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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 11/03/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati:
Dott.ssa Manuela Saracino - Presidente relatore
Dott. Pietro Mastrorilli - Consigliere
Dott.ssa Ernesta Tarantino - Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia previdenziale iscritta sul ruolo generale al n. 206/2024
TRA
Pt_1 rappresentato e difeso dall'avv.to CARUSO VITANTONIO e dall'Avv. DE CHIRICO
PATRIZIA
APPELLANTE
E
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. PETRAROTA VITO
APPELLATA
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con sentenza del 4.3.2024, il Tribunale di Trani, giudice del lavoro, accoglieva la domanda promossa da e dichiarava che il contagio da Sars-Covid 19 Controparte_1 subito dalla ricorrente costituiva infortunio sul lavoro indennizzabile dall' ; per Pt_1
l'effetto, condannava l' al pagamento in favore della ricorrente dell'indennizzo CP_2
previsto dal D.Lgs. n. 38/2000 per i postumi da inabilità totale temporanea per 262 giorni, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge dalla maturazione del diritto al saldo. Il Tribunale condannava l' alla corresponsione delle spese di lite in favore Pt_1
della nonché al pagamento delle spese di CTU. CP_1
2. Avverso detta sentenza, promuoveva appello l' , con ricorso del 27 marzo 2024, Pt_1
chiedendo la riforma della sentenza e insistendo nelle proprie richieste.
Si costituiva la eccependo l'inammissibilità del gravame e, nel merito, invocava il CP_1
rigetto dell'impugnazione e la conferma dell'impugnata sentenza.
Si acquisivano i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo del giudizio di primo grado.
In data odierna, all'esito della discussione orale, si svolgeva la camera di consiglio fra i
Magistrati del Collegio composto in base alla tabella della Corte, dopodiché si procedeva come da infrascritto dispositivo.
3. In punto di fatto, occorre premettere che con ricorso ex art. 414 cpc del 22.10.2021, la adiva il Tribunale del lavoro di Trani, sostenendo in sintesi: CP_1
- di essere insegnante di ruolo a tempo indeterminato presso la scuola Elementare “Bartolo di Terlizzi” in Ruvo di Puglia (BA), 2° Circolo Didattico “S.G. Bosco” - Distretto Scolastico
n. 5;
- di aver partecipato il 7/10/2020, su convocazione della Dirigente Scolastica, ad una riunione presso il plesso “San Giovanni Bosco”, per la durata di circa 1h, avvenuta in modalità non conformi alle prescrizioni sanitarie all'epoca in vigore, svolto in ambiente non consono alle misure sanitarie ed organizzative all'epoca vigenti, sia per la dimensione dello stesso, sia per il numero e la disposizione degli arredi e delle sedie per i convocati;
- che alla riunione partecipava l'insegnante S. A., risultata positiva-asintomatica al Covid
19 nei giorni immediatamente successivi, docente di sostegno nella classe-focolaio di infezione, ove si manifestava il primo cluster del 2° Circolo Didattico;
- di avere indossato durante la permanenza al plesso “San Giovanni Bosco” la mascherina di tipo chirurgico, distribuita dalla Scuola al personale in servizio come presidio, a scopo precauzionale;
- di avere svolto in data 08/10/2020 attività didattica in supplenza presso la classe 4^/F al plesso “San Giovanni Bosco”, in Corso A. Jatta 34/D e di essere entrata in contatto, durante la fase di vigilanza delle classi all'ingresso dell'edificio, con l'insegnante e con CP_3
CP_ l'insegnante anche quest'ultima risultata positiva al Covid 19 nei giorni successivi;
2 - in data 09/10/2020 l'ins. S.A. veniva inviata a prestare servizio presso il plesso “Bartolo Di
Terlizzi”, in via Massari, entrando così in contatto con la ricorrente, così come avvenuto nei giorni successivi, per via della chiusura dell'edificio S.G. Bosco;
- in data 14/10/2020, a scopo precauzionale, veniva disposta attività di Didattica a distanza per tutte le classi del plesso S.G. Bosco;
- di avere avvertito, in data 15/10/2020, in corso di riunione in videoconferenza, cefalea, congestione nasale e aumento temperatura corporea, assentandosi dal lavoro, nei 3 giorni successivi;
- di avere avvertito malessere e difficoltà respiratorie il giorno 22/10/2020, durante la lezione in classe, allontanandosi dall'aula;
- di essersi sottoposta alle cure del dott. e di essere stata segnalata all'Asl, Persona_1
dal medico curante, per sospetto Covid, assentandosi da scuola per malattia;
- di essere stata posta, in data 23/10/2020, in isolamento fiduciario con prognosi di assenza dal posto di lavoro, in attesa di essere sottoposta al test-tampone, di fatto riscontrata in data
30/10/2020 sino al tampone negativo del 28/12/2020;
- di avere accusato, dopo la refertata negatività, numerose sintomatologie riconducibili al contagio da Sars – Covid 19, ( quali tosse secca saltuaria, ansia associata a un certo pessimismo, mal di testa e vomito, eruzioni cutanee e manifestazioni di erpes, crampi e bruciore allo stomaco, inappetenza, riduzione tempi concentrazione, insonnia, stanchezza generale, dolori addominali, localizzati specie nel tratto discendente del colon, con irradiazione verso il basso ventre ed il rene SX, tachicardia, sbalzi pressione e di umore, parestesia notturna arti, particolarmente forte ad arti inferiori, persistenza prurito pianta dei piedi, morsa alla gola con respiro corto, secchezza bocca con abbassamento voce e affaticamento nel parlare, abbassamento della percezione visiva, disvitaminosi, problemi di ipotiroidismo (aggravamento), accentuazione dei dolori cervicali e lombari (affetta da ernie)
e alle articolazioni (affetta da periartrite scapolo omerale bilaterale e alle mani, specie mano dx con presenza di noduli e sintomi dolorosi e progressiva deformazione delle dita), eruzione cutanea, a tratti, lungo colonna vertebrale con prurito), impedendole il normale espletamento dell'attività professionale, e costringendola a prolungare il periodo di malattia;
- in data 24/11/2020 veniva istruita regolare pratica d'infortunio o malattia professionale n.
516956973 presso l' , rigettata in data 12/02/2021, poiché “non esiste nesso causale Pt_1 tra l'evento denunciato e la lesione accertata”.
3 La contestava la determinazione assunta sul punto dall' , invocando l'art. 42 CP_1 Pt_1
D.L. n. 18/2020 che equiparava il contagio da Covid 19, maturato sul posto di lavoro e in occasione dello svolgimento di attività lavorativa, all'infortunio sul lavoro, nonché la circolare 13/2020, con la quale l' aveva adottato il criterio della c.d. “presunzione Pt_1 semplice” al fine di superare l'indeterminatezza del momento di contagio.
Su tali premesse, la ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “I. Accertare e dichiarare il diritto in capo alla Sig.ra ad ottenere il riconoscimento dell'infortunio Controparte_1
sul lavoro derivante da Contagio da SARS – Covid 2019 con conseguente corresponsione di apposita indennità risarcitoria per tutto quanto ampiamente esposto nel corpo del presente atto;
II. Condannare L' , come legalmente rappresentata, al risarcimento del danno in Pt_1
favore della ricorrente, da quantificarsi mediante CTU, per la mancata corresponsione dell'indennità equitativa;
III. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Si radicava il contraddittorio con l' che in via preliminare eccepiva la propria carenza Pt_1 di legittimazione passiva, in quanto veniva richiesta una prestazione non dovuta dall' , CP_2 nonché l'inammissibilità della domanda per genericità, non risultando la misura ed il tipo di prestazione richiesta;
eccepiva altresì l'improcedibilità della domanda in assenza del ricorso amministrativo.
Nel merito, l' rilevava l'infondatezza del ricorso, evidenziando l'insussistenza del Pt_1
nesso di causalità, posto che dagli accertamenti eseguiti in sede amministrativa era emerso che non si poteva ricondurre il momento del contagio all'attività lavorativa svolta dalla ricorrente
4. Espletata l'attività istruttoria e la c.t.u. medico-legale, il Tribunale di Trani ha accolto la domanda e a sostegno della sua decisione ha osservato:
- va respinta l'eccezione di nullità/inammissibilità della domanda per genericità sollevata dall' , poiché, pur in assenza di una indicazione della percentuale di presunti postumi Pt_1
invalidanti permanenti, cui ricondurre la domanda il riconoscimento della rendita e/o dell'indennizzo dovuto, la domanda risulta sufficientemente specifica nell'individuare i fatti costitutivi della pretesa (causa petendi), ossia il preteso contagio da Covid-19 in ambiente scolastico e nel formulare una richiesta risarcitoria (petitum) da qualificarsi come richiesta di indennizzo, nei limiti dell'indennizzabilità riconosciuta dal T.U. n. 1124/1965;
- le rassegnate conclusioni di condanna dell' alla corresponsione di “indennità Pt_1 risarcitoria”, pur non del tutto corretta sul piano tecnico, evoca la figura del risarcimento del
4 danno, contenente un riferimento alla natura indennitaria della prestazione richiesta, che consente di ritenere formulata una domanda dal contenuto piuttosto ampio e tale da consentire di giustificare la proposizione della stessa nei confronti dell' ; Pt_1
- sulla base dell'art. 42, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020 (cd. “Cura Italia”), conv. dalla l. n.
27 del 2020, l'infezione da Covid-19, quando avvenuta in “occasione di lavoro”, costituisce un infortunio protetto dall'assicurazione obbligatoria, obbligando l' ad erogare le Pt_1 prestazioni dovute ai soggetti protetti a seconda dell'evento subito (lesione o decesso) e delle conseguenze riportate dal lavoratore, sia esso pubblico o privato;
- l'art. 6 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214, riformando il sistema precedente che prevedeva la distinzione nel trattamento di dipendenti pubblici e privati, evocati nelle difese dell' , ha inteso assoggettare le due categorie al CP_2
medesimo regime di tutela;
di conseguenza, sia i dipendenti pubblici che quelli privati, usufruiscono oggi della stessa tutela infortunistica alle medesime condizioni, come confermato indirettamente nelle decisioni n. 17895/2013 e n. 21325/2017 della Corte di
Cassazione;
- nel caso di specie, vi è la prova del contagio in occasione del lavoro, assumendo rilievo decisivo le vicende, svoltesi nel periodo in cui la ricorrente contraeva il virus, quali la sospensione delle lezioni e la chiusura di plessi scolastici proprio per la presenza di casi di contagio all'interno del personale docente;
- il teste , collaboratore scolastico, confermava che la ricorrente aveva Testimone_1 partecipato alla riunione presso l'Ufficio Direzione Plesso S. Giovanni Bosco, con la sola mascherina chirurgica, e che l'insegnate S.A., risultata anch'essa positiva al Covid-19, aveva prestato servizio nella stessa classe della ricorrente;
- l'espletata consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, concludeva per la sussistenza del nesso di causalità tra il contagio del virus e l'occasione di lavoro, operando una ricostruzione corretta perché in linea con i principi che governano l'accertamento del nesso di causalità, e in particolare con il criterio cronologico e della continuità fenomenica.
Ha aggiunto il primo giudice che, in considerazione delle caratteristiche del virus e delle modalità di contagio, è possibile ritenere che le occasioni di contagio siano state altre, ma ciò non è sufficiente per escludere la sussistenza del nesso di causalità, tenuto conto che le richiamate disposizioni tendono ad agevolare l'onere probatorio e comunque a estendere la tutela proprio in considerazione della difficoltà di provare specificamente il contagio Pt_1
5 e, che diversamente la parte danneggiata sarebbe gravata di un onere probatorio “diabolico”
e impossibile da fornire concretamente.
Concludeva il primo giudice condannando l' al pagamento in favore della ricorrente Pt_1
“dell'indennizzo previsto dal D.Lgs. n. 38/2000 per i postumi da inabilità totale temporanea per 262 giorni”, oltre accessori di legge e spese processuali.
5. L' censura la sentenza impugnata, in via principale, per errata motivazione e Pt_1
violazione di legge.
Evidenzia che oggetto giudizio è il riconoscimento di un infortunio sul lavoro (contagio da
SARS-Covid19) occorso ad una insegnante di scuola elementare, senza alcun riferimento alla infermità dipendente da causa di servizio, all'equo indennizzo, alla pensione privilegiata, con la precisazione che l' è competente per gli infortuni sul lavoro dei Pt_1
dipendenti pubblici ma nella speciale forma della gestione per conto dello Stato.
Invoca il D.M. 10 ottobre 1985 (“Regolamentazione della gestione per conto dello Stato della assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti statali attuata dall' ”), secondo Pt_1 cui sono obbligatoriamente assicurati presso l' , contro gli infortuni sul lavoro e le Pt_1
malattie professionali, i dipendenti delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, che rientrano nelle previsioni normative del vigente Testo Unico n. 1124/1965, articoli 1 e 4 e che lo Stato affida all' il compito di assicurare i propri dipendenti, Pt_1 oltre la specifica ed esclusiva competenza di valutare l'indennizzabilità dei casi.
Aggiunge la parte appellante che le prestazioni dell'assicurazione nei confronti dei dipendenti statali sono quelle previste dall'art. 66 T.U. cit. (e successive modificazioni ed integrazioni), esclusa l'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea, poiché, nel periodo di astensione dal lavoro a causa dell'infortunio subito, i dipendenti statali percepiscono per intero la normale retribuzione da parte del datore di lavoro, invocando - come anche il
Tribunale nell'impugnata sentenza - la sentenza n. 21325 depositata il 14/09/2017 della
Corte di Cassazione-Sezione Lavoro.
Rimarca l' il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto il pagamento Pt_1 dell'indennità di temporanea (neppure richiesta nel ricorso, liddove si parla di risarcimento del danno) non è dovuta dall' , attuando per i dipendenti dello Stato la c.d. gestione CP_2
per conto, ai sensi del D. M. 10/10/1985, mentre le prestazioni economiche per postumi permanenti (quelle sì a carico dell' ) non vengono in ricorso né richieste né CP_2
quantificate.
6 6. In via subordinata, l' contesta l'erronea valutazione della CTU circa la sussistenza Pt_1 del nesso causale, oltre l'omesso esame delle risultanze istruttorie in violazione degli artt.
115 e 116 c.p.c.
Si duole della pronuncia in quanto esclusivamente fondata sull'arbitraria interpretazione fatta dal CTU, rinunciando a valutare le prove documentali in atti o a valutare la prova per testi erroneamente.
Insiste sulla mancanza di nesso causale, avendo i sanitari dell'Istituto accertato che non è possibile ricondurre il momento del contagio all'attività lavorativa espletata dalla ricorrente.
Adduce che per gli insegnanti non vige, automaticamente, la presunzione semplice di origine professionale e, pertanto, l'accertamento medico-legale deve seguire l'ordinaria procedura, privilegiando, essenzialmente, l'elemento epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale.
Rileva che l'unico teste escusso nulla riferiva sulle circostanze più rilevanti, precisando solo che la aveva partecipato alla riunione presso il plesso San Giovanni Bosco il CP_1
07/10/2020, indossando la mascherina e null'altro.
Ribadisce non dimostrata l'eventuale possibilità di contagio o di contatto in quanto dagli atti si evincono sintomi solo riferiti ed aspecifici e soggettivi della paziente, il tutto in assenza di terapie, di documentazione sanitaria, di lesioni e postumi in connessione con il SARCOV2.
Tutt'al più sarebbe stato congruo, a dire dell'appellante, considerare una inabilità assoluta al lavoro sino alla data del tampone negativo del 28/12/2020.
7. Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dall'appellata, per presunta violazione dell'art. 342 c.p.c.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il vigente art. 342, comma 1, c.p.c., non diversamente dall'art. 434, comma 1, c.p.c. per il rito del lavoro, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale, come mezzo di gravame a critica libera, mantiene inalterata la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
7 Nessun “progetto alternativo di decisione” è, dunque, esigibile dall'appellante in vista dell'ammissibilità dell'appello, nemmeno alla luce dei “nuovi” artt. 342 e 434 c.p.c., come modificati dalla L. n. 132/2014; ne consegue che non può considerarsi aspecifico il motivo di appello il quale esponga il punto sottoposto al riesame, in fatto e in diritto, in maniera tale che il giudice di secondo grado sia posto in condizione (senza la necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, la congerie delle vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno riporti, dettagliatamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per la impugnazione a critica vincolata (Cass., SS.UU., 16 novembre 2017, n. 27199; ex pluribus,
Cass. n. 7675/2019; Cass. 27.06.2018, n. 16914, Cass. 23.11.2018, n. 30450; Cass., sez. VI
Civile – 3, ordinanza 13 dicembre 2017/19 marzo 2018, n. 6705).
Non è possibile, infatti, onerare l'impugnante della trascrizione di tutte le emergenze di causa, trattandosi di risultanze già poste nella piena disponibilità del giudice d'appello, in base al principio devolutivo, che, pur con i limiti derivanti dal modello impugnatorio del gravame (tantum devolutum quantum appellatum), resta paradigma portante.
Ebbene, nel caso de quo la parte appellante ha senza dubbio superato la soglia della specificità richiesta dalla disciplina codicistica, atteso che la stessa ha individuato i punti della decisione reputati ingiusti, precisandone i presupposti fattuali e la sussunzione giuridica, sì da porre il giudice del grado superiore in condizione di comprendere con chiarezza il contenuto delle censure proposte.
7.1. Tanto premesso e venendo al merito, rileva la Corte che il primo motivo di appello è fondato e va accolto, con assorbimento della ulteriore doglianza articolata in via subordinata.
Ritiene il Collegio meritevoli di accoglimento le censure mosse dall' alla statuizione Pt_1
gravata, avendo il primo giudice fornito una opzione ermeneutica dei dati normativi e giurisprudenziali afferenti la controversia assolutamente non condivisibile, avuto particolare riguardo al primo motivo di appello, inerente il difetto di legittimazione passiva eccepito dall' . CP_2
In particolare, non risulta condivisibile la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che “l'art. 6 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214, riformando il sistema precedente che prevedeva proprio la distinzione nel trattamento di
8 dipendenti pubblici e privati evocati nelle difese dell' , ha abrogato gli istituti CP_2
dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata, attribuendo all' la gestione dell'intera materia degli infortuni sul lavoro e delle Pt_1
malattie professionali sul lavoro dei dipendenti pubblici, fatta eccezione per i comparti sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico.
In altri termini, con il d.l. n. 201/2022, il legislatore ha inteso assoggettare le due categorie, quella dei dipendenti pubblici e quella dei lavoratori del privato, al medesimo regime di tutela;
di conseguenza, sia i dipendenti pubblici che quelli privati, usufruiscono oggi della stessa tutela infortunistica alle medesime, come confermato indirettamente nelle decisioni n.
17895/2013 e n. 21325/2017 della Corte di Cassazione”.
La conclusione cui è giunto il primo giudice non convince, atteso che la disciplina degli infortuni sul lavoro dei pubblici dipendenti applicabile nella specie è informata al principio della corresponsione al dipendente infortunato, da parte dell'Amministrazione di appartenenza, della retribuzione, al posto dell'indennità per inabilità temporanea assoluta
(corrisposta ai dipendenti privati nel sistema ). Pt_1
In tale contesto era onere del lavoratore dedurre e provare di non avere in concreto percepito la retribuzione spettantegli (Cass. n. 17895 del 2013; Cass. 5 febbraio 2013, n. 2644; Cass.
