CA
Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/06/2025, n. 1731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1731 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA V SEZIONE LAVORO composta da: Giovanna Ciardi Presidente rel. Elisabetta Palumbo Consigliera Rossana Taverna Consigliera
nella causa civile in grado di appello n. 1658/2024
all'udienza del 9 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
Avv. Gaspare Castelli appellante E
Controparte_1
Avv.ti Andrea Manerba, Giambattista Manerba, Sergio Quaranta, AN RA appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 5637/2024 del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro. CONCLUSIONI: come da rispettivi atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 26.04.2023, Controparte_1
(di seguito, proponeva opposizione avverso il decreto
[...] CP_1 ingiuntivo n. 558/2023 del 24.01.2023 emesso dal Tribunale di Roma, con il quale all'odierna appellata era stato ingiunto, in favore della , il Parte_1 pagamento della somma complessiva di euro 56.443,62 (di cui euro 29.750,41 per contributi Fondo Integrativo Previdenziale;
euro 7.581,81 per FIRR, euro 54,73 per interessi di mora sul FIRR;
euro 18.806,67 per sanzioni ex art. 34 comma I del Regolamento delle Attività Istituzionali della ed euro 250,00 a Parte_1 titolo di sanzione ex art. 40 Regolamento per “Omessa iscrizione o comunicazione cessazione”), in ragione dei rapporti dalla stessa intrapresi con la società
[...]
(di seguito, . La società opponente domandava Controparte_2 CP_2
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- in via incidentale sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo concessa;
- attesane l'inammissibilità, revocare il Decreto Ingiuntivo opposto, per carenza dei presupposti di Legge, per le ragioni espresse al paragrafo 3, pagine 8 e 9 del ricorso, - comunque, nel merito, revocato il decreto ingiuntivo, respingersi le domande proposte da siccome infondate in fatto ed in Parte_1 diritto”. L'odierna società appellata, invero, deduceva che il provvedimento monitorio traeva origine da verbale ispettivo che aveva constatato la sussistenza di presunte violazioni afferenti il periodo 2016 - 2021 con riguardo ai
[...]
e e che, Parte_2 Controparte_3 Controparte_4 ammesso il dovuto per i signori e il credito contributivo veniva CP_3 CP_4 contestato con riferimento alla posizione della società Controparte_2 con la quale non era mai intercorso rapporto di agenzia ma di procacciamento di
[...] affari. 2. Ritualmente evocata in giudizio, si costituiva la , Parte_1 chiedendo l'integrale rigetto delle suindicate conclusioni, insistendo per l'accertamento del rapporto di agenzia tra la società opponente e CP_2 come già verificato in sede ispettiva.
3. Con la sentenza in oggetto, il Giudice di prime cure revocava l'opposto decreto ingiuntivo n. 558/2023 emesso dal Tribunale di Roma, ritenendo sussistente la prevalenza di una mera attività consulenziale svolta dalla CP_2 nell'ambito della quale poteva intervenire la segnalazione della quale CP_1 fornitrice di lavoro, e condannava alla refusione delle spese di lite in favore Pt_1 dell'odierna società appellata. Infatti, il primo Giudice rilevava come, presso la sede della società opponente, ai fini ispettivi, non fosse stato in realtà effettuato alcun accesso in loco da parte di , e come non fosse stato interpellato alcun Pt_1 dipendente della al fine di ottenere informazioni o chiarimenti in CP_1 merito alla fattispecie oggetto del giudizio. Il Tribunale, dunque, rilevando l'insufficienza e l'inidoneità dell'esame ispettivo effettuato dalla Parte_1
, evidenziava in primo luogo come il rapporto di agenzia assunto
[...] specificatamente dalla fosse derivato dal mero esame Parte_1 documentale degli atti richiesti a mezzo di posta elettronica. Per tal motivo, il primo Giudice traeva specificatamente dall'espletamento dell'istruttoria, svoltasi con escussione testi, la prevalenza della differente attività consulenziale della CP_2 nei confronti della società opponente, come si legge nella parte motiva della
[...] gravata sentenza: “Emerge dalla compiuta istruttoria con tutta chiarezza che l'attività d'impresa di era quella di offrire alle proprie società Controparte_2 clienti, normalmente di piccole e medie dimensioni, un servizio di Temporary management che comprendeva attività in primis di consulenza ma poi anche di gestione del personale (lettere di richiamo, licenziamenti dei dirigenti), revisione struttura organizzativa, trattativa con RSU, fino a pulizia e sicurezza. Evidente che
2 per operare consulenza e supporto a così ampio spettro in campi così diversi tra di loro, doveva suggerire alle clienti di rivolgersi, a seconda delle specifiche CP_2 esigenze palesate, a società che tali servizi da lei stessa suggeriti fossero in grado di offrire (società che mettevano a disposizione personale amministrativo in ipotesi di carenze di organico in ufficio, società di pulizie, società di guardiania etc). Ma se così operava A.re.a, considerarla agente per il sol fatto di indicare una possibile società che sia in grado di offrire la tipologia di servizio di volta in volta ritenuto necessario o esplicitamente richiesto dalla cliente, appare del tutto inappropriato poiché la segnalazione è solo parte di un piano ben più ampio di assistenza e consulenza che veniva offerto.”
