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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 18/09/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 737/2021
VERBALE DI UDIENZA con SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il giorno 18/09/2025 è trattata la causa iscritta al n. R.G. 737/2021.
Sono presenti:
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
e , con l'avv. VETRI GIOVANNI il quale si riporta Parte_4 Parte_5 in atti e discute la causa oralmente
, con l'avv. AIELLO PAOLA la quale si riporta in atti, in Controparte_1 particolare alle note di trattazione scritta del 25.6.2025 e 4.6.2025 e 3.4.2024 e discute la causa oralmente. Insiste nelle già riportate richieste istruttorie ed in subordine precisa le conclusioni come già indicato nelle note di trattazione scritta del 25.6.2025
Il Giudice si ritira in camera di consiglio a seguito della quale, ai sensi dell'art. 281 sexies c. p. c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
Repubblica Italiana nel nome del Popolo Italiano
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 737 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2021
T R A
C.F. ); Parte_1 C.F._1
(C.F. ; Parte_2 C.F._2
(C.F. ; Parte_3 C.F._3
(C.F. ; Parte_4 C.F._4
(C.F. ), tutti con il patrocinio dell'avv. VETRI Parte_5 C.F._5
GIOVANNI (C. F. ); C.F._6
PARTI ATTRICI
E
1 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AIELLO Controparte_1 C.F._7
PAOLA (C.F. ); C.F._8
PARTE CONVENUTA
(C.F. ). Controparte_2 C.F._9
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
PREMESSO CHE
Con atto di citazione del 31/05/2021 , , CP_3 Parte_2 Parte_3
e hanno convenuto in giudizio Parte_4 Parte_5 P_
e al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni “ Voglia
[...] Controparte_2
l'ecc.mo Tribunale civile adito Adversis Reiectis § - Accertare e dichiarare il diritto allo scioglimento della comunione ereditaria fra attori e convenuti in relazione ai beni descritti in narrativa;
§ -
Formare o, più esattamente, confermare le quote di ciascuno dei partecipanti alla comunione;
§ -
Accertare che gli attori detengono le maggiori quote degli immobili siti in Catenanuova alla Via
Generale Carlo Alberto dalla Chiesa n. 13 e Via Stazione 28 e, conseguentemente, accertata e dichiarata la non divisibilità dei medesimi, disporre l'assegnazione a favore degli attori degli immobili di seguito indicati: Immobile n. 1: contraddistinto al Catasto Fabbricati, foglio 6, particelle
203; sub 9; Via Generale Carlo Alberto dalla Chiesa n. 13; piano 2; cat. A/3; cl. 2; consistenza 3,5 vani;
superfice catastale mq. 64; rendita euro 137,38; Immobile n. 2: contraddistinto al Catasto
Fabbricati, foglio 6, particelle 204; sub 6; Via Generale Carlo Alberto dalla Chiesa n. 13; piano 2; cat. A/3; cl. 2; consistenza 3,5 vani;
superfice catastale mq. 63; rendita euro 137,38; Immobile n. 3: contraddistinto al Catasto Fabbricati, foglio 6, particelle 203; sub 8; Via Generale Carlo Alberto dalla Chiesa n. 13; piano 2; cat. A/3; cl. 2; consistenza 3,5 vani;
superfice catastale mq. 63; rendita euro 137,38; Immobile n. 4: contraddistinto al Catasto Fabbricati, foglio 6, particelle 203; sub 5;
Via Generale Carlo Alberto dalla Chiesa n. 13; piano 3; cat. Lastrico solare;
Immobile n. 5: contraddistinto al Catasto Fabbricati, foglio 6, particelle 203; sub 3; Via Generale Carlo Alberto dalla Chiesa n. 13; piano 1; cat. A/3; cl. 2; consistenza 5,5 vani;
superfice catastale mq. 120; rendita euro 215,88; Immobile n. 6: contraddistinto al Catasto Fabbricati, foglio 6, particelle 204; sub 2;
Via Stazione n. 28; piano T;
cat. C/3; cl. 2; consistenza mq 51; superfice catastale mq. 57; rendita euro 179,11. Tutto con addebito delle eventuali eccedenze. § - Accertare che gli attori, ad eccezione della SI.ra , detengono le maggiori quote dell'immobile sito in Catenanuova, alla Via CP_3
Europa n. 1 e Via G. Verdi n. 39 e, conseguentemente, accertata e dichiarata la non divisibilità del medesimo, disporre l'assegnazione a favore degli attori dell'immobile di seguito indicato: Immobile
n. 1, contraddistinto al Catasto Fabbricati, foglio 1, particella 587; sub 5; Via Europa n. 1 e Via G.
Verdi n. 39; piano T;
cat. A/3; cl. 2; consistenza 4,5 vani;
superfice catastale mq. 83; rendita euro
176,63 Tutto con addebito delle eventuali eccedenze. § - Ordinare le trascrizioni relative agli atti
2 sopra richiesti presso la competente Conservatoria. § - In ogni caso, ordinare ai convenuti il rendiconto ai sensi dell'art. 723 c.c., disponendo la prestazione agli attori degli eventuali conguagli spettanti per il mancato godimento dell'immobile contraddistinto al foglio 6, part. 203, sub 8, in proporzione alle quote a loro spettanti. § - Condannare i convenuti nella misura della loro quota, al rimborso delle somme pagate dagli attori per la manutenzione straordinaria e ordinaria degli immobili, nonché al rimborso pro quota di tutte le somme relative alle utenze che, in special modo, il SI. non ha mai corrisposto, nonché al rimborso delle somme corrisposte Controparte_1 dalla SI.ra . § - In caso di opposizione alla domanda condannare le Parte_5 controparti alla refusione, in solido tra loro, delle spese di lite, incluse le spese di mediazione, da porre, altrimenti, a gravare sulla massa”.
Gli attori hanno dedotto: CP_
- di essere comproprietari, unitamente a e , degli immobili indivisi e non Controparte_1 comodamente divisibili siti in Catenanuova, alla Via Generale Carlo Alberto dalla Chiesa n. 13 e Via
Stazione 28 contraddistinti al NCEU:
- al foglio 6 particelle 203 sub 9 piano secondo – 203 sub 8 piano secondo - 203 sub 5 piano terzo-
203 sub 3 piano primo;
- foglio 6 particelle 204 sub 6 piano secondo e 204 sub 2 piano terra.
- di esserne divenuti proprietari in forza di successione legittima di , segnatamente, SO
quale moglie della quota di 3/9 e i figli della quota e 1/9, Parte_1 Parte_2 proprietari quest'ultimo, unitamente ai convenuti, anche dell'immobile indiviso e non comodamente divisibile sito in Catenanuova, alla Via Europa n. 1 e Via G. Verdi n. 39 , contraddistinto al NCEU al foglio 1, particella 587, sub 5 pianto terra, in forza si successione testamentaria del nonno
; Controparte_2
- di non potere più tollerare la comunione ereditaria di tali immobili con il convenuto P_
, che senza esito sono rimasti gli innumerevoli tentativi di addivenire ad una divisione
[...] bonaria, per cui agiscono per lo scioglimento della comunione con conseguente attribuzione degli immobili non comodamente divisibili e con addebito dell'eventuale eccedenza ai sensi dell'art. 720
e ss. cod. civ.;
- che sulla somma determinata a seguito della stima delle quote occorrerà operare le deduzioni relative alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e quelle concernenti il mantenimento degli immobili, alle quali non ha mai contributo , al quale per affectio Controparte_1 familiaris è stato concesso di vivere con la sua famiglia l'immobile di Via Generale Callo Alberto dalla Chiesa, con conseguente obbligo di rendicontazione ex art. 723 cod. civ. , avendo goduto in via esclusiva di un bene ereditario.
3 Si è costituito in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni “ Controparte_1
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in ragione di quanto sopra esposto, eccepito e domandato ai superiori punti 1) e 2) da a) a f) ed in accoglimento della domanda riconvenzionale, statuire come segue: 1) accertare e dichiarare l'inammissibilità ed improcedibilità del giudizio che ci occupa per il mancato esperimento, per quanto esposto, del procedimento di mediazione, sebbene il concludente avesse aderito alla mediazione;
2) accertare e dichiarare, sia in via di eccezione che in accoglimento della domanda riconvenzionale, l'intervenuta usucapione da parte di Controparte_1 dell'immobile sito al N.C.E.U. del Comune di Catenanuova, al foglio 6, part. 203, sub 8), o comunque della nuda area su cui il concludente lo ha realizzato ovvero, in subordine, che la realizzazione del detto immobile è una miglioria che aumenta il valore dell'edificio e condannare gli attori ed il convenuto a corrispondere, ognuno in proporzione della propria eventuale quota di Controparte_2 proprietà sul bene, al concludente l'aumento di valore apportato dalla realizzazione a cura e spese del concludente dell'immobile di cui al sub 8) sulla nuda area di cui al secondo piano dell'edificio di Via Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa nn. 13/15, nella misura di € 50.000,00 o comunque nella misura che sarà accertata e ritenuta congrua da nominando C.T.U. ovvero ritenuta dal Tribunale o quantomeno, in via ulteriormente gradata, a corrispondere al concludente, sempre ognuno secondo la quota di rispettiva spettanza, il rimborso di quanto dal medesimo speso per la realizzazione dell'immobile di cui al sub 8) nel 1998 e per la sua manutenzione straordinaria nel 2009 a seguito di infiltrazioni dal lastrico solare, per una spesa complessiva solo di materiali di costruzione e finitura ed impiantistica, infissi, porte, esterna ed interne, pavimento e sanitari ed accessori di €
20.000,00 per la realizzazione dell'appartamento e di € 15.000,00 per la ristrutturazione effettuata nel Gennaio 2009 per forniture e manodopera, il tutto sempre oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data degli esborsi al soddisfo;
3) accertare, sia quale eccezione che giusta la domanda riconvenzionale, che il concludente ha effettuato i sopradescritti lavori di manutenzione straordinaria del lastrico solare, sicchè ha diritto al rimborso della spesa sostenuta e per l'effetto condannare gli attori e , ognuno secondo quota di comproprietà, al rimborso di Controparte_2 quanto speso dal concludente per detti lavori, pari a complessivi € 4.000,00 per materiale e manodopera per la manutenzione straordinaria come sopra descritta del lastrico solare;
4) accertare sempre in accoglimento della domanda riconvenzionale che per i lavori sopra descritti effettuati dal concludente negli immobili di cui al sub 2) e 3) del foglio 6, part. 203 del N.C.E.U. del
Comune di Catenanuova, a questi compete un indennizzo per le migliorie apportate ai detti immobili nella misura, peraltro concordata e stimata, di € 6.000,00 per l'immobile di cui al sub 2) e di €
7.000,00 per l'immobile di cui al sub 3), ovvero nella misura maggiore o minore che sarà accertata
4 e ritenuta congrua da nominando C.T.U. ovvero ritenuta dal Tribunale o quantomeno, in via ulteriormente gradata, che a questi compete il rimborso della relativa spesa, pari ad € 2.000,00 per il materiale per la realizzazione dei lavori nell'immobile di cui al sub 2) ed € 2.000,00 per forniture
e manodopera per l'esecuzione dei lavori di manutenzione al sub 3) ovvero nella misura maggiore o minore che sarà accertata e ritenuta congrua da nominando CTU ovvero ritenuta dal Tribunale secondo giustizia e per l'effetto condannare gli attori ed il convenuto al versamento, Controparte_2 ognuno secondo quota di comproprietà, di detti indennizzi ovvero del rimborso in favore del SI.
, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data della spesa al soddisfo;
Controparte_1
5) accertare e dichiarare, sempre in via riconvenzionale, che il ha diritto ad Controparte_1 un indennizzo o ristoro o comunque ai frutti civili per non avere goduto degli immobili di cui al sub
3), sub 2) e sub 9) del foglio 6, part. 203 del N.C.E.U. del Comune di Catenanuova, goduti rispettivamente, senza un titolo giustificativo, dalla madre e dal fratello oltre che sino a Pt_3 qualche anno addietro dai fratelli e , il sub 3), da il sub 2) e da Pt_2 Pt_4 Controparte_2
il sub 9), e per l'effetto condannarli a corrispondere al SI. Parte_5 P_
i frutti civili dell'immobile di cui hanno rispettivamente goduto nella misura pari al
[...] corrispettivo che si sarebbe potuto ottenere qualora l'immobile fosse stato locato e, quindi, ad € 600 mensili per l'immobile di cui al sub 3), € 800 mensili per l'immobile di cui al sub 2) ed € 350,00 mensili per l'immobile di cui al sub 9) ovvero nella misura che verrà accertata da nominando C.T.U. ovvero ancora che questo Tribunale riterrà secondo giustizia, e ciò a far tempo dall'apertura della successione del padre ovvero in subordine a far tempo dall'1.7.2019, data in cui gli attori tutti sono CP_ stati formalmente invitati a liberare i detti immobili ed il fratello a far tempo dalla proposizione della presente domanda, e comunque sino allo scioglimento della comproprietà e/o al rilascio del singolo immobile da parte dei detti condividenti e, per l'effetto condannare gli attori e CP_2
al pagamento delle somme a tale titolo spettanti secondo quota di comproprietà al SI.
[...]
, oltre interessi sino al soddisfo;
6) Accertare e dichiarare, sempre in Controparte_1 accoglimento della domanda riconvenzionale, che il ha diritto ad essere Controparte_1 reintegrato dai germani nel possesso dell'immobile sito in Catenanuova, Via Verdi n. 39, censito al
N.C.E.U. al foglio 1, part. 587, sub 5, e condannare i SIg.ri , , Parte_4 Parte_5
, e a consegnare le chiavi del detto Parte_2 Parte_3 Controparte_2 immobile al SI. ; 7) accertare e dichiarare, sempre in via riconvenzionale, Controparte_1
CP_ che il ha diritto ad avere dai germani , , , Controparte_1 Parte_4 Pt_2
e , per il mancato godimento dell'immobile sito in Catenanuova, Via Verdi n. 39, Pt_3 Pt_5 censito al N.C.E.U. al foglio 1, part. 587, sub 5, di cui costoro hanno goduto senza un titolo giustificativo, ha diritto ad un indennizzo o ristoro o comunque ai frutti civili del detto immobile quantificabili nella misura, per la quota di sua competenza, del valore locativo di detto bene, pari ad
5 € 500,00 mensili ovvero nella misura maggiore o minore che sarà accertata da nominando C.T.U. ovvero ancora ritenuta secondo giustizia da questo Tribunale e ciò dall'apertura della successione della nonna ovvero a far tempo dalla richiesta formale trasmessa ai germani Persona_2 odierni attori giusta pec del 1.7.2019 ed a far tempo dalla domanda nel presente giudizio nei confronti di e comunque sino alla reintegra nel possesso ovvero allo scioglimento Controparte_2
CP_ della comunione e condannare quindi i SIg.ri , , , e Parte_4 Pt_5 Pt_2 Pt_3
a corrispondere al concludente, per quanto di competenza di ciascuno di costoro, la relativa quota di sua spettanza a tale titolo;
8) rigettarsi le domande tutte come formulate da controparte per le ragioni esposte nella parte in fatto ed in diritto, sebbene il concludente non si oppone allo scioglimento dei beni rimasti in comunione con madre e germani e con i soli germani, chiedendo sin
d'ora l'assegnazione dell'immobile, in comunione con i soli germani, sito in Catenanuova, Via Verdi
n. 39, previo conguaglio tra loro delle rispettive quote degli immobili in comunione in Via Gen. Carlo
Alberto Dalla Chiesa nn. 13/15, oltre al versamento da parte dei condividenti delle ulteriori somme cui ha diritto giusta le superiori domande ed eccezioni. Tenuto conto dei miglioramenti apportati alla cosa comune il concludente chiede a questo Tribunale di procedere allo scioglimento della comunione in base al valore che i beni avevano prima dei miglioramenti, restituendo gli altri condividenti separatamente al SI. le somme per i miglioramenti con Controparte_1 condanna di madre e germani al loro relativo pagamento giusta domanda riconvenzionale, oppure di dividere i beni in base al valore dopo i miglioramenti, tenendosi conto nella determinazione delle quote e nella determinazione dei conguagli, oltre che dei miglioramenti apportati dal concludente, anche delle spese da questi sostenute per la manutenzione straordinaria come sopra descritta. Con vittoria di spese e compensi”.
