Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 11/06/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott. Maria Antonietta Naso Consigliere dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 860/2022 R.G., vertente TRA
, CF , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1 Reggio Calabria, via Locri n. 16 presso lo studio dell'Avv. Raffaella Crucitti, CF
, che la rappresenta e difende, fax 0965/922170, pec C.F._2
Email_1 appellante CONTRO
, C.F. , in persona del Presidente pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti per notaio rilasciata il Persona_1
21.01.2022 rep. n.. 163.078, dall'Avv. Ferdinando Mazzacuva, CF , C.F._3 pec avvocato7. egione.calabria. , fax 0965/25762, dell'Avvocatura regionale, Emai_2 elettivamente domiciliato presso la sede di tale ufficio in Reggio Calabria in Via Cardinale Portanova “Palazzo Campanella” appellata E
in persona del rappresentante legale pro Controparte_2 tempore appellato contumace E
, CF , in persona del p.t. Controparte_3 P.IVA_2 CP_4 appellato contumace E
CP_5 appellata contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso in riassunzione depositato il 06.09.2021 la sig.ra Parte_1 conveniva innanzi al Tribunale di Reggio Calabria la , il Controparte_1 [...]
, il e la sig.ra , Controparte_2 Controparte_3 Parte_2 rassegnando le seguenti conclusioni: “1) preliminarmente sospendere il provvedimento impugnato;
adottare in via provvisoria e di urgenza ogni provvedimento utile e necessario, capace ed idoneo a garantire la ricorrente dagli effetti della illegittimità subita e da ogni
effetto ulteriore conseguente discendente dalla illegittima attribuzione di punti 0 e posizionamento nella graduatoria generale;
sospendere in via subordinata la Graduatoria nella parte in cui attribuisce alla ricorrente punti 0 anziché punti n. 30 riposizionandola nella graduatoria generale, ammettendola comunque con riserva e con ogni effetto e provvedimento conseguenziale. 2) Ammettere e sospendere l'impugnata graduatoria generale del Bando di Concorso. 3) ammettere in graduatoria la ricorrente con punti 30 o altro punteggio con relativo riposizionamento in graduatoria generale;
4) Nel merito annullare la graduatoria in quanto emessa in evidente violazione di legge. 5) Condannare le amministrazioni resistenti al pagamento di spese e competenze di giudizio”. Esponeva di aver presentato domanda di partecipazione all'avviso pubblico per la selezione, a tempo pieno e indeterminato, di 52 operatori giudiziari presso il Controparte_3
, di cui 17 unità presso la CDA di Catanzaro e 35 unità presso la CDA di Reggio
[...] Calabria. La gestione della procedura era delegata ai Centri per l'Impiego, quello di Reggio Calabria per la ricorrente, presso il quale aveva presentato domanda di partecipazione e, per mera svista, aveva omesso di allegare, al modello ISEE, la dichiarazione sostitutiva unica DSU. Nonostante ciò, in una prima fase, si era utilmente collocata in graduatoria con il punteggio di 30, nella posizione n. 12 poiché in possesso dei due principali requisiti previsti dal bando: condizione reddituale di difficoltà e anzianità di iscrizione presso le liste di collocamento. Tuttavia, al momento della pubblicazione della graduatoria definitiva, aveva appreso di essere stata retrocessa in posizione n. 2570 proprio a causa della suddetta svista. Aveva impugnato la menzionata graduatoria dinnanzi al Tar, che aveva pronunciato il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario. Riassumeva la causa innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, eccependo l'illegittimità della graduatoria per violazione di legge, eccesso di potere e sviamento di potere. In particolare, era stato violato l'art. 2 del bando a norma del quale: “I Parte_3
, raccoglieranno le domande di partecipazione e, previa istruttoria, predisporranno
[...] la graduatoria di competenza ordinata secondo il criterio di precedenza per chi ha punteggio maggiore. Ad ogni candidato avente diritto all'avviamento a selezione è attribuito il seguente punteggio: − Anzianità di disoccupazione: Punti 0,50 per ogni mese maturato fino ad un massimo di 30 punti;