4. Avverso la suindicata pronuncia propone appello la , Parte_1 lamentando l'erronea valutazione in fatto e in diritto compiuta dal Tribunale, che ha escluso la sussistenza del contratto di agenzia seppur in presenza di una pluralità di elementi indiziari, non ha tenuto conto della efficacia probatoria del verbale ispettivo, ha ritenuto attendibile la testimonianza del e ha condannato la Tes_1 al pagamento delle spese processuali mentre la complessità della Parte_1 controversia avrebbe dovuto condurre ad una compensazione delle spese di lite.
5. Costituitasi in giudizio, la contesta quanto dedotto CP_1 dall'odierna appellante ed insiste per la conferma dell'impugnata sentenza.
6. All'odierna udienza, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
7. L'appello è infondato e non merita accoglimento. La contesta la sentenza impugnata per non aver attribuito Parte_1 un corretto rilievo al verbale ispettivo e ai documenti acquisiti, nonché per aver ritenuto attendibili le dichiarazioni del teste escusso.
8. Orbene, per quanto concerne il verbale di accertamento ispettivo in atti, si richiama la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui tale verbale fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (Cass. n.23800/2014).
9. Esclusa quindi qualsiasi valenza probatoria delle valutazioni dell'ispettore verbalizzante, dall'analisi delle emergenze processuali non emergono, come correttamente ritenuto dal Tribunale, idonei elementi probatori (il cui onere grava sulla ) circa la fondatezza della pretesa contributiva. Parte_1
Orbene, appare opportuno, in primo luogo, ricordare che caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell'attività dell'agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell'ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo con quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni
3 ricevute dal preponente medesimo;
invece il rapporto di procacciatore d'affari si concreta nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni. Tanto premesso, si rileva che dalla documentazione prodotta in giudizio dalla non emergono idonei riscontri probatori circa l'asserita attività Parte_1 di agente svolta dalla società Pt_3
. Va innanzitutto tenuto conto del contenuto dell'accordo sottoscritto fra la
[...]
