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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 22/09/2025, n. 809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 809 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1918/2024 R.G. promossa da
nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Carnuccio Vincenzo;
ricorrente contro
, in persona del pro-tempore, con sede in Roma, al Viale Controparte_1 CP_2
Trastevere n. 76/A, C.F.: ; P.IVA_1
resistente contumace provvedendo sulle conclusioni rassegnate ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'epigrafato ricorrente, docente alle dipendenze del con qualifica Controparte_1 funzionale dei docenti della scuola secondaria superiore laureati per l'insegnamento di fisica, assunto in ruolo a decorrere dal 01.09.2012, chiede il riconoscimento integrale dei servizi pre-ruolo prestati in favore del resistente, ai fini della ricostruzione della carriera, con conseguente condanna CP_1 di quest'ultimo al pagamento delle relative differenze stipendiali, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria. A tal fine, espone di essere stato assunto a tempo indeterminato alle dipendenze del in data 01.09.2012 e che, sebbene avesse prestato servizio Controparte_1 in forza di reiterati contratti a tempo determinato, a decorrere dall'a. s. 1992/1993, il , in CP_1 sede di ricostruzione di carriera e facendo applicazione dell'art. 485 D. Lgs. n. 297/1994, gli aveva riconosciuto un'anzianità di servizio pari ad anni 10, mesi 4, giorni 0, ai fini giuridici ed economici dalla data di conferma in ruolo e di anni 3, mesi 0, giorni 0, ai soli fini economici, utilizzabili ai fini della maturazione delle successive posizioni stipendiali al compimento dell'anzianità di anni 16, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.P.R 399/88, richiamato dall'art. 66 comma 6 del CCNL 04.08.1995.
Chiede pertanto, il riconoscimento, ai fini economici, previdenziali e giuridici, di un'anzianità di servizio pari ad anni 13, mesi 4 e 0 giorni di anzianità per il servizio pre-ruolo, con inserimento nella corrispondente posizione stipendiale di cui al CCNL applicabile ratione temporis ed il conseguente riconoscimento del diritto alle differenze stipendiali tra quanto percepito e quanto avrebbe dovuto percepire, il tutto nel rispetto degli aumenti degli scatti paga previsti dal CCNL di categoria.
Non si è costituita parte resistente, di cui va dichiarata la contumacia.
Il ricorso è fondato.
L'art. 485 D. Lgs. n. 297/1994 prevede che al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
Tale disposizione deve essere letta unitamente a quella di cui all'art. 489 del D. Lgs. citato, secondo la quale, ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli, il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione.
A sua volta, l'art. 11, comma 14, L. n. 124/1999 stabilisce che il comma 1 dell'art. 489 del Testo
Unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.
Sull'interpretazione della normativa richiamata e sull'esatta portata dei principi e delle regole che governano la materia del riconoscimento del servizio preruolo sono intervenute sia la giurisprudenza europea, sia quella nazionale.
La prima, in particolare, si è occupata della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo indeterminato, statuendo che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del Per_1
; 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può
[...] essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia
9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, punto 57 e con riferimento ai rapporti non Persona_2 di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11,
Valenza; 7.3.2013, causa C-393/11, Bertazzi); e) la clausola 4 "osta ad una normativa nazionale,... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive.... Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere"
(Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a C305/11, Valenza e negli stessi termini
Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C-152/14 Bertazzi).
Con specifico riferimento alla questione relativa alla compatibilità dell'art. 485 D. Lgs. n. 297/1994 col diritto dell'Unione Europea, la Corte di Giustizia ha statuito che la clausola 4 dell'Accordo
Quadro, in linea di principio, non osta ad una normativa, quale quella dettata dal D. Lgs. n. 297 del
1994, art. 485, che “ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi” (sentenza
20.9.2018, in causa C466/17, Motter).
