Art. 4.
Le disposizioni dell'articolo 3 non si applicano qualora il fatto sia stato commesso per recare aiuto ad aerei o ad imbarcazioni in pericolo o per salvaguardare la vita umana.
Le disposizioni dell'articolo 3 non si applicano qualora il fatto sia stato commesso per recare aiuto ad aerei o ad imbarcazioni in pericolo o per salvaguardare la vita umana.