e la società relativo ai compensi per procacciamento di affari (cfr. CP_1 CP_2 contratto allegato sub 10 nel fascicolo della , nel quale le parti danno Parte_1 espressamente atto di voler concordare “il riconoscimento di compensi predeterminati in relazione ad attività di segnalazione di clienti per la vendita di servizi”, con esclusione di obblighi, per il procacciatore, di stabile e continuativa attività e senza esclusiva di zone o clientela. In particolare, per quanto concerne la clausola relativa alla “durata”, contrariamente a quanto sostenuto dalla appellante, la previsione non Parte_1 riguarda la continuità dell'impegno a carico della società nel CP_2 procacciamento di clientela, bensì il periodo di validità delle condizioni economiche pattuite fra le parti. Si legge infatti testualmente che: “Le presenti condizioni sono da ritenersi valide per 12 mesi. In mancanza di disdetta, da comunicarsi con un preavviso di gg. 120, le condizioni rappresentate nella presente saranno da intendersi confermate, per ugual periodo. A prescindere da quanto sopra, relativo alle condizioni economiche, non sussiste alcuno stabile vincolo tra le parti che previo un preavviso scritto di 30 giorni, potranno cessare senza onere o costo alcuno la relazione instauratasi”. Sulla base di tale accordo, la società ha emesso le fatture (pure CP_2 prodotte nel fascicolo dell'odierna appellante) che recano importi diversi, piuttosto contenuti rispetto al fatturato mensile della predetta società, ammontante a circa 100/120mila euro a trimestre per i vari servizi da questa offerti alla sua clientela, così come riferito dal teste escusso nel giudizio di primo grado. Tes_1
9.2. Le doglianze dell'appellante circa l'inattendibilità del teste appaiono generiche e infondate, in quanto il lungi dall'aver reso dichiarazioni Tes_1
“contraddittorie e inverosimili”, ha rappresentato in modo compiuto l'attività svolta dalla società precisando quanto segue: “Oggi mediamente fatturiamo CP_2
800,00 euro al giorno per i servizi di Temporary management che forniamo ai nostri clienti ... Tra i vari servizi offerti fatturiamo circa dai 100 e 120.000,00 euro a trimestre. Nel 2018 la nostra fatturazione forse era un pelo più bassa. Di fatto per le aziende clienti facciamo i direttori di personale ad interim e capita che per ottenere una buona flessibilità del costo del lavoro venga suggerita la somministrazione. Per la parte del lavoro che non è flessibile suggeriamo comunque di aver all'inizio personale somministrato salvo poi procedere alla contrattualizzazione di rapporti di lavoro stabile. Mediamente è impegnata una sola nostra risorsa su ciascun cliente. In questo periodo suggeriamo mediamente al 50% dei clienti personale somministrato. Prima molto di più perché l'incertezza era maggiore. Nel 2018 anche impiegati
4 amministrativi potevano essere somministrati, oggi si riesce ad avere lavoratori somministrati solo per attività segretariali ... L'ampiezza dei servizi che ci venivano richiesti dipendevano dalla fiducia che ci guadagnavamo all'interno della società cliente, ovviamente anche in relazione alle dimensioni aziendali, più piccole erano e più ci delegavano. Che io sappia il rapporto con la società di fornitura di lavoro era di segnalazione, segnalazione che veniva remunerata … Con tutte le agenzie per il lavoro lavoriamo in regime di segnalazione”. Le dichiarazioni del teste, oltre a non essere contraddette da alcuna prova testimoniale e/o documentale fornita dall'odierna appellante, trovano puntuale riscontro nelle indicazioni della visura camerale della società in cui si legge CP_2 che la società ha per oggetto, fra l'altro, la prestazione di servizi alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale, commerciale, import-export e di questioni connesse, nonché l'attività di ricerca, selezione e didattica di formazione del personale. 10. Sulla base di quanto precede, deve quindi convenirsi con quanto affermato dal primo giudice in merito alla circostanza che l'eventuale segnalazione della come fornitrice di personale somministrato rappresentava soltanto una parte CP_1 dell'attività della società complementare agli altri servizi di temporary CP_2 management resi dalla stessa, anche dal punto di vista economico e, cioè, in termini di fatturato.
11. Conclusivamente, si ritiene che la non abbia Parte_1 dimostrato, come era suo onere, l'effettiva natura agenziale del rapporto intercorso fra le società in questione e, quindi, il fondamento giuridico della propria pretesa contributiva.
12. Da ultimo, va disatteso il motivo di gravame relativo alla condanna al pagamento delle spese di primo grado, che sono state correttamente regolate dal Tribunale secondo il principio della soccombenza.