Parte convenuta ha dedotto:
- di abitare sin dal 1988 nell'appartamento sito a Catenanuova censito al NCEU al foglio 6 particella
203, sub 8 facente parte di un edificio ubicato in via Carlo Alberto dalla Chiesa n. 13/15, originariamente appartenuto ai genitori, uti dominus escludendo la madre e i germani da ogni possibilità di godimento;
- di essersi fatto carico di tutti i lavori di finitura avendolo rinvenuto con la sola chiusura perimetrale esterna con mattoni a vista, il tutto senza chiedere permesso alla madre e ai germini atteso che gli stessi seppur informalmente avevano già provveduto a dividersi la proprietà delle altre parti dell'edificio;
- che contrariamente a quanto riportato da controparte nell'edificio ubicato a Catenanuova, al civico
13/15 della Via Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa, non ci sono sei immobili, bensì il garage di cui al sub 2), ubicato in realtà al civico 15, l'appartamento sito al piano primo di cui al sub 3), gli
6 appartamenti di cui ai sub 8) e 9) al secondo piano ed infine il lastrico solare, identificato con il sub
5), mentre non esiste il sub 6) ;
- che errate sono le quote di proprietà indicate da parte attrice;
- di aderire alla domanda di divisione egli immobili in comproprietà risultando il patrimonio immobiliare comodamente divisibile e tenuto conto delle migliorie apportate, non potendo però essere oggetto di scioglimento della comunione l'immobile censito al N.C.E.U. al foglio 1, part. 203 sub 8, sito in Catenanuova, Via Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 13 dallo stesso acquisito, a titolo originario, per usucapione ventennale, di cui chiede l'accertamento in via riconvenzionale;
- che qualora il Tribunale non dovesse ritenere maturato l'acquisto per usucapione, in ogni caso, avendo con la realizzazione dell'immobile di cui al sub 8) provveduto ad apportare una miglioria alla cosa comune che ne ha aumentato il valore, ha diritto ad avere rimborsato, detratta la quota a suo carico, un' indennità pari all'aumento di valore dell'immobile per la realizzazione dell'appartamento di che trattasi nella nuda area, quantificabile in € 50.000,00 o in quella somma maggiore o minore che verrà accertata da nominando C.T.U. o ritenuta di giustizia dal Tribunale, o nelle diverse somme richieste per i lavori di ristrutturazione e per i materiali acquistati secondo quanto dettagliatamente indicato in comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale;
- che non corrisponde a verità tutto quanto rappresentato dagli attori in ordine alla partecipazione alle spese di ristrutturazione degli immobili oggetto di casa, così come tutto quanto sostenuto in ordine al pagamento delle relative utenze e/o tasse.
Espletata con esito negativo la procedura di mediazione, concessi i termini ex art. 183, comma sesto,
c.p.c., con sentenza parziale resa l'11.07.2024 è stata rigettata e definitivamente decisa l'eccezione di improcedibilità sollevata da parte convenuta per manca prova della mediazione.
Ritenuto superfluo ogni ulteriore approfondimento istruttorio, la causa è decisa nei termini che seguono.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve dichiararsi la contumacia di , il quale seppure Controparte_2 regolarmente evocato non si è costituito in giudizio.
Nel merito la domanda di scioglimento della comunione ereditaria proposta dagli attori
[...]
, , e Pt_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
nei confronti di e , va rigettata Parte_5 Controparte_2 P_ risultando insufficiente ai fini della decisione richiesta la documentazione versata in atti.
Giova ricordare che nel procedimento di divisione, è indispensabile l'acquisizione della seguente documentazione:
1) i titoli di provenienza degli immobili oggetto del giudizio;
7 2) estratto del catasto e delle mappe censuarie nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni (a favore e contro) relative agli immobili oggetto del giudizio, idoneo a coprire il ventennio antecedente alla trascrizione della domanda di divisione ovvero, preferibilmente, certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari con riferimento al citato ventennio;
3) documentazione attestante la regolarità urbanistica dei fabbricati da dividere ( Quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall' art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio
1985, n. 47 , costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c. , sotto il profilo della possibilità giuridica, e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio
Tribunale Brescia, sez. III , 15/05/2020 n. 909 );
4) documentazione relativa alla regolarità e conformità catastale, a norma del decreto-legge n. 78 del
2010, convertito in legge 122/2010 (planimetria depositata in catasto e la dichiarazione, resa in atti dai condividenti intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale;
la predetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale).
Peraltro, nel caso in cui – come nella fattispecie in esame – si tratti di divisione ereditaria è necessario acquisire anche:
- certificati attestanti il decesso del de cuius e la conseguente apertura della successione (denuncia di successione), con la relativa ricostruzione dell'asse ereditario;
- gli atti dello stato civile (ai fini della delazione legittima) ovvero il testamento (ai fini della eventuale successione testamentaria); ed infatti la sola dichiarazione di successione eventualmente prodotta non consente di identificare con certezza tutti i soggetti nei cui confronti procedere alla divisione, posto che esso è un atto di natura fiscale che deve essere effettuato anche dai soli chiamati all'eredità.
Sulla scorta di tali premesse la domanda di divisione non può essere accolta, in quanto la documentazione in atti non consente di procedere nel merito della domanda di divisione, la quale richiede la preliminare verifica della proprietà dei beni della comunione - sia della comunione ereditaria che della comunione ordinaria - essendo la titolarità del diritto dominicale in capo alle parti una condizione dell'azione di divisione.
8 Infatti, non è possibile decidere nel merito di una comunione - ereditaria od ordinaria che sia - se non previa verifica che le parti stiano dividendo beni di cui siano effettivamente proprietari e che non vi siano altri litisconsorti necessari.
Stante il principio dell'universalità della divisione di cui all'art. 784 c.p.c. - secondo cui la divisione ereditaria e lo scioglimento di qualsiasi altra comunione deve essere richiesta nei confronti di tutti gli eredi o condomini e dei creditori opponenti se vi sono - l'esame nel merito della domanda di divisione non può prescindere dall'accertamento della titolarità dei beni della comunione e dalla verifica officiosa dell'integrità del contraddittorio, con riguardo a tutti i possibili litisconsorti necessari, tra cui i creditori o aventi causa da un partecipante alla comunione, sia ereditaria che ordinaria, ex art. 1113 c.c. e art. 784 c.p.c..
La prova della titolarità dei beni, essendo beni immobili, richiede la produzione dei titoli di proprietà nonché della documentazione ipo-catastale completa – ovvero della relazione notarile sostitutiva – che consente di accertare la titolarità dei beni al momento della proposizione della domanda, ben potendo i beni essere oggetto di atti traslativi a favore di terzi, dopo l'acquisto dei beni in comunione, ovvero di iscrizioni ipotecarie (cfr Corte d'appello di Roma, sez. III 10 giugno 2011 n 2480 "L'omessa rituale produzione dei certificati storici catastali e della documentazione concernente le iscrizioni e trascrizioni nel ventennio anteriore, ovvero di relazione notarile sostitutiva, è indispensabile per verificare la sussistenza delle condizioni dell'azione di divisione, quali la sussistenza del diritto dominicale in capo alle parti del giudizio e l'esistenza di altri eventuali litisconsorti necessari
(creditori o aventi causa da un partecipante alla comunione) ex art. 1113 c.c. e art. 784 c.p.c.; di conseguenza, in difetto della suddetta tempestiva produzione, è inammissibile "in radice" la domanda di divisione ereditaria ).
Nel caso in esame detta prova non è stata fornita, risultando insufficiente le visure catastali allegate all'atto introduttivo.
Notorio come è presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari che devono essere eseguite, ai sensi dell'art. 2663 del cod. civ., le trascrizioni degli atti di trasferimento immobiliare e, solo una volta che le stesse siano state eseguite, gli atti avranno effetti rispetto ai terzi. Avendo, invece, il Catasto una funzione di matrice tributaria connessa alla rappresentazione della redditività dei beni immobili e dei terreni. La Conservatoria, quindi, contrariamente al Catasto, fornisce prova certa della titolarità giuridica di un immobile in capo ad un soggetto, persona fisica o giuridica.
L'odierno giudizio imponeva la produzione di adeguata documentazione ipocatastale ( ovvero della relazione notarile) e che non si sarebbe potuta acquisire neppure mediante l'espletamento di una c.t.u.
– in quanto quest'ultima non può risolversi in una relevatio ab onere probandi (tra le altre: Cass. Sez.
3, sentenza n 7635 del 16/05/2003: in relazione alla finalità propria della consulenza tecnica d'ufficio, di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che
9 comportino specifiche conoscenze, il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negato dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni, o offerte di prova, ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
Ai sopraindicati limiti è consentito derogare unicamente quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con il ricorso a specifiche cognizioni tecniche, nella quale ipotesi, peraltro, la parte che denunzia la mancata ammissione della consulenza ha l'onere di precisare, sotto il profilo causale, come l'espletamento del detto mezzo avrebbe potuto influire sulla decisione impugnata).
In mancanza della produzione della documentazione ipo-catastale relativa ai beni immobili da dividere, la domanda di scioglimento della comunione ereditaria è improcedibile, in quanto tale carenza rende impossibile procedere all'accertamento dell'effettiva esistenza dei beni, nonché della legittimazione attiva e passiva delle parti nonché della corretta integrazione del contraddittorio ( cfr
La domanda di scioglimento della comunione ereditaria è improcedibile nel caso in cui le parti non abbiano provveduto a depositare, entro il secondo termine di cui all' articolo 183 comma 6 cod. proc. civ. la documentazione ipocatastale, costituita da iscrizioni e trascrizioni contro il de cuius dalla data di acquisto dei cespiti alla data di apertura della successione e dalle iscrizioni e trascrizioni contro i successori dalla data di apertura della successione a quella di trascrizione della domanda di divisione. E' documentazione indispensabile per accertare la titolarità dei beni rientranti nella massa ereditaria e per procedere allo scioglimento della stessa, non essendo a tal fine sufficiente depositare la sola dichiarazione di successione, che ha rilevanza solo fiscale, stante il frequente non aggiornamento, Tribunale Nocera Inferiore, sez. II , 23/02/2021 , n. 400).
Atteso che manca agli atti di questo giudizio la documentazione comprovante la titolarità del diritto di comproprietà sui beni in successione, la domanda di divisione è improcedibile e deve, quindi, essere rigettata.
Domanda di scioglimento che risulta inammissibile anche sotto altro profilo.
In corso di causa è stato disposto il procedimento di mediazione delegata nell'ambito del quale è stato nominato il CTU, geometra , al fine di procedere alla stima del valore di Persona_3 mercato degli immobili oggetto di causa e di verificare la documentazione amministrativa sulla realizzazione degli stessi.
Il tecnico incarico ha accertato che taluni degli immobili oggetto della domanda di scioglimento presentano delle irregolarità edilizie e/o urbanistiche non sanabili, ritenendo valutabili ai fini del progetto divisionale solo:
10 - il laboratorio artigianale distinto al N.C.E.U. del Comune di Catenanuova al foglio di mappa 6 particella n. 204 sub 2 categoria C/3 classe 2, consistenza mq 51, piano terra, rendita catastale €
179,11, rispetto al quale ha accertato talune irregolarità edilizia ossia che “l'unità immobiliare rispetto alla concessione edilizia n.18/2000 presenta una diversa distribuzione interna in quanto non risulta il piccolo ripostiglio previsto in progetto e il bagno è stato realizzato in maniera difforme. L'unità potrà essere regolarizzata con una C.I.L.A tardiva per diversa distribuzione degli spazi interni”;
- e l'abitazione sita via Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 13 primo piano distinta al l foglio di CP_4 mappa n. 6 particella 203 sub 3 graffata con la particella 204 sub 3 categoria A/3 classe 2, consistenza vani 5,5, piano primo, rendita catastale € 215,88, rispetto alla quale ha accertato talune irregolarità edilizie “ in considerazione della irreperibilità del titolo in quanto è stata rilasciata dal Comune una documentazione parziale e in considerazione del fatto che la sagoma e il volume rientrano nei parametri urbanistici e la planimetria dell'accatastamento risulta conforme allo stato di fatto, si potrebbe chiedere al Comune di Catenanuova il rilascio di un'attestazione di conformità oppure presentare una C.I.L.A. per recupero situazione pregressa per irreperibilità del titolo edilizio originario”.
Preso atto dell'esito dell'accertamento peritale parte attrice in corso di causa ha limitato la domanda di scioglimento ai soli immobili considerati dal CTU valutabili e a quello sito a Catenanuova foglio
1, particella 587, sub 5, Via Europa n. 1 e Via G. Verdi n. 39, rinunciando alla domanda di scioglimento rispetto a tutti gli altri beni in comproprietà con i convenuti.
Con riferimento al piano terra e al primo piano dell'immobile di via Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 13 parte attrice ha presentato - sulla base delle indicazioni fornite dall'ausiliario - al Comune di
Catenanuova la comunicazione di inizio lavori asseverata in sanatoria, la c. d. Cila tardiva ai sensi dell'art.
6-bis D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 per diversa distribuzione interna, - con allegata la relazione illustrativa del tecnico incaricato.
Tuttavia, tale documentazione non consente di verificare il completo superamento delle difformità riscontrate dal CTU, mancando agli atti la planimetria catastale aggiornata con ricevuta di avvenuta variazione catastale e relativo pagamento, la cui assenza comporta l'impossibilità giuridica di procedere allo scioglimento della comunione.
Ed, infatti, ai sensi dall'art. 29, comma 1 bis della legge n. 52/1985, come modificato dall'art. 19 del
DL n.78/2010, convertito con modificazioni dalla l n.122/2010, la legge n.122/2010 “ gli atti pubblici
e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie,
11 sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. ».
Quanto, invece, all'immobile sito a Catenanuova contraddistinto al Catasto Fabbricati, foglio 1, particella 587, sub 5, Via Europa n. 1 e Via G. Verdi n. 39; piano T, cat. A/3; cl. 2, consistenza 4,5 vani;
superfice catastale mq. 83, rendita euro 176,63, ha prodotto il parere di ammissibilità del Genio
Civile di Enna laddove si attesta che le “opere edili abusivamente realizzate… possono sussistere ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 380/2001(legge n.64//4) e successivi DD.MM. di attuazione vigenti”.
Avendo il CTU ha accertato che “… non risultano eseguite le modifiche previste nel progetto di adeguamento delle strutture alla legge 64/1974 di cui alla concessione edilizia n. 162/1995, pertanto occorre un nuovo progetto in sanatoria per il completamento delle opere strutturali al piano terra e per la diversa distribuzione degli spazi interni. Tale situazione, trattandosi di modifiche strutturali, comporterà la verifica della conformità delle opere realizzate anche negli altri piani appartenenti a ditte diverse” ritenendo di dovere “allo stato escluderlo dalla valutazione posto che regolarizzazione dell'immobile è subordinata alla presentazione di un progetto unitario che coinvolge anche altre ditte”.
Il parere del Genio Civile prodotto, quale appunto mero parere, risulta privo dell'efficacia sanante dell'irregolarità riscontrate.
Per tali ragioni la domanda di divisione che ci occupa, proprio a causa delle difformità accertare dal consulente tecnico e pacificamente riconosciute dagli odierni comparenti, va rigettata in quanto inammissibile per carenza dei necessari requisiti,
Notorio come non posa procedersi allo scioglimento di una qualsiasi comunione, ordinaria o ereditaria che sia, qualora i beni in essa compresi risultino in tutto o in parte abusivi, o comunque non conformi ai permessi a costruire.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno fermamente ribadito che qualora “ sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio
1985 N.47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c. , sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia
12 dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio” (Cassazione civile, Sezioni Unite, n.25021 del 7.10.2019, che richiama
Cassazione Sezioni Unite n.6684/2019 – Cass. civ. Sez. Unite n. 23825/229).
Per tutto quanto argomento la domanda proposta va rigettata in quanto inammissibile per carenza dei requisiti necessari, trovando il diritto potestativo riconosciuto al singolo condividente di domandare, in ogni tempo, lo scioglimento della comunione un limite nelle norme dettate dal legislatore in tema di conformità urbanistico-edilizia e catastale
Il rigetto della domanda principale di scioglimento della comunione ereditaria rende superfluo l'esame di tutte le altre domande proposte dagli odierni comparenti, dovendosi ritenere assorbite.
Quanto alla domanda di usucapione proposta dal convenuto in via Controparte_1 riconvenzionale - con riferimento all'immobile contraddistinto al Catasto Fabbricati, foglio 6, particelle 203; sub 8; Via Generale Carlo Alberto dalla Chiesa n. 13, piano 2, cat. A/3, cl.
2 - deve darsi atto come rispetto ad essa vi sia stata rinuncia in corso di causa, per come ribadito con note di udienza del 3.06.2025 e 25.06.2025.
In ordine alle spese le stesse possono integralmente compensarsi in ragione dell'esito del giudizio, definito su una questione rilevata d'ufficio, nonché della rinuncia da parte del convenuto alla domanda riconvenzionale inizialmente proposta e, considerata la soccombenza di parte convenuta sulle eccezioni di improcedibilità come da sentenza parziale del 11.7.2024.
Nulla, invece, va disposto nei confronti di rimasto contumace. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigetta, in quanto inammissibile, la domanda proposta dagli attori, , Parte_1
, E Parte_2 Parte_3 Parte_4
nei confronti di e Parte_5 Controparte_1 CP_2
;
[...] compensa integralmente tra le parti in causa le spese di lite;
Enna, 18/09/2025
Il Giudice
Dott. Davide Naldi
13
VERBALE DI UDIENZA con SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il giorno 18/09/2025 è trattata la causa iscritta al n. R.G. 737/2021.
Sono presenti:
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
e , con l'avv. VETRI GIOVANNI il quale si riporta Parte_4 Parte_5 in atti e discute la causa oralmente
, con l'avv. AIELLO PAOLA la quale si riporta in atti, in Controparte_1 particolare alle note di trattazione scritta del 25.6.2025 e 4.6.2025 e 3.4.2024 e discute la causa oralmente. Insiste nelle già riportate richieste istruttorie ed in subordine precisa le conclusioni come già indicato nelle note di trattazione scritta del 25.6.2025
Il Giudice si ritira in camera di consiglio a seguito della quale, ai sensi dell'art. 281 sexies c. p. c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
Repubblica Italiana nel nome del Popolo Italiano
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 737 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2021
T R A
C.F. ); Parte_1 C.F._1
(C.F. ; Parte_2 C.F._2
(C.F. ; Parte_3 C.F._3
(C.F. ; Parte_4 C.F._4
(C.F. ), tutti con il patrocinio dell'avv. VETRI Parte_5 C.F._5
GIOVANNI (C. F. ); C.F._6
PARTI ATTRICI
E
1 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AIELLO Controparte_1 C.F._7
PAOLA (C.F. ); C.F._8
PARTE CONVENUTA
(C.F. ). Controparte_2 C.F._9
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
PREMESSO CHE
Con atto di citazione del 31/05/2021 , , CP_3 Parte_2 Parte_3
e hanno convenuto in giudizio Parte_4 Parte_5 P_
e al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni “ Voglia
[...] Controparte_2
l'ecc.mo Tribunale civile adito Adversis Reiectis § - Accertare e dichiarare il diritto allo scioglimento della comunione ereditaria fra attori e convenuti in relazione ai beni descritti in narrativa;
§ -
Formare o, più esattamente, confermare le quote di ciascuno dei partecipanti alla comunione;
§ -
Accertare che gli attori detengono le maggiori quote degli immobili siti in Catenanuova alla Via
Generale Carlo Alberto dalla Chiesa n. 13 e Via Stazione 28 e, conseguentemente, accertata e dichiarata la non divisibilità dei medesimi, disporre l'assegnazione a favore degli attori degli immobili di seguito indicati: Immobile n. 1: contraddistinto al Catasto Fabbricati, foglio 6, particelle
203; sub 9; Via Generale Carlo Alberto dalla Chiesa n. 13; piano 2; cat. A/3; cl. 2; consistenza 3,5 vani;
superfice catastale mq. 64; rendita euro 137,38; Immobile n. 2: contraddistinto al Catasto
Fabbricati, foglio 6, particelle 204; sub 6; Via Generale Carlo Alberto dalla Chiesa n. 13; piano 2; cat. A/3; cl. 2; consistenza 3,5 vani;
superfice catastale mq. 63; rendita euro 137,38; Immobile n. 3: contraddistinto al Catasto Fabbricati, foglio 6, particelle 203; sub 8; Via Generale Carlo Alberto dalla Chiesa n. 13; piano 2; cat. A/3; cl. 2; consistenza 3,5 vani;
superfice catastale mq. 63; rendita euro 137,38; Immobile n. 4: contraddistinto al Catasto Fabbricati, foglio 6, particelle 203; sub 5;
Via Generale Carlo Alberto dalla Chiesa n. 13; piano 3; cat. Lastrico solare;
Immobile n. 5: contraddistinto al Catasto Fabbricati, foglio 6, particelle 203; sub 3; Via Generale Carlo Alberto dalla Chiesa n. 13; piano 1; cat. A/3; cl. 2; consistenza 5,5 vani;
superfice catastale mq. 120; rendita euro 215,88; Immobile n. 6: contraddistinto al Catasto Fabbricati, foglio 6, particelle 204; sub 2;
Via Stazione n. 28; piano T;
cat. C/3; cl. 2; consistenza mq 51; superfice catastale mq. 57; rendita euro 179,11. Tutto con addebito delle eventuali eccedenze. § - Accertare che gli attori, ad eccezione della SI.ra , detengono le maggiori quote dell'immobile sito in Catenanuova, alla Via CP_3
Europa n. 1 e Via G. Verdi n. 39 e, conseguentemente, accertata e dichiarata la non divisibilità del medesimo, disporre l'assegnazione a favore degli attori dell'immobile di seguito indicato: Immobile
n. 1, contraddistinto al Catasto Fabbricati, foglio 1, particella 587; sub 5; Via Europa n. 1 e Via G.
Verdi n. 39; piano T;
cat. A/3; cl. 2; consistenza 4,5 vani;
superfice catastale mq. 83; rendita euro
176,63 Tutto con addebito delle eventuali eccedenze. § - Ordinare le trascrizioni relative agli atti
2 sopra richiesti presso la competente Conservatoria. § - In ogni caso, ordinare ai convenuti il rendiconto ai sensi dell'art. 723 c.c., disponendo la prestazione agli attori degli eventuali conguagli spettanti per il mancato godimento dell'immobile contraddistinto al foglio 6, part. 203, sub 8, in proporzione alle quote a loro spettanti. § - Condannare i convenuti nella misura della loro quota, al rimborso delle somme pagate dagli attori per la manutenzione straordinaria e ordinaria degli immobili, nonché al rimborso pro quota di tutte le somme relative alle utenze che, in special modo, il SI. non ha mai corrisposto, nonché al rimborso delle somme corrisposte Controparte_1 dalla SI.ra . § - In caso di opposizione alla domanda condannare le Parte_5 controparti alla refusione, in solido tra loro, delle spese di lite, incluse le spese di mediazione, da porre, altrimenti, a gravare sulla massa”.
Gli attori hanno dedotto: CP_
- di essere comproprietari, unitamente a e , degli immobili indivisi e non Controparte_1 comodamente divisibili siti in Catenanuova, alla Via Generale Carlo Alberto dalla Chiesa n. 13 e Via
Stazione 28 contraddistinti al NCEU:
- al foglio 6 particelle 203 sub 9 piano secondo – 203 sub 8 piano secondo - 203 sub 5 piano terzo-
203 sub 3 piano primo;
- foglio 6 particelle 204 sub 6 piano secondo e 204 sub 2 piano terra.
- di esserne divenuti proprietari in forza di successione legittima di , segnatamente, SO
quale moglie della quota di 3/9 e i figli della quota e 1/9, Parte_1 Parte_2 proprietari quest'ultimo, unitamente ai convenuti, anche dell'immobile indiviso e non comodamente divisibile sito in Catenanuova, alla Via Europa n. 1 e Via G. Verdi n. 39 , contraddistinto al NCEU al foglio 1, particella 587, sub 5 pianto terra, in forza si successione testamentaria del nonno
; Controparte_2
- di non potere più tollerare la comunione ereditaria di tali immobili con il convenuto P_
, che senza esito sono rimasti gli innumerevoli tentativi di addivenire ad una divisione
[...] bonaria, per cui agiscono per lo scioglimento della comunione con conseguente attribuzione degli immobili non comodamente divisibili e con addebito dell'eventuale eccedenza ai sensi dell'art. 720
e ss. cod. civ.;
- che sulla somma determinata a seguito della stima delle quote occorrerà operare le deduzioni relative alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e quelle concernenti il mantenimento degli immobili, alle quali non ha mai contributo , al quale per affectio Controparte_1 familiaris è stato concesso di vivere con la sua famiglia l'immobile di Via Generale Callo Alberto dalla Chiesa, con conseguente obbligo di rendicontazione ex art. 723 cod. civ. , avendo goduto in via esclusiva di un bene ereditario.
3 Si è costituito in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni “ Controparte_1
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in ragione di quanto sopra esposto, eccepito e domandato ai superiori punti 1) e 2) da a) a f) ed in accoglimento della domanda riconvenzionale, statuire come segue: 1) accertare e dichiarare l'inammissibilità ed improcedibilità del giudizio che ci occupa per il mancato esperimento, per quanto esposto, del procedimento di mediazione, sebbene il concludente avesse aderito alla mediazione;
2) accertare e dichiarare, sia in via di eccezione che in accoglimento della domanda riconvenzionale, l'intervenuta usucapione da parte di Controparte_1 dell'immobile sito al N.C.E.U. del Comune di Catenanuova, al foglio 6, part. 203, sub 8), o comunque della nuda area su cui il concludente lo ha realizzato ovvero, in subordine, che la realizzazione del detto immobile è una miglioria che aumenta il valore dell'edificio e condannare gli attori ed il convenuto a corrispondere, ognuno in proporzione della propria eventuale quota di Controparte_2 proprietà sul bene, al concludente l'aumento di valore apportato dalla realizzazione a cura e spese del concludente dell'immobile di cui al sub 8) sulla nuda area di cui al secondo piano dell'edificio di Via Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa nn. 13/15, nella misura di € 50.000,00 o comunque nella misura che sarà accertata e ritenuta congrua da nominando C.T.U. ovvero ritenuta dal Tribunale o quantomeno, in via ulteriormente gradata, a corrispondere al concludente, sempre ognuno secondo la quota di rispettiva spettanza, il rimborso di quanto dal medesimo speso per la realizzazione dell'immobile di cui al sub 8) nel 1998 e per la sua manutenzione straordinaria nel 2009 a seguito di infiltrazioni dal lastrico solare, per una spesa complessiva solo di materiali di costruzione e finitura ed impiantistica, infissi, porte, esterna ed interne, pavimento e sanitari ed accessori di €
20.000,00 per la realizzazione dell'appartamento e di € 15.000,00 per la ristrutturazione effettuata nel Gennaio 2009 per forniture e manodopera, il tutto sempre oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data degli esborsi al soddisfo;
3) accertare, sia quale eccezione che giusta la domanda riconvenzionale, che il concludente ha effettuato i sopradescritti lavori di manutenzione straordinaria del lastrico solare, sicchè ha diritto al rimborso della spesa sostenuta e per l'effetto condannare gli attori e , ognuno secondo quota di comproprietà, al rimborso di Controparte_2 quanto speso dal concludente per detti lavori, pari a complessivi € 4.000,00 per materiale e manodopera per la manutenzione straordinaria come sopra descritta del lastrico solare;
4) accertare sempre in accoglimento della domanda riconvenzionale che per i lavori sopra descritti effettuati dal concludente negli immobili di cui al sub 2) e 3) del foglio 6, part. 203 del N.C.E.U. del
Comune di Catenanuova, a questi compete un indennizzo per le migliorie apportate ai detti immobili nella misura, peraltro concordata e stimata, di € 6.000,00 per l'immobile di cui al sub 2) e di €
7.000,00 per l'immobile di cui al sub 3), ovvero nella misura maggiore o minore che sarà accertata
4 e ritenuta congrua da nominando C.T.U. ovvero ritenuta dal Tribunale o quantomeno, in via ulteriormente gradata, che a questi compete il rimborso della relativa spesa, pari ad € 2.000,00 per il materiale per la realizzazione dei lavori nell'immobile di cui al sub 2) ed € 2.000,00 per forniture
e manodopera per l'esecuzione dei lavori di manutenzione al sub 3) ovvero nella misura maggiore o minore che sarà accertata e ritenuta congrua da nominando CTU ovvero ritenuta dal Tribunale secondo giustizia e per l'effetto condannare gli attori ed il convenuto al versamento, Controparte_2 ognuno secondo quota di comproprietà, di detti indennizzi ovvero del rimborso in favore del SI.
, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data della spesa al soddisfo;
Controparte_1
5) accertare e dichiarare, sempre in via riconvenzionale, che il ha diritto ad Controparte_1 un indennizzo o ristoro o comunque ai frutti civili per non avere goduto degli immobili di cui al sub
3), sub 2) e sub 9) del foglio 6, part. 203 del N.C.E.U. del Comune di Catenanuova, goduti rispettivamente, senza un titolo giustificativo, dalla madre e dal fratello oltre che sino a Pt_3 qualche anno addietro dai fratelli e , il sub 3), da il sub 2) e da Pt_2 Pt_4 Controparte_2
il sub 9), e per l'effetto condannarli a corrispondere al SI. Parte_5 P_
i frutti civili dell'immobile di cui hanno rispettivamente goduto nella misura pari al
[...] corrispettivo che si sarebbe potuto ottenere qualora l'immobile fosse stato locato e, quindi, ad € 600 mensili per l'immobile di cui al sub 3), € 800 mensili per l'immobile di cui al sub 2) ed € 350,00 mensili per l'immobile di cui al sub 9) ovvero nella misura che verrà accertata da nominando C.T.U. ovvero ancora che questo Tribunale riterrà secondo giustizia, e ciò a far tempo dall'apertura della successione del padre ovvero in subordine a far tempo dall'1.7.2019, data in cui gli attori tutti sono CP_ stati formalmente invitati a liberare i detti immobili ed il fratello a far tempo dalla proposizione della presente domanda, e comunque sino allo scioglimento della comproprietà e/o al rilascio del singolo immobile da parte dei detti condividenti e, per l'effetto condannare gli attori e CP_2
al pagamento delle somme a tale titolo spettanti secondo quota di comproprietà al SI.
[...]
, oltre interessi sino al soddisfo;
6) Accertare e dichiarare, sempre in Controparte_1 accoglimento della domanda riconvenzionale, che il ha diritto ad essere Controparte_1 reintegrato dai germani nel possesso dell'immobile sito in Catenanuova, Via Verdi n. 39, censito al
N.C.E.U. al foglio 1, part. 587, sub 5, e condannare i SIg.ri , , Parte_4 Parte_5
, e a consegnare le chiavi del detto Parte_2 Parte_3 Controparte_2 immobile al SI. ; 7) accertare e dichiarare, sempre in via riconvenzionale, Controparte_1
CP_ che il ha diritto ad avere dai germani , , , Controparte_1 Parte_4 Pt_2
e , per il mancato godimento dell'immobile sito in Catenanuova, Via Verdi n. 39, Pt_3 Pt_5 censito al N.C.E.U. al foglio 1, part. 587, sub 5, di cui costoro hanno goduto senza un titolo giustificativo, ha diritto ad un indennizzo o ristoro o comunque ai frutti civili del detto immobile quantificabili nella misura, per la quota di sua competenza, del valore locativo di detto bene, pari ad
5 € 500,00 mensili ovvero nella misura maggiore o minore che sarà accertata da nominando C.T.U. ovvero ancora ritenuta secondo giustizia da questo Tribunale e ciò dall'apertura della successione della nonna ovvero a far tempo dalla richiesta formale trasmessa ai germani Persona_2 odierni attori giusta pec del 1.7.2019 ed a far tempo dalla domanda nel presente giudizio nei confronti di e comunque sino alla reintegra nel possesso ovvero allo scioglimento Controparte_2
CP_ della comunione e condannare quindi i SIg.ri , , , e Parte_4 Pt_5 Pt_2 Pt_3
a corrispondere al concludente, per quanto di competenza di ciascuno di costoro, la relativa quota di sua spettanza a tale titolo;
8) rigettarsi le domande tutte come formulate da controparte per le ragioni esposte nella parte in fatto ed in diritto, sebbene il concludente non si oppone allo scioglimento dei beni rimasti in comunione con madre e germani e con i soli germani, chiedendo sin
d'ora l'assegnazione dell'immobile, in comunione con i soli germani, sito in Catenanuova, Via Verdi
n. 39, previo conguaglio tra loro delle rispettive quote degli immobili in comunione in Via Gen. Carlo
Alberto Dalla Chiesa nn. 13/15, oltre al versamento da parte dei condividenti delle ulteriori somme cui ha diritto giusta le superiori domande ed eccezioni. Tenuto conto dei miglioramenti apportati alla cosa comune il concludente chiede a questo Tribunale di procedere allo scioglimento della comunione in base al valore che i beni avevano prima dei miglioramenti, restituendo gli altri condividenti separatamente al SI. le somme per i miglioramenti con Controparte_1 condanna di madre e germani al loro relativo pagamento giusta domanda riconvenzionale, oppure di dividere i beni in base al valore dopo i miglioramenti, tenendosi conto nella determinazione delle quote e nella determinazione dei conguagli, oltre che dei miglioramenti apportati dal concludente, anche delle spese da questi sostenute per la manutenzione straordinaria come sopra descritta. Con vittoria di spese e compensi”.
