Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 14/02/2025, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato la seguente
…………………………. SENTENZA NOTIF. APPELLO
nella causa iscritta al n. 4981/2019 del R.G.A.C., avente ad oggetto ALTRI CONTRATTI
…………………………. ATIPICI, pendente TRA con sede in Pagani (Sa), alla Via Corallo n. 208/210, P. Parte_1 C.F._ Iva n. , in persona del suo legale rappresentante p.t., il signor P.IVA_1
[...]
, nato a [...] l'[...], c.f. Pt_2 C.F._2
, rappresentata e difesa, in forza di mandato in calce all'atto di citazione, dall'Avv.
[...]
Adriano Bellacosa, del Foro di Nocera Inferiore, c.f. , con il CodiceFiscale_3 quale elettivamente domicilia in Nocera Inferiore (Sa), alla Via G. Matteotti n. 30, ATTORE E (Part. i.v.a. ) in persona Controparte_1 P.IVA_2 dell'Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. Sig. (Cod. Controparte_2
Fisc. ), domiciliato per la carica nella sede della Società in CodiceFiscale_4
Sant'Egidio del Monte Albino alla Via Ugo Foscolo n. 29 ed elettivamente in Angri alla Via Messina n. 6, nello studio dell'Avv. Antonio Pentangelo (Cod. Fisc.
[...]
) dal quale la Società stessa è rappresentata e difesa in virtù di procura C.F._5 speciale in atti, CONVENUTA
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 6/11/2024 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate. MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1 premetteva quanto segue: in data 27/11/ 2017 sottoscriveva un contratto preliminare di compravendita con la con cui quest'ultima si impegnava a Controparte_1 vendere alla un opificio industriale agroalimentare in corso di Controparte_3 costruzione, con circostante terreno, della superficie catastale di metri quadrati 8.246, posto in Castel San Giorgio (Sa), alla Via Enrico Mattei (Catasto Terreni del Comune di Castel San Giorgio (Sa), al foglio 11, particelle numeri 1597, 1599, 1600, 1601 e 1602,
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€ 58.750,00, entro il 30 novembre 2017, (regolarmente pagati), quale ulteriore caparra;
€ 58.750,00, entro il 30 dicembre 2017 (regolarmente pagati), sempre a titolo di ulteriore caparra;
€ 2.082.500,00, oltre Iva sull'intero corrispettivo, al momento dell'atto definitivo, entro e non oltre 31/3/2018, anche con provvista derivante da istituti di credito;
al momento della sottoscrizione del preliminare, ed anche al momento della scadenza del termine per il definitivo (al 31/3/2018), il capannone non era ancora stato ultimato e dunque neanche era stato accatastato: a tanto si provvedeva solamente in data 18/6/2018, tant'è che il cespite è oggi meglio individuato al N.C.E.U. di Castel San Giorgio, al foglio 11, particella 1730, sub 2 e 3; nel contratto, era anche stabilito che la venditrice avrebbe dovuto realizzare una serie di interventi ulteriori rispetto a quelli già necessari al completamento dell'opera, con onere di spesa a carico della per cui la promissaria Controparte_3 acquirente commissionava alla lavori per una spesa di Controparte_1 complessivi € 878.252,54, tra il 2017 ed il 2018, pure regolarmente corrisposta, dovendo destinare lo stabilimento al deposito di prodotti surgelati e dunque dovendo dotarlo di tutte le necessarie caratteristiche per la conservazione del freddo;
non essendo le parti pronte a procedere con l'atto definitivo, con successiva scrittura, esse convenivano un differimento del termine per la formalizzazione del definitivo al 30/6/2018; dopo il 30/6/2018, erano in corso i lavori di ultimazione dell'immobile, tant'è che la pagava regolarmente le fatture emesse dalla Controparte_3 [...] anche nei mesi di luglio, agosto e ottobre del 2018, fino alla fattura a Controparte_1 saldo del 31/12/2018, pure regolarmente pagata con 8 effetti cambiari con scadenza ultima al 30/4/2019; in data 10/7/2018 perveniva all'indirizzo della Controparte_3 una comunicazione pec della contenente l'invito a
[...] Controparte_1 presentarsi dinanzi al Notaio il giorno 30/7/2018, per la sottoscrizione Persona_1 dell'atto definitivo;