− Reddito: Deve intendersi l'Indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare (dato ISEE) meno un punto per ogni mille euro fino ad un massimo di 30 punti (tale punteggio è calcolato in detrazione). Il Reddito ISEE, oltre le migliaia si arrotonda per difetto fino a € 500,00, oltre € 500,00 si arrotonda per eccesso”. Il CPI di Reggio Calabria non aveva adeguatamente svolto l'istruttoria poiché, pure avendo considerato il dato reddituale della ricorrente, non aveva adeguatamente conteggiato l'anzianità di iscrizione della stessa alle liste di collocamento. L'istruttoria eseguita dal Centro per l'impiego avrebbe dovuto verificare l'iscrizione all'ufficio e i relativi mesi di disoccupazione (fin dall'anno 2016 – punteggio pari a 24). Si costituiva in giudizio la , che eccepiva, preliminarmente, Controparte_1 l'inammissibilità del ricorso per violazione del contraddittorio e, nel merito, l'infondatezza della domanda: il punteggio era stato correttamente calcolato in ossequio alle previsioni contenute nell'avviso pubblico D.D.G. n. 6168 dell'08.06.2020. Si costituiva in giudizio il , eccependo il proprio difetto di Controparte_3 legittimazione passiva. Nessuno si costituiva in giudizio per il per l'impiego e per la controinteressata CP
. Parte_2
2. La sentenza emessa dal Tribunale. 3
Con sentenza n. 1183/2022 pubblicata il 01.06.2022, il Tribunale di Reggio Calabria dichiarava la contumacia dei convenuti non costituiti, rigettava la domanda e compensava le spese di lite. Osservava il Tribunale che, con l'unica censura prospettata in giudizio, la ricorrente aveva lamentato la violazione di legge e del punto 2 del citato avviso pubblico n. 6168 dell'8 giugno 2020, ovvero l'omessa valutazione e la conseguente mancata attribuzione del punteggio relativo dell'anzianità di disoccupazione, essendo iscritta al Centro per l'Impiego sin dal 2016. La violazione che la ricorrente lamentava, in realtà, non era mai avvenuta perché il Centro per l'Impiego aveva correttamente riesaminato la sua posizione in ragione della mancata allegazione, alla attestazione ISEE, della DSU, e tale omissione - conformemente a quanto previsto dall'impugnato avviso - aveva comportato la sottrazione di 30 punti dal punteggio attribuito per l'anzianità di disoccupazione. Pertanto, il punteggio finale pari a zero era il risultato della sottrazione, “dai punti 30 per i mesi di anzianità maturati, dei trenta punti per mancanza del corretto DSU allegato alla domanda dell'odierna ricorrente, il tutto in puntuale conformità alle previsioni del bando che dello stesso rappresentano lex specialis”. La perdita di punteggio era stata esclusiva conseguenza della condotta, non contestata, della ricorrente che non aveva presentato il DSU. La domanda, quindi, non poteva essere accolta. In ragione della novità della materia, le spese di lite venivano compensate tra le parti.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dalla , che ne invocava Parte_1 la riforma formulando le seguenti conclusioni: 1) preliminarmente sospendere il provvedimento impugnato;
adottare in via provvisoria e di urgenza ogni provvedimento utile e necessario, capace ed idoneo a garantire la ricorrente dagli effetti della illegittimità subita e da ogni effetto ulteriore conseguente discendente dalla illegittima attribuzione di punti 0 e posizionamento nella graduatoria generale;
sospendere in via subordinata la Graduatoria nella parte in cui attribuisce alla ricorrente punti 0 anziché punti n°30 riposizionandola nella graduatoria generale, ammettendola comunque con riserva e con ogni effetto e provvedimento conseguenziale. 2) Ammettere e sospendere l'impugnata graduatoria generale del Bando di Concorso;
3) ammettere in graduatoria la ricorrente con punti 30 o altro punteggio con relativo riposizionamento in graduatoria generale;
4) Nel merito annullare la graduatoria in quanto emessa in evidente violazione di legge. 5) Condannare le amministrazioni resistenti al pagamento di spese e competenze di entrambi di gradi di giudizio. Il Tribunale, nell'interpretare il punto 2 dell'impugnata disposizione, era incorso in un errore nell'applicazione dei criteri di calcolo del punteggio. Infatti, “In base ai criteri anzidetti, e posto che la mancata allegazione del DSU comportava l'annullamento dei trenta punti dati dall'ISEE basso, il punteggio finale spettante alla ricorrente, era pari a trenta. Pertanto, come giustamente ritenuto dal Giudice, alla sig.ra
