CA
Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/11/2025, n. 5952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5952 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente est.
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere
dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4881/2023 R.G.A.C. riservata in decisione al collegio all'esito dell'udienza del 7.10.2025, svolta a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del
10/10/2022, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c., e vertente
TRA
P.I. e C.F. ), in persona del suo Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Bruno Capponi
( ) -, dall'Avv. Domenico CodiceFiscale_1 Email_1
Di CO (C.F. ) - - e dall'Avv. C.F._2 Email_2
LL TI Di CO (C.F. ) - - C.F._3 Email_3
– Appellante –
E
(già ) P.I. NTroparte_1 NTroparte_2
, in persona del suo legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_2
CO NN RA (P.I. , C.F. ) - P.IVA_3 C.F._4 - Email_4
– Appellata e Appellante Incidentale –
Oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Napoli n. 7590/2023 resa nel procedimento R.G. n. 3694/2019, pronunciata ex art. 281-sexies c.p.c. in data 20.7.2023, non notificata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con citazione del 7.11.2023, la (d'ora in poi ' ha Parte_1 Pt_1 proposto appello avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di Napoli ha rigettato tutte le domande dalla stessa formulate in qualità di attrice, ha accolto la domanda NT riconvenzionale avanzata dalla convenuta (d'ora in poi dichiarando la CP_2 risoluzione del contratto di subappalto per grave inadempimento della ed ha rigettato Pt_1
l'ulteriore domanda riconvenzionale di risarcimento danni;
ha compensato la metà delle spese processuali fra le parti condannando la al pagamento della restante metà in favore della Pt_1
NT
NT In data 7.06.2018, la società affidava in subappalto alla ditta l'esecuzione e Pt_1 installazione di impianti elettrici e speciali da realizzarsi nell'ambito di un contratto di appalto relativo al progetto di ristrutturazione e riqualificazione funzionale dell'edificio centrale di un complesso immobiliare sito in Cassina de Pecchi (MI). Il contratto di subappalto prevedeva un corrispettivo a corpo pari a €248.000,00, una durata di 113 giorni lavorativi, con decorrenza dal 25 giugno 2018 al 2 novembre 2018, e la competenza esclusiva del foro di
Napoli per la risoluzione di eventuali controversie. I lavori venivano effettivamente avviati l'11.07.2018, come risulta dal registro delle presenze in cantiere degli addetti della NT subappaltatrice, tuttavia, in data 01.08.2018, la comunicava alla la propria volontà Pt_1
NT di revocare il contratto. A fronte di tale comportamento, la sollecitava alla l'avvio Pt_1 delle attività concordate. Persistendo l'inerzia della controparte, la subappaltante emetteva un
Ordine di Servizio per l'immediato inizio dei lavori, avvertendo che ogni giorno di ritardo avrebbe comportato l'applicazione delle penali previste dal contratto.
Nonostante l'ordine impartito, la subappaltatrice non provvedeva all'esecuzione dei lavori. Di conseguenza, la società mediante atto di citazione del 01.02.2019, chiedeva la Pt_1 risoluzione del contratto di subappalto ai sensi dell'art. 36 del medesimo contratto e/o in base NT agli artt. 1453 e 1454 c.c., e la condanna della al risarcimento dei danni subiti, quantificati in € 88.104,39. Chiedeva, altresì, la condanna della convenuta al pagamento della
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4881/23 r.g. – sentenza – pagina 2 di 11 penale prevista in contratto, nonché al rimborso delle spese aggiuntive sostenute per l'assunzione di personale e l'acquisto di materiali necessari allo svolgimento delle attività che sarebbero spettate alla controparte. In via subordinata, chiedeva che tali somme venissero riconosciute a titolo contrattuale, anche nell'ipotesi in cui non si ravvisassero gli estremi per la risoluzione del contratto, ovvero, in ulteriore subordine, a titolo di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., e in via ancora più gradata a titolo di responsabilità precontrattuale o di indebito arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c. In ogni caso, chiedeva l'applicazione della rivalutazione monetaria e degli interessi ex art. 1284, comma IV, c.c., con condanna alle spese di lite e relativa attribuzione.
Si costituiva la ditta convenuta eccependo, in via preliminare, la nullità dell'art. 41 del contratto di subappalto che stabiliva la competenza del foro di Napoli ed indicando quale foro competente quello di Milano ai sensi dell'art. 19 c.p.c. Nel merito, in via principale, denunciava la nullità del contratto di subappalto per la mancata trasmissione da parte dell' alla subappaltatrice, di copia del medesimo contratto controfirmato dal proprio Pt_1 legale rappresentante, nonché la nullità e/o annullabilità del contratto de quo, riportante peraltro l'errata denominazione dell'impresa subappaltatrice, in quanto priva della necessaria sottoscrizione congiunta di entrambi i soci. Sempre nel merito, in via subordinata, qualora il contratto di subappalto fosse stato ritenuto valido, chiedeva di accertare la responsabilità esclusiva della per la mancata esecuzione dei lavori, e per l'effetto dichiarare la Pt_1 risoluzione del contratto per inadempimento della società attrice. Chiedeva, altresì, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni per mancato guadagno, quantificandoli in €
45.000,00 pari al 15-20% del valore del subappalto, o in una diversa somma da determinarsi equitativamente.
Espletati i mezzi istruttori ammessi, la causa veniva rinviata all'udienza cartolare del
20.07.2023 per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Tribunale ha emesso la sentenza in questa sede impugnata con la quale ha ritenuto indubbia l'identità della società convenuta nonostante nel contratto fosse stata indicata con la diversa denominazione di e valida la clausola di previsione del foro Parte_2
NT convenzionale di Napoli sottoscritta dalla Relativamente alle eccezioni di nullità e/o annullabilità sollevate dalla convenuta, ha dichiarato implicitamente ratificato dalla subappaltatrice, per facta concludentia, il contratto di subappalto. In relazione alle opposte domande di inadempimento, ha dichiarato l'esclusiva imputabilità dell'inadempimento NT contrattuale de quo alla società per non aver posto la nelle condizioni di eseguire le Pt_1
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4881/23 r.g. – sentenza – pagina 3 di 11 opere elettriche subappaltate. Il Tribunale a riguardo ha accertato che il cantiere di Cassina de' Pecchi, sede dei lavori, versava in stato di abbandono e che la non aveva eseguito le Pt_1 opere preliminari necessarie per consentire l'intervento della subappaltatrice. Tale condotta omissiva aveva integrato un grave inadempimento che di fatto aveva impedito l'esecuzione delle prestazioni contrattualmente previste. Ha, pertanto, dichiarato la risoluzione del contratto di subappalto, per esclusiva responsabilità della società attrice, non ha, invece, accolto la richiesta di risarcimento danni formulata in via riconvenzionale dalla convenuta per non aver allegato alcun tipo di documento da cui inferire il presunto mancato guadagno, ovvero l'entità della perdita di utile d'impresa derivante dalla mancata esecuzione del contratto di subappalto.
