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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/11/2025, n. 4201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4201 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 9336/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica e in funzione di Giudice di Appello, nella persona del Giudice dott.ssa NA ER pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9336/2023 di R.G. promossa:
DA
in proprio ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato in Putignano alla via Parte_1
NN AT n. 8;
- appellante -
CONTRO
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. NN Controparte_1
Liguigli presso il cui studio sito in Acquaviva delle Fonti alla via Roma n. 6 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- appellato -
E
, in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_2
- appellata contumace -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Putignano n. 46/2023 resa in data
14.03.2023 nel giudizio iscritto a n. R.G. 474/2022; opposizione all'esecuzione.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 13.11.2025 e nei precedenti scritti difensivi che si intendono integralmente richiamati.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO
NA ER che, quanto al profilo processuale inerente alla decisione della causa, mette conto rilevare che l'udienza di precisazione delle conclusioni è stata celebrata in applicazione del disposto dell'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c., mediante comparizione figurata, nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione notificato in data 11.07.2022 Pt_1
conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Putignano, il , in
[...] Controparte_1 persona del e , in persona del legale rappresentante CP_3 Controparte_4
p.t., proponendo opposizione avverso la cartella esattoriale n. 014 2022 0009 9570 59000 dell'importo di €. 118,33 notificata in data 27.05.2022 emessa a seguito di Ruolo del
[...]
per infrazioni al Codice della Strada, giusta verbale di contestazione elevato Parte_2 dalla Polizia Locale di Putignano n. 10253/A/2019 del 03.04.2019.
Il eccepiva di aver provveduto al pagamento mediante bonifico, di cui produceva Pt_1 ricevuta, in data 04.04.2019.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in Cancelleria in data 15.09.2022 si costituiva in giudizio il che, riconosciute fondate le ragioni di controparte, Controparte_1 documentava l'intervenuto discarico della cartella esattoriale opposta chiedendo, pertanto, che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata all'udienza del 04.10.2022 si costituiva in giudizio chiedendo, in caso di accertamento di avvenuto Controparte_2 pagamento ed erronea iscrizione a ruolo del verbale amministrativo, che le spese venissero poste a carico dell'Ente impositore.
Con l'epigrafata sentenza n. 46/2023 resa in data 14.03.2023 nel giudizio iscritto al n. R.G.
474/2022 il Giudice di Pace di Putignano Bari dichiarava la cessazione della materia del contendere e condanna[va] il , in persona del Sindaco p.t., al pagamento in favore dell'avv. Controparte_1
delle competenze processuali liquidate complessivamente in €. 161,00 di cui €. Parte_1
43,00 per spese borsuali e €. 118,00 per compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario, CPA e IVA come per legge a calcolarsi…”.
Avverso tali esiti giurisdizionali insorgeva proponendo gravame con atto Parte_1 di citazione in appello notificato in data 29.07.2023 impugnando la sentenza in epigrafe indicata limitatamente al capo sulle spese, assumendo che il Giudice di prime cure avesse disposto una erronea
NA ER liquidazione delle competenze processuali discostandosi dai valori medi di riferimento, e al di sotto dei minimi di tariffa, con somma meramente simbolica e senza distinguere per fasi di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta in appello depositata in data 16.12.2023 si costituiva in giudizio il che instava per l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 Controparte_1 bis c.p.c. e la conferma della pronuncia di primo grado. non si costituiva nel giudizio di appello e con Controparte_2 provvedimento del 22.02.2024 ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa, previa acquisizione del fascicolo di primo grado, veniva rinviata all'udienza del
13.11.2025 per la rimessione in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.
*****
Tanto premesso in punto di fatto, le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere esaminate secondo l'ordine logico giuridico.
Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c..
Trattasi di uno strumento deflattivo del contenzioso, rimesso alla discrezionalità del Giudice
e basato sulla ragionevole infondatezza dell'impugnazione.
