in Napoli, via R. Bracco n. 45;
contro
Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimo Lacatena e Lidia Buondonno, con i quali elettivamente domicilia in Napoli, via S. Lucia, n. 81;
per l'annullamento
previa sospensione
del decreto dirigenziale n. 140 del 12.09.2013, prot. 2013 0634464 del 13.09.13, del Settore Fondo Nazionale dei Trasporti della Giunta Regionale della Campania e di ogni altro atto presupposto, conseguenziale o comunque connesso, tra cui, per quanto di interesse, la DGR Campania nr. 963 del 30.12.2010
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 luglio 2018 il dott. Francesco Guarracino e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale di udienza;
Visto il decreto dirigenziale impugnato, con cui la Regione Campania ha disposto nei confronti della società ricorrente:
«- di constatare, per quanto esposto in premessa, l'illegittimità del comportamento della società C.T.I.-ATI spa per la grave e reiterata violazione degli obblighi tariffari derivanti dalla legge e dal contratto di servizio in essere, operante nel bacino unico regionale;
- di dover manifestare, fermo restando gli eventuali effetti del grave inadempimento in ordine alle future procedure di evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi di TPL in questione, la volontà di richiedere il conseguente risarcimento di tutti i danni derivanti dalla violazione delle norme imperative richiamate nonché dei danni provocati agli utenti, anche nella qualità di ente esponenziale di interessi collettivi;
- di segnalare la fattispecie de qua all'Autorità di regolamentazione dei Trasporti, per l'adozione dei provvedimenti di competenza affinché provveda all'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10% del fatturato aziendale così come espressamente previsto dall'art. 37, comma 3, lettera i), del decreto legge n. 201/2011 convertito con legge n..214/2011;
- di stabilire che, in via cautelativa e provvisoria sarà trattenuta dai trasferimenti dovuti dalla Regione per l'esercizio dei servizi minimi del trasporto pubblico locale, una somma pari allo 0.50% del fatturato annuale alla società C.T.I.-ATI spa, destinataria del presente provvedimento;
- di trasmettere, il presente provvedimento agli Uffici del Settore 02 - Servizio 01 dell'AGO Trasporti e Viabilità, per quanto di competenza e per la notifica alla società C.M.-ATI spa;
- di trasmettere, altresì, il presente provvedimento al Capo Dipartimento e all'Avvocatura regionale per quanto di competenza »;
Rilevato che la determinazione di cui al primo punto è una semplice constatazione priva di carattere provvedimentale;
Considerato che determinazioni del tutto analoghe a quelle di cui al secondo ed al terzo punto sono già state ritenute da questo Tribunale, in fattispecie identiche, prive di lesività e non autonomamente impugnabili, trattandosi per un verso di una mera dichiarazione d’intenti in ordine ad una pretesa da farsi eventualmente valere in sede giurisdizionale e, per altro verso, della semplice comunicazione della volontà di dare impulso ad un procedimento sanzionatorio di competenza dell’Autorità di regolamentazione dei trasporti (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. I, 6 giugno 2014, n. 3138 e n. 3141, nonché TAR Campania, Napoli sez. III, 3 settembre 2018, n. 5321);
Considerato, altresì, che la decisione di trattenere, in via cautelativa e provvisoria, una somma pari allo 0.50% del fatturato annuale dai-trasferimenti dovuti dalla Regione per l'esercizio dei servizi minimi del trasporto pubblico locale non risulta messa in esecuzione (come specificato nella istanza di cancellazione della causa dal ruolo cautelare) e che siffatto genere di determinazioni è stato ritenuto appartenere ancora ad una fase programmatica preparatoria «atteso, all’evidenza, il carattere provvisorio e precario della misura adottata in vista delle determinazioni di competenza dell’Autorità di regolamentazione dei Trasporti con riferimento alle inadempienze rilevate e contestate alla ricorrente», con conseguente carenza di attualità e di concretezza dell’interesse azionato (cfr. TAR Campania, Napoli sez. III, 3 settembre 2018, n. 5321, cit.);
Considerato che, in relazione a quanto precede, emergono profili di possibile inammissibilità o improcedibilità del ricorso per carenza dell’interesse a ricorrere in relazione alla natura non immediatamente lesiva dell’atto in discussione;
Ritenuto, conseguentemente, di dover assegnare, ai sensi dell’art. 73, co. 3 ultimo periodo c.p.a., un termine per la produzione di eventuali memorie sulla questione, avvertendo che, in difetto, il ricorso sarà dichiarato inammissibile;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza) assegna alle parti, ai sensi dell’art. 73, co. 3 ultimo periodo, il termine di giorni 10 (dieci) decorrenti dalla comunicazione dell’avviso di pubblicazione della presente ordinanza da parte della Segreteria, onde produrre eventuali memorie sull’unica questione delineata in motivazione.
Riservata ogni altra decisione sulla controversia.
Così deciso in Napoli nelle camere di consiglio dei giorni 17 luglio e 22 ottobre 2018 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Donadono, Presidente
Francesco Guarracino, Consigliere, Estensore
Giuseppe Esposito, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Guarracino | Fabio Donadono |
IL SEGRETARIO