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Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 19/04/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
riunito nella camera di consiglio del 15 aprile 2025, composto dai Sig.ri magistrati:
dott. Guido Campli Presidente, dott. Alessandro Chiauzzi Giudice estensore,
dott. Francesco Turco Giudice, ha emesso la seguente
sentenza
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 31 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2025, posta in deliberazione e rimessa al collegio all'udienza del 2 aprile 2025, vertente
tra
(C.F. , nata a [...] il 12 Parte_1 C.F._1
settembre 2000 e residente in [...], rappresentata e difesa dall' avv.
Emanuela Barba, in virtù di delega posta in calce al ricorso,
ricorrente;
e
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI CHIETI
parte necessaria;
Oggetto: rettificazione di attribuzione di sesso.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 2 aprile 2025.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Chieti, l'attrice ha chiesto di essere autorizzata a sottoporsi agli Parte_1
interventi medico-chirurgici necessari per l'adeguamento dei propri caratteri sessuali primari da femminili a maschili, nonché, contestualmente, la rettifica dell'indicazione del sesso e del nome nei registri dello stato civile, con sostituzione del nome “ ” in “ Parte_1 Per_1
(come specificato in sede di udienza).
[...]
L'istante ha riferito di aver vissuto, sin dall'infanzia, un grave e persistente disagio fisico e psichico derivante dalla disforia di genere, con profondo malessere rispetto alla propria identificazione anagrafica come appartenente al sesso femminile. Tale disagio, accentuatosi nel tempo, ha comportato rilevanti conseguenze sul piano psicologico e sociale, al punto da determinare la necessità di un intervento clinico e legale volto alla riassegnazione dell'identità di genere.
La parte attrice ha documentato di aver già intrapreso, su indicazione medica, un percorso di affermazione di genere attraverso la somministrazione di terapia ormonale mascolinizzante, tuttora in corso. Ha sottolineato come la protratta assunzione di ormoni maschili, in assenza del corrispondente adeguamento chirurgico dei caratteri sessuali primari, comporti rischi per la salute, a causa dell'interferenza tra gli ormoni introdotti e quelli naturalmente prodotti dalle gonadi ancora presenti.
È stato quindi rappresentato l'interesse a ottenere l'autorizzazione giudiziale all'intervento chirurgico e, in parallelo, la rettificazione anagrafica del sesso e del nome, anche al fine di evitare che l'istante debba attendere a lungo prima di ottenere il completo riconoscimento della propria identità, con ulteriori conseguenze sul piano della dignità, della libertà personale e dell'integrazione sociale.
Nel ricorso si richiama l'evoluzione giurisprudenziale in materia, con particolare riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 221/2015, alla sentenza della Corte di
Cassazione n. 15138/2015 e, da ultimo, alla pronuncia n. 143/2024 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150/2011, nella parte in cui subordinava alla preventiva autorizzazione giudiziale l'intervento chirurgico, anche nei casi in cui la transizione di genere sia già ritenuta pienamente compiuta sul piano psicologico e fisico.
La ricorrente ha rappresentato, infine, che pur essendo nata nel Comune di MO
MA, il relativo atto di nascita risulta registrato presso il Comune di Pietramelara (CE), che
è pertanto l'ufficio competente per le modifiche anagrafiche richieste.
Alla luce di quanto dedotto, l'attrice ha formulato domanda di accoglimento nei termini sopra esposti, allegando ampia documentazione medica e psicologica a supporto del proprio percorso di affermazione di genere. La domanda è fondata e merita accoglimento.
Premesso che è celibe e non ha figli e, pertanto, parte necessaria Parte_1
del giudizio risulta essere soltanto il Pubblico Ministero, va rilevato che la documentazione medica prodotta dimostra come la ricorrente, sin dalla giovinezza, abbia sentito di appartenere all'altro sesso e risulta indubbio che il comportamento, la gestualità e l'aspetto fisico siano decisamente maschili;
risulta quindi radicata la convinzione di appartenere al sesso maschile, come confermato personalmente in sede di udienza in maniera chiara, inequivoca e, allo stesso tempo, serena.