Come noto, infatti, il sopracitato articolo stabilisce che: “Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta. Il primo comma non si applica quando: a) l'appello è proposto relativamente a una delle cause di cui all'articolo 70, primo comma;
b) l'appello è proposto a norma dell'articolo 702 quater”. Con questa norma, introdotta dalla lettera a) del comma 1, dell'art. 54, d.l. n. 83/2012, è stato previsto un filtro di inammissibilità dell'appello fondato su una selezione effettuata preventivamente dal Giudice a cui è affidato il compito di distinguere, prima di procedere alla trattazione, le impugnazioni meritevoli da quelle assolutamente infondate che, a colpo d'occhio, “non hanno probabilità di essere accolte”. In tal caso il Giudice, provvedendo con ordinanza, dichiara l'inammissibilità dell'appello e si spoglia del relativo gravame.
Nella presente controversia, l'eccezione è infondata e non merita accoglimento non solo perché non ne sussistono i presupposti - non risultando ictu oculi la manifesta infondatezza dell'appello, la cui valutazione comporta comunque per il Giudice uno studio approfondito della causa al fine di delibare la “ragionevole probabilità” dell'appello di essere accolto - ma anche, in quanto riproposta in sede ormai decisionale, fase nella quale è preclusa la regressione del procedimento all'ipotesi prevista dall'art. 348 bis c.p.c. Infatti, come, in proposito, affermato dalla
NA ER condivisa giurisprudenza di legittimità, “L'art. 348 bis c.p.c., quando allude all'ipotesi in cui l'appello non ha ragionevole probabilità di essere accolto intende comprendervi sia il caso in cui esso sia tale per manifesta infondatezza nel merito, sia il caso in cui esso sia manifestamente infondato per una qualsiasi ragioni di rito, ivi comprese cause di inammissibilità o improcedibilità espressamente previste dalla legge aliunde. L'inciso fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza
l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, infatti, allude all'ipotesi in cui il giudice dell'appello abbia dato corso alla trattazione dell'appello in via normale e non abbia rilevato la mancanza di ragionevole probabilità dell'appello di essere accolto in limine litis all'udienza di cui all'art. 350
c.p.c., come gli impone l'art. 348 ter c.p.c. In tal caso detto inciso impone al giudice dell'appello di decidere con il procedimento di decisione normale e, dunque, con le garanzie connesse alla pronuncia della sentenza, impedendo una regressione del procedimento all'ipotesi degli art. 348 bis
e 348 ter c.p.c.” (cfr. Cass. 8940/2014).
Orbene, sulla base di quanto illustrato, l'appello proposto è in concreto ammissibile.
Venendo al merito, l'appello è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il criterio generale di regolazione delle spese di lite, previsto dall'art. 91 c.p.c., è quello della soccombenza che costituisce un'applicazione del principio di causalità: in forza di tale principio, la parte - che con il suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione di norme di diritto sostanziale) ha provocato la necessità del processo - deve farsi carico delle relative spese.
In deroga al criterio generale innanzi indicato, l'ordinamento ammette la compensazione delle spese, ove ricorrano situazioni che, proprio in ragione della eccezionalità rispetto alla regola generale inscritta nell'art. 91 c.p.c., costituiscono ipotesi tassative e la cui sussistenza deve essere motivata.
Pur in difetto di esplicito riferimento nel capo della sentenza impugnata, risulta scontato e pacifico il riferimento in sede di liquidazione delle competenze professionali al D.M. n. 55/14, come modificato con il D.M. n. 147/2022.
Ora, per l'attività professionale prestata nel giudizio, risultano liquidabili le fasi tabellari studio, introduttiva e decisionale ex art. 4 D.M. cit.
Ciò posto, come è noto, è la stessa norma a disporre la possibilità dell'aumento, ma anche della diminuzione del compenso in ragione della difficoltà dell'affare, oltre che di altre circostanze
(caratteristiche, urgenza e pregio dell'attività prestata, importanza, natura, difficoltà e valore dell'affare, condizioni soggettive del cliente, risultati conseguiti, numero e complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate).