in ragione del rapporto di vecchia conoscenza, della continuità degli incontri fra le parti e della pendenza dei lavori, i responsabili della Controparte_3 non si erano preoccupati della avvertenza indicata nella suindicata pec, dove era specificato che «spirato il suindicato termine (…) dovrò considerare il Vostro comportamento come inadempiente, pure ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c.» e così non veniva dato alcun riscontro scritto a quella comunicazione, pure perché i responsabili della società promittente venditrice continuavano a riferire del fatto che l'impegno a vendere sarebbe stato mantenuto;
anche dopo il 30/7/2018, le parti ed i rispettivi consulenti hanno continuato ad incontrarsi per cercare di risolvere le problematiche riscontrate, afferenti, in particolare, il fatto che la società di leasing intanto reperita per la conclusione dell'affare, avesse dato indicazione di un valore del bene, già comprensivo delle notevoli migliorie apportate, coincidente al corrispettivo pattuito tra le parti;
di contro, la parte promittente venditrice pretendeva di indicare nell'atto di trasferimento che fossero anche stati realizzati e pagati separatamente gli importi dovuti per le opere di adeguamento, allo scopo di evitare il rischio di azioni di recupero da parte
N.R.G. 4981/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 dell'Erario; in precedenza, si era già reperita una banca, perché erogasse un finanziamento, ma la pendenza dei lavori, col mancato accatastamento e la mancanza della agibilità, aveva impedito la conclusione dell'istruttoria; la società di leasing, che pure aveva offerto il proprio assenso alla operazione, non acconsentiva alla integrazione contrattuale, e ciò comportava l'avvio di una lunga discussione tra i rispettivi consulenti fiscali delle parti contrattuali, al fine di reperire una soluzione;
tradendo i contenuti dei colloqui tra le parti, allo scopo di indurre a trovare una soluzione, la trasmetteva altra comunicazione alla Controparte_1 [...]
in data 4/12/2018, con la quale riferiva «di non ritenersi più vincolata ad alcun Parte_1 obbligo di adempimento avente fonte nel contratto suddetto» e di «trattenere gli importi che ha ricevuto a titolo di caparra confirmatoria, alla stipula ed alle due successive scadenze indicate in contratto»; pure dopo la nota pec del 4 dicembre 2018, le parti continuavano ad incontrarsi, espressamente confermando il proprio intendimento di definire la compravendita coerentemente alle pattuizioni originarie, tant'è che la su Parte_1 sollecitazione degli stessi responsabili della veniva indotta a Controparte_1 richiedere un finanziamento ad altra banca, così da superare la problematica riscontrata nel rapporto con la UniCredit Leasing S.p.A.;, dopo una nuova e complessa istruttoria, definita con la costante collaborazione tecnica dei responsabili e dei delegati della stessa promittente venditrice, la otteneva una nuova delibera di Controparte_3 finanziamento da parte della banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., per l'acquisto dell'immobile; nonostante i diversi inviti rivolti dalla per la stipula Parte_1 del rogito notarile, e le ripetute rassicurazioni di voler comunque reperire una soluzione, la parte promittente venditrice continuava a non voler dare esecuzione al preliminare, né intendeva restituire i consistenti importi intanto incamerati. Ciò premesso la agiva in giudizio ex art. 2932 c.c., stante la non Parte_1 essenzialità del termine, tenuto conto del comportamento complessivo delle parti: il termine essenziale previsto nel preliminare del 27/11/2017, poi prorogato con l'accordo del 30/3/18 veniva ulteriormente differito, per accordo tra le parti, tento che, a scadenza di due termini convenzionali, continuavano i lavori commissionati dalla per l'adeguamento dello stabilimento alle proprie specifiche Controparte_3 esigenze e proseguivano i numerosi incontri tra le parti, in funzione della risoluzione delle problematiche volta per volta emerse, anche nel rapporto con la società di leasing ovvero con la banca. Tenuto conto del tempo trascorso parte attrice si riservava di recedere dal rapporto, con la richiesta di restituzione del doppio della caparra, ai sensi dell'art. 1385, comma 2, c.c., oltre al risarcimento del danno ulteriore, non inferiore ad € 1.000.000,00, oltre interessi e rivalutazione. In via subordinata, nel caso in cui non dovesse addivenirsi alla esecuzione del contratto, la società attrice chiedeva la restituzione del doppio della caparra, ai sensi dell'art. 1385, comma 2, c.c., oltre al rimborso dei costi sostenuti, per complessivi € 878.252,54, oltre interessi compensativi o comunque in alternativa, ad una somma coincidente al maggior valore dell'immobile. Concludeva, dunque, chiedendo al Tribunale di: accertare e dichiarare la validità e l'efficacia