In particolare, sentita dal giudice delegato alla trattazione, la ha dichiarato di Pt_1
percepirsi, sin dall'infanzia, come estranea al genere femminile, riferendo che fin da bambina si identificava con il genere maschile e avvertiva come “altro” quello femminile. Ha descritto di aver vissuto a lungo con la nonna e di ricordare con chiarezza episodi della propria infanzia nei quali si esprimeva in termini distaccati e impersonali verso l'identità femminile, che non riconosceva come propria.
Nel corso della crescita, tale percezione ha assunto forme sempre più sofferte,
manifestandosi in un profondo disagio rispetto ai tratti fisici femminili. La ricorrente ha dichiarato di aver cercato persino di annullare tali caratteristiche mediante diete drastiche, nel tentativo di adattare il proprio corpo a una percezione identitaria maschile.
Ha infine riferito di aver seguito un lungo percorso psicologico e, successivamente, di aver intrapreso una terapia ormonale mascolinizzante, grazie alla quale ha cominciato a sentirsi maggiormente in sintonia con la propria immagine corporea e identità, riferendo un significativo miglioramento del benessere psichico e della percezione di sé come uomo anche sul piano estetico.
Risulta dalla documentazione medica allegata al ricorso, proveniente da strutture pubbliche, che la ricorrente presenta una diagnosi di incongruenza di genere, attestata dalle relazioni provenienti dalla ASL 01 Avezzano-Sulmona-L'Aquila e dal percorso psicodiagnostico seguito. La condizione di disallineamento tra l'identità di genere percepita e il sesso assegnato alla nascita è stata oggetto di un percorso terapeutico e medico specialistico continuativo. La ricorrente ha altresì intrapreso una terapia ormonale mascolinizzante, confermando così la stabilità della scelta di transizione.
L'evidenza degli elementi dedotti rende del tutto superfluo ed inutilmente costoso (si veda Cass. sent. n. 15138/15) disporre una consulenza intesa ad accertare le condizioni psico- sessuali dell'interessata, posto che l'irreversibilità del mutamento sessuale può dedursi dalle menzionate relazioni di parte e dal fatto che - come emerge dalle relazioni mediche allegate al fascicolo di parte attrice - la si è sottoposta a terapia ormonale, così dimostrando una Pt_1
radicata e costante volontà in tal senso e che anche in pubblico si atteggia come appartenente al genere maschile.
Va aggiunto che si è ormai consolidato nella giurisprudenza l'orientamento secondo cui non deve ritenersi obbligatorio, ai fini della rettificazione del sesso, l'intervento chirurgico modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari (si veda sul punto Cass. sent. n. 15138/15;
si veda anche Corte Cost. sent. n. 221/15, la quale ha affermato che “la legge n. 164 del 1982,
in tema di rettificazione degli atti anagrafici per la modifica del sesso, deve essere interpretata nel senso che il trattamento chirurgico modificativo dei caratteri sessuali primari non
costituisce prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, ma è solo un possibile mezzo, rimesso alla scelta del soggetto che chiede la rettificazione, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”).
Nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese, essendo stata la domanda proposta unicamente nei confronti del Pubblico Ministero.
p.q.m.
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dispone in favore di (C.F. , nata a [...] C.F._1
MO MA (CE) il 12 settembre 2000, la rettificazione, nell'atto di nascita e in ogni altro atto dello Stato civile, del sesso da femmina a maschio e del nome da “
[...]
” a “ , mandando all'ufficiale di Stato Civile Parte_1 Parte_2
competente per i suddetti adempimenti;
- autorizza a sottoporsi ad intervento chirurgico Parte_1
di rettifica del sesso, al fine di adeguare le caratteristiche sessuali esterne del proprio
corpo a quelle proprie del sesso maschile;
- nulla sulle spese.
Chieti, 15 aprile 2025
Il Presidente
(dr. Guido Campli)
Il Giudice est.
