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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 09/07/2025, n. 845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 845 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. ssa Barbara Fatale Consigliere dott. ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore ha emesso con motivazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1115 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
con l'avv.to GERVASI NICOLA Parte_1 appellante
E
con gli avv.ti MACRÌ FRANCESCA E ACRI SAMANTHA CP_1 appellata
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 29.11.2019 conveniva in giudizio Parte_1 CP_1 assumendo di aver lavorato alle sua dipendenze dal 22.01.2018 al 15.05.2018 come badante e collaboratrice familiare a domicilio, non convivente, a tempo indeterminato, senza regolare contratto di assunzione, tutti i giorni della settimana dalle 7,30 alle 18,45, occupandosi della Sig.ra madre della resistente, persona anziana e non Persona_1 autosufficiente, del vitto, della pulizia e riassetto della casa della stessa e di aver ER ricevuto, a fronte selle mansioni svolte, una retribuzione mensile di €. 600,00.
Lamentava di essere stata licenziata senza preavviso in data 15.05.2018, a seguito della richiesta di un orario lavorativo meno massacrante e, premettendo che le mansioni espletate andavano inquadrate nel livello C super CCNL lavoro domestico, chiedeva il riconoscimento del rapporto di lavoro alle dipendenze della e la condanna di CP_1 quest'ultima al pagamento della somma di Euro 11.051,24, oltre rivalutazione e interessi, a titolo di differenze retributive, tredicesima mensilità, indennità sostitutiva per il periodo irrinunciabile di ferie non godute relative all'anno 2018, indennità sostitutiva del periodo di preavviso per il recesso ad nutum del datore di lavoro, trattamento di fine rapporto, lavoro straordinario (svolto nelle giornate di domenica e festività e per il lavoro straordinario diurno svolto nel corso dell'anno 2018), vinte le spese di lite.
La resistente eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, sostenendo che il rapporto di lavoro era intercorso direttamente con la madre e chiedendo Persona_1
l'estromissione.
Affermava, comunque, che l'attività lavorativa della ricorrente era stata saltuaria ed occasionale e che la domanda proposta dalla stessa era nulla, poichè non erano stati precisati gli elementi della prestazione lavorativa e della subordinazione.
Il tribunale di Cosenza ha rigettato il ricorso, affermando:
1. che non è
“proceduralmente congrua” la richiesta di estromissione dal giudizio in conseguenza dell'affermata carenza di legittimazione passiva della resistente, poichè tale carenza
“dovrebbe comportare una pronuncia di inammissibilità dell'azione medesima” e non l'estromissione invocata;
che “la sussistenza della legittimazione [passiva] va valutata sulla base delle sole affermazioni della ricorrente”, ma “Quando, invece, il convenuto eccepisca la propria estraneità al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, viene a discutersi…dell'effettiva titolarità passiva del rapporto controverso…per cui il giudice che riconosca fondata detta eccezione, correttamente decide la controversia, non con una pronuncia di rito….ma con una sentenza di rigetto nel merito della domanda dell'attore per difetto di titolarità passiva del rapporto sostanziale dedotto in causa”;
2. che non è emersa la piena prova del rapporto di lavoro intercorso tra le parti del giudizio “atteso che l'affermata prestazione lavorativa sarebbe stata svolta, in ogni caso, in favore della Sig.ra rispetto alla quale l'incapacità di intendere e volere ER
(che condurrebbe a configurare il rapporto di lavoro tra le odierne parti) non è emersa con certezza essendo stata affermata, di fatto, solo dalla teste Testimone_1
(parte in altro procedimento contro la stessa resistente, sicché le sue dichiarazioni debbono sottoporsi a più rigoroso vaglio critico); ….quanto alle dichiarazioni rese dalla
Pag. 2 di 5 teste , esse hanno un“valore probatorio certamente molto limitato” Testimone_2 essendo “de relato actoris”; “la stessa parte ricorrente ha indicato quale datrice di lavoro la Sig.ra innanzi all'Ispettorato del Lavoro, come risulta dalla ER documentazione in atti”
Ha compensato le spese di lite per l'incertezza probatoria posta alla base delle ragioni della decisione, rigettando la richiesta di condanna ex art. 96 cpc per insussistenza dei presupposti.
Avverso tale decisione ha interposto gravame la ricorrente di primo grado ed ha lamentato l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, conducono alla dimostrazione che il suo effettivo datore di lavoro fosse la convenuta in particolare ha sottolineato che a) CP_1
e testi oculari, hanno dichiarato che ella svolgeva Testimone_1 Testimone_2 regolarmente le mansioni di badante e collaboratrice familiare a favore di ER
, ricevendo dalla figlia di quest'ultima il pagamento delle retribuzioni mensili e le
[...] direttive inerenti il rapporto di lavoro a causa dell'incapacità della madre ultranovantenne non autosufficiente;
b)l'indicazione della quale datrice di lavoro Pt_2 della ricorrente, fatta da quest'ultima nella denuncia proposta all'Ispettorato Territoriale di Cosenza, era stata determinata da mero errore materiale scusabile, corretto, avutane poi consapevolezza, al momento dell'instaurazione del giudizio;
c) inattendibili sono i testi di parte resistente, e , strette congiunte di Testimone_3 Testimone_4 CP_1
circostanza che inficia ab origine la genuinità delle loro dichiarazioni.
[...]
Ha reiterato le conclusioni del ricorso di primo grado.
La parte appellata ha chiesto il rigetto del gravame, perché infondato.
All'esito, ha trattato la causa nelle forme cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. e, acquisite le note di discussione di entrambe le parti, la decide con la presente sentenza.
1.L'appello è infondato.
Occorre premettere che nel rapporto di lavoro domestico il datore di lavoro si identifica, di regola, con la persona fisica beneficiaria della prestazione, anche nel caso in cui si tratti di persona anziana, priva di autonomia, salvo il caso in cui l'effettiva gestione del rapporto lavorativo e l'assunzione in proprio dell'obbligo di pagare la retribuzione avvenga da parte di un terzo (come ad esempio i figli dell'assistito) che quindi assume
Pag. 3 di 5 la veste di datore di lavoro con la conseguente responsabilità contrattuale per gli emolumenti retributivi dovuti, gravando il relativo onere probatorio a carico di chi agisce in giudizio ex art. 2697 c.c.
Orbene, premesso che l'unico dato certo emerso dall'istruttoria è la difficoltà di deambulazione della e non anche la compromissione delle sue facoltà ER intellettive, la prova, che deve essere rigorosa, relativa alla effettiva gestione del rapporto non può certamente ricavarsi né da deposizioni de relato actoris (quale quella dell'amica dell' la quale ha dichiarato “La ricorrente e Pt_1 Testimone_2 mi dicevano che le direttive e il pagamento erano opera della Testimone_1 signora ”) la cui rilevanza sul piano probatorio - per giurisprudenza CP_1 consolidata - è sostanzialmente nulla in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento (cfr da ul. Cass. ord. n. 4530/2025), né dalle propalazioni di chi ha instaurato analogo contenzioso contro la figlia della
(cioè quelle della teste altra pretesa badante in alternanza ER Testimone_1 con l' che evidentemente è titolare di una posizione del tutto assimilabile a Pt_1 quella dell'appellante, avendo tutto l'interesse ad affermare che “gli ordini li dava la signora Tanto posso dire poiché ho visto anche messaggi WA” e ciò, in una CP_1 prospettiva di mutuo conforto probatorio alle reciproche posizioni. Peraltro sia che la stessa sentita quale teste nel giudizio instaurato dalla Testimone_1 Pt_1 prima (cfr sentenza n. 2079/2021, prodotta dalla appellante, in cui è trascritta la deposizione) , hanno entrambe dichiarato che venivano retribuite con il denaro della pensione della sicchè sostanzialmente la figlia assolveva ad un ER CP_1 incarico per conto della madre conformemente a quanto emerge dalla deposizione della teste di quest'ultima . Testimone_4
Infine, dirimente è la circostanza che la stessa abbia indicato come Pt_1 Persona_1 datrice di lavoro (senza chiarire neanche in appello i termini dell'asserito errore materiale scusabile che non può trarsi dalla mera nazionalità straniera) per il riconoscimento del rapporto di lavoro relativo al periodo in oggetto nella richiesta di intervento inoltrata all'ITL di Cosenza, a seguito della quale sono state entrambe convocate con missiva del 16.10.2018 per il tentativo di conciliazione ex art. 11 comma
1 del dlgs. n. 124/2004 (cfr doc. 3 del fasc.di parte appellata).
Pag. 4 di 5 Per i motivi suesposti, l'appello deve essere rigettato.
