Sentenza 29 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 29/06/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
Nr. 429 /2020 R.G. Trib.
Tribunale di Caltanissetta
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO -
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 6.5.2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado, avente oggetto sanzione disciplinare conservativa promossa da:
(C.F. ) nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente a Pietraperzia con il patrocinio dell'Avv. DANILO COLOMBO (c.f.
), con domicilio eletto in Via Istria 4, Caltanissetta C.F._2
Ricor rente contro
(C.F. in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. NICOLETTA DI LOLLI (c.f.
, con domicilio eletto in Viale Angelico 38, Roma C.F._3
Resistente
CONCLUSIONI
Parte ricorrente
A) Dichiarare nullo l'impugnato lodo arbitrale. B) Dichiarare, per l'effetto, nulla l'impugnata e ridotta sanzione disciplinare C) Con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che non ha riscosso i compensi e sentenza esecutiva, come per legge.
Parte resistente
In via pregiudiziale e preliminare Dichiarare inammissibile e comunque improcedibile il ricorso formulato dal Sig. per i motivi di cui alla memoria. Nel merito: Rigettare il ricorso Parte_1 proposto in quanto infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese competenze ed onorari di lite, ivi compreso il rimborso spese 15%.
Ragioni della decisione
con ricorso depositato in data 28/04/2020, ha agito per l'accoglimento Parte_1 delle domande riportate in epigrafe.
1
Nonostante abbia fornito le proprie giustificazioni disciplinari con comunicazione dell'8.8.2019, con nota del 28.8.2019 ha ricevuto la comunicazione della sanzione disciplinare di tre giorni di sospensione.
In data 4.9.2019 ha presentato ricorso all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di
Caltanissetta tramite il sindacato Snalv Confsal.
Il Collegio Arbitrale in data 2.3.2020 ha emesso lodo arbitrale (All.18) con cui è stata confermata la sanzione disciplinare seppur ridotta ad un giorno di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione.
Fissata l'udienza per la comparizione delle parti si è tempestivamente costituita la società che, eccepite l'incompetenza ai sensi Controparte_1 dell'art. 828 c.p.c. del Tribunale e l'inammissibilità del ricorso per aver impugnato vizi di merito e non per vizi della volontà, così come stabilito dall'art. 7 della legge 20 maggio
1970/70, ha concluso per il rigetto del ricorso.
A seguito di differimenti per trasferimento del Giudice designato, la causa è stata successivamente rinviata all'udienza del 6.5.2025.
Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nei termini meglio precisati con precedente ordinanza ritualmente comunicata alle parti.
Il Giudice definisce il procedimento con l'adozione fuori udienza della sentenza.
Schematizzate le ragioni del contendere saranno esaminate per prime le eccezioni preliminari e poi il merito.
Secondo la difesa di il lodo arbitrale del 2 marzo 2020 è stato impugnato con CP_1 ricorso proposto dinanzi il Tribunale di Caltanissetta, Sezione Lavoro, anziché innanzi alla
Corte di Appello di Caltanissetta competente per l'impugnativa dei lodi rituali.
Com'è noto l'art. 7 della Legge 300 del 1970, infatti, introduce, per consolidata giurisprudenza, un arbitrato irrituale che può essere attivato dal lavoratore nei cui confronti sia stata irrogata una sanzione disciplinare (Cassazione civile, Sezione Unite 1 dicembre 2009 n. 25253). In caso di adesione del datore di lavoro il procedimento si conclude con un lodo che è suscettibile di impugnativa esclusivamente con azione di nullità del provvedimento per vizi della volontà.
Nel caso di specie pacificamente il lodo arbitrale è irrituale e dunque non è applicabile la disciplina dell'art. 828 c.p.c. ai sensi del quale «l'impugnativa per nullità si propone nel
2 termine di 90 giorni davanti alla Corte di Appello nel cui distretto è la sede dell'arbitrato»
(sulla questione v. Cass. Sez. 1, 06/09/2006, n. 19129), ma quella diversa dell'art. 412
c.p.c. ai sensi del quale è competente il Tribunale in funzione di giudice del lavoro stante la natura contrattuale del lodo (v. Cass. Sez. 2, 12/10/2009, n. 21585, Sez. 2, Sentenza
n. 25258 del 08/11/2013, Sez. 1, Ordinanza n. 22005 del 05/08/2024).