erano riconosciuti trenta punti per l'iscrizione al centro per l'impiego”. Parte_4
Il Tribunale era incorso “nello stesso errore posto in essere dal centro per l'impiego, poiché ha ritenuto di non considerare i trenta punti dati dall'ISEE basso ma ha ritenuto di annullare i trenta punti con la mancanza del DSU. Pertanto, + 30 più trenta punti di iscrizione al CPI + 30 più trenta punti per ISEE basso - 30 meno trenta punti per mancata allegazione DSU. = 30 punteggio finale. Quindi, il punteggio finale spettante alla sig.ra è Parte_1 trenta. Punteggio, quest'ultimo, che le avrebbe consentito di essere assunta presso il
”. Controparte_3 4
Il Tribunale, invece, aveva attribuito alla un punteggio pari a zero, che Parte_1 ne aveva determinato l'illegittima esclusione dalla procedura di assunzione, in palese violazione dello stesso avviso di selezione. Costituitasi, la chiedeva il rigetto dell'appello. Controparte_1 Affermava la correttezza dell'operato del Reggio Calabria, in ragione della CP_6 previsione contenuta nell'avviso del Ministero della Giustizia, pubblicato nella G.U. n. 80 dell'8/10/2019, intitolato: “Selezione, mediante avviamento degli iscritti ai Centri per l'Impiego, finalizzata all'assunzione di seicentosedici operatori giudiziari, (Area II, fascia Economica F1), con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, per la copertura di posti vacanti in uffici giudiziari aventi sede nelle Regioni della Calabria, Campania….” di cui l'impugnato provvedimento costituiva espressione, nell'ambito del quadro generale delineato dall'art. 16 L. 56/1987. Richiamava la disciplina contenuta nell'art. 4, c. 3, dell'Avviso del Ministro della Giustizia secondo cui “all'esito della richiesta di avviamento, (ovvero comunque su base territoriale, in coerenza con i rispettivi ordinamenti regionali), sarà formata una singola graduatoria, comprensiva di un numero di candidati pari al doppio dei posti da ricoprire, secondo i criteri stabiliti dalla vigente normativa nazionale e regionale e tenuto comunque conto dei punteggi aggiuntivi attribuiti ai sensi dell'art. 5 che al punto 3 si riferisce agli ordinamenti regionali” . La formulazione delle graduatorie e l'attribuzione del punteggio costituiva espressa prerogativa riconosciuta dall'art. 2 dell'avviso pubblicato con D.D.G. n. 6168 dell'08/06/2020 del CPI territorialmente competente e tale graduatoria doveva essere redatta sulla base del doppio presupposto dell'anzianità di iscrizione al CPI (0.50 punti per ogni mensilità fino ad un massimo di 30 punti) e della condizione reddituale, valutata per sottrazione, sulla base del modello ISEE allegato, completo in ogni suo elemento, dal concorrente alla selezione. Pena, in caso di dichiarazioni reddituali incomplete, la decurtazione di 30 punti dal punteggio precedentemente acquisito. I summenzionati criteri erano altresì contemplati dal Regolamento, All. A, del D.D.G. n. 1904 del 28/02/2018, recante “Prime disposizioni organizzative per l'applicazione delle norme in materia di politiche attive del lavoro di cui agli artt. 19, 20, 21 del D. Lgs. n. 150/2015 e della Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 34 del 23/12/215” e dunque potevano ritenersi oltremodo legittimi. Contr L'attività di riesame effettuata dal costituiva attività lecita e propedeutica alla formazione della graduatoria finale e l'espunzione della sua posizione dalla versione finale della graduatoria era derivata solo ed esclusivamente dalla condotta in violazione del bando, dell'avviso e delle norme di legge che regolavano la procedura. Era chiaro che “la mancata presentazione di un documento nel termine prescritto o la presentazione di un documento irregolare o incompleto (mancanza dell'allegato DSU) comporta, l'attribuzione del punteggio pari a + 30 per anzianità di disoccupazione meno 30 per mancata allegazione DSU, non integrando tale mancanza un'irregolarità sanabile, trattandosi di difformità di un requisito essenziale ai fini della partecipazione alla selezione, per come giustamente statuito in sentenza. Il conteggio effettuato dall'appellante non risultava rispondente ai citati criteri normativi e attribuire il richiesto punteggio avrebbe costituito una illegittima discriminazione di tutti coloro che, per garantirsi l'inserimento professionale, avevano agito correttamente.