La ha proposto tempestivo appello avverso la citata pronuncia, deducendone l'erroneità Pt_1
e chiedendone la riforma nel senso dell'accoglimento di tutte le istanze già rassegnate in primo grado.
NT Radicatasi la lite, si è costituita l'appellata con comparsa del 23.02.2024 (per l'udienza del 19.03.2024), la quale ha resistito alla domanda chiedendone il rigetto e riformulando, in via incidentale, la domanda riconvenzionale spiegata in primo grado con riguardo al risarcimento dei danni per mancato guadagno. Ha impugnato, altresì, il capo della sentenza gravata relativo alle spese di giustizia chiedendone la riforma nel senso della condanna dell'attore-appellante al loro integrale pagamento. In via istruttoria ha insistito affinché venisse ammessa CTU contabile (richiesta già denegata dal primo giudice) al fine di quantificare l'effettivo danno economico subito dalla subappaltatrice;
il tutto, in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Alla prima udienza di trattazione il G.I., verificata la regolarità del contraddittorio, rigettate le richieste istruttorie articolate dall'appellata-appellante incidentale, fissava l'udienza del
7.10.2025 per la rimessione della causa in decisione con la concessione dei termini di rito;
quindi, sulle rinnovate conclusioni delle parti, la stessa è stata riservata in decisione al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza impugnata in quanto errata nella ricostruzione dei fatti, nell'interpretazione delle pattuizioni contrattuali, nonché nella valutazione ed interpretazione delle prove testimoniali. Il Tribunale avrebbe dichiarato la risoluzione del contratto di subappalto per grave inadempimento della società violando Pt_1
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4881/23 r.g. – sentenza – pagina 4 di 11 l'art. 115 c.p.c. ed omettendo di considerare elementi decisivi che avrebbero escluso qualsiasi responsabilità in capo a quest'ultima e, al contrario, avrebbero evidenziato l'inadempimento NT della
In particolare, la subappaltatrice non avrebbe mai chiesto la risoluzione del contratto per inadempimento della limitandosi, con nota del 1° agosto 2018, a comunicare la revoca Pt_1 dal contratto di subappalto per mancata ricezione di una sua copia controfirmata per accettazione. Tale comportamento dimostrerebbe che la stessa non attribuiva alcun rilievo alle circostanze poi ritenute dal giudice di primo grado quale indice di grave inadempimento.
Con riferimento alle clausole di cui agli artt. 5, 7, 8, 13, 16, 18 e 19 del contratto di subappalto, l'appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata per inesatta NT interpretazione delle stesse. Tali disposizioni ponevano in capo alla società specifici oneri e obblighi, tra cui: la custodia e la sicurezza del cantiere fino all'avvenuto collaudo,
l'obbligo di tempestiva formulazione per iscritto di eventuali riserve concernenti l'esecuzione dei lavori, nonché l'esecuzione delle opere propedeutiche ed essenziali alla realizzazione delle prestazioni commissionate. Una corretta interpretazione di dette clausole avrebbe condotto al NT riconoscimento dell'inadempimento della per non aver ottemperato agli obblighi contrattuali sopra richiamati.
La sentenza impugnata sarebbe, altresì, viziata per erronea e parziale valutazione delle prove testimoniali. In particolare, la testimonianza resa da sarebbe stata male Testimone_1 interpretata poiché da essa emergerebbe che l'allagamento del seminterrato – limitato a pochi centimetri d'acqua, dovuto alle forti piogge e all'ostruzione temporanea delle pilette ricoperte di foglie – non costituiva un impedimento rilevante per l'esecuzione dei lavori appaltati e che
, quindi, tale evento non poteva giustificare la risoluzione del contratto a carico della la Pt_1 quale, al contrario, aveva dimostrato piena collaborazione e si era attivata per gli interventi di pulizia al fine di consentire la rapida ripresa dei lavori in subappalto.
Con il secondo motivo la società , nell'ipotesi di accoglimento delle istanze da essa Pt_1 formulate, impugna la decisione gravata nella parte in cui non si è pronunciata sulla domanda risarcitoria, dalla stessa proposta, rimasta assorbita a seguito del rigetto della domanda di NT risoluzione per inadempimento della In caso di accoglimento del gravame andrebbero valutati la fondatezza e la quantificazione dei danni e dei maggiori oneri sostenuti dalla Pt_1
NT la quale, a causa dell'improvviso venir meno della collaborazione di sarebbe stata costretta ad affrontare ulteriori costi per garantire la prosecuzione dei lavori e scongiurare
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4881/23 r.g. – sentenza – pagina 5 di 11 l'applicazione di penali da parte della committente principale.
Le doglianze espresse dalla sono infondate e, peraltro, non forniscono argomenti Pt_1 specifici atti a superare le valide argomentazioni del Tribunale.
L'appellante osserva che, fino all'introduzione del presente giudizio, la controparte non aveva mai contestato ad alcun inadempimento. Tale affermazione, tuttavia, non appare Pt_1
NT condivisibile. La infatti, nella richiamata nota del 1° agosto 2018, evidenziava che i lavori, il cui inizio era contrattualmente previsto per il 25 giugno 2018, non poterono avere avvio per cause imputabili alla la quale non aveva posto la subappaltatrice nelle Pt_1 condizioni di eseguire le opere. Ed invero, le prove acquisite hanno confermato una serie di criticità che determinarono l'impossibilità di dare inizio alle lavorazioni. In particolare, risultava necessario che fossero previamente eseguiti dalla alcuni interventi di natura Pt_1
NT idraulica propedeutici all'attività della Tali opere preliminari, però, non furono mai eseguite impedendo di fatto alla subappaltatrice di iniziare i lavori. Il cantiere, peraltro, si presentava in stato di abbandono ed i locali seminterrati risultavano allagati a causa di abbondanti piogge che li aveva resi non agibili per le lavorazioni appaltate. A tanto si aggiunga la richiesta, successiva alla stipula del contratto de quo, di variazioni dell'impianto elettrico che contribuì al procrastinarsi dell'inizio dei lavori. Le quotazioni relative alle NT variazioni richieste, inoltrate dalla furono di fatto contestate in larga parte dalla la Pt_1 quale chiese alla subappaltatrice l'applicazione di ulteriori sconti che la stessa non ritenne opportuno concedere. A riguardo, nel verbale della riunione di cantiere del 25 luglio 2018 (v. NT all. 11 in atti primo grado) si dava atto che l'impresa aveva segnalato criticità ai piani interrati legate alla definizione delle varianti. La Direzione Lavori in tale contesto chiese di dare avvio alle lavorazioni nei piani non interessati dalle varianti (piano terra, primo e secondo), in attesa della definizione delle stesse. Tuttavia, tali opere tecnicamente non potevano essere eseguite bypassando il seminterrato.