(dr. Alessandro Chiauzzi)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
riunito nella camera di consiglio del 15 aprile 2025, composto dai Sig.ri magistrati:
dott. Guido Campli Presidente, dott. Alessandro Chiauzzi Giudice estensore,
dott. Francesco Turco Giudice, ha emesso la seguente
sentenza
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 31 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2025, posta in deliberazione e rimessa al collegio all'udienza del 2 aprile 2025, vertente
tra
(C.F. , nata a [...] il 12 Parte_1 C.F._1
settembre 2000 e residente in [...], rappresentata e difesa dall' avv.
Emanuela Barba, in virtù di delega posta in calce al ricorso,
ricorrente;
e
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI CHIETI
parte necessaria;
Oggetto: rettificazione di attribuzione di sesso.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 2 aprile 2025.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Chieti, l'attrice ha chiesto di essere autorizzata a sottoporsi agli Parte_1
interventi medico-chirurgici necessari per l'adeguamento dei propri caratteri sessuali primari da femminili a maschili, nonché, contestualmente, la rettifica dell'indicazione del sesso e del nome nei registri dello stato civile, con sostituzione del nome “ ” in “ Parte_1 Per_1
(come specificato in sede di udienza).
[...]
L'istante ha riferito di aver vissuto, sin dall'infanzia, un grave e persistente disagio fisico e psichico derivante dalla disforia di genere, con profondo malessere rispetto alla propria identificazione anagrafica come appartenente al sesso femminile. Tale disagio, accentuatosi nel tempo, ha comportato rilevanti conseguenze sul piano psicologico e sociale, al punto da determinare la necessità di un intervento clinico e legale volto alla riassegnazione dell'identità di genere.
La parte attrice ha documentato di aver già intrapreso, su indicazione medica, un percorso di affermazione di genere attraverso la somministrazione di terapia ormonale mascolinizzante, tuttora in corso. Ha sottolineato come la protratta assunzione di ormoni maschili, in assenza del corrispondente adeguamento chirurgico dei caratteri sessuali primari, comporti rischi per la salute, a causa dell'interferenza tra gli ormoni introdotti e quelli naturalmente prodotti dalle gonadi ancora presenti.
È stato quindi rappresentato l'interesse a ottenere l'autorizzazione giudiziale all'intervento chirurgico e, in parallelo, la rettificazione anagrafica del sesso e del nome, anche al fine di evitare che l'istante debba attendere a lungo prima di ottenere il completo riconoscimento della propria identità, con ulteriori conseguenze sul piano della dignità, della libertà personale e dell'integrazione sociale.
Nel ricorso si richiama l'evoluzione giurisprudenziale in materia, con particolare riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 221/2015, alla sentenza della Corte di
Cassazione n. 15138/2015 e, da ultimo, alla pronuncia n. 143/2024 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150/2011, nella parte in cui subordinava alla preventiva autorizzazione giudiziale l'intervento chirurgico, anche nei casi in cui la transizione di genere sia già ritenuta pienamente compiuta sul piano psicologico e fisico.
La ricorrente ha rappresentato, infine, che pur essendo nata nel Comune di MO
MA, il relativo atto di nascita risulta registrato presso il Comune di Pietramelara (CE), che
è pertanto l'ufficio competente per le modifiche anagrafiche richieste.
Alla luce di quanto dedotto, l'attrice ha formulato domanda di accoglimento nei termini sopra esposti, allegando ampia documentazione medica e psicologica a supporto del proprio percorso di affermazione di genere. La domanda è fondata e merita accoglimento.
Premesso che è celibe e non ha figli e, pertanto, parte necessaria Parte_1
del giudizio risulta essere soltanto il Pubblico Ministero, va rilevato che la documentazione medica prodotta dimostra come la ricorrente, sin dalla giovinezza, abbia sentito di appartenere all'altro sesso e risulta indubbio che il comportamento, la gestualità e l'aspetto fisico siano decisamente maschili;
risulta quindi radicata la convinzione di appartenere al sesso maschile, come confermato personalmente in sede di udienza in maniera chiara, inequivoca e, allo stesso tempo, serena.
