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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/01/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice, Dott. Giovanni Pascarella, all'udienza del 14 gennaio 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 32533/2024, vertente:
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 Pt_2
elettivamente domiciliata in Marsala, via N. Martoglio n. 3, presso lo studio dell'avv.
[...]
Edoardo Bonanno, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti.
Opponente
e
, in persona del Presidente p.t. del C.di A. Controparte_1 Controparte_2 elettivamente domiciliata in Roma, via Antoniotto Usodimare n. 31, presso l'Avvocatura dell'Ente, unitamente all'avv.ta Cecilia Masi, che la rappresenta e difense giusta procura speciale in atti.
Opposta
Conclusioni: come da rispettivi atti introduttivi e verbale dell'odierna udienza.
Oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5131/2024 emesso dal Tribunale di Roma il
28/7/2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in via telematica l'11/9/2024 la Parte_1
ha proposto tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo notificatole il 5/8/2024,
[...]
con cui le era stato intimato di pagare senza dilazione in favore della la Controparte_1 complessiva somma di € 23.116,08, di cui € 13.387,88 a titolo di contributi previdenziali non versati nel periodo 1 luglio 2017-30 giugno 2021, € 9.227,20 a titolo di relative sanzioni civili ai sensi dell'art. 34 del Regolamento dell'Ente ed € 500,00 a titolo di sanzioni ex art. 40 del Regolamento, oltre spese di procedura ed ulteriori sanzioni ed interessi dal 13/9/2023.
La pretesa fatta valere in via monitoria dalla ha tratto origine dal verbale conclusivo di CP_1
accertamento ispettivo del 22/10/2022, con cui era stato contestato alla società opponente, per quel che interessa in questa sede, la mancata iscrizione ed il mancato versamento dei contributi dovuti al
1 Fondo Previdenza ed al Fondo Integrativo di Previdenza e FIRR per il periodo dal III trimestre 2017 al II trimestre 2022 in relazione all'attività svolta in suo favore dalla Parte_3
e dalla TR s.r.l., che a giudizio dell'ispettore verbalizzante, era stata connotata dalla presenza di una serie di elementi che consentiva di ricondurla nell'ambito del rapporto di agenzia disciplinato dagli artt. 1742 e ss c.c., rappresentanti dallo svolgimento in maniera stabile, continuativa e duratura, di un'attività di collaborazione professionale di promozione finalizzata alla vendita dei vini prodotti e commercializzati da e per conto della preponente, confermata dalla emissione di fatture recanti la causale “compenso sulle segnalazioni clienti: 5% sulle fatture intestate al cliente XX e riferite per competenza al trimestre XX dell'anno YYYY” oppure “ fatture vendite coma da dettaglio”, con specificazione del cliente e della percentuale provvigionale, indicative: di un rapporto “ ben consolidato in un arco temporale ben circoscritto non certamente di natura episodica, non circoscritto ad un singolo affare ma relativo ad una pluralità di affari procurati, che aveva prodotto risultati economicamente positivi e significativi per entrambe le parti;
di un compenso corrisposto in misura percentuale sugli affari andati a buon fine, in una zona latu sensu prestabilita rappresentata dal gruppo di potenziali clienti;
di una prestazione autonoma svolta a proprio rischio da parte di soggetti iscritti alla Camera di Commercio nel DB: dell'ente coma genti di commercio operanti nel medesimo settore.
A sostegno dell'opposizione la Società opponente ha dedotto:
1) “la infondatezza e la illegittimità degli assunti contenuti nel verbale ispettivo” e l'”assenza dei requisiti di legge per l'esistenza dei pretesi rapporti di agenzia”, atteso che:
- i rapporti instaurati con la e dalla TR s.r.l. erano riconducibili Parte_3
alla mediazione ovvero al procacciamento di affari e non alla fattispecie disciplinata dagli artt. 1742
e ss. c.c., difettando la stipula di un contratto di agenzia in forma scritta;
i caratteri della stabilità e della continuatività; la predisposizione dei contratti, attraverso la ricezione e trasmissione delle proposte da parte del preponente, per l'accettazione; l'obbligo di osservare le istruzioni fornite dal preponente e di fornire a quest'ultimo le informazioni riguardanti le condizioni di mercato o comunque ogni altra informazione utile per la valutare la convenienza del singola affare;
l'obbligo in capo al preponente di corrispondere all'agente la provvigione per gli affari conclusi per effetto del suo intervento e per gli affari conclusi direttamente con terzi nella zona riservata all'agente, fatti salvi i clienti cd. direzionali;
il riconoscimento di un diritto di esclusiva in favore dei pretesi agenti;
- la e dalla TR s.r.l. avevano sempre operato, senza alcun obbligo Parte_3
o vincolo, al fine di favorire l'utile contatto tra le diverse cantine, che avessero avuto interesse a vedere o ad acquistare un determinato prodotto, sicché in molti casi era stata essa società opponente ad assumere la veste di acquirente e non di venditore, previa segnalazione operata da dette società in
2 piena autonomia e neutralità, con conseguente formalizzazione del contratto di compravendita da parte delle medesime in qualità di intermediario;
2) la errata ed ingiustificata applicazione della sanzione prevista per la evasione contributiva, presupponendo tale figura la specifica intenzione di non versare i contributi o premi, mentre il fine fraudolento di essa Società doveva escludersi alla luce degli orientamenti giurisprudenziali che escludono dal novero degli agenti ex art. 1742 c.c. quegli intermediari che si limitano alla mera segnalazione di nominativi alla preponente;
3) la errata quantificazione delle sanzioni civili anche ove si fosse ritenuta la sussistenza di una ipotesi di evasione contributiva, essendo stato superato il limite massimo del 60% dell'importo dei non corrisposti entro la scadenza di legge, previsto dall'art. 34 del Regolamento.
Si è tempestivamente costituita la , che ha diffusamente contestato in fatto Controparte_1
e diritto i motivi di opposizione, deducendo, in particolare, che:
i rapporti oggetto della riqualificazione in termini di agenzia erano connotati da una serie di elementi
- modalità di pagamento del corrispettivo esclusivamente da parte della società opponente, con cadenze periodiche nel tempo e subordinatamente al buon fine dell'affare, emissioni di fatture con continuità nel corso degli anni, e senza riferimento a specifici affari, durata dei rapporti - i quali costituivano, da un lato, indizi gravi, precisi e concordanti della sussistenza dei requisiti di continuità
e stabilità propri del rapporto di agenzia e assenti nel rapporto di procacciamento d'affari; dall'altro, dell'assenza dei requisiti di imparzialità e terzietà rispetto alle parti messe in relazione, che dovevano connotare il rapporto di mediazione, che neppure poteva configurarsi come una relazione permanente e doveva riguardare un unico affare;
che, pertanto, le società e TR Parte_3 avevano operato come agenti di commercio plurimandatari, svolgendo un'attività promozionale tipica dell'agente, come confermato anche dall'iscrizione alla Camera di Commercio come esercenti l'attività di agente di commercio e non come mediatori;
- che nel verbale di accertamento ispettivo in relazione a ciascun rapporto erano state specificate le circostanze che avevano determinato il verbalizzante alla riqualificazione, nonché i criteri in base quali erano stati quantificati i contributi richiesti e le relativa sanzioni civili, correttamente calcolate con riferimento all'ipotesi dell'evasione, anche in considerazione del fatto che il Regolamento non richiedeva affatto “l'intenzione specifica di non versare contributi o premi”, invece prevista dall'art. 116, comma 8 Legge n. 388/2000;
- in base al disposto dell'art. 37 del Regolamento, al raggiungimento della soglia del 60% dell'importo dei contributi non versati, il calcolo delle sanzioni civili non si arrestava ma si applicavano gli interessi di mora di cui all'art. 30 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
3 Acquisite note autorizzate, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 429, comma 1, c.p.c.
2. I primi due motivi di opposizione sono infondati..
2.1.In punto di diritto, osserva preliminarmente il Tribunale che l'accertamento della sussistenza di un rapporto di agenzia, al fine di acclarare l'obbligo del preponente di versare i relativi contributi previdenziali alla , non è precluso dal disposto dell'art. 1742, comma 2, c.c., Controparte_1 che prescrive la forma scritta ad probationem, atteso che “i limiti legali della prova di un contratto, per cui sia richiesta la forma scritta "ad probationem" operano esclusivamente quando il contratto sia invocato in giudizio quale fonte di diritti ed obblighi tra le parti contraenti e non anche se lo stesso rilevi ai fini di un distinto rapporto tra una delle parti contraenti e un terzo, quale l'ente previdenziale”(v. Cass., 8/9/1999, n. 9549; in analoghi termini, v. Cass., 16/6/1992, n. 7400 e
Cass.19/2/2015, n. 3336).
Pertanto, nell'ambito del presente giudizio la sussistenza di un rapporto di agenzia, fonte degli obblighi previdenziali contestati dalla società opponente, ben può essere acclarata sia mediante le prove documentali sia mediante la prova per presunzioni.
2.2.Caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell'attività dell'agente di promuovere la conclusione di contratti in una zona determinata per conto del preponente (art. 1742
c.c.), realizzando in tal modo con quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma, con risultato a proprio rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo;
invece il rapporto del procacciatore d'affari si concreta nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni. Ne consegue che il rapporto di agenzia e il rapporto di procacciamento di affari non si distinguono solo per il carattere stabile del primo e facoltativo del secondo, ma anche perché il rapporto di procacciamento d' affari è episodico, ovvero limitato a singoli affari determinati, è occasionale, ovvero di durata limitata nel tempo, ha ad oggetto la mera segnalazione di clienti o sporadica raccolta di ordini e non l' attività promozionale stabile di conclusione di contratti ( v. Cass.12/2/2016, n. 2828 e precedenti conformi ivi richiamati).
L'accertamento della sussistenza di un rapporto di agenzia non trova ostacolo né nel fatto che l'atto di conferimento dell'incarico non abbia designato espressamente e formalmente la zona nella quale l'incarico deve essere espletato, anche in considerazione del carattere di elemento naturale e non essenziale del diritto di esclusiva, né nell'esiguità dei compensi percepiti dal collaboratore, dovendosi tenere, invece, conto della presenza o della assenza dei connotati della "stabilità" e "continuità" e considerare, quindi, se i collaboratori siano preposti a tutti gli affari di una certa specie per un certo
4 tempo, in coordinazione con l'attività del preponente, o se invece abbiano operato con riferimento a singoli e determinato affari ( v. Cass., 23/7/2012, n. 12776).
La differente attività svolta si riflette, poi, sulla diversa disciplina del momento il cui le provvigioni a ciascuno spettanti maturano e divengono esigibili.
Poiché la prestazione del procacciatore, così come quella del mediatore, si concreta in un' attività di intermediazione finalizzata a favorire fra terzi la conclusione degli affari, è sufficiente, perché il procacciatore o il mediatore abbiano diritto al compenso e affinchè questo sia esigibile, che abbiano posto in contatto i soggetti interessati e che l'affare, per effetto del loro intervento, si sia concluso, a prescindere dal fatto che lo stesso abbia avuto poi “buon fine”, cioè regolare esecuzione da parte di entrambe le parti contrattuali ( v. Cass. 6/4/2000 n. 4327 e Cass. 17/12/1996, n. 11244).
La provvigione dell'agente, anche dopo le modifiche apportate all'art. 1748 c.c dall'art. 2 del D.lgs.
10 settembre 1991, n.303, prima, e dall'art.3 D.lgs. 15 febbraio 1999, n. 65, in attuazione della direttiva 86/653/CE, diviene di regola esigibile solo con l'esecuzione del contratto da parte del preponente.
Pertanto il momento in cui diviene esigibile la provvigione dell'agente ( esecuzione del contratto) e del procacciatore (segnalazione del nominativo del cliente) individua la differente attività che viene retribuita, che è in questo ultimo caso la semplice attività di intermediazione tra due soggetti che vengono messi in contato per opera del segnalatore e, nel primo caso, l'attività di promozione delle vendite.
Tale attività può concretarsi in atti di contenuto vario e non predeterminato che tendono tutti a provocare la conclusione di contratti per conto del preponente, quali il compito di propaganda, la predisposizione dei contratti, la ricezione e la trasmissione delle proposte al preponente per l'accettazione, sicchè essa non richiede necessariamente la ricerca del cliente ed è sempre riconducibile alla prestazione dedotta nel contratto di agenzia anche quando il cliente, da cui proviene la proposta di contratto trasmessa dall'agente, non sia stato direttamente ricercato da quest'ultimo ma risulti acquisito su indicazioni del preponente (o in qualsiasi altro modo), purché sussista nesso di causalità tra l'opera promozionale svolta dall'agente nei confronti del cliente e la conclusione dell'affare cui si riferisce la richiesta di provvigione attività ( v. Cass 2/8/2018, n.20453 e precedenti conformi ivi richiamati).
2.3.Ai sensi dell'art.1754 c.c. è invece mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse dar apporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza, sicchè l'elemento che connota la fattispecie prevista e disciplinata dagli artt.1754 e ss c.c. è la imparzialità e la terzietà, con conseguente esclusione di una relazione
5 permanente con i soggetti che ha cura di mettere in relazione ma con diritto a percepire la provvigione da ciascuna delle parte messe in relazione, una volta che l'affare sia concluso ( v. art. 1756 c.c.).
Anche a seguito della soppressione, per effetto dell'art. 73, d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, del ruolo dei mediatori previsto dall'art. 2, L. 39/1989, ai fini dello svolgimento dell'attività di mediazione è necessario il possesso di determinati requisiti professionali e l'iscrizione alla Camera di Commercio, poichè tale soppressione non ha determinato l'abrogazione della stessa L. 39/1989, in quanto le attività da essa disciplinate sono comunque soggette a dichiarazione di inizio di attività corredata da certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti, da presentare alla Camera di Commercio, con la conseguenza che l'art. 6, L. 39/1989 deve interpretarsi nel senso che, anche per i rapporti di mediazione sottoposti alla disciplina scaturita dal d.lgs. n. 59/2010 hanno diritto alla provvigione i soli mediatori iscritti nei registri o nei repertori tenuti dalla Camera di Commercio ( v. Cass.
16/01/2014 n. 762).
Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno, in particolare ribadito che tale obbligo di iscrizione sussiste anche ove l'oggetto dell'affare non sia un bene immobile ma un bene di diversa tipologia - ad es. un bene mobile- quando l'attività di intermediazione sia svolta in modo non occasionale ma professionale o continuativo, pure quando l'attività svolta non integra la fattispecie della mediazione tipica disciplinata dagli artt. 1754 e ss c.c., ma una una mediazione negoziale cd. atipica, fondata su contratto a prestazioni corrispettive, con riguardo anche ad una soltanto delle parti interessate (cd. mediazione unilaterale), che ricorre quando una parte, volendo concludere un singolo affare, incarichi altri di svolgere un'attività volta alla ricerca di una persona interessata alla sua conclusione a determinate e prestabilite condizioni. L'elemento di distinzione tra le due figure, del mediatore tipico e del mediatore atipico, risiede nella imparzialità del primo, laddove il secondo presta la propria attività nell'interesse di una delle parti con cui instaura un rapporto di collaborazione privo di stabilità
( v. Cass. Sez.un., 2/8/2017, n. 19161 e Cass. 13/04/2023, n. 9814).
Pertanto, pur essendo configurabile, ai sensi del disposto dell'art. 1322, comma 2, c.c., una mediazione cd. unilaterale, tale fattispecie resta preordinata alla conclusione di un singolo affare e pure per essa vale il principio secondo cui, sebbene l'attività del mediatore può assumere in concreto le forme più eterogenee, la stessa non può che ridursi a due attività principali: individuare la persona con cui contrattare oppure l'oggetto della contrattazione;
la prima, a sua volta, può teoricamente avvenire con due modalità diverse: il reperimento, allorché il mediatore favorisca la conoscenza di due persone che in precedenza erano ignote l'una all'altra e l'avvicinamento, laddove il mediatore appiani le divergenze esistenti tra due soggetti che già si conoscevano, in ragione del fatto che dette divergenze avevano fino ad allora impedito la conclusione dell'affare ( v. Cass 16/2/2023 n. 4921, la quale ha escluso che il contratto con il quale una società aveva richiesto consulenza e assistenza ad
6 altra società, al fine di predisporre la domanda volta ad ottenere un contributo pubblico, potesse ricondursi ad un'ipotesi di mediazione stante l'assenza, tra l'altro, dell'attività di reperimento dell'ente erogatore, già noto e individuato, e di componimento di divergenze tra le parti).
3.Passando ad esaminare i rapporti contrattuali intercorsi tra la società opponente e la Parte_3
e la TR s.r.l osserva il Tribunale che di particolare rilievo ai fini che qui
[...]
interessano sono le seguenti circostanze:
-la durata dei rapporti contrattuali in questione, che si è protratta per vari anni, ossia per oltre un quadriennio;
-il fatto che l'attività di intermediazione svolta da tali società dell'interesse dell'opponente risulta essere stata compensata solo da quest'ultima e non attraverso l'emissione di fatture riferite ciascuna ad un singolo e determinato affare procurato ma attraverso l'emissione di fatture volte a compensare l'attività di intermediazione svolta nell'ambito di un trimestre ( v. fatture emesse dalla TR SR sub nn 13 f. opposta) ovvero anche per più ampi periodi di tempo ( v. fatture emesse dalla
[...]
sub n. 9 f. opposta); Parte_3
-il fatto che le vendite che le due società anzidette risultano aver promosso nel corso del periodo dedotto in giudizio sono state concluse per lo più con i medesimi clienti e compensate con provvigioni determinate in base all'importo degli affari procurati e conclusi, ma di entità che appare variabile in base all'acquirente ( v. ad es. 3% per la fatture inteste dall'opponente a Vicampo e 5% per le fatture intestate a Wine Dock) oppure in base all'importo dell'affare ( v. fatture emesse dall'opponente per le vendite concluse nei confronti della;
Pt_4
-il fatto che, come accertato dall'ispettore verbalizzante e come specificamente dedotto dall'opposta, in assenza di qualsiasi specifica contestazione ex adverso, le provvigioni erano corrisposte dall'opponente alle due società anzidette solo al buon fine dell'affare, come confermato dal notevole lasso temporale esistente tra data della fatturazione ed il periodo al quale la stessa si riferisce, preordinato a consentire la verifica delle regolare esecuzione dell'affare.
4.Ritiene il Tribunale che dal materiale probatorio acquisito, complessivamente valutato, emergono una serie di significativi e convergenti elementi idonei far qualificare i rapporti in questione quali rapporti di agenzia ex art. 1742 c.c., in quanto connotati da stabilità e continuità, ove si consideri che:
- la e la TR SR hanno operato per conto della società opponente in maniera Parte_3 per null'affatto episodica ed occasionale ma in via continuativa per un considerevole lasso temporale e per tutti i possibili affari suscettibili di essere conclusi nel settore della compravendita di uve e vini, come confermato anche dall'espletamento di attività accessorie, come la spedizioni di campioni a potenziali acquirenti ( v. ad es. fattura n. 67 del 13/5/2020 emessa da . Parte_3
7 - i compensi per l'attività svolta erano erogati con cadenza periodica e a fronte di fatture concepite dalle parti per la remunerazione di tutti gli affari indistintamente procacciati nel trimestre o nel più ampio periodo di riferimento;
-la maturazione e la erogazione dei compensi era subordinata non alla mera conclusione del contratto ma alla regolare esecuzione del medesimo ad opera delle parti;
- l'entità dei compensi provvigionali era variabile in base all'acquirente ovvero all'ammontare dell'affare, il che lascia fondatamente presumere l'esistenza di articolati accordi tra le parti volti a disciplinati una continuativa e per null'affatto episodica attività di intermediazione;
-poiché gli acquirenti erano per lo più gli stessi, le due società anzidette neppure hanno svolto un'attività volta a favorire la conoscenza di soggetti che in precedenza erano ignoti gli uni agli altri ovvero ad appianare divergenze esistenti tra soggetti che già si conoscevano, atteso che era il venditore a predeterminare il prezzo ( v. pag. 5 del ricorso in opposizione);
- né la né la TR SR, pur avendo percepito nel corso del quadriennio dedotto Parte_3 in giudizio cospicui compensi provvigionali dall'opponente, non risultano iscritte alla Camera di
Commercio come mediatori, ma risultano invece iscritte come esercenti l'attività di agente di commercio e sempre come agenti di commercio plurimandatari risultano iscritte alla Fondazione
ENASRCO per la promozione di contratti nel settore delle cantine vinicole ( v. doc, sub nn. 11. 12,
15, 15 e 16 f. opposta).
A diversa conclusione non può pervenirsi, in base alle proposte di contratto prodotte sub n. 4 dall'opponente sia perché trattasi di documenti tutti relativi ai soli rapporti intercorsi con la
[...]
e nulla dicono circa i rapporti intercorsi con la TR SR, sia perchè i prime due si Pt_3
riferiscono ad un periodo anteriore rispetto a quello dedotto in giudizio, sia perché il terzo è una proposta di contratto in cui l'opponente, in tale limitata e isolata operazione, assume la veste di acquirente e non di venditore, sì da non risultare incompatibile con la abituale e prevalente dinamica dei rapporti come sopra ricostruita.
Irrilevanti o inammissibili risultano, infine, i capitoli di prova testimoniale articolati dall'opponente, tenuto conto del fatto che o demandano al teste la formulazione di giudizi ( v. ad es capp. 5 e 4) ovvero sono del tutto privi di elementi atti a collocare univocamente nel tempo e nello spazio le attività ivi indicate.
5. Infondato è il terzo motivo.
L'art. 36 del Regolamento delle Attività Istituzionali, rubricato “ evasione contributiva”, prevede:
«I preponenti che non provvedano entro il termine stabilito ovvero provvedano in misura inferiore a quella dovuta al pagamento dei contributi di cui agli articoli 4 e 6 sono tenuti, nel caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero ovvero nel caso di
8 mancata denuncia alla di rapporti di agenzia o di provvigioni erogate, nel caso di CP_1
accertamento effettuato dalla stessa, al pagamento di una sanzione civile, in ragione CP_1
d'anno, pari al 30% del contributo omesso. La sanzione non può essere superiore al 60% del contributo non corrisposto.
2. La sanzione civile di cui al comma precedente è ridotta mediante applicazione di un tasso pari al
Tasso Ufficiale di Riferimento maggiorato di 8 punti quando il pagamento integrale dei contributi e della sanzione pervenga alla entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento. La CP_1
sanzione non può essere superiore al 50% del contributo non corrisposto.
3. Nel caso di riconoscimento del debito accertato dalla mediante dichiarazione CP_1 verbalizzata dall'incaricato del servizio ispettivo, sono applicate le seguenti riduzioni:
a) 5 punti percentuali nel caso di applicazione della sanzione prevista al comma 1;
b) 1 punto nel caso di applicazione della sanzione di cui al comma 2».
L'art. 36, rubricato “omissione contributiva”, prevede:
«1. I preponenti che non provvedano entro il termine stabilito al pagamento dei contributi di cui agli articoli 4 e 6 ovvero vi provvedano in misura inferiore a quella dovuta sono tenuti al pagamento di una sanzione, in ragione d'anno, pari al Tasso Ufficiale di Riferimento maggiorato di 5,5 punti, nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie. La sanzione non può essere superiore al 40% dell'importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza prevista».
5.1.Come si evince dalla piana lettura della disposizioni citate, esse non richiedono affatto, ai fini della configurabilità dell'”evasione”, “l'intenzione specifica di non versare contributi e premi” , essendo sufficiente che il soggetto obbligato ometta di comunicare alla denunce o CP_1 registrazioni obbligatorie da cui l'ente possa desumere l'ammontare dei contributi dovuti ovvero ometta di denunciare alla rapporti di agenzia o provvigioni erogate. CP_1
Tali condotte ricorrono in tutta evidenza nel caso di specie per i rapporti intercorsi con la
[...]
e con la TR SR, instaurati dalla società opponente senza preventiva comunicazione Parte_3
ed iscrizione alla Fondazione opposta, con conseguente debenza anche della sanzione prevista dall'art. 40.
5.2.Rileva, poi, il Tribunale che l'art.4, comma 6 bis, del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, introdotto dalle legge di conversione 28 maggio 1997, n. 140, riconosce agli gestori di forme di obbligatorie di previdenza ed assistenza autonomia normativa anche in materia di modulazione del regime sanzionatorio, disponendo che tali enti, «nell'ambito del potere di adozione di provvedimenti, conferito dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, possono essere adottate dagli enti privatizzati di cui al medesimo decreto legislativo deliberazioni in materia di
9 regime sanzionatorio e di condono per inadempienze contributive, da assoggettare ad approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo».
Pertanto, risulta del tutta legittima la previsione del Regolamento che, ai fini della configurabilità della fattispecie dell'”evasione”, non enuncia la necessità dall'”intenzione specifica di non versare i contributi o premi”, che invece compare nell'art. 116, comma 8, legge n. 388/2000, pur dovendosi ricordare che costituisce principio consolidato quello secondo cui, in tema di obblighi contributivi verso le gestioni previdenziali e assistenziali, anche l'omessa o infedele denuncia mensile all'ente competente attraverso i prescritti modelli circa rapporti di lavoro e retribuzioni erogate integra
"evasione contributiva" ex art. 116, comma 8, lett. b), della legge n. 388 del 2000, e non la meno grave "omissione contributiva" di cui alla lettera a) della medesima norma, in quanto l'omessa o infedele denuncia fa presumere l'esistenza della volontà datoriale di occultare i dati allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti ( v. Cass. 25/6/2012 n. 10509; Cass 25/8/2015, n. 17119
e Cass 24/6/2022, n. 20446).
5.3.Rileva, infine, il Tribunale che neppure risulta superato il tetto massimo del 60%, previsto dall'art. 35, ultimo periodo, del Regolamento, atteso che la somma di € 9.228,20, il cui pagamento è stato intimato a titolo di sanzioni civili, è comprensivo anche degli interessi di mora, come si evince dal prospetto allegato sub n. 4 al fascicolo monitorio, interessi i quali sono dovuti “al raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni previste agli artt. 34, 35 e 36 senza che si sia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul debito complessivo per contributi e sanzioni si applicano gli interessi di mora di cui all'articolo 30,D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602”.
Alla luce delle considerazioni esposte, l'opposizione deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto opposto..
6.Le spese di lite, come liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui ai DD.MM. nn. 55/2014 e
147/2022, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitamente pronunciando, così provvede:
Rigetta l'opposizione e conferma il decreto opposto
Condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 2.697,00 per compensi,, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2025 Il Giudice
Giovanni Pascarella
10 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice, Dott. Giovanni Pascarella, all'udienza del 14 gennaio 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 32533/2024, vertente:
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 Pt_2
elettivamente domiciliata in Marsala, via N. Martoglio n. 3, presso lo studio dell'avv.
[...]
Edoardo Bonanno, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti.
Opponente
e
, in persona del Presidente p.t. del C.di A. Controparte_1 Controparte_2 elettivamente domiciliata in Roma, via Antoniotto Usodimare n. 31, presso l'Avvocatura dell'Ente, unitamente all'avv.ta Cecilia Masi, che la rappresenta e difense giusta procura speciale in atti.
Opposta
Conclusioni: come da rispettivi atti introduttivi e verbale dell'odierna udienza.
Oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5131/2024 emesso dal Tribunale di Roma il
28/7/2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in via telematica l'11/9/2024 la Parte_1
ha proposto tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo notificatole il 5/8/2024,
[...]
con cui le era stato intimato di pagare senza dilazione in favore della la Controparte_1 complessiva somma di € 23.116,08, di cui € 13.387,88 a titolo di contributi previdenziali non versati nel periodo 1 luglio 2017-30 giugno 2021, € 9.227,20 a titolo di relative sanzioni civili ai sensi dell'art. 34 del Regolamento dell'Ente ed € 500,00 a titolo di sanzioni ex art. 40 del Regolamento, oltre spese di procedura ed ulteriori sanzioni ed interessi dal 13/9/2023.
La pretesa fatta valere in via monitoria dalla ha tratto origine dal verbale conclusivo di CP_1
accertamento ispettivo del 22/10/2022, con cui era stato contestato alla società opponente, per quel che interessa in questa sede, la mancata iscrizione ed il mancato versamento dei contributi dovuti al
1 Fondo Previdenza ed al Fondo Integrativo di Previdenza e FIRR per il periodo dal III trimestre 2017 al II trimestre 2022 in relazione all'attività svolta in suo favore dalla Parte_3
e dalla TR s.r.l., che a giudizio dell'ispettore verbalizzante, era stata connotata dalla presenza di una serie di elementi che consentiva di ricondurla nell'ambito del rapporto di agenzia disciplinato dagli artt. 1742 e ss c.c., rappresentanti dallo svolgimento in maniera stabile, continuativa e duratura, di un'attività di collaborazione professionale di promozione finalizzata alla vendita dei vini prodotti e commercializzati da e per conto della preponente, confermata dalla emissione di fatture recanti la causale “compenso sulle segnalazioni clienti: 5% sulle fatture intestate al cliente XX e riferite per competenza al trimestre XX dell'anno YYYY” oppure “ fatture vendite coma da dettaglio”, con specificazione del cliente e della percentuale provvigionale, indicative: di un rapporto “ ben consolidato in un arco temporale ben circoscritto non certamente di natura episodica, non circoscritto ad un singolo affare ma relativo ad una pluralità di affari procurati, che aveva prodotto risultati economicamente positivi e significativi per entrambe le parti;
di un compenso corrisposto in misura percentuale sugli affari andati a buon fine, in una zona latu sensu prestabilita rappresentata dal gruppo di potenziali clienti;
di una prestazione autonoma svolta a proprio rischio da parte di soggetti iscritti alla Camera di Commercio nel DB: dell'ente coma genti di commercio operanti nel medesimo settore.
A sostegno dell'opposizione la Società opponente ha dedotto:
1) “la infondatezza e la illegittimità degli assunti contenuti nel verbale ispettivo” e l'”assenza dei requisiti di legge per l'esistenza dei pretesi rapporti di agenzia”, atteso che:
- i rapporti instaurati con la e dalla TR s.r.l. erano riconducibili Parte_3
alla mediazione ovvero al procacciamento di affari e non alla fattispecie disciplinata dagli artt. 1742
e ss. c.c., difettando la stipula di un contratto di agenzia in forma scritta;
i caratteri della stabilità e della continuatività; la predisposizione dei contratti, attraverso la ricezione e trasmissione delle proposte da parte del preponente, per l'accettazione; l'obbligo di osservare le istruzioni fornite dal preponente e di fornire a quest'ultimo le informazioni riguardanti le condizioni di mercato o comunque ogni altra informazione utile per la valutare la convenienza del singola affare;
l'obbligo in capo al preponente di corrispondere all'agente la provvigione per gli affari conclusi per effetto del suo intervento e per gli affari conclusi direttamente con terzi nella zona riservata all'agente, fatti salvi i clienti cd. direzionali;
il riconoscimento di un diritto di esclusiva in favore dei pretesi agenti;
- la e dalla TR s.r.l. avevano sempre operato, senza alcun obbligo Parte_3
o vincolo, al fine di favorire l'utile contatto tra le diverse cantine, che avessero avuto interesse a vedere o ad acquistare un determinato prodotto, sicché in molti casi era stata essa società opponente ad assumere la veste di acquirente e non di venditore, previa segnalazione operata da dette società in
2 piena autonomia e neutralità, con conseguente formalizzazione del contratto di compravendita da parte delle medesime in qualità di intermediario;
2) la errata ed ingiustificata applicazione della sanzione prevista per la evasione contributiva, presupponendo tale figura la specifica intenzione di non versare i contributi o premi, mentre il fine fraudolento di essa Società doveva escludersi alla luce degli orientamenti giurisprudenziali che escludono dal novero degli agenti ex art. 1742 c.c. quegli intermediari che si limitano alla mera segnalazione di nominativi alla preponente;
3) la errata quantificazione delle sanzioni civili anche ove si fosse ritenuta la sussistenza di una ipotesi di evasione contributiva, essendo stato superato il limite massimo del 60% dell'importo dei non corrisposti entro la scadenza di legge, previsto dall'art. 34 del Regolamento.
Si è tempestivamente costituita la , che ha diffusamente contestato in fatto Controparte_1
e diritto i motivi di opposizione, deducendo, in particolare, che:
i rapporti oggetto della riqualificazione in termini di agenzia erano connotati da una serie di elementi
- modalità di pagamento del corrispettivo esclusivamente da parte della società opponente, con cadenze periodiche nel tempo e subordinatamente al buon fine dell'affare, emissioni di fatture con continuità nel corso degli anni, e senza riferimento a specifici affari, durata dei rapporti - i quali costituivano, da un lato, indizi gravi, precisi e concordanti della sussistenza dei requisiti di continuità
e stabilità propri del rapporto di agenzia e assenti nel rapporto di procacciamento d'affari; dall'altro, dell'assenza dei requisiti di imparzialità e terzietà rispetto alle parti messe in relazione, che dovevano connotare il rapporto di mediazione, che neppure poteva configurarsi come una relazione permanente e doveva riguardare un unico affare;
che, pertanto, le società e TR Parte_3 avevano operato come agenti di commercio plurimandatari, svolgendo un'attività promozionale tipica dell'agente, come confermato anche dall'iscrizione alla Camera di Commercio come esercenti l'attività di agente di commercio e non come mediatori;
- che nel verbale di accertamento ispettivo in relazione a ciascun rapporto erano state specificate le circostanze che avevano determinato il verbalizzante alla riqualificazione, nonché i criteri in base quali erano stati quantificati i contributi richiesti e le relativa sanzioni civili, correttamente calcolate con riferimento all'ipotesi dell'evasione, anche in considerazione del fatto che il Regolamento non richiedeva affatto “l'intenzione specifica di non versare contributi o premi”, invece prevista dall'art. 116, comma 8 Legge n. 388/2000;
- in base al disposto dell'art. 37 del Regolamento, al raggiungimento della soglia del 60% dell'importo dei contributi non versati, il calcolo delle sanzioni civili non si arrestava ma si applicavano gli interessi di mora di cui all'art. 30 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
3 Acquisite note autorizzate, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 429, comma 1, c.p.c.
2. I primi due motivi di opposizione sono infondati..
2.1.In punto di diritto, osserva preliminarmente il Tribunale che l'accertamento della sussistenza di un rapporto di agenzia, al fine di acclarare l'obbligo del preponente di versare i relativi contributi previdenziali alla , non è precluso dal disposto dell'art. 1742, comma 2, c.c., Controparte_1 che prescrive la forma scritta ad probationem, atteso che “i limiti legali della prova di un contratto, per cui sia richiesta la forma scritta "ad probationem" operano esclusivamente quando il contratto sia invocato in giudizio quale fonte di diritti ed obblighi tra le parti contraenti e non anche se lo stesso rilevi ai fini di un distinto rapporto tra una delle parti contraenti e un terzo, quale l'ente previdenziale”(v. Cass., 8/9/1999, n. 9549; in analoghi termini, v. Cass., 16/6/1992, n. 7400 e
Cass.19/2/2015, n. 3336).
Pertanto, nell'ambito del presente giudizio la sussistenza di un rapporto di agenzia, fonte degli obblighi previdenziali contestati dalla società opponente, ben può essere acclarata sia mediante le prove documentali sia mediante la prova per presunzioni.
2.2.Caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell'attività dell'agente di promuovere la conclusione di contratti in una zona determinata per conto del preponente (art. 1742
c.c.), realizzando in tal modo con quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma, con risultato a proprio rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo;
invece il rapporto del procacciatore d'affari si concreta nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni. Ne consegue che il rapporto di agenzia e il rapporto di procacciamento di affari non si distinguono solo per il carattere stabile del primo e facoltativo del secondo, ma anche perché il rapporto di procacciamento d' affari è episodico, ovvero limitato a singoli affari determinati, è occasionale, ovvero di durata limitata nel tempo, ha ad oggetto la mera segnalazione di clienti o sporadica raccolta di ordini e non l' attività promozionale stabile di conclusione di contratti ( v. Cass.12/2/2016, n. 2828 e precedenti conformi ivi richiamati).
L'accertamento della sussistenza di un rapporto di agenzia non trova ostacolo né nel fatto che l'atto di conferimento dell'incarico non abbia designato espressamente e formalmente la zona nella quale l'incarico deve essere espletato, anche in considerazione del carattere di elemento naturale e non essenziale del diritto di esclusiva, né nell'esiguità dei compensi percepiti dal collaboratore, dovendosi tenere, invece, conto della presenza o della assenza dei connotati della "stabilità" e "continuità" e considerare, quindi, se i collaboratori siano preposti a tutti gli affari di una certa specie per un certo
4 tempo, in coordinazione con l'attività del preponente, o se invece abbiano operato con riferimento a singoli e determinato affari ( v. Cass., 23/7/2012, n. 12776).
La differente attività svolta si riflette, poi, sulla diversa disciplina del momento il cui le provvigioni a ciascuno spettanti maturano e divengono esigibili.
Poiché la prestazione del procacciatore, così come quella del mediatore, si concreta in un' attività di intermediazione finalizzata a favorire fra terzi la conclusione degli affari, è sufficiente, perché il procacciatore o il mediatore abbiano diritto al compenso e affinchè questo sia esigibile, che abbiano posto in contatto i soggetti interessati e che l'affare, per effetto del loro intervento, si sia concluso, a prescindere dal fatto che lo stesso abbia avuto poi “buon fine”, cioè regolare esecuzione da parte di entrambe le parti contrattuali ( v. Cass. 6/4/2000 n. 4327 e Cass. 17/12/1996, n. 11244).
La provvigione dell'agente, anche dopo le modifiche apportate all'art. 1748 c.c dall'art. 2 del D.lgs.
10 settembre 1991, n.303, prima, e dall'art.3 D.lgs. 15 febbraio 1999, n. 65, in attuazione della direttiva 86/653/CE, diviene di regola esigibile solo con l'esecuzione del contratto da parte del preponente.
Pertanto il momento in cui diviene esigibile la provvigione dell'agente ( esecuzione del contratto) e del procacciatore (segnalazione del nominativo del cliente) individua la differente attività che viene retribuita, che è in questo ultimo caso la semplice attività di intermediazione tra due soggetti che vengono messi in contato per opera del segnalatore e, nel primo caso, l'attività di promozione delle vendite.
Tale attività può concretarsi in atti di contenuto vario e non predeterminato che tendono tutti a provocare la conclusione di contratti per conto del preponente, quali il compito di propaganda, la predisposizione dei contratti, la ricezione e la trasmissione delle proposte al preponente per l'accettazione, sicchè essa non richiede necessariamente la ricerca del cliente ed è sempre riconducibile alla prestazione dedotta nel contratto di agenzia anche quando il cliente, da cui proviene la proposta di contratto trasmessa dall'agente, non sia stato direttamente ricercato da quest'ultimo ma risulti acquisito su indicazioni del preponente (o in qualsiasi altro modo), purché sussista nesso di causalità tra l'opera promozionale svolta dall'agente nei confronti del cliente e la conclusione dell'affare cui si riferisce la richiesta di provvigione attività ( v. Cass 2/8/2018, n.20453 e precedenti conformi ivi richiamati).
2.3.Ai sensi dell'art.1754 c.c. è invece mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse dar apporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza, sicchè l'elemento che connota la fattispecie prevista e disciplinata dagli artt.1754 e ss c.c. è la imparzialità e la terzietà, con conseguente esclusione di una relazione
5 permanente con i soggetti che ha cura di mettere in relazione ma con diritto a percepire la provvigione da ciascuna delle parte messe in relazione, una volta che l'affare sia concluso ( v. art. 1756 c.c.).
Anche a seguito della soppressione, per effetto dell'art. 73, d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, del ruolo dei mediatori previsto dall'art. 2, L. 39/1989, ai fini dello svolgimento dell'attività di mediazione è necessario il possesso di determinati requisiti professionali e l'iscrizione alla Camera di Commercio, poichè tale soppressione non ha determinato l'abrogazione della stessa L. 39/1989, in quanto le attività da essa disciplinate sono comunque soggette a dichiarazione di inizio di attività corredata da certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti, da presentare alla Camera di Commercio, con la conseguenza che l'art. 6, L. 39/1989 deve interpretarsi nel senso che, anche per i rapporti di mediazione sottoposti alla disciplina scaturita dal d.lgs. n. 59/2010 hanno diritto alla provvigione i soli mediatori iscritti nei registri o nei repertori tenuti dalla Camera di Commercio ( v. Cass.
16/01/2014 n. 762).
Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno, in particolare ribadito che tale obbligo di iscrizione sussiste anche ove l'oggetto dell'affare non sia un bene immobile ma un bene di diversa tipologia - ad es. un bene mobile- quando l'attività di intermediazione sia svolta in modo non occasionale ma professionale o continuativo, pure quando l'attività svolta non integra la fattispecie della mediazione tipica disciplinata dagli artt. 1754 e ss c.c., ma una una mediazione negoziale cd. atipica, fondata su contratto a prestazioni corrispettive, con riguardo anche ad una soltanto delle parti interessate (cd. mediazione unilaterale), che ricorre quando una parte, volendo concludere un singolo affare, incarichi altri di svolgere un'attività volta alla ricerca di una persona interessata alla sua conclusione a determinate e prestabilite condizioni. L'elemento di distinzione tra le due figure, del mediatore tipico e del mediatore atipico, risiede nella imparzialità del primo, laddove il secondo presta la propria attività nell'interesse di una delle parti con cui instaura un rapporto di collaborazione privo di stabilità
( v. Cass. Sez.un., 2/8/2017, n. 19161 e Cass. 13/04/2023, n. 9814).
Pertanto, pur essendo configurabile, ai sensi del disposto dell'art. 1322, comma 2, c.c., una mediazione cd. unilaterale, tale fattispecie resta preordinata alla conclusione di un singolo affare e pure per essa vale il principio secondo cui, sebbene l'attività del mediatore può assumere in concreto le forme più eterogenee, la stessa non può che ridursi a due attività principali: individuare la persona con cui contrattare oppure l'oggetto della contrattazione;
la prima, a sua volta, può teoricamente avvenire con due modalità diverse: il reperimento, allorché il mediatore favorisca la conoscenza di due persone che in precedenza erano ignote l'una all'altra e l'avvicinamento, laddove il mediatore appiani le divergenze esistenti tra due soggetti che già si conoscevano, in ragione del fatto che dette divergenze avevano fino ad allora impedito la conclusione dell'affare ( v. Cass 16/2/2023 n. 4921, la quale ha escluso che il contratto con il quale una società aveva richiesto consulenza e assistenza ad
6 altra società, al fine di predisporre la domanda volta ad ottenere un contributo pubblico, potesse ricondursi ad un'ipotesi di mediazione stante l'assenza, tra l'altro, dell'attività di reperimento dell'ente erogatore, già noto e individuato, e di componimento di divergenze tra le parti).
3.Passando ad esaminare i rapporti contrattuali intercorsi tra la società opponente e la Parte_3
e la TR s.r.l osserva il Tribunale che di particolare rilievo ai fini che qui
[...]
interessano sono le seguenti circostanze:
-la durata dei rapporti contrattuali in questione, che si è protratta per vari anni, ossia per oltre un quadriennio;
-il fatto che l'attività di intermediazione svolta da tali società dell'interesse dell'opponente risulta essere stata compensata solo da quest'ultima e non attraverso l'emissione di fatture riferite ciascuna ad un singolo e determinato affare procurato ma attraverso l'emissione di fatture volte a compensare l'attività di intermediazione svolta nell'ambito di un trimestre ( v. fatture emesse dalla TR SR sub nn 13 f. opposta) ovvero anche per più ampi periodi di tempo ( v. fatture emesse dalla
[...]
sub n. 9 f. opposta); Parte_3
-il fatto che le vendite che le due società anzidette risultano aver promosso nel corso del periodo dedotto in giudizio sono state concluse per lo più con i medesimi clienti e compensate con provvigioni determinate in base all'importo degli affari procurati e conclusi, ma di entità che appare variabile in base all'acquirente ( v. ad es. 3% per la fatture inteste dall'opponente a Vicampo e 5% per le fatture intestate a Wine Dock) oppure in base all'importo dell'affare ( v. fatture emesse dall'opponente per le vendite concluse nei confronti della;
Pt_4
-il fatto che, come accertato dall'ispettore verbalizzante e come specificamente dedotto dall'opposta, in assenza di qualsiasi specifica contestazione ex adverso, le provvigioni erano corrisposte dall'opponente alle due società anzidette solo al buon fine dell'affare, come confermato dal notevole lasso temporale esistente tra data della fatturazione ed il periodo al quale la stessa si riferisce, preordinato a consentire la verifica delle regolare esecuzione dell'affare.
4.Ritiene il Tribunale che dal materiale probatorio acquisito, complessivamente valutato, emergono una serie di significativi e convergenti elementi idonei far qualificare i rapporti in questione quali rapporti di agenzia ex art. 1742 c.c., in quanto connotati da stabilità e continuità, ove si consideri che:
- la e la TR SR hanno operato per conto della società opponente in maniera Parte_3 per null'affatto episodica ed occasionale ma in via continuativa per un considerevole lasso temporale e per tutti i possibili affari suscettibili di essere conclusi nel settore della compravendita di uve e vini, come confermato anche dall'espletamento di attività accessorie, come la spedizioni di campioni a potenziali acquirenti ( v. ad es. fattura n. 67 del 13/5/2020 emessa da . Parte_3
7 - i compensi per l'attività svolta erano erogati con cadenza periodica e a fronte di fatture concepite dalle parti per la remunerazione di tutti gli affari indistintamente procacciati nel trimestre o nel più ampio periodo di riferimento;
-la maturazione e la erogazione dei compensi era subordinata non alla mera conclusione del contratto ma alla regolare esecuzione del medesimo ad opera delle parti;
- l'entità dei compensi provvigionali era variabile in base all'acquirente ovvero all'ammontare dell'affare, il che lascia fondatamente presumere l'esistenza di articolati accordi tra le parti volti a disciplinati una continuativa e per null'affatto episodica attività di intermediazione;
-poiché gli acquirenti erano per lo più gli stessi, le due società anzidette neppure hanno svolto un'attività volta a favorire la conoscenza di soggetti che in precedenza erano ignoti gli uni agli altri ovvero ad appianare divergenze esistenti tra soggetti che già si conoscevano, atteso che era il venditore a predeterminare il prezzo ( v. pag. 5 del ricorso in opposizione);
- né la né la TR SR, pur avendo percepito nel corso del quadriennio dedotto Parte_3 in giudizio cospicui compensi provvigionali dall'opponente, non risultano iscritte alla Camera di
Commercio come mediatori, ma risultano invece iscritte come esercenti l'attività di agente di commercio e sempre come agenti di commercio plurimandatari risultano iscritte alla Fondazione
ENASRCO per la promozione di contratti nel settore delle cantine vinicole ( v. doc, sub nn. 11. 12,
15, 15 e 16 f. opposta).
A diversa conclusione non può pervenirsi, in base alle proposte di contratto prodotte sub n. 4 dall'opponente sia perché trattasi di documenti tutti relativi ai soli rapporti intercorsi con la
[...]
e nulla dicono circa i rapporti intercorsi con la TR SR, sia perchè i prime due si Pt_3
riferiscono ad un periodo anteriore rispetto a quello dedotto in giudizio, sia perché il terzo è una proposta di contratto in cui l'opponente, in tale limitata e isolata operazione, assume la veste di acquirente e non di venditore, sì da non risultare incompatibile con la abituale e prevalente dinamica dei rapporti come sopra ricostruita.
Irrilevanti o inammissibili risultano, infine, i capitoli di prova testimoniale articolati dall'opponente, tenuto conto del fatto che o demandano al teste la formulazione di giudizi ( v. ad es capp. 5 e 4) ovvero sono del tutto privi di elementi atti a collocare univocamente nel tempo e nello spazio le attività ivi indicate.
5. Infondato è il terzo motivo.
L'art. 36 del Regolamento delle Attività Istituzionali, rubricato “ evasione contributiva”, prevede:
«I preponenti che non provvedano entro il termine stabilito ovvero provvedano in misura inferiore a quella dovuta al pagamento dei contributi di cui agli articoli 4 e 6 sono tenuti, nel caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero ovvero nel caso di
8 mancata denuncia alla di rapporti di agenzia o di provvigioni erogate, nel caso di CP_1
accertamento effettuato dalla stessa, al pagamento di una sanzione civile, in ragione CP_1
d'anno, pari al 30% del contributo omesso. La sanzione non può essere superiore al 60% del contributo non corrisposto.
2. La sanzione civile di cui al comma precedente è ridotta mediante applicazione di un tasso pari al
Tasso Ufficiale di Riferimento maggiorato di 8 punti quando il pagamento integrale dei contributi e della sanzione pervenga alla entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento. La CP_1
sanzione non può essere superiore al 50% del contributo non corrisposto.
3. Nel caso di riconoscimento del debito accertato dalla mediante dichiarazione CP_1 verbalizzata dall'incaricato del servizio ispettivo, sono applicate le seguenti riduzioni:
a) 5 punti percentuali nel caso di applicazione della sanzione prevista al comma 1;
b) 1 punto nel caso di applicazione della sanzione di cui al comma 2».
L'art. 36, rubricato “omissione contributiva”, prevede:
«1. I preponenti che non provvedano entro il termine stabilito al pagamento dei contributi di cui agli articoli 4 e 6 ovvero vi provvedano in misura inferiore a quella dovuta sono tenuti al pagamento di una sanzione, in ragione d'anno, pari al Tasso Ufficiale di Riferimento maggiorato di 5,5 punti, nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie. La sanzione non può essere superiore al 40% dell'importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza prevista».
5.1.Come si evince dalla piana lettura della disposizioni citate, esse non richiedono affatto, ai fini della configurabilità dell'”evasione”, “l'intenzione specifica di non versare contributi e premi” , essendo sufficiente che il soggetto obbligato ometta di comunicare alla denunce o CP_1 registrazioni obbligatorie da cui l'ente possa desumere l'ammontare dei contributi dovuti ovvero ometta di denunciare alla rapporti di agenzia o provvigioni erogate. CP_1
Tali condotte ricorrono in tutta evidenza nel caso di specie per i rapporti intercorsi con la
[...]
e con la TR SR, instaurati dalla società opponente senza preventiva comunicazione Parte_3
ed iscrizione alla Fondazione opposta, con conseguente debenza anche della sanzione prevista dall'art. 40.
5.2.Rileva, poi, il Tribunale che l'art.4, comma 6 bis, del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, introdotto dalle legge di conversione 28 maggio 1997, n. 140, riconosce agli gestori di forme di obbligatorie di previdenza ed assistenza autonomia normativa anche in materia di modulazione del regime sanzionatorio, disponendo che tali enti, «nell'ambito del potere di adozione di provvedimenti, conferito dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, possono essere adottate dagli enti privatizzati di cui al medesimo decreto legislativo deliberazioni in materia di
9 regime sanzionatorio e di condono per inadempienze contributive, da assoggettare ad approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo».
Pertanto, risulta del tutta legittima la previsione del Regolamento che, ai fini della configurabilità della fattispecie dell'”evasione”, non enuncia la necessità dall'”intenzione specifica di non versare i contributi o premi”, che invece compare nell'art. 116, comma 8, legge n. 388/2000, pur dovendosi ricordare che costituisce principio consolidato quello secondo cui, in tema di obblighi contributivi verso le gestioni previdenziali e assistenziali, anche l'omessa o infedele denuncia mensile all'ente competente attraverso i prescritti modelli circa rapporti di lavoro e retribuzioni erogate integra
"evasione contributiva" ex art. 116, comma 8, lett. b), della legge n. 388 del 2000, e non la meno grave "omissione contributiva" di cui alla lettera a) della medesima norma, in quanto l'omessa o infedele denuncia fa presumere l'esistenza della volontà datoriale di occultare i dati allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti ( v. Cass. 25/6/2012 n. 10509; Cass 25/8/2015, n. 17119
e Cass 24/6/2022, n. 20446).
5.3.Rileva, infine, il Tribunale che neppure risulta superato il tetto massimo del 60%, previsto dall'art. 35, ultimo periodo, del Regolamento, atteso che la somma di € 9.228,20, il cui pagamento è stato intimato a titolo di sanzioni civili, è comprensivo anche degli interessi di mora, come si evince dal prospetto allegato sub n. 4 al fascicolo monitorio, interessi i quali sono dovuti “al raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni previste agli artt. 34, 35 e 36 senza che si sia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul debito complessivo per contributi e sanzioni si applicano gli interessi di mora di cui all'articolo 30,D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602”.
Alla luce delle considerazioni esposte, l'opposizione deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto opposto..
6.Le spese di lite, come liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui ai DD.MM. nn. 55/2014 e
147/2022, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitamente pronunciando, così provvede:
Rigetta l'opposizione e conferma il decreto opposto
Condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 2.697,00 per compensi,, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2025 Il Giudice
Giovanni Pascarella
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