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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 15/01/2026, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 301/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
TRIDICO ANTONIO BRUNO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6623/2024 depositato il 11/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240022482791000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240022482791000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto
contro
Agenzia entrate-riscossioni il sig.Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 03420240022482791000 per un importo complessivo di €.570,70 relativa a mancato pagamento tasse automobilistiche e moto (targhe Targa_1 e Targa_2):
Il ricorrente deduce sia vizi propri della cartella che il merito della pretesa tributaria ed in particolare:
mancanza di Avviso Bonario: Violazione dell'obbligo di inviare la comunicazione preventiva che permetterebbe di sanare la posizione con sanzioni ridotte prima dell'iscrizione a ruolo (ex art. 19, comma
3, D. Lgs. 546/92).
Mancata indicazione del Responsabile del Procedimento;
Violazione dello Statuto del Contribuente (L.
212/2000) e del D.L. 248/2007; la cartella è priva di firma (autografa o meccanizzata), impedendo di risalire all'autore dell'atto (violazione art. 12 DPR 602/1973).
Ed ancora, carenza di Motivazione anche relativamente al calcolo interessi:
Omessa Notifica degli avvisi di accertamento necessari per legge prima dell'emissione della cartella. Secondo la Cassazione (SS.UU. 16412/2007), l'omissione dell'atto presupposto rende nullo quello successivo.
Prescrizione trattandosi di omesso pagamento risalente al 2019 mentre la notifica della cartella avvenuta
12 giugno 2024.
Si è costituita in giudizio Agenzia delle entrate -riscossione lamentando la mancata Integrazione del
Contraddittorio alla luce del D.Lgs. n. 220/2023 (attuazione della Riforma Fiscale), in vigore dal 2024.
Violazione Art. 14, comma 6-bis, D.Lgs. 546/1992: Se il contribuente contesta la mancata notifica di un atto presupposto (es. un avviso di accertamento della Regione Calabria), ha l'obbligo di chiamare in causa sia l'ente creditore che l'agente della riscossione.
L'Agente della Riscossione sostiene di non essere il soggetto corretto a cui contestare il merito del tributo o la mancata notifica degli atti precedenti chiedendo, pertanto, il rigetto del ricorso.
Si è costituita la Regione Calabria chiedendo il rigetto del ricorso
All'udienza del 14.1.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
L'art. 25 D.Lgs. n. 504/1992 ha introdotto a partire dal 1993 la tassa automobilistica regionale, anche se soltanto dall'1.1.99 sono state demandate alle Regioni la riscossione, l'accertamento e il recupero.
Il citato art. 25 rimanda, per la riscossione, all'art. 5 del d.l. n. 953/1982, convertito nella legge n. 53/1983, il quale prescrive che: < gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità, si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento>>, di talché l'Amministrazione Finanziaria deve esercitare la sua azione di recupero, accertamento, iscrizione a ruolo e successiva notifica della cartella di pagamento nel periodo massimo di tre anni dalla data del mancato pagamento.
Ciò posto, la cartella di pagamento impugnata, è stata preceduta da un avviso di accertamento notificato personalmente al ricorrente in data 13.4.2022 e non impugnato diventando quindi definitivo
Conseguentemente, avverso la cartella di pagamento in contestazione, notificata al ricorrente in data
13.4.2022 non possono essere dedotte questioni involgenti il merito della pretesa creditoria (come l'eventuale prescrizione maturata con riferimento al precedente avviso di accertamento) ma solamente doglianze concernenti la formazione e l'emissione della suddetta cartella, salva chiaramente la possibilità di eccepire l'eventuale prescrizione maturata tra la notifica dell'avviso di accertamento e quella relativa alla successiva cartella (situazione certamente non verificatasi nel caso di specie in ragione del breve lasso di tempo intercorso tra l'avviso e la cartella).