In particolare, sentita dal giudice delegato alla trattazione, la ha dichiarato di Pt_1
percepirsi, sin dall'infanzia, come estranea al genere femminile, riferendo che fin da bambina si identificava con il genere maschile e avvertiva come “altro” quello femminile. Ha descritto di aver vissuto a lungo con la nonna e di ricordare con chiarezza episodi della propria infanzia nei quali si esprimeva in termini distaccati e impersonali verso l'identità femminile, che non riconosceva come propria.
Nel corso della crescita, tale percezione ha assunto forme sempre più sofferte,
manifestandosi in un profondo disagio rispetto ai tratti fisici femminili. La ricorrente ha dichiarato di aver cercato persino di annullare tali caratteristiche mediante diete drastiche, nel tentativo di adattare il proprio corpo a una percezione identitaria maschile.
Ha infine riferito di aver seguito un lungo percorso psicologico e, successivamente, di aver intrapreso una terapia ormonale mascolinizzante, grazie alla quale ha cominciato a sentirsi maggiormente in sintonia con la propria immagine corporea e identità, riferendo un significativo miglioramento del benessere psichico e della percezione di sé come uomo anche sul piano estetico.
Risulta dalla documentazione medica allegata al ricorso, proveniente da strutture pubbliche, che la ricorrente presenta una diagnosi di incongruenza di genere, attestata dalle relazioni provenienti dalla ASL 01 Avezzano-Sulmona-L'Aquila e dal percorso psicodiagnostico seguito. La condizione di disallineamento tra l'identità di genere percepita e il sesso assegnato alla nascita è stata oggetto di un percorso terapeutico e medico specialistico continuativo. La ricorrente ha altresì intrapreso una terapia ormonale mascolinizzante, confermando così la stabilità della scelta di transizione.
L'evidenza degli elementi dedotti rende del tutto superfluo ed inutilmente costoso (si veda Cass. sent. n. 15138/15) disporre una consulenza intesa ad accertare le condizioni psico- sessuali dell'interessata, posto che l'irreversibilità del mutamento sessuale può dedursi dalle menzionate relazioni di parte e dal fatto che - come emerge dalle relazioni mediche allegate al fascicolo di parte attrice - la si è sottoposta a terapia ormonale, così dimostrando una Pt_1
radicata e costante volontà in tal senso e che anche in pubblico si atteggia come appartenente al genere maschile.
Va aggiunto che si è ormai consolidato nella giurisprudenza l'orientamento secondo cui non deve ritenersi obbligatorio, ai fini della rettificazione del sesso, l'intervento chirurgico modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari (si veda sul punto Cass. sent. n. 15138/15;
si veda anche Corte Cost. sent. n. 221/15, la quale ha affermato che “la legge n. 164 del 1982,
in tema di rettificazione degli atti anagrafici per la modifica del sesso, deve essere interpretata nel senso che il trattamento chirurgico modificativo dei caratteri sessuali primari non
costituisce prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, ma è solo un possibile mezzo, rimesso alla scelta del soggetto che chiede la rettificazione, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”).
Nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese, essendo stata la domanda proposta unicamente nei confronti del Pubblico Ministero.
p.q.m.
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dispone in favore di (C.F. , nata a [...] C.F._1
MO MA (CE) il 12 settembre 2000, la rettificazione, nell'atto di nascita e in ogni altro atto dello Stato civile, del sesso da femmina a maschio e del nome da “
[...]
” a “ , mandando all'ufficiale di Stato Civile Parte_1 Parte_2
competente per i suddetti adempimenti;
- autorizza a sottoporsi ad intervento chirurgico Parte_1
di rettifica del sesso, al fine di adeguare le caratteristiche sessuali esterne del proprio
corpo a quelle proprie del sesso maschile;
- nulla sulle spese.
Chieti, 15 aprile 2025
Il Presidente
(dr. Guido Campli)
Il Giudice est.
(dr. Alessandro Chiauzzi)