Cass. civ., sez. II, sentenza 22/06/1964, n. 1623
CASS
Sentenza 22 giugno 1964

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Massime6

A norma dell'art.624 cod.civ., la captazione di Disposizioni testamentarie costituisce una ipotesi di dolo, e non si concreta in una qualsiasi influenza esercitata sul testatore, ancorche attraverso blandizie, richieste e suggerimenti, sia pure interessati, ma deve consistere in veri e propri artifizi o raggiri o in altri mezzi fraudolenti che, avuto riguardo all'eta, allo stato di salute e alle condizioni di spirito del testatore, siano idonei a trarlo in inganno, suscitando in lui false rappresentazioni ed orientando la sua volonta in un senso verso il quale non si sarebbe spontaneamente indirizzata. Pertanto, in tema di captazione, pur dovendo la idoneita dei mezzi usati essere valutata con criteri di larghezza nei casi in cui il testatore, per le sue anormali condizioni di spirito e di salute, sia piu facilmente predisposto a subire l'altrui volonta, si deve tuttavia, escludere che si possa attribuire Rilevanza ad Atti o fatti che per la loro intrinseca essenza benche suscettibili di influire sulla volonta del soggetto, non rivestano i caratteri della callidita e dell'illecito e non integrino gli estremi della frode e dell'inganno. ( Conf 1950/62).*

La norma dell'articolo 678,secondo comma, codice civile, secondo la quale nel legato di usufrutto, se non vi e diritto di accrescimento, la porzione del legatario mancante si consolida con la proprieta, va applicata anche nel caso in cui la rinunzia all'usufrutto venga effettuata dal coniuge superstite. Detta norma,infatti, costituisce una applicazione del principio generale per cui chi acquista, per atto tra vivi o mortis causa, la nuda proprieta ha gia acquistato potenzialmente il diritto alla proprieta integrale, posto che la consolidazione del contenuto dell'usufrutto con la proprieta non e acquisto di un diritto nuovo, ma espressione di un diritto,che e gia nel patrimonio del titolare.*

La eventualita che il testamento sia, in futuro, dichiarato caducato, non puo privare gli esecutori testamentari della facolta e dell'Obbligo di adempiere, nel frattempo, le funzioni del loro ufficio tra le quali rientra l'Esercizio delle azioni dirette ad accertare i diritti successori delle parti e ad individuare la persona alla quale gli esecutori debbono consegnare i beni e rendere i conti.*

Ai fini della ricerca della effettiva mens testantis, e consentito avvalersi del sussidio di elementi estrinseci, che valgono a chiarire il contenuto delle Disposizioni testamentarie. ( Conf 1390/62).*

A norma dell'art.704 cod.civ.' l'esecutore testamentario ha la facolta di esercitare le azioni relative all'Esercizio del suo ufficio, ossia all'esecuzione delle Disposizioni testamentarie. Tra le altre mansioni, l'esecutore testamentario ha quella di adoperarsi affinche siano esattamente eseguite le Disposizioni di ultima volonta del defunto (art.703 cod.civ.) e di effettuare, agli aventi diritto, la consegna dei beni caduti nella successione e il rendimento del conto della gestione. (art. 709 cod.civ). quando tra i successibili siano insorte contestazioni in merito alla qualita ereditaria dei vari aspiranti alla successione e alla misura dei rispettivi diritti, l'Azione, diretta a provocare, al riguardo, un accertamento giudiziale, costituisce un mezzo per lo adempimento delle incombenze dell'esecutore testamentario. Pertanto, deve ritenersi che l'esecutore testamentario sia legittimato a provocare l'accertamento giudiziale dei diritti successori delle parti.*

La interpretazione del testamento deve avere per obiettivo la ricerca della reale mens testantis ancorche sia stata manifestata in termini impropri o inadeguati. ( Conf 3049/63; 1970/63).*

Commentario1

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 22/06/1964, n. 1623
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1623
Data del deposito : 22 giugno 1964

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