Dunque, applicando il dato normativo al caso di specie, devono ritenersi certamente operanti nel corso del giudizio di prime cure i presupposti per disporre la riduzione del compenso alla luce della ridotta difficoltà delle questioni di fatto e di diritto trattate e del valore della res controversa.
NA ER Il computo secondo i suddetti minimi tabellari determina un compenso liquidabile in complessivi €. 182,00 di cui €. 139,00 per compenso tabellare, €. 43,00 per spese borsuali oltre al
15% per rimborso forfettario, CPA e IVA come per legge.
È evidente, pertanto, che il Giudice di pace nel riconoscere a titolo di competenze professionali l'importo di €. 118,00 sia sceso al di sotto dei minimi tabellari senza fornire motivazione alcuna al discostamento operato.
La Suprema Corte ha costantemente affermato che “In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica "standard" del valore della prestazione professionale;
pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, fermo restando che il superamento dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione incontra il limite dell'art. 2233, comma 2, c.c., il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione” (cfr., da ultimo,
Cass. civ., sent. n.20183/2018; per l'inderogabilità dei minimi vedi Cass. civ., ord. n. 165/2021).
In termini un ulteriore recentissimo arresto della Suprema Corte (ord. 14198/2022) secondo cui: “In tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55/2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo, non è soggetto a sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo”.
Nella specie tale doveroso obbligo motivazionale è stato totalmente pretermesso né può giustificarsi la riduzione del compenso spettate ben al di sotto del valore minimo può trovare giustificazione alla luce dei principi passati in rassegna.
Anche il D.M. n. 147/2022, entrato in vigore prima del deposito e della pubblicazione della sentenza di primo grado, nel modificare il D.M. n. 55/2014, ha delimitato il perimetro di discrezionalità riconosciuto al giudice, individuando delle soglie di inderogabilità nella riduzione del compenso rispetto al valore parametrico di base.
Difatti “il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola sino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento” (art. 4, co. 1 D.M. 55/2014, come novellato).
NA ER Pertanto, nella fattispecie, il Giudice di Pace di Putignano ha operato una liquidazione illegittima scendendo al di sotto dei valori minimi nonché al di sotto della soglia invalicabile della riduzione del 50% dei valori medi, con la conseguenza che l'importo di €. 161,00 liquidato in primo grado risulta insufficiente ed inadeguato.
Sulla scorta di quanto precede l'appello va accolto con riforma della sentenza nel capo impugnato.
Infondata, invece, la doglianza relativa all'omessa liquidazione dell'aumento del 33 % sul compenso tabellare a carico del soccombente per manifesta fondatezza delle ragioni della parte vittoriosa, conservando il Giudice di Pace discrezionalità nel valutare se applicare l'aumento per la manifesta fondatezza della domanda di cui all'art. 4 co. 8 D.M. n. 55/2014.
Venendo alla regolamentazione delle spese di lite, in riforma della impugnata sentenza, il deve essere condannato alla rifusione in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1 di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento (fino a €. 1.101,00), secondo i valori medi con riduzione del 50% tenuto conto dell'estrema semplicità delle questioni trattate e dell'effettiva attività difensiva espletata, con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in funzione di
Giudice di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con Parte_1 atto di citazione in appello notificato in data 29.07.2023, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
ACCOGLIE l'appello proposto e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza emessa dal
Giudice di Pace di Putignano n. 46/2023 resa in data 14.03.2023 nel giudizio iscritto a n. R.G.
474/2022, CONDANNA il alla rifusione delle spese del doppio grado di Controparte_1 giudizio liquidate, per il primo grado, in €. 139,00 per compensi, oltre esborsi, rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge e, per il secondo grado, in €. 431,50 per compensi, oltre esborsi, rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Bari, il 17.11.2025.
