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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 04/04/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. 449/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Nel procedimento iscritto al n. 449/2025 R.G. promosso con ricorso in data 21 febbraio 2025 da parte di:
C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Grazia
Picconi (CF , del Foro di Bologna, presso il cui studio in Bologna (BO) alla C.F._2
Via Boldrini n. 5/2 ha eletto domicilio, come da procura speciale in atti, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni a mezzo pec all'indirizzo Email_1
e
, C.F. nata a [...] il [...] e residente in CP_1 C.F._3
Via C. Colombo n. 56 Int. 2 a Lagosanto (FE) rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Grazia Picconi
(CF , del Foro di Bologna, presso il cui studio in Bologna (BO) alla Via C.F._2
Boldrini n. 5/2 ha eletto domicilio, come da procura speciale in atti, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni a mezzo pec all'indirizzo Email_1
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: ricorso congiunto per la modifica delle condizioni di divorzio ex art. 473 bis 51
c.p.c.; preso atto che il P.M. è intervenuto senza rassegnare le conclusioni;
udito il giudice relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1 Con ricorso congiunto depositato in data 21 febbraio 2025, e Parte_1 CP_1
premettendo di aver ottenuto lo scioglimento del loro matrimonio in forza della sentenza n. 302/2018 emessa da questo Tribunale in data 24/04/2018 (pubblicata il 26.04.2018), dato atto di sopravvenienze personali ed economiche, hanno domandato la modifica delle condizioni di cui alla predetta sentenza conformemente alle nuove disposizioni concordate e rassegnate nelle conclusioni di cui al ricorso.
Si ritiene non sussistano ragioni ostative all'accoglimento delle domande spiegate congiuntamente dalle parti, in quanto non contrarie all'interesse della prole e idonee a garantire l'apporto di entrambe le figure genitoriali (anzi adeguate alla situazione di fatto, ai nuovi equilibri ed alle mutate esigenze della famiglia).
P.Q.M.
Visti gli articoli 9 legge 898/70 e 473 bis 51 c.p.c.
Dispone
La modifica della sentenza n. 302/2018 emessa da questo Tribunale in data 24/04/2018 (pubblicata il
26.04.2018), nei seguenti termini:
1) e , affidati ad entrambi i genitori in maniera condivisa, avranno il CP_2 CP_3
primo residenza presso il padre ed il secondo residenza presso la madre essendo comunque quest'ultimo libero di traferirla avendo raggiunto la maggiore età.
2) Collocamento paritario del figlio minorenne , con settimane alterne tra padre e CP_2
madre, salvo diversi accordi tra i genitori e tenuto conto delle esigenze del figlio minorenne.
3) La madre, essendo divenuto maggiorenne e pertanto libero di determinarsi, CP_3
potrà vedere e tenere seco oltre che a settimane alterne, durante le feste natalizie CP_2
rispettivamente sette giorni dal 24/12 al 30/12 e dal 31/12 al 6/01 alternati negli anni con il padre, tre giorni nel periodo pasquale alternati negli anni con il padre mentre, durante le ferie estive due settimane, anche non consecutive, salvo diverso accordo tra i genitori e tenuto conto delle esigenze del figlio minorenne.
4) I genitori provvederanno al mantenimento diretto dei figli e nei CP_3 CP_2
periodi di rispettiva permanenza, dalla data della sottoscrizione del ricorso sino al raggiungimento della loro autosufficienza economica.
5) Le spese straordinarie di saranno al 100% a carico del padre. CP_2
6) Le spese della presente procedura sono a carico esclusivo del Sig. . Parte_1
7) Per il resto sono confermate tutte le altre disposizioni stabilite in sede di divorzio.
Così deciso in Ferrara, nella Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile, in data 3 aprile 2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
2 Dott.ssa Costanza Perri
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Nel procedimento iscritto al n. 449/2025 R.G. promosso con ricorso in data 21 febbraio 2025 da parte di:
C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Grazia
Picconi (CF , del Foro di Bologna, presso il cui studio in Bologna (BO) alla C.F._2
Via Boldrini n. 5/2 ha eletto domicilio, come da procura speciale in atti, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni a mezzo pec all'indirizzo Email_1
e
, C.F. nata a [...] il [...] e residente in CP_1 C.F._3
Via C. Colombo n. 56 Int. 2 a Lagosanto (FE) rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Grazia Picconi
(CF , del Foro di Bologna, presso il cui studio in Bologna (BO) alla Via C.F._2
Boldrini n. 5/2 ha eletto domicilio, come da procura speciale in atti, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni a mezzo pec all'indirizzo Email_1
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: ricorso congiunto per la modifica delle condizioni di divorzio ex art. 473 bis 51
c.p.c.; preso atto che il P.M. è intervenuto senza rassegnare le conclusioni;
udito il giudice relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1 Con ricorso congiunto depositato in data 21 febbraio 2025, e Parte_1 CP_1
premettendo di aver ottenuto lo scioglimento del loro matrimonio in forza della sentenza n. 302/2018 emessa da questo Tribunale in data 24/04/2018 (pubblicata il 26.04.2018), dato atto di sopravvenienze personali ed economiche, hanno domandato la modifica delle condizioni di cui alla predetta sentenza conformemente alle nuove disposizioni concordate e rassegnate nelle conclusioni di cui al ricorso.
Si ritiene non sussistano ragioni ostative all'accoglimento delle domande spiegate congiuntamente dalle parti, in quanto non contrarie all'interesse della prole e idonee a garantire l'apporto di entrambe le figure genitoriali (anzi adeguate alla situazione di fatto, ai nuovi equilibri ed alle mutate esigenze della famiglia).
P.Q.M.
Visti gli articoli 9 legge 898/70 e 473 bis 51 c.p.c.
Dispone
La modifica della sentenza n. 302/2018 emessa da questo Tribunale in data 24/04/2018 (pubblicata il
26.04.2018), nei seguenti termini:
1) e , affidati ad entrambi i genitori in maniera condivisa, avranno il CP_2 CP_3
primo residenza presso il padre ed il secondo residenza presso la madre essendo comunque quest'ultimo libero di traferirla avendo raggiunto la maggiore età.
2) Collocamento paritario del figlio minorenne , con settimane alterne tra padre e CP_2
madre, salvo diversi accordi tra i genitori e tenuto conto delle esigenze del figlio minorenne.
3) La madre, essendo divenuto maggiorenne e pertanto libero di determinarsi, CP_3
potrà vedere e tenere seco oltre che a settimane alterne, durante le feste natalizie CP_2
rispettivamente sette giorni dal 24/12 al 30/12 e dal 31/12 al 6/01 alternati negli anni con il padre, tre giorni nel periodo pasquale alternati negli anni con il padre mentre, durante le ferie estive due settimane, anche non consecutive, salvo diverso accordo tra i genitori e tenuto conto delle esigenze del figlio minorenne.
4) I genitori provvederanno al mantenimento diretto dei figli e nei CP_3 CP_2
periodi di rispettiva permanenza, dalla data della sottoscrizione del ricorso sino al raggiungimento della loro autosufficienza economica.
5) Le spese straordinarie di saranno al 100% a carico del padre. CP_2
6) Le spese della presente procedura sono a carico esclusivo del Sig. . Parte_1
7) Per il resto sono confermate tutte le altre disposizioni stabilite in sede di divorzio.
Così deciso in Ferrara, nella Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile, in data 3 aprile 2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
2 Dott.ssa Costanza Perri
3