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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 07/03/2025, n. 878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 878 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13920/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 13920/2023 tra
Parte_1
PARTE ATTRICE
e
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 7 marzo 2025 alle ore 11,30 innanzi al Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero sono comparsi:
Per l'avv.to Laura Bernaudo in sostituzione dell'avv. RUOCCO ANDREA Parte_1
Per , l'avv.to Massimo Ciancio in sostituzione Controparte_1 CP_2
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti. I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. Bernaudo precisa le conclusioni riportandosi alla comparsa conclusionale depositata e chiede che la causa venga decisa.
L'avv. Ciancio si riporta ai propri atti e conclude come da comparsa e chiede che la causa sia trattenuta in decisione.
Su invito del Giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
pagina 1 di 10 Il Giudice dà lettura del verbale di udienza.
I difensori dichiarano di rinunciare a presenziare alla lettura della sentenza e abbandonano l'aula virtuale.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Vincenza Ruggiero
pagina 2 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13920/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUOCCO Parte_1 C.F._1
ANDREA elettivamente domiciliato in VIA LUSTRO 29 71121 FOGGIApresso il difensore avv.
RUOCCO ANDREA
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 elettivamente domiciliato in VIA PELLICCERIA 8 50123 FIRENZE presso il difensore avv.
CP_2
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Contratti e obbligazioni
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c; pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare opportuna trattandosi di una disposizione che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi. Tra l'altro, le prescrizioni di legge e regolamentari circa la necessità di smaltire i ruoli esorbitanti e contenere la durata delle cause impongono l'applicazione di uno stile motivazionale sintetico che è sicuramente stile più stringente alle pagina 3 di 10 disposizioni di legge secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica.
Con ricorso ex art. 281 decies cpc regolarmente notificato, il sig. conveniva in Parte_1 giudizio la per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia il Giudice adito, CP_1
reietta ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione, così provvedere. a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma
3°, c.c. b) Con condanna della Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario.”
All'uopo deduceva che: “Il ricorrente ha stipulato, rispettivamente in data 15.10.02 e 7.11.03, con la
i contratti di finanziamento per l'acquisto di elettrodomestici. Con i Controparte_1
medesimi contratti sono state concesse delle linee di credito con carta, c.d. carta revolving (cfr. contratto, all. 1, di cui si riportano degli stralci (…… ) b) I contratti di apertura di credito tramite carta, sottoscritti per l'acquisto di elettrodomestici, sono stati collocati tramite venditori di elettrodomestici appartenenti alla grande distribuzione (contratto, all. 1, di cui si riportano degli stralci (…..) c) Per tale ragione i detti contratti violano le norme sul collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari secondo cui, per la promozione e per la conclusione di contratto di finanziamento, gli intermediari finanziari devono avvalersi degli agenti in attività finanziaria, disciplinati dal d.lgs. n.
374/1999. d) La violazione delle norme sul collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari comporta la nullità del contratto di finanziamento tramite carta per violazione della disciplina pubblicistica di settore, con conseguente diritto del ricorrente a restituire le somme mutuategli ai tassi legali, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, cc e non a quelli convenuti nel contratto (cfr. estratto conto storico, all. 2).e) Va aggiunto che un siffatto accordo contrattuale è altresì nullo in quanto la parte proponente assume un obbligo sottoposto ad una condizione sospensiva meramente potestativa, dipendente dal proprio arbitrio, in violazione dell'art. 1355 c.c., nonché per violazione dell'art. 117
TUB, la cui ratio è proprio quella di garantire la piena e completa trasparenza dei rapporti contrattuali tra l' ed il cliente, allo scopo di consentire a quest'ultimo di conoscere e Parte_2
verificare analiticamente le condizioni contrattualmente previste. f) L'istante ha diritto ed in interesse alla declaratoria di nullità del contratto di finanziamento di carta revolving ed all'accertamento della restituzione all'Intermediario delle sole somme prese in prestito al tasso legale, da quantificarsi in un separato giudizio.”
pagina 4 di 10 Si costituiva la chiedendo il rigetto della domanda sollevando numerose Controparte_1
eccezioni sia in diritto che in fatto, che di seguito si vanno ad analizzare.
Va respinta in primis l'eccezione di difetto di interesse ad agire da parte del ricorrente. Orbene, la declaratoria di nullità richiesta conserva un interesse concreto e attuale, dal momento che la pronuncia di nullità contrattuale è la più grave forma di invalidità negoziale, poiché esprime una valutazione negativa del contratto che presenta un vizio strutturale o un profilo di illiceità e l'azione è imprescrittibile. La finanziaria, quindi, non può lamentarsi della tempistica con cui il ricorrente ha proceduto all'azione di accertamento, non potendo questo comportamento essere censurato per aver la stessa agito giudizialmente solo una volta appresa l'illegittimità della pattuizione. Ora nel caso di specie l'interesse a non eseguire più i pagamenti fissati nel contratto alle condizioni economiche così come pattuite, profila di per sé, una volta accertata la nullità del contratto, un interesse valido e concreto per agire in giudizio, a prescindere da ulteriori richieste di condanna. Se si considera poi il fatto che il termine di prescrizione per l'azione di ripetizione decorre, non dalla data di chiusura del conto, né dall'annotazione dell'addebito o dell'accredito, ma dalla scadenza delle rate, si capisce come l'interesse ad azionare un giudizio sia più che mai realistico e verosimile.
Ciò che rileva, in sostanza, è verificare se il correntista abbia versato somme di denaro alla finanziaria con finalità di adempimento del debito o no. La soluzione si fonda dunque sul discrimen tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie: se i versamenti effettuati dal correntista sono al di sotto del fido concesso dalla non hanno natura solutoria, in quanto funzionali al ripristino della provvista del CP_1
conto corrente;
se invece sono extra fido, ovvero sul conto passivo non assistito da apertura di credito , hanno natura solutoria. Nella fattispecie in esame, essendo il credito revolving una forma di apertura di credito nella quale il fido si ricostituisce man mano che si effettuano i rimborsi, consentendo all'utilizzatore di effettuare ulteriori spese, i pagamenti effettuati presentano una natura prettamente ripristinatoria e non solutoria in favore della CP_1
Si ritiene infondata l'eccezione di prescrizione svolta da parte convenuta, dal momento che il ricorrente ha svolto solo una domanda di accertamento della nullità contrattuale, che è imprescrittibile, e l'ulteriore domanda di accertamento della misura dovuta degli interessi non è che il riflesso contabile di quella nullità (cfr. in questo senso Cass. n. 3858/2021, con riferimento al contratto di c/c).
Infondata altresì l'eccezione di decadenza: per consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr., ex multis, Cass. 6514/2007) la mancata tempestiva contestazione ex art. 1832 c.c. degli estratti di conto corrente da parte del correntista nel termine contrattualmente previsto rende inoppugnabili gli accrediti pagina 5 di 10 e gli addebiti solo sotto il profilo meramente contabile, ma non impedisce la contestazione della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori da cui essi derivano. Pertanto, nell'ipotesi in esame, in cui si controverte in tema di nullità del contratto, nessuna rilevanza può assumere ai fini dell'ammissibilità dell'accertamento la mancata contestazione degli estratti di conto corrente nel suddetto termine.
Anche l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione va respinta posto che la più recente giurisprudenza ha escluso il credito al consumo dalla sfera di operatività della mediazione obbligatoria.
Sul punto questo stesso Tribunale ha avuto già modo di pronunciarsi “ Va respinta anche l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria di cui all'art. 5 D. L.gs.
28/2010. L'articolo de quo, difatti, fa riferimento, per quanto concerne - ovviamente - le materie per le quali è obbligatorio instaurare il procedimento di mediazione, ai contratti assicurativi, bancari e finanziari di cui al codice civile e al T.U.B. Il D. Lgs. ha previsto pertanto una condizione di procedibilità con riferimento alle controversie rientranti in alcune materie tassativamente indicate, fra le quali – però - non è riconducibile la causa in esame, avente ad oggetto un rapporto di finanziamento al consumo. Notoriamente, infatti, il credito al consumo, seppur regolato all'interno del T.U.B. (D.
Lgs. N. 385/1993), rappresenta una materia autonoma del diritto, che si distingue in modo netto dai contratti bancari e finanziari, cui fa cenno la norma in esame. Seppur prossimo ai contratti bancari, dunque, la fattispecie in esame è disciplinata da una disciplina del tutto peculiare rispetto al diritto bancario in senso stretto, poiché fondato prettamente sulla tutela del consumatore, in virtù delle imposizioni del diritto europeo (similmente a quanto avvenuto in passato, per giurisprudenza ormai consolidata, con il leasing, il quale costituisce un contratto autonomo ed estraneo alla categoria dei contratti bancari e finanziari e, per tale ragione, non soggetto all'istituto della mediazione obbligatoria), e, pertanto, non è soggetto all'istituto della mediazione obbligatoria.” (cfr. Trib. Firenze ord. 15.11.23 dott.ssa Bonacchi). Ed ancora, “il menzionato orientamento, affatto peregrino, che esclude il credito al consumo, dal novero dei contratti bancari soggetti alla mediazione obbligatoria, porta ulteriormente a confermare il rigetto dell'eccezione di improcedibilità sollevata dalla parte convenuta.” (Trib. Firenze, Dott.ss sent. 30.5.24). Per_1
Sull'eccezione di improcedibilità per mancata partecipazione della parte personalmente alla mediazione delegata dal Giudice: l'eccezione è infondata.
La Suprema Corte ha affermato che nel procedimento di mediazione obbligatoria (nel caso di specie delegata dal Giudice) disciplinato dal d.lg. n. 28 del 2010 e successive modifiche, è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore;
nella comparizione pagina 6 di 10 obbligatoria davanti al mediatore la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l'assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale (Cass. 8473/2019, conf. Cass. 20643/2023).
La Cassazione sul punto ha osservato che l'art. 8, “dedicato al procedimento, prevede espressamente che al primo incontro davanti al mediatore debbano essere presenti sia le parti che i loro avvocati.”
“La previsione della presenza sia delle parti sia degli avvocati comporta che, ai fini della realizzazione delle condizione di procedibilità, la parte non possa evitare di presentarsi davanti al mediatore, inviando soltanto il proprio avvocato”. Allo stesso tempo ha precisato che “la necessità della comparizione personale non comporta che si tratti di attività non delegabile. In mancanza di una previsione espressa in tal senso, e non avendo natura di atto strettamente personale, deve ritenersi che si tratti di attività delegabile ad altri…Perciò, la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire, da chiunque e quindi anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista”.
Dall'esame delle sentenze della Cassazione in siffatta materia non si evincono quindi espressi limiti alla scelta della parte di conferire ad un soggetto terzo munito di idonei poteri rappresentativi sul piano sostanziale ed a conoscenza dei fatti.
L'art. 7 lett. h del d.lgs 149/2022 in attuazione della Legge Delega n. 206/2021 ha modificato tuttavia l'art. 8 d.lgs 28/2010 prevedendo al comma 4 che “Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale”.
All'introduzione dei “giustificati motivi” non corrisponde una nozione legislativa che li definisca, non essendo tra l'altro possibile, a parere di questo Giudice, tipicizzare le ragioni che rendono necessaria la nomina di un rappresentante. Spetta piuttosto al giudice valutare le ragioni che hanno indotto a rilasciare la procura. Orbene, ritiene questo Giudicante che nel caso in esame possono ritenersi validi i motivi evidenziati dalla parte ricorrente ( la lontananza geografica dal foro adito- il Sig. è, Pt_1
infatti, residente in [...] -la mancanza di strumenti audiovisivi idonei, nonché l'estremo tecnicismo della materia) la quale, con condotta ben diversa da chi decide inopinatamente di non pagina 7 di 10 partecipare alla mediazione, ha ritenuto di farsi rappresentare non solo dal difensore ma anche da un soggetto terzo, tra l'altro presidente di un'associazione di consumatori.
Quanto alla procura conferita allo stesso, rag. , essa non può ritenersi affetta da nullità Persona_2
in quanto consente di determinare con sufficiente chiarezza la controversia oggetto di mediazione dal momento che è pacifico che non sono state instaurate dal ricorrente altre procedure contro CP_1 dinanzi al Tribunale di Firenze;
l'espressione “azione di ripetizione” non può ritenersi incompatibile con il petitum azionato poiché che dall'accertamento della nullità del contratto discende il diritto, di cui si chiede l'accertamento, di versare esclusivamente gli interessi legali e quindi, in sostanza, di ottenere la restituzione/rettifica degli interessi ultralegali indebitamente conteggiati.
Nel merito la domanda formulata dal ricorrente è fondata e merita accoglimento. Circa la legittimazione del fornitore di un bene o servizio a svolgere attività di promozione e conclusione di una linea di fido revolving, deve ritenersi condivisibile l'orientamento adottato dai collegi territoriali dell'Arbitro Bancario e Finanziario e da questo Tribunale, secondo cui la disciplina di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 374/1999 ( “L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera n), è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'UIC.”) può essere derogata solo nell'ipotesi di promozione e conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari (credito finalizzato), nel cui ambito non è comunque ricompresa l'attività di promozione e conclusione di contratti di credito revolving.
Anche se la distribuzione di carte di pagamento è eccezionalmente permessa in deroga alla disciplina degli agenti in attività finanziaria, va rilevato che il credito revolving non costituisce una semplice carta di pagamento, risolvendosi piuttosto in una operazione di prestito complessa e onerosa. L'intento perseguito dal legislatore è quello di assicurare il contatto del cliente che richiede prodotti finanziari con personale qualificato e preparato, in grado consigliare e indirizzare verso i prodotti più idonei alle esigenze effettivamente sussistenti. La deroga alla richiesta qualificazione del personale è eccezionale ed è limitata al finanziamento del bene contestualmente venduto e alla distribuzione di carte di pagamento, cioè al caso di operazioni semplici e di importo contenuto.
L'illegittimità della prassi di utilizzare la rete di esercizi commerciali convenzionati per la promozione e conclusione di contratti di finanziamento non finalizzati, fra cui l'emissione di carte di credito revolving, è stata tra l'altro stigmatizzata anche dalla Banca d'Italia con la Comunicazione del 20-04-
2010, con la quale si richiamano l'art 3 dlgs. 374/99 e il Regolamento MEF del 2001, sopra citati.
pagina 8 di 10 Orbene, venendo al caso di specie, va rilevato che l'attività del negoziante non si è limitata alla distribuzione di una carta di pagamento, contrariamente a quanto sostenuto dalla ma lo CP_1
stesso ha raccolto una proposta contrattuale relativa alla apertura di una linea di credito, utilizzabile anche mediante carta di credito, di tipo revolving. Peraltro, tale tipo di credito è quello che prevede i costi più elevati e presenta con frequenza il rischio di scarsa trasparenza e chiarezza, cui non si sottrae il contratto in esame. Il numero delle clausole, la scrittura minuta e quasi illeggibile del testo del contratto, contribuiscono a rendere l'informativa tutt'altro che rapida e chiara, in evidente contrasto con le finalità della normativa posta a tutela del consumatore.
Ciò chiarito, la inosservanza delle norme sul collocamento e distribuzione di prodotti finanziari, non può che essere sanzionata con la conseguente nullità del contratto, avendo concretizzato una violazione della disciplina pubblicistica di settore, avente natura imperativa, volta a regolamentare il settore del credito e, come tale, preordinata al perseguimento di un interesse che trascende il singolo soggetto/cliente. (in tal senso, ex plurimis, Cass. n. 4800/99: “L'esercizio dell'attività di intermediazione finanziaria richiede, quale condizione necessaria, l'iscrizione al ruolo degli agenti in affari di mediazione;
in difetto, il contratto è nullo”; conforme Cass. n. 3272/01).
Ne consegue che va accolta la censura di nullità avanzata da parte ricorrente;
le somme ricevute in prestito a titolo di finanziamento revolving dovranno dunque essere restituite non al tasso di interesse pattuito, dichiarato nullo, quanto piuttosto al tasso legale di interesse ex art. 1284 co. 3 c.c. quale corrispettivo minimo per aver goduto delle somme ricevute (in questi termini, ABF Collegio di Napoli
n.2436/2022; ABF Collegio di Palermo, decisione n. 25085/21).
In merito poi al comportamento tenuto dal ricorrente ritenuto viziato da mala fede per avere beneficiato per anni della linea di credito revolving senza aver mai contestato alcunché, va rilevato che il sig.
, risulta aver agito sempre in buona fede, avendo lo stesso rispettato le condizioni contrattuali, Pt_1
ovviamente ignorando che il contratto non fosse perfettamente valido. La tesi della resistente presuppone infatti che il consumatore conoscesse fin dall'inizio la causa di nullità, mentre la natura del contraente debole, come tale non informato, fa presumere che nulla potesse sapere e che anzi confidasse nella validità del contratto per tutti gli anni di esecuzione. Appare ovvio che solo dopo che è venuto a conoscenza che il contratto così come aveva concluso non era conforme alle normative, il ha azionato il suo diritto al fine di ottenere la nullità del medesimo. A nulla rileva il fatto che Pt_1
lo stesso non abbia mai contestato gli estratti conto della banca, dal momento che il medesimo non pagina 9 di 10 contesta la verità effettuale e contabile delle singole annotazioni, bensì la validità delle varie pattuizioni alla base delle quali sta il rapporto obbligatorio
Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione che deve tenere conto del valore della controversia e con una riduzione derivante dal numero limitato di udienze e dall'attività effettivamente espletata dal difensore, anche in ragione della natura sommaria del procedimento in oggetto, e con fase di mediazione al minimo stante l'unicità dell'incontro.
PQM
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
1. accoglie la domanda formulata da e per l'effetto dichiara la nullità del contratto di Parte_1
concessione di linea di credito con carta revolving, oggetto di causa;
2. dichiara l'obbligo di parte ricorrente di restituire esclusivamente le somme in capitale ricevute al tasso legale di volta in volta vigente;
3. condanna al pagamento in favore del ricorrente delle spese del presente Controparte_1
giudizio che si liquidano in Euro 2.000,00 per compenso, oltre rimborso del contributo unificato e delle spese vive di mediazione, oltre Euro 662,00 per compenso per il procedimento di mediazione oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e Cassa Previdenza Avvocati come per legge, con attribuzione all'avv.
Andrea Ruocco, dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., alle ore 19,57, pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Firenze, 7 marzo 2025
Il Giudice dott. ssa Vincenza Ruggiero
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 13920/2023 tra
Parte_1
PARTE ATTRICE
e
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 7 marzo 2025 alle ore 11,30 innanzi al Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero sono comparsi:
Per l'avv.to Laura Bernaudo in sostituzione dell'avv. RUOCCO ANDREA Parte_1
Per , l'avv.to Massimo Ciancio in sostituzione Controparte_1 CP_2
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti. I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. Bernaudo precisa le conclusioni riportandosi alla comparsa conclusionale depositata e chiede che la causa venga decisa.
L'avv. Ciancio si riporta ai propri atti e conclude come da comparsa e chiede che la causa sia trattenuta in decisione.
Su invito del Giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
pagina 1 di 10 Il Giudice dà lettura del verbale di udienza.
I difensori dichiarano di rinunciare a presenziare alla lettura della sentenza e abbandonano l'aula virtuale.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Vincenza Ruggiero
pagina 2 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13920/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUOCCO Parte_1 C.F._1
ANDREA elettivamente domiciliato in VIA LUSTRO 29 71121 FOGGIApresso il difensore avv.
RUOCCO ANDREA
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 elettivamente domiciliato in VIA PELLICCERIA 8 50123 FIRENZE presso il difensore avv.
CP_2
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Contratti e obbligazioni
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c; pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare opportuna trattandosi di una disposizione che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi. Tra l'altro, le prescrizioni di legge e regolamentari circa la necessità di smaltire i ruoli esorbitanti e contenere la durata delle cause impongono l'applicazione di uno stile motivazionale sintetico che è sicuramente stile più stringente alle pagina 3 di 10 disposizioni di legge secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica.
Con ricorso ex art. 281 decies cpc regolarmente notificato, il sig. conveniva in Parte_1 giudizio la per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia il Giudice adito, CP_1
reietta ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione, così provvedere. a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma
3°, c.c. b) Con condanna della Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario.”
All'uopo deduceva che: “Il ricorrente ha stipulato, rispettivamente in data 15.10.02 e 7.11.03, con la
i contratti di finanziamento per l'acquisto di elettrodomestici. Con i Controparte_1
medesimi contratti sono state concesse delle linee di credito con carta, c.d. carta revolving (cfr. contratto, all. 1, di cui si riportano degli stralci (…… ) b) I contratti di apertura di credito tramite carta, sottoscritti per l'acquisto di elettrodomestici, sono stati collocati tramite venditori di elettrodomestici appartenenti alla grande distribuzione (contratto, all. 1, di cui si riportano degli stralci (…..) c) Per tale ragione i detti contratti violano le norme sul collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari secondo cui, per la promozione e per la conclusione di contratto di finanziamento, gli intermediari finanziari devono avvalersi degli agenti in attività finanziaria, disciplinati dal d.lgs. n.
374/1999. d) La violazione delle norme sul collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari comporta la nullità del contratto di finanziamento tramite carta per violazione della disciplina pubblicistica di settore, con conseguente diritto del ricorrente a restituire le somme mutuategli ai tassi legali, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, cc e non a quelli convenuti nel contratto (cfr. estratto conto storico, all. 2).e) Va aggiunto che un siffatto accordo contrattuale è altresì nullo in quanto la parte proponente assume un obbligo sottoposto ad una condizione sospensiva meramente potestativa, dipendente dal proprio arbitrio, in violazione dell'art. 1355 c.c., nonché per violazione dell'art. 117
TUB, la cui ratio è proprio quella di garantire la piena e completa trasparenza dei rapporti contrattuali tra l' ed il cliente, allo scopo di consentire a quest'ultimo di conoscere e Parte_2
verificare analiticamente le condizioni contrattualmente previste. f) L'istante ha diritto ed in interesse alla declaratoria di nullità del contratto di finanziamento di carta revolving ed all'accertamento della restituzione all'Intermediario delle sole somme prese in prestito al tasso legale, da quantificarsi in un separato giudizio.”
pagina 4 di 10 Si costituiva la chiedendo il rigetto della domanda sollevando numerose Controparte_1
eccezioni sia in diritto che in fatto, che di seguito si vanno ad analizzare.
Va respinta in primis l'eccezione di difetto di interesse ad agire da parte del ricorrente. Orbene, la declaratoria di nullità richiesta conserva un interesse concreto e attuale, dal momento che la pronuncia di nullità contrattuale è la più grave forma di invalidità negoziale, poiché esprime una valutazione negativa del contratto che presenta un vizio strutturale o un profilo di illiceità e l'azione è imprescrittibile. La finanziaria, quindi, non può lamentarsi della tempistica con cui il ricorrente ha proceduto all'azione di accertamento, non potendo questo comportamento essere censurato per aver la stessa agito giudizialmente solo una volta appresa l'illegittimità della pattuizione. Ora nel caso di specie l'interesse a non eseguire più i pagamenti fissati nel contratto alle condizioni economiche così come pattuite, profila di per sé, una volta accertata la nullità del contratto, un interesse valido e concreto per agire in giudizio, a prescindere da ulteriori richieste di condanna. Se si considera poi il fatto che il termine di prescrizione per l'azione di ripetizione decorre, non dalla data di chiusura del conto, né dall'annotazione dell'addebito o dell'accredito, ma dalla scadenza delle rate, si capisce come l'interesse ad azionare un giudizio sia più che mai realistico e verosimile.
Ciò che rileva, in sostanza, è verificare se il correntista abbia versato somme di denaro alla finanziaria con finalità di adempimento del debito o no. La soluzione si fonda dunque sul discrimen tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie: se i versamenti effettuati dal correntista sono al di sotto del fido concesso dalla non hanno natura solutoria, in quanto funzionali al ripristino della provvista del CP_1
conto corrente;
se invece sono extra fido, ovvero sul conto passivo non assistito da apertura di credito , hanno natura solutoria. Nella fattispecie in esame, essendo il credito revolving una forma di apertura di credito nella quale il fido si ricostituisce man mano che si effettuano i rimborsi, consentendo all'utilizzatore di effettuare ulteriori spese, i pagamenti effettuati presentano una natura prettamente ripristinatoria e non solutoria in favore della CP_1
Si ritiene infondata l'eccezione di prescrizione svolta da parte convenuta, dal momento che il ricorrente ha svolto solo una domanda di accertamento della nullità contrattuale, che è imprescrittibile, e l'ulteriore domanda di accertamento della misura dovuta degli interessi non è che il riflesso contabile di quella nullità (cfr. in questo senso Cass. n. 3858/2021, con riferimento al contratto di c/c).
Infondata altresì l'eccezione di decadenza: per consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr., ex multis, Cass. 6514/2007) la mancata tempestiva contestazione ex art. 1832 c.c. degli estratti di conto corrente da parte del correntista nel termine contrattualmente previsto rende inoppugnabili gli accrediti pagina 5 di 10 e gli addebiti solo sotto il profilo meramente contabile, ma non impedisce la contestazione della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori da cui essi derivano. Pertanto, nell'ipotesi in esame, in cui si controverte in tema di nullità del contratto, nessuna rilevanza può assumere ai fini dell'ammissibilità dell'accertamento la mancata contestazione degli estratti di conto corrente nel suddetto termine.
Anche l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione va respinta posto che la più recente giurisprudenza ha escluso il credito al consumo dalla sfera di operatività della mediazione obbligatoria.
Sul punto questo stesso Tribunale ha avuto già modo di pronunciarsi “ Va respinta anche l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria di cui all'art. 5 D. L.gs.
28/2010. L'articolo de quo, difatti, fa riferimento, per quanto concerne - ovviamente - le materie per le quali è obbligatorio instaurare il procedimento di mediazione, ai contratti assicurativi, bancari e finanziari di cui al codice civile e al T.U.B. Il D. Lgs. ha previsto pertanto una condizione di procedibilità con riferimento alle controversie rientranti in alcune materie tassativamente indicate, fra le quali – però - non è riconducibile la causa in esame, avente ad oggetto un rapporto di finanziamento al consumo. Notoriamente, infatti, il credito al consumo, seppur regolato all'interno del T.U.B. (D.
Lgs. N. 385/1993), rappresenta una materia autonoma del diritto, che si distingue in modo netto dai contratti bancari e finanziari, cui fa cenno la norma in esame. Seppur prossimo ai contratti bancari, dunque, la fattispecie in esame è disciplinata da una disciplina del tutto peculiare rispetto al diritto bancario in senso stretto, poiché fondato prettamente sulla tutela del consumatore, in virtù delle imposizioni del diritto europeo (similmente a quanto avvenuto in passato, per giurisprudenza ormai consolidata, con il leasing, il quale costituisce un contratto autonomo ed estraneo alla categoria dei contratti bancari e finanziari e, per tale ragione, non soggetto all'istituto della mediazione obbligatoria), e, pertanto, non è soggetto all'istituto della mediazione obbligatoria.” (cfr. Trib. Firenze ord. 15.11.23 dott.ssa Bonacchi). Ed ancora, “il menzionato orientamento, affatto peregrino, che esclude il credito al consumo, dal novero dei contratti bancari soggetti alla mediazione obbligatoria, porta ulteriormente a confermare il rigetto dell'eccezione di improcedibilità sollevata dalla parte convenuta.” (Trib. Firenze, Dott.ss sent. 30.5.24). Per_1
Sull'eccezione di improcedibilità per mancata partecipazione della parte personalmente alla mediazione delegata dal Giudice: l'eccezione è infondata.
La Suprema Corte ha affermato che nel procedimento di mediazione obbligatoria (nel caso di specie delegata dal Giudice) disciplinato dal d.lg. n. 28 del 2010 e successive modifiche, è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore;
nella comparizione pagina 6 di 10 obbligatoria davanti al mediatore la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l'assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale (Cass. 8473/2019, conf. Cass. 20643/2023).
La Cassazione sul punto ha osservato che l'art. 8, “dedicato al procedimento, prevede espressamente che al primo incontro davanti al mediatore debbano essere presenti sia le parti che i loro avvocati.”
“La previsione della presenza sia delle parti sia degli avvocati comporta che, ai fini della realizzazione delle condizione di procedibilità, la parte non possa evitare di presentarsi davanti al mediatore, inviando soltanto il proprio avvocato”. Allo stesso tempo ha precisato che “la necessità della comparizione personale non comporta che si tratti di attività non delegabile. In mancanza di una previsione espressa in tal senso, e non avendo natura di atto strettamente personale, deve ritenersi che si tratti di attività delegabile ad altri…Perciò, la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire, da chiunque e quindi anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista”.
Dall'esame delle sentenze della Cassazione in siffatta materia non si evincono quindi espressi limiti alla scelta della parte di conferire ad un soggetto terzo munito di idonei poteri rappresentativi sul piano sostanziale ed a conoscenza dei fatti.
L'art. 7 lett. h del d.lgs 149/2022 in attuazione della Legge Delega n. 206/2021 ha modificato tuttavia l'art. 8 d.lgs 28/2010 prevedendo al comma 4 che “Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale”.
All'introduzione dei “giustificati motivi” non corrisponde una nozione legislativa che li definisca, non essendo tra l'altro possibile, a parere di questo Giudice, tipicizzare le ragioni che rendono necessaria la nomina di un rappresentante. Spetta piuttosto al giudice valutare le ragioni che hanno indotto a rilasciare la procura. Orbene, ritiene questo Giudicante che nel caso in esame possono ritenersi validi i motivi evidenziati dalla parte ricorrente ( la lontananza geografica dal foro adito- il Sig. è, Pt_1
infatti, residente in [...] -la mancanza di strumenti audiovisivi idonei, nonché l'estremo tecnicismo della materia) la quale, con condotta ben diversa da chi decide inopinatamente di non pagina 7 di 10 partecipare alla mediazione, ha ritenuto di farsi rappresentare non solo dal difensore ma anche da un soggetto terzo, tra l'altro presidente di un'associazione di consumatori.
Quanto alla procura conferita allo stesso, rag. , essa non può ritenersi affetta da nullità Persona_2
in quanto consente di determinare con sufficiente chiarezza la controversia oggetto di mediazione dal momento che è pacifico che non sono state instaurate dal ricorrente altre procedure contro CP_1 dinanzi al Tribunale di Firenze;
l'espressione “azione di ripetizione” non può ritenersi incompatibile con il petitum azionato poiché che dall'accertamento della nullità del contratto discende il diritto, di cui si chiede l'accertamento, di versare esclusivamente gli interessi legali e quindi, in sostanza, di ottenere la restituzione/rettifica degli interessi ultralegali indebitamente conteggiati.
Nel merito la domanda formulata dal ricorrente è fondata e merita accoglimento. Circa la legittimazione del fornitore di un bene o servizio a svolgere attività di promozione e conclusione di una linea di fido revolving, deve ritenersi condivisibile l'orientamento adottato dai collegi territoriali dell'Arbitro Bancario e Finanziario e da questo Tribunale, secondo cui la disciplina di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 374/1999 ( “L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera n), è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'UIC.”) può essere derogata solo nell'ipotesi di promozione e conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari (credito finalizzato), nel cui ambito non è comunque ricompresa l'attività di promozione e conclusione di contratti di credito revolving.
Anche se la distribuzione di carte di pagamento è eccezionalmente permessa in deroga alla disciplina degli agenti in attività finanziaria, va rilevato che il credito revolving non costituisce una semplice carta di pagamento, risolvendosi piuttosto in una operazione di prestito complessa e onerosa. L'intento perseguito dal legislatore è quello di assicurare il contatto del cliente che richiede prodotti finanziari con personale qualificato e preparato, in grado consigliare e indirizzare verso i prodotti più idonei alle esigenze effettivamente sussistenti. La deroga alla richiesta qualificazione del personale è eccezionale ed è limitata al finanziamento del bene contestualmente venduto e alla distribuzione di carte di pagamento, cioè al caso di operazioni semplici e di importo contenuto.
L'illegittimità della prassi di utilizzare la rete di esercizi commerciali convenzionati per la promozione e conclusione di contratti di finanziamento non finalizzati, fra cui l'emissione di carte di credito revolving, è stata tra l'altro stigmatizzata anche dalla Banca d'Italia con la Comunicazione del 20-04-
2010, con la quale si richiamano l'art 3 dlgs. 374/99 e il Regolamento MEF del 2001, sopra citati.
pagina 8 di 10 Orbene, venendo al caso di specie, va rilevato che l'attività del negoziante non si è limitata alla distribuzione di una carta di pagamento, contrariamente a quanto sostenuto dalla ma lo CP_1
stesso ha raccolto una proposta contrattuale relativa alla apertura di una linea di credito, utilizzabile anche mediante carta di credito, di tipo revolving. Peraltro, tale tipo di credito è quello che prevede i costi più elevati e presenta con frequenza il rischio di scarsa trasparenza e chiarezza, cui non si sottrae il contratto in esame. Il numero delle clausole, la scrittura minuta e quasi illeggibile del testo del contratto, contribuiscono a rendere l'informativa tutt'altro che rapida e chiara, in evidente contrasto con le finalità della normativa posta a tutela del consumatore.
Ciò chiarito, la inosservanza delle norme sul collocamento e distribuzione di prodotti finanziari, non può che essere sanzionata con la conseguente nullità del contratto, avendo concretizzato una violazione della disciplina pubblicistica di settore, avente natura imperativa, volta a regolamentare il settore del credito e, come tale, preordinata al perseguimento di un interesse che trascende il singolo soggetto/cliente. (in tal senso, ex plurimis, Cass. n. 4800/99: “L'esercizio dell'attività di intermediazione finanziaria richiede, quale condizione necessaria, l'iscrizione al ruolo degli agenti in affari di mediazione;
in difetto, il contratto è nullo”; conforme Cass. n. 3272/01).
Ne consegue che va accolta la censura di nullità avanzata da parte ricorrente;
le somme ricevute in prestito a titolo di finanziamento revolving dovranno dunque essere restituite non al tasso di interesse pattuito, dichiarato nullo, quanto piuttosto al tasso legale di interesse ex art. 1284 co. 3 c.c. quale corrispettivo minimo per aver goduto delle somme ricevute (in questi termini, ABF Collegio di Napoli
n.2436/2022; ABF Collegio di Palermo, decisione n. 25085/21).
In merito poi al comportamento tenuto dal ricorrente ritenuto viziato da mala fede per avere beneficiato per anni della linea di credito revolving senza aver mai contestato alcunché, va rilevato che il sig.
, risulta aver agito sempre in buona fede, avendo lo stesso rispettato le condizioni contrattuali, Pt_1
ovviamente ignorando che il contratto non fosse perfettamente valido. La tesi della resistente presuppone infatti che il consumatore conoscesse fin dall'inizio la causa di nullità, mentre la natura del contraente debole, come tale non informato, fa presumere che nulla potesse sapere e che anzi confidasse nella validità del contratto per tutti gli anni di esecuzione. Appare ovvio che solo dopo che è venuto a conoscenza che il contratto così come aveva concluso non era conforme alle normative, il ha azionato il suo diritto al fine di ottenere la nullità del medesimo. A nulla rileva il fatto che Pt_1
lo stesso non abbia mai contestato gli estratti conto della banca, dal momento che il medesimo non pagina 9 di 10 contesta la verità effettuale e contabile delle singole annotazioni, bensì la validità delle varie pattuizioni alla base delle quali sta il rapporto obbligatorio
Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione che deve tenere conto del valore della controversia e con una riduzione derivante dal numero limitato di udienze e dall'attività effettivamente espletata dal difensore, anche in ragione della natura sommaria del procedimento in oggetto, e con fase di mediazione al minimo stante l'unicità dell'incontro.
PQM
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
1. accoglie la domanda formulata da e per l'effetto dichiara la nullità del contratto di Parte_1
concessione di linea di credito con carta revolving, oggetto di causa;
2. dichiara l'obbligo di parte ricorrente di restituire esclusivamente le somme in capitale ricevute al tasso legale di volta in volta vigente;
3. condanna al pagamento in favore del ricorrente delle spese del presente Controparte_1
giudizio che si liquidano in Euro 2.000,00 per compenso, oltre rimborso del contributo unificato e delle spese vive di mediazione, oltre Euro 662,00 per compenso per il procedimento di mediazione oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e Cassa Previdenza Avvocati come per legge, con attribuzione all'avv.
Andrea Ruocco, dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., alle ore 19,57, pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Firenze, 7 marzo 2025
Il Giudice dott. ssa Vincenza Ruggiero
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