N.R.G. 4981/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 del contratto preliminare di compravendita del 27 novembre 2017, nonché l'inadempimento della società convenuta rispetto all'obbligo a contrarre, consequenzialmente disponendo il trasferimento ex art. 2932 c.c. dell'immobile oggetto del contratto preliminare, meglio identificato al Catasto Terreni del Comune di Castel San Giorgio (Sa), al foglio 11, particelle numeri 1597, 1599, 1600, 1601 e 1602, ed al N.C.E.U., foglio 11, particella 1730, sub 2 e 3, previa esecuzione dell'obbligo di pagamento del corrispettivo da parte della società attrice, che ne fa esplicita offerta, nel termine da indicare;
il tutto, dando ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di trascrivere ovvero annotare la emananda sentenza, con esonero da ogni responsabilità; in ogni caso, accertare e riconoscere l'inadempimento contrattuale della società convenuta e quindi condannandola al risarcimento del danno, da liquidare in non meno di euro 1.000.000,00 (un milione/00), oltre interessi e rivalutazione;
in via di subordine, per il caso in cui non sia disposto il trasferimento coattivo dell'immobile, condannare la società convenuta alla restituzione del doppio della caparra versata, per complessivi euro 735.000,00 (settecentotrentacinquemila/00), oltre interessi a far data dal 30 dicembre 2017, nonché alla restituzione degli importi ricevuti per i lavori effettuati in esecuzione del contratto, per complessivi euro 878.252,54 (ottocento settantottomila duecentocinquantadue/54), oltre agli interessi a far data dal momento della corresponsione delle somme, tra il 2017 ed il 2018; in ogni caso, condannare la società convenuta al pagamento delle spese processuali. Si costituiva, in data 16/12/2019, la convenuta eccependo che la Controparte_1 mancata stipula dell'atto definitivo non fosse dipesa da comportamenti colposi, ostativi e/o negligenti della promittente venditrice, che avrebbe, invece, semplicemente assecondato le istanze dell'attrice di differimento della stipula, motivate dalla momentanea mancanza di provvista, mancanza che si è protratta non solo ben oltre il termine di adempimento e di quello ulteriormente concordato in proroga, ma ha altresì valicato il limite di tolleranza esigibile dalla controparte: così era infatti avvenuto in occasione dello spirare del termine fissato in contratto (31/3/2018), quando la convenuta ha accettato la richiesta di posticipare la stipula al 30/6/2018, con un accordo scritto in calce allo stesso contratto preliminare, nel quale entrambe le parti hanno precisato: “Detto nuovo termine, per concorde volontà dei sottoscritti, ha carattere essenziale”; allo spirare di questo nuovo termine la convenuta, invece di avvalersi della facoltà di recedere dal contratto com'era in diritto di fare, a causa della persistente mancanza di fondi da parte dell'attrice, ha nuovamente manifestato la propria disponibilità invitando la promissaria a stipulare l'atto definitivo presso il Notaio (di comune elezione) di Pagani, per il 30/7/2018; ma anche questa volta Persona_1
l'attrice non ha onorato l'impegno declinando l'invito. Soltanto il 4/12/2018, la promittente venditrice ha dichiarato di recedere dal contratto. Eccepiva l'inammissibilità della domanda ex art. 2932 c.c. che postula che la parte contro la quale è proposta sia inadempiente, che abbia, cioè, colpevolmente omesso o ritardato l'adempimento dell'obbligazione assunta con il contratto preliminare e che la parte che agisce per conseguirne l'adempimento in forma specifica dimostri di non essere a sua volta inadempiente, mentre nel caso di specie, ad agire ex art. 2932 c.c., è proprio la parte inadempiente. Evidenziava che il primo differimento del termine di adempimento (dal 31/3 al 30/6/2018), aveva avuto luogo per la specifica richiesta avanzata dalla stessa parte
N.R.G. 4981/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4 attrice per mancanza dei fondi necessari a pagare il prezzo d'acquisto del bene e che, in tale occasione, la chiesta postergazione della stipula era stata concessa in virtù di un accordo scritto in calce allo stesso contratto preliminare, del seguente letterale tenore:
“Poiché la società promissaria acquirente non è pronta alla stipula dell'atto, non avendo ancora reperito la necessaria provvista, le parti sottoscritte, di comune accordo, rinviano la data del trasferimento dell'immobile di cui al sovrascritto preliminare, dal 31.03.2018 al 30.06.2018. Detto nuovo termine, per comune volontà dei sottoscritti, ha carattere essenziale. Restano fermi tutti gli altri patti di cui al preliminare. Si precisa che il Notaio rogante sarà il Dott. di Pagani. S. Egidio del M. Per_2
Albino li 30.03.2018”. Eccepiva che la natura “essenziale” del termine per la stipula dell'atto definitivo, che, se pure si fosse potuto escludere per quello fissato in origine, sarebbe stata senz'altro da affermare per quello successivamente convenuto dalle parti il 30/3/2018, da esse negoziato e quindi stabilito per iscritto in calce allo stesso contratto preliminare. Essenziale o meno che fosse il termine di adempimento, comunque il relativo rispetto era stato omesso per fatti imputabili solo all'attrice, che aveva lasciato spirare il nuovo termine del 30/6/2018 da essa stessa definito “essenziale” nell'accordo del 30 marzo precedente. Parte attrice aveva altresì ignorato l'invito alla stipula inviato dalla convenuta per il 30/7/2018, omettendo di presenziare all'appuntamento dal notaio, come dimostra la certificazione notarile in pari data, malgrado nella lettera di invito fosse scritto a chiare lettere che ciò sarebbe stato considerato come inadempimento. Lasciava, infine, trascorrere altri mesi senza assumere iniziative, finché la
[...] comunicava, il 4/12/2008, di recedere dal contratto. CP_1
Eccepiva l'irrilevanza degli asseriti colloqui tra le parti, difettando della forma scritta prevista per legge e l'irrilevanza del fatto che fossero ancora in corso i lavori di adeguamento dell'immobile, che non escludevano la stipula del definitivo, anche perchè le parti avevano espressamente disciplinato tale eventualità stabilendo che l'atto definitivo sarebbe stato stipulato anche se i lavori non fossero stati ultimati il
31/3/2018. Evidenziava, poi, che al momento della stipula del preliminare, erano in corso i soli lavori di ultimazione dell'immobile come da progetto originario, mentre quelli aggiuntivi che la promissaria aveva facoltà di richiedere, erano stati richiesti e commissionati dall'attrice soltanto il 29/1/2018, con la nota scritta a firma del suo legale rappresentante: in tale nota l'ultimazione viene indicata per il 15/6/2018 e le parti chiariscono che ciò non avrebbe con l'adempimento; i lavori, comunque, erano stati ultimati nei termini e, il giorno 28/6/2018, l'attrice ne constatava l'ultimazione facendone ricognizione con la firma del relativo verbale in pari data;
pertanto, al 30 luglio successivo, nel giorno cioè in cui l'attrice veniva formalmente invitata nello studio del Notaio in Pagani, i lavori erano tutti regolarmente ultimati, per cui la Per_1 scelta di declinare l'invito alla stipula non poteva dipesa da tali lavori. Con riguardo, poi, all'accatastamento dell'immobile, lo stesso era ugualmente avvenuto ben prima della data suddetta, mentre la nota della Banca MPS esibita dall'attrice era datata 15/7/2019, cioè un anno dopo l'invito nello studio del Notaio per la stipula e comunque assolutamente insufficiente per saldare il prezzo d'acquisto del bene in