La giurisprudenza nazionale (in particolare, cfr. Cass. n. 31149/2019), intervenuta a seguito della pronuncia della Corte di Giustizia, ha evidenziato che, al fine di vagliare la compatibilità del richiamato art. 485 D. Lgs. n. 297/1994 col diritto europeo, è necessario operare una verifica che la
Corte di Giustizia ha demandato al giudice nazionale in relazione all'obiettivo di evitare il prodursi di discriminazioni “alla rovescia” in danno dei docenti assunti ab origine con contratti a tempo indeterminato, discriminazioni che si produrrebbero qualora in sede di ricostruzione della carriera si prescindesse dall'abbattimento, perché in tal caso il lavoratore a termine, potendo giovarsi del criterio di cui al D. Lgs. n. 297 del 1994, art. 489, potrebbe ottenere un'anzianità pari a quella dell'assunto a tempo indeterminato, pur avendo reso rispetto a quest'ultimo una prestazione di durata temporalmente inferiore.
Più nello specifico, la Cassazione ha precisato che “L'applicazione diretta della clausola 4 chiama il giudice nazionale a seguire un procedimento logico secondo il quale occorre: a) determinare il trattamento spettante al preteso "discriminato"; b) individuare il trattamento riservato al lavoratore comparabile;
c) accertare se l'eventuale disparità sia giustificata da una ragione obiettiva. Nel rispetto di queste fasi perché il docente si possa dire discriminato dall'applicazione del D. Lgs. n.
297 del 1994, art. 485, che, si è già detto al punto 5, è la risultante di elementi di sfavore e di favore, deve emergere che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l'insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente. Ciò implica che il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato non possa essere ritenuto discriminatorio per il solo fatto che dopo il quadriennio si operi un abbattimento, occorrendo invece verificare anche l'incidenza dello strumento di compensazione favorevole, che pertanto, in sede di giudizio di comparazione, va eliminato dal computo complessivo dell'anzianità, da effettuarsi sull'intero periodo, atteso che, altrimenti, si verificherebbe la paventata discriminazione alla rovescia rispetto al docente comparabile. In altri termini un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale D.Lgs. n. 297 del 1994, ex art. 489, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile D.Lgs.
n. 297 del 1994, ex art. 485, perchè solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato.
9.2. Nel calcolo dell'anzianità occorre, quindi, tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato
(congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali questa Corte da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass.
n. 21435/2011, Cass. n. 3062/2012, Cass. n. 17892/2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio. Si dovrà, invece, tener conto del servizio prestato in un ruolo diverso da quello rispetto al quale si domanda la ricostruzione della carriera, in presenza delle condizioni richieste dall'art. 485, perché il medesimo beneficio è riconosciuto anche al docente a tempo indeterminato che transiti dall'uno all'altro ruolo, con la conseguenza che il meccanismo non determina alcuna discriminazione alla rovescia.
9.3. Qualora, all'esito del calcolo effettuato nei termini sopra indicati, il risultato complessivo dovesse risultare superiore a quello ottenuto con l'applicazione dei criteri di cui al D. Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, la norma di diritto interno deve essere disapplicata ed al docente va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all'insegnante assunto a tempo indeterminato, perché l'abbattimento, in quanto non giustificato da ragione oggettiva, non appare conforme al diritto dell'Unione. Come già ricordato nel punto 6.1 lett. a), la clausola 4 dell'accordo quadro ha effetto diretto ed i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione ed a garantirne la piena efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di Giustizia 8.11.2011, Rosado Santana punti da 49 a 56). Non è consentito, invece, all'assunto a tempo determinato, successivamente immesso nei ruoli, pretendere, sulla base della clausola 4, una commistione di regimi, ossia, da un lato, il criterio più favorevole dettato dal
T.U. e, dall'altro, l'eliminazione del solo abbattimento, perché la disapplicazione non può essere parziale né può comportare l'applicazione di una disciplina diversa da quella della quale può giovarsi l'assunto a tempo indeterminato comparabile” (Cassazione civile, sez. lav., 28/11/2019, n.
31149).
Venendo al caso di specie, risulta che il decreto di ricostruzione della carriera, applicando la disciplina di cui al citato art. 485, ha riconosciuto al ricorrente un'anzianità complessiva preruolo di anni 10, mesi 0, giorni 0, ai fini giuridici ed economici, nonché di anni 3, mesi 0, giorni 0, ai soli fini economici, nonché un'anzianità di ruolo di anni 0, mesi 4, giorni 0, ai fini giuridici ed economici, per un totale, dalla data di conferma in ruolo, di anni 10, mesi 4, giorni 0, ai fini giuridici ed economici, nonché di anni 3, mesi 0, giorni 0, ai soli fini economici. Pertanto, è evidente la discriminazione che il docente ha subito nel computo del servizio effettivamente prestato nel periodo di servizio pre-ruolo che non gli è stato interamente riconosciuto ai fini della ricostruzione della carriera.
Facendo, pertanto, applicazione dei principi enunciati dalla Suprema Corte, dai quali non vi è ragione di discostarsi, il docente ha diritto al riconoscimento dell'anzianità effettiva di servizio pre-ruolo svolto, ai fini economici e giuridici, di 13 anni, 4 mesi e 0 giorni di anzianità, anziché a quella riconosciuta con decreto ed il convenuto va condannato al riconoscimento dell'anzianità CP_1 effettiva indicata.
Il deve essere, altresì, condannato a corrispondere al ricorrente le differenze retributive tra CP_1 quanto effettivamente percepito e quanto gli sarebbe spettato per effetto dell'anzianità di servizio come sopra riconosciuta.
Deve essere, inoltre, escluso il cumulo tra interessi e rivalutazione, posto che l'art. 16, comma 6, L.
n. 412/1991 ha sancito la regola dell'alternatività delle due voci risarcitorie, ragion per cui parte ricorrente ha diritto soltanto alla maggior somma tra il differenziale di svalutazione monetaria e gli interessi legali calcolati sull'ammontare nominale del credito.
In conclusione, seguendo i principi enunciati dalla Suprema Corte, va riconosciuto, nel caso concreto, il diritto del docente a conseguire gli aumenti stipendiali in relazione ai periodi di servizio effettivamente lavorati, attribuendogli la stessa progressione stipendiale prevista, per i dipendenti a tempo indeterminato di pari qualifica, dai CCNL succedutisi nel tempo, con condanna del al CP_3 pagamento delle differenze retributive, oltre agli interessi legali o, se maggiore, alla rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22, co. 36, L. n. 724/1994, dal giorno del dovuto al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore attoreo antistatario.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, nella contumacia di parte convenuta, accoglie il ricorso e, per l'effetto:
- previo computo ai fini giuridici ed economici di tutti i servizi utilmente svolti da parte ricorrente prima dell'immissione in ruolo avvenuta il 01.09.2012, pari a 13 anni, 4 mesi e 0 giorni di anzianità, condanna il resistente a riconoscere al docente, ai fini della ricostruzione della carriera, CP_1
l'integrale anzianità di servizio maturata prima dell'immissione in ruolo, nonché al collocamento dello stesso nella fascia stipendiale corrispondente ai sensi del CCNL Comparto Scuola applicabile ratione temporis ai dipendenti di pari qualifica assunti a tempo indeterminato;
- condanna il al pagamento delle relative differenze retributive maturate, oltre interessi CP_1 legali o, se maggiore, rivalutazione monetaria, dal dì del dovuto fino al soddisfo;
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite a parte ricorrente, liquidate in complessivi
€ 2.500,00 per onorari, oltre alla spese per il contributo unificato se dovuto e versato ed oltre agli accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore attoreo antistatario.
Catanzaro, lì 19.09.2025
Il Giudice del Lavoro
Francesco Aragona
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1918/2024 R.G. promossa da
nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Carnuccio Vincenzo;
ricorrente contro
, in persona del pro-tempore, con sede in Roma, al Viale Controparte_1 CP_2
Trastevere n. 76/A, C.F.: ; P.IVA_1
resistente contumace provvedendo sulle conclusioni rassegnate ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'epigrafato ricorrente, docente alle dipendenze del con qualifica Controparte_1 funzionale dei docenti della scuola secondaria superiore laureati per l'insegnamento di fisica, assunto in ruolo a decorrere dal 01.09.2012, chiede il riconoscimento integrale dei servizi pre-ruolo prestati in favore del resistente, ai fini della ricostruzione della carriera, con conseguente condanna CP_1 di quest'ultimo al pagamento delle relative differenze stipendiali, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria. A tal fine, espone di essere stato assunto a tempo indeterminato alle dipendenze del in data 01.09.2012 e che, sebbene avesse prestato servizio Controparte_1 in forza di reiterati contratti a tempo determinato, a decorrere dall'a. s. 1992/1993, il , in CP_1 sede di ricostruzione di carriera e facendo applicazione dell'art. 485 D. Lgs. n. 297/1994, gli aveva riconosciuto un'anzianità di servizio pari ad anni 10, mesi 4, giorni 0, ai fini giuridici ed economici dalla data di conferma in ruolo e di anni 3, mesi 0, giorni 0, ai soli fini economici, utilizzabili ai fini della maturazione delle successive posizioni stipendiali al compimento dell'anzianità di anni 16, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.P.R 399/88, richiamato dall'art. 66 comma 6 del CCNL 04.08.1995.
Chiede pertanto, il riconoscimento, ai fini economici, previdenziali e giuridici, di un'anzianità di servizio pari ad anni 13, mesi 4 e 0 giorni di anzianità per il servizio pre-ruolo, con inserimento nella corrispondente posizione stipendiale di cui al CCNL applicabile ratione temporis ed il conseguente riconoscimento del diritto alle differenze stipendiali tra quanto percepito e quanto avrebbe dovuto percepire, il tutto nel rispetto degli aumenti degli scatti paga previsti dal CCNL di categoria.
Non si è costituita parte resistente, di cui va dichiarata la contumacia.
Il ricorso è fondato.
L'art. 485 D. Lgs. n. 297/1994 prevede che al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
Tale disposizione deve essere letta unitamente a quella di cui all'art. 489 del D. Lgs. citato, secondo la quale, ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli, il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione.
A sua volta, l'art. 11, comma 14, L. n. 124/1999 stabilisce che il comma 1 dell'art. 489 del Testo
Unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.
Sull'interpretazione della normativa richiamata e sull'esatta portata dei principi e delle regole che governano la materia del riconoscimento del servizio preruolo sono intervenute sia la giurisprudenza europea, sia quella nazionale.
La prima, in particolare, si è occupata della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo indeterminato, statuendo che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del Per_1
; 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può
[...] essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia
9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, punto 57 e con riferimento ai rapporti non Persona_2 di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11,
Valenza; 7.3.2013, causa C-393/11, Bertazzi); e) la clausola 4 "osta ad una normativa nazionale,... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive.... Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere"
(Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a C305/11, Valenza e negli stessi termini
Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C-152/14 Bertazzi).
Con specifico riferimento alla questione relativa alla compatibilità dell'art. 485 D. Lgs. n. 297/1994 col diritto dell'Unione Europea, la Corte di Giustizia ha statuito che la clausola 4 dell'Accordo
Quadro, in linea di principio, non osta ad una normativa, quale quella dettata dal D. Lgs. n. 297 del
1994, art. 485, che “ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi” (sentenza
20.9.2018, in causa C466/17, Motter).
La giurisprudenza nazionale (in particolare, cfr. Cass. n. 31149/2019), intervenuta a seguito della pronuncia della Corte di Giustizia, ha evidenziato che, al fine di vagliare la compatibilità del richiamato art. 485 D. Lgs. n. 297/1994 col diritto europeo, è necessario operare una verifica che la
Corte di Giustizia ha demandato al giudice nazionale in relazione all'obiettivo di evitare il prodursi di discriminazioni “alla rovescia” in danno dei docenti assunti ab origine con contratti a tempo indeterminato, discriminazioni che si produrrebbero qualora in sede di ricostruzione della carriera si prescindesse dall'abbattimento, perché in tal caso il lavoratore a termine, potendo giovarsi del criterio di cui al D. Lgs. n. 297 del 1994, art. 489, potrebbe ottenere un'anzianità pari a quella dell'assunto a tempo indeterminato, pur avendo reso rispetto a quest'ultimo una prestazione di durata temporalmente inferiore.
Più nello specifico, la Cassazione ha precisato che “L'applicazione diretta della clausola 4 chiama il giudice nazionale a seguire un procedimento logico secondo il quale occorre: a) determinare il trattamento spettante al preteso "discriminato"; b) individuare il trattamento riservato al lavoratore comparabile;
c) accertare se l'eventuale disparità sia giustificata da una ragione obiettiva. Nel rispetto di queste fasi perché il docente si possa dire discriminato dall'applicazione del D. Lgs. n.
297 del 1994, art. 485, che, si è già detto al punto 5, è la risultante di elementi di sfavore e di favore, deve emergere che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l'insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente. Ciò implica che il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato non possa essere ritenuto discriminatorio per il solo fatto che dopo il quadriennio si operi un abbattimento, occorrendo invece verificare anche l'incidenza dello strumento di compensazione favorevole, che pertanto, in sede di giudizio di comparazione, va eliminato dal computo complessivo dell'anzianità, da effettuarsi sull'intero periodo, atteso che, altrimenti, si verificherebbe la paventata discriminazione alla rovescia rispetto al docente comparabile. In altri termini un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale D.Lgs. n. 297 del 1994, ex art. 489, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile D.Lgs.
n. 297 del 1994, ex art. 485, perchè solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato.
9.2. Nel calcolo dell'anzianità occorre, quindi, tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato
(congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali questa Corte da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass.
n. 21435/2011, Cass. n. 3062/2012, Cass. n. 17892/2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio. Si dovrà, invece, tener conto del servizio prestato in un ruolo diverso da quello rispetto al quale si domanda la ricostruzione della carriera, in presenza delle condizioni richieste dall'art. 485, perché il medesimo beneficio è riconosciuto anche al docente a tempo indeterminato che transiti dall'uno all'altro ruolo, con la conseguenza che il meccanismo non determina alcuna discriminazione alla rovescia.
9.3. Qualora, all'esito del calcolo effettuato nei termini sopra indicati, il risultato complessivo dovesse risultare superiore a quello ottenuto con l'applicazione dei criteri di cui al D. Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, la norma di diritto interno deve essere disapplicata ed al docente va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all'insegnante assunto a tempo indeterminato, perché l'abbattimento, in quanto non giustificato da ragione oggettiva, non appare conforme al diritto dell'Unione. Come già ricordato nel punto 6.1 lett. a), la clausola 4 dell'accordo quadro ha effetto diretto ed i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione ed a garantirne la piena efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di Giustizia 8.11.2011, Rosado Santana punti da 49 a 56). Non è consentito, invece, all'assunto a tempo determinato, successivamente immesso nei ruoli, pretendere, sulla base della clausola 4, una commistione di regimi, ossia, da un lato, il criterio più favorevole dettato dal
T.U. e, dall'altro, l'eliminazione del solo abbattimento, perché la disapplicazione non può essere parziale né può comportare l'applicazione di una disciplina diversa da quella della quale può giovarsi l'assunto a tempo indeterminato comparabile” (Cassazione civile, sez. lav., 28/11/2019, n.
31149).
Venendo al caso di specie, risulta che il decreto di ricostruzione della carriera, applicando la disciplina di cui al citato art. 485, ha riconosciuto al ricorrente un'anzianità complessiva preruolo di anni 10, mesi 0, giorni 0, ai fini giuridici ed economici, nonché di anni 3, mesi 0, giorni 0, ai soli fini economici, nonché un'anzianità di ruolo di anni 0, mesi 4, giorni 0, ai fini giuridici ed economici, per un totale, dalla data di conferma in ruolo, di anni 10, mesi 4, giorni 0, ai fini giuridici ed economici, nonché di anni 3, mesi 0, giorni 0, ai soli fini economici. Pertanto, è evidente la discriminazione che il docente ha subito nel computo del servizio effettivamente prestato nel periodo di servizio pre-ruolo che non gli è stato interamente riconosciuto ai fini della ricostruzione della carriera.
Facendo, pertanto, applicazione dei principi enunciati dalla Suprema Corte, dai quali non vi è ragione di discostarsi, il docente ha diritto al riconoscimento dell'anzianità effettiva di servizio pre-ruolo svolto, ai fini economici e giuridici, di 13 anni, 4 mesi e 0 giorni di anzianità, anziché a quella riconosciuta con decreto ed il convenuto va condannato al riconoscimento dell'anzianità CP_1 effettiva indicata.
Il deve essere, altresì, condannato a corrispondere al ricorrente le differenze retributive tra CP_1 quanto effettivamente percepito e quanto gli sarebbe spettato per effetto dell'anzianità di servizio come sopra riconosciuta.
Deve essere, inoltre, escluso il cumulo tra interessi e rivalutazione, posto che l'art. 16, comma 6, L.
n. 412/1991 ha sancito la regola dell'alternatività delle due voci risarcitorie, ragion per cui parte ricorrente ha diritto soltanto alla maggior somma tra il differenziale di svalutazione monetaria e gli interessi legali calcolati sull'ammontare nominale del credito.
In conclusione, seguendo i principi enunciati dalla Suprema Corte, va riconosciuto, nel caso concreto, il diritto del docente a conseguire gli aumenti stipendiali in relazione ai periodi di servizio effettivamente lavorati, attribuendogli la stessa progressione stipendiale prevista, per i dipendenti a tempo indeterminato di pari qualifica, dai CCNL succedutisi nel tempo, con condanna del al CP_3 pagamento delle differenze retributive, oltre agli interessi legali o, se maggiore, alla rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22, co. 36, L. n. 724/1994, dal giorno del dovuto al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore attoreo antistatario.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, nella contumacia di parte convenuta, accoglie il ricorso e, per l'effetto:
- previo computo ai fini giuridici ed economici di tutti i servizi utilmente svolti da parte ricorrente prima dell'immissione in ruolo avvenuta il 01.09.2012, pari a 13 anni, 4 mesi e 0 giorni di anzianità, condanna il resistente a riconoscere al docente, ai fini della ricostruzione della carriera, CP_1
l'integrale anzianità di servizio maturata prima dell'immissione in ruolo, nonché al collocamento dello stesso nella fascia stipendiale corrispondente ai sensi del CCNL Comparto Scuola applicabile ratione temporis ai dipendenti di pari qualifica assunti a tempo indeterminato;
- condanna il al pagamento delle relative differenze retributive maturate, oltre interessi CP_1 legali o, se maggiore, rivalutazione monetaria, dal dì del dovuto fino al soddisfo;
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite a parte ricorrente, liquidate in complessivi
€ 2.500,00 per onorari, oltre alla spese per il contributo unificato se dovuto e versato ed oltre agli accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore attoreo antistatario.
Catanzaro, lì 19.09.2025
Il Giudice del Lavoro
Francesco Aragona