Con ordinanza del 15.04.2023 veniva dichiarata la contumacia del Controparte_3
e di , ritualmente evocate in appello e non costituitisi
[...] Parte_2
Con ordinanza del 21.06.2023 veniva disposta l'integrazione del contradditorio nei confronti del di Reggio Calabria. Controparte_2 5
Assolto tale incombente, con ordinanza del 31.10.2023 veniva dichiarata la Contr contumacia del i Reggio Calabria.
Il provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti costituite, che depositavano note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. L'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza sul rilievo che, pur incontestato il dato della mancata allegazione della DSU e la relativa penalità di 30 punti, il dato reddituale indicato nel modello ISEE era sufficiente all'attribuzione di un punteggio pari a 30 punti. Per conseguenza, avrebbe dovuto beneficiare di 30 punti per il possesso dell'anzianità di iscrizione al CPI, di ulteriori 30 punti per il possesso di un reddito ISEE molto basso (pari a € 9.000) e che da tali 60 punti avrebbero dovuto decurtarsi i 30 punti per la mancata allegazione della DSU, quindi 30 + 30 – 30, con un punteggio complessivo pari a 30, che le avrebbe consentito di essere utilmente inserita nella graduatoria finalizzata all'inserimento professionale presso il , Distretto di Corte d'Appello di Reggio Controparte_3 Calabria. Osserva la Corte che il bando emesso con Decreto Dirigenziale n. 6168 del 08.06.2020
- rubricato “Avviamento a selezione di n. 52 Operatori Giudiziari a tempo pieno ed indeterminato, presso il (n. 17 unità per il Distretto Corte d'Appello Controparte_3 di Catanzaro e n. 35 unità per il Distretto Corte d'Appello di Reggio Calabria) con le Modalità dell'art. 16 della Legge n. 56/87, del D. Lgs. N. 165/01, art. 35, comma 1, Lettera B, e del DDG n. 1904 del 28.02.2018 del Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali” - trova il suo presupposto nell'Avviso del Ministero della Giustizia, pubblicato nella G.U. n. 80 dell'8/10/2019 - intitolato: “Selezione, mediante avviamento degli iscritti ai Centri per l'Impiego, finalizzata all'assunzione di seicentosedici operatori giudiziari, (Area II, fascia Economica F1), con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, per la copertura di posti vacanti in uffici giudiziari aventi sede nelle Regioni della Calabria, Campania…” - e nell'art. 16 L. 56/1987 a norma del quale “le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in una o più regioni, le province, i comuni e le unità sanitarie locali effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo - funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità che abbiano la professionalità eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Essi sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti”. Nel quadro generale appena delineato si inserisce la contestata previsione contenuta nell'art. 2 dell'Avviso pubblico indetto con Decreto Dirigenziale n. 6168/2020 che, dopo avere in premessa illustrato i requisiti generali:
1. Essere disoccupati ai sensi del D. Lgs. 150/2015, ovvero di trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 4, comma 15 quater del Decreto-legge n. 4/2019 convertito in Legge n. 26/2019;
2. Essere in possesso dei requisiti generali previsti dalla normativa per l'accesso al pubblico impiego;
3. Essere in possesso del diploma di Istruzione secondaria di I° grado, dispone che:
“i Centri per l'Impiego, raccoglieranno le domande di partecipazione e, previa istruttoria, predisporranno la graduatoria di competenza ordinata secondo il criterio di precedenza per chi ha punteggio maggiore. Ad ogni candidato avente diritto all'avviamento a selezione è attribuito il seguente punteggio: − Anzianità di disoccupazione: Punti 0,50 per 6
ogni mese maturato fino ad un massimo di 30 punti;
− Reddito: Deve intendersi l'Indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare (dato ISEE) meno un punto per ogni mille euro fino ad un massimo di 30 punti (tale punteggio è calcolato in detrazione). Il Reddito ISEE, oltre le migliaia si arrotonda per difetto fino a € 500,00, oltre € 500,00 si arrotonda per eccesso;
Al lavoratore che non presenta il modello ISEE completo di allegati (DSU), sono sottratti 30 punti”. La norma ha, quindi, dettato la procedura cui dovevano attenersi i CPI delegati alla formazione della graduatoria e all'attribuzione del relativo punteggio finalizzato all'inserimento lavorativo presso gli uffici del . Controparte_3 I requisiti essenziali per l'accesso alla graduatoria sono due: l'iscrizione al CPI e il possesso di un reddito basso per come risultante dall'attestazione ISEE. Entrambi i presupposti costituiscono oggetto di punteggio: 0,50 per ogni mese di iscrizione al CPI, fino ad un massimo di 30 punti;