13. L'appello va dunque respinto.
14. La condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
15. In considerazione del tipo di pronuncia (rigetto), si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in
€5.000,00, oltre 15% per spese forfettarie. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art.13 comma 1 quater del dpr n.115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Roma, 9 maggio 2025 La Presidente est. Giovanna Ciardi
5
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA V SEZIONE LAVORO composta da: Giovanna Ciardi Presidente rel. Elisabetta Palumbo Consigliera Rossana Taverna Consigliera
nella causa civile in grado di appello n. 1658/2024
all'udienza del 9 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
Avv. Gaspare Castelli appellante E
Controparte_1
Avv.ti Andrea Manerba, Giambattista Manerba, Sergio Quaranta, AN RA appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 5637/2024 del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro. CONCLUSIONI: come da rispettivi atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 26.04.2023, Controparte_1
(di seguito, proponeva opposizione avverso il decreto
[...] CP_1 ingiuntivo n. 558/2023 del 24.01.2023 emesso dal Tribunale di Roma, con il quale all'odierna appellata era stato ingiunto, in favore della , il Parte_1 pagamento della somma complessiva di euro 56.443,62 (di cui euro 29.750,41 per contributi Fondo Integrativo Previdenziale;
euro 7.581,81 per FIRR, euro 54,73 per interessi di mora sul FIRR;
euro 18.806,67 per sanzioni ex art. 34 comma I del Regolamento delle Attività Istituzionali della ed euro 250,00 a Parte_1 titolo di sanzione ex art. 40 Regolamento per “Omessa iscrizione o comunicazione cessazione”), in ragione dei rapporti dalla stessa intrapresi con la società
[...]
(di seguito, . La società opponente domandava Controparte_2 CP_2
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- in via incidentale sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo concessa;
- attesane l'inammissibilità, revocare il Decreto Ingiuntivo opposto, per carenza dei presupposti di Legge, per le ragioni espresse al paragrafo 3, pagine 8 e 9 del ricorso, - comunque, nel merito, revocato il decreto ingiuntivo, respingersi le domande proposte da siccome infondate in fatto ed in Parte_1 diritto”. L'odierna società appellata, invero, deduceva che il provvedimento monitorio traeva origine da verbale ispettivo che aveva constatato la sussistenza di presunte violazioni afferenti il periodo 2016 - 2021 con riguardo ai
[...]
e e che, Parte_2 Controparte_3 Controparte_4 ammesso il dovuto per i signori e il credito contributivo veniva CP_3 CP_4 contestato con riferimento alla posizione della società Controparte_2 con la quale non era mai intercorso rapporto di agenzia ma di procacciamento di
[...] affari. 2. Ritualmente evocata in giudizio, si costituiva la , Parte_1 chiedendo l'integrale rigetto delle suindicate conclusioni, insistendo per l'accertamento del rapporto di agenzia tra la società opponente e CP_2 come già verificato in sede ispettiva.
3. Con la sentenza in oggetto, il Giudice di prime cure revocava l'opposto decreto ingiuntivo n. 558/2023 emesso dal Tribunale di Roma, ritenendo sussistente la prevalenza di una mera attività consulenziale svolta dalla CP_2 nell'ambito della quale poteva intervenire la segnalazione della quale CP_1 fornitrice di lavoro, e condannava alla refusione delle spese di lite in favore Pt_1 dell'odierna società appellata. Infatti, il primo Giudice rilevava come, presso la sede della società opponente, ai fini ispettivi, non fosse stato in realtà effettuato alcun accesso in loco da parte di , e come non fosse stato interpellato alcun Pt_1 dipendente della al fine di ottenere informazioni o chiarimenti in CP_1 merito alla fattispecie oggetto del giudizio. Il Tribunale, dunque, rilevando l'insufficienza e l'inidoneità dell'esame ispettivo effettuato dalla Parte_1
, evidenziava in primo luogo come il rapporto di agenzia assunto
[...] specificatamente dalla fosse derivato dal mero esame Parte_1 documentale degli atti richiesti a mezzo di posta elettronica. Per tal motivo, il primo Giudice traeva specificatamente dall'espletamento dell'istruttoria, svoltasi con escussione testi, la prevalenza della differente attività consulenziale della CP_2 nei confronti della società opponente, come si legge nella parte motiva della
[...] gravata sentenza: “Emerge dalla compiuta istruttoria con tutta chiarezza che l'attività d'impresa di era quella di offrire alle proprie società Controparte_2 clienti, normalmente di piccole e medie dimensioni, un servizio di Temporary management che comprendeva attività in primis di consulenza ma poi anche di gestione del personale (lettere di richiamo, licenziamenti dei dirigenti), revisione struttura organizzativa, trattativa con RSU, fino a pulizia e sicurezza. Evidente che
2 per operare consulenza e supporto a così ampio spettro in campi così diversi tra di loro, doveva suggerire alle clienti di rivolgersi, a seconda delle specifiche CP_2 esigenze palesate, a società che tali servizi da lei stessa suggeriti fossero in grado di offrire (società che mettevano a disposizione personale amministrativo in ipotesi di carenze di organico in ufficio, società di pulizie, società di guardiania etc). Ma se così operava A.re.a, considerarla agente per il sol fatto di indicare una possibile società che sia in grado di offrire la tipologia di servizio di volta in volta ritenuto necessario o esplicitamente richiesto dalla cliente, appare del tutto inappropriato poiché la segnalazione è solo parte di un piano ben più ampio di assistenza e consulenza che veniva offerto.”
