TRIB
Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 10/11/2025, n. 764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 764 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine
I Sezione Civile composto dai magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott. Fabio Luongo Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1717 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, trattenuta in decisione in data 04.11.2025, a seguito delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, e vertente t r a
, con l'avv. CATTARINO DANIELA Parte_1
RICORRENTE
e
con l'avv. CARLO SIMONA Controparte_1
RESISTENTE con l'intervento del rappresentante della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine
* * *
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE
(rassegnate dalle parti all'udienza dd. 04.11.2025)
“1) Pronunciarsi la separazione personale tra le parti;
2) Disporre che la responsabilità genitoriale sui figli e Persona_1 Persona_2 sia esercitata da entrambi i genitori, i quali dovranno confrontarsi preventivamente su
[...] tutte le decisioni da assumere con riferimento alla salute, all'educazione e all'istruzione dei figli, tenendo conto delle loro inclinazioni, delle loro aspirazioni e dei loro proposti;
1 3) Disporre che i figli mantengano la residenza anagrafica presso la madre, nell'attuale casa familiare in Piazza Martiri della Libertà n. 7 int. 2, 33030 Majano (UD); assegnarsi la casa familiare anzidetta alla mamma sig.ra , dando atto che per il mese di Controparte_1 novembre 2025 il canone di locazione sarà a carico del sig. mentre a decorrere dal mese Pt_1 di dicembre 2025 il canone sarà a carico della resistente. Si dà atto che la cauzione è stata versata dal sig. che dunque mantiene il diritto a chiederne la restituzione alla cessazione del Pt_1 vincolo contrattuale. Si dà atto altresì che le utenze saranno volturate da parte della resistente entro la fine del mese di novembre;
4) Disporre che tenga i figli e Parte_1 Persona_1 Persona_2 con sé: Sulla base di un modulo temporale di due settimane, ciascuna con inizio nel
[...] giorno di sabato e fine nel giorno del venerdì successivo: a) nella prima settimana, dal sabato mattina (compatibilmente con gli orari di frequenza della scuola dei figli, tendenzialmente verso le ore 09.00) o dall'uscita da scuola fino al martedì successivo, quando li riaccompagnerà a scuola (durante l'anno scolastico); b) nella seconda settimana, dal lunedì mattina (durante
l'estate) o dall'uscita da scuola (durante l'anno scolastico) fino al mercoledì mattina, quando li riaccompagnerà a scuola (durante l'anno scolastico);
5) Durante l'estate ciascun genitore avrà diritto e dovere di tenere con sé i figli per 2 intere settimane, anche non consecutive;
i genitori si impegnano a comunicarsi i rispettivi periodi di competenza entro il giorno 30 aprile di ciascun anno;
6) Ciascun genitore avrà diritto/dovere di tenere con sé i figli per 7 giorni durante le vacanze natalizie, facendo in modo che il figli trascorrano, ad anni alterni, il giorno di Natale una volta con il padre ed una volta con la madre ed il successivo giorno di Capodanno una volta con la madre ed una volta con il padre, cominciando da Natale 2025 con la madre e Capodanno 2026 con il padre, compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori e con possibilità di recupero degli eventuali giorni di competenza non goduti per motivi lavorativi;
7) Ciascun genitore avrà diritto/dovere di tenere con sé i figli per 3 giorni durante le vacanze pasquali facendo in modo che i figli trascorrano, ad anni alterni, i 2 giorni di Pasqua e del successivo Lunedì dell'Angelo una volta con la madre ed una volta con il padre (per consentire loro di trascorrere assieme al genitore un paio di giorni di vacanza anche fuori città) cominciando dal 2026 con il padre, con facoltà di accordarsi per i restanti giorni di vacanza (ad esempio per
Giovedì e Venerdì Santo);
