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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 20/11/2025, n. 1025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1025 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI SIGNORI MAGISTRATI:
Dott.ssa Gabriella Ratti PRESIDENTE RELATORE
Dott.ssa Silvia Orlando CONSIGLIERE
Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere CONSIGLIERE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta nel R.G. 246/2024, promossa da:
, nato a [...], il [...], c.f. residente Parte_1 C.F._1 in Torino (TO), Via Gaglianico n. 11, rappresentato e difeso dall'Avv. Jessica EL ZZ ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino, Via Carlo Bossi n. 5;
parte appellante contro
con sede legale in Roma (RM), Via Venti Controparte_1
Settembre n. 30, C.F. e P.IVA rappresentata e difesa, dall'Avv. P.IVA_1 P.IVA_2
RI AR AS ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Muggiò (MB), via Italia,
n. 7;
parte appellata e appellante incidentale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante
«Voglia Codesta Ecc.ma Corte, in accoglimento del presente appello:
Riformare parzialmente la sentenza n. 3315/2023 emessa dal Tribunale di Torino, nella persona del Giudice Dr. Ludovico Sburlati, nella causa civile R.G. n. 8722/2022, depositata in data
27/07/2023, non notificata, e per l'effetto accogliere le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
“In via principale.
Accertare e/o dichiarare che, a seguito dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento con cessione del quinto della pensione n. C613499 (doc. B1), la banca convenuta ha omesso di effettuare la corretta riduzione del “costo complessivo del credito” e conseguentemente ha omesso di restituire una quota di commissioni non maturate per Euro 1.673,82, in violazione dell'art. 125 sexies TUB.
Per l'effetto: condannare a rimborsare a parte attrice la Controparte_1 somma complessiva di Euro 1.673,82.
In ogni caso con condanna al pagamento degli interessi, legali dalla costituzione in mora, nonché legali in misura moratoria ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda.
Con vittoria di spese e competenze, anche di spese stragiudiziali di mediazione e di CTP, nonché di eventuale CTU, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15 % come per legge, CON
DISTRAZIONE DELLE STESSE IN FAVORE DEL SOTTOSCRITTO DIFENSORE DISTRATTARIO, ex art. 93 c.p.c. In via istruttoria.
Ci si riserva sin d'ora di chiedere CTU contabile nei termini di rito, soltanto qualora parte convenuta intenda contestare i conteggi operati.
Con espressa riserva di altro eccepire, dedurre, produrre, indicare testi e capitolare, anche a seguito delle eventuali avverse deduzioni, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, VI comma
c.p.c.
e, per l'effetto: disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata, per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto e accertare e/o dichiarare la correttezza del metodo di calcolo applicato da parte appellante in atti per il calcolo della somma chiesta in ripetizione: pro rata temporis condannare l'appellata società al pagamento in favore dell'istante della somma di Euro 526,71
(differenza tra la somma quantificata dal Giudice in primo grado e la somma quantificata dall'attore in primo grado), o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia. condannare l'appellata società al pagamento in favore dell'istante degli interessi ex art. 1284 I
e IV co. c.p.c. sulla somma residua ancora dovuta, con decorrenza rispettivamente: dalla data di estinzione del finanziamento per gli interessi legali in misura ordinaria e dalla domanda stragiudiziale, per gli interessi legali in misura moratoria. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, anche di spese e competenze stragiudiziali per la CTP, CON DISTRAZIONE DELLE STESSE IN FAVORE DEL SOTTOSCRITTO
DIFENSORE DISTRATTARIO, ex art. 93 c.p.c.»
Per parte appellata e appellante incidentale
«Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, respingere l'appello ex adverso introdotto in quanto infondato in fatto e in diritto e, in via incidentale, Voglia riformare parzialmente la sentenza n. 3315/2023 (R.G. 8722/2022) pubblicata dal Tribunale di Torino in data 27.7.2023, non notificata e, conseguentemente, in accoglimento dei motivi di gravame proposti e delle domande formulate dall'appellata in primo grado che qui si riportano:
IN VIA PREGIUDIZIALE E PRELIMINARE: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della convenuta con riferimento ai costi di intermediazione, essendo legittimato l'intermediario del credito che ha incassato le somme versate dall'attore, come chiaramente indicato dalle condizioni contrattuali.
NEL MERITO:
1. accertare e dichiarare, con efficacia di giudicato, la validità ed efficacia della clausola contrattuale (meglio descritta in narrativa) che disciplina l'estinzione anticipata del rapporto n. 613499 del 20/02/2014;
2. accertare e dichiarare la correttezza della quantificazione effettuata dalla (nel CP_2 rispetto di quanto contrattualmente pattuito e normativamente previsto), dell'“importo dovuto a saldo” di cui al conteggio estinzione anticipata del rapporto n. 613499 del
20/02/2014;
3. per l'effetto, accertare e dichiarare che nessun'altra somma, rispetto a quanto già rimborsato all'attrice in sede di estinzione anticipata deve essere a quest'ultima restituita,
a qualsivoglia titolo inerente il rapporto de quo, da “ Controparte_1
e, dunque, accertare e dichiarare l'inesistenza di alcun diritto di credito
[...] dell'odierna parte attrice nei confronti della convenuta per effetto dell'estinzione anticipata del finanziamento o per altra ragione dalla stessa addotta;
Co 4. respingere, in ogni caso, ogni altra domanda svolta nei confronti di , in quanto infondata in fatto e in diritto.
5. In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudicante ritenga sussistano i presupposti per il riconoscimento in favore dell'attore del rimborso di una o più delle voci di costo oggetto di domanda, applicare il criterio di calcolo del costo ammortizzato convenuto dalle parti per il calcolo degli interessi, limitando pertanto il rimborso al minor importo risultante, rispetto all'applicazione del criterio pro rata temporis richiesto invece dall'attore e liquidare gli interessi al tasso legale.
Tanto richiamato e riconfermato in sede di impugnazione, Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello
accogliere le suddette domande formulate dall'appellata; respingere tutte le domande formulate dal Sig. in quanto infondate in Parte_1 fatto e in diritto;
condannare il Sig. e l'Avv. Jessica ZZ, quale procuratore antistatario, Parte_1 ciascuno per quanto di propria competenza rispetto a quanto incassato, a restituire ad
- per intero in caso di accoglimento integrale dell'appello incidentale o per CP_3 differenza in caso di accoglimento parziale dello stesso – le somme versate a titolo di sorte capitale e interessi e a titolo di spese legali ed oneri di legge, oltre interessi legali dalla data dell'incasso al saldo effettivo.
compensare le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art.
92, co.
2. c.p.c., in ragione della assoluta novità della questione trattata e del mutamento della giurisprudenza, anche comunitaria, oltre che delle norme dell'ordinamento interno, rispetto alle questioni dirimenti, visti anche i recenti rinvii pregiudiziali alla CGUE ancora sub iudice»
MATERIA DEL CONTENDERE E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In data 20/02/2014, il Sig. stipulava con il contratto di Parte_1 Controparte_4 mutuo n. 613499 con cessione pro solvendo di una quota della pensione per un capitale lordo mutuato di € 29.640,00, da rimborsare in 120 rate da € 247,00 con periodicità mensile. Tale contratto al punto 1 indicava un TAN (tasso annuo nominale) del 6,75% e un TAEG del 10,93%
e prevedeva, a carico del contraente, i seguenti costi connessi: A – Spese di istruttoria 350,00;
B – Commissioni di attivazione 1.037,40; C – Commissioni di gestione 207,60; E - Oneri erariali
61,89; F – Costi di intermediazione 1.482,00. Il medesimo contratto all'art.