4. Avverso la suindicata pronuncia propone appello la , Parte_1 lamentando l'erronea valutazione in fatto e in diritto compiuta dal Tribunale, che ha escluso la sussistenza del contratto di agenzia seppur in presenza di una pluralità di elementi indiziari, non ha tenuto conto della efficacia probatoria del verbale ispettivo, ha ritenuto attendibile la testimonianza del e ha condannato la Tes_1 al pagamento delle spese processuali mentre la complessità della Parte_1 controversia avrebbe dovuto condurre ad una compensazione delle spese di lite.
5. Costituitasi in giudizio, la contesta quanto dedotto CP_1 dall'odierna appellante ed insiste per la conferma dell'impugnata sentenza.
6. All'odierna udienza, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
7. L'appello è infondato e non merita accoglimento. La contesta la sentenza impugnata per non aver attribuito Parte_1 un corretto rilievo al verbale ispettivo e ai documenti acquisiti, nonché per aver ritenuto attendibili le dichiarazioni del teste escusso.
8. Orbene, per quanto concerne il verbale di accertamento ispettivo in atti, si richiama la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui tale verbale fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (Cass. n.23800/2014).
9. Esclusa quindi qualsiasi valenza probatoria delle valutazioni dell'ispettore verbalizzante, dall'analisi delle emergenze processuali non emergono, come correttamente ritenuto dal Tribunale, idonei elementi probatori (il cui onere grava sulla ) circa la fondatezza della pretesa contributiva. Parte_1
Orbene, appare opportuno, in primo luogo, ricordare che caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell'attività dell'agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell'ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo con quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni
3 ricevute dal preponente medesimo;
invece il rapporto di procacciatore d'affari si concreta nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni. Tanto premesso, si rileva che dalla documentazione prodotta in giudizio dalla non emergono idonei riscontri probatori circa l'asserita attività Parte_1 di agente svolta dalla società Pt_3
. Va innanzitutto tenuto conto del contenuto dell'accordo sottoscritto fra la
[...]