8) I minori potranno trascorrere con ciascun genitore ogni altro periodo che sarà preventivamente concordato tra genitori stessi;
2 9) Assegno di mantenimento a carico sig. da versarsi, con decorrenza dalla mensilità di Pt_1 dicembre 2025, entro il giorno 5 di ogni mese, alla sig.ra a titolo di contributo al CP_1 mantenimento ordinario dei minori, pari a complessivi euro 600,00 (euro 300,00 per ciascun figlio), oltre a rivalutazione monetaria annuale in base agli indici ISTAT come per legge;
10) Le spese straordinarie nell'interesse dei figli saranno disciplinate come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Udine e saranno a carico del padre per il 70% e a carico della madre per il 30%. Le parti concordano che il costo della mensa di , in deroga al Protocollo Per_2 anzidetto, rientra nelle spese straordinarie;
11) Assegno unico universale attribuito alla madre in via esclusiva e per l'intero;
12) Contributi pubblici ed eventuali detrazioni fiscali saranno goduti dalle parti in proporzione alla quota di riparto delle spese straordinarie;
13) Spese di lite compensate.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
I) Con ricorso depositato in data 27.06.2025 e regolarmente notificato, il sig. Parte_1 premesso di aver contratto matrimonio con la sig.ra in data 12.09.2008 Controparte_1
e che dalla loro unione sono nati i figli (in data 13.09.2011) e Persona_1 Persona_2
(in data 23.05.2019), ha adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere la separazione giudiziale dalla moglie, alle seguenti condizioni: affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica degli stessi presso la madre, nella casa familiare sita in Majano, se la resistente avesse aderito a tale richiesta, ovvero, in subordine, presso il padre;
Assegno Unico
Universale in favore della sig.ra obbligo, per il sig. di corrispondere alla CP_1 Pt_1 sig.ra a titolo di contribuito al mantenimento ordinario dei figli, la somma di euro CP_1
500,00 mensili (euro 250,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
La sig.ra si è costituita in giudizio, domandando il preliminare esperimento di un CP_1 tentativo di riconciliazione tra i coniugi finalizzato al superamento della crisi e alla ricostituzione del nucleo familiare, ovvero, in caso di esito negativo di tale tentativo, aderendo alla domanda di separazione, ma a condizioni differenti rispetto a quelle del sig. e, in particolare, fermo Pt_1
l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, ha chiesto: il collocamento prevalente dei minori presso la madre;
l'assegnazione a sé della casa familiare;
l'obbligo del marito di corrispondere in proprio favore, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, la somma di euro 1.200,00 mensili (euro 600,00 per ciascun figlio); la suddivisione delle spese straordinarie in misura pari al 60% a carico del padre e al 40% a carico della madre.
II) Esperito inutilmente il tentativo di riconciliazione richiesto dalla sig.ra le parti, alla CP_1 prima udienza di comparizione personale dd. 04.11.2025, all'esito di un ampio confronto, hanno 3 rassegnato le conclusioni congiunte indicate in epigrafe e le procuratrici hanno domandato l'immediata rimessione della causa al Collegio, con rinuncia alla concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi;
la causa è stata dunque immediatamente rimessa al Collegio per la decisione.
III) Orbene, va senz'altro accolta la domanda principale, avente ad oggetto la pronunzia di separazione personale dei coniugi, giacché gli elementi desumibili dagli atti processuali, ed in particolare l'esito negativo del tentativo di conciliazione ed il tenore stesso delle reciproche allegazioni e recriminazioni offrono la prova del fatto che tra i coniugi si è verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, di talché ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separazione.
Nulla osta poi all'accoglimento delle ulteriori condizioni proposte dalle parti, apparendo le stesse pienamente conformi agli interessi morali e materiali della prole minorenne.
