Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 19 marzo 2020 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 19 marzo 2020 |
Commentari • 15
- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 1
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ricorso notificato il 30 aprile-3 maggio 2019 e depositato il 7 maggio 2019, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso - in riferimento, nel complesso, agli art. 117, commi secondo, lettere i) ed l), e terzo, della Costituzione - questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge della Regione Lombardia 4 marzo 2019, n. 4, recante «Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità): abrogazione del Capo III "Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e …
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Giurisprudenza • 276
- 1. Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/03/2025, n. 7956Provvedimento: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 6311/2024 R.G. proposto da: GI EM, elettivamente domiciliata in TORINO PIAZZA EM, 1 DOM DIG, presso lo studio dell'avvocato NO RI AU ([...]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MATTIODA ND ([...]); -ricorrente- contro NOVA COOP SOCIETÀ COOPERATIVA, elettivamente domiciliata in Roma Piazza Venezia n. 11, presso lo studio dell'avvocato NI IA ([...]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato DE GIROLAMO DAVIDE ([...]); -controricorrente- avverso la SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO EM n. 343/2023 depositata il 31/07/2023. Civile Sent. Sez. 5 Num. 7956 Anno 2025 Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI Relatore: …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. Oggetto 1. La presente legge detta norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica da parte di soggetti che hanno espresso in vita il loro consenso secondo le modalita' stabilite dall'articolo 3.
2. L'utilizzo del corpo umano o dei tessuti post mortem e' informato ai principi di solidarieta' e proporzionalita' ed e' disciplinato secondo modalita' tali da assicurare il rispetto del corpo umano.
3. Sono utilizzabili a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica il corpo e i tessuti dei soggetti la cui morte sia stata accertata con certificato rilasciato dagli organi a cio' preposti, ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578 , e dei successivi decreti attuativi.
4. Dopo il decesso e la dichiarazione di morte, il corpo del defunto deve restare all'obitorio almeno per ventiquattro ore prima di essere destinato allo studio, alla formazione e alla ricerca scientifica.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all' art. 1:
- La legge 29 dicembre 1993, n. 578 (Norme per l'accertamento e la certificazione di morte), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1994, n. 5. - Art. 2. Promozione dell'informazione 1. Il Ministro della salute promuove, nel rispetto di una libera e consapevole scelta, iniziative di informazione dirette a diffondere tra i cittadini la conoscenza delle disposizioni della presente legge, utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione di progetti di comunicazione istituzionale.
2. Le regioni e le aziende sanitarie locali adottano, in conformita' alla disciplina posta dal regolamento di cui all'articolo 8, iniziative volte a:
a) diffondere tra i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta e tra i medici delle strutture sanitarie pubbliche e private e gli esercenti le professioni sanitarie la conoscenza delle disposizioni della presente legge;
b) diffondere tra i cittadini, attraverso idonea pubblicizzazione presso le amministrazioni comunali e anche attraverso le organizzazioni di volontariato, una corretta informazione sull'utilizzo del corpo umano e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione medica e di ricerca scientifica. - Art. 3. Manifestazione del consenso 1. L'atto di disposizione del proprio corpo o dei tessuti post mortem avviene mediante una dichiarazione di consenso all'utilizzo dei medesimi redatta nelle forme previste dall' articolo 4, comma 6, della legge 22 dicembre 2017, n. 219 . La dichiarazione e' consegnata all'azienda sanitaria di appartenenza cui spetta l'obbligo di conservarla e di trasmetterne telematicamente i contenuti informativi alla banca dati di cui al comma 418 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 .
2. Il disponente, nella dichiarazione di cui al comma 1, indica altresi' una persona di sua fiducia, di seguito denominata « fiduciario », cui spetta l'onere di comunicare l'esistenza del consenso specifico al medico che accerta il decesso, come individuato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 . Nella stessa dichiarazione il disponente puo' indicare un sostituto del fiduciario che ne svolge il ruolo in caso di morte o di sopravvenuta incapacita' di questi, laddove avvenute prima della morte del disponente, nonche' nel caso di oggettiva impossibilita' per il fiduciario di svolgere tempestivamente i compiti previsti dalla presente legge.
3. Il fiduciario e il suo eventuale sostituto devono essere persone maggiorenni e capaci di intendere e di volere. L'accettazione della nomina da parte del fiduciario e del sostituto avviene attraverso la sottoscrizione della dichiarazione di consenso. Al fiduciario e al sostituto e' rilasciata una copia della dichiarazione di consenso. Il fiduciario e il sostituto possono revocare la propria accettazione in qualsiasi momento con atto scritto, che e' comunicato al disponente.
4. L'incarico del fiduciario, nonche' del suo sostituto, puo' essere revocato dal disponente in qualsiasi momento con le stesse modalita' previste per la nomina e senza obbligo di motivazione.
5. Il disponente puo' revocare il consenso in qualsiasi momento con le modalita' prescritte dal comma 1. La revoca deve essere comunicata all'azienda sanitaria di appartenenza che la trasmette alla banca dati di cui al comma 1. Nei casi in cui ragioni di emergenza ed urgenza impedissero di procedere alla revoca del consenso gia' manifestato con le forme di cui al comma 1, essa puo' essere espressa con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l'assistenza di due testimoni.
6. Per i minori di eta' il consenso all'utilizzo del corpo o dei tessuti post mortem deve essere manifestato nelle forme di cui al comma 1 da entrambi i genitori esercenti la responsabilita' genitoriale ovvero dai tutori o dai soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 . La revoca di cui al comma 5 e' espressa anche da uno solo dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma.
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell' art. 4, comma 6 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 2018, n. 12:
«6. Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente medesimo, che provvede all'annotazione in apposito registro, ove istituito, oppure presso le strutture sanitarie, qualora ricorrano i presupposti di cui al comma 7. Sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilita' di comunicare.
Con le medesime forme esse sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento. Nei casi in cui ragioni di emergenza e urgenza impedissero di procedere alla revoca delle DAT con le forme previste dai periodi precedenti, queste possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l'assistenza di due testimoni.».
- Si riporta il testo del comma 418 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302, S.O.:
«418. E' istituita presso il Ministero della salute una banca dati destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) attraverso le quali ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacita' di autodeterminarsi, puo' esprimere le proprie volonta' in materia di trattamenti sanitari, nonche' il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2018.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica del 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 1990, n. 239, S.O.
- La legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1983, n. 133, S.O.