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che vengono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
la Corte di giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, sezione VI, definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della Regione
Calabria che liquida in euro 300,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e
Cpa come per legge da distrarsi in favore del difensore antistatario se ne ha fatto richiesta,
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
TRIDICO ANTONIO BRUNO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6623/2024 depositato il 11/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240022482791000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240022482791000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto
contro
Agenzia entrate-riscossioni il sig.Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 03420240022482791000 per un importo complessivo di €.570,70 relativa a mancato pagamento tasse automobilistiche e moto (targhe Targa_1 e Targa_2):
Il ricorrente deduce sia vizi propri della cartella che il merito della pretesa tributaria ed in particolare:
mancanza di Avviso Bonario: Violazione dell'obbligo di inviare la comunicazione preventiva che permetterebbe di sanare la posizione con sanzioni ridotte prima dell'iscrizione a ruolo (ex art. 19, comma
3, D. Lgs. 546/92).
Mancata indicazione del Responsabile del Procedimento;
Violazione dello Statuto del Contribuente (L.
212/2000) e del D.L. 248/2007; la cartella è priva di firma (autografa o meccanizzata), impedendo di risalire all'autore dell'atto (violazione art. 12 DPR 602/1973).
Ed ancora, carenza di Motivazione anche relativamente al calcolo interessi:
Omessa Notifica degli avvisi di accertamento necessari per legge prima dell'emissione della cartella. Secondo la Cassazione (SS.UU. 16412/2007), l'omissione dell'atto presupposto rende nullo quello successivo.
Prescrizione trattandosi di omesso pagamento risalente al 2019 mentre la notifica della cartella avvenuta
12 giugno 2024.
Si è costituita in giudizio Agenzia delle entrate -riscossione lamentando la mancata Integrazione del
Contraddittorio alla luce del D.Lgs. n. 220/2023 (attuazione della Riforma Fiscale), in vigore dal 2024.
Violazione Art. 14, comma 6-bis, D.Lgs. 546/1992: Se il contribuente contesta la mancata notifica di un atto presupposto (es. un avviso di accertamento della Regione Calabria), ha l'obbligo di chiamare in causa sia l'ente creditore che l'agente della riscossione.
L'Agente della Riscossione sostiene di non essere il soggetto corretto a cui contestare il merito del tributo o la mancata notifica degli atti precedenti chiedendo, pertanto, il rigetto del ricorso.
Si è costituita la Regione Calabria chiedendo il rigetto del ricorso
All'udienza del 14.1.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
L'art. 25 D.Lgs. n. 504/1992 ha introdotto a partire dal 1993 la tassa automobilistica regionale, anche se soltanto dall'1.1.99 sono state demandate alle Regioni la riscossione, l'accertamento e il recupero.
Il citato art. 25 rimanda, per la riscossione, all'art. 5 del d.l. n. 953/1982, convertito nella legge n. 53/1983, il quale prescrive che: < gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità, si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento>>, di talché l'Amministrazione Finanziaria deve esercitare la sua azione di recupero, accertamento, iscrizione a ruolo e successiva notifica della cartella di pagamento nel periodo massimo di tre anni dalla data del mancato pagamento.
Ciò posto, la cartella di pagamento impugnata, è stata preceduta da un avviso di accertamento notificato personalmente al ricorrente in data 13.4.2022 e non impugnato diventando quindi definitivo
Conseguentemente, avverso la cartella di pagamento in contestazione, notificata al ricorrente in data
13.4.2022 non possono essere dedotte questioni involgenti il merito della pretesa creditoria (come l'eventuale prescrizione maturata con riferimento al precedente avviso di accertamento) ma solamente doglianze concernenti la formazione e l'emissione della suddetta cartella, salva chiaramente la possibilità di eccepire l'eventuale prescrizione maturata tra la notifica dell'avviso di accertamento e quella relativa alla successiva cartella (situazione certamente non verificatasi nel caso di specie in ragione del breve lasso di tempo intercorso tra l'avviso e la cartella).
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che vengono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
la Corte di giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, sezione VI, definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della Regione
Calabria che liquida in euro 300,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e
Cpa come per legge da distrarsi in favore del difensore antistatario se ne ha fatto richiesta,