e la società relativo ai compensi per procacciamento di affari (cfr. CP_1 CP_2 contratto allegato sub 10 nel fascicolo della , nel quale le parti danno Parte_1 espressamente atto di voler concordare “il riconoscimento di compensi predeterminati in relazione ad attività di segnalazione di clienti per la vendita di servizi”, con esclusione di obblighi, per il procacciatore, di stabile e continuativa attività e senza esclusiva di zone o clientela. In particolare, per quanto concerne la clausola relativa alla “durata”, contrariamente a quanto sostenuto dalla appellante, la previsione non Parte_1 riguarda la continuità dell'impegno a carico della società nel CP_2 procacciamento di clientela, bensì il periodo di validità delle condizioni economiche pattuite fra le parti. Si legge infatti testualmente che: “Le presenti condizioni sono da ritenersi valide per 12 mesi. In mancanza di disdetta, da comunicarsi con un preavviso di gg. 120, le condizioni rappresentate nella presente saranno da intendersi confermate, per ugual periodo. A prescindere da quanto sopra, relativo alle condizioni economiche, non sussiste alcuno stabile vincolo tra le parti che previo un preavviso scritto di 30 giorni, potranno cessare senza onere o costo alcuno la relazione instauratasi”. Sulla base di tale accordo, la società ha emesso le fatture (pure CP_2 prodotte nel fascicolo dell'odierna appellante) che recano importi diversi, piuttosto contenuti rispetto al fatturato mensile della predetta società, ammontante a circa 100/120mila euro a trimestre per i vari servizi da questa offerti alla sua clientela, così come riferito dal teste escusso nel giudizio di primo grado. Tes_1
9.2. Le doglianze dell'appellante circa l'inattendibilità del teste appaiono generiche e infondate, in quanto il lungi dall'aver reso dichiarazioni Tes_1
“contraddittorie e inverosimili”, ha rappresentato in modo compiuto l'attività svolta dalla società precisando quanto segue: “Oggi mediamente fatturiamo CP_2
800,00 euro al giorno per i servizi di Temporary management che forniamo ai nostri clienti ... Tra i vari servizi offerti fatturiamo circa dai 100 e 120.000,00 euro a trimestre. Nel 2018 la nostra fatturazione forse era un pelo più bassa. Di fatto per le aziende clienti facciamo i direttori di personale ad interim e capita che per ottenere una buona flessibilità del costo del lavoro venga suggerita la somministrazione. Per la parte del lavoro che non è flessibile suggeriamo comunque di aver all'inizio personale somministrato salvo poi procedere alla contrattualizzazione di rapporti di lavoro stabile. Mediamente è impegnata una sola nostra risorsa su ciascun cliente. In questo periodo suggeriamo mediamente al 50% dei clienti personale somministrato. Prima molto di più perché l'incertezza era maggiore. Nel 2018 anche impiegati
4 amministrativi potevano essere somministrati, oggi si riesce ad avere lavoratori somministrati solo per attività segretariali ... L'ampiezza dei servizi che ci venivano richiesti dipendevano dalla fiducia che ci guadagnavamo all'interno della società cliente, ovviamente anche in relazione alle dimensioni aziendali, più piccole erano e più ci delegavano. Che io sappia il rapporto con la società di fornitura di lavoro era di segnalazione, segnalazione che veniva remunerata … Con tutte le agenzie per il lavoro lavoriamo in regime di segnalazione”. Le dichiarazioni del teste, oltre a non essere contraddette da alcuna prova testimoniale e/o documentale fornita dall'odierna appellante, trovano puntuale riscontro nelle indicazioni della visura camerale della società in cui si legge CP_2 che la società ha per oggetto, fra l'altro, la prestazione di servizi alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale, commerciale, import-export e di questioni connesse, nonché l'attività di ricerca, selezione e didattica di formazione del personale. 10. Sulla base di quanto precede, deve quindi convenirsi con quanto affermato dal primo giudice in merito alla circostanza che l'eventuale segnalazione della come fornitrice di personale somministrato rappresentava soltanto una parte CP_1 dell'attività della società complementare agli altri servizi di temporary CP_2 management resi dalla stessa, anche dal punto di vista economico e, cioè, in termini di fatturato.
11. Conclusivamente, si ritiene che la non abbia Parte_1 dimostrato, come era suo onere, l'effettiva natura agenziale del rapporto intercorso fra le società in questione e, quindi, il fondamento giuridico della propria pretesa contributiva.
12. Da ultimo, va disatteso il motivo di gravame relativo alla condanna al pagamento delle spese di primo grado, che sono state correttamente regolate dal Tribunale secondo il principio della soccombenza.
13. L'appello va dunque respinto.
14. La condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
15. In considerazione del tipo di pronuncia (rigetto), si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in
€5.000,00, oltre 15% per spese forfettarie. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art.13 comma 1 quater del dpr n.115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Roma, 9 maggio 2025 La Presidente est. Giovanna Ciardi
5