meno un punto per ogni mille euro di reddito indicato nel modello ISEE, fino ad un massimo di 30 punti. Il punteggio attribuibile a tale ultimo requisito, per espressa disposizione dell'avviso, è calcolato in detrazione. L'avviso disciplina espressamente un'ipotesi di sottrazione obbligatoria del punteggio (pari a 30 punti), laddove l'interessato non presenti la dichiarazione reddituale (ISEE) corredata dai documenti allegati e richiama espressamente la DSU. La è incorsa in tale violazione e tale circostanza risulta dalla stessa Parte_1 ammessa. Nel merito, pur riconoscendo all'appellante un punteggio pari a 30 per l'anzianità di iscrizione al CPI, occorre verificare se ed in che misura alla stessa possa essere attribuito il richiesto punteggio di 30 per ISEE basso e dal totale del punteggio di 60 debba essere sottratto il punteggio di 30. Secondo l'assunto dell'appellante, infatti, alla dichiarazione reddituale dovrebbe essere attribuito, in ragione del dato risultante dal modello ISEE, il punteggio pari a 30 ma, a giudizio di questa Corte, la penalità stabilita dal bando di selezione in relazione a questo aspetto, inficia proprio il punteggio reddito ISEE, che non può essere riconosciuto. I 30 punti invocati dall'appellante per la condizione economica di necessità non possono essere attribuiti in ragione della irregolarità della dichiarazione, non conforme alle previsioni obbligatorie del bando. Infatti, il modello ISEE sprovvisto di DSU potrebbe rivelarsi non realmente rappresentativo della condizione patrimoniale del soggetto dichiarante: la DSU, infatti, è il documento che contiene le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a delineare la situazione economica del nucleo familiare con la quale si ottiene l'indicatore ISEE. Mentre l'ISEE rappresenta il valore della capacità economica del nucleo familiare, la DSU è il documento che ne consente il calcolo. Presentare una DSU aggiornata e corretta garantisce che l'ISEE rifletta accuratamente la condizione economica del dichiarante. Ne deriva che la , allegando alla sua domanda di partecipazione l'ISEE Parte_1 sprovvisto di DSU, non ha consentito all' di verificare l'effettività ed Controparte_7 oggettività della situazione patrimoniale, poiché è proprio dalla lettura combinata dei due documenti che è possibile evincere il dato reddituale complessivo di un determinato soggetto, in un determinato contesto economico. Non solo, dunque, non potevano esser attribuiti i 30 punti per ISEE, ma anche l'irregolarità nella produzione documentale ha comportato la detrazione di 30 punti spettanti per iscrizione al CPI, con un punteggio finale pari a zero. Correttamente, pertanto, il CPI di Reggio Calabria ha rivalutato la posizione ed altrettanto correttamente ha assegnato un punteggio pari a zero. Né potrebbe profilarsi una sorta di violazione dell'aspettativa dell'appellante per la collocazione in posizione utile nella prima versione della graduatoria: si trattava di una 7
stesura provvisoria e, naturalmente, sottoposta a controllo e redazione definitivi cui il CPI è stato espressamente delegato dall'art. 4 dell'avviso pubblicato in G.U. il giorno 08.10.2019. Il CPI di Reggio Calabria, nell'esecuzione della delega conferita dal Controparte_3
, ha correttamente valutato la documentazione presentata dalla ed
[...] Parte_1 ha attribuito alla stessa il punteggio spettante pari a zero, in ragione della circostanza determinante costituita dalla errata presentazione del modello ISEE, condotta imputabile esclusivamente alla stessa appellante. L'appello, dunque, è infondato e non può trovare accoglimento. La peculiarità della questione dedotta in lite determina a disporre la compensazione fra le parti costituite delle spese di questo grado di giudizio. Nulla per le spese nei confronti degli altri appellati, in quanto contumaci. Deve darsi atto, ai sensi e per gli eventuali effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di rigetto integrale dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., , in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t., , in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., avverso la sentenza n. 1183/2022 emessa dal Tribunale Parte_2 di Reggio Calabria, depositata in data 01.06.2022, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'appellata sentenza.
2. Dichiara compensate fra le parti costituite le spese di questo grado di giudizio.
3. Dà atto, ai sensi e per gli eventuali effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello. Così deciso nella camera di consiglio del 11 giugno 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti