Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo italiano ed il Governo indiano per evitare le doppie imposizioni sul reddito delle imprese di trasporto aereo, con scambio di note, concluso a Roma il 3 febbraio 1970.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo italiano ed il Governo indiano per evitare le doppie imposizioni sul reddito delle imprese di trasporto aereo, con scambio di note, concluso a Roma il 3 febbraio 1970.