Per completezza si evidenzia che in mancanza di una espressa volontà delle parti di devolvere al Collegio arbitrale la definizione della controversia in sostituzione dell'AG, la natura dell'arbitrato deve intendersi come irrituale (v. Cass. sez. L, Sentenza n. 19182 del 19/08/2013, Sez. L, Sentenza n. 14431 del 10/07/2015).
Nel caso di specie l'arbitrato secondo la procedura definita dall'art. 7 l. n. 300/1970 ha evidente natura contrattuale o di definizione consensuale della controversia come si può evincere dall'istanza di convocazione del ricorrente (doc. 5 del fascicolo del ricorrente) e dallo stesso lodo.
In tali ipotesi «la relativa decisione non è impugnabile in sede giudiziaria in ordine alle valutazioni affidate alla discrezionalità degli arbitri (quali quelle relative al materiale probatorio, ovvero alle scelte operate per comporre la controversia), ma soltanto per vizi idonei ad inficiare la determinazione degli arbitri per alterata percezione o falsa rappresentazione dei fatti, ovvero per inosservanza delle disposizioni inderogabili di legge
o di contratti o accordi collettivi. (Nella specie, il lavoratore aveva dedotto la violazione dei termini del procedimento disciplinare ed il tribunale, muovendo dalla considerazione preliminare della natura irritale del lodo, aveva conseguentemente ritenuto che il lodo potesse essere impugnato solo per vizi concorrenti con la formazione e la manifestazione di volontà negoziale, con esclusione degli errori di giudizio;
la S.C. ha confermato la decisione ed ha affermato il principio su esteso)». (Cass. Sez. U., 01/12/2009, n. 25253)
Per concludere il ricorso avverso il lodo del 2 marzo 2020 è stato sì correttamente promosso dinanzi al Giudice competente, ma per censurare vizi che propriamente attengono al merito della valutazione della condotta sia del che della Pt_1 [...]
coinvolta nell'episodio che ha indotto il datore di lavoro all'applicazione della CP_2 sanzione. In altri termini il ricorrente poteva far rilevare solo vizi della volontà o la violazione di norme inderogabili da parte del Collegio arbitrale.
Dunque sotto tale profilo sono fondate le obiezioni della resistente circa l'inammissibilità dei motivi di ricorso. Infatti il raffronto tra le dichiarazioni rese dai sig.ri , Tes_1 Tes_2
, palesa che hanno un comune denominatore: il 25.7.2019 il e la Tes_3 Tes_4 Pt_1
, verso le 14.30/14,45, hanno avuto un alterco con grida tali da richiamare anche i CP_2 dipendenti non presenti. È stato evidenziato come il abbia usato toni non consoni Pt_1 ad un luogo di lavoro, anche se sono stati esclusi intenti sessisti, o parole volgari o atteggiamenti minacciosi.
3 Non è questa la sede per approfondire le ragioni del mancato esercizio della sanzione disciplinare nei confronti della , ma il Collegio arbitrale ha dato pregio all'unica CP_2 circostanza su cui hanno convenuto tutte le persone escusse ed ha ritenuto che la condotta fosse passibile di sanzione disciplinare più lieve di quella originariamente comminata. Si tratta di dato che occorre esaminare al solo fine di verificare se vi sia stato da parte del Collegio arbitrale un travisamento del fatto. Travisamento che nel caso di specie non sussiste affatto.
Per tali ragioni il ricorso non è fondato e per l'effetto deve essere respinto.
Le spese di lite tra il ricorrente e la resistente devono essere liquidate in considerazione dei seguenti parametri posti dall'art. 4 del DM n. 55 del 10.3.2014: valore della causa (I scaglione), difficoltà delle questioni giuridiche affrontate e l'attività difensiva prestata (v.
Cass. sez. ss uu, sentenza 25 settembre 2012 n. 17406) e sono poste a carico del ricorrente in quanto soccombente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
Rigetta il ricorso.
Condanna alla refusione delle spese di lite sostenute da Parte_1 [...] che vengono liquidate nella complessiva somma di € Controparte_1
750,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA ai sensi di legge.
Caltanissetta, 29 giugno 2025
Il Giudice Angela Latorre
4