Tali impedimenti emergono in maniera univoca dalle testimonianze acquisite.
teste indicato da parte attrice, responsabile tecnico di cantiere per la Testimone_1
NT società ha confermato che successivamente alla stipula del contratto la aveva Pt_1 predisposto un computo metrico relativo alle varianti richieste dalla committente alla e Pt_1 da questa trasmesse alla subappaltatrice. Ha chiarito che il progetto costruttivo predisposto NT dalla prevedeva una realizzazione per fasi (“step”) e che il primo step, relativo al seminterrato, era stato approvato, ma ha aggiunto che non vi furono ulteriori sviluppi poiché i
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4881/23 r.g. – sentenza – pagina 6 di 11 lavori non iniziarono affatto e quindi non poterono progredire per i vari paini dell'edificio.
“Nell'ambito della vicenda benché la si fosse mostrata e dichiarata disponibile a Pt_1
NT cooperare con la per quanto di sua competenza con riferimento ai supporti edilizi e agli NTr accessi al cantiere al fine di consentire alla la realizzazione dell'impiantistica, di fatto ciò non è avvenuto, salvo che il primo giorno quando furono scaricati i materiali”. Ha riferito, altresì, che in data 11 luglio 2018, giorno in cui la subappaltatrice scaricava presso il cantiere il materiale necessario per le lavorazioni, il seminterrato risultava allagato, a causa dell'ostruzione dei tombini provocata dall'accumulo di foglie e che l'intervento di pulizia fu eseguito dalla il giorno successivo. Pt_1
L'allagamento del seminterrato è stato confermato anche dai testimoni e Testimone_2
, i quali giunti, in data 11 luglio 2018, sul cantiere per il deposito dei Testimone_3 materiali trovavano i locali seminterrati allagati e, dunque, inagibili per l'esecuzione delle opere elettriche.
Il teste in particolare, ha evidenziato che non fu possibile procedere con le opere Tes_3 subappaltate per la mancanza dei lavori propedeutici di natura idraulica — di competenza della — indispensabili alla realizzazione dell'impianto elettrico. Egli ha altresì riferito Pt_1 che, alla data del 1° agosto, la situazione del cantiere era identica a quella riscontrata il precedente 11 luglio, permanendo lo stato di allagamento e di occlusione degli scarichi, nonché l'assenza dei lavori preliminari.
Analogamente, la teste ha confermato che, oltre all'allagamento, sussisteva Testimone_4
l'ulteriore impedimento costituito dal mancato completamento, da parte di altre imprese, di NT lavori edili indispensabili e preliminari rispetto alle opere commissionate alla
I fatti narrati, dunque, inducono a ritenere che l'appaltatrice ben conoscesse le circostanze impeditive dell'esecuzione dei lavori in subappalto già prima della presente vicenda giudiziaria.
NT D'altro canto, la scelta della di procedere con la revoca della propria proposta, anziché con la risoluzione per inadempimento, appare verosimilmente coerente con la stessa ricostruzione fornita dalla subappaltatrice, secondo cui il contratto non sarebbe mai venuto a perfezionarsi, sia per motivi formali — la mancata sottoscrizione da parte di entrambi i soci o la mancata trasmissione della copia firmata dal legale rappresentante di — sia per Pt_1
l'impossibilità oggettiva di dare avvio alle prestazioni contrattuali.
L'appellante, di contro, non fornisce alcun elemento concreto idoneo a mettere in discussione
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4881/23 r.g. – sentenza – pagina 7 di 11 la corretta ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice e fatta propria da questo collegio.
La infatti, si limita ad elencare una serie di obblighi contrattualmente previsti a carico Pt_1 della subappaltatrice, senza tuttavia spiegare in che modo le pretese violazioni di tali oneri potessero avere incidenza rispetto ai fatti accertati. In particolare, richiama l'obbligo della subappaltatrice di custodia del cantiere e delle opere realizzate, lamentandone la violazione;
ma tale doglianza non può trovare riscontro fattuale, poiché i lavori in concreto non ebbero mai inizio e, di conseguenza, non si potevano custodire opere o attrezzature che di fatto non esistevano, se non nella fase meramente preparatoria del trasporto di alcuni materiali.
Parimenti infondata è la contestazione relativa alla presunta violazione dell'obbligo di comunicare per iscritto eventuali inadempienze o riserve in ordine all'esecuzione dei lavori. NT La sostiene che la mancata segnalazione avrebbe determinato la decadenza della Pt_1 dal diritto di far valere tali inadempienze, con conseguente perdita della possibilità di chiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c. Tuttavia, la documentazione e le testimonianze acquisite consentono di ritenere — come già evidenziato — che la fosse Pt_1 pienamente consapevole delle problematiche che impedivano l'esecuzione dei lavori. La mancata realizzazione delle opere propedeutiche, lo stato di abbandono del seminterrato, risultato allagato e sporco, rispetto al quale la stessa appellante dichiarava di intervenire con attività di pulizia, nonché la necessità di definire le varianti relative a tale area erano note alla
Ne consegue che l'obbligo di comunicazione doveva ritenersi integralmente assolto, Pt_1 poiché gli impedimenti erano ampiamente conosciuti dall'appellante e non necessitavano di alcuna ulteriore segnalazione da parte della subappaltatrice.
L'appellante deduce, altresì, la violazione degli artt. 5, 7 e 8 del contratto, sostenendo che tali disposizioni ponevano a carico della subappaltatrice l'obbligo di eseguire autonomamente tutte le lavorazioni propedeutiche ed essenziali alla completa realizzazione delle opere subappaltate.
Tuttavia, dalle risultanze istruttorie emerge con chiarezza che le opere propedeutiche non eseguite erano di natura diversa da quelle rientranti nelle competenze tecniche della subappaltatrice, la quale risultava specializzata nella realizzazione di impianti elettrici.