Il Giudice dott.ssa NA ER
NA ER
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica e in funzione di Giudice di Appello, nella persona del Giudice dott.ssa NA ER pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9336/2023 di R.G. promossa:
DA
in proprio ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato in Putignano alla via Parte_1
NN AT n. 8;
- appellante -
CONTRO
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. NN Controparte_1
Liguigli presso il cui studio sito in Acquaviva delle Fonti alla via Roma n. 6 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- appellato -
E
, in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_2
- appellata contumace -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Putignano n. 46/2023 resa in data
14.03.2023 nel giudizio iscritto a n. R.G. 474/2022; opposizione all'esecuzione.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 13.11.2025 e nei precedenti scritti difensivi che si intendono integralmente richiamati.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO
NA ER che, quanto al profilo processuale inerente alla decisione della causa, mette conto rilevare che l'udienza di precisazione delle conclusioni è stata celebrata in applicazione del disposto dell'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c., mediante comparizione figurata, nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione notificato in data 11.07.2022 Pt_1
conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Putignano, il , in
[...] Controparte_1 persona del e , in persona del legale rappresentante CP_3 Controparte_4
p.t., proponendo opposizione avverso la cartella esattoriale n. 014 2022 0009 9570 59000 dell'importo di €. 118,33 notificata in data 27.05.2022 emessa a seguito di Ruolo del
[...]
per infrazioni al Codice della Strada, giusta verbale di contestazione elevato Parte_2 dalla Polizia Locale di Putignano n. 10253/A/2019 del 03.04.2019.
Il eccepiva di aver provveduto al pagamento mediante bonifico, di cui produceva Pt_1 ricevuta, in data 04.04.2019.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in Cancelleria in data 15.09.2022 si costituiva in giudizio il che, riconosciute fondate le ragioni di controparte, Controparte_1 documentava l'intervenuto discarico della cartella esattoriale opposta chiedendo, pertanto, che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata all'udienza del 04.10.2022 si costituiva in giudizio chiedendo, in caso di accertamento di avvenuto Controparte_2 pagamento ed erronea iscrizione a ruolo del verbale amministrativo, che le spese venissero poste a carico dell'Ente impositore.
Con l'epigrafata sentenza n. 46/2023 resa in data 14.03.2023 nel giudizio iscritto al n. R.G.
474/2022 il Giudice di Pace di Putignano Bari dichiarava la cessazione della materia del contendere e condanna[va] il , in persona del Sindaco p.t., al pagamento in favore dell'avv. Controparte_1
delle competenze processuali liquidate complessivamente in €. 161,00 di cui €. Parte_1
43,00 per spese borsuali e €. 118,00 per compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario, CPA e IVA come per legge a calcolarsi…”.
Avverso tali esiti giurisdizionali insorgeva proponendo gravame con atto Parte_1 di citazione in appello notificato in data 29.07.2023 impugnando la sentenza in epigrafe indicata limitatamente al capo sulle spese, assumendo che il Giudice di prime cure avesse disposto una erronea
NA ER liquidazione delle competenze processuali discostandosi dai valori medi di riferimento, e al di sotto dei minimi di tariffa, con somma meramente simbolica e senza distinguere per fasi di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta in appello depositata in data 16.12.2023 si costituiva in giudizio il che instava per l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 Controparte_1 bis c.p.c. e la conferma della pronuncia di primo grado. non si costituiva nel giudizio di appello e con Controparte_2 provvedimento del 22.02.2024 ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa, previa acquisizione del fascicolo di primo grado, veniva rinviata all'udienza del
13.11.2025 per la rimessione in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.
*****
Tanto premesso in punto di fatto, le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere esaminate secondo l'ordine logico giuridico.
Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c..
Trattasi di uno strumento deflattivo del contenzioso, rimesso alla discrezionalità del Giudice
e basato sulla ragionevole infondatezza dell'impugnazione.