Parte convenuta ha dedotto:
- di abitare sin dal 1988 nell'appartamento sito a Catenanuova censito al NCEU al foglio 6 particella
203, sub 8 facente parte di un edificio ubicato in via Carlo Alberto dalla Chiesa n. 13/15, originariamente appartenuto ai genitori, uti dominus escludendo la madre e i germani da ogni possibilità di godimento;
- di essersi fatto carico di tutti i lavori di finitura avendolo rinvenuto con la sola chiusura perimetrale esterna con mattoni a vista, il tutto senza chiedere permesso alla madre e ai germini atteso che gli stessi seppur informalmente avevano già provveduto a dividersi la proprietà delle altre parti dell'edificio;
- che contrariamente a quanto riportato da controparte nell'edificio ubicato a Catenanuova, al civico
13/15 della Via Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa, non ci sono sei immobili, bensì il garage di cui al sub 2), ubicato in realtà al civico 15, l'appartamento sito al piano primo di cui al sub 3), gli
6 appartamenti di cui ai sub 8) e 9) al secondo piano ed infine il lastrico solare, identificato con il sub
5), mentre non esiste il sub 6) ;
- che errate sono le quote di proprietà indicate da parte attrice;
- di aderire alla domanda di divisione egli immobili in comproprietà risultando il patrimonio immobiliare comodamente divisibile e tenuto conto delle migliorie apportate, non potendo però essere oggetto di scioglimento della comunione l'immobile censito al N.C.E.U. al foglio 1, part. 203 sub 8, sito in Catenanuova, Via Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 13 dallo stesso acquisito, a titolo originario, per usucapione ventennale, di cui chiede l'accertamento in via riconvenzionale;
- che qualora il Tribunale non dovesse ritenere maturato l'acquisto per usucapione, in ogni caso, avendo con la realizzazione dell'immobile di cui al sub 8) provveduto ad apportare una miglioria alla cosa comune che ne ha aumentato il valore, ha diritto ad avere rimborsato, detratta la quota a suo carico, un' indennità pari all'aumento di valore dell'immobile per la realizzazione dell'appartamento di che trattasi nella nuda area, quantificabile in € 50.000,00 o in quella somma maggiore o minore che verrà accertata da nominando C.T.U. o ritenuta di giustizia dal Tribunale, o nelle diverse somme richieste per i lavori di ristrutturazione e per i materiali acquistati secondo quanto dettagliatamente indicato in comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale;
- che non corrisponde a verità tutto quanto rappresentato dagli attori in ordine alla partecipazione alle spese di ristrutturazione degli immobili oggetto di casa, così come tutto quanto sostenuto in ordine al pagamento delle relative utenze e/o tasse.
Espletata con esito negativo la procedura di mediazione, concessi i termini ex art. 183, comma sesto,
c.p.c., con sentenza parziale resa l'11.07.2024 è stata rigettata e definitivamente decisa l'eccezione di improcedibilità sollevata da parte convenuta per manca prova della mediazione.
Ritenuto superfluo ogni ulteriore approfondimento istruttorio, la causa è decisa nei termini che seguono.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve dichiararsi la contumacia di , il quale seppure Controparte_2 regolarmente evocato non si è costituito in giudizio.
Nel merito la domanda di scioglimento della comunione ereditaria proposta dagli attori
[...]
, , e Pt_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
nei confronti di e , va rigettata Parte_5 Controparte_2 P_ risultando insufficiente ai fini della decisione richiesta la documentazione versata in atti.
Giova ricordare che nel procedimento di divisione, è indispensabile l'acquisizione della seguente documentazione:
1) i titoli di provenienza degli immobili oggetto del giudizio;
7 2) estratto del catasto e delle mappe censuarie nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni (a favore e contro) relative agli immobili oggetto del giudizio, idoneo a coprire il ventennio antecedente alla trascrizione della domanda di divisione ovvero, preferibilmente, certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari con riferimento al citato ventennio;
3) documentazione attestante la regolarità urbanistica dei fabbricati da dividere ( Quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall' art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio
1985, n. 47 , costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c. , sotto il profilo della possibilità giuridica, e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio
Tribunale Brescia, sez. III , 15/05/2020 n. 909 );
4) documentazione relativa alla regolarità e conformità catastale, a norma del decreto-legge n. 78 del
2010, convertito in legge 122/2010 (planimetria depositata in catasto e la dichiarazione, resa in atti dai condividenti intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale;
la predetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale).
Peraltro, nel caso in cui – come nella fattispecie in esame – si tratti di divisione ereditaria è necessario acquisire anche:
- certificati attestanti il decesso del de cuius e la conseguente apertura della successione (denuncia di successione), con la relativa ricostruzione dell'asse ereditario;
- gli atti dello stato civile (ai fini della delazione legittima) ovvero il testamento (ai fini della eventuale successione testamentaria); ed infatti la sola dichiarazione di successione eventualmente prodotta non consente di identificare con certezza tutti i soggetti nei cui confronti procedere alla divisione, posto che esso è un atto di natura fiscale che deve essere effettuato anche dai soli chiamati all'eredità.
Sulla scorta di tali premesse la domanda di divisione non può essere accolta, in quanto la documentazione in atti non consente di procedere nel merito della domanda di divisione, la quale richiede la preliminare verifica della proprietà dei beni della comunione - sia della comunione ereditaria che della comunione ordinaria - essendo la titolarità del diritto dominicale in capo alle parti una condizione dell'azione di divisione.
8 Infatti, non è possibile decidere nel merito di una comunione - ereditaria od ordinaria che sia - se non previa verifica che le parti stiano dividendo beni di cui siano effettivamente proprietari e che non vi siano altri litisconsorti necessari.
Stante il principio dell'universalità della divisione di cui all'art. 784 c.p.c. - secondo cui la divisione ereditaria e lo scioglimento di qualsiasi altra comunione deve essere richiesta nei confronti di tutti gli eredi o condomini e dei creditori opponenti se vi sono - l'esame nel merito della domanda di divisione non può prescindere dall'accertamento della titolarità dei beni della comunione e dalla verifica officiosa dell'integrità del contraddittorio, con riguardo a tutti i possibili litisconsorti necessari, tra cui i creditori o aventi causa da un partecipante alla comunione, sia ereditaria che ordinaria, ex art. 1113 c.c. e art. 784 c.p.c..
La prova della titolarità dei beni, essendo beni immobili, richiede la produzione dei titoli di proprietà nonché della documentazione ipo-catastale completa – ovvero della relazione notarile sostitutiva – che consente di accertare la titolarità dei beni al momento della proposizione della domanda, ben potendo i beni essere oggetto di atti traslativi a favore di terzi, dopo l'acquisto dei beni in comunione, ovvero di iscrizioni ipotecarie (cfr Corte d'appello di Roma, sez. III 10 giugno 2011 n 2480 "L'omessa rituale produzione dei certificati storici catastali e della documentazione concernente le iscrizioni e trascrizioni nel ventennio anteriore, ovvero di relazione notarile sostitutiva, è indispensabile per verificare la sussistenza delle condizioni dell'azione di divisione, quali la sussistenza del diritto dominicale in capo alle parti del giudizio e l'esistenza di altri eventuali litisconsorti necessari
(creditori o aventi causa da un partecipante alla comunione) ex art. 1113 c.c. e art. 784 c.p.c.; di conseguenza, in difetto della suddetta tempestiva produzione, è inammissibile "in radice" la domanda di divisione ereditaria ).
Nel caso in esame detta prova non è stata fornita, risultando insufficiente le visure catastali allegate all'atto introduttivo.
Notorio come è presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari che devono essere eseguite, ai sensi dell'art. 2663 del cod. civ., le trascrizioni degli atti di trasferimento immobiliare e, solo una volta che le stesse siano state eseguite, gli atti avranno effetti rispetto ai terzi. Avendo, invece, il Catasto una funzione di matrice tributaria connessa alla rappresentazione della redditività dei beni immobili e dei terreni. La Conservatoria, quindi, contrariamente al Catasto, fornisce prova certa della titolarità giuridica di un immobile in capo ad un soggetto, persona fisica o giuridica.
L'odierno giudizio imponeva la produzione di adeguata documentazione ipocatastale ( ovvero della relazione notarile) e che non si sarebbe potuta acquisire neppure mediante l'espletamento di una c.t.u.
– in quanto quest'ultima non può risolversi in una relevatio ab onere probandi (tra le altre: Cass. Sez.
3, sentenza n 7635 del 16/05/2003: in relazione alla finalità propria della consulenza tecnica d'ufficio, di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che
9 comportino specifiche conoscenze, il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negato dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni, o offerte di prova, ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
Ai sopraindicati limiti è consentito derogare unicamente quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con il ricorso a specifiche cognizioni tecniche, nella quale ipotesi, peraltro, la parte che denunzia la mancata ammissione della consulenza ha l'onere di precisare, sotto il profilo causale, come l'espletamento del detto mezzo avrebbe potuto influire sulla decisione impugnata).