2.Le spese del secondo grado di giudizio come liquidate in dispositivo seguono la soccombenza con distrazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 con ricorso depositato in data 7.11.2022, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza,
n. 1625/2022, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna la parte appellante alla rifusione delle spese in favore dell'appellata, liquidate in € 2.906,00 oltre accessori come per legge con distrazione;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione, sussistono a carico dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, D.P.R. n° 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, stesso Decreto, salva esenzione se dovuta.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, in data
19.5.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott.ssa Gabriella Portale
Pag. 5 di 5
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. ssa Barbara Fatale Consigliere dott. ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore ha emesso con motivazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1115 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
con l'avv.to GERVASI NICOLA Parte_1 appellante
E
con gli avv.ti MACRÌ FRANCESCA E ACRI SAMANTHA CP_1 appellata
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 29.11.2019 conveniva in giudizio Parte_1 CP_1 assumendo di aver lavorato alle sua dipendenze dal 22.01.2018 al 15.05.2018 come badante e collaboratrice familiare a domicilio, non convivente, a tempo indeterminato, senza regolare contratto di assunzione, tutti i giorni della settimana dalle 7,30 alle 18,45, occupandosi della Sig.ra madre della resistente, persona anziana e non Persona_1 autosufficiente, del vitto, della pulizia e riassetto della casa della stessa e di aver ER ricevuto, a fronte selle mansioni svolte, una retribuzione mensile di €. 600,00.
Lamentava di essere stata licenziata senza preavviso in data 15.05.2018, a seguito della richiesta di un orario lavorativo meno massacrante e, premettendo che le mansioni espletate andavano inquadrate nel livello C super CCNL lavoro domestico, chiedeva il riconoscimento del rapporto di lavoro alle dipendenze della e la condanna di CP_1 quest'ultima al pagamento della somma di Euro 11.051,24, oltre rivalutazione e interessi, a titolo di differenze retributive, tredicesima mensilità, indennità sostitutiva per il periodo irrinunciabile di ferie non godute relative all'anno 2018, indennità sostitutiva del periodo di preavviso per il recesso ad nutum del datore di lavoro, trattamento di fine rapporto, lavoro straordinario (svolto nelle giornate di domenica e festività e per il lavoro straordinario diurno svolto nel corso dell'anno 2018), vinte le spese di lite.
La resistente eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, sostenendo che il rapporto di lavoro era intercorso direttamente con la madre e chiedendo Persona_1
l'estromissione.
Affermava, comunque, che l'attività lavorativa della ricorrente era stata saltuaria ed occasionale e che la domanda proposta dalla stessa era nulla, poichè non erano stati precisati gli elementi della prestazione lavorativa e della subordinazione.
Il tribunale di Cosenza ha rigettato il ricorso, affermando:
1. che non è
“proceduralmente congrua” la richiesta di estromissione dal giudizio in conseguenza dell'affermata carenza di legittimazione passiva della resistente, poichè tale carenza
“dovrebbe comportare una pronuncia di inammissibilità dell'azione medesima” e non l'estromissione invocata;
che “la sussistenza della legittimazione [passiva] va valutata sulla base delle sole affermazioni della ricorrente”, ma “Quando, invece, il convenuto eccepisca la propria estraneità al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, viene a discutersi…dell'effettiva titolarità passiva del rapporto controverso…per cui il giudice che riconosca fondata detta eccezione, correttamente decide la controversia, non con una pronuncia di rito….ma con una sentenza di rigetto nel merito della domanda dell'attore per difetto di titolarità passiva del rapporto sostanziale dedotto in causa”;
2. che non è emersa la piena prova del rapporto di lavoro intercorso tra le parti del giudizio “atteso che l'affermata prestazione lavorativa sarebbe stata svolta, in ogni caso, in favore della Sig.ra rispetto alla quale l'incapacità di intendere e volere ER
(che condurrebbe a configurare il rapporto di lavoro tra le odierne parti) non è emersa con certezza essendo stata affermata, di fatto, solo dalla teste Testimone_1
(parte in altro procedimento contro la stessa resistente, sicché le sue dichiarazioni debbono sottoporsi a più rigoroso vaglio critico); ….quanto alle dichiarazioni rese dalla
Pag. 2 di 5 teste , esse hanno un“valore probatorio certamente molto limitato” Testimone_2 essendo “de relato actoris”; “la stessa parte ricorrente ha indicato quale datrice di lavoro la Sig.ra innanzi all'Ispettorato del Lavoro, come risulta dalla ER documentazione in atti”
Ha compensato le spese di lite per l'incertezza probatoria posta alla base delle ragioni della decisione, rigettando la richiesta di condanna ex art. 96 cpc per insussistenza dei presupposti.
Avverso tale decisione ha interposto gravame la ricorrente di primo grado ed ha lamentato l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, conducono alla dimostrazione che il suo effettivo datore di lavoro fosse la convenuta in particolare ha sottolineato che a) CP_1
e testi oculari, hanno dichiarato che ella svolgeva Testimone_1 Testimone_2 regolarmente le mansioni di badante e collaboratrice familiare a favore di ER
, ricevendo dalla figlia di quest'ultima il pagamento delle retribuzioni mensili e le
[...] direttive inerenti il rapporto di lavoro a causa dell'incapacità della madre ultranovantenne non autosufficiente;
b)l'indicazione della quale datrice di lavoro Pt_2 della ricorrente, fatta da quest'ultima nella denuncia proposta all'Ispettorato Territoriale di Cosenza, era stata determinata da mero errore materiale scusabile, corretto, avutane poi consapevolezza, al momento dell'instaurazione del giudizio;
c) inattendibili sono i testi di parte resistente, e , strette congiunte di Testimone_3 Testimone_4 CP_1
circostanza che inficia ab origine la genuinità delle loro dichiarazioni.
[...]
Ha reiterato le conclusioni del ricorso di primo grado.
La parte appellata ha chiesto il rigetto del gravame, perché infondato.
All'esito, ha trattato la causa nelle forme cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. e, acquisite le note di discussione di entrambe le parti, la decide con la presente sentenza.
1.L'appello è infondato.
Occorre premettere che nel rapporto di lavoro domestico il datore di lavoro si identifica, di regola, con la persona fisica beneficiaria della prestazione, anche nel caso in cui si tratti di persona anziana, priva di autonomia, salvo il caso in cui l'effettiva gestione del rapporto lavorativo e l'assunzione in proprio dell'obbligo di pagare la retribuzione avvenga da parte di un terzo (come ad esempio i figli dell'assistito) che quindi assume
Pag. 3 di 5 la veste di datore di lavoro con la conseguente responsabilità contrattuale per gli emolumenti retributivi dovuti, gravando il relativo onere probatorio a carico di chi agisce in giudizio ex art. 2697 c.c.
Orbene, premesso che l'unico dato certo emerso dall'istruttoria è la difficoltà di deambulazione della e non anche la compromissione delle sue facoltà ER intellettive, la prova, che deve essere rigorosa, relativa alla effettiva gestione del rapporto non può certamente ricavarsi né da deposizioni de relato actoris (quale quella dell'amica dell' la quale ha dichiarato “La ricorrente e Pt_1 Testimone_2 mi dicevano che le direttive e il pagamento erano opera della Testimone_1 signora ”) la cui rilevanza sul piano probatorio - per giurisprudenza CP_1 consolidata - è sostanzialmente nulla in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento (cfr da ul. Cass. ord. n. 4530/2025), né dalle propalazioni di chi ha instaurato analogo contenzioso contro la figlia della
(cioè quelle della teste altra pretesa badante in alternanza ER Testimone_1 con l' che evidentemente è titolare di una posizione del tutto assimilabile a Pt_1 quella dell'appellante, avendo tutto l'interesse ad affermare che “gli ordini li dava la signora Tanto posso dire poiché ho visto anche messaggi WA” e ciò, in una CP_1 prospettiva di mutuo conforto probatorio alle reciproche posizioni. Peraltro sia che la stessa sentita quale teste nel giudizio instaurato dalla Testimone_1 Pt_1 prima (cfr sentenza n. 2079/2021, prodotta dalla appellante, in cui è trascritta la deposizione) , hanno entrambe dichiarato che venivano retribuite con il denaro della pensione della sicchè sostanzialmente la figlia assolveva ad un ER CP_1 incarico per conto della madre conformemente a quanto emerge dalla deposizione della teste di quest'ultima . Testimone_4
Infine, dirimente è la circostanza che la stessa abbia indicato come Pt_1 Persona_1 datrice di lavoro (senza chiarire neanche in appello i termini dell'asserito errore materiale scusabile che non può trarsi dalla mera nazionalità straniera) per il riconoscimento del rapporto di lavoro relativo al periodo in oggetto nella richiesta di intervento inoltrata all'ITL di Cosenza, a seguito della quale sono state entrambe convocate con missiva del 16.10.2018 per il tentativo di conciliazione ex art. 11 comma
1 del dlgs. n. 124/2004 (cfr doc. 3 del fasc.di parte appellata).
Pag. 4 di 5 Per i motivi suesposti, l'appello deve essere rigettato.
2.Le spese del secondo grado di giudizio come liquidate in dispositivo seguono la soccombenza con distrazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 con ricorso depositato in data 7.11.2022, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza,
n. 1625/2022, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna la parte appellante alla rifusione delle spese in favore dell'appellata, liquidate in € 2.906,00 oltre accessori come per legge con distrazione;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione, sussistono a carico dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, D.P.R. n° 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, stesso Decreto, salva esenzione se dovuta.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, in data
19.5.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott.ssa Gabriella Portale
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