25 gennaio 2008, n. 1690), mentre la pur a fronte della specifica deduzione sul CP_1
punto a pag. 5 del gravame, non ha nemmeno contestato tale circostanza, né ha preso posizione specifica sull'impianto difensivo svolto dall' Pt_1
Ed allora, deve compiersi un puntuale richiamo alla disciplina applicabile e precisamente l'art. 127 del DPR n. 1124 del 1965 che attua, per i dipendenti dello Stato, una particolare forma di gestione, c.d. gestione per conto, e che così recita al comma 2: “Per i dipendenti dello Stato l'assicurazione presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro può essere attuata con forme particolari di gestione e può anche essere limitata a parte delle prestazioni, fermo rimanendo il diritto degli assicurati al trattamento previsto dal presente decreto. Le relative norme sono emanate dal Ministro per il tesoro di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la sanità”.
Vi è poi l'art. 66 DPR n. 1124/1965 che così prevede: “Le prestazioni dell'assicurazione sono le seguenti: 1) un'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea;
2) una rendita per
l'inabilità permanente;
3) un assegno per l'assistenza personale continuativa;
4) una rendita
9 ai superstiti e un assegno una volta tanto in caso di morte;
5) le cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici;
6) la fornitura degli apparecchi di protesi.”
Detta normativa va integrata con il D.M. 10.10.1985 che all'art. 2 così recita: “Le amministrazioni rimborsano annualmente all' , su prestazione di appositi Pt_1
elaborati meccanografici, il cui contenuto è sottoscritto dal presidente dell'Istituto e convalidato dall'organo di controllo, gli importi delle prestazioni assicurative erogate a norma dell'art. 66, esclusa l'indennità giornaliera per inabilità temporanea (punto 1), e dell'art. 124 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni ed integrazioni”.
Deve darsi poi atto che l'art. 2 dei D.M. del 10.10.1985 del Ministero del lavoro
(Regolamentazione della "gestione per conto dello Stato" della assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti statali attuata dall' ) in base al quale "Le amministrazioni Pt_1
rimborsano annualmente all , su presentazione di appositi elaborati meccanografici il Pt_1
cui contenuto è sottoscritto dal presidente dell'Istituto e convalidato dall'organo di controllo, gli importi delle prestazioni assicurative erogate a norma dell'art. 66, esclusa
l'indennità giornaliera per inabilità temporanea (punto 1), e dell'art. 124 dei decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni ed integrazioni".
Tanto premesso, trasponendo i predetti principi di diritto al caso in esame, osserva in primis questa Corte che, in presenza dell'infortunio dovuto al contagio covid 19, occorso alla dipendente pubblico, si cumula in capo all'Istituto Scolastico, amministrazione CP_1
statale, la posizione di assicurante ed assicurato e in forza di tanto il datore di lavoro pubblico ha assicurato alla dipendente durante tutto il periodo di assenza per infortunio l'intera retribuzione.
In siffatto contesto normativo, pertanto, l'indennità giornaliera per inabilità temporanea - peraltro neppure espressamente richiesta in ricorso - non veniva corrisposta dall' alla Pt_1
la quale, in quanto dipendente statale, durante il periodo di astensione da lavoro CP_1 per infortunio, percepiva per intero la retribuzione dall'Istituto Scolastico.
Come peraltro affermato dal primo giudice, l'indennità giornaliera per invalidità temporanea costituisce, infatti, una prestazione economica a carattere assistenziale, diretta ad assicurare al lavoratore i mezzi di sostentamento finché dura l'inabilità che impedisce totalmente e di fatto all'infortunato di rendere le sue prestazioni lavorative, per cui tale finalità viene meno
10 se il lavoratore, ed è il caso del dipendente statale, percepisce per intero la retribuzione nello stesso periodo.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente escluso il diritto dei dipendenti pubblici all'indennità giornaliera per inabilità temporanea, in quanto la tutela economica dei dipendenti pubblici, nel periodo di astensione dal lavoro per infortunio, è assicurata dalla intera retribuzione erogata dal datore di lavoro (cfr. Cassazione 17.6.2016 n. 11737,
Cassazione 14.9.2017 n. 21325; da ultimo Cassazione 7.2.2018, n. 2978).
In particolare, con la sentenza 14.9.2017 n. 21325 la Corte di Cassazione, richiamando precedenti decisioni (n. 13323 del 12.9.2002; n. 11337 del 10.11.1998), ha precisato che "in relazione ai rapporti di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali relativi a dipendenti di Amministrazioni Statali, in cui queste ultime cumulino, rispetto al lavoratore interessato, la posizione di assicurante e assicuratore, la proposizione da parte del lavoratore delle domande per conseguire le prestazioni assicurative nei confronti dell , invece che nei confronti dell'amministrazione pubblica, dà luogo al Pt_1
vizio di difetto di legittimazione passiva "ad causam", rilevabile d'ufficio e denunciabile per la prima volta in cassazione, e non ad una semplice ipotesi di possibile contestazione della titolarità passiva del rapporto." ; che, nel merito, (e richiamando la precedente sentenza n.
11737/2016), “l'erogazione dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea da parte dell è esclusa per i dipendenti statali, anche perché gli stessi durante il periodo di Pt_1
astensione dal lavoro, dovuto ad infortunio, percepiscono per intero la normale retribuzione dal datore di lavoro.
In effetti, l'indennità giornaliera per invalidità temporanea costituisce una prestazione economica, a carattere assistenziale, diretta ad assicurare al lavoratore i mezzi di sostentamento finchè dura l'inabilità che impedisce totalmente e di fatto all'infortunato di rendere le sue prestazioni lavorative, per cui tale finalità viene meno se il lavoratore percepisce per intero la retribuzione nello stesso periodo”.
Vanno dunque condivise le pertinenti obiezioni mosse dall'appellante all'operato del primo giudice che, pur invocando il richiamato orientamento della Suprema Corte (sentenza n.
21325 del 2017), lo ha male interpretato, disponendo la condanna dell' al pagamento Pt_1 dell'indennità giornaliera non dovuta.
Resta assorbita ogni altra questione.
11 8. Dunque, in accoglimento dell'appello, dev'essere integralmente rigettata la domanda proposta dalla in primo grado. CP_1
9. L'indubbia particolarità e novità della vicenda, consente di compensare integralmente tra le parti le spese processuali del doppio grado del giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' , con ricorso depositato il Pt_1
27/03/2024, avverso la sentenza n. 429/2024 resa in data 4.3.2024 dal Tribunale del lavoro di Trani nei confronti di così provvede: Controparte_1 accoglie l'appello proposto dall' e, in riforma di detta sentenza, rigetta integralmente la Pt_1 domanda avanzata dall'appellata; compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Così deciso in Bari, in data 11.3.2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Manuela Saracino
12
In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati:
Dott.ssa Manuela Saracino - Presidente relatore
Dott. Pietro Mastrorilli - Consigliere
Dott.ssa Ernesta Tarantino - Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia previdenziale iscritta sul ruolo generale al n. 206/2024
TRA
Pt_1 rappresentato e difeso dall'avv.to CARUSO VITANTONIO e dall'Avv. DE CHIRICO
PATRIZIA
APPELLANTE
E
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. PETRAROTA VITO
APPELLATA
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con sentenza del 4.3.2024, il Tribunale di Trani, giudice del lavoro, accoglieva la domanda promossa da e dichiarava che il contagio da Sars-Covid 19 Controparte_1 subito dalla ricorrente costituiva infortunio sul lavoro indennizzabile dall' ; per Pt_1
l'effetto, condannava l' al pagamento in favore della ricorrente dell'indennizzo CP_2
previsto dal D.Lgs. n. 38/2000 per i postumi da inabilità totale temporanea per 262 giorni, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge dalla maturazione del diritto al saldo. Il Tribunale condannava l' alla corresponsione delle spese di lite in favore Pt_1
della nonché al pagamento delle spese di CTU. CP_1
2. Avverso detta sentenza, promuoveva appello l' , con ricorso del 27 marzo 2024, Pt_1
chiedendo la riforma della sentenza e insistendo nelle proprie richieste.
Si costituiva la eccependo l'inammissibilità del gravame e, nel merito, invocava il CP_1
rigetto dell'impugnazione e la conferma dell'impugnata sentenza.
Si acquisivano i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo del giudizio di primo grado.
In data odierna, all'esito della discussione orale, si svolgeva la camera di consiglio fra i
Magistrati del Collegio composto in base alla tabella della Corte, dopodiché si procedeva come da infrascritto dispositivo.
3. In punto di fatto, occorre premettere che con ricorso ex art. 414 cpc del 22.10.2021, la adiva il Tribunale del lavoro di Trani, sostenendo in sintesi: CP_1
- di essere insegnante di ruolo a tempo indeterminato presso la scuola Elementare “Bartolo di Terlizzi” in Ruvo di Puglia (BA), 2° Circolo Didattico “S.G. Bosco” - Distretto Scolastico
n. 5;
- di aver partecipato il 7/10/2020, su convocazione della Dirigente Scolastica, ad una riunione presso il plesso “San Giovanni Bosco”, per la durata di circa 1h, avvenuta in modalità non conformi alle prescrizioni sanitarie all'epoca in vigore, svolto in ambiente non consono alle misure sanitarie ed organizzative all'epoca vigenti, sia per la dimensione dello stesso, sia per il numero e la disposizione degli arredi e delle sedie per i convocati;
- che alla riunione partecipava l'insegnante S. A., risultata positiva-asintomatica al Covid
19 nei giorni immediatamente successivi, docente di sostegno nella classe-focolaio di infezione, ove si manifestava il primo cluster del 2° Circolo Didattico;
- di avere indossato durante la permanenza al plesso “San Giovanni Bosco” la mascherina di tipo chirurgico, distribuita dalla Scuola al personale in servizio come presidio, a scopo precauzionale;
- di avere svolto in data 08/10/2020 attività didattica in supplenza presso la classe 4^/F al plesso “San Giovanni Bosco”, in Corso A. Jatta 34/D e di essere entrata in contatto, durante la fase di vigilanza delle classi all'ingresso dell'edificio, con l'insegnante e con CP_3
CP_ l'insegnante anche quest'ultima risultata positiva al Covid 19 nei giorni successivi;
2 - in data 09/10/2020 l'ins. S.A. veniva inviata a prestare servizio presso il plesso “Bartolo Di
Terlizzi”, in via Massari, entrando così in contatto con la ricorrente, così come avvenuto nei giorni successivi, per via della chiusura dell'edificio S.G. Bosco;
- in data 14/10/2020, a scopo precauzionale, veniva disposta attività di Didattica a distanza per tutte le classi del plesso S.G. Bosco;
- di avere avvertito, in data 15/10/2020, in corso di riunione in videoconferenza, cefalea, congestione nasale e aumento temperatura corporea, assentandosi dal lavoro, nei 3 giorni successivi;
- di avere avvertito malessere e difficoltà respiratorie il giorno 22/10/2020, durante la lezione in classe, allontanandosi dall'aula;
- di essersi sottoposta alle cure del dott. e di essere stata segnalata all'Asl, Persona_1
dal medico curante, per sospetto Covid, assentandosi da scuola per malattia;
- di essere stata posta, in data 23/10/2020, in isolamento fiduciario con prognosi di assenza dal posto di lavoro, in attesa di essere sottoposta al test-tampone, di fatto riscontrata in data
30/10/2020 sino al tampone negativo del 28/12/2020;
- di avere accusato, dopo la refertata negatività, numerose sintomatologie riconducibili al contagio da Sars – Covid 19, ( quali tosse secca saltuaria, ansia associata a un certo pessimismo, mal di testa e vomito, eruzioni cutanee e manifestazioni di erpes, crampi e bruciore allo stomaco, inappetenza, riduzione tempi concentrazione, insonnia, stanchezza generale, dolori addominali, localizzati specie nel tratto discendente del colon, con irradiazione verso il basso ventre ed il rene SX, tachicardia, sbalzi pressione e di umore, parestesia notturna arti, particolarmente forte ad arti inferiori, persistenza prurito pianta dei piedi, morsa alla gola con respiro corto, secchezza bocca con abbassamento voce e affaticamento nel parlare, abbassamento della percezione visiva, disvitaminosi, problemi di ipotiroidismo (aggravamento), accentuazione dei dolori cervicali e lombari (affetta da ernie)
e alle articolazioni (affetta da periartrite scapolo omerale bilaterale e alle mani, specie mano dx con presenza di noduli e sintomi dolorosi e progressiva deformazione delle dita), eruzione cutanea, a tratti, lungo colonna vertebrale con prurito), impedendole il normale espletamento dell'attività professionale, e costringendola a prolungare il periodo di malattia;
- in data 24/11/2020 veniva istruita regolare pratica d'infortunio o malattia professionale n.
516956973 presso l' , rigettata in data 12/02/2021, poiché “non esiste nesso causale Pt_1 tra l'evento denunciato e la lesione accertata”.
3 La contestava la determinazione assunta sul punto dall' , invocando l'art. 42 CP_1 Pt_1
D.L. n. 18/2020 che equiparava il contagio da Covid 19, maturato sul posto di lavoro e in occasione dello svolgimento di attività lavorativa, all'infortunio sul lavoro, nonché la circolare 13/2020, con la quale l' aveva adottato il criterio della c.d. “presunzione Pt_1 semplice” al fine di superare l'indeterminatezza del momento di contagio.
Su tali premesse, la ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “I. Accertare e dichiarare il diritto in capo alla Sig.ra ad ottenere il riconoscimento dell'infortunio Controparte_1
sul lavoro derivante da Contagio da SARS – Covid 2019 con conseguente corresponsione di apposita indennità risarcitoria per tutto quanto ampiamente esposto nel corpo del presente atto;
II. Condannare L' , come legalmente rappresentata, al risarcimento del danno in Pt_1
favore della ricorrente, da quantificarsi mediante CTU, per la mancata corresponsione dell'indennità equitativa;
III. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Si radicava il contraddittorio con l' che in via preliminare eccepiva la propria carenza Pt_1 di legittimazione passiva, in quanto veniva richiesta una prestazione non dovuta dall' , CP_2 nonché l'inammissibilità della domanda per genericità, non risultando la misura ed il tipo di prestazione richiesta;
eccepiva altresì l'improcedibilità della domanda in assenza del ricorso amministrativo.
Nel merito, l' rilevava l'infondatezza del ricorso, evidenziando l'insussistenza del Pt_1
nesso di causalità, posto che dagli accertamenti eseguiti in sede amministrativa era emerso che non si poteva ricondurre il momento del contagio all'attività lavorativa svolta dalla ricorrente
4. Espletata l'attività istruttoria e la c.t.u. medico-legale, il Tribunale di Trani ha accolto la domanda e a sostegno della sua decisione ha osservato:
- va respinta l'eccezione di nullità/inammissibilità della domanda per genericità sollevata dall' , poiché, pur in assenza di una indicazione della percentuale di presunti postumi Pt_1
invalidanti permanenti, cui ricondurre la domanda il riconoscimento della rendita e/o dell'indennizzo dovuto, la domanda risulta sufficientemente specifica nell'individuare i fatti costitutivi della pretesa (causa petendi), ossia il preteso contagio da Covid-19 in ambiente scolastico e nel formulare una richiesta risarcitoria (petitum) da qualificarsi come richiesta di indennizzo, nei limiti dell'indennizzabilità riconosciuta dal T.U. n. 1124/1965;
- le rassegnate conclusioni di condanna dell' alla corresponsione di “indennità Pt_1 risarcitoria”, pur non del tutto corretta sul piano tecnico, evoca la figura del risarcimento del
4 danno, contenente un riferimento alla natura indennitaria della prestazione richiesta, che consente di ritenere formulata una domanda dal contenuto piuttosto ampio e tale da consentire di giustificare la proposizione della stessa nei confronti dell' ; Pt_1
- sulla base dell'art. 42, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020 (cd. “Cura Italia”), conv. dalla l. n.
27 del 2020, l'infezione da Covid-19, quando avvenuta in “occasione di lavoro”, costituisce un infortunio protetto dall'assicurazione obbligatoria, obbligando l' ad erogare le Pt_1 prestazioni dovute ai soggetti protetti a seconda dell'evento subito (lesione o decesso) e delle conseguenze riportate dal lavoratore, sia esso pubblico o privato;
- l'art. 6 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214, riformando il sistema precedente che prevedeva la distinzione nel trattamento di dipendenti pubblici e privati, evocati nelle difese dell' , ha inteso assoggettare le due categorie al CP_2
medesimo regime di tutela;
di conseguenza, sia i dipendenti pubblici che quelli privati, usufruiscono oggi della stessa tutela infortunistica alle medesime condizioni, come confermato indirettamente nelle decisioni n. 17895/2013 e n. 21325/2017 della Corte di
Cassazione;
- nel caso di specie, vi è la prova del contagio in occasione del lavoro, assumendo rilievo decisivo le vicende, svoltesi nel periodo in cui la ricorrente contraeva il virus, quali la sospensione delle lezioni e la chiusura di plessi scolastici proprio per la presenza di casi di contagio all'interno del personale docente;
- il teste , collaboratore scolastico, confermava che la ricorrente aveva Testimone_1 partecipato alla riunione presso l'Ufficio Direzione Plesso S. Giovanni Bosco, con la sola mascherina chirurgica, e che l'insegnate S.A., risultata anch'essa positiva al Covid-19, aveva prestato servizio nella stessa classe della ricorrente;
- l'espletata consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, concludeva per la sussistenza del nesso di causalità tra il contagio del virus e l'occasione di lavoro, operando una ricostruzione corretta perché in linea con i principi che governano l'accertamento del nesso di causalità, e in particolare con il criterio cronologico e della continuità fenomenica.
Ha aggiunto il primo giudice che, in considerazione delle caratteristiche del virus e delle modalità di contagio, è possibile ritenere che le occasioni di contagio siano state altre, ma ciò non è sufficiente per escludere la sussistenza del nesso di causalità, tenuto conto che le richiamate disposizioni tendono ad agevolare l'onere probatorio e comunque a estendere la tutela proprio in considerazione della difficoltà di provare specificamente il contagio Pt_1
5 e, che diversamente la parte danneggiata sarebbe gravata di un onere probatorio “diabolico”
e impossibile da fornire concretamente.
Concludeva il primo giudice condannando l' al pagamento in favore della ricorrente Pt_1
“dell'indennizzo previsto dal D.Lgs. n. 38/2000 per i postumi da inabilità totale temporanea per 262 giorni”, oltre accessori di legge e spese processuali.
5. L' censura la sentenza impugnata, in via principale, per errata motivazione e Pt_1
violazione di legge.
Evidenzia che oggetto giudizio è il riconoscimento di un infortunio sul lavoro (contagio da
SARS-Covid19) occorso ad una insegnante di scuola elementare, senza alcun riferimento alla infermità dipendente da causa di servizio, all'equo indennizzo, alla pensione privilegiata, con la precisazione che l' è competente per gli infortuni sul lavoro dei Pt_1
dipendenti pubblici ma nella speciale forma della gestione per conto dello Stato.
Invoca il D.M. 10 ottobre 1985 (“Regolamentazione della gestione per conto dello Stato della assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti statali attuata dall' ”), secondo Pt_1 cui sono obbligatoriamente assicurati presso l' , contro gli infortuni sul lavoro e le Pt_1
malattie professionali, i dipendenti delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, che rientrano nelle previsioni normative del vigente Testo Unico n. 1124/1965, articoli 1 e 4 e che lo Stato affida all' il compito di assicurare i propri dipendenti, Pt_1 oltre la specifica ed esclusiva competenza di valutare l'indennizzabilità dei casi.
Aggiunge la parte appellante che le prestazioni dell'assicurazione nei confronti dei dipendenti statali sono quelle previste dall'art. 66 T.U. cit. (e successive modificazioni ed integrazioni), esclusa l'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea, poiché, nel periodo di astensione dal lavoro a causa dell'infortunio subito, i dipendenti statali percepiscono per intero la normale retribuzione da parte del datore di lavoro, invocando - come anche il
Tribunale nell'impugnata sentenza - la sentenza n. 21325 depositata il 14/09/2017 della
Corte di Cassazione-Sezione Lavoro.
Rimarca l' il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto il pagamento Pt_1 dell'indennità di temporanea (neppure richiesta nel ricorso, liddove si parla di risarcimento del danno) non è dovuta dall' , attuando per i dipendenti dello Stato la c.d. gestione CP_2
per conto, ai sensi del D. M. 10/10/1985, mentre le prestazioni economiche per postumi permanenti (quelle sì a carico dell' ) non vengono in ricorso né richieste né CP_2
quantificate.
6 6. In via subordinata, l' contesta l'erronea valutazione della CTU circa la sussistenza Pt_1 del nesso causale, oltre l'omesso esame delle risultanze istruttorie in violazione degli artt.
115 e 116 c.p.c.
Si duole della pronuncia in quanto esclusivamente fondata sull'arbitraria interpretazione fatta dal CTU, rinunciando a valutare le prove documentali in atti o a valutare la prova per testi erroneamente.
Insiste sulla mancanza di nesso causale, avendo i sanitari dell'Istituto accertato che non è possibile ricondurre il momento del contagio all'attività lavorativa espletata dalla ricorrente.
Adduce che per gli insegnanti non vige, automaticamente, la presunzione semplice di origine professionale e, pertanto, l'accertamento medico-legale deve seguire l'ordinaria procedura, privilegiando, essenzialmente, l'elemento epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale.
Rileva che l'unico teste escusso nulla riferiva sulle circostanze più rilevanti, precisando solo che la aveva partecipato alla riunione presso il plesso San Giovanni Bosco il CP_1
07/10/2020, indossando la mascherina e null'altro.
Ribadisce non dimostrata l'eventuale possibilità di contagio o di contatto in quanto dagli atti si evincono sintomi solo riferiti ed aspecifici e soggettivi della paziente, il tutto in assenza di terapie, di documentazione sanitaria, di lesioni e postumi in connessione con il SARCOV2.
Tutt'al più sarebbe stato congruo, a dire dell'appellante, considerare una inabilità assoluta al lavoro sino alla data del tampone negativo del 28/12/2020.
7. Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dall'appellata, per presunta violazione dell'art. 342 c.p.c.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il vigente art. 342, comma 1, c.p.c., non diversamente dall'art. 434, comma 1, c.p.c. per il rito del lavoro, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale, come mezzo di gravame a critica libera, mantiene inalterata la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
7 Nessun “progetto alternativo di decisione” è, dunque, esigibile dall'appellante in vista dell'ammissibilità dell'appello, nemmeno alla luce dei “nuovi” artt. 342 e 434 c.p.c., come modificati dalla L. n. 132/2014; ne consegue che non può considerarsi aspecifico il motivo di appello il quale esponga il punto sottoposto al riesame, in fatto e in diritto, in maniera tale che il giudice di secondo grado sia posto in condizione (senza la necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, la congerie delle vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno riporti, dettagliatamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per la impugnazione a critica vincolata (Cass., SS.UU., 16 novembre 2017, n. 27199; ex pluribus,
Cass. n. 7675/2019; Cass. 27.06.2018, n. 16914, Cass. 23.11.2018, n. 30450; Cass., sez. VI
Civile – 3, ordinanza 13 dicembre 2017/19 marzo 2018, n. 6705).
Non è possibile, infatti, onerare l'impugnante della trascrizione di tutte le emergenze di causa, trattandosi di risultanze già poste nella piena disponibilità del giudice d'appello, in base al principio devolutivo, che, pur con i limiti derivanti dal modello impugnatorio del gravame (tantum devolutum quantum appellatum), resta paradigma portante.
Ebbene, nel caso de quo la parte appellante ha senza dubbio superato la soglia della specificità richiesta dalla disciplina codicistica, atteso che la stessa ha individuato i punti della decisione reputati ingiusti, precisandone i presupposti fattuali e la sussunzione giuridica, sì da porre il giudice del grado superiore in condizione di comprendere con chiarezza il contenuto delle censure proposte.
7.1. Tanto premesso e venendo al merito, rileva la Corte che il primo motivo di appello è fondato e va accolto, con assorbimento della ulteriore doglianza articolata in via subordinata.
Ritiene il Collegio meritevoli di accoglimento le censure mosse dall' alla statuizione Pt_1
gravata, avendo il primo giudice fornito una opzione ermeneutica dei dati normativi e giurisprudenziali afferenti la controversia assolutamente non condivisibile, avuto particolare riguardo al primo motivo di appello, inerente il difetto di legittimazione passiva eccepito dall' . CP_2
In particolare, non risulta condivisibile la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che “l'art. 6 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214, riformando il sistema precedente che prevedeva proprio la distinzione nel trattamento di
8 dipendenti pubblici e privati evocati nelle difese dell' , ha abrogato gli istituti CP_2
dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata, attribuendo all' la gestione dell'intera materia degli infortuni sul lavoro e delle Pt_1
malattie professionali sul lavoro dei dipendenti pubblici, fatta eccezione per i comparti sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico.
In altri termini, con il d.l. n. 201/2022, il legislatore ha inteso assoggettare le due categorie, quella dei dipendenti pubblici e quella dei lavoratori del privato, al medesimo regime di tutela;
di conseguenza, sia i dipendenti pubblici che quelli privati, usufruiscono oggi della stessa tutela infortunistica alle medesime, come confermato indirettamente nelle decisioni n.
17895/2013 e n. 21325/2017 della Corte di Cassazione”.
La conclusione cui è giunto il primo giudice non convince, atteso che la disciplina degli infortuni sul lavoro dei pubblici dipendenti applicabile nella specie è informata al principio della corresponsione al dipendente infortunato, da parte dell'Amministrazione di appartenenza, della retribuzione, al posto dell'indennità per inabilità temporanea assoluta
(corrisposta ai dipendenti privati nel sistema ). Pt_1
In tale contesto era onere del lavoratore dedurre e provare di non avere in concreto percepito la retribuzione spettantegli (Cass. n. 17895 del 2013; Cass. 5 febbraio 2013, n. 2644; Cass.
25 gennaio 2008, n. 1690), mentre la pur a fronte della specifica deduzione sul CP_1
punto a pag. 5 del gravame, non ha nemmeno contestato tale circostanza, né ha preso posizione specifica sull'impianto difensivo svolto dall' Pt_1
Ed allora, deve compiersi un puntuale richiamo alla disciplina applicabile e precisamente l'art. 127 del DPR n. 1124 del 1965 che attua, per i dipendenti dello Stato, una particolare forma di gestione, c.d. gestione per conto, e che così recita al comma 2: “Per i dipendenti dello Stato l'assicurazione presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro può essere attuata con forme particolari di gestione e può anche essere limitata a parte delle prestazioni, fermo rimanendo il diritto degli assicurati al trattamento previsto dal presente decreto. Le relative norme sono emanate dal Ministro per il tesoro di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la sanità”.
Vi è poi l'art. 66 DPR n. 1124/1965 che così prevede: “Le prestazioni dell'assicurazione sono le seguenti: 1) un'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea;
2) una rendita per
l'inabilità permanente;
3) un assegno per l'assistenza personale continuativa;
4) una rendita
9 ai superstiti e un assegno una volta tanto in caso di morte;
5) le cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici;
6) la fornitura degli apparecchi di protesi.”
Detta normativa va integrata con il D.M. 10.10.1985 che all'art. 2 così recita: “Le amministrazioni rimborsano annualmente all' , su prestazione di appositi Pt_1
elaborati meccanografici, il cui contenuto è sottoscritto dal presidente dell'Istituto e convalidato dall'organo di controllo, gli importi delle prestazioni assicurative erogate a norma dell'art. 66, esclusa l'indennità giornaliera per inabilità temporanea (punto 1), e dell'art. 124 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni ed integrazioni”.
Deve darsi poi atto che l'art. 2 dei D.M. del 10.10.1985 del Ministero del lavoro
(Regolamentazione della "gestione per conto dello Stato" della assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti statali attuata dall' ) in base al quale "Le amministrazioni Pt_1
rimborsano annualmente all , su presentazione di appositi elaborati meccanografici il Pt_1
cui contenuto è sottoscritto dal presidente dell'Istituto e convalidato dall'organo di controllo, gli importi delle prestazioni assicurative erogate a norma dell'art. 66, esclusa
l'indennità giornaliera per inabilità temporanea (punto 1), e dell'art. 124 dei decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni ed integrazioni".
Tanto premesso, trasponendo i predetti principi di diritto al caso in esame, osserva in primis questa Corte che, in presenza dell'infortunio dovuto al contagio covid 19, occorso alla dipendente pubblico, si cumula in capo all'Istituto Scolastico, amministrazione CP_1
statale, la posizione di assicurante ed assicurato e in forza di tanto il datore di lavoro pubblico ha assicurato alla dipendente durante tutto il periodo di assenza per infortunio l'intera retribuzione.
In siffatto contesto normativo, pertanto, l'indennità giornaliera per inabilità temporanea - peraltro neppure espressamente richiesta in ricorso - non veniva corrisposta dall' alla Pt_1
la quale, in quanto dipendente statale, durante il periodo di astensione da lavoro CP_1 per infortunio, percepiva per intero la retribuzione dall'Istituto Scolastico.
Come peraltro affermato dal primo giudice, l'indennità giornaliera per invalidità temporanea costituisce, infatti, una prestazione economica a carattere assistenziale, diretta ad assicurare al lavoratore i mezzi di sostentamento finché dura l'inabilità che impedisce totalmente e di fatto all'infortunato di rendere le sue prestazioni lavorative, per cui tale finalità viene meno
10 se il lavoratore, ed è il caso del dipendente statale, percepisce per intero la retribuzione nello stesso periodo.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente escluso il diritto dei dipendenti pubblici all'indennità giornaliera per inabilità temporanea, in quanto la tutela economica dei dipendenti pubblici, nel periodo di astensione dal lavoro per infortunio, è assicurata dalla intera retribuzione erogata dal datore di lavoro (cfr. Cassazione 17.6.2016 n. 11737,
Cassazione 14.9.2017 n. 21325; da ultimo Cassazione 7.2.2018, n. 2978).
In particolare, con la sentenza 14.9.2017 n. 21325 la Corte di Cassazione, richiamando precedenti decisioni (n. 13323 del 12.9.2002; n. 11337 del 10.11.1998), ha precisato che "in relazione ai rapporti di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali relativi a dipendenti di Amministrazioni Statali, in cui queste ultime cumulino, rispetto al lavoratore interessato, la posizione di assicurante e assicuratore, la proposizione da parte del lavoratore delle domande per conseguire le prestazioni assicurative nei confronti dell , invece che nei confronti dell'amministrazione pubblica, dà luogo al Pt_1
vizio di difetto di legittimazione passiva "ad causam", rilevabile d'ufficio e denunciabile per la prima volta in cassazione, e non ad una semplice ipotesi di possibile contestazione della titolarità passiva del rapporto." ; che, nel merito, (e richiamando la precedente sentenza n.
11737/2016), “l'erogazione dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea da parte dell è esclusa per i dipendenti statali, anche perché gli stessi durante il periodo di Pt_1
astensione dal lavoro, dovuto ad infortunio, percepiscono per intero la normale retribuzione dal datore di lavoro.
In effetti, l'indennità giornaliera per invalidità temporanea costituisce una prestazione economica, a carattere assistenziale, diretta ad assicurare al lavoratore i mezzi di sostentamento finchè dura l'inabilità che impedisce totalmente e di fatto all'infortunato di rendere le sue prestazioni lavorative, per cui tale finalità viene meno se il lavoratore percepisce per intero la retribuzione nello stesso periodo”.
Vanno dunque condivise le pertinenti obiezioni mosse dall'appellante all'operato del primo giudice che, pur invocando il richiamato orientamento della Suprema Corte (sentenza n.
21325 del 2017), lo ha male interpretato, disponendo la condanna dell' al pagamento Pt_1 dell'indennità giornaliera non dovuta.
Resta assorbita ogni altra questione.
11 8. Dunque, in accoglimento dell'appello, dev'essere integralmente rigettata la domanda proposta dalla in primo grado. CP_1
9. L'indubbia particolarità e novità della vicenda, consente di compensare integralmente tra le parti le spese processuali del doppio grado del giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' , con ricorso depositato il Pt_1
27/03/2024, avverso la sentenza n. 429/2024 resa in data 4.3.2024 dal Tribunale del lavoro di Trani nei confronti di così provvede: Controparte_1 accoglie l'appello proposto dall' e, in riforma di detta sentenza, rigetta integralmente la Pt_1 domanda avanzata dall'appellata; compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Così deciso in Bari, in data 11.3.2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Manuela Saracino
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