Articolo 2 della Legge 8 giugno 1962, n. 587
Articolo 1Articolo 3
Versione
18 luglio 1962
Art. 2.
In caso di aumento del prezzo della posta, rimangono immutate, a parita' di quantitativo di poste giuocate, le percentuali del fondo premi. A tal fine gli scaglioni esistenti per l'imposta unica sono maggiorati dell'aumento percentuale apportato al prezzo della posta e ad ognuno rimangono attribuite le stesse percentuali del fondo premi vigenti prima dell'aumento suddetto.
A parita' d'incassi, rimangono immutate le percentuali a favore degli enti indicati nell' articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 , tenendo conto che la serie continua fino allo scaglione ultimo maggiorato nel modo indicato al primo comma.
Fissate le percentuali di cui ai due commi precedenti, le aliquote d'imposta unica risultanti si determinano per differenza. Ai fini della nuova progressione la serie esistente per le aliquote d'imposta unica al momento dell'aumento della posta sara' considerata avente inizio con scaglioni fino a lire 100 milioni, con la conseguente determinazione delle aliquote d'imposta unica per gli scaglioni necessari a completare la progressione e delle altre percentuali risultanti.
Entrata in vigore il 18 luglio 1962