Come noto, infatti, il sopracitato articolo stabilisce che: “Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta. Il primo comma non si applica quando: a) l'appello è proposto relativamente a una delle cause di cui all'articolo 70, primo comma;
b) l'appello è proposto a norma dell'articolo 702 quater”. Con questa norma, introdotta dalla lettera a) del comma 1, dell'art. 54, d.l. n. 83/2012, è stato previsto un filtro di inammissibilità dell'appello fondato su una selezione effettuata preventivamente dal Giudice a cui è affidato il compito di distinguere, prima di procedere alla trattazione, le impugnazioni meritevoli da quelle assolutamente infondate che, a colpo d'occhio, “non hanno probabilità di essere accolte”. In tal caso il Giudice, provvedendo con ordinanza, dichiara l'inammissibilità dell'appello e si spoglia del relativo gravame.
Nella presente controversia, l'eccezione è infondata e non merita accoglimento non solo perché non ne sussistono i presupposti - non risultando ictu oculi la manifesta infondatezza dell'appello, la cui valutazione comporta comunque per il Giudice uno studio approfondito della causa al fine di delibare la “ragionevole probabilità” dell'appello di essere accolto - ma anche, in quanto riproposta in sede ormai decisionale, fase nella quale è preclusa la regressione del procedimento all'ipotesi prevista dall'art. 348 bis c.p.c. Infatti, come, in proposito, affermato dalla
NA ER condivisa giurisprudenza di legittimità, “L'art. 348 bis c.p.c., quando allude all'ipotesi in cui l'appello non ha ragionevole probabilità di essere accolto intende comprendervi sia il caso in cui esso sia tale per manifesta infondatezza nel merito, sia il caso in cui esso sia manifestamente infondato per una qualsiasi ragioni di rito, ivi comprese cause di inammissibilità o improcedibilità espressamente previste dalla legge aliunde. L'inciso fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza
l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, infatti, allude all'ipotesi in cui il giudice dell'appello abbia dato corso alla trattazione dell'appello in via normale e non abbia rilevato la mancanza di ragionevole probabilità dell'appello di essere accolto in limine litis all'udienza di cui all'art. 350
c.p.c., come gli impone l'art. 348 ter c.p.c. In tal caso detto inciso impone al giudice dell'appello di decidere con il procedimento di decisione normale e, dunque, con le garanzie connesse alla pronuncia della sentenza, impedendo una regressione del procedimento all'ipotesi degli art. 348 bis
e 348 ter c.p.c.” (cfr. Cass. 8940/2014).
Orbene, sulla base di quanto illustrato, l'appello proposto è in concreto ammissibile.
Venendo al merito, l'appello è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il criterio generale di regolazione delle spese di lite, previsto dall'art. 91 c.p.c., è quello della soccombenza che costituisce un'applicazione del principio di causalità: in forza di tale principio, la parte - che con il suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione di norme di diritto sostanziale) ha provocato la necessità del processo - deve farsi carico delle relative spese.
In deroga al criterio generale innanzi indicato, l'ordinamento ammette la compensazione delle spese, ove ricorrano situazioni che, proprio in ragione della eccezionalità rispetto alla regola generale inscritta nell'art. 91 c.p.c., costituiscono ipotesi tassative e la cui sussistenza deve essere motivata.
Pur in difetto di esplicito riferimento nel capo della sentenza impugnata, risulta scontato e pacifico il riferimento in sede di liquidazione delle competenze professionali al D.M. n. 55/14, come modificato con il D.M. n. 147/2022.
Ora, per l'attività professionale prestata nel giudizio, risultano liquidabili le fasi tabellari studio, introduttiva e decisionale ex art. 4 D.M. cit.
Ciò posto, come è noto, è la stessa norma a disporre la possibilità dell'aumento, ma anche della diminuzione del compenso in ragione della difficoltà dell'affare, oltre che di altre circostanze
(caratteristiche, urgenza e pregio dell'attività prestata, importanza, natura, difficoltà e valore dell'affare, condizioni soggettive del cliente, risultati conseguiti, numero e complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate).
Dunque, applicando il dato normativo al caso di specie, devono ritenersi certamente operanti nel corso del giudizio di prime cure i presupposti per disporre la riduzione del compenso alla luce della ridotta difficoltà delle questioni di fatto e di diritto trattate e del valore della res controversa.
NA ER Il computo secondo i suddetti minimi tabellari determina un compenso liquidabile in complessivi €. 182,00 di cui €. 139,00 per compenso tabellare, €. 43,00 per spese borsuali oltre al
15% per rimborso forfettario, CPA e IVA come per legge.
È evidente, pertanto, che il Giudice di pace nel riconoscere a titolo di competenze professionali l'importo di €. 118,00 sia sceso al di sotto dei minimi tabellari senza fornire motivazione alcuna al discostamento operato.
La Suprema Corte ha costantemente affermato che “In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica "standard" del valore della prestazione professionale;
pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, fermo restando che il superamento dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione incontra il limite dell'art. 2233, comma 2, c.c., il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione” (cfr., da ultimo,
Cass. civ., sent. n.20183/2018; per l'inderogabilità dei minimi vedi Cass. civ., ord. n. 165/2021).
In termini un ulteriore recentissimo arresto della Suprema Corte (ord. 14198/2022) secondo cui: “In tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55/2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo, non è soggetto a sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo”.
Nella specie tale doveroso obbligo motivazionale è stato totalmente pretermesso né può giustificarsi la riduzione del compenso spettate ben al di sotto del valore minimo può trovare giustificazione alla luce dei principi passati in rassegna.
Anche il D.M. n. 147/2022, entrato in vigore prima del deposito e della pubblicazione della sentenza di primo grado, nel modificare il D.M. n. 55/2014, ha delimitato il perimetro di discrezionalità riconosciuto al giudice, individuando delle soglie di inderogabilità nella riduzione del compenso rispetto al valore parametrico di base.
Difatti “il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola sino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento” (art. 4, co. 1 D.M. 55/2014, come novellato).
NA ER Pertanto, nella fattispecie, il Giudice di Pace di Putignano ha operato una liquidazione illegittima scendendo al di sotto dei valori minimi nonché al di sotto della soglia invalicabile della riduzione del 50% dei valori medi, con la conseguenza che l'importo di €. 161,00 liquidato in primo grado risulta insufficiente ed inadeguato.
Sulla scorta di quanto precede l'appello va accolto con riforma della sentenza nel capo impugnato.
Infondata, invece, la doglianza relativa all'omessa liquidazione dell'aumento del 33 % sul compenso tabellare a carico del soccombente per manifesta fondatezza delle ragioni della parte vittoriosa, conservando il Giudice di Pace discrezionalità nel valutare se applicare l'aumento per la manifesta fondatezza della domanda di cui all'art. 4 co. 8 D.M. n. 55/2014.
Venendo alla regolamentazione delle spese di lite, in riforma della impugnata sentenza, il deve essere condannato alla rifusione in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1 di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento (fino a €. 1.101,00), secondo i valori medi con riduzione del 50% tenuto conto dell'estrema semplicità delle questioni trattate e dell'effettiva attività difensiva espletata, con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in funzione di
Giudice di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con Parte_1 atto di citazione in appello notificato in data 29.07.2023, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
ACCOGLIE l'appello proposto e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza emessa dal
Giudice di Pace di Putignano n. 46/2023 resa in data 14.03.2023 nel giudizio iscritto a n. R.G.
474/2022, CONDANNA il alla rifusione delle spese del doppio grado di Controparte_1 giudizio liquidate, per il primo grado, in €. 139,00 per compensi, oltre esborsi, rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge e, per il secondo grado, in €. 431,50 per compensi, oltre esborsi, rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Bari, il 17.11.2025.
Il Giudice dott.ssa NA ER
NA ER