Alcun inadempimento, pertanto, poteva essere imputato alla subappaltatrice per la mancata esecuzione di attività non attinenti all'oggetto del contratto di subappalto, il quale riguardava unicamente la realizzazione di impianti elettrici.
Neppure può trovare accoglimento l'ulteriore motivo di gravame con il quale l'appellante
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4881/23 r.g. – sentenza – pagina 8 di 11 sostiene che, anche a voler accertare una qualsivoglia forma di inadempimento in capo alla stessa, esso non sarebbe di gravità tale da giustificare la risoluzione contrattuale a suo esclusivo carico. Sul punto, il Tribunale basandosi unicamente sulle prove testimoniali escusse in corso di causa, avrebbe erroneamente ricondotto il grave inadempimento della all'omesso svolgimento dei lavori di rimozione dell'allagamento e della sporcizia Pt_1 presenti nel seminterrato ove si dovevano eseguire i lavori. Non avrebbe, pertanto, adeguatamente valorizzato la testimonianza di dalla quale si desumeva che Testimone_1 le piogge che avevano causato l'allagamento nel seminterrato del cantiere dovevano intendersi di scarsa rilevanza (appena 5 cm) e, di certo, non potevano costituire l'ostacolo principale allo svolgimento dei lavori commissionati. Peraltro, dalla medesima testimonianza, il primo giudice avrebbe dovuto invece evincere il significativo impegno e la concreta collaborazione mostrata dalla che si era adoperata per eseguire gli interventi di pulizia Pt_1 per la rapida ripresa delle lavorazioni.
Le dichiarazioni del teste , considerate nel loro complesso e in rapporto con le Tes_1 ulteriori testimonianze acquisite, non risultano, tuttavia, idonee a smentire la ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice. Le altre deposizioni, infatti, sono concordanti nel riferire che al 1° agosto 2018 il cantiere versava ancora in condizioni di degrado, con persistente inagibilità dei locali e mancata esecuzione delle opere propedeutiche necessarie all'avvio dei lavori.
Vi è da dire, peraltro, che l'appellante nulla dice, né da prova, dell'esecuzione delle opere propedeutiche che a dette dei testi escussi non vennero espletate impedendo di fatto la realizzazione dei lavori.
In mancanza di ulteriori elementi probatori, i motivi in esame, per le ragioni sopraesposte, non meritano accoglimento.
Ne consegue l'assorbimento dell'ulteriore doglianza, di parte appellante, relativa al preteso risarcimento dei danni patiti in seguito al preteso inadempimento della subappaltatrice.
NT Quanto all'appello incidentale, la impugna la pronuncia gravata nella parte in cui si ritiene non adeguatamente provata l'entità della domanda risarcitoria spiegata dalla convenuta NT in via riconvenzionale in quanto “la sola teste , impiegata presso la Testimone_4 nella dichiarazione testimoniale resa all'udienza del 09/06/2022 in merito al presunto mancato guadagno per la non realizzazione dei lavori, ha quantificato l'utile perso intorno al
20% dell'importo totale delle opere;
dette dichiarazioni, al di là della loro portata
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4881/23 r.g. – sentenza – pagina 9 di 11 squisitamente valutativa, appaiono comunque generiche e non agganciate ad alcun elemento concreto;
d'altra parte la CTU richiesta, in difetto di qualsiasi supporto documentale, sarebbe stata meramente esplorativa, talché se ne è imposto il rigetto.”
Censura, conseguentemente, la decisione del Tribunale di compensare le spese di lite per metà fra le parti ponendo la rimanente metà a carico dell' Pt_1
Il motivo di gravame è infondato e non può trovare accoglimento.
Mette conto rilevare che risulta senz'altro non controverso nella giurisprudenza di legittimità che l'appaltatore, in caso di mancata esecuzione del contratto, abbia diritto a conseguire un indennizzo per il mancato guadagno che l'esecuzione dell'appalto gli avrebbe verosimilmente procurato. Tale diritto, tuttavia, è subordinato all'adempimento dell'onere probatorio gravante sull'appaltatore, il quale deve dimostrare, in modo specifico e documentato, l'ammontare dell'utile netto che avrebbe conseguito. L'utile deve essere determinato quale differenza tra il corrispettivo contrattuale pattuito e i costi che l'appaltatore avrebbe dovuto sostenere per l'esecuzione delle opere. La prova di tale differenza incombe integralmente sulla parte che richiede l'indennizzo, non potendo la mancanza di dimostrazione del c.d. aliunde perceptum da parte del committente sopperire alla carenza probatoria dell'appaltatore (Cass. Civ. Sent. n.
15304/2020). NT Nel caso concreto, la non ha assolto all'onere probatorio che l'ordinamento gli impone ai fini del riconoscimento dell'indennizzo richiesto. Essa si è limitata ad affermare di aver subito un mancato guadagno pari al 15-20 % dell'importo totale delle opere, senza tuttavia produrre elementi contabili idonei a quantificarlo ovvero allegare dati circa i costi effettivi che sarebbero stati sostenuti per l'esecuzione delle prestazioni, prova di scarsa complessità che nel concreto avrebbe potuto fornire. Né la prova testimoniale ha consentito di sopperire al citato difetto di allegazione.
Conclusivamente, appare opportuno evidenziare che solo l'impossibilità di quantificare un danno certamente esistente rende possibile il ricorso alla stima equitativa.
È jus receptum che la facoltà per il Giudice di liquidare in via equitativa il danno esige due presupposti: l'ontologica esistenza d'un danno risarcibile e l'impossibilità (o l'estrema difficoltà) d'una stima esatta del danno che dipenda da fattori oggettivi, e non già dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegare e dimostrare gli elementi dai quali desumere l'entità del danno (Cass. n. 4534/17). Il potere di liquidare il danno in via equitativa, conferito al Giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., costituisce espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., e il suo esercizio dà luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4881/23 r.g. – sentenza – pagina 10 di 11 cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con l'unico limite di non potere surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno.
Per tutto quanto esposto gli appelli, principale ed incidentale, devono essere rigettati e la sentenza di primo grado confermata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza reciproca.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico delle parti appellanti (principale e incidentali) soccombenti per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
Rigetta gli appelli, principale ed incidentale, e conferma integralmente la sentenza impugnata;
Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado;
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M.
115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso, in Napoli nella camera di consiglio del 19.11.2025
Il Presidente est.
dott. Eugenio FORGILLO
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4881/23 r.g. – sentenza – pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente est.
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere
dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4881/2023 R.G.A.C. riservata in decisione al collegio all'esito dell'udienza del 7.10.2025, svolta a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del
10/10/2022, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c., e vertente
TRA
P.I. e C.F. ), in persona del suo Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Bruno Capponi
( ) -, dall'Avv. Domenico CodiceFiscale_1 Email_1
Di CO (C.F. ) - - e dall'Avv. C.F._2 Email_2
LL TI Di CO (C.F. ) - - C.F._3 Email_3
– Appellante –
E
(già ) P.I. NTroparte_1 NTroparte_2
, in persona del suo legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_2
CO NN RA (P.I. , C.F. ) - P.IVA_3 C.F._4 - Email_4
– Appellata e Appellante Incidentale –
Oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Napoli n. 7590/2023 resa nel procedimento R.G. n. 3694/2019, pronunciata ex art. 281-sexies c.p.c. in data 20.7.2023, non notificata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con citazione del 7.11.2023, la (d'ora in poi ' ha Parte_1 Pt_1 proposto appello avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di Napoli ha rigettato tutte le domande dalla stessa formulate in qualità di attrice, ha accolto la domanda NT riconvenzionale avanzata dalla convenuta (d'ora in poi dichiarando la CP_2 risoluzione del contratto di subappalto per grave inadempimento della ed ha rigettato Pt_1
l'ulteriore domanda riconvenzionale di risarcimento danni;
ha compensato la metà delle spese processuali fra le parti condannando la al pagamento della restante metà in favore della Pt_1
NT
NT In data 7.06.2018, la società affidava in subappalto alla ditta l'esecuzione e Pt_1 installazione di impianti elettrici e speciali da realizzarsi nell'ambito di un contratto di appalto relativo al progetto di ristrutturazione e riqualificazione funzionale dell'edificio centrale di un complesso immobiliare sito in Cassina de Pecchi (MI). Il contratto di subappalto prevedeva un corrispettivo a corpo pari a €248.000,00, una durata di 113 giorni lavorativi, con decorrenza dal 25 giugno 2018 al 2 novembre 2018, e la competenza esclusiva del foro di
Napoli per la risoluzione di eventuali controversie. I lavori venivano effettivamente avviati l'11.07.2018, come risulta dal registro delle presenze in cantiere degli addetti della NT subappaltatrice, tuttavia, in data 01.08.2018, la comunicava alla la propria volontà Pt_1
NT di revocare il contratto. A fronte di tale comportamento, la sollecitava alla l'avvio Pt_1 delle attività concordate. Persistendo l'inerzia della controparte, la subappaltante emetteva un
Ordine di Servizio per l'immediato inizio dei lavori, avvertendo che ogni giorno di ritardo avrebbe comportato l'applicazione delle penali previste dal contratto.
Nonostante l'ordine impartito, la subappaltatrice non provvedeva all'esecuzione dei lavori. Di conseguenza, la società mediante atto di citazione del 01.02.2019, chiedeva la Pt_1 risoluzione del contratto di subappalto ai sensi dell'art. 36 del medesimo contratto e/o in base NT agli artt. 1453 e 1454 c.c., e la condanna della al risarcimento dei danni subiti, quantificati in € 88.104,39. Chiedeva, altresì, la condanna della convenuta al pagamento della
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4881/23 r.g. – sentenza – pagina 2 di 11 penale prevista in contratto, nonché al rimborso delle spese aggiuntive sostenute per l'assunzione di personale e l'acquisto di materiali necessari allo svolgimento delle attività che sarebbero spettate alla controparte. In via subordinata, chiedeva che tali somme venissero riconosciute a titolo contrattuale, anche nell'ipotesi in cui non si ravvisassero gli estremi per la risoluzione del contratto, ovvero, in ulteriore subordine, a titolo di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., e in via ancora più gradata a titolo di responsabilità precontrattuale o di indebito arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c. In ogni caso, chiedeva l'applicazione della rivalutazione monetaria e degli interessi ex art. 1284, comma IV, c.c., con condanna alle spese di lite e relativa attribuzione.
Si costituiva la ditta convenuta eccependo, in via preliminare, la nullità dell'art. 41 del contratto di subappalto che stabiliva la competenza del foro di Napoli ed indicando quale foro competente quello di Milano ai sensi dell'art. 19 c.p.c. Nel merito, in via principale, denunciava la nullità del contratto di subappalto per la mancata trasmissione da parte dell' alla subappaltatrice, di copia del medesimo contratto controfirmato dal proprio Pt_1 legale rappresentante, nonché la nullità e/o annullabilità del contratto de quo, riportante peraltro l'errata denominazione dell'impresa subappaltatrice, in quanto priva della necessaria sottoscrizione congiunta di entrambi i soci. Sempre nel merito, in via subordinata, qualora il contratto di subappalto fosse stato ritenuto valido, chiedeva di accertare la responsabilità esclusiva della per la mancata esecuzione dei lavori, e per l'effetto dichiarare la Pt_1 risoluzione del contratto per inadempimento della società attrice. Chiedeva, altresì, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni per mancato guadagno, quantificandoli in €
45.000,00 pari al 15-20% del valore del subappalto, o in una diversa somma da determinarsi equitativamente.
Espletati i mezzi istruttori ammessi, la causa veniva rinviata all'udienza cartolare del
20.07.2023 per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Tribunale ha emesso la sentenza in questa sede impugnata con la quale ha ritenuto indubbia l'identità della società convenuta nonostante nel contratto fosse stata indicata con la diversa denominazione di e valida la clausola di previsione del foro Parte_2
NT convenzionale di Napoli sottoscritta dalla Relativamente alle eccezioni di nullità e/o annullabilità sollevate dalla convenuta, ha dichiarato implicitamente ratificato dalla subappaltatrice, per facta concludentia, il contratto di subappalto. In relazione alle opposte domande di inadempimento, ha dichiarato l'esclusiva imputabilità dell'inadempimento NT contrattuale de quo alla società per non aver posto la nelle condizioni di eseguire le Pt_1
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4881/23 r.g. – sentenza – pagina 3 di 11 opere elettriche subappaltate. Il Tribunale a riguardo ha accertato che il cantiere di Cassina de' Pecchi, sede dei lavori, versava in stato di abbandono e che la non aveva eseguito le Pt_1 opere preliminari necessarie per consentire l'intervento della subappaltatrice. Tale condotta omissiva aveva integrato un grave inadempimento che di fatto aveva impedito l'esecuzione delle prestazioni contrattualmente previste. Ha, pertanto, dichiarato la risoluzione del contratto di subappalto, per esclusiva responsabilità della società attrice, non ha, invece, accolto la richiesta di risarcimento danni formulata in via riconvenzionale dalla convenuta per non aver allegato alcun tipo di documento da cui inferire il presunto mancato guadagno, ovvero l'entità della perdita di utile d'impresa derivante dalla mancata esecuzione del contratto di subappalto.
La ha proposto tempestivo appello avverso la citata pronuncia, deducendone l'erroneità Pt_1
e chiedendone la riforma nel senso dell'accoglimento di tutte le istanze già rassegnate in primo grado.
NT Radicatasi la lite, si è costituita l'appellata con comparsa del 23.02.2024 (per l'udienza del 19.03.2024), la quale ha resistito alla domanda chiedendone il rigetto e riformulando, in via incidentale, la domanda riconvenzionale spiegata in primo grado con riguardo al risarcimento dei danni per mancato guadagno. Ha impugnato, altresì, il capo della sentenza gravata relativo alle spese di giustizia chiedendone la riforma nel senso della condanna dell'attore-appellante al loro integrale pagamento. In via istruttoria ha insistito affinché venisse ammessa CTU contabile (richiesta già denegata dal primo giudice) al fine di quantificare l'effettivo danno economico subito dalla subappaltatrice;
il tutto, in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Alla prima udienza di trattazione il G.I., verificata la regolarità del contraddittorio, rigettate le richieste istruttorie articolate dall'appellata-appellante incidentale, fissava l'udienza del
7.10.2025 per la rimessione della causa in decisione con la concessione dei termini di rito;
quindi, sulle rinnovate conclusioni delle parti, la stessa è stata riservata in decisione al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza impugnata in quanto errata nella ricostruzione dei fatti, nell'interpretazione delle pattuizioni contrattuali, nonché nella valutazione ed interpretazione delle prove testimoniali. Il Tribunale avrebbe dichiarato la risoluzione del contratto di subappalto per grave inadempimento della società violando Pt_1
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4881/23 r.g. – sentenza – pagina 4 di 11 l'art. 115 c.p.c. ed omettendo di considerare elementi decisivi che avrebbero escluso qualsiasi responsabilità in capo a quest'ultima e, al contrario, avrebbero evidenziato l'inadempimento NT della
In particolare, la subappaltatrice non avrebbe mai chiesto la risoluzione del contratto per inadempimento della limitandosi, con nota del 1° agosto 2018, a comunicare la revoca Pt_1 dal contratto di subappalto per mancata ricezione di una sua copia controfirmata per accettazione. Tale comportamento dimostrerebbe che la stessa non attribuiva alcun rilievo alle circostanze poi ritenute dal giudice di primo grado quale indice di grave inadempimento.
Con riferimento alle clausole di cui agli artt. 5, 7, 8, 13, 16, 18 e 19 del contratto di subappalto, l'appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata per inesatta NT interpretazione delle stesse. Tali disposizioni ponevano in capo alla società specifici oneri e obblighi, tra cui: la custodia e la sicurezza del cantiere fino all'avvenuto collaudo,
l'obbligo di tempestiva formulazione per iscritto di eventuali riserve concernenti l'esecuzione dei lavori, nonché l'esecuzione delle opere propedeutiche ed essenziali alla realizzazione delle prestazioni commissionate. Una corretta interpretazione di dette clausole avrebbe condotto al NT riconoscimento dell'inadempimento della per non aver ottemperato agli obblighi contrattuali sopra richiamati.
La sentenza impugnata sarebbe, altresì, viziata per erronea e parziale valutazione delle prove testimoniali. In particolare, la testimonianza resa da sarebbe stata male Testimone_1 interpretata poiché da essa emergerebbe che l'allagamento del seminterrato – limitato a pochi centimetri d'acqua, dovuto alle forti piogge e all'ostruzione temporanea delle pilette ricoperte di foglie – non costituiva un impedimento rilevante per l'esecuzione dei lavori appaltati e che
, quindi, tale evento non poteva giustificare la risoluzione del contratto a carico della la Pt_1 quale, al contrario, aveva dimostrato piena collaborazione e si era attivata per gli interventi di pulizia al fine di consentire la rapida ripresa dei lavori in subappalto.
Con il secondo motivo la società , nell'ipotesi di accoglimento delle istanze da essa Pt_1 formulate, impugna la decisione gravata nella parte in cui non si è pronunciata sulla domanda risarcitoria, dalla stessa proposta, rimasta assorbita a seguito del rigetto della domanda di NT risoluzione per inadempimento della In caso di accoglimento del gravame andrebbero valutati la fondatezza e la quantificazione dei danni e dei maggiori oneri sostenuti dalla Pt_1
NT la quale, a causa dell'improvviso venir meno della collaborazione di sarebbe stata costretta ad affrontare ulteriori costi per garantire la prosecuzione dei lavori e scongiurare
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4881/23 r.g. – sentenza – pagina 5 di 11 l'applicazione di penali da parte della committente principale.
Le doglianze espresse dalla sono infondate e, peraltro, non forniscono argomenti Pt_1 specifici atti a superare le valide argomentazioni del Tribunale.
L'appellante osserva che, fino all'introduzione del presente giudizio, la controparte non aveva mai contestato ad alcun inadempimento. Tale affermazione, tuttavia, non appare Pt_1
NT condivisibile. La infatti, nella richiamata nota del 1° agosto 2018, evidenziava che i lavori, il cui inizio era contrattualmente previsto per il 25 giugno 2018, non poterono avere avvio per cause imputabili alla la quale non aveva posto la subappaltatrice nelle Pt_1 condizioni di eseguire le opere. Ed invero, le prove acquisite hanno confermato una serie di criticità che determinarono l'impossibilità di dare inizio alle lavorazioni. In particolare, risultava necessario che fossero previamente eseguiti dalla alcuni interventi di natura Pt_1
NT idraulica propedeutici all'attività della Tali opere preliminari, però, non furono mai eseguite impedendo di fatto alla subappaltatrice di iniziare i lavori. Il cantiere, peraltro, si presentava in stato di abbandono ed i locali seminterrati risultavano allagati a causa di abbondanti piogge che li aveva resi non agibili per le lavorazioni appaltate. A tanto si aggiunga la richiesta, successiva alla stipula del contratto de quo, di variazioni dell'impianto elettrico che contribuì al procrastinarsi dell'inizio dei lavori. Le quotazioni relative alle NT variazioni richieste, inoltrate dalla furono di fatto contestate in larga parte dalla la Pt_1 quale chiese alla subappaltatrice l'applicazione di ulteriori sconti che la stessa non ritenne opportuno concedere. A riguardo, nel verbale della riunione di cantiere del 25 luglio 2018 (v. NT all. 11 in atti primo grado) si dava atto che l'impresa aveva segnalato criticità ai piani interrati legate alla definizione delle varianti. La Direzione Lavori in tale contesto chiese di dare avvio alle lavorazioni nei piani non interessati dalle varianti (piano terra, primo e secondo), in attesa della definizione delle stesse. Tuttavia, tali opere tecnicamente non potevano essere eseguite bypassando il seminterrato.