N.R.G. 4981/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 5 oggetto. La dunque, concludeva chiedendo di rigettare della domanda Controparte_1 proposta dalla con l'atto di citazione notificato il 18/9/2019, Controparte_3 ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari di Salerno di cancellare la relativa trascrizione e di condannare la stessa al pagamento della somma Controparte_3
a titolo di risarcimento danni ai sensi dell'art. 96 C.p.c., che si riserva di quantificare in corso di causa e/o che sarà liquidata di Ufficio e al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con attribuzione all'Avvocato antistatario. Istruita la causa con l'escussione dei testi, la stessa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Questioni preliminari. Preliminarmente va ritenuto inefficace il disconoscimento della non conformità all'originale delle copie effettuato dall'attrice. Secondo la Cassazione “in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive” (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 28096 del 30/12/2009, conf. Sez. 1, Sentenza n. 14416 del 07/06/2013; Sez. 3, Sentenza n. 7175 del 03/04/2014, la quale specifica altresì che la suddetta contestazione «va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale; Sez. 3, Sentenza n. 7105 del 12/04/2016, Sez. 3, Sentenza n. 12730 del 21/06/2016, , quest'ultima con specifico riferimento alla copia fotostatica delle relate di notificazione di cartelle di pagamento prodotte dall'agente della riscossione“. (Cass 23902/17 e Cass 24323/18).
È stato altresì aggiunto che la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale. (Cass 27633/18). Nel caso di specie il disconoscimento va ritenuto inefficace, non avendo parte convenuta evidenziato alcuna differenza tra gli originali dei documenti e le copie prodotte dall'attrice, né ha indicato peculiarità di queste ultime (ad. es. cancellature, scoloriture, ecc…) che potessero far dubitare della loro conformità ai primi (cfr. in lal senso Cass. sentenza 24634/2021).
2. Sul merito. Risulta documentalmente provato e, comunque, non contestato, che, in data 27/11/2017, le Società stipulavano un Controparte_4 Parte_1 contratto preliminare con il quale la prima, promittente venditrice, si impegnava a
N.R.G. 4981/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 6 vendere alla seconda, promissaria acquirente, «un opificio industriale agroalimentare in corso di costruzione, come da progetto approvato, in Castel San Giorgio, alla via Enrico Mattei, con circostante terreno della superficie catastale di metri quadrati ottomila duecento quarantasei (mq. 8246) […]» al prezzo di € 2.450.000,00 oltre IVA così suddiviso: € 250.000,00 a titolo di caparra confirmatoria alla stipula del preliminare;
€ 58.750,00 entro il 30/11/2017 quale ulteriore caparra;
€ 58.750,00 entro il 31/12/2017 quale ulteriore caparra (per un totale di € 367.000,00); € 2.082.500,00 quale saldo dell'intero prezzo alla stipula del contratto definitivo, che sarebbe dovuta avvenire entro il 31/3/2018. Risulta altresì documentalmente provato e non contestato che la promissaria acquirente versava: € 250.000,00, a titolo di caparra confirmatoria, contestualmente alla sottoscrizione del preliminare con assegni bancari n. 0922663101-09 e n. 0922663102- 10 tratti sulla banca Monte dei Paschi di Siena;
€ 58.750,00, a titolo di ulteriore caparra, con assegno bancario n. 0922663103-11 tratto sulla banca Monte dei Paschi di Siena;
€ 58.750,00 a titolo di ulteriore caparra con assegno bancario n. 0922663104-12 tratto sulla banca Monte dei Paschi di Siena. Risulta altresì documentalmente provato e, comunque, non contestato, che tra il 27/11/2017 e il 22/6/2018 la commissionava alla Controparte_3 Controparte_1 vari lavori supplementari da eseguire nell'opificio industriale suddetto, al fine di adattarlo alle proprie esigenze, lavori eseguiti dalla tanto che la Controparte_1
i ne ha riconosciuto l'esecuzione con scrittura di ricognizione di debito Parte_1 dell'8/8/2018 e provvedeva al pagamento, come risulta dalle fatture dei lavori con relativi pagamenti per € 878.252,54. Con riguardo al termine previsto per la stipula del definitivo, il contratto preliminare prevedeva un termine, definito dalle parti essenziale, fissato al 30/3/2018. Detto termine veniva prorogato al 30/6/2018 con accordo del 30/3/2018, redatto e sottoscritto in calce al contratto preliminare, con cui si dava atto che il termine veniva prorogato perché la promissaria acquirente non era in possesso della necessaria provvista per provvedere al pagamento del saldo del presso. Detto nuovo termine veniva dichiarato espressamente essenziale dalle parti. Allo spirare del nuovo termine di stipula dell'atto definitivo la convenuta, con raccomandata A.R. del 10/7/2018 anticipata a mezzo p.e.c., invitava l'attrice a stipulare l'atto definitivo presso il Notaio (di comune elezione) di Pagani, per il Persona_1
30/7/2018 ma, l'attrice non si presentava, come attestato dal notaio con certificazione del 30/7/2018. La provvedeva poi a formalizzare il proprio recesso il 4/12/2018 con Controparte_1 raccomandata A.R. anticipata a mezzo p.e.c. Deve pertanto ritenersi che il termine del 30/3/2018, come espressamente pattuito dalle parti, sia essenziale e, pertanto, a fronte dell'inadempimento del promissario acquirente, risulta legittimo il recesso del promittente venditore ex art. 1385 comma 2 c.c, con trattenimento della caparra, come previsto anche dal'art. 2 del contratto preliminare che prevedeva espressamente che, in caso di inadempimento della promissaria acquirente, la promittente venditrice avrebbe potuto recedere dal contratto trattenendo quanto incassato a titolo di caparra.
N.R.G. 4981/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 7 A fronte del legittimo recesso del promittente venditore alcuno spazio vi è per l'azione ex art. 2932 c.c. Né può assolutamente ritenersi che la stipula del definitivo sia stata impedita da una inadempienza del venditore, dal momento che i lavori, tra l'altro richiesti dall'acquirente per adeguare l'immobile alle proprie esigenze, erano terminati, come risulta dal relativo verbale, il 28/6/2018. Anche l'accatastamento avveniva in data 18/6/2018, anteriormente alla data di invito dal notaio per la stipula del definitivo. Con riguardo alla domanda di restituzione delle somme versate per i lavori supplementari, va rilevato che tali lavori erano stati commissionati con plurimi incarichi, autonomi e distinti dal contratto preliminare, tra il 27/11/2017 e il 22/6/2018 ed erano funzionali a destinare lo stabilimento al deposito di prodotti surgelati;
tali lavori erano stati pagati in quanto regolarmente eseguiti, come si evince dal verbale di consegna. Le domande attoree vanno pertanto rigettate, con conseguente ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di Salerno di cancellare la trascrizione dell'atto di citazione, eseguita il 18/9/2019 ai numeri 28027 di Registro Particolare e 36574 di Registro Generale. Alla luce delle più recenti pronunce della Suprema Corte la responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost..” (Ordinanza n. 19948/2023), non sussistono elementi univoci per ritenere il carattere temerario dell'azione nel presente giudizio e pertanto la richiesta ex art. 96 c.p.c. deve essere rigettata.
3.Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 4981/2019 del R.G.A.C., avente ad oggetto ALTRI CONTRATTI ATIPICI, pendente tra , Parte_1 [...]
, ogni contraria istanza disattesa così provvede: Controparte_1
1. rigetta, e per le causali di cui in motivazione, le domande avanzate da parte attrice;
2. condanna la , in persona del legale rapp. te p.t. pro tempore, Parte_1 al pagamento, in favore di , delle spese di giudizio che si Controparte_1 liquidano in € 49336,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione al difensore, dichiaratosene anticipatario;
3. ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di Salerno, con esonero di responsabilità, di cancellare la trascrizione dell'atto di citazione, eseguita il 18/9/2019 ai numeri 28027 di Registro Particolare e 36574 di Registro
N.R.G. 4981/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 8 Generale.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 13/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito
N.R.G. 4981/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 9