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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 06/02/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Aurora La Face, in esito all'udienza del 6 febbraio 2025, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 5478/2023 R.G. e vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Maria Parte_1
Chiara Isgrò;
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
, in persona del
[...]
rappresentante legale pro tempore, rappresentati e difesi, ex art. 417-bis c.p.c., dal funzionario delegato dott.ssa ; Controparte_2
RESISTENTI
e nei confronti di tutti i docenti inseriti nella classe di concorso SOSTEGNO PSICOFISICO delle graduatorie incrociate GUI-ADEE per l'anno scolastico 2022/2023
CONTROINTERESSATI CONTUMACI
OGGETTO: assegnazione sedi supplenze
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 700 c.p.c. contestuale a ricorso ex art. 414 c.p.c. la ricorrente esponeva: che era un'aspirante docente inserita nelle GUI ADEE (Scuola primaria) alla posizione n.
273, con un punteggio pari a 119 -- in data 18.07.2023 prot. n. 9844019 e aveva
1 presentato, attraverso l'apposita sezione dedicata “istanze on-line”, domanda
“informatizzazione nomine supplenze” per la provincia di relativamente ai CP_1
seguenti insegnamenti: GPS Fascia 1A EEEE insegnamento scuola primaria;
GPS Fascia
1A EEIL insegnamento scuola primaria (lingua inglese); Graduatorie incrociate - GUI -
ADEE; che in detta domanda esprimeva le preferenze per le supplenze annuali e/o fino a termine delle attività didattiche e ciò faceva per tutte le sedi scolastiche facenti parte della
Provincia di ad eccezione per gli spezzoni orari e per quelle ubicate nel Comune CP_1
Parte di Lipari;
che con decreto, emanato dall' di in data 29.08.2023 prot. n. 20458, CP_1 veniva pubblicato il bollettino “primo turno di nomine” (relativo all'individuazione dei destinatari della proposta di stipula di contratto annuale o fino a termine delle attività didattiche, nonché la loro sede assegnata), con il quale veniva assegnato alla stessa Codi l'incarico qui di seguito indicato: • GUI F1 F1A, posizione 273, CP_3
punteggio 119, presso Villa Lina" di (MEEE871018) – Sostegno psicofisico, CP_1
cattedra intera e ciò fino al termine delle attività didattiche;
che detta proposta veniva tempestivamente accettata dalla stessa, ma con successivo decreto del 31.08.2023 prot. n.
20760 l' -- stante "la presenza di errori materiali relativi alle sedi CP_4 disponibili per la fase di attribuzione delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), dell'O. M. n. 112/2022, che vengono ripubblicate unitamente al presente decreto;
PRESO ATTO degli esiti dell'elaborazione del sistema informativo del
[...]
Nomine a seguito della correzione dei suddetti errori" -- Controparte_5 CP_6
provvedeva a pubblicare gli elenchi, contenenti le rettifiche all'individuazione, disposta dal precedente decreto prot. n. 20458 del 29.08.2023, dei destinatari della proposta di stipula di contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche, con l'indicazione della sede di nuova assegnazione o della revoca dell'incarico precedentemente assegnato e, nel contempo, a revocare l'incarico già assegnato alla stessa ed a ripubblicare il quadro delle disponibilità sulla base delle quali si era proceduto al conferimento dei nuovi incarichi ai sensi dell'art. 12 comma 6 dell'O.M. n. 112/22; che nello specifico, l' Controparte_7
provvedeva a rettificare n. 13 incarichi attribuiti con il primo turno di nomine
[...]
(relativi sempre alla classe ADEE - sostegno scuola primaria) e di cui: n.. 12 incarichi riguardanti aspiranti docenti inseriti in GAE e GPS la cui domanda doveva essere trattata /
Perso lavorata "prima" rispetto a quella della stessa (appartenente alla successiva - n. 1 incarico riguardante un aspirante docente collocato in posizione inferiore e con punteggio anch'esso inferiore rispetto a quello posseduto dalla e in particolare la docente PT
, alla posizione 1460 con punteggio 12,50 assegnata Persona_2 Persona_3
all'I.C. "M. Passamonte" di fino al termine delle attività didattiche;
che da un CP_1
2 esame analitico del suindicato bollettino di rettifica unitamente al prospetto "disponibilità
EE rettificata" emergeva che la sede disponibile presso l'I.C. "M. Passamonte" di CP_1
(indicata dalla stessa nella domanda tra le preferenze espresse, in quanto plesso facente parte dell'I.C. n. 11 " . di , rientrante nel distretto 029, lasciata libera, a Per_4 CP_1
seguito della rettifica dell'incarico, dalla docente (facente parte delle Persona_5
GPS) era stata assegnata ad altra aspirante docente, tale collocata in Persona_2
graduatoria GUI in posizione e con punteggio inferiore rispetto a quello della stessa;
che nelle more, avverso la sua revoca / esclusione da qualsivoglia nomina proponeva reclamo con PEC del 04.09.2023 chiedendo delucidazioni in merito;
che con successiva PEC del
Parte 07.09.2023 prot. n. 21499, l' di motivava l'esclusione stante la presenza di CP_1
errori materiali, in assenza dei quali, la stessa non sarebbe stata, comunque, destinataria di alcuna nomina già al primo turno di nomina;
che da informazioni acquisite in via informale, l'istante veniva a conoscenza di essere stata considerata rinunciataria già al primo turno di nomine per non avere indicato in domanda gli spezzoni (su e CP_8
e poi la sede di Lipari e ciò in applicazione dell'art. 12 comma 4 O.M. n. 112/2022. Per_6
Tanto premesso deduceva che l'amministrazione illegittimamente aveva applicato l'art. 12 comma 10 della citata O.M. 112/2022, avendo sostanzialmente considerato la sede di "M.
Passamonte" di -lasciata libera, a seguito della rettifica dell'incarico, dalla docente CP_1
Pers (facente parte delle ed assegnata poi all'I.C. "Buon Pastore - Persona_5
Cristo Re" di - una "disponibilità" sopravvenuta e conseguentemente il sistema CP_1
informatico aveva iniziato la ricerca degli assegnatari cui destinare detta sede / disponibilità partendo da una posizione inferiore, non considerando la stessa come punto di partenza. Rilevava che il programma informatico, redatto dal che gestisce le CP_1
convocazioni, aveva erroneamente considerato il bollettino di rettifica (quello del
31.08.2023) una convocazione successiva al primo bollettino (quello del 29.08.2023), e la sede dell''I.C. "Passamonte" una nuova supplenza /disponibilità. Deduceva che invece - stante la presenza di errori materiali relativi alle sedi disponibili, così come riconosciuto dalla stessa P.A. - la sede "M. Passamonte" (assegnata alla docente in posizione e Per_2
punteggio inferiore) doveva essere riammessa e riaperta tra le disponibilità del 29.08.2023.
Evidenziava che nel momento in cui il sistema aveva revocato l'incarico alla stessa era come se essa non avesse ricevuto alcuna proposta e, pertanto, ben poteva (anzi doveva) ricevere proposte di supplenze ed, invece, l'algoritmo non l'aveva più convocata, anzi
(considerandola rinunciataria) l'aveva saltata, ritenendo erroneamente che nel I turno di nomina (del 29.08.2023) non vi fossero posti disponibili fra le opzioni da lei indicate.
Specificava che il bollettino del 31.08.2023 non era da considerarsi un nuovo turno e/o
3 nuova convocazione, ma solo una rettifica nell'individuazione dei destinatari alla luce della correzione del quadro delle disponibilità di sedi, con la conseguenza che andava disapplicato l'art. 12 comma 10 dell'OM 112/2022 secondo cui "le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura".
Deduceva che alla luce di quanto esposto, non vi era alcun dubbio che la stessa al turno del
31.08.2023 avesse maturato il diritto all'incarico di docenza fino al 30.06.2023 presso l'I.C.
"Passamonte" di su sostegno psico-fisico - scuola primaria. CP_1
Quanto al periculum in mora deduceva che nel tempo occorrente per l'esame del merito della controversia, il danno prospettato sarebbe divenuto irreversibile e non avrebbe mai potuto essere integralmente risarcito in via pecuniaria, in quanto lo stesso non include solo la perdita economica degli stipendi ed indennità di legge, ma anche la perdita di opportunità di occupazione all'interno della scuola statale, la permanenza della stessa in una situazione di precariato indefinito e/o di disoccupazione permanente, con conseguente svilimento della propria professionalità, la perdita di successive occasioni di lavoro a tempo determinato ed indeterminato, oltre ad incidere sulla qualità della vita della stessa ricorrente e sul diritto al lavoro costituzionalmente previsto come uno dei principi fondanti della Repubblica, non solo come mezzo di produzione di ricchezza materiale, ma anche mezzo di elevazione morale per la persona e realizzazione dell'individuo e delle sue aspirazioni materiali e spirituali. Aggiungeva che il perpetrarsi della disposta estromissione dalla intera procedura di reclutamento straordinaria per l'anno scolastico in corso avrebbe determinato un evidente pregiudizio attuale allo sviluppo professionale della stessa con effetti però destinati a crescere esponenzialmente anche per l'immediato futuro, atteso che la mancata maturazione del punteggio di servizio per quest'anno avrebbe condotto inevitabilmente all'incremento del distacco tra chi si era visto assegnare un incarico annuale a tempo determinato, magari illegittimamente, e chi, come la stessa, era stato ingiustamente estromesso dalla procedura di reclutamento, specie ove si ponga mente all'imminente riapertura delle graduatorie di aggiornamento nel 2024.
Chiedeva pertanto, in via cautelare: “…In via cautelare: accertato il fumus boni juris riguardo il diritto della ricorrente all'attribuzione di un incarico a tempo determinato su sostegno - scuola primaria presso l'I.C. "M. Passamonte" di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche e/o presso un'istituzione scolastica ricompresa nei Comuni indicati in domanda, sui posti disponibili per il “primo” turno di nomina del 29.08.2023
e/o "rettifica" del 31.08.2023 e conseguente maturazione del relativo intero punteggio,
4 nonché il periculum in mora, ordinare le Amministrazioni convenute, ognuna per la propria competenza, di attribuire alla parte ricorrente un incarico a tempo determinato su sostegno - scuola primaria presso l'I.C. "M. Passamonte" di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche e/o presso un'istituzione scolastica ricompresa nei Comuni indicati in domanda, sui posti disponibili per il “primo” turno di nomina del 29.08.2023
e/o "rettifica" del 31.08.2023 e conseguente maturazione del relativo intero punteggio; Nel merito, previa conferma del provvedimento cautelare emesso così come richiesto e previo espletamento e/o accertamento di rito o di merito, in via definitiva, e previo riconoscimento del diritto in esame, ordinare al , in Controparte_1
persona del pro tempore, e per esso anche alle sue articolazioni territoriali di CP_9 disporre l'attribuzione di un incarico a tempo determinato su sostegno, per la scuola primaria, presso l'I.C. "M. Passamonte" di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche e/o presso un'istituzione scolastica ricompresa nei Comuni indicati in domanda, sui posti disponibili per il “primo” turno di nomina del 29.08.2023 e/o "rettifica" del
31.08.2023 e conseguente maturazione del relativo intero punteggio;
• Condannare le amministrazioni resistenti, in persona dei legali rappresentanti pro-tempore alla rifusione delle spese processuali, comprensivi di diritti, onorari, spese non imponibili, spese generali, cassa ed iva, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore distrattario.”.
Con vittoria di spese e compensi.
2.- L'amministrazione convenuta si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice adito e, nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato.
In particolare richiamava l'art. 12 comma 4 dell'O.M. 112/2022, che disciplinava l'aggiornamento delle Graduatorie Provinciali di Supplenza e il conferimento degli incarichi di supplenza da GPS e da GAE, laddove prevede che la mancata espressione di determinate preferenze di sede comporta che l'aspirante sia considerato rinunciatario con riferimento alle sedi per cui non abbia espresso preferenza, debba essere interpretato valorizzando il rapporto causale esistente tra l'omissione nella scelta delle sedi e la conseguente acquisizione dello status di rinunciatario.
Con riferimento al caso di specie rilevava che, nell'ambito della procedura informatizzata di cui al sopra citato art. 12, comma 12, dell'O.M. n. 112 del 06/05/2022, l'
[...]
provvede ad inserire, sull'apposita piattaforma informatica Controparte_7
ministeriale, le disponibilità di posti comunicate dalle istituzioni scolastiche, da coprire per mezzo del conferimento di incarichi di supplenza, ed elabora il processo di nomina, attraverso il quale l'algoritmo ministeriale assegna gli incarichi incrociando i dati presenti
5 a sistema (tra cui disponibilità di posti, domande degli aspiranti e relative preferenze, precedenze e riserve). Segnatamente, gli esiti delle suddette operazioni venivano pubblicati con decreto prot. n. 20458 del 29/08/2023, al quale venivano allegati gli elenchi delle disponibilità, ivi comprese quelle relative alla scuola primaria. Deduceva che a seguito della suddetta pubblicazione l'Ufficio si rendeva conto che, per mero errore materiale, era stata comunicata a sistema una disponibilità relativa ad un posto di sostegno (ADEE) presso MEEE83302E - "A. CACCIOLA" – CENTRO (I.C. Giardini - MEIC83300B) in realtà inesistente, poiché i posti ivi effettivamente disponibili erano sei anziché sette.
Pertanto, ravvisata la presenza del suddetto errore, tale da determinare l'illegittima assegnazione dei relativi incarichi di supplenza, incombeva in capo all'Ufficio l'obbligo di intervenire in autotutela al fine di garantirne la correzione e, dunque, assicurare il ripristino della regolarità delle operazioni di conferimento degli incarichi. Conseguentemente, una volta effettuata a sistema la rettifica delle disponibilità mediante la sottrazione di uno dei sette posti precedentemente inseriti in corrispondenza del suddetto codice meccanografico,
l'Ufficio rielaborava l'intero processo di nomina mediante la procedura Informatizzazione
Nomine Supplenze la quale, incrociando i dati con le disponibilità come rettificate, ne restituiva i risultati. Con decreto prot. 20760 del 31/08/2023 venivano pubblicati gli esiti della rettifica: in particolare, venivano rese note le disponibilità rettificate e i soli incarichi di supplenza che, all'esito di detta elaborazione, subivano una variazione rispetto al precedente bollettino. Precisava che, con la correzione degli errori e la conseguente rielaborazione degli incarichi, l'Ufficio si era limitato a ripristinare la situazione che avrebbe già dovuto determinarsi, in assenza di tali errori, in sede di prima elaborazione del primo turno di nomine, pubblicato con il già richiamato decreto prot. 20458 del
29/08/2023. Pertanto evidenziava che contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, con tale decreto di rettifica non venivano pubblicati gli esiti di un distinto e successivo turno di nomine, bensì quelli della rielaborazione informatica del primo turno di nomine già disposto, tenuto conto della sola correzione a sistema degli errori materiali relativi all'input delle disponibilità e al netto di qualsivoglia disponibilità sopravvenuta, ivi comprese quelle derivanti da rinunce e mancate prese di servizio (trattate, invece, nei turni di nomina successivi al primo). In particolare, per quanto specificamente concerne l'oggetto dell'odierna controversia, il venir meno di un posto di sostegno presso CP_10
MEEE83302E - "A. CACCIOLA" – CENTRO aveva determinato la seguente rettifica a catena: 1) (Graduatorie Uniche Incrociate – GAE – posizione 190), Controparte_11
precedentemente assegnata presso MEEE83302E, a seguito del venir meno di tale posto ottiene incarico presso MEEE88902E al posto di 2) Persona_7 Persona_7
6 (Graduatorie Uniche Incrociate – GAE – posizione 224), precedentemente assegnata presso MEEE88902E, ottiene incarico presso MEEE89701C al posto di;
Persona_8
3) (Graduatorie Uniche Incrociate – GAE – posizione 166), Persona_8
precedentemente assegnata presso , ottiene incarico presso MEEE871018 - C.F._2
VILLA LINA, precedentemente assegnato alla ricorrente (Graduatorie CP_3
Uniche Incrociate – GPS – F1A – posizione 272). Rilevava che quest'ultima, collocata in posizione n. 272 delle Graduatorie Uniche Incrociate per il sostegno ADEE, e dunque in posizione deteriore rispetto alle docenti sopra indicate, avrebbe avuto la possibilità di ottenere i seguenti incarichi: - MEEE8AC018 TREMESTIERI SPEZZONE 12.0 -
MEEE84701B LONGI SPEZZONE 12.0 - MEEE81801B LIPARI N. 4 CATTEDRE
FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE. Chiariva che gli altri aspiranti, destinatari di nomina ma collocati in posizione deteriore rispetto a quella della stessa, erano titolari di riserve di legge, sebbene la presenza del titolo di riserva non fosse stata indicata nel bollettino per evidenti ragioni di tutela della privacy, ivi compresa l'aspirante assegnata presso MEEE869018 - M. MO all'esito delle Persona_2
rettifiche. In particolare, rilevava che anche tale assegnazione era frutto di una rettifica a catena, derivante dalla circostanza che, nel bollettino originale, presso MEEE893015 -
"LUIGI BOER", per mero errore materiale, era stata inserita la disponibilità di n. 4 cattedre di sostegno ADEE e n. 1 spezzone orario anziché quella, corretta, di n. 5 cattedre di sostegno ADEE e n. 1 spezzone orario. La correzione del suddetto errore aveva comportato, all'esito della complessiva rielaborazione delle nomine, le seguenti rettifiche a catena: 1) che precedentemente otteneva MEEE869018 - M. Parte_3
MO (seconda preferenza espressa nell'istanza, , ottiene MEEE894011 -
BUON PASTORE - IS RE (indicata come prima preferenza) – in conseguenza dell'inserimento dell'ulteriore disponibilità ivi esistente – al posto di Controparte_12
2) che precedentemente otteneva MEEE894011 - BUON PASTORE - Controparte_12
IS RE, ottiene MEEE893015 - "LUIGI BOER" in conseguenza del corretto inserimento dell'ulteriore disponibilità ivi esistente. Spiegava che il posto lasciato libero da presso MEEE869018 - M. MO era stato, a catena, assegnato Parte_3
a titolare di riserva di legge, che lo esprime alla preferenza n. 66, Persona_2
laddove, in precedenza, aveva ottenuto MEEE88203R - (preferenza Persona_9
n. 67). Rilevava che la ricorrente pur subendo, in conseguenza delle rettifiche, la PT revoca dell'incarico presso MEEE871018 - VILLA LINA attribuitole erroneamente (per le ragioni già esposte), era stata comunque destinataria di proposta di individuazione per il conferimento di un incarico di supplenza nel primo turno di nomine, come rettificato, in
7 relazione alle disponibilità sopra menzionate;
relativamente alla suddetta classe di concorso ella era, dunque, stata considerata rinunciataria per effetto della mancata espressione delle preferenze di sedi disponibili (MEEE8AC018 - TREMESTIERI -
SPEZZONE - 12.0 ore;
MEEE84701B – LONGI – SPEZZONE - 12.0 ore;
MEEE81801B
- LIPARI - N. 4 CATTEDRE FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE) e non espresse in domanda. Sul punto precisava che nella piattaforma informatica la dicitura
“processo di nomina n. 2” si riferiva al primo turno di conferimento delle supplenze, avendo riguardato il “processo di nomina n. 1” alla procedura di individuazione dei destinatari della proposta di stipula del contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo di cui all'art. 5 commi da 5 a 17 del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44 - D.M. 119/2023.
Pertanto, la ricorrente era stata trattata nel primo turno di nomina ed è stata considerata rinunciataria in relazione a tutte le sedi non espresse assegnate agli aspiranti, anch'essi trattati nel medesimo turno di nomina, collocati in posizione deteriore e non titolari di riserva di legge (anche con riferimento all'ordine di priorità nel conferimento degli incarichi previsto dall'O.M. n. 112/2022). Pertanto, la in ossequio alla normativa PT vigente ed a causa dell'incompletezza dell'istanza presentata priva dell'indicazione di talune sedi e di spezzoni orari, non aveva partecipato ai turni di nomina successivi a quello sopra indicati per la classe di concorso ADEE, all'esito dei quali, pertanto, erano risultati correttamente assegnatari docenti aventi in graduatoria una posizione deteriore. Eccepiva anche l'insussistenza del periculum in mora, rilevando in particolare che la docente dal 21 ottobre 2023 stava svolgendo una supplenza breve e saltuaria sulla classe di PT
concorso EEEE (scuola primaria, posto comune).
Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso perché infondato.
3.- I controinteressati, cui il ricorso è stato notificato ai sensi dell'art. 151 c.p.c., non si costituivano in giudizio.
4.- Con ordinanza cautelare del 29.11.2023, non reclamata, il ricorso cautelare veniva accolto.
5.- In data odierna, nella contumacia dei controinteressati, la causa veniva discussa nel merito dalle parti e decisa mediante lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
6.- Preliminarmente va dichiarata la contumacia dei controinteressati, che non si sono costituiti in giudizio nonostante regolare notifica del ricorso.
7.- Ancora in via preliminare, va ritenuta infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario sollevata dall'Amministrazione resistente.
8 La giurisprudenza consolidata ha, infatti, affermato che 'la giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie in materia di concorsi pubblici finalizzati all'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ex art. 63, comma 4, del d.lgs. 30 marzo
2001, n. 165, è limitata alle vere e proprie procedure concorsuali che iniziano con
l'emanazione di un bando e sono caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione di una graduatoria finale di individuazione dei vincitori che andranno a ricoprire i posti messi a concorso. Deve escludersi che la suddetta norma trovi applicazione nelle fattispecie che si caratterizzano per la formazione di apposite graduatorie in cui vengono inseriti tutti coloro che siano in possesso di determinati requisiti (anche derivanti dalla partecipazione a concorsi) e che sono preordinate al conferimento dei posti di lavoro che si renderanno via via disponibili nel tempo. In quest'ultima categoria rientrano le procedure di formazione e gestione delle graduatorie permanenti del personale docente e delle relative graduatorie provinciali per le supplenze
i cui atti, non essendo ascrivibili ad altre categorie di attività autoritativa, si ritiene non possano che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore del lavoro privato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi, con conseguente sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario' (T.A.R. Catania, sez. II,n.3781/2021; TAR Lazio n.
07004/2021; Cons. St., sez. VI, n. 4847/2017; TAR Bologna, n. 20/2019; Cass. Civ., Sez.
Un., n. 17123 del 2019).
Atteso che nel caso di specie la docente invoca il proprio diritto al conferimento dell'incarico va riconosciuta la giurisdizione del Tribunale adito.
8.- Nel merito, non essendo emersi elementi tali da determinare il discostamento dalla decisione assunta in fase cautelare, il ricorso va accolto.
Va rilevato che la ricorrente ha ricevuto, con il I bollettino di nomina del 29.08.2023, incarico di supplenza presso l'I.C. di "Villa Lina" di fino al termine delle attività CP_1
didattiche; con decreto di rettifica del 31.08.2023, alla stessa è stato revocato detto incarico;
con lo stesso suindicato decreto, l' accertata la presenza di errori CP_4
materiali relativi alle sedi disponibili, ha nuovamente ripubblicato le disponibilità; nessun altro incarico in relazione a detta procedura risulta assegnato alla ricorrente;
risulta inoltre che a seguito della rettifica è stata assegnata una supplenza alla docente
[...]
avente un punteggio inferiore al suo, ed assegnata all'I.C. M. Passamonte" di Per_2
fino al termine delle attività didattiche, con rettifica dell'incarico precedente CP_1
all'I.C. " di Persona_9 CP_1
9 Va rilevato che il ha eccepito che la ricorrente è stata considerata rinunciataria a CP_1
seguito della rielaborazione informatica del primo turno di nomine già disposto. Ha dedotto infatti che il venir meno di un posto di sostegno ADEE presso MEEE83302E - "A.
CACCIOLA" – CENTRO ha determinato la seguente rettifica a catena: 1) CP_11
(Graduatorie Uniche Incrociate – GAE – posizione 190), precedentemente assegnata
[...]
presso MEEE83302E, a seguito del venir meno di tale posto ottiene incarico presso
MEEE88902E al posto di 2) (Graduatorie Uniche Persona_7 Persona_7
Incrociate – GAE – posizione 224), precedentemente assegnata presso MEEE88902E, ottiene incarico presso MEEE89701C al posto di;
3) Persona_8 Persona_8
(Graduatorie Uniche Incrociate – GAE – posizione 166), precedentemente assegnata presso , ottiene incarico presso MEEE871018 - VILLA LINA, C.F._2
precedentemente assegnato alla ricorrente (Graduatorie Uniche Incrociate CP_3
– GPS – F1A – posizione 272). Ha rilevato quindi che quest'ultima, collocata in posizione n. 272 delle Graduatorie Uniche Incrociate per il sostegno ADEE, e dunque in posizione deteriore rispetto alle docenti sopra indicate, avrebbe avuto la possibilità di ottenere i seguenti incarichi: - MEEE8AC018 TREMESTIERI SPEZZONE 12.0 - MEEE84701B
LONGI SPEZZONE 12.0 - MEEE81801B LIPARI N. 4 CATTEDRE FINO AL
TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE. Ha quindi concluso che la ricorrente è stata considerata rinunciataria per effetto della mancata espressione delle preferenze di sedi disponibili
Quanto all'assegnazione di un incarico a con punteggio inferiore alla Persona_2
ricorrente, ciò sarebbe avvenuto perché la stessa è titolare di riserva di legge.
Sul punto si osserva tuttavia che, come dedotto da parte ricorrente nelle note d'udienza,
l'essere beneficiaria della Legge n. 68/99 non può determinare la preferenza del docente
"riservista" collocato in posizione inferiore rispetto all'altro docente ( aspirante al PT
posto; nel caso di specie, la ricorrente è collocata (in posizione 273 con punteggio 119) nella graduatoria incrociata sostegno - scuola primaria rispetto alla docente Per_2
collocata (in posizione 1460 con punteggio 12,50) nella medesima graduatoria, e ciò in considerazione del fatto che il candidato riservista entra nel contingente a prescindere da quale sia la sua posizione effettiva in graduatoria e riceve in coda a tutti gli altri che lo precedono una sede lasciata libera dal sistema, purché detta sede sia indicata tra le preferenze.
In particolare, la Circolare del Controparte_13
C
Direzione generale per personale scolastico
[...]
relativa alle istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente,
10 educativo ed ATA per l'a.s. 2023- 2024, al punto 4.3 dedicato all' “Assunzione Personale avente diritto alla riserva dei posti”, ha previsto, tra l'altro, che “Il diritto alla riserva dei posti di cui alla legge 68/1999 nonché ex D. Lgs. 66/2010, artt. 678, comma 9, e 1014, comma 3, opera nei confronti del personale docente ed educativo iscritto nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie provinciali, nonché del personale ATA iscritto nelle graduatorie permanenti.” …."Per la definizione delle quote di riserva si richiamano le disposizioni contenute negli articoli 3 e 18 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, e nella C.M.
248 del 7 novembre 2000. Circa le assunzioni a favore del personale avente titolo alla riserva di posti iscritto nelle graduatorie ad esaurimento, si richiamano le sentenze della
Corte di Cassazione, sezioni unite, n. 4110 del 22/02/2007 e sezione Lavoro, n.19030 dell'1 settembre 2007, secondo cui la graduatoria ad esaurimento deve essere considerata, ai fìni della copertura dei posti riservati ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68, come graduatoria unica .(…)”.
In particolare, la sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 4110 del
22/02/2007, richiamata nella suindicata C.M. e nelle dette Istruzioni Operative, ha affermato il principio della graduatoria unica delle G.A.E. ai fini dell'assunzione di docenti titolari di riserva e ha stabilito che i riservatari inseriti nelle G.A.E. hanno diritto all'assegnazione prioritaria dell'incarico prescindendo dalla loro collocazione di fascia.
Orbene, sulla base di una interpretazione letterale della suindicata circolare e in particolare dal richiamo della predetta sentenza esclusivamente per le assunzioni dei riservatari iscritti nelle G.A.E., si evince che ai fini dell'assunzione di docenti con titolo di riserva, soltanto le
G.A.E., devono considerarsi come graduatoria unica, con irrilevanza dunque delle diversità di fascia.
In definitiva, dalla titolarità di riserva e/o precedenza non deriva un privilegio nell'attribuzione dell'incarico di supplenza, né un diritto a precedere gli altri concorrenti all'assegnazione di un posto rispetto ai criteri di merito individuati in base alla graduatoria.
(cfr. ord. 111/2023 del 2.5.2023- dott.ssa Bonanzinga).
Nel caso di specie, la titolarità di riserva e/o precedenza non può determinare la preferenza del docente titolare ( collocato in posizione inferiore in graduatoria in Persona_2
quanto il docente posto in posizione superiore ( , pur avendo maturato il diritto PT all'incarico in base alla graduatoria e tenuto conto della sua posizione, sarebbe escluso dall'attribuzione dell'incarico.
Ne deriva che se la in quanto riservista non avrebbe avuto diritto a essere Per_2 chiamata con precedenza rispetto alla ricorrente, quest'ultima non sarebbe stata e quindi non avrebbe dovuto essere considerata rinunciataria rispetto alle sedi non espresse.
11 Ne consegue che la ricorrente al turno del 31.08.2023 ha maturato il diritto all'incarico di docenza fino al 30.06.2023 presso l'I.C. "Passamonte" di su sostegno psico-fisico CP_1
- scuola primaria.
Il ricorso è pertanto accolto.
9.- Le spese di entrambe le fasi del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della causa, ed applicando i minimi tariffari in considerazione della durata infra triennale del giudizio;
P. Q. M.
Definitivamente pronunziando, così provvede:
-accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente all'attribuzione di un incarico a tempo determinato su sostegno - scuola primaria presso l'I.C. "M. Passamonte" di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche e/o presso un'istituzione scolastica ricompresa nei Comuni indicati in domanda, sui posti disponibili per il “primo” turno di nomina del 29.08.2023 e/o "rettifica" del 31.08.2023;
- conseguentemente e per l'effetto ordina alle Amministrazioni convenute, ognuna per la propria competenza, di attribuire alla parte ricorrente un incarico a tempo determinato su sostegno - scuola primaria presso l'I.C. "M. Passamonte" di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche e/o presso un'istituzione scolastica ricompresa nei Comuni indicati in domanda, sui posti disponibili per il “primo” turno di nomina del 29.08.2023 e/o
"rettifica" del 31.08.2023, con conseguente attribuzione del relativo punteggio;
- condanna l'Amministrazione convenuta a rifondere alla ricorrente le spese di entrambe le fasi del giudizio, che liquida nella complessiva somma di € 259,00 per spese ed € 7.235,00 per compensi (di cui € 2.606,50 per la fase cautelare ed € 4.628,50 per la fase di merito), oltre Iva, cpa e spese generali come per legge, che distrae in favore del procuratore antistatario.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 06/02/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Aurora La Face
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