3.2 prevedeva l'irripetibilità di alcuni costi (ulteriori agli interessi) in caso di anticipata estinzione, costi identificati alle lettere A, B, E, ed F del prospetto economico, e cioè: spese di istruttoria, commissioni di attivazione, commissioni di intermediazione, oltre agli oneri erariali. Pertanto, il pagamento degli interessi, per euro 8.128,84 con applicazione di un TAN del 6,75% all'anno, avveniva mensilmente all'interno della rata;
diversamente, il pagamento delle commissioni, per un importo complessivo di euro 3.138,89 veniva effettuato anticipatamente, all'atto dell'erogazione del credito.
2. Il contratto in oggetto, peraltro, è stato intermediato da che ha pattuito con il CP_5 cliente il pagamento, a carico di quest'ultimo, di una provvigione del 5% del capitale lordo mutuato, pari ad € 1.482,00, con autorizzazione al finanziatore a trattenere direttamente le provvigioni (non ripetibili in caso di estinzione anticipata del finanziamento) al momento dell'erogazione del prestito.
3. Il finanziamento veniva estinto anticipatamente dopo 50 rate su 120 totali;
l'importo complessivo pagato al 30/06/2018 era di euro 14.216,07 e la banca deduceva dal residuo dovuto l'importo di euro 3.030,61 per interessi non maturati dal 01/07/2018 alla scadenza contrattuale;
effettuava, inoltre, il rimborso per commissioni per euro 121,10.
4. A seguito dell'estinzione anticipata, il Sig. , ritenendo di avere diritto all'equa Pt_1 riduzione del costo complessivo del credito, comprensivo degli interessi (in funzione del piano ammortamento) e di tutte le commissioni (calcolate col metodo pro rata temporis), in data
12/11/2019 inviava reclamo alla banca;
essa, tuttavia, con missiva del 18/11/2019 rigettava il reclamo, ribadendo la non rimborsabilità dei costi cd. up front.
5. Il Sig. , pertanto, al fine di ottenere la dovuta riduzione del costo complessivo del Pt_1 credito e quindi la riduzione di tutte le commissioni non maturate, inoltrava ricorso all'ABF,
Collegio di Torino, il quale, con decisione n. 7452/20 del 22/04/2020 accoglieva parzialmente il ricorso;
la banca, tuttavia, non ottemperava a tale statuizione, costringendo così l'appellante a rivolgersi all'autorità giudiziaria.
6. E, infatti, il Sig. , con atto di citazione del 5 maggio 2022 conveniva in giudizio la Pt_1 banca finanziatrice, chiedendo: i) di dichiarare la nullità dell'art. 3 del contratto di finanziamento nella parte in cui, in caso di estinzione anticipata, esclude o limita la rimborsabilità dei costi per commissioni;
ii) di accertare che, a seguito dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento la banca convenuta ha omesso di effettuare la corretta riduzione del “costo complessivo del credito” e, conseguentemente, ha omesso di restituire una quota di commissioni non maturate per euro 1.673,82, in violazione dell'art. 125 sexies T.U.B.; iii) per l'effetto, Con condannare a rimborsare a parte attrice la predetta somma, oltre agli interessi legali dalla costituzione in mora, e nella misura di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. dalla data della domanda.
6.1 Più in particolare, le domande dell'attore erano fondate sul disposto dell'art.125 sexies del
D.lgs. n.385/1993 (cd. TUB), riproducente l'art.16 della Direttiva CE 2008/48, per come interpretato dalla cd. sentenza TO (CGUE, 11 settembre 2019, TO, C-383/18), con la quale si è stabilito che: «… il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore» (par.
36), ivi compresi, pertanto, oltre ai costi connessi alla durata del rapporto (cd. recurring), anche i costi legati ad attività preliminari e contestuali alla concessione del finanziamento (cd. up front).
Accertata l'esistenza di tale diritto, l'attore chiedeva altresì che i predetti costi up front venissero rimborsati utilizzando il criterio del cd. pro rata temporis e non quello – utilizzato dall'ABF – della curva degli interessi, in quanto sfavorevole al consumatore e, pertanto, in contrasto con quanto previsto dall'art. 1370 c.c. e dall'art. 35, comma 2, del Codice del Consumo. Il medesimo, infine, chiedeva la condanna di controparte al rimborso delle spese sostenute per la CTP e per il procedimento avanti all'ABF.
7. Replicava la banca che: a) la sentenza TO non poteva ritenersi direttamente applicabile nell'ordinamento italiano, posto che la CGUE non ha interpretato l'art. 125-sexies TUB, ma la
Direttiva CE 2008/48, che non è self-executing e, dunque, non direttamente applicabile nei rapporti tra privati, e che comunque la predetta sentenza non avrebbe potuto apportare alcuna modifica all'ordinamento interno, essendo a tal fine necessario un intervento del legislatore;
b) la clausola del contratto (art.3.2) relativa alla rimborsabilità dei costi upfront doveva ritenersi perfettamente valida ed efficace, e non vessatoria, in quanto specificamente approvata ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c.; c) era errato ritenere rimborsabili le commissioni di attivazione e le spese di istruttoria, in quanto detti costi esauriscono la loro funzione nel momento in cui viene aperto il contratto e non riguardano attività che si ripetono durante il Co rapporto;
d) che l'importo incassato da a titolo di costo di intermediazione era stato versato interamente all'intermediario ( , che, pertanto, era l'unico legittimato passivo rispetto CP_5 alla domanda di parte attrice;
e) il criterio da utilizzare per il calcolo delle eventuali somme da rimborsare non era quello del pro rata temporis, ma quello del costo ammortizzato, in ragione del disposto dell'art. 125-sexies T.U.B.; f) nessun rimborso delle spese spettava a parte attrice, in quanto, con riferimento alle spese sostenute per la CTP era stata allegata solo una nota pro forma, senza dare dimostrazione alcuna di aver realmente corrisposto l'importo richiesto, mentre, con riferimento a quelle della fase stragiudiziale avanti all'ABF, occorre considerare che la legge non prevede alcun obbligo di assistenza legale in tale fase e perché, in ogni caso, l'attore non ha fornito prova del pagamento delle spese a tale titolo.
8. Con sentenza n. 3315/2023 del 26/07/2023 il Tribunale di Torino accoglieva parzialmente le domande attoree, condannando a rimborsare al Sig. la somma di euro CP_3 Pt_1
1.147,11, oltre interessi legali. Più specificamente, il Giudice di prime cure: i) rigettava l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dalla convenuta;
ii) riteneva infondate le Co tesi di , rilevando che la cd. sentenza riguarda l'art. 25 par. 1 della Controparte_6 direttiva 2014/17/Ue “in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali” ed essa menziona la cd. sentenza TO, ma specificando che tale sentenza è stata pronunciata “nel contesto della direttiva 2008/48”, “senza revocare in dubbio la fondatezza del diverso approccio al credito personale ai consumatori” e che non è pertanto condivisibile l'affermazione per cui la cd. sentenza TO sarebbe oggi superata dalla nuova sentenza
; iii) con riferimento al metodo di calcolo dell'indennizzo riteneva che, Controparte_6 in assenza di un'espressa indicazione contrattuale, occorresse far riferimento al criterio della curva degli interessi, in quanto più adeguato a considerare i riflessi economici dell'evoluzione del rapporto;
iv) stante l'esistenza di una norma dichiarata illegittima, compensava le spese di lite nella misura di ½, mentre la restante metà veniva posta a carico della convenuta, che aveva resistito in giudizio anche dopo la sentenza della Corte Costituzionale;
v) rigettava la domanda relativa alle spese della CTP, mancando la prova dell'esborso e dovendosi escludere che la mera assunzione dell'obbligazione fosse sufficiente a dimostrare il pagamento.
9. Avverso tale sentenza proponeva appello il Sig. con atto di citazione del 27 febbraio Pt_1 Co 2024, a fronte del quale si costituiva con comparsa del 21 maggio 2024 con la quale, oltre a replicare alle argomentazioni di controparte, proponeva, a sua volta, appello incidentale.
10. All'esito dell'udienza di comparizione parti, svolta per trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la Corte ha rinviato all'udienza di rimessione a decisione con assegnazione alle parti dei termini a ritroso ex art. 352 c.p.c. e ha poi rimesso la causa al Collegio per la decisione. 11. Ciò premesso, in ragione del carattere preliminare dei motivi di appello incidentale proposti dall'appellata si darà priorità all'esame di questi ultimi, posto che dal loro eventuale accoglimento discende il totale rigetto dell'appello principale.
12. Con il primo e unico motivo di appello incidentale chiede la riforma della sentenza CP_3 impugnata per error in iudicando nella parte in cui si afferma che il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del contratto in caso di anticipata estinzione, per errata applicazione dell'art. 125 sexies TUB, per come interpretato dalla CGUE nella nota sentenza TO.
12.1 Rileva, infatti, l'appellante incidentale che le statuizioni di tale pronuncia debbano ritenersi ormai superate dalla cd. sentenza (CGUE, 9 febbraio 2023, Controparte_6 CP_6 [...]
, C-555/21), la quale, nell'escludere la rimborsabilità dei costi up front in caso di CP_6 estinzione anticipata del contratto di credito immobiliare, avrebbe così adottato una nuova e opposta interpretazione dell'art. 25, par. 1 della Direttiva 2014/17/UE, del tutto sovrapponibile all'art. 16, par. 1 della Direttiva 2008/48/CE, interpretato dalla sentenza TO.
12.2 Inoltre, la non rimborsabilità dei cd. costi up front deriverebbe anche dall'applicazione dei principi generali in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa. Invero, se al mutuatario venisse riconosciuto il diritto al rimborso della quota non maturata di tali costi, costui si avvantaggerebbe di un ingiustificato arricchimento patrimoniale, in danno del mutuante, senza averne titolo: quest'ultimo, infatti, si troverebbe ingiustamente depauperato dell'importo corrispondente ai costi rimborsati, avendoli incassati dal consumatore e già spesi (o versati all'intermediario, come nel caso di specie) per fornire in suo favore la prestazione pattuita. Tale ricostruzione, peraltro, sarebbe confermata anche dall'art. 27 del d.l. 10 agosto 2023, n. 104
(convertito con la legge 9.10.2023 n. 169), il quale, nel modificare l'art. 11-octies, comma 2, del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, ha comunque mantenuto ferme «[…] le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa».
12.3 In terzo luogo, con specifico riferimento ai costi di intermediazione, destinati ad essere incassati definitivamente da (intermediario), sussisterebbe, peraltro, un difetto di CP_5 legittimazione passiva dell'appellante incidentale, la quale opererebbe come mera mandataria del cliente. Osserva, infatti, come nella fattispecie in esame si realizzi un mandato di CP_3 pagamento, rivolto dal cliente alla banca affinché quest'ultima proceda ad estinguere il debito del primo nei confronti dell'intermediario: più precisamente, si avrebbe una delegazione di pagamento che si fonda su un rapporto di valuta, intercorrente tra delegante (cliente- mutuatario) e delegatario (intermediario) che deve distinguersi e contrapporsi al rapporto di provvista che viene invece a configurarsi tra il delegante (cliente) e il delegato (mutuante).
Conseguentemente, qualsiasi richiesta del delegante di pagamento di quanto indebitamente corrisposto non può che essere rivolta nei confronti dell'accipiens, cioè di colui nella cui sfera giuridica si è verificata l'indebita locupletazione.
12.4 Infine, la non rimborsabilità dei costi upfront dovrebbe comunque escludersi in ragione dell'art.
3.2 del contratto, il quale espressamente esclude la ripetibilità delle spese di istruttoria, delle commissioni di attivazione, delle commissioni di gestione, degli oneri erariali, nonché dei costi di intermediazione. In ogni caso tale clausola dovrebbe ritenersi valida, essendo stata approvata specificamente dal cliente ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.
12.5 Nella propria comparsa conclusionale svolge poi ulteriori argomentazioni a CP_3 supporto della propria tesi, osservando, in particolare, come i principi sanciti dalla sentenza
TO non possano trovare applicazione al contratto di cessione del quinto dello stipendio o della pensione, in ragione della sua specialità rispetto al contratto di credito al consumo, confermata anche dalla specifica normativa di riferimento (D.P.R. 180/1950). A ben vedere, infatti, il contratto di cessione del quinto dello stipendio o della pensione, in ragione delle sue caratteristiche, presenterebbe le quattro condizioni previste dall'art. 2, par. 2, lett. l), della
Direttiva 2008/48/CE affinché un tipo di finanziamento sia escluso dall'ambito di applicabilità della medesima Direttiva, e, conseguentemente, anche da quello dell'art. 16, par. 1, interpretato dalla sentenza TO.
Più in particolare, evidenzia che l'art. 2, comma 2, lettera l), della direttiva 2008/48/CE CP_3 richiede quattro condizioni affinché un tipo di finanziamento non sia sottoposto alla disciplina della direttiva, così individuabili: i) il finanziamento deve essere previsto dal diritto interno per realizzare interessi generali: da questo punto di vista può affermarsi che la cessione del quinto dello stipendio/pensione soddisfi tale criterio, in quanto mira all'inclusione finanziaria di una larga fascia di soggetti percettori del solo reddito da lavoro dipendente o della sola pensione, non rientranti nelle soglie di merito creditizio previste dalla normativa di settore;
ii) il finanziamento deve presentare delle condizioni più favorevoli rispetto a quelle ottenibili sul mercato del credito: la cessione del quinto dello stipendio/pensione soddisferebbe tale requisito, in quanto fondata su un'operazione negoziale costituita da una cessione di crediti futuri che non richiede il consenso del debitore, con un conseguente vincolo sul TFS/TFR e con altre caratteristiche particolari, che non si potrebbe realizzare sulla base delle sole norme di diritto civile; iii) il finanziamento deve essere rivolto a un gruppo e non a tutti i cittadini: anche tale condizione sarebbe soddisfatta dalla cessione del quinto dello stipendio/pensione, posto che essa è preclusa a tutti i lavoratori autonomi, ai dipendenti della P.A. e di società non italiane, nonché a qualsiasi lavoratore dipendente con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato che si sia protratto per un certo numero di anni;
iv) il gruppo a cui è rivolto il finanziamento deve essere “ristretto”: anche da questo punto di vista la cessione del quinto dello stipendio o della pensione presenterebbe tale requisito sia con riferimento al mercato europeo del credito al consumo, sia, in ragione di quanto illustrato, con riferimento a quello nazionale.
13. Eccepisce l'appellante principale nella propria comparsa conclusionale che, contrariamente a quanto argomentato da , la giurisprudenza di legittimità è ormai attestata nel CP_3 ritenere pacifica la rimborsabilità di tutte le commissioni non maturate alla data dell'estinzione anticipata del prestito e, comunque, superata la distinzione tra costi up front e recurring. A dissipare ogni ulteriore dubbio, peraltro, sarebbe intervenuta anche la Direttiva 2023/2225/UE, la quale, al Considerando 70, nel ribadire la rimborsabilità di tutte le commissioni pagate dal consumatore all'istituto di credito, avrebbe definitivamente recepito, anche a livello legislativo, i principi sanciti dalla sentenza TO.
14. L'appello incidentale di , articolato in un unico motivo, deve ritenersi infondato. CP_3
All'uopo, pare opportuno schematizzare il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento come segue:
- l'art. 125 sexies T.U.B. ha trasposto fedelmente nel nostro ordinamento giuridico l'art. 16 della Direttiva 2008/48/CE;
- prima della cd. sentenza TO (CGUE, 11 settembre 2019, TO, C-383/18), la corrente interpretazione dell'art. 125 sexies T.U.B. era nel senso di distinguere, in caso di estinzione anticipata del finanziamento e ai fini del diritto al rimborso, tra costi up front
e costi recurring. In particolare, in forza delle disposizioni della Banca d'Italia oneri e costi
– che consistono nel riaddebito al consumatore di una spesa fatta dal finanziatore – maturano e sono dovuti con il compimento della prestazione remunerata, sia essa funzionale alla conclusione del contratto (istruttoria, mediazione, ecc.) o alla sua esecuzione (elaborazioni e comunicazioni in corso di contratto, prestazione della copertura assicurativa, ecc.). Il diritto alla riduzione riguardava dunque i soli oneri che dipendono dall'esecuzione del contratto (recurring) e solo per la parte in cui la prestazione remunerata non aveva avuto luogo in conseguenza dell'estinzione anticipata, mentre nessun rimborso era dovuto per gli oneri di accesso al finanziamento che remunerano un'attività già compiuta (up front);
- con la cd. sentenza TO (CGUE, 11 settembre 2019, TO, C-383/18) la Corte di
Giustizia ha stabilito che “l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/Ce … relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/Ce … deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”;
- in data 25.7.21 è entrata in vigore la legge n. 106/2021 con la quale è stato convertito in legge il d.l. 2021 n.73 che, per quanto qui interessa, all'art. 11 octies, comma 2, ha stabilito che “alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 125 sexies del TU di cui al d. lgs. n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”;
- il Tribunale di Torino, con ordinanza 2.11.21, ha investito la Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale della predetta norma;
- in data 22.12.22 la Corte Costituzionale ha depositato la sentenza n. 263 con la quale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 11 octies, comma 2 del d.l. 25 maggio
2021 n. 73 convertito nella l. 23 luglio 2021 n. 106 limitatamente alle parole “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e vigilanza della Banca d'Italia”; - nel 2023 il legislatore è nuovamente intervenuto sull'art. 11 octies citato con due d.l. sostanzialmente coevi, riducendo, nel secondo, la portata del primo;
- l'art. 1, comma 1-bis, del d.l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla l. 10 agosto 2023, n. 103, ha previsto che “all'articolo 11-octies, comma 2, del decreto- legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,
n. 106, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggetti a riduzione le imposte e i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti. Ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformità al criterio del costo ammortizzato»”.
- successivamente, con il d.l. 10 agosto 2023, n. 104 (convertito con la legge 9.10.2023
n. 169) - all'art. 27 – rubricato “Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo”
– il legislatore ha stabilito che “all'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggette a riduzione le imposte»”.
- è quest'ultima, dunque, la norma in vigore, nel testo della quale sparisce ogni riferimento all'irripetibilità degli oneri up front e al criterio del costo ammortizzato.
15. Ciò premesso, il motivo di appello incidentale, come detto, non merita accoglimento sotto tutti i profili in cui è articolato, intendendo questa Corte dare continuità ai propri orientamenti in materia.
15.1 Con riferimento al primo argomento, occorre rammentare come questa Corte (App. Torino,
5/06/2025, n. 485; conf. App. Torino, 8 maggio 2025, n. 408; App. Torino, 18/03/2025, n. 255;
App. Torino, 8 /09/2025, n. 729; App. Torino, 3/07/2023, n. 661; App. Torino, 1/06/2023, n.
544; App. Torino, 16/11/2023, n. 1058) abbia già limpidamente sancito che la decisione della
CGUE 9.2.23 in causa C-555/21 (cd. ) non ha affatto superato Controparte_6
l'interpretazione dell'art. 16, par. 1 della Direttiva 2008/48/CE fornita dalla cd. sentenza TO. In tale sentenza (par. 39) la CGUE ha affermato che l'art. 25, par. 1 della Direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, deve essere interpretato nel senso che “esso non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito”.
La Corte di Giustizia non si pronuncia sulla Direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, applicabile al caso in esame, ma sulla (diversa) Direttiva 2014/17/UE relativa ai
(diversi) contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, distinguendo chiaramente la disciplina dei contratti di credito ai consumatori da quella dei contratti di credito garantiti da ipoteca o relativi ai beni immobili residenziali, sebbene la formulazione delle due norme che sanciscono il diritto al rimborso proporzionale dei costi contrattuali nel caso di estinzione anticipata sia del tutto simile. A tale conclusione, peraltro, la Corte giunge dopo avere richiamato il Considerando 22 della Direttiva 2014/17/UE, secondo cui «[…] è importante tenere conto delle specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, che giustificano un approccio differenziato», e dopo avere altresì ribadito la necessità di considerare tali specificità al par. 28 della motivazione sulla questione pregiudiziale («Nondimeno, dal considerando 22 di tale direttiva si evince anche che è importante tenere conto delle specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato»).
È evidente che le conclusioni della sentenza sono dettate dalle particolari Controparte_6 caratteristiche dei contratti di credito al consumo relativi a beni immobili residenziali e non possono quindi essere estese ad altre tipologie di finanziamenti al consumo, per le quali continuano a valere i principi interpretativi stabiliti nella sentenza TO.
15.2 Anche il secondo argomento addotto dall'appellante incidentale deve ritenersi inconferente.
L'appellante invoca l'art. 27 del d.l. 104/2023, che ha fatto salve le disposizioni del Codice civile in materia di arricchimento senza causa, sostenendo che il consumatore si arricchirebbe indebitamente ottenendo il rimborso di costi già sostenuti dal finanziatore.
Tale argomentazione, tuttavia, non coglie nel segno per diverse ragioni.
15.2.1 Il richiamo dell'art. 27 del d.l. 104/2023 alle disposizioni civilistiche ha carattere meramente ricognitivo e non introduce deroghe al diritto del consumatore: non sussiste arricchimento senza causa quando il consumatore ottiene la restituzione di somme effettivamente anticipate al momento della stipula del contratto attraverso l'inclusione nel costo totale del credito. La struttura economica dei contratti di finanziamento contro cessione del quinto prevede che tutti i costi, compresi quelli corrisposti a terzi, siano anticipati dal finanziatore ma posti economicamente a carico del consumatore attraverso l'inclusione nel costo totale del credito. Come evidenziato da Cass., ord., 6 settembre 2023, n. 25977 "il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi, le commissioni e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento". Il consumatore non si arricchisce ottenendo la restituzione proporzionale di costi che ha già sostenuto, ma recupera semplicemente la quota non maturata per effetto dell'estinzione anticipata.
15.2.2 Tale interpretazione, peraltro, risulta avallata anche dai lavori preparatori alla conversione del d.l. 104/2023 (cfr. Dossier n. 122/2023) «Nella relazione illustrativa, il Governo chiarisce che l'intervento è volto a reintrodurre l'originaria formulazione del comma 2 del predetto articolo 11-octies del decreto-legge n. 73 del 2021, modificato in sede di conversione del decreto legge n. 69 del 2023 (c.d. “salva infrazioni”). Più precisamente, si vuole ripristinare la regola in base alla quale, per i contratti di credito al consumo, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla restituzione di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito (comprensivi di interessi e spese, come chiarito dalle sentenze della Corte costituzionale e dalla Corte di giustizia).»
15.2.3 Con particolare riferimento ai costi di intermediazione, l'eventuale perdita del finanziatore deriva dalla propria scelta organizzativa di utilizzare una rete di intermediari esterni, scelta che non può essere scaricata sul consumatore in violazione dei principi europei di tutela. Le provvigioni dovute agli agenti o agli intermediari creditizi sono un costo gestionale del finanziatore il quale, nella sua autonoma e libera valutazione del sistema organizzativo della sua attività di impresa, decide se utilizzare una rete interna tramite suoi dipendenti oppure promuovere la stipulazione di contratti mediante agenti esterni: non è il consumatore ad
“arricchirsi” del servizio (che, peraltro, non ha scelto), bensì l'ente creditizio che, in subiecta materia, per le ragioni ricordate, non può traslare sulla controparte i costi di un'intermediazione di cui ha ritenuto di avvalersi, nell'ambito della discrezionalità delle proprie scelte imprenditoriali, il cui onere è chiamato ad accollarsi, in perfetta consequenzialità della libertà in eligendo che, a monte, ha esercitato.
15.3 Sempre con riguardo ai costi di intermediazione, e, in particolare, con riferimento all'asserito difetto di legittimazione passiva della banca in relazione alla richiesta di rimborso di siffatti costi, occorre rammentare come tale motivo di doglianza sia già stato ritenuto infondato da questa Corte in plurime occasioni (App. Torino, 5/06/2025, n. 485; conf. App. Torino,
3/07/2023, n. 661; App. Torino, 18/03/2025, n. 255; App. Torino, 8/09/2025, n. 729; App.
Torino, 1/06/2023, n. 544).
15.3.1 Infatti, il diritto alla riduzione compete al consumatore nei confronti del finanziatore quale parte contrattuale, indipendentemente dalla circostanza che alcuni costi siano materialmente corrisposti a soggetti terzi: le commissioni di intermediazione e i premi assicurativi costituiscono componenti del costo totale del credito che il consumatore ha sostenuto e che sono soggette a riduzione proporzionale secondo i principi TO.
Questa stessa Corte, con sentenza n. 485 del 5 giugno 2025, ha già avuto modo di chiarire che
"il finanziatore è legittimato passivo anche per la restituzione dei costi di intermediazione e dei premi assicurativi, in quanto dominus dell'intera operazione contrattuale collegata". In altri termini, la circostanza che il finanziatore abbia già corrisposto le provvigioni agli intermediari non elimina la sua responsabilità contrattuale verso il consumatore per la restituzione della quota non maturata, trattandosi di costi che fanno parte del rapporto bilaterale tra finanziatore e consumatore: il finanziatore è il dominus dell'intera operazione, unico soggetto cui il consumatore deve rivolgere la richiesta di restituzione (cfr. App. Torino, sent. 544/2023; App.
Torino, sent. 729/2025).
15.3.2 Tali conclusioni, inoltre, risultano confermate anche dal comma terzo dell'art. 125-sexies
T.U.B., il quale, nell'attribuire al finanziatore l'azione di regresso verso l'intermediario creditizio presuppone chiaramente che i costi di intermediazione siano retrocessi dalla banca al cliente e poi recuperati presso il terzo. Tale operazione – a ben vedere – ricalca perfettamente, a rovescio, quella iniziale, nella quale la banca incassa le commissioni di intermediazione e poi le gira al professionista che ha eseguito il servizio up front. È vero che tale disposizione è stata introdotta dall'art. 11-octies del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, ma essa attua, pro futuro, principi già desumibili dalla sentenza TO: ciò porta univocamente alla conclusione che anche con riferimento ai contratti sottoscritti antecedentemente alla data di approvazione del decreto le spese fatturate da terzi debbano essere restituite al cliente insieme a tutte le altre componenti del costo totale del credito.
15.4 Così ribadita la legittimazione passiva del finanziatore alla restituzione dei costi di intermediazione, risulta parimenti priva di pregio l'argomentazione dell'appellante incidentale secondo cui la non rimborsabilità dei costi up front dovrebbe comunque escludersi in ragione delle pattuizioni contrattuali, che espressamente escludono la ripetibilità delle spese di istruttoria, delle commissioni di attivazione, delle commissioni di gestione, degli oneri erariali, nonché dei costi di intermediazione.
15.4.1 Questa Corte (App. Torino, 5/06/2025, n. 485; conf. App. Torino, 18/03/2025, n. 255;
App. Torino, 3/07/2023, n. 661; App. Torino, 8/09/2025, n. 729) ha già avuto modo di statuire come l'obbligo di rimborso non possa essere efficacemente escluso da una clausola contrattuale, atteso che non può essere pregiudicato un diritto che ha fonte in una disposizione di legge (art. 16, par. 1, Direttiva 20008/48/CE e art. 125-sexies T.U.B.) inderogabile a pena di nullità, se non in senso più favorevole al consumatore, e che neppure è stato in qualche modo obliterato dalla normativa del 2023, la quale, come visto, nel ribadire l'applicazione dell'art. 125-sexies T.U.B. anche ai contratti anteriori ha comunque fatto salvo il «rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea». Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi, pertanto, che la clausola contenuta al punto 3.2 del contratto di finanziamento sia nulla per contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 125-sexies, c. 1
T.U.B., riproduttiva dell'art. 16, par. 1 della Direttiva 2008/48/CE, per come interpretato dalla cd. sentenza TO, con conseguente applicazione del meccanismo della sostituzione automatica di clausole ex artt. 1419, c. 2 e 1339 c.c. (conf. App. Torino, 8/09/2025, n. 729).
15.4.2 Né a sanare tale invalidità può soccorrere – come sostenuto dall'appellante incidentale – la specifica approvazione della clausola ai sensi dell'art. 1341 c.c., posto che l'ipotetica vessatorietà della pattuizione, esclusa se specificamente approvata, presuppone comunque la validità della stessa. Invero, la specifica approvazione, ai sensi dell'art. 1341 c.c., della pattuizione vessatoria non può fungere da “sanatoria” dell'eventuale invalidità della medesima, essendo limitata l'efficacia della c.d. doppia sottoscrizione alla sola esclusione della vessatorietà,
e non anche della nullità.
15.5 Ugualmente infondate devono ritenersi le argomentazioni dell'appellante incidentale volte a dimostrare l'asserita esclusione della cessione del quinto dello stipendio o della pensione dall'ambito applicativo della Direttiva 2008/48/CE, in quanto rientrante nelle esenzioni previste dall'art. 2, par. 2, lett. l).
La cessione del quinto, infatti, si sostanzia, a seconda della fattispecie concreta, in una cessione parziale di crediti futuri a scopo di adempimento (art. 1198 c.c.) (così App. Napoli, 15/10/2024,
n. 4126; App. Brescia, 30/10/2024, n. 1009) o in un mandato irrevocabile in rem propriam all'incasso, con funzione solutoria e di garanzia impropria, cioè di rafforzamento del credito. Ne consegue che la clausola non attribuisce specialità genetica all'operazione di credito e non ne esclude l'assoggettamento alla disciplina del credito al consumo, come interpretata dalla Corte di Giustizia nella sentenza TO, non determinando ex se il prodursi di alcuno dei caratteri escludenti all'operazione finanziaria cui accede, tale figura essendo disciplinata – al più – da normativa speciale meramente procedurale (cfr. D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180), priva di qualunque componente agevolativa o finalità sociale.
Ne consegue che la cessione del quinto rientra pienamente nella nozione di “contratto di credito ai consumatori” di cui all'art. 3 della direttiva e non è soggetta ad alcuna delle eccezioni dell'art. 2, par. 2, lett. c) e che, pertanto, la disciplina dell'art. 16 come interpretata sulla base dei canoni affermati dalla CGUE nella sentenza TO si applica integralmente.
16. Così illustrata l'infondatezza dell'appello incidentale, può procedersi ora all'esame dell'appello principale, articolato in due motivi.
Con il primo, il Sig. censura le statuizioni del Giudice di prime cure per aver questi Pt_1 ritenuto applicabile il metodo della cd. “curva degli interessi” al calcolo del rimborso sia dei costi up front, sia dei costi recurring, in luogo del criterio del cd. pro rata temporis, contrattualmente pattuito. Invero, dall'applicabilità del primo criterio di calcolo deriverebbe un danno per il consumatore, il quale si vedrebbe rimborsata una somma inferiore (nel caso di specie, euro
1.147,11) rispetto a quella ottenibile con il criterio del pro rata temporis (euro 1673,82); ciò che, a detta dell'appellante, determinerebbe surrettiziamente un aumento del TAEG dal 10,93%
(valore contrattualmente pattuito) all'11,34% (valore applicato post sentenza di primo grado), con conseguente violazione ed errata applicazione dell'art. 16 della Direttiva 2007/48/CE, dell'art. 125-sexies T.U.B., dei principi del Codice del Consumo, degli artt. 2041 e 2042 c.c., nonché delle stesse condizioni contrattuali.
17. Replica sul punto parte appellata che è del tutto irrilevante affermare che il criterio della curva degli interessi sia sfavorevole al consumatore, posto che questo è l'unico criterio che le parti hanno espressamente pattuito nella regolamentazione dei loro rapporti. Inoltre, la ricostruzione proposta da controparte con la perizia di parte non può essere accolta, in quanto non conforme alla volontà dei contraenti espressa con il contratto accettato e sottoscritto. 18. Il motivo di appello è fondato.
All'uopo pare opportuno ricordare che il nuovo comma 2 dell'art. 125 sexies T.U.B. dispone che
«I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato». La norma in questione si applica solo ai contratti successivi al 25.7.2021 e non è quindi invocabile nel caso di contratti antecedenti, come nel caso di specie.
Ciò nonostante, questo Collegio richiama e conferma l'indirizzo giurisprudenziale di questa Corte
(App. Torino, 5/06/2025, n. 485; conf. App. Torino, 8 maggio 2025, n. 408; App. Torino,
18/03/2025, n. 255; App. Torino, 8 /09/2025, n. 729; App. Torino, 1/06/2023, n. 544; App.
Torino, 9/02/2023, n. 137; App. Torino, 16/11/2023, n. 1058), secondo cui la quantificazione del rimborso dei costi accessori sulla base del criterio pro rata temporis è preferibile rispetto al criterio della cd. curva degli interessi, in quanto il primo risulta essere di immediata comprensione agli occhi del consumatore, poiché quantifica il rimborso dovuto applicando un semplice criterio proporzionale, in base alla minore durata del rapporto rispetto a quella inizialmente stabilita;
è quindi maggiormente intuitivo di quello della cd. curva degli interessi e, come tale, più aderente allo spirito e alla ratio della direttiva 2008/48/CE, che mira a garantire un'elevata protezione del consumatore (così CGUE, 11 settembre 2019, TO, C-383/18, p.
29; in tal senso anche CGUE, 6 giugno 2019, C-58/18, p. 28). E, infatti, «il criterio Per_1 secondo la curva degli interessi non è altrettanto agevole da verificare da parte del consumatore, atteso che implica l'applicazione a tutti i costi del metodo di riduzione progressiva utilizzato per gli interessi corrispettivi come desumibile dal piano di ammortamento (sempre che questo sia allegato al contratto di finanziamento al momento della stipulazione) e quindi non solo richiede un calcolo matematico meno intuitivo, ma non consente al consumatore di conoscere ex ante le quote di costi di cui ha diritto a chiedere la restituzione in caso di estinzione anticipata» (così
App. Torino, 8 maggio 2025, n. 408; App. Torino, 9/02/2023, n. 137; App. Torino, 1/06/2023,
n. 544).
18.1 Contrariamente a quanto allegato dall'appellata, poi, nel caso di specie la clausola sulla riduzione del costo del credito (punto 3.2 del contratto) in caso di estinzione anticipata non effettua affatto un chiaro e inequivoco riferimento al criterio della curva degli interessi: tale clausola dispone infatti che “Gli importi indicati alle lettere C) e D) saranno invece rimborsati al cedente per la sola quota non maturata“. Ebbene, da tale formulazione certamente non può trarsi la conclusione per cui il criterio pattuito dalle parti sia quello della cd. curva degli interessi: piuttosto, pare potersi desumere che, all'opposto, esse abbiano voluto riferirsi implicitamente al criterio pro rata temporis.
Dal testo contrattuale non vi è dunque motivo di discostarsi e, in ogni caso, deve comunque trovare applicazione il criterio interpretativo di cui agli artt. 1370 c.c. e 35 Cod. Cons., nel senso cioè di privilegiare l'interpretazione più favorevole al contraente consumatore che non l'ha predisposta (e quindi con applicazione del criterio pro rata temporis).
18.2 In virtù di tali ragioni, parte appellata sarà pertanto tenuta al pagamento, a favore di parte appellante, della somma di euro 1673,82 a titolo di costi non rimborsati, in ossequio all'applicazione del criterio pro rata temporis, oltre interessi legali dalla costituzione in mora, nonché legali nella misura di cui all'art. 1284, c. 4 a far data dalla domanda (fermo lo scomputo in sede esecutiva delle eventuali somme già pagate in ottemperanza alle statuizioni contenute nella sentenza di primo grado).
19. Con il secondo motivo di appello, l'appellante principale si duole poi dell'errata compensazione al 50% delle spese effettuata dal primo giudice, nonché del rigetto della domanda di rimborso dei costi della consulenza tecnica di parte, in palese violazione del principio della soccombenza di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c., dell'art. 24 Cost. e dei principi sanciti dal Codice del Consumo.
19.1 Più in particolare, con riferimento all'errata compensazione parziale delle spese, evidenzia l'appellante come abbia errato il Tribunale nel ritenere che la sopravvenuta incostituzionalità (a seguito di Corte Cost., 22 dicembre 2022, n. 263) dell'art. 125 sexies T.U.B. legittimi la compensazione parziale delle spese di lite, posto che la Corte Costituzionale con la predetta pronuncia ha consolidato e ribadito i principi già espressi dalla sentenza TO, così confermando la fondatezza e la legittimità della domanda dell'odierno appellante.
19.2 Con riguardo, invece, al rigetto della domanda di rimborso dei costi della consulenza tecnica di parte, rileva l'appellante come tale statuizione si ponga in contrasto con numerosi precedenti di legittimità e di merito, secondo i quali per la condanna del soccombente al rimborso delle spese di CTP è sufficiente la dimostrazione che la parte vittoriosa abbia quantomeno assunto la relativa obbligazione, seppure il pagamento non sia stato ancora effettuato al momento della sentenza.
20. Con riferimento alla prima questione replica parte appellata che il caso di specie può ben rientrare nel perimetro applicativo dell'art. 92, comma 2° c.p.c., posto che gli intervenuti mutamenti normativi e giurisprudenziali in materia hanno certamente legittimato la posizione della banca di resistere alle domande proposte dal cliente.
20.1 In aggiunta, nella memoria di replica la banca evidenzia come attualmente siano pendenti avanti alla CGUE tre cause sui rinvii pregiudiziali disposti dal Tribunale di Como e dal Giudice di
Pace di Palermo, aventi ad oggetto l'interpretazione dell'art. 16, p.1 della Direttiva 2008/48/CE, proprio in relazione alle questioni sollevate nell'appello incidentale, circostanza questa che deve essere necessariamente valorizzata ai fini della compensazione delle spese di lite.
20.2 Con riguardo, invece, alle doglianze dell'appellante relative al rigetto della domanda di Co rimborso dei costi della consulenza tecnica, sottolinea come siano errate le deduzioni dell'appellante e, al contrario, corretta la statuizione del primo Giudice, poiché il Sig. Pt_1 non avrebbe fornito alcuna prova di aver sostenuto costi per assistenza legale e per perizia di parte.
21. Il motivo di appello è fondato. 21.1 Con riferimento alla prima questione, occorre osservare come dopo la pubblicazione della cd. sentenza TO nessuna incertezza giurisprudenziale potesse dirsi esistente circa la rimborsabilità dei costi up front da parte del finanziatore. L'illegittimità costituzionale del disposto dell'art. 11-octies.1, c. 2 del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, invero, poteva già desumersi sulla base del semplice esame del rapporto tra la fonte nazionale e quella comunitaria. Posto, infatti, che la cd. sentenza TO, come tutte le sentenze interpretative della Corte di Giustizia, ha efficacia retroattiva, l'inciso contenuto nella predetta normativa nazionale, che, con riferimento ai contratti sottoscritti prima dell'entrata in vigore del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, faceva salvo quanto disposto dalle norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia, doveva ritenersi incostituzionale, per contrasto con l'interpretazione dell'art. 16, par. 1 della Direttiva 2008/48/CE datane dalla sentenza TO, già prima della pronuncia della Corte Costituzionale n. 263 del 22 dicembre 2022. Con tale sentenza, dunque, la Corte si
è limitata dichiarare incostituzionale una norma che già lo era sulla scorta della semplice applicazione dei principi sulla gerarchia delle fonti, in virtù dei quali, come noto, la norma comunitaria prevale su quella nazionale difforme (Corte Cost., 28 gennaio 2010, n. 28), pur se, in presenza di una norma europea non direttamente applicabile, quali quelle contenute nelle direttive, occorra un'esplicita dichiarazione di incostituzionalità della norma interna (Corte Cost.,
28 gennaio 2010, n. 28).
A ciò si aggiunga che la banca convenuta, nel giudizio di primo grado, pur a seguito dell'accoglimento della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11-octies.1, c. 2 del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, non ha volontariamente riconosciuto la pretesa, continuando a resistere alla domanda e cagionando così ulteriori costi all'odierno appellante.
21.1.1 Appare priva di pregio, inoltre, l'argomentazione addotta da parte appellata nella memoria di replica, secondo cui l'attuale pendenza di tre cause sui rinvii pregiudiziali disposti dal
Tribunale di Como e dal Giudice di Pace di Palermo, aventi ad oggetto l'interpretazione dell'art. 16, p.1 della Direttiva 2008/48/CE, in relazione alle questioni sollevate nell'appello incidentale, giustificherebbe la compensazione delle spese di lite. Tali questioni, come ampiamente illustrato, debbono ritenersi superate in ragione del chiaro disposto della c.d. sentenza TO, nonché della chiara distinzione che la Corte di Giustizia effettua nella successiva sentenza Controparte_6
tra principi applicabili ai contratti di credito al consumo e principi applicabili ai contratti
[...] di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, senza che nessuna incertezza possa dirsi sussistente nella giurisprudenza della Corte.
21.1.2 Per tali ragioni la compensazione parziale delle spese effettuata dal giudice di primo grado deve ritenersi errata, con conseguente accoglimento della presente censura e correlativa condanna dell'istituto di credito al rimborso delle spese sostenute da parte appellante, pari ad euro 2.224,50, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario 15% (fermo lo scomputo in sede esecutiva delle eventuali somme già pagate in ottemperanza alle statuizioni contenute nella sentenza di primo grado). 21.2 Con riferimento alla seconda questione, e cioè quella relativa al mancato riconoscimento da parte del giudice del primo grado delle spese della CTP in presenza dell'assunzione della relativa obbligazione, ma in assenza della prova dell'effettivo pagamento, non ignora questa
Corte come sussistano nella giurisprudenza di legittimità due contrapposti orientamenti, posto che in alcune pronunce (Cass., 6/07/2022, n. 21402; Cass., 7/02/2006, n. 2605) si è ritenuto che «non è possibile disporre la condanna del soccombente al pagamento delle spese "eventuali" di consulenza di parte, in mancanza di prova documentale dell'esborso sostenuto dalla parte vittoriosa […]» (Cass., 7/02/2006, n. 2605, cit.), mentre in altre (Cass., 25/03/2003, n. 4357;
Cass., 20/11/2019, n. 30289; Cass., 29/06/1985, n. 3897; Cass., 22/03/1984, n. 1907), si è affermato che «[…] fra le spese processuali che la parte soccombente è tenuta a rimborsare rientrano non solo quelle effettivamente già sostenute dalla parte vittoriosa, ma anche quelle dalla medesima ancora dovute, sebbene all'atto della condanna in suo favore, essa non ne abbia ancora compiuto il pagamento» (Cass., 22/03/1984, n. 1907 cit.; con specifico riferimento alla
CTP si veda Cass., 29/06/1985, n. 3897, cit.)
21.2.1 Nonostante siffatte incertezze, questa Corte ritiene tuttavia di aderire al secondo orientamento, essendo più conforme ai principi generali che regolano il riparto delle spese di lite, nonché al diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost.
Occorre osservare, infatti, che, ai fini dell'insorgenza di una spesa processuale suscettibile di essere rimborsata, è sufficiente la prova dell'esistenza dell'obbligazione, e non anche quella dell'effettivo pagamento, posto che con la mera assunzione dell'obbligo già sorge nella sfera giuridica della parte un debito che, come tale, deve essere necessariamente adempiuto. È irrilevante, pertanto, la dimostrazione dell'effettivo pagamento, in quanto quel debito – presto o tardi, volontariamente o coattivamente – dovrà essere per forza adempiuto: la spesa processuale nasce in capo alla parte al momento dell'assunzione dell'obbligo, poiché è in quel momento che si genera la posta passiva nel suo patrimonio.
Nel caso concreto, essendo stata prodotta la fattura della società di consulenza e il risultato della prestazione da questa resa, cioè la consulenza tecnica di parte, può dirsi come sia stata raggiunta la prova dell'insorgenza dell'obbligo di pagamento del corrispettivo al consulente e, quindi,
l'esistenza di una spesa processuale suscettibile di rifusione. Si osservi, altresì, come la spesa per la CTP, non possa dirsi né superflua, in ragione del peculiare oggetto della controversia, né eccessiva, essendo il corrispettivo del consulente nella media di quelli normalmente richiesti per la prestazione offerta.
21.2.2 Anche sotto tale profilo, dunque, il motivo di appello merita accoglimento, con la conseguenza per cui parte appellata sarà tenuta a rimborsare interamente all'appellante le spese sostenute per la CTP (euro 500,00), il cui importo, tra l'altro, non è stato oggetto di contestazione da parte della banca.
22. Per mera completezza si precisa altresì come la Corte ritenga di non condannare parte appellata al rimborso delle spese stragiudiziali sostenute dall'appellante per il procedimento avanti all'ABF. Innanzitutto, poiché dalla stessa formulazione della parte argomentativa dell'atto di appello e delle conclusioni contenute sia nell'atto introduttivo, sia nelle note di p.c., non si comprende se effettivamente parte appellante intenda chiedere o meno la condanna al rimborso di tali spese.
E, invero, parte appellante: i) a pag. 16 dell'atto di appello, nella parte argomentativa, menziona unicamente il costo del contributo (euro 20,00) previsto per la procedura avanti all'ABF; ii) a pag. 21 dell'atto di appello e a pag. 2 delle note di p.c. chiede la condanna di controparte “anche alle spese stragiudiziali di mediazione”, la quale, tuttavia, non si è mai svolta nel caso di specie, avendo il Sig. proposto ricorso avanti all'ABF; iii) a pag. 21 dell'atto di appello e a pag. Pt_1
3 delle note di p.c. richiede le “spese e competenze stragiudiziali per la CTP”, così limitando la propria domanda alle sole spese per la CTP.
Ad ogni buon conto, al di là dell'evidente indeterminatezza della domanda, anche tale doglianza avrebbe dovuto formare oggetto di uno specifico motivo di appello, volto a censurare la sentenza impugnata;
ciò che, tuttavia, non è avvenuto, essendosi limitata parte appellante – come ben evincibile dalla rubrica del secondo motivo di appello (pag. 13 dell'atto di appello) – a dolersi solo della compensazione al 50% delle spese di lite e del rigetto della domanda di rimborso delle spese stragiudiziali per la CTP.
In ragione delle incertezze evidenziate, nonché della mancata proposizione di uno specifico motivo di appello, la Corte non può dunque pronunciarsi sul punto.
23. In virtù di quanto illustrato, l'appello deve pertanto essere accolto, con riforma della sentenza impugnata.
24. Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore di parte appellante principale come verrà indicato in dispositivo (D.M. 55/2014 e smi), scaglione da euro 1.100,01
a euro 5.200,00, valore medio, con esclusione della fase istruttoria, non svolta, e con distrazione a favore dell'Avv. Jessica EL ZZ;
25. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002 a carico di parte appellante incidentale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da contro Parte_1
e sull'appello incidentale proposto da Controparte_1 quest'ultima avverso la sentenza n. 3315/2023 del Tribunale di Torino, ogni diversa domanda ed eccezione respinta o ritenuta assorbita, così provvede;
a) rigetta l'appello incidentale;
b) accoglie l'appello principale e riforma la decisione di primo grado;
c) per l'effetto:
- condanna parte appellata al pagamento a favore di della somma Parte_1 di euro 1.673,82 a titolo di costi non rimborsati, oltre interessi legali dalla costituzione in mora, nonché legali nella misura di cui all'art. 1284, c. 4 c.c.a far data dalla domanda;
- condanna parte appellata al pagamento a favore di della somma Parte_1 di euro 2.224,50, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario 15%, quali spese del primo grado di giudizio, con distrazione a favore dell'Avv. Jessica EL ZZ;
- condanna parte appellata al pagamento a favore di delle spese Parte_1 stragiudiziali per la consulenza tecnica di parte, pari ad euro 500,00, con distrazione a favore dell'Avv. Jessica EL ZZ;
d) condanna parte appellata a rimborsare a parte appellante principale le Parte_1 spese del presente grado, liquidate in complessivi euro 1.923,00, di cui euro 536,00 per fase di studio, euro 536,00 per fase introduttiva ed euro 851,00 per fase decisionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario 15% e con distrazione a favore dell'Avv. Jessica
EL ZZ;
e) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002
a carico di parte appellante incidentale.
Così deciso in Torino, il 14/11/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Gabriella Ratti
Minuta della sentenza redatta dal Dott. Federico Basso, Magistrato ordinario in tirocinio