IV) Le spese di lite sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Udine, definitivamente pronunciando nella causa suindicata, nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale tra i coniugi nato il [...] Parte_1 in SVIZZERA e ata a REGGIO DI CALABRIA (RC) Controparte_1 il 04.07.1980, alle seguenti condizioni:
- dispone che la responsabilità genitoriale sui figli e Persona_1 [...] sia esercitata da entrambi i genitori, i quali dovranno confrontarsi Persona_2 preventivamente su tutte le decisioni da assumere con riferimento alla salute, all'educazione e all'istruzione dei figli, tenendo conto delle loro inclinazioni, delle loro aspirazioni e dei loro proposti;
- dispone che i figli mantengano la residenza anagrafica presso la madre, nell'attuale casa familiare in Piazza Martiri della Libertà n. 7 int. 2, 33030 Majano (UD);
- assegna la casa familiare anzidetta alla sig.ra ; dà atto che, per il Controparte_1 mese di novembre 2025, il canone di locazione sarà a carico del sig. mentre, a Pt_1 decorrere dal mese di dicembre 2025, il canone sarà a carico della resistente;
dà atto che la cauzione è stata versata dal sig. che dunque mantiene il diritto a chiederne la Pt_1 restituzione alla cessazione del vincolo contrattuale;
dà atto che le utenze saranno volturate da parte della resistente entro la fine del mese di novembre;
4 - dispone che il sig. tenga i figli e Parte_1 Persona_1 [...] con sé sulla base di un modulo temporale di due settimane, ciascuna Persona_2 con inizio nel giorno di sabato e fine nel giorno del venerdì successivo:
a) nella prima settimana, dal sabato mattina (compatibilmente con gli orari di frequenza della scuola dei figli, tendenzialmente verso le ore 09.00) o dall'uscita da scuola fino al martedì successivo, quando li riaccompagnerà a scuola (durante l'anno scolastico);
b) nella seconda settimana, dal lunedì mattina (durante l'estate) o dall'uscita da scuola
(durante l'anno scolastico) fino al mercoledì mattina, quando li riaccompagnerà a scuola
(durante l'anno scolastico);
- dispone che, durante l'estate, ciascun genitore avrà diritto e dovere di tenere con sé i figli per 2 intere settimane, anche non consecutive;
i genitori si impegnano a comunicarsi i rispettivi periodi di competenza entro il giorno 30 aprile di ciascun anno;
- dispone che ciascun genitore avrà diritto/dovere di tenere con sé i figli per 7 giorni durante le vacanze natalizie, facendo in modo che il figli trascorrano, ad anni alterni, il giorno di
Natale una volta con il padre ed una volta con la madre ed il successivo giorno di
Capodanno una volta con la madre ed una volta con il padre, cominciando da Natale 2025 con la madre e Capodanno 2026 con il padre, compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori e con possibilità di recupero degli eventuali giorni di competenza non goduti per motivi lavorativi;
- dispone che ciascun genitore avrà diritto/dovere di tenere con sé i figli per 3 giorni durante le vacanze pasquali facendo in modo che i figli trascorrano, ad anni alterni, i 2 giorni di
Pasqua e del successivo Lunedì dell'Angelo una volta con la madre ed una volta con il padre (per consentire loro di trascorrere assieme al genitore un paio di giorni di vacanza anche fuori città) cominciando dal 2026 con il padre, con facoltà di accordarsi per i restanti giorni di vacanza (ad esempio per Giovedì e Venerdì Santo);
- dispone che i minori potranno trascorrere con ciascun genitore ogni altro periodo che sarà preventivamente concordato tra genitori stessi;
- pone a carico del sig. l'obbligo di versare, con decorrenza dalla mensilità di Pt_1 dicembre 2025, entro il giorno 5 di ogni mese, alla sig.ra a titolo di contributo CP_1 al mantenimento ordinario dei minori, la somma di complessivi euro 600,00 mensili (euro
300,00 per ciascun figlio), oltre a rivalutazione monetaria annuale in base agli indici ISTAT come per legge;
- dispone che le spese straordinarie nell'interesse dei figli saranno disciplinate come da
Protocollo vigente presso il Tribunale di Udine e saranno a carico del padre per il 70% e a 5 carico della madre per il 30%; le parti concordano che il costo della mensa di , in Per_2 deroga al Protocollo anzidetto, rientra nelle spese straordinarie;
- dispone che l'Assegno Unico Universale sia attribuito alla madre in via esclusiva e per l'intero;
- dà atto che i contributi pubblici ed eventuali detrazioni fiscali saranno goduti dalle parti in proporzione alla quota di riparto delle spese straordinarie;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Reggio Calabria di procedere all'annotazione della sentenza (matrimonio trascritto al n. 539, parte 2, serie A, u. 1, anno
2008);
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Udine, nella camera di consiglio del 05.11.2025.
Il Presidente dott.ssa Annamaria Antonini
Il Giudice rel. dott.ssa Elisabetta Sartor
6