In mancanza della produzione della documentazione ipo-catastale relativa ai beni immobili da dividere, la domanda di scioglimento della comunione ereditaria è improcedibile, in quanto tale carenza rende impossibile procedere all'accertamento dell'effettiva esistenza dei beni, nonché della legittimazione attiva e passiva delle parti nonché della corretta integrazione del contraddittorio ( cfr
La domanda di scioglimento della comunione ereditaria è improcedibile nel caso in cui le parti non abbiano provveduto a depositare, entro il secondo termine di cui all' articolo 183 comma 6 cod. proc. civ. la documentazione ipocatastale, costituita da iscrizioni e trascrizioni contro il de cuius dalla data di acquisto dei cespiti alla data di apertura della successione e dalle iscrizioni e trascrizioni contro i successori dalla data di apertura della successione a quella di trascrizione della domanda di divisione. E' documentazione indispensabile per accertare la titolarità dei beni rientranti nella massa ereditaria e per procedere allo scioglimento della stessa, non essendo a tal fine sufficiente depositare la sola dichiarazione di successione, che ha rilevanza solo fiscale, stante il frequente non aggiornamento, Tribunale Nocera Inferiore, sez. II , 23/02/2021 , n. 400).
Atteso che manca agli atti di questo giudizio la documentazione comprovante la titolarità del diritto di comproprietà sui beni in successione, la domanda di divisione è improcedibile e deve, quindi, essere rigettata.
Domanda di scioglimento che risulta inammissibile anche sotto altro profilo.
In corso di causa è stato disposto il procedimento di mediazione delegata nell'ambito del quale è stato nominato il CTU, geometra , al fine di procedere alla stima del valore di Persona_3 mercato degli immobili oggetto di causa e di verificare la documentazione amministrativa sulla realizzazione degli stessi.
Il tecnico incarico ha accertato che taluni degli immobili oggetto della domanda di scioglimento presentano delle irregolarità edilizie e/o urbanistiche non sanabili, ritenendo valutabili ai fini del progetto divisionale solo:
10 - il laboratorio artigianale distinto al N.C.E.U. del Comune di Catenanuova al foglio di mappa 6 particella n. 204 sub 2 categoria C/3 classe 2, consistenza mq 51, piano terra, rendita catastale €
179,11, rispetto al quale ha accertato talune irregolarità edilizia ossia che “l'unità immobiliare rispetto alla concessione edilizia n.18/2000 presenta una diversa distribuzione interna in quanto non risulta il piccolo ripostiglio previsto in progetto e il bagno è stato realizzato in maniera difforme. L'unità potrà essere regolarizzata con una C.I.L.A tardiva per diversa distribuzione degli spazi interni”;
- e l'abitazione sita via Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 13 primo piano distinta al l foglio di CP_4 mappa n. 6 particella 203 sub 3 graffata con la particella 204 sub 3 categoria A/3 classe 2, consistenza vani 5,5, piano primo, rendita catastale € 215,88, rispetto alla quale ha accertato talune irregolarità edilizie “ in considerazione della irreperibilità del titolo in quanto è stata rilasciata dal Comune una documentazione parziale e in considerazione del fatto che la sagoma e il volume rientrano nei parametri urbanistici e la planimetria dell'accatastamento risulta conforme allo stato di fatto, si potrebbe chiedere al Comune di Catenanuova il rilascio di un'attestazione di conformità oppure presentare una C.I.L.A. per recupero situazione pregressa per irreperibilità del titolo edilizio originario”.
Preso atto dell'esito dell'accertamento peritale parte attrice in corso di causa ha limitato la domanda di scioglimento ai soli immobili considerati dal CTU valutabili e a quello sito a Catenanuova foglio
1, particella 587, sub 5, Via Europa n. 1 e Via G. Verdi n. 39, rinunciando alla domanda di scioglimento rispetto a tutti gli altri beni in comproprietà con i convenuti.
Con riferimento al piano terra e al primo piano dell'immobile di via Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 13 parte attrice ha presentato - sulla base delle indicazioni fornite dall'ausiliario - al Comune di
Catenanuova la comunicazione di inizio lavori asseverata in sanatoria, la c. d. Cila tardiva ai sensi dell'art.
6-bis D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 per diversa distribuzione interna, - con allegata la relazione illustrativa del tecnico incaricato.
Tuttavia, tale documentazione non consente di verificare il completo superamento delle difformità riscontrate dal CTU, mancando agli atti la planimetria catastale aggiornata con ricevuta di avvenuta variazione catastale e relativo pagamento, la cui assenza comporta l'impossibilità giuridica di procedere allo scioglimento della comunione.
Ed, infatti, ai sensi dall'art. 29, comma 1 bis della legge n. 52/1985, come modificato dall'art. 19 del
DL n.78/2010, convertito con modificazioni dalla l n.122/2010, la legge n.122/2010 “ gli atti pubblici
e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie,
11 sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. ».
Quanto, invece, all'immobile sito a Catenanuova contraddistinto al Catasto Fabbricati, foglio 1, particella 587, sub 5, Via Europa n. 1 e Via G. Verdi n. 39; piano T, cat. A/3; cl. 2, consistenza 4,5 vani;
superfice catastale mq. 83, rendita euro 176,63, ha prodotto il parere di ammissibilità del Genio
Civile di Enna laddove si attesta che le “opere edili abusivamente realizzate… possono sussistere ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 380/2001(legge n.64//4) e successivi DD.MM. di attuazione vigenti”.
Avendo il CTU ha accertato che “… non risultano eseguite le modifiche previste nel progetto di adeguamento delle strutture alla legge 64/1974 di cui alla concessione edilizia n. 162/1995, pertanto occorre un nuovo progetto in sanatoria per il completamento delle opere strutturali al piano terra e per la diversa distribuzione degli spazi interni. Tale situazione, trattandosi di modifiche strutturali, comporterà la verifica della conformità delle opere realizzate anche negli altri piani appartenenti a ditte diverse” ritenendo di dovere “allo stato escluderlo dalla valutazione posto che regolarizzazione dell'immobile è subordinata alla presentazione di un progetto unitario che coinvolge anche altre ditte”.
Il parere del Genio Civile prodotto, quale appunto mero parere, risulta privo dell'efficacia sanante dell'irregolarità riscontrate.
Per tali ragioni la domanda di divisione che ci occupa, proprio a causa delle difformità accertare dal consulente tecnico e pacificamente riconosciute dagli odierni comparenti, va rigettata in quanto inammissibile per carenza dei necessari requisiti,
Notorio come non posa procedersi allo scioglimento di una qualsiasi comunione, ordinaria o ereditaria che sia, qualora i beni in essa compresi risultino in tutto o in parte abusivi, o comunque non conformi ai permessi a costruire.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno fermamente ribadito che qualora “ sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio
1985 N.47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c. , sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia
12 dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio” (Cassazione civile, Sezioni Unite, n.25021 del 7.10.2019, che richiama
Cassazione Sezioni Unite n.6684/2019 – Cass. civ. Sez. Unite n. 23825/229).
Per tutto quanto argomento la domanda proposta va rigettata in quanto inammissibile per carenza dei requisiti necessari, trovando il diritto potestativo riconosciuto al singolo condividente di domandare, in ogni tempo, lo scioglimento della comunione un limite nelle norme dettate dal legislatore in tema di conformità urbanistico-edilizia e catastale
Il rigetto della domanda principale di scioglimento della comunione ereditaria rende superfluo l'esame di tutte le altre domande proposte dagli odierni comparenti, dovendosi ritenere assorbite.
Quanto alla domanda di usucapione proposta dal convenuto in via Controparte_1 riconvenzionale - con riferimento all'immobile contraddistinto al Catasto Fabbricati, foglio 6, particelle 203; sub 8; Via Generale Carlo Alberto dalla Chiesa n. 13, piano 2, cat. A/3, cl.
2 - deve darsi atto come rispetto ad essa vi sia stata rinuncia in corso di causa, per come ribadito con note di udienza del 3.06.2025 e 25.06.2025.
In ordine alle spese le stesse possono integralmente compensarsi in ragione dell'esito del giudizio, definito su una questione rilevata d'ufficio, nonché della rinuncia da parte del convenuto alla domanda riconvenzionale inizialmente proposta e, considerata la soccombenza di parte convenuta sulle eccezioni di improcedibilità come da sentenza parziale del 11.7.2024.
Nulla, invece, va disposto nei confronti di rimasto contumace. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigetta, in quanto inammissibile, la domanda proposta dagli attori, , Parte_1
, E Parte_2 Parte_3 Parte_4
nei confronti di e Parte_5 Controparte_1 CP_2
;
[...] compensa integralmente tra le parti in causa le spese di lite;
Enna, 18/09/2025
Il Giudice
Dott. Davide Naldi
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