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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 07/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Contenzioso - Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonio Buccaro - Presidente -
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli - Giudice Relatore -
dott.ssa Simona Iavazzo - Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 2686 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 posta in deliberazione sulle conclusioni congiunte delle parti nel corso della camera di consiglio del
14.01.2025 ed avente ad oggetto la modifica delle condizioni di separazione
TRA
(C.F. , elettivamente domiciliato in Foggia alla Via Silvio Pellico Parte_1 C.F._1
n. 5, presso lo studio dell'avv. MERCURI GILBERTO, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
Ricorrente
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Foggia alla Via Silvio Pellico n. Parte_2 C.F._2
5, presso lo studio dell'avv. MERCURI GILBERTO, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
Resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da ricorso congiunto.
Il PM, in data 03.03.2015 ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda venga accolta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.09.2024, e hanno domandato la Parte_1 Parte_2
modifica delle condizioni di separazione stabilite con il decreto di omologa del Tribunale di Foggia del
16.12.2021 emesso nel procedimento n. 2562/2021 R.G., alle condizioni specificate in ricorso.
Nella odierna camera di consiglio la causa è stata discussa per la decisione previa acquisizione del parere
– pervenuto positivo – del Pubblico Ministero.
L'istanza congiunta di modifica delle condizioni di separazione proposta deve essere accolta, risultando conformi a diritto, in considerazione dei redditi documentati dalle parti, le condizioni concordate tra le parti, le quali possono, pertanto, essere avallate dal Tribunale.
Trattandosi di pronuncia di modifica delle condizioni di separazione a domanda congiunta non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c., sicché nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta da e Parte_1 Pt_2
, con l'intervento del P.M., così provvede:
[...]
1. prende atto dei patti intervenuti tra le parti e dichiara la modifica delle condizioni di separazione stabilite con il decreto di omologa del Tribunale di Foggia del 16.12.2021 emesso nel procedimento n.
2562/2021 R.G., alle condizioni specificate nel ricorso a domanda congiunta introduttivo del presente giudizio, che qui devono intendersi tutte integralmente riprodotte e trascritte;
2. nulla per le spese.
Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del 17.12.2024
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli dott. Antonio Buccaro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Contenzioso - Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonio Buccaro - Presidente -
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli - Giudice Relatore -
dott.ssa Simona Iavazzo - Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 2686 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 posta in deliberazione sulle conclusioni congiunte delle parti nel corso della camera di consiglio del
14.01.2025 ed avente ad oggetto la modifica delle condizioni di separazione
TRA
(C.F. , elettivamente domiciliato in Foggia alla Via Silvio Pellico Parte_1 C.F._1
n. 5, presso lo studio dell'avv. MERCURI GILBERTO, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
Ricorrente
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Foggia alla Via Silvio Pellico n. Parte_2 C.F._2
5, presso lo studio dell'avv. MERCURI GILBERTO, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
Resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da ricorso congiunto.
Il PM, in data 03.03.2015 ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda venga accolta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.09.2024, e hanno domandato la Parte_1 Parte_2
modifica delle condizioni di separazione stabilite con il decreto di omologa del Tribunale di Foggia del
16.12.2021 emesso nel procedimento n. 2562/2021 R.G., alle condizioni specificate in ricorso.
Nella odierna camera di consiglio la causa è stata discussa per la decisione previa acquisizione del parere
– pervenuto positivo – del Pubblico Ministero.
L'istanza congiunta di modifica delle condizioni di separazione proposta deve essere accolta, risultando conformi a diritto, in considerazione dei redditi documentati dalle parti, le condizioni concordate tra le parti, le quali possono, pertanto, essere avallate dal Tribunale.
Trattandosi di pronuncia di modifica delle condizioni di separazione a domanda congiunta non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c., sicché nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta da e Parte_1 Pt_2
, con l'intervento del P.M., così provvede:
[...]
1. prende atto dei patti intervenuti tra le parti e dichiara la modifica delle condizioni di separazione stabilite con il decreto di omologa del Tribunale di Foggia del 16.12.2021 emesso nel procedimento n.
2562/2021 R.G., alle condizioni specificate nel ricorso a domanda congiunta introduttivo del presente giudizio, che qui devono intendersi tutte integralmente riprodotte e trascritte;
2. nulla per le spese.
Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del 17.12.2024
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli dott. Antonio Buccaro