Tali impedimenti emergono in maniera univoca dalle testimonianze acquisite.
teste indicato da parte attrice, responsabile tecnico di cantiere per la Testimone_1
NT società ha confermato che successivamente alla stipula del contratto la aveva Pt_1 predisposto un computo metrico relativo alle varianti richieste dalla committente alla e Pt_1 da questa trasmesse alla subappaltatrice. Ha chiarito che il progetto costruttivo predisposto NT dalla prevedeva una realizzazione per fasi (“step”) e che il primo step, relativo al seminterrato, era stato approvato, ma ha aggiunto che non vi furono ulteriori sviluppi poiché i
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4881/23 r.g. – sentenza – pagina 6 di 11 lavori non iniziarono affatto e quindi non poterono progredire per i vari paini dell'edificio.
“Nell'ambito della vicenda benché la si fosse mostrata e dichiarata disponibile a Pt_1
NT cooperare con la per quanto di sua competenza con riferimento ai supporti edilizi e agli NTr accessi al cantiere al fine di consentire alla la realizzazione dell'impiantistica, di fatto ciò non è avvenuto, salvo che il primo giorno quando furono scaricati i materiali”. Ha riferito, altresì, che in data 11 luglio 2018, giorno in cui la subappaltatrice scaricava presso il cantiere il materiale necessario per le lavorazioni, il seminterrato risultava allagato, a causa dell'ostruzione dei tombini provocata dall'accumulo di foglie e che l'intervento di pulizia fu eseguito dalla il giorno successivo. Pt_1
L'allagamento del seminterrato è stato confermato anche dai testimoni e Testimone_2
, i quali giunti, in data 11 luglio 2018, sul cantiere per il deposito dei Testimone_3 materiali trovavano i locali seminterrati allagati e, dunque, inagibili per l'esecuzione delle opere elettriche.
Il teste in particolare, ha evidenziato che non fu possibile procedere con le opere Tes_3 subappaltate per la mancanza dei lavori propedeutici di natura idraulica — di competenza della — indispensabili alla realizzazione dell'impianto elettrico. Egli ha altresì riferito Pt_1 che, alla data del 1° agosto, la situazione del cantiere era identica a quella riscontrata il precedente 11 luglio, permanendo lo stato di allagamento e di occlusione degli scarichi, nonché l'assenza dei lavori preliminari.
Analogamente, la teste ha confermato che, oltre all'allagamento, sussisteva Testimone_4
l'ulteriore impedimento costituito dal mancato completamento, da parte di altre imprese, di NT lavori edili indispensabili e preliminari rispetto alle opere commissionate alla
I fatti narrati, dunque, inducono a ritenere che l'appaltatrice ben conoscesse le circostanze impeditive dell'esecuzione dei lavori in subappalto già prima della presente vicenda giudiziaria.
NT D'altro canto, la scelta della di procedere con la revoca della propria proposta, anziché con la risoluzione per inadempimento, appare verosimilmente coerente con la stessa ricostruzione fornita dalla subappaltatrice, secondo cui il contratto non sarebbe mai venuto a perfezionarsi, sia per motivi formali — la mancata sottoscrizione da parte di entrambi i soci o la mancata trasmissione della copia firmata dal legale rappresentante di — sia per Pt_1
l'impossibilità oggettiva di dare avvio alle prestazioni contrattuali.
L'appellante, di contro, non fornisce alcun elemento concreto idoneo a mettere in discussione
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4881/23 r.g. – sentenza – pagina 7 di 11 la corretta ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice e fatta propria da questo collegio.
La infatti, si limita ad elencare una serie di obblighi contrattualmente previsti a carico Pt_1 della subappaltatrice, senza tuttavia spiegare in che modo le pretese violazioni di tali oneri potessero avere incidenza rispetto ai fatti accertati. In particolare, richiama l'obbligo della subappaltatrice di custodia del cantiere e delle opere realizzate, lamentandone la violazione;
ma tale doglianza non può trovare riscontro fattuale, poiché i lavori in concreto non ebbero mai inizio e, di conseguenza, non si potevano custodire opere o attrezzature che di fatto non esistevano, se non nella fase meramente preparatoria del trasporto di alcuni materiali.
Parimenti infondata è la contestazione relativa alla presunta violazione dell'obbligo di comunicare per iscritto eventuali inadempienze o riserve in ordine all'esecuzione dei lavori. NT La sostiene che la mancata segnalazione avrebbe determinato la decadenza della Pt_1 dal diritto di far valere tali inadempienze, con conseguente perdita della possibilità di chiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c. Tuttavia, la documentazione e le testimonianze acquisite consentono di ritenere — come già evidenziato — che la fosse Pt_1 pienamente consapevole delle problematiche che impedivano l'esecuzione dei lavori. La mancata realizzazione delle opere propedeutiche, lo stato di abbandono del seminterrato, risultato allagato e sporco, rispetto al quale la stessa appellante dichiarava di intervenire con attività di pulizia, nonché la necessità di definire le varianti relative a tale area erano note alla
Ne consegue che l'obbligo di comunicazione doveva ritenersi integralmente assolto, Pt_1 poiché gli impedimenti erano ampiamente conosciuti dall'appellante e non necessitavano di alcuna ulteriore segnalazione da parte della subappaltatrice.
L'appellante deduce, altresì, la violazione degli artt. 5, 7 e 8 del contratto, sostenendo che tali disposizioni ponevano a carico della subappaltatrice l'obbligo di eseguire autonomamente tutte le lavorazioni propedeutiche ed essenziali alla completa realizzazione delle opere subappaltate.
Tuttavia, dalle risultanze istruttorie emerge con chiarezza che le opere propedeutiche non eseguite erano di natura diversa da quelle rientranti nelle competenze tecniche della subappaltatrice, la quale risultava specializzata nella realizzazione di impianti elettrici.
Alcun inadempimento, pertanto, poteva essere imputato alla subappaltatrice per la mancata esecuzione di attività non attinenti all'oggetto del contratto di subappalto, il quale riguardava unicamente la realizzazione di impianti elettrici.
Neppure può trovare accoglimento l'ulteriore motivo di gravame con il quale l'appellante
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4881/23 r.g. – sentenza – pagina 8 di 11 sostiene che, anche a voler accertare una qualsivoglia forma di inadempimento in capo alla stessa, esso non sarebbe di gravità tale da giustificare la risoluzione contrattuale a suo esclusivo carico. Sul punto, il Tribunale basandosi unicamente sulle prove testimoniali escusse in corso di causa, avrebbe erroneamente ricondotto il grave inadempimento della all'omesso svolgimento dei lavori di rimozione dell'allagamento e della sporcizia Pt_1 presenti nel seminterrato ove si dovevano eseguire i lavori. Non avrebbe, pertanto, adeguatamente valorizzato la testimonianza di dalla quale si desumeva che Testimone_1 le piogge che avevano causato l'allagamento nel seminterrato del cantiere dovevano intendersi di scarsa rilevanza (appena 5 cm) e, di certo, non potevano costituire l'ostacolo principale allo svolgimento dei lavori commissionati. Peraltro, dalla medesima testimonianza, il primo giudice avrebbe dovuto invece evincere il significativo impegno e la concreta collaborazione mostrata dalla che si era adoperata per eseguire gli interventi di pulizia Pt_1 per la rapida ripresa delle lavorazioni.
Le dichiarazioni del teste , considerate nel loro complesso e in rapporto con le Tes_1 ulteriori testimonianze acquisite, non risultano, tuttavia, idonee a smentire la ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice. Le altre deposizioni, infatti, sono concordanti nel riferire che al 1° agosto 2018 il cantiere versava ancora in condizioni di degrado, con persistente inagibilità dei locali e mancata esecuzione delle opere propedeutiche necessarie all'avvio dei lavori.
Vi è da dire, peraltro, che l'appellante nulla dice, né da prova, dell'esecuzione delle opere propedeutiche che a dette dei testi escussi non vennero espletate impedendo di fatto la realizzazione dei lavori.
In mancanza di ulteriori elementi probatori, i motivi in esame, per le ragioni sopraesposte, non meritano accoglimento.
Ne consegue l'assorbimento dell'ulteriore doglianza, di parte appellante, relativa al preteso risarcimento dei danni patiti in seguito al preteso inadempimento della subappaltatrice.
NT Quanto all'appello incidentale, la impugna la pronuncia gravata nella parte in cui si ritiene non adeguatamente provata l'entità della domanda risarcitoria spiegata dalla convenuta NT in via riconvenzionale in quanto “la sola teste , impiegata presso la Testimone_4 nella dichiarazione testimoniale resa all'udienza del 09/06/2022 in merito al presunto mancato guadagno per la non realizzazione dei lavori, ha quantificato l'utile perso intorno al
20% dell'importo totale delle opere;
dette dichiarazioni, al di là della loro portata
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4881/23 r.g. – sentenza – pagina 9 di 11 squisitamente valutativa, appaiono comunque generiche e non agganciate ad alcun elemento concreto;
d'altra parte la CTU richiesta, in difetto di qualsiasi supporto documentale, sarebbe stata meramente esplorativa, talché se ne è imposto il rigetto.”
Censura, conseguentemente, la decisione del Tribunale di compensare le spese di lite per metà fra le parti ponendo la rimanente metà a carico dell' Pt_1
Il motivo di gravame è infondato e non può trovare accoglimento.
Mette conto rilevare che risulta senz'altro non controverso nella giurisprudenza di legittimità che l'appaltatore, in caso di mancata esecuzione del contratto, abbia diritto a conseguire un indennizzo per il mancato guadagno che l'esecuzione dell'appalto gli avrebbe verosimilmente procurato. Tale diritto, tuttavia, è subordinato all'adempimento dell'onere probatorio gravante sull'appaltatore, il quale deve dimostrare, in modo specifico e documentato, l'ammontare dell'utile netto che avrebbe conseguito. L'utile deve essere determinato quale differenza tra il corrispettivo contrattuale pattuito e i costi che l'appaltatore avrebbe dovuto sostenere per l'esecuzione delle opere. La prova di tale differenza incombe integralmente sulla parte che richiede l'indennizzo, non potendo la mancanza di dimostrazione del c.d. aliunde perceptum da parte del committente sopperire alla carenza probatoria dell'appaltatore (Cass. Civ. Sent. n.
15304/2020). NT Nel caso concreto, la non ha assolto all'onere probatorio che l'ordinamento gli impone ai fini del riconoscimento dell'indennizzo richiesto. Essa si è limitata ad affermare di aver subito un mancato guadagno pari al 15-20 % dell'importo totale delle opere, senza tuttavia produrre elementi contabili idonei a quantificarlo ovvero allegare dati circa i costi effettivi che sarebbero stati sostenuti per l'esecuzione delle prestazioni, prova di scarsa complessità che nel concreto avrebbe potuto fornire. Né la prova testimoniale ha consentito di sopperire al citato difetto di allegazione.
Conclusivamente, appare opportuno evidenziare che solo l'impossibilità di quantificare un danno certamente esistente rende possibile il ricorso alla stima equitativa.
È jus receptum che la facoltà per il Giudice di liquidare in via equitativa il danno esige due presupposti: l'ontologica esistenza d'un danno risarcibile e l'impossibilità (o l'estrema difficoltà) d'una stima esatta del danno che dipenda da fattori oggettivi, e non già dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegare e dimostrare gli elementi dai quali desumere l'entità del danno (Cass. n. 4534/17). Il potere di liquidare il danno in via equitativa, conferito al Giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., costituisce espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., e il suo esercizio dà luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4881/23 r.g. – sentenza – pagina 10 di 11 cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con l'unico limite di non potere surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno.
Per tutto quanto esposto gli appelli, principale ed incidentale, devono essere rigettati e la sentenza di primo grado confermata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza reciproca.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico delle parti appellanti (principale e incidentali) soccombenti per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
Rigetta gli appelli, principale ed incidentale, e conferma integralmente la sentenza impugnata;
Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado;
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M.
115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso, in Napoli nella camera di consiglio del 19.11.2025
Il Presidente est.
dott. Eugenio FORGILLO
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4881/23 r.g